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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
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Da: x sopra 2  - 16/11/2022 22:38:51
E perché mai se  basta ricalcolare?
Rispondi

Da: I gufi 3  - 17/11/2022 00:58:49
Ragaaaaaazzzzi?
Rispondi

Da: X su 3  - 17/11/2022 05:58:06
Ricalcolare?? È tutti i vincitori che diventerebbero idonei? E gli idonei che vorranno la retribuzione da settembre 2021? Sono ca.... amari!
Rispondi

Da: X su 3  - 17/11/2022 05:59:14
Chi paga? Meglio lo scorrimento, con copertura già in essere da Dpcm
Rispondi

Da: Proximacentauri99 3  - 17/11/2022 09:09:39
La situazione è a dir poco seria. Vanno riconteggiati tutti i titoli anche quelli di chi non ha fatto ricorso, l'amministrazione deve fare il ricalcolo dopo avere una scelta, se farà appello non si adeguerà alle sentenze del Tar, anche se l'avvocatura decide ma come si è visto con la sentenza dei riservisti accetta senza fiatare.
La seconda sentenza del ricalcolo senza riserva conteneva il motivo dell'aggiramento del giudicato costituzionale ma il Tar pilatescamente ha accolto il ricorso senza pronunciare sul punto.
Le sentenze sono blindate con principi ribaditi senza eccezione, questo significa che di qui ad un anno ci può essere il caos con stipendi da pagare a riservisti, spese legali di condanna, commissione esaminatrice chiamata a rispondere, commissario ad acta per il ricalcolo e nelle more annullamento della graduatoria.
A ME PARE CHE ALCUNI VIVONO NEL MONDO DELLA LUNA E CHE ORA SONO CADUTI.
Rispondi

Da: x proxima centauri9917/11/2022 09:23:49

- Messaggio eliminato -

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Da: Proximacentauri9917/11/2022 09:25:09
Pubblicato il 14/11/2022
N. 14856/2022 REG.PROV.COLL.

10. Fermo quanto premesso, nel merito il ricorso deve essere accolto, per l'assorbente fondatezza della prima censura sopra riportata, ritenendo il Collegio che - come correttamente denunciato - l'attività di individuazione del punteggio da attribuire ai singoli titoli valutabili, svolta dalla Commissione, nonché quella, conseguente, di materiale attribuzione dello stesso, siano state compiute in violazione delle regole fissate dal Bando di concorso e che inoltre le stesse, pur nella doverosa considerazione della discrezionalità tecnica che tipicamente contraddistingue l'operato delle commissioni di concorso, risultino manifestamente contrarie ai principi di ragionevolezza e logicità dell'azione amministrativa.
Al riguardo è infatti sufficiente constatare che, come indicato dal ricorrente, il candidato che ha conseguito il più alto punteggio per titoli ha ricevuto una valutazione di 11,60 su 100, dunque pari ad appena poco più del dieci per cento della valutazione astrattamente conseguibile per titoli e, addirittura, pari ad appena il cinque per cento sulla valutazione complessiva che il Bando - per contro - richiedeva di esprimere "in duecentesimi", ripartendo esso stesso equamente il peso di entrambe le valutazioni (titoli e colloquio).

Ciò è derivato, come spiegato, da una contrazione dei vari punteggi stabiliti dalla Commissione: infatti, per esempio, nell'ambito della voce b) dell'art. 7, relativa ai soli Titoli di servizio (incarichi di direzione e gestione degli uffici, incarichi di consulenza ovvero di studio e di ricerca), per cui il Bando stabiliva il punteggio massimo di 30 (vale a dire il più rilevante in termini ponderati), la Commissione ha deciso di attribuire ad ogni titolo il punteggio di appena "0,5 per anno" di incarico; pertanto, per conseguire il punteggio massimo indicato dal Bando, o anche soltanto per avvicinarcisi, un candidato avrebbe paradossalmente dovuto svolgere circa 50 anni di incarichi di servizio.

Per l'effetto, il Tribunale annulla gli esiti della procedura in epigrafe nella parte relativa alla attribuzione del punteggio per titoli, nonché il prodromico verbale n. 2 del 10.02.2016 della Commissione, limitatamente alla fissazione dei valori di punteggio stabiliti per i singoli titoli valutabili, fermi i criteri di valutazione degli stessi e con espressa salvezza dei successivi atti che l'Amministrazione riterrà di adottare.
Rispondi

Da: Proximacentauri9917/11/2022 09:29:56
Pubblicato il 14/11/2022
N. 14859/2022 REG.PROV.COLL
Ciò chiarito, in punto di interesse a ricorrere ritiene il Collegio che possa considerarsi soddisfatta la cosiddetta prova di resistenza, in quanto proprio per il peculiare atteggiarsi dell'azione amministrativa di fissazione dei punteggi e valutazione dei titoli dei candidati (che ha determinato, in sostanza, la generalizzata "contrazione" del punteggio per i titoli presentati dai medesimi, come è stato puntualmente fatto oggetto di doglianza sotto il primo motivo di ricorso), la graduatoria finale di merito della procedura presenta, come indicato dal ricorrente e non contestato, la caratteristica per cui vi sono candidati che - pur non avendo presentato titoli valutabili e avendo, di conseguenza, conseguito al riguardo un punteggio pari a 0 (zero) - si trovano in posizione utile e poziore, di appena circa due punti, rispetto al ricorrente, che invece ha presentato vari titoli valutabili.
Per contro, l'attribuzione dei punteggi come sopra operata dalla Commissione ha determinato (come indicato nel ricorso e non contestato) una media di punteggio per titoli di 1,11. Di conseguenza, la selezione dei candidati, in concreto, si è svolta sulla valutazione conseguita nel colloquio orale; tant'è che, effettivamente, nessun candidato ha superato la soglia dei 100 punti sui 200 a disposizione (il che significa che la valutazione selettiva richiesta dal Bando è stata in sostanza dimezzata).

In questo stesso senso, peraltro, in un giudizio del tutto analogo si è pronunciato (sebbene soltanto in fase cautelare) anche il Giudice di appello, che - nell'accogliere l'appello cautelare ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito - ha rilevato che "inducono ad una favorevole previsione sull'esito del ricorso ex art. 55, comma 9, cod. proc. amm. le censure con cui l'appellante deduce essere stati eccessivamente appiattiti i punteggi per titoli a favore del colloquio orale;" (Consiglio di Stato, sez. VII, ord. n. 488/2022).
Rispondi

Da: Proximacentauri99 3  - 17/11/2022 09:30:38
IL CONSIGLIO DI STATO SI E' GIA' PRONUNCIATO.
Rispondi

Da: X su 3  - 17/11/2022 10:55:01
A favore degli idonei, naturalmente
Rispondi

Da: In Dc 3  - 17/11/2022 12:49:35
Alcuni dirigenti 175 stanno già facendo le valigie
Rispondi

Da: x in dc 3  - 17/11/2022 12:53:53

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Ma.... 3  - 17/11/2022 14:14:00
I dirigenti perdenti posto, quelli con titoli pari a zero per intenderci, dovranno restituire anche gli stipendi percepiti?
Rispondi

Da: Proximacentauri99 3  - 17/11/2022 14:44:18
Di solito opera la buona fede però il consolidamento della posizione ha la sua importanza.
Rispondi

Da: Just17/11/2022 15:00:31
Scorrimento imminente..!
Rispondi

Da: xsu.. 1  - 17/11/2022 15:02:03
si come no
Rispondi

Da: Ambrogio D''Oro 3  - 17/11/2022 15:18:49
Non sono un giurista quindi le domande che pongo sono vere domande, probabilmente sparerò delle castronerie:

1) Gli esclusi dopo il ricalcolo che non hanno partecipato al 150, potrebbero avviare un'azione per il risarcimento del danno da perdita di chance?

2) La commissione dovrà mantenere i criteri che già sono stati usati e limitarsi a dare più valore a quei punteggi, o potrà rivedere anche i criteri? Esempio: prima davo 0,5 punti alla seconda laurea e 1 all'abilitazione professionale; la commissione potrà solo dire che ora la seconda laurea vale 5 punti e l'abilitazione 10, per mantenere la proporzione, o potrà dire che la laurea vale 10 e l'abilitazione 1? Non si rischia l'arbitrio nella valutazione, visto che si conoscono i risultati degli orali?

3) Chi ha rinunciato alla poer per assumere il ruolo da dirigente, e avrebbe avuto diritto al rinnovo fino al 2025, se decade può chiedere un risarcimento anche per questo?

4) Chi all'epoca non aveva fatto ricorso per il riconoscimento dei propri titoli, potrebbe farlo dopo la nuova graduatoria? Perché uno magari prima, per uno 0,2 in più, non ha fatto ricorso, perché sarebbe rimasto idoneo e non vincitore, ma con una nuova classifica, se quello 0,2 vale 5, ad esempio, l'interesse potrebbe essere mutato.
Rispondi

Da: Lorsignore 3  - 17/11/2022 15:24:53
La sentenza è chiara e ragionevole.
Deve essere e sarà osservata e applicata.
Il ricalcolo sarà valido per tutti, è l'effetto tipico della natura demolitoria delle sentenze amministrative che pronunciano su atti, seppure, come in questo caso, illegittimi soltanto in parte.
Quindi tutti se ne gioveranno, anche i non ricorrenti.
Il ricalcolo cambierà la graduatoria, favorendo chi ha più titoli rispetto a chi ne ha meno ed un voto orale più alto.
Cambierà, ma non stravolgerà.
Il decreto dello scorso luglio ha autorizzato lo scorrimento per 45 posizioni.
Ulteriori posizioni si sono liberate e si libereranno per l'assorbimento di idonei e vincitori presso altre P.A.
E' ragionevole ritenere che la somma tra le posizioni autorizzate per lo scorrimento e quelle liberate per assorbimento sarà sufficiente a compensare integralmente o per la grandissima parte l'assestamento della graduatoria.
In pratica, a ricalcolo avvenuto, si assumeranno i nuovi vincitori e si lasceranno in servizio gli ex vincitori già assunti nel 2021.
Questo risolverà la questione e scongiurerà ulteriori contenziosi, al netto di casi residuali e, soprattutto, individuali.
Le vicende accessorie sono dettagli.
La decisione circa gli incarichi da assegnare ai nuovi vincitori, il pagamento degli emolumenti arretrati, le valutazioni circa l'eventualità di impugnare alcune decisioni o prestare acquiescenza.
La cosa importante è assicurare all'Agenzia la stabilità della sua classe dirigente, dopo tanti anni di incertezza, chiudendo definitivamente la storia di questo annoso 175 anche nelle aule di giustizia.
Lasciando al contempo lo spazio necessario ed auspicabile ai giovani in arrivo con il 150.
Poi tutto sarà sistemato, l'organico dirigenziale sarà finalmente completo.
Ce l'abbiamo quasi fatta, manca solo un piccolo, ultimo passo.
Rispondi

Da: Matematicamente però 3  - 17/11/2022 15:41:28
Per ri-assumere gli ex vincitori del 2021, però, dovrai assumere probabilmente più gente dei nuovi vincitori post ricalcolo, perché non è che 20 diventano vincitori e gli ex vincitori diventano i primi 20 idonei: anzi, ci saranno nuovi idonei che supereranno gli ex vincitori - vedi vincitori con zero titoli - senza diventare vincitori, e quindi, per arrivare all'ultimo ex vincitore, dovrai comunque far scorrere la graduatoria di tot idonei. E, a seconda del criterio che la commissione vorrà utilizzare, il travaso non sarà affatto minimo a differenza di quello che si sussurra in DC.
Rispondi

Da: X su 3  - 17/11/2022 15:43:46
Ma tu non lavori in Agenzia, chiaramente
Rispondi

Da: Proximacentauri99 3  - 17/11/2022 15:55:22
X Ambrogio
Per quanto riguarda i ricalcoli dei punteggi dovrebbero essere rispettati i criteri iniziali come è scritto nelle sentenze ferma restando la discrezionalità tecnica. Quindi si dovrebbero aumentare in proporzione i punteggi dei titoli senza stravolgimenti che porterebbero a motivi aggiunti di ricorso. In ogni caso la graduatoria è cassata anche se per la sola parte relativa ai titoli e riattribuire i punteggi ai titoli da riconoscere a tutti i partecipanti può portare allo stravolgimento della graduatoria. Quella attuale è al momento annullata, la giurisdizione amministrativa di legittimità è tipicamente annullatoria/caducatoria.
Chi era vincitore e rimane fuori con il ricalcolo e aveva la poer può fare tutti i ricorsi che vuole per la perdita dello stipendio da poer, però se gli lasciano quella ricevuta da dirigente non ha titolo salvo che per il periodo non coperto.
Ci può essere uno scorrimento ma non per centinaia di idonei.. mi sembra 120.. c'è infatti il 150 in corso e i suoi posti non possono essere coperti con lo scorrimento del precedente. Sul punto la giurisprudenza è chiara. Se poi gli idonei saranno chiamati da altre pa al momento non è dato saperlo e in ogni caso non sarà una forma risarcitoria ma una pura casualità, avendo fatto il concorso per un ente specifico.
La posizione più delicata è quella dei riservisti che vincono matematicamente e hanno diritto agli stipendi di più di anno e andava evitato per la palmare evidenza delle loro ragioni.

Rispondi

Da: X su 3  - 17/11/2022 16:01:17
Spero che qualcuno paghi di tasca propria
Rispondi

Da: Ma.... 1  - 17/11/2022 16:02:17
Intanto gli attuali dirigenti sono legittimi?
Rispondi

Da: Ambrogio d''Oro 4  - 17/11/2022 16:39:26
Altro problema che non mi sembra sia stato trattato. Uno dei tre ricorrenti che hanno vinto è in realtà un vincitore, non un idoneo del 175, e mi sembra anche regolarmente in servizio. È chiaro che se è andato avanti il suo interesse è solo quello di migliorare la propria posizione in graduatoria. Ma a che pro? Forse indirettamente si sta anche dicendo che, dopo il ricalcolo, alcuni avranno una aspettativa legittima a chiedere un incarico migliore, se migliora la propria posizione?
Rispondi

Da: Proximacentauri99 3  - 17/11/2022 16:44:38
x ambrogio
può aspirare quanto vuole ma non ha diritto ad un incarico superiore. In questi casi lo scopo del ricorso è di non perdere la posizione utile per restare vincitore e non essere scavalcato da idonei dichiarati vincitori.
Rispondi

Da: Lorsignore17/11/2022 17:58:45
Matematicamente, apprezzo le tue osservazioni.
In effetti, quella che tu indichi sarebbe la via più dispendiosa in termini di assorbimento ma anche la più corretta in termini di giustizia sostanziale.
In termini di pura legittimità forse anche, non saprei.
Ma il punto è un altro.
E' che una volta effettuato il ricalcolo IN LINEA CON QUANTO INDICATO DALLA SENTENZA, la graduatoria diviene legittima e inattaccabile.
Questo è dirimente.
Le eventuali successive doglianze avranno carattere INDIVIDUALE e come tali non in grado di nuocere alla stabilità dell'organico dirigenziale.
Rispondi

Da: Matematicamente però 2  - 17/11/2022 18:21:27
Assumere i nuovi vincitori, più gli idonei fino ad arrivare all'ultimo escluso ex vincitore 2021, sarebbe la soluzione migliore e di buon senso. I numeri non sarebbero minimi ma neppure tali da inficiare il nuovo concorso da 150, e quindi si salverebbero capra e cavoli.
Rispondi

Da: X Lorsignore17/11/2022 18:31:03
Perché cambi sempre nick,"Ovviamente"....?
Rispondi

Da: X Tutti 1  - 17/11/2022 18:33:54
Ma con lo scorrimento non ci sarebbero risarcimenti di sorta e ci guadagnerebbe in primis l'agenzia.
Rispondi

Da: Questi vogliono andare in Cds 1  - 17/11/2022 18:54:29
Vedrete
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