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17 dicembre 2015 - Atto giudiziario - Penale
525 messaggi, letto 45381 volte

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Da: cassetto17/12/2015 15:51:21
novità da Roma?
Rispondi

Da: SoS17/12/2015 15:53:10

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: jusss17/12/2015 15:54:22
si sanno gli abbinamenti?
Rispondi

Da: BV17/12/2015 16:02:10
FIDATEVI DI ALTRI SITI GIURD QEST ANNO E' MOLTO DISCUTIBILE
Rispondi

Da: Tes17/12/2015 16:19:11
Ci vuole procura speciale?
Rispondi

Da: Clelia8584 17/12/2015 16:22:20
Sapete orario consegna Roma?
Rispondi

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Da: Ale17/12/2015 16:22:43
per SOS: te le riposto ma erano nell'appello che ho postato 3 pagine fa...

Per tutte le suindicate ragioni ed in virtù dei suesposti motivi Questo Difensore richiede in via principale, che l'Ecc. ma Corte di Appello adita Voglia, in riforma della sentenza impugnata emettere ex art. 529 cpp. sentenza di non doversi procedere per mancanza di una condizione di procedibilità; in subordine la riqualificazione del fatto, in tentato furto semplice, con conseguente applicazione dell'art. 131 bis. cp.; in via del tutto gradata si richiede applicazione dell'attenuante generica ex art. 62 n. 4 c.p., minimo della pena e tutti i benefici di legge concedibili.
Rispondi

Da: sos17/12/2015 16:23:58

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Ale17/12/2015 16:24:11
errata corrige alla fine: si richiede applicazione dell'attenuante comune ex art. ecc...
Rispondi

Da: Per Ale17/12/2015 16:25:41
Procura speciale?
Se con l applicazione del 131 richiedi la non punibilità non dovresti mettere prima questo e poi la derubricazione tra i motivi?
Rispondi

Da: 56pippi565617/12/2015 16:26:50
si per ale prima applicazione 131bis e poi riqualificazione reato
Rispondi

Da: sobellotr17/12/2015 16:28:04
ci vuole la riconvenzionale raga daiiii
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 16:30:59
no raga io non credo,ho ritenuto di metterla come richiesta subordinata infatti, in quanto la particolare tenuità la desumiamo proprio dalla valutazione del tentativo che, ovviamente diminuisce la pena irrogabile... cmq in qualsiasi modo vogliate fare non ritengo sia un errore.
Rispondi

Da: Bastaaaaaaaaaaa 17/12/2015 16:33:19
A Napoli si consegna alle 17:30 i giochi sono fatti! Consiglio a Giurd di imparare la stesura degli atti di penale, ho trovato il suo molto scarno e privo di TUTTI i motivi!
Rispondi

Da: Per Ale17/12/2015 16:36:54
Se tu chiedi l applicazione del 131 questa è un motivo di non punibilità che è più favorevole rispetto alla derubricaZione, per questo secondo me va messa prima.
Rispetto alla procura speciale che mi dici? È necessaria?
Rispondi

Da: Pinnolo17/12/2015 16:38:32
Ecc. ma Corte di Appello di….



Il sottoscritto Avv. ………………. del Foro di ………………., con studio in ………………., difensore di fiducia come da nomina allegata di Tizio nato il ………………. a ………………. imputato nell'ambito del procedimento penale n. ………………. R.G.N.R./n. ………………. R.G., per il seguente fatto-reato furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625.1,2 e 7 cp per l'uso del mezzo fraudolento e l'esposizione del bene sottratto alla pubblica fede.



PREMESSO CHE



il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di ………………. con sentenza n. ………………., emessa in data ………………. e depositata in data ………………., alla pena di 6 mesi di reclusione e 200 euro di multa per il reato innanzi indicato;



Tale decisione appare censurabile in quanto viziata per i seguenti



MOTIVI



Violazione dell' art. 529 c.p.p., per difetto di querela della persona offesa dal reato, non sussistendo le circostanze di cui all'art. 625 1,2 e 7 c.p.
Questa difesa deve rilevare innanzitutto il difetto nell'esercizio dell'azione penale, dal momento che il reato contestato all'art. 624 c.p. prevede al terzo comma la punibilità della condotta a querela della persona offesa salvo che ricorrano una o più circostanze aggravanti di cui agli art. 61 n.7 e 625. Nel caso di specie deve rilevarsi la non sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625 1,2,e 7 contestate al Sig. Tizio, secondo quanto pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte, sent.8094/2014, che considera non applicabile l'aggravante del mezzo fraudolento ex art. 525, non essendo sufficiente ad integrarla il solo nascondimento sulla persona dell'oggetto sottratto ad un esercizio commerciale, trattandosi di un banale accorgimento che non è in grado di eludere la sorveglianza. Deve, pertanto, ritenersi che in difetto della querela da parte della persona offesa, l'azione penale non poteva essere esercitata e il giudice, ai sensi dell'art. 529 c.p.p., avrebbe dovuto pronunciare sentenza di non doversi procedere nei confronti di Tizio.

Erronea qualificazione giuridica del fatto
Voglia questa Corte considerare l'erronea qualificazione giuridica del fatto commesso dal Sig. Tizio, al quale è stato addebitato il reato di furto ex art. 624, quando invece si tratta chiaramente di una condotta che si arresta allo stadio del tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p..

Rileva in tal senso fare riferimento alle modalità con cui si sono svolti i fatti: Tizio, per tutta la durata della sua permanenza nel supermercato, anche mentre poneva in essere la condotta addebitatagli, era sotto il costante controllo degli addetti alla sicurezza che, per ragioni di comodità, hanno bloccato il Sig. Tizio solo dopo che questi avesse oltrepassato le casse. Orbene, in siffatta ipotesi non è possibile ravvisare alcuna appropriazione del bene sottratto dagli scaffali dal momento che per impossessamento deve intendersi una condotta che permetta un effettivo godimento del bene sottratto da parte del soggetto agente, secondo quanto espressamente statuito dalla Suprema Corte nella sent. n. 2151/2014. Pertanto, poiché l'elemento dell'impossessamento è quello che rileva ai fini della consumazione del reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p., è da ritenere che siamo in presenza di erronea qualificazione giuridica del fatto dal momento che la condotta di Tizio è idonea ad integrare l'ipotesi di tentativo di furto ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 56 e 624 c.p

non punibilità, ai sensi dell'art. 131 bis c.p. perché il fatto commesso è di particolare tenuità
Qualora l'Illustrissimo Collegio non ritenga di accogliere i motivi sopra citati, voglia notare come il caso in esame si configuri come un reato di furto non aggravato (Cass. 8094/2015), non punibile, ai sensi dell'art. 131 bis c.p.. la disciplina in esame prevede infatti l'esclusione della punibilità nei reati puniti con la pena detentiva non superiore a 5 anni ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Invero la condotta del Sig. Tizio soddisfa i requisiti di non punibilità delineati dall'art. 131 bis c.p., dal momento che gli è stato addebitato il reato di furto ai sensi dell'art. 624 c.p. che prevede come massimo edittale della pena tre anni. E' doveroso precisare, ai fini dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p., che Tizio è incensurato e la sua posizione non rientra pertanto tra quelle del delinquente abituale e che il fatto, per le modalità con cui è stato posto in essere e per il modico valore del bene, deve sicuramente considerarsi di particolare tenuità . Inoltre secondo quanto stabilito dall'art. 131 bis c.p. , ai fini della determinazione dell'esclusione della punibilità non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.



Tutto ciò premesso, si propone

APPELLO

avverso la sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ………………. e per l'effetto



CHIEDE



che codesta Ecc. ma corte di Appello adita, sulla base di quanto esposto in premessa e con riserva di meglio precisare ed approfondire in sede di giudizio le argomentazioni riportate, voglia accogliere i sopraesposti motivi e quindi:

voglia rilevare la nullità, ex art. 604 c.p.p. della sentenza di condanna n………. emessa dal Tribunale di…………… in data….. , a causa della violazione dell'art. 529 c.p.p. e dell'art. 56 c.p.
voglia dichiarare, in subordine, la non punibilità del Sig. Tizio ai sensi dell'art. 131 bis c.p.


Si allega:

I) copia della sentenza di condanna n. ………………., emessa dal Tribunale di ………………. in data ……………….
Luogo e data.

Avv. ……………….



PROCURA

Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.



(luogo e data)



La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza



Avv. (firma)
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 16:40:44
@per ale : ho messo la nomina e contestuale procura ex art 96 cpp nell'atto che ho postato non l'hai vista?
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 16:41:37
te la riposto:  NOMINA DEL DIFENSORE E PROCURA
Il sottoscritto Tizio, nato a ..............., il ................ e residente in .............., alla via........... n......, nell'ambito del procedimento penale n.........../........ R.G.N.R. per cui è stato condannato in primo grado per i reati p. e p. dagli artt. 624 e 625 co. 1, n. 2 e 7c.p.

                                                                    NOMINA
ai sensi dell'art. 96 c.p.p. quale proprio difensore di fiducia l'avv. ......................, del Foro di.....................,
conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, inclusa quella di proporre impugnazioni in ogni stato e grado del procedimento.

                                                                    ELEGGE
domicilio presso il suo studio professionale, sito in ............., alla via............n...........

                                                                    ESPRIME
il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003.

...................., il ....................

                                                                                                                              firma di Tizio
                                                                   
                                                                    E' autentica
                                                                  avv.................................
Rispondi

Da: DOMANDA 117/12/2015 16:43:03
VA BENE ALLORA L'ATTO DI PENALE DI GIURD??
Rispondi

Da: Bastaaaaaaaaaaa 17/12/2015 16:44:59
No! NELL'ATTO CI VUOLE LA PROCURAAAA IGNORANTI!!!
Rispondi

Da: Victor7654317/12/2015 16:45:37
No!!!
Rispondi

Da: Ale17/12/2015 16:47:22
@per bastaaaaaaaaa : ed infatti è quello che stiamo scrivendo tutti. qual è il problema?....
Rispondi

Da: Bastaaaaaaaaaaa 17/12/2015 16:50:27
Alcuni parlano di nomina semplice!!!
Rispondi

Da: Bastaaaaaaaaaaa 17/12/2015 16:52:52
PROCURA
Il sottoscritto TIZIO, nato a ___, il ___, residente in ___, Via ___, imputato nel procedimento penale n. ___/__ R.G. N.R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. ___, del Foro di ___, con studio in ___, Via ___, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato conferito.
(luogo e data)
TIZIO
La firma è autentica ed è stata apposta in mia presenza Avv. ______
Rispondi

Da: catanzaro 123417/12/2015 16:58:36
CATANZARO A CHE ORA CONSEGNA?
Rispondi

Da: MisterXXX 17/12/2015 17:03:54
a che ora consegna campobasso?
Rispondi

Da: Paoldem 17/12/2015 17:14:43
ma dopo che sapete l'ora di consegna???
Rispondi

Da: Tiz17/12/2015 17:22:19
Sapete perché Roma non risponde? Perché li fanno sul serio,non si fanno dettare,ci sono controlli seri e veri. Capito?
Rispondi

Da: rechtsanwalt17/12/2015 18:02:20
infatti: BSTA LA NOMINA SEMPLICE: la dizione di cui al 3° del 571 c.p.p. ("può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento OVVERO IL DIFENSORE NOMINATO A TAL FINE") significa unicamente che tale potere di impugnaizone spetta al difensore già "prsente in atti" ovvero anche quello nominato ex novo (se del caso, in unione o in sostitituzione di quello già nominato in atti) e l'atto è una "normalissima" nomina - la cd. "procura speciale" (TALE ESPRESSAMENTE E NON A CASO DEFINITA NEL PROSIEGUO DELLO STESSO COMMA) era invero richiesta, diversamente dalla "mera" dichiarazione di nomina, SOLO PER IMPUGNARE LE SENTENZE CONTUMACIALI ed è stata poi eliminata dall'art.46 L.479/99 - quinid, prima di dare degli "ignoranti", bisognerebbe non solo "leggere" ma CAPIRE cosa c'è scritto
Rispondi

Da: ilkillerdelfanta17/12/2015 18:40:14
ragazzi ma possibile che a Bari non hanno ancora finito?
Rispondi

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