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Concorso 175 dirigenti agenzia entrate 2010
48517 messaggi, letto 2120990 volte

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Da: considerazione 2  - 24/11/2022 20:50:49
su queto forum fare dei grandi trip astrali i 175 stanno firmando alla grande
Rispondi

Da: x considerazione24/11/2022 21:36:16
Spiegati pure in italiano non essere timido
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Da: Klaus. 2  - 24/11/2022 22:00:12
Se ci sarà lo scorrimento del 175 Qualcuno dovrà chiedere perdono agli idonei del 999 del 163 e del 162 che hanno dovuto subire l'illegittimo oltraggio delle insondabili cooptazioni per ben quindici lunghi anni........
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Da: Auguri 2  - 25/11/2022 09:56:33
Graduatoria da rifare e sentenza immediatamente esecutiva. Per i cultori del diritto a che titolo i "vincitori" sono ancora in ufficio ?
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Da: Cultore. 2  - 25/11/2022 11:06:00
A ciascuno il suo, si capisce che di diritto non ne mastichi molto.
La sentenza è immediatamente esecutiva, cioè, salvo misure cautelari di sospensione, è già applicabile.
Si, ma cosa prescrive?
La riscrittura della graduatoria a seguito di una diversa valutazione dei titoli.
Questo non c'entra nulla con l'attuale legittimità dei vincitori.
La decisione del giudice amministrativo impone alla Agenzia di agire nei modi indicati ed in tempi ragionevoli.
Salvo, appunto, sospensione della efficacia, con o senza impugnazione.
Soltanto a seguito della rimodulazione della graduatoria (che, tra l'altro, potrebbe essere anche eventuale, nel caso di impugnazione e annullamento da parte del Consiglio di Stato), il tema che poni sarà attuale.
Al netto di possibili, se non probabili, atti medio tempore assunti dall'Agenzia finalizzati ad azzerare la materia del contendere.
Insomma, ne hai da masticare ancora...
Rispondi

Da: l''atto di nomina 2  - 25/11/2022 11:17:39
del singolo dirigente resta in vigore, fino a quando non sostituito, sebbene affetto da invalidità derivata.
Quindi, l'atto dallo stesso firmato é tutt'al più annullabile (non nullo), per invalidità derivata di secondo grado.
Il 90% dei commercialisti non intuisce neppure tale situazione giuridica.
Inoltre, in diritto amministrativo l'annullabilità si sana, se non eccepita entro 60 giorni
AE confida su questo...

É chiaro, però, che un avvocato cazzuto potrebbe riuscire a fare annullare i singoli atti.
E se fossi un dirigente messo all'Ufficio legale non firmerei appelli.
Per le controdeduzioni, chi se ne fotte; ed i ricorsi per cassazione li firma l'avvocatura.

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Da: Auguri 2  - 25/11/2022 11:42:21
X cultore.
Sicuramente avrò da masticare in quanto non laureato in giurisprudenza, ma credo di capire perché non hai superato il concorso in magistratura.
Ti auguro una buona assicurazione ed una buona tutela legale con la Corte dei Conti.
Gli avvocati seri non sono sprovveduti, soprattutto per le cause da milioni di euro.
Rispondi

Da: Auguri 2  - 25/11/2022 11:43:40
X cultore.
Sicuramente avrò da masticare in quanto non laureato in giurisprudenza, ma credo di capire perché non hai superato il concorso in magistratura.
Ti auguro una buona assicurazione ed una buona tutela legale con la Corte dei Conti.
Gli avvocati seri non sono sprovveduti, soprattutto per le cause da milioni di euro.
Rispondi

Da: Cultore. 1  - 25/11/2022 13:37:39
Ecco, sarebbe opportuno tu tacessi.
Vedi, non essendo laureato in biologia, non mi sento di sparare fesserie sulla proliferazione batterica nei wurstel (tanto per dirne una di attualità).
Allo stesso modo, sarebbe buona norma, per te, di pensare prima e tacere poi.
Almeno per quanto riguarda tematiche a te ignote.
Non ho mai fatto il concorso in magistratura, non mi ha mai interessato.
Sulla firma.
Non serve alcuna qualifica dirigenziale per firmare validamente un atto di accertamento fiscale o di contenzioso.
Infatti ogni giorno questo avviene pacificamente ad opera di Capi Team e POER.
Questo perché tale potere può essere delegato dal titolare, dirigente, a capo della struttura.
E' sufficiente che il delegato sia almeno funzionario di terza area e che la delega sia stata validamente emessa in forma espressa e possibilmente (come avviene ormai regolarmente) esplicitata sull'atto firmato.
Gli atti con tali requisiti sono perfetti e validi, assolutamente non annullabili, e tantomeno nulli.
Placate pure i vostri bellicosi intenti.
E studiate un po' di più...
Rispondi

Da: Jhonny Dorelli25/11/2022 13:48:06
Jhonny Dorelli quota Cultore
Rispondi

Da: Auguri 1  - 25/11/2022 14:11:38
X cultore ....peccato che gli atti firmati dai delegati siano annullabili quando la delega sia stata conferita da  titolare "vincitore" di una graduatoria illegittima.
The end.
Rispondi

Da: Esatto 1  - 25/11/2022 14:17:46
Resta solo da individuare le direzioni provinciali al cui capo è stato posto un dirigente attualmente non legittimo
Rispondi

Da: Auguri 1  - 25/11/2022 14:20:23
X cultore ....peccato che gli atti firmati dai delegati siano annullabili quando la delega sia stata conferita da  titolare "vincitore" di una graduatoria illegittima.
The end.
Rispondi

Da: Bla 1  - 25/11/2022 14:41:06
Annulliamo il concorso farsa
Rispondi

Da: Klaus. 1  - 25/11/2022 14:53:36
Lo scorrimento è un atto possibile anzi probabile a medio tempo che Ae potrebbe attivare per non essere sommersa da un nuovo dirompente contenzioso...
Ahahahahahahahahahahaha................
Difficile vero fare un concorso decente?!?
Rispondi

Da: X Tutti 1  - 25/11/2022 14:56:34
Intanto gli studi legali stanno predisponendo nuovi ricorsi, proprio come accadeva dopo la sentenza 37/2015, avverso gli atti firmati direttamente o per delega dai dirigenti di detto concorso.
Rispondi

Da: X Bla 1  - 25/11/2022 14:57:30
Impossibile.
I vincitori, quali che siano, vantano diritti soggettivi.
Rispondi

Da: Cultore. 1  - 25/11/2022 15:10:21
Certo, come appunto dicevo, nel caso in cui il capo struttura non dovesse essere dirigente sorgerebbe il problema.
Ma questo può avvenire solo A VALLE della nuova graduatoria, NON ADESSO.
La perdita della qualifica non può essere attuale in forza della sentenza, questo è evidente.
Solo l'emanazione della nuova graduatoria annulla e sostituisce quella attuale.
In ogni caso, il direttore provinciale che oggi delega è comunque IDONEO alla qualifica dirigenziale e la sua successiva assunzione sanera' ex post gli atti firmati.
Lo scorrimento è già stato autorizzato.
Fine.
Rispondi

Da: Klaus. 1  - 25/11/2022 15:22:19
x su

allora se ci sarà lo scorrimento del 175 qualcuno chieda scusa agli idonei del 999, del 163 e del 162 che hanno dovuto subire  quindici anni di insondabili cooptazioni e, dopo la sentenza, neanche una parola di autocritica da parte di chi la doveva fare..... !!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: secondo me, 1  - 25/11/2022 15:25:02
nei pochissimi casi in cui il dirigente é un 175, le sue deleghe sono facilmente annullabili.
Ma c'é annullamento anche se il dirigente 175 firma come capo ufficio controlli, in forza della vecchia delega...
Secondo me, il direttore provinciale dovrebbe fare nuove, delegando l'assegnatario più genericamente come "funzionario incaricato".
Rispondi

Da: x secondo me 1  - 25/11/2022 17:19:15
1 la delega è nominativa e fiduciaria, non funzionale, quindi il ruolo del delegato è irrilevante
2 l'eventuale ricorso dovrebbe sapere, ad esempio, se il dp aveva la riserva (e in tal caso rimarrebbe vincitore) e comunque intuire quanti titoli ha e come sarebbero valutati, prima di avventurarsi in un contenzioso (pena lite temeraria e condanna alle spese)
Rispondi

Da: X sopra 1  - 25/11/2022 18:51:29
Assolutamente no. Il ricorrente può chiedere alla Corte di appurare la legittimità della delega concessa al deligato dal delegante e l'eventuale riserva o altro....... Orsù viviamo in uno stato di diritto o meno?
Rispondi

Da: X Klaus 1  - 25/11/2022 19:18:07
Chiedere scusa?
La lotta per la libertà non è una cena di gala.
Senza il supremo sacrificio di idonei ed ex incaricati non avremmo, oggi, le Poer.
ATTENZIONE: EX INCARICATI ED EX IDONEI SONO STATI, SPESSO, LE STESSE PERSONE.
Tutti sacrificati sull'altare del superiore interesse comune.
Gloria a tutti loro.
Rispondi

Da: x x sopra 1  - 25/11/2022 19:18:34
il problema non è la legittimità della delega, ma del delegante. La prima è formale e facilmente producibile, la seconda - fino a quando non sarà data esecuzione alla sentenza del TAR - è impossibile da presentare in giudizio
Rispondi

Da: X X X sopra25/11/2022 19:22:44
Esatto, perfetto.
Rispondi

Da: Ex incaricato 1  - 25/11/2022 19:23:55
Proprio così.
Gloria a noi.
Rispondi

Da: Considerazioni asettiche 1  - 25/11/2022 19:30:46
Non ho alcun interesse diretto alla vicenda, pur essendo dei nostri.
Beh, direi che queste interessanti valutazioni sulla validità delle deleghe e delle firme sugli atti sono importanti.
Rafforzano ulteriormente, assieme al decreto autorizzatorio di luglio, l'ipotesi dello scorrimento, in termini di opportunità oltre che di legittimità.
Rispondi

Da: io so solo che, nel 2015 1  - 25/11/2022 19:44:32
divenni matto a cercare - anche nei fascicoli di incaricati poi pensionati - deleghe vecchie financo di 10 anni!
Questa volta faccio un taglia-incolla delle linee difensive provenienti dalla DC; ma in archivio non ci metto piede.
Sono troppo vecchio per certe sfacchinate!
Rispondi

Da: Ex incaricato 1  - 25/11/2022 20:17:41
Ti capisco.
Se può consolarti, non sei l'unico ad essere quasi impazzito quell'anno...
Rispondi

Da: Ex incaricato 1  - 25/11/2022 20:40:36
Quanti ricordi, molto dolorosi.
Quanta fatica, sacrifici, rinunce.
Quanta ingiustizia abbiamo subito.
Quante privazioni, senza colpa alcuna.
Ci siamo immolati per il futuro.
Che oggi è questo luminoso presente.
Gloria a noi.
Rispondi

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