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Commissario di Polizia 2016, 80 posti
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Da: X come va il mondo 09/10/2016 13:18:36
Non aggiungo altro a quello che hai detto. .mi solleva il fatto che non sono il solo a pensarla così. .
Rispondi

Da: Amo Treviso09/10/2016 13:53:58
Concordo con voi che la maggior parte non hanno studiato in maniera specifica l'antiriciclaggio... era un tema davvero imprevedibile... penso che non più di 110 o 120 sapevano qualcosa sull'argomento... Non penso più di questo numero...
Rispondi

Da: per tema penale....09/10/2016 14:20:18
quanti elaborati idonei in penale gli scorsi anni????




P.S. il reato è di AUTORICICLAGGIO non ANTIRICICLAGGIO. ;)
Rispondi

Da: Ragazzi09/10/2016 14:42:11
Non vi preoccupate! L'anno scorso meno di 200 idonei al tema di penale su un argomento di parte generale quest'anno tutti questi fenomeni voglio proprio vederli! Il problema non era l'autoriciclaggio ma il resto del tema! O seguivi corsi specifici per magistratura ( e nemmeno tutti i corsi l'avevano trattato) o dovevi improvvisare! In più ricordiamoci sempre che oltre i contenuti é fondamentale come scrivi e come argomenti! Riparliamone a risultati pubblicati!
Rispondi

Da: PER RAGAZZI09/10/2016 15:07:02
Se gli idonei l'anno scorso furono meno di 200 forse realmente questa volta saranno meno
Rispondi

Da: Money laundering09/10/2016 15:08:57
é vero che la sentenza a ss.uu. della Cassazione n.25191/2014, involgeva questioni diverse, tuttavia, in circa 30 pagine offre un panorama abbastanza ampio riguardo alle tematiche poi oggetto del tema.

Io, ad esempio, ricordavo solo la questione principale dipanata da tale pronuncia, che nulla c'entrava con l'oggetto del tema, purtroppo.

Ho provato, dunque, a ragionarci su alla luce dello studio fatto sulla parte generale del diritto penale.

Per quanto riguarda i rapporti tra l'aggravante 416-bis, comma sesto, e il reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p. (in particolare ove ricorrano le condizione del comma terzo), ho applicato i principi dell'asssorbimento o consunzione.
Ho motivato sulla coincidenza delle condotte tipiche e, dunque, ho affermato che probabilmente opera tra le stesse un "concorso apparente" di norme, con applicazione al caso in esame del reato punito più gravemente, e non un "concorso formale".
Ho motivato sul fatto che il rapporto di asssorbimento o consunzione si basa sul principio del bis in idem, con coseguente impossibilità di applicare entrambe le norme.

Tale ragionamento mi sembra che sia stato espresso, seppur a livello di ober dictum, dalla già citata sentenza ss.uu. n. 25191/2014 là dove afferma a pagina 28:

"La lettera dell'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. osta, infine, a che l'associato possa essere chiamato a rispondere ad alcun titolo del post fatto di auto-riciclaggio."

Ovviamente, il tema è molto complesso, e penso si potesse, perlomeno, raggiungere la medesima conclusione argomentando in base al principio di sussidiarietà.

Cosa ne pensate? il passaggio riportato di tale sentenza intendeva affermare quello che ho scritto??


 

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Da: kj09/10/2016 15:16:14
Io mi sa che anche quest'anno sono fuori... da quanto esponete alcuni ragionamenti non fanno una piega , specie quest'ultimo!
Se ve lo meritate di entrare è giusto che sia così... onore al
Merito... ciao a tutti
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 15:17:30
Ciao Money...
IO, invece, ho evidenzianto la specialità dell'aggravante sull'autoriciclaggio.
Rispondi

Da: Money laundering09/10/2016 15:36:01
Per kj, non penso di essere passato neanche io, perchè comunque non era un tema su cui mi ero preparato, purtroppo.. ad esempio , argomentando sulla prima parte del tema non ho parlato nè dell'elemento soggettivo nè dei beni giuridici protetti.

Per Nanana, quando ho scritto: "Ovviamente, il tema è molto complesso, e penso si potesse, perlomeno, raggiungere la medesima conclusione argomentando in base al principio di sussidiarietà",      intendevo dire proprio Specialità al posto di sussidiarietà!!!!! è stato un lapsus...

Personalmente, ho preferito parlare di assorbimento perchè ha una portata maggiore del principio di specialità, se inteso nella sua portata oggettiva come rapporto logico tra norme, senza nessun riferimento a rapporti di valore. ( ho studiato dal fiandaca e ho seguito il suo pensiero)
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 15:39:26
Money...
Penso sia stato un tema particolare per tutti. Personalmente avevo studiato l'autoriciclaggio, ma non ho studiato i suoi rapporti con gli altri reati richiesti nè tanto meno ocn l'aggravante. Avevo letto qualcosa sì qualcosa su quella sentenza.
Ora non ricordo nello specifico tutto, però anche io non ricordo di aver parlato dell'elemento soggettivo, mentre ho analizzato i beni giuridici tutelati.
Rispondi

Da: Money laundering09/10/2016 15:46:20
nello "schema preliminare" al tema avevo inserito i beni giuridici protetti, poi ho optato per la rimozione durante la stesura del tema perchè in fin dei conti i reati da analizzare avevano i medesimi beni giuridici.. Col senno di poi, dovevo inserirli, almeno un 5 o sei righe.. Il problema era che non ero ferratissimo in materia, e avevo paura di scrivere castronerie.
Speriamo bene, in ogni caso, anche se improbabile, spero inizino a correggere da amminstrativo, dove penso di aver fatto meglio.
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 15:48:57
Money io infatti li ho citati all'inizio, ma non penso sinceramente che aver omesso i beni giuridici tutelati possa comportare un'insufficienza se il tema è stato svolto bene,
Non avere appigli giuridici fermi ha portato ognuno di noi ad aggrapparsi ai principi generali, senza sapere se realmente sia o meno giursto quello che è stato scritto.
Che agonia..
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 15:49:00
Money io infatti li ho citati all'inizio, ma non penso sinceramente che aver omesso i beni giuridici tutelati possa comportare un'insufficienza se il tema è stato svolto bene,
Non avere appigli giuridici fermi ha portato ognuno di noi ad aggrapparsi ai principi generali, senza sapere se realmente sia o meno giursto quello che è stato scritto.
Che agonia..
Rispondi

Da: Money laundering09/10/2016 15:59:43
Grazie per le tue parole, mi confortano!! Comunque manca poco ormai...entro fine ottobre sapremo se gioire o di che morte morire.
Per me è la seconda volta che provo il concorso; ho passato un anno chiuso in casa a studiare, abbandonando lo studio legale..se penso che mi toccherà un altro anno di studio, conscio del fatto che in studio non mi riprederanno mai, mi viene l'ansia ;)
Avevo puntato tutto sulla parte generale in penale...
Ci ho creduto e ci credo in questo concorso, ho conosciuto diversi vincitori, e altri concorrenti non vincitori ma egualmente preparatissimi.. occorre proprio studiare un sacco e avere un po' di fortuna.
Sono comunque soddisfatto, se penso al mio livello di penale, rispetto allo scorso anno, è cresciuto molto; anzi lo scorso anno non meritavo proprio di sedere al banco..
Tu avevi già provato questo concorso?
Rispondi

Da: autoriciclaggio09/10/2016 16:09:09
Ma considerare l'autoriciclaggio, in particolare il comma 1 e 3 (tipo mafioso), un reato che permette di punire le condotte che non è possibile far ricadere nel 416-bis comma 6 per mancanza di elementi a carico (non facendo ricadere l'agente neanche nel concorso esterno) è un ragionamento errato?
Cioè
1 - se ricicli il denaro
2 - non fai parte dell'associazione di tipo mafiosa
3 - fuori dal concorso esterno hai commesso o concorso a commettere delitti con dolo riconducibili a condotte mafiose
allora rientri nell'autoriciclaggio.
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 16:10:08
Si, pensare allo studio alle spalle per poi vedere tutto svanire fa perdere il sonno...
Rispondi

Da: per autoric.09/10/2016 16:21:15
forse troppo sintetico come ragionamento
Rispondi

Da: Io ho scritto09/10/2016 16:22:11
Data l'dentità oggettiva dell'autoriciclaggio e dell'aggravante del 416 bis, si applicherà quest'ultima quando si tratta di soggetti partecipi dell'associazione mafiosa, il primo quando questo requisito soggettivo viene meno.
Rispondi

Da: per per autoric09/10/2016 16:24:12
Penso che non ci fosse tanto da dire sul rapporto...per lo meno se si voleva evitare di scrivire bagianate
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 16:43:06
Il mio ragionamento è lo stesso di io ho scritto
Rispondi

Da: Lo stesso per me 09/10/2016 17:12:59
Ho concluso anch'io come nanana ed io ho scritto. .
Non dimentichiamoci che il tema richiedeva anche la comparazione con il riciclaggio e il reimpiego. .
Per quanto riguarda la prima parte dopo aver delineato beni giuridici protetti ed elemento soggettivo mi sono soffermato sulle criticità fatte emergere dalla dottrina in relazione alla fattispecie in esame, confidando o meglio sperando che in pochi le ricordassero. ..boh speriamo bene. .
Rispondi

Da: Oddio quantiiiiii? ???? 09/10/2016 17:21:53
Quanti di voi arrivati al tema di commissario sosterranno anche il tema per viceispettore?????
Vi prego ditemi che siete non più di una cinquantina altrimenti mi metto un cappio al collo. ..ma come minchia può un diplomato " lottare" con voi???
Rispondi

Da: Aspirante 2.009/10/2016 17:24:59
La sentenza delle sezioni unite 2014 prende in considerazione una situazione in cui l'autoriciclaggio non era penalmente rilevante, quindi esclude con riferimento al caso del tizio che è istituzionalmente deputato a riciclare per l'associazione la contestavilita del reato di riciclaggio in quanto per assurdo sarebbe un autoriciclaggio non punibile.. il problema era proprio nello stabilire se queste conclusioni delle sezioni unite permangono anche alla luce del nuovo 648 Ter.1 .. io capisco il leggere la sentenza e plasmarla al proprio tema per rinvigorire le proprie convinzioni, ma ahimè non è così .. quella sentenza non ci dice proprio nulla... io personalmente mi sono limitato a riportare le 2 tesi possibili sul punto, quella del concorso apparente e quella del concorso formale senza schierarmi apertamente a favore di una o di un'altra.. anche se tra le righe si capisce che sono più per il concorso formale perché personalmente non condivido le teorie pluraliste..
Rispondi

Da: Per aspirante09/10/2016 18:17:00
Io ho concluso come te per il Concorso di norme.. Partendo dalla sentenza e prendendo in considerazione le Novità apportate dall'autoriciclaggio, risalta la rilevanza e la punibilita' della condotta riciclativa come post factum punibile del delitto presupposto del 416 bis aggravato...
Rispondi

Da: Aspirante 2.009/10/2016 18:43:33
Sì,  io così l'ho ipotizzata.. ma sempre in chiave dubitato. .. perché comunque il diritto non è mai nulla di certo o assoluto.. secondo me non c'è nulla di più sbagliato che cercare soluzioni pre-confezionate.. l'importante è come si argomenta.. certo citare le sezioni unite 2014 x dire che quella sentenza esclude la punibilità dell'autoriciclaggio quando l'autoriciclaggio non era ancora previsto è un errore.. vuol dire che la sentenza non la si è letta né contestualizzata. . Ciò non toglie che uno può essere talmente convincente nel dire sta stronzata da passare lo stesso .. tanto chi ci legge sono funzionari in cerca di gente capace di fare il commissario e non di giudici..
Rispondi

Da: Per aspirante09/10/2016 18:49:34
Ma la sentenza fa intendere l'opposto infatti... Ovvero sostiene la non punibilita' del riciclaggio in rapporto al 416 bis comma 6 che si mostra assorbente... Può essere usata come punto di partenza per suffragare il concorso di norme tra 648ter1 e 416 bis comma 6...non il contrario... Mia personale opinione....
Rispondi

Da: Money laundering09/10/2016 18:51:58
Ho riporatato anche io le due tesi, però ho concluso per il concorso apparente in base all'assorbimento, proprio perchè in base alla sola specialità potrebbe operarsi un concorso di norme.

Spiego su cosa ho basato questa mia decisione:

Il "privilegio di autoriciclaggio" di cui all'art 648-bis c.p. opera per il soggetto che ha commesso o concorso a commettere il reato presupposto.
Dunque, la punizione per il primo reato non permette di punire anche per il secondo, considerato "post factum" non punibile del primo. 

Il comma sesto dell'art. 416-bis, il quale punisce condotte assimilabili a quelle riciclative, non contiene nessun privilegio di autoriciclaggio.
A mio modo di vedere, dunque, il mafioso che ricicla i beni proventi dell'associazione mafiosa, viene punito in forma aggravata (comma sesto). 
Ciò gli comporterà una punizione maggiorata rispetto alla classica pena assoggettabile all'associato mafioso che non perpetra tali condotte.
In assenza di tale comma sesto, la medesima condotta non potrebbe essere punibile in base all'art. 468-bis, in virtù proprio del privilegio. 
Per concludere, mentre per gli altri delitti, in base al privilegio di cui all'art-468bis, il soggetto che ha commesso/concorso nel reato presupposto non può essere punito per il post factum di riciclaggio, nell'associazione mafiosa, il comma sesto prevede espressamente la sua punizione, non assicurandogli nessun privilegio.
Alla luce di ciò, ho preferito optare per escludere un concorso tra il comma sesto e l'ulteriore 648-ter.1, considerando una possibile condanna violativa del divieto di bis in idem..

Non cercavo cmq di avvalorare la mia tesi riportando la sentenza, ma solo confrontarmi con voi su tali problematiche... Anche perchè c'è poco da plasmare, essendo i compiti già nelle mani della commissione ;)   tutto qua
Rispondi

Da: come va il mondo09/10/2016 19:06:12
Diciamo che come va il mondo sa bene come va il mondo. E sa bene che molti si aspettavano un tema sul concorso nel reato proprio e mutamento del titolo. Tematica specifica dell'autoriciclaggio. Ed invece è uscito il concorso di reati.
Questi molti anche se colti in contropiede passeranno il tema comunque.  Detto ció, passo e chiudo e spero di essere tra gli 80.
Il mio compito qui è finito, volevo solo smuovere le coscienze.
Rispondi

Da: Aspirante 2.009/10/2016 19:18:00
@ money laundering, non mi riferivo a te.. figurati.. speriamo che le correzioni siano celeri  e finisca in fretta questo strazio ...
Rispondi

Da: Nanana 09/10/2016 19:37:02
siamo tutti nella stessa barca di disperazione ragazzi...poi, ripeto, non poter trovare risposte in un libro o una sentenza rende tutto piùdifficile...
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