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Concorso AGENZIA DELLE ENTRATE 2016/2017
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Da: occhio e papocchio04/08/2016 12:36:15
si si ma in coerenza con i principi ..... che non vuol dire che col bando fai come ti pare ed una volta metti prima la attitudinale, una volta la professionale, poi 24 anzi che 21 ma non basta perchè devi passare sotto un ponte a fare tana salva tutti e cambi come ti gira ogni volta , e metti i ripam vecchi e poi col nuovo bando per i prossimi anni invece i quiz devono essere nuovi , e poi il dlg del 99 pure se viene DOPO il tu del 2001 è speciale pure se di pubblico impiego trattasi quindi per cui sticazzi è come fosse dopo cioè il 99 DOPO il 2001..... vabbè....

Da: Sante1504/08/2016 12:37:49
La questione non è la normativa applicabile che mi sembra molto chiara...leggete i giornali e le notizie e vi renderete conto di qual è il problema.

Da: Back to the future04/08/2016 12:40:18
Grazie al flusso canalizzatore per noi ricorsisti il concetto di tempo è relativo.

Da: Pauls04/08/2016 12:40:28
Il profeta, potresti indicare gli estremi della sentenza del 2012. Sarebbe un confronto importante e chiarificatore

Da: Il profeta04/08/2016 12:42:33
Ho sbagliato a riportare CDS, in realtà è TAR sezione terza ter del 22 agosto 2012

Da: Pauls04/08/2016 12:43:08
Numero?

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Da: Anno 209904/08/2016 12:47:03
"Questo è un pezzo un po' vecchio, ma ai vostri figli piacerà" [e parte il pezzo col testo riadattato "Ricorso B. goode": https://www.youtube.com/watch?v=ZFo8-JqzSCM].

Da: State sereni 04/08/2016 12:48:14
Appunto T.A.R. e non C.d.S. T.A.R. che però con la sentenza di marzo si è riuniformata ai precedenti del C.d.S.

Da: Il profeta04/08/2016 12:57:24
Si ma quella del TAR 2012 si uniformava ad un parere del CDS del 2010

Da: chiacchiere04/08/2016 13:01:16

Da: chiacchiere04/08/2016 13:01:16

Da: State sereni 04/08/2016 13:01:44
Ora non ce l'ho sottomano ma mi pare che il T.A.R. di marzo richiami anche un C.d.S. del 2012. Poi può darsi che quella del 2010 sia una sentenza isolata. Se c'è questo C.d.S. del 2010 che capovolgerebbe l'orientamento allora doveva emergere anche nel precedente concorso A.E del 2011

Da: fatti...04/08/2016 13:05:21
Questa è bella fresca.

Leggere e meditare. (Il d lgs del 99 è speciale... si si...)



Consiglio di Stato, sez. IV, 6 ottobre 2015, n. 4641



A fronte di ciò, non può trovare considerazione l'argomento di una sostenuta "sfera di autonomia", che l'art. 71, co. 3, d. lgs. n. 300/1999 avrebbe attribuito, tra le altre, alla Agenzia delle Entrate, né l'ulteriore argomento secondo il quale essa non sarebbe tenuta alla pedissequa applicazione delle norme di cui al d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001).
È senza dubbio vero che l'art. 71 d. lgs. n. 300/1999 prevede che il regolamento di amministrazione è emanato "in conformità ai principi" di cui al d.lgs. n. 29/1993, ma è, innanzi tutto, altrettanto vero che, nel caso di specie, relativo alla costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale, ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001), ma i principi e le norme costituzionali cui tale normativa primaria si conforma.
Il regolamento dell'Agenzia delle Entrate ha violato sia il principio di eguaglianza dei cittadini nell'accesso ai pubblici uffici (nella specie, dirigenziali), espresso dall'art. 51 Cost., sia il principio secondo il quale ai pubblici uffici si accede mediante concorso (ex art. 97 Cost.).
Si tratta di una violazione di normativa primaria (d. lgs. n. 165/2001, appunto), e di principi costituzionali (di cui agli artt. 3, 51, 97 Cost.) di estrema gravità, in base alla quale si è proceduto al conferimento di diverse centinaia di incarichi dirigenziali, con ripercussioni evidenti non solo sul principio di buon andamento amministrativo, ma anche sulla stessa immagine della Pubblica amministrazione e sulla sua "affidabilità", per di più nel delicato settore tributario, dove massima dovrebbe essere la legittimità e la trasparenza dell'agire amministrativo.
La reiterata applicazione della norma regolamentare illegittima ha, di fatto, determinato una grave situazione di illegittimità in cui ha versato per anni l'organizzazione dell'Agenzia delle Entrate, determinandosi uno scostamento di proporzioni notevoli tra situazione concreta e legittimità dell'organizzazione amministrativa.
In sostanza, l'amministrazione finanziaria nel suo complesso è stata oggetto di una conformazione che l'ha posta, nelle proprie strutture di vertice, e per anni, al di fuori del quadro delineato dai principi costituzionali.
*****Ciò che, dunque, è sicuramente mancato (in modo grave, ampio e reiterato nel tempo) è proprio la conformità ai principi sanciti dalla legge e dalla Costituzione, da parte del Regolamento dell'Agenzia, oggetto di annullamento "in parte qua" ad opera della sentenza impugnata. ******

Da: Ma ancora a04/08/2016 13:11:39
elucubrare e cavillare state? Non avete capito che cadranno tutti nel merito 'sti ricorsi? Non è che venendo a scrivere qui cambieranno le cose.

Da: non capisco04/08/2016 13:14:06
Seeeee, ciao proprio...............
Partendo dalle basi: una motivazione deve mostrare le ragioni di fatto e di diritto per cui si giunge ad una specifica determinazione. Nel caso summenzionato improvvidamente le ragioni di fatto sono moooooolto diverse...
Bisogna saper estrapolare le notizie quando si legge un testo scritto. Livello RIPAM... La sentenza riportata non smentisce in alcun modo quanto finora detto. Non scrivete tanto per pigiare tasti sulla tastiera.

Da: Pauls04/08/2016 13:22:02
Ma guarda che quello è un caso piuttosto diverso...si attribuivano incarichi dirigenziali senza passare da un concorso. Era una cosa che violava la costituzione infatti c'è stata sul punto la sentenza della Corte Costituzionale. È vero che c'è autonomia ma non si spinge a violare i principi base per la costituzione del rapporto di lavoro. Chi sa dei fatti dell'agenzia, sa quello che succedeva.
Ma ripeto, è una cosa diversa

Da: Pauls04/08/2016 13:22:02
Ma guarda che quello è un caso piuttosto diverso...si attribuivano incarichi dirigenziali senza passare da un concorso. Era una cosa che violava la costituzione infatti c'è stata sul punto la sentenza della Corte Costituzionale. È vero che c'è autonomia ma non si spinge a violare i principi base per la costituzione del rapporto di lavoro. Chi sa dei fatti dell'agenzia, sa quello che succedeva.
Ma ripeto, è una cosa diversa

Da: Solo diversa?04/08/2016 13:23:44
Siamo su galassie antipodiche. E continua l'arrampicata sugli specchi...

Da: non capisco04/08/2016 13:25:10
Leggo pareri e sentenze del 2009, 2013, 2014... Ora avete anche i riferimenti, cercatevele. E non mi pare che il parere del 2010 sia superato. Quand'anche fosse, vi è un parere del 2013 analogo.




Deve, quindi, ritenersi che - avendo l'art. 71, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999 rimesso alla potestà regolamentare dell'Agenzia la definizione delle norme per l'assunzione del personale - in applicazione del principio di specialità e di successione cronologica delle norme il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia prevalga sulle diverse previsioni fissate dal D.P.R. n. 487/1994. Del resto in tal senso depone innanzi tutto il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4912/2013 del 19 dicembre 2013 (reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica), ove è stato precisato quanto segue «Infondato appare anche il secondo motivo del gravame, basato sulla supposta illegittimità, per difformità dall'art. 7 del D.P.R. n. 487 del 1994, della clausola del bando per la quale la prova finale può considerarsi superata solo se il candidato abbia ottenuto una votazione di 24/30. Questo Consiglio ha già avuto modo di chiarire (sez. V, 11 maggio 2009, n. 2879) che il regolamento di cui al suddetto D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, deve ritenersi suscettibile di applicazione con riferimento ai soli concorsi dell'amministrazione ministeriale statale, onde le disposizioni in esso contenute non acquisterebbero efficacia cogente ed inderogabile in tutte quelle situazioni nelle quali la normativa primaria garantisce all'ente che bandisce il concorso piena autonomia organizzativa, assoggettandolo ad una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per le amministrazioni dello Stato. Ora, gli artt. da 56 a 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 prevedono per l'agenzia fiscale un regime che si specifica per quanto attiene al reclutamento, in un'ampia potestà regolamentare prevista dall'art.71, comma terzo. A sua volta, il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate demanda ai singoli bandi di concorso la fissazione delle regole relative alle procedure di selezione. Come è stato specificato dal Consiglio di Stato (sez. VI, 25 gennaio 2009, n. 207), "la fissazione di un punteggio minimo per le prove orali - da parte del D.P.R. n. 487 del 1994 - non costituisce un valore in sé, ma rappresenta un punteggio di riferimento, cui le commissioni di esame si devono attenere per valutare l'idoneità dei candidati. La fissazione di un diverso punteggio minimo avrebbe in concreto l'effetto di spostare verso l'alto o verso il basso il punteggio da attribuire ai candidati ritenuti dalla commissione meritevoli di superare la prova orale". Del resto, una decisione favorevole alla domanda dell'istante - a parte i possibili effetti distorsivi della graduatoria - finirebbe per allargare ex post il numero dei candidati idonei, stravolgendo il criterio in base al quale la Commissione ha parametrato la propria valutazione. Ne consegue che deve ritenersi legittimo fissare la soglia minima del punteggio per l'ammissione a 24/30». Nello stesso senso depongono anche le ulteriori pronunce invocate dall'Agenzia nelle sue memorie (Consiglio di Stato; Sez. II, pareri n. 4582/2012 e 4583/2012 del 12 novembre 2012; id., Sez. VI, 25 gennaio 2008; n. 207; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. II, 16 ottobre 2015, n. 1476; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III-bis, 7 maggio 2014, n. 4735).

Da: fatti...04/08/2016 13:36:49
il punto è questo

"ciò che risulta violato non sono (solo) pur importanti disposizione del d.lgs. n. 29/1993 (ora d. lgs. n. 165/2001)"

quelle "importanti" disposizioni devono essere comunque  applicate e quello che non è permesso fare per i dirigenti cioè non applicarle non lo è nemmeno per i funzionari

Da: Pauls04/08/2016 13:40:22
Aridagliè...si vede che volete lavorare per l'agenzia ma dell'agenzia non sapete un tubo. Quella sentenza non riferisce ad un concorso. In quel caso si violava tutto, soprattutto la costituzione ma anche il Tu. Si davano incarichi senza passare da concorso. Penso sia una cosa che viola anche la legge in materia in Burundi...altro che in Italia. Qui si parla di altro

Da: fatti...04/08/2016 13:48:33
ariari daje, c'è scritto anche che deve osservare il tu e con con la sua

sostenuta "sfera di autonomia" lo deve osservare. se per di più se ne frega e neanche fa i concorsi ancora peggio.

ma del resto se si riescono addirittura a saltare i concorsi quelli che si fanno si fanno un po come viene. tu? saltiamolo pure che c'è l'autonomia. e con autonomia pure sono stati saltai i concorsi. è tutta una autonomia.

Da: maddai..04/08/2016 14:10:42
stiamo sereni, quello è stato un incidente di percorso ritenendosi magari che con l'autonomia quei concorsi si potessero non fare, mentre se qualche concorso si fa non è detto che si devono applicare le norme sui concorsi, il bando deroga alla legge e fine delle discussioni, è chiaro.

Da: ++++04/08/2016 14:11:51
Non è che li fanno come viene...ma piuttosto come viene comodo a loro.
Per gli assistenti nel 2012 fecero una graduatoria e dopo 4 anni ancora quasi 200 non sanno dove metterli perché non servono (con ovvio ricorso in piedi che AE rischia di perdere), per i funzionari per i quali una graduatoria andrebbe esaurita al massimo in un paio di anni vista la "fame" di personale invece fanno graduatorie chiuse così da farsi sommergere dai ricorsi..
Come dice qualcuno dovrebbe cambiare la mentalità italiota....ma a partire dal vertice, perché poi il malcostume si propaga alla base che prende (il cattivo) esempio ..

Da: Non Leone04/08/2016 14:13:33
Saranno pure questioni diverse ma della capacità di agire secondo legge di un ente che conferisce incarichi dirigenziali senza concorso io non mi fiderei troppo.

Da: x maddai....04/08/2016 14:17:43
ma davvero parli di incidente di percorso perché l'AE riteneva che il dettato costituzionale fosse un dettaglio insignificante?! Con una sentenza della Corte Costituzionale a certificarlo?
Speriamo mai che non ci sia un golpe, perché poi si potrebbe giustificarlo dicendo che potrebbe ritenersi essere un metodo alternativo alle elezioni..poveri noi!

Da: Domandaaa04/08/2016 14:17:51
Ma l agenzia potrebbe indire a breve un. Nuovo concorso?

Da: Domandaaa04/08/2016 14:18:09
Ma l agenzia potrebbe indire a breve un. nuovo concorso?

Da: Domandaaa04/08/2016 14:18:28
Ma l agenzia potrebbe indire a breve un. nuovo concorso?

Da: Domandaaa04/08/2016 14:19:18
Ma l agenzia potrebbe indire a breve un. nuovo concorso?

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