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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45381 volte

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Da: LADYBEARD17/12/2015 10:33:11
@ complimenti ladybeard

non sono della materia ... :)
Rispondi

Da: CATANZARO 12317/12/2015 10:34:15
QUALE è LA TRACCIA ALLORA?
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 10:35:34
Quella della bottiglia rubata al supermercato
Traccia furto supermercato è penale
Rispondi

Da: aiutiamoMaNonSo17/12/2015 10:36:15
è TENTATO furto giusto?
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 10:36:48
RAGAZZI SENZA OMBRA DI DUBBIO ATTO DI APPELLO
Rispondi

Da: IngegnereAiutoAvvocato17/12/2015 10:36:57
SE QUALCUNO MI DICE IL TIPO DI ATTO MI METTO IN MOTO E TROVO IL GIUSTO MATERIALE ;)
OLTRE CHE CHIEDERE A QUALCUNO CHE CONOSCE LA MATERIA DA ANNI :-p
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Da: Lupocalabro1985 17/12/2015 10:37:35
è un parere molto gettonato ed atteso questo sul furto aggravato. Guardare Cass. Sez. Unite n. 40354/2013 e Cass. n. 8094/2014 per esclusione dell'aggravante dell'art. 625, c. 1 n. 2.E' proprio il medesimo caso..è furto semplice procedibile, pertanto, solo a querela ke qui manca
Rispondi

Da: Tor 17/12/2015 10:39:43
Ingegnereaiutoavvocato mi daresti qualche delucidazione per l'atto civile? Grazie
Rispondi

Da: MisterXXX 17/12/2015 10:40:05
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penale  Sentenza 30 settembre 2013, n. 40354

Ord. Sez. IV, 30 aprile 2014, n. 19493

Potrebbero andare bene?
Rispondi

Da: Dan 17/12/2015 10:40:51
Attenzione però ... Le ss uu escludono solo l'aggravante dell'uso fraudolento ... Non quella dell'esposizione a pubblica fede
Rispondi

Da: aiutinodacasa17/12/2015 10:42:04
lupocalabro la sentenza Cass. n. 8094/2014 NON LA TROVO!!!
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 10:42:14
Atto di appello

1. Riqualificazione del fatto in tentato furto
2. Insussistenza delle aggravanti contestate (così la procedibilità diventa a querela)
3. Assoluzione ex 529 c.p.p. per mancanza di querela
4. Applicazione dell''art. 131 bis (avendo riqualificato il fatto in tentato furto semplice si sta entro i 5 anni)
Rispondi

Da: yes17/12/2015 10:42:27
raga: i motivi?
Rispondi

Da: manca questa!17/12/2015 10:44:45
per favore amministrativoooooo
Rispondi

Da: facciamounbuonnatale17/12/2015 10:47:47
le indicazioni di Berne sono giuste???
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 10:49:29
Mi sembrano ragionevoli, si può scrivere un bell'atto, è semplice
Rispondi

Da: Eleonora76 17/12/2015 10:49:47
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20140221/snpen@s40@a2014@n08094@tS.clean.pdf
La sentenza 8094 del 2014 a questo link!
Rispondi

Da: mah!17/12/2015 10:50:33
cass. pen. IV sez., 29 gennaio - 20 febbraio 2014 - n. 8094/2014 "NEL DELITTO DI FURTO, NON INTEGRA L'AGGRAVANTE DEL MEZZO FRAUDOLENTO IL MERO NASCONDIMENTO SULLA PERSONA DELLA MERCE SOTTRATTA A UN ESERCIZIO COMMERCIALE, TRATTANDOSI DI BANALE E ORDINARIO ACCORGIMENTO CHE NON VULNERA IN MODO APPREZZABILE LE DIFESE APPRESTATE A TUTELA DEL BENE"
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 10:51:04
Bisogna argomentare bene la censura all'aggr. del 625 n. 7 enfatizzando il fatto che l'azione criminosa è stata monitorata fin dall'inizio dalla sorveglianza
Rispondi

Da: Berne 17/12/2015 10:52:32
offre più indicazioni la sent. SS.UU 40354/2013, l'atto si scrive con quella
Rispondi

Da: ary17/12/2015 10:53:23
ragazzi riferimenti x civile?
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Da: luca131817/12/2015 10:58:20
mi date la traccia di civile?
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Da: mah!17/12/2015 10:58:20
Cass. pen. V sez. n. 2151/2014 "INTEGRA IL DELITTO DI FURTO TENTATO E NON CONSUMATO LA CONDOTTA DI COLUI CHE PRELEVI MERCE DAI BANCHI DI UN SUPERMERCATO E SUPERI LE CASSE SOTTRAENDOSI AL PAGAMENTO, SE IL FATTO AVVIENE SOTTO IL COSTANTE CONTROLLO DEL PERSONALE INCARICATO DELLA SORVEGLIANZA, NON POTENDOSI IN TAL CASO RITENERE REALIZZATA LA SOTTRAZIONE DELLA COSA DAL MOMENTO CHE IL POSSESSORE ORIGINARIO CONSERVA UNA RELAZIONE COL BENE E Può IN OGNI MOMENTO INTERROMPERE L'AZIONE DELITTUOSA"
Rispondi

Da: Kar17/12/2015 11:02:47
Scusate roma ha iniziato?
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Da: EHI17/12/2015 11:02:59
Questa sentenza può servire? sentenza n. 52117/2014
Rispondi

Da: Eleonora76 17/12/2015 11:03:45
Sentenza 40354/2013 a questo link
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20131001/snpen@sU0@a2013@n40354@tS.clean.pdf
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Da: Forzaragazzi  -banned!-17/12/2015 11:04:34

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: non so niente17/12/2015 11:06:22
ragazzi questo può andare bene?

Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata all'interno di un centro commerciale, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell'ordine presenti in loco), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, in quanto l'agente non ha conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo, nonostante il superamento della cassa e l'uscita dai locali commerciali. (1-2)

(*) Riferimenti normativi: artt. 56 e 624 c.p.
(1) Cfr., in senso conforme, Cass. Pen., sez. IV, sentenza 27 aprile 2006, n. 24232 e Cass. Pen., SS.UU., sentenza 19 aprile 2012, n. 34952.
(2) Cfr. in senso difforme, Cass. Pen., sez. V, sentenza 16 gennaio 2014, n. 1701.

(Fonte: Massimario.it - 1/2015. Cfr. nota di Alfredo Montagna e nota su Altalex Esami e Concorsi - Schede di Giurisprudenza)
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Da: non so niente17/12/2015 11:08:06
Cassazione penale, SS.UU., sentenza 16/12/2014 n° 52117
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Da: aiutinodacasa17/12/2015 11:08:27
motivi
1) NON DOVERSI PROCEDERE PER DIFETTO DI QUERELA NON CONFIGURANDOSI LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ART. 625
2) RICONOSCIMENTO DELL'ART. 56 C.P. IN CORRELAZIONE DELL'ART. 624 CP(TENTATO FURTO E NON CONSUMATO)
3) RICONOSCIMENTO DELL'ATTENUANTE EX ART 62 N. 4 CP.
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