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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45381 volte
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Da: sottosciock | 18/12/2015 18:48:34 |
Ciao ragazzi ci sono anch'io! Fatico ancora a riprendermi | |
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Da: actionjack | 18/12/2015 19:01:34 |
Grazie come sempre a Mr help per la gentilezza che dimostra e per la saggezza delle sue parole!! Sei veramente un grande, concedetemelo!! 😉😉😉 | |
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Da: MR.Help | 18/12/2015 20:53:05 |
Di nulla Collega. Grazie a te! | |
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Da: emma83 | 21/12/2015 18:14:23 |
per impugnare in appello serve la nomina, non la procura. peraltro la nomina in appello non sempre serve (ad es: se al difensore del primo grado era stata rilasciata nomina con potere d'impugnativa, è evidente che in appello non servirà indicare nessun altro titolo). in qualsiasi caso, l'aver indicato la procura in luogo della nomina non è un errore da bocciatura (errore peraltro che vedo fare spessissimo anche dagli avvocati "esperti") difatti la procura (che è potere di rappresentanza) porta, in qualche modo, con sè anche il potere di difendere (che è invece tipico della nomina). | |
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Da: emma83 | 21/12/2015 18:19:39 |
per completezza, se la nomina rilasciata per il primo grado prevedeva il potere d'impugnativa, allora nell'atto di appello basterà dire "giusta nomina agli atti del presente proc. pen.", ciaooooooooo | |
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Da: MR.Help | 21/12/2015 18:27:45 |
Esatto Collega Emma, infatti il 571, comma 3, conferisce potere di impugnazione al "difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine". Forse (non vorrei dire una grande sciocchezza, ma almeno mi chiarisco le idee) chi parla di procura lo fa sulla base del 571 comma 1(?) | |
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Da: ispaniko | 21/12/2015 20:31:25 |
... ragazzi, spero che nessuno abbia sbagliato l`atto. Almeno quello. E` bocciatura sicura all`esame... Spero passiate tutti quanti ;-) | |
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Da: Che palle | 21/12/2015 21:38:00 |
Ragazzi io penso di aver fatto un buon atto ma mi sono scordato l attenuante comune ex art 62 n.4...quindi nelle conclusioni, dopo i primi due motivi, ho scritto: "nella denegata ipotesi in cui la corte adita non intenda accogliere nessuno dei due precedenti motivi si richiedono minimo della bene e ogni beneficio di legge". Può essere un errore da bocciatura secondo voi ? Non avendo minimamente pensato alla attenuante comune, non mi sono sentito di scrivere neanche "attenuanti prevalenti sulle aggravanti contestate" , poichè le generiche relativamente allo stato di incensurato erano già state concesse in primo grado, seppure ritenute equivalenti. Ho pensato, dunque, di non esprimermi nuovamente sule generiche già concesse. Secondo voi se l atto è ben impostato, ordinato ecc questa dimenticanza può pregiudicare. Aiutatemi sto in ansia | |
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Da: Nick_ce | 21/12/2015 22:22:58 |
@Mr. Help Se non sbaglio l'art. 571 c. 1 si riferisce ad un procuratore di natura sostanziale, cioè un soggetto (anche non avvocato) a cui io conferisco potere di rappresentanza. Per esempio potrei nominare un mio procuratore il quale potrebbe nominarmi un difensore di fiducia. Non penso sia una procura processuale autenticabile dal legale, ma una procura notarile! | |
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Da: MR.Help | 21/12/2015 22:57:11 |
Grazie collega, condivido la tua ricostruzione. | |
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Da: Profius | 21/12/2015 23:57:22 |
La nomina del difensore di fiducia per proporre impugnazione può avvenire sia ai sensi del comma 1 (procura speciale) che del comma 3 (nomina difensore) dell'art. 571 cpp. In entrambi i casi l'autentica della firma è fatta dal difensore. Si veda, ad esempio, cassazione penale n. 8069 del 1992. Quindi state tranquilli | |
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Da: idee.utili | 22/12/2015 08:45:57 |
Come mai non serve allegare la sentenza di condanna di I grado nell'appello penale? Perchè il fascicolo viene formato d'ufficio dalla cancelleria del Giudice di I grado che la allega? | |
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Da: Profius | 23/12/2015 22:28:20 |
Qualcuno ha chiesto la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale? | |
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Da: amstaff | 26/12/2015 11:44:35 |
Buongiorno... forse è già stato trattato qui sul forum, comunque io ho sviluppato solo 2 motivi: - insussistenza aggravanti e difetto di querela - erronea qualificazione giuridica del fatto. Stop! Secondo voi può essere ritenuto non sufficiente? | |
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Da: Sunshine84 | 26/12/2015 15:21:43 |
Io insussistenza 624, insussistenza aggravanti, non procedibilita' del tentativo, non punibilità del fatto sempre in relazione al tentativo | |
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Da: Profius | 27/12/2015 22:05:07 |
In che senso insussistenza 624 cp? Nel senso che il delitto era solo tentato? | |
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Da: Sunshine84 | 27/12/2015 22:54:03 |
Nel senso che per escludere l'imputazione come formulata non mi sono limitata a escludere le circostanze ma ho escluso l'elemento oggettivo del furto, quindi ho escluso le circostanze e, residuando 56+624 ho prima escluso la procedibilità e sostenuto la non punibilità del fatto in relazione al tentativo. | |
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Da: Che palle | 27/12/2015 23:11:07 |
Io invece ho fatto una cazzata: prima ho ritenuto l insussistenza delle aggravanti e chiesto in via principale la declaratoria di non procedibilità ai sensi del 529 cpp. In subordine ho chiesto la riqualificazione giuridica del reato di furto in delitto tentato con esclusionè della punibilità per tenuità del fatto. Tuttavia, ho sostenuto che il 131 bis potEva ben applicarsi anche al tantativo di furto aggravato (6 anni meno 1/3= 4 anni) . Invece non avevo letto l ultimo comma che prevede una pena massima di 10 anni in caso di concorso di due o più circostanze aggravanti. Speriamo non se ne accorgano!!! | |
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Da: Sunshine84 | 28/12/2015 00:27:10 |
Se uno si limitava a escludere le aggravanti e chiedeva 529 non era errore; se però escludevi, come me, l'imputazione come prima conclusione dovevi chiedere assoluzione piena dal reato attribuito; la non procedibilita' del tentativo sappiamo tutti perché; la non punibilità poteva essere richiesta ma rispetto a tentato furto semplice | |
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Da: Sunshine84 | 28/12/2015 00:29:09 |
Chiaramente in un atto così impostato non potevi limitarti a chiedere assoluzione, ma dovevi concludere anche con riguardo al tentativo per rispettare la sequenza argomentativa | |
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Da: Che palle | 28/12/2015 00:37:48 |
Purtroppo per la fretta non ho letto l ultimo comma del 625...ero convinto che il furto aggravato fosse punito fino a 6 anni. Per il resto, pensavo di aver fatto un atto buono. Voi pensate si possa prendere la sufficienza per una svista del genere? | |
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Da: Forzaragazzi -banned!- | 28/12/2015 09:07:58 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Profius | 28/12/2015 13:20:36 |
Non mi quadra molto... Anche il furto tentato è punito, quindi non capisco la richiesta di assoluzione... Affinchè non fosse punibile per il 131 bis, bisognava chiedere che almeno una delle aggravanti fosse ritenuta insussistente. Qualora entrambe le aggravanti fossero ritenute insussistenti, tornava applicabile l'estinzione per difetto di querela e quindi comunque non era assoluzione... | |
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Da: Che palle | 28/12/2015 13:47:43 |
Lei chiede l assoluzione dal reato di furto consumato perché il fatto non sussiste e poi la riqualificazione del reato in termini di tentativo . In teoria non è errato, si poteva fare anche così. | |
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Da: Sunshine84 | 28/12/2015 15:10:14 |
Io chiedo assoluzione da furto aggravato perché non sussiste ne' l'elemento oggettivo (primo motivo di appello), né le aggravanti (secondo motivo), residuando tentativo chiedo non luogo a procedere perché l'azione non poteva essere esercitata e comunque non punibilità di esso per particolare tenuità del fatto. | |
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Da: amstaff | 28/12/2015 18:56:51 |
Il 131bis secondo me era superfluo.... non capisco il ragionamento logico... prima faccio cadere le aggravanti e quindi mi rimane il furto semplice, che è procedibilita a querela quindi difetto di querela e improcedibilIta'. Dopo mi chiedo se si tratta di furto consumato o tentato...quindi riqualificazione e ridederminazione pena. Assoluzione proprio no! | |
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Da: Che palle | 28/12/2015 19:26:07 |
Il 131 bis secondo me non era affatto superfluo. Un difensore deve cercare in tutti i modi di far prosciogliere il proprio cliente. Pertanto, se in via principale si chiede l insussistenza delle aggravanti con la conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela non é detto che il giudice me l accolga. Dunque in subordine previa riqualificazione della fattispecie in tentativo di furto semplice o aggravato da una sola circostanza l unica strada percorribile per escludere la punibilità é la tenuità del fatto . In estrEmo subordine invece chiederò la rideterminazione della pena se non vengono accolti nessuno dei due motivi | |
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Da: Sunshine84 | 28/12/2015 19:29:33 |
Assoluzione rispetto al furto aggravato infatti; Comunque il sunto è che o ti concentravi sull'esclusione delle aggravanti come primo motivo , e quindi chiedevi come prima conclusione 529 o seguivi l'impostazione sopra indicata e quindi dovevi rassegnare almeno 3 conclusioni. Ma entrambe sono corrette; probabilmente nella pratica avrei seguito la prima, essendo all'esame ho voluto seguire una sequenza articolata e concludere su ogni motivo di appello. | |
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Da: Che palle | 28/12/2015 19:33:57 |
Concordo | |
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Da: amstaff | 28/12/2015 19:42:06 |
Ma rimane il tentativo come fare a chiedere l'assoluzione piena??? Cose da pazzi boh Neanche con il 131 bis si può chiedere l'assoluzione piena | |
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