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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: replay 15/07/2016 14:35:56
Fu ammesso con riserva dal tar, superò le prove scritte e il Cds lo ha escluso dal concorso

Da: IUREHEREDITATIS 15/07/2016 14:43:11
Non c'è niente da fare con i concorsi.
Anche se si vincono i ricorsi, poi la commissione boccia o esclude.

Al prossimo tar potrebbero anche introdurre sbarramento 110 e lode. Mi aspetto di tutto. Ma se accade, faro ricorso.

Da: replay 15/07/2016 15:23:00
Ma la commissione lo aveva promosso! Immagina la delusione...

Da: cepta  15/07/2016 15:25:42
Per favore, datemi last minute il riferimento di un codice tributario con buoni indici.

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
15/07/2016 15:37:55
Caro Gigetto, applichiamo la tua logica: oggi un master mi avrebbe salvato, ma se domani cambiano i criteri diventa inutile.
Quindi non lo prendo, e scrivo infuocati post su un forum dimenticato da Dio e dagli uomini.
Poi però esce il bando, con un master passavo, ma siccome avrebbero potuto cambiare le cose, io non ho fatto nulla e continuo a restare fuori.
E continuo a scrivere post indignati su un forum di poveretti cacciatori di sogni a volte perfino molto fuori tempo massimo, come me...
E' come dire che siccome potrebbero aggiungere come requisito la laurea in Economia e commercio non studio perchè potrei non essere ammesso...
O come dire "tanto non mi ammettono, dunque non studio", poi mi ammettono ma non posso venire perchè non ho studiato...
Le regole sono queste, si tratta di decidere se si vuole correre il rischio che le norme cambino ancora o tentare sperando che vada bene.
Tu punti solo su cavalli vincenti?
E prendilo qualche rischio nella vita!
Tanto si muore comunque, prima o poi, pure mentre vai a casa in treno o ti godi dei bei fuochi di artificio...
E i soldi li getti in ogni caso, e non te li porti appresso quando muori.
Compresi i 1000 euro che ti costerebbe venire di nuovo a Roma...
"Esiste un unico dio, e il suo nome è morte. E puoi chiedergli una sola cosa:
Non oggi"

Ah, dimenticavo: non possono copiare la Corte dei conti perchè la storia dei criteri è scritto nella legge, a differenza della magistratura contabile, che ha potuto autoorganizzarsi e lo ha fatto con intelligenza.
Nè alcuno di noi è in grado di influire sul Parlamento italiano se non col voto, perchè in tal caso dubito perderebbe tempo qua...
Concordi?
O cambia la legge o il sistema di Corte conti resterà un sogno.
Corte dei conti per cui tu, immagino, stia già studiando, no ?

Quanto al resto, che vuoi che ti dica?
Potrei condividere la tua indignazione, oggettivamente fondata e passare anch'io il tempo a lamentarmi qua ed altrove di quanto faccia tutto schifo, non ci siano più le mezze stagioni, nè religione, e l'inverno stia arrivando.
Ma, dimmi, sinceramente:
"Servirebbe?"
Saluti passanti sempre te ringrazianti per i Principi di Caringella ai tempi consiglianti

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
15/07/2016 15:39:53
Dike Maior e Celt legislazione vigente


http://www.dikegiuridica.it/prodotti_leggi.php?id=718


http://www.latribuna.it/libri/codice-tributario-vigente

Saluti passanti i suoi codici indicanti

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Da: Caterin 15/07/2016 15:55:56
Cari colleghi d'avventura, voi ve li portate i decreti Madia (126-127/2016)?

Da: cricetosullaruota 15/07/2016 16:09:35
ottimo il codice Dike di tributario.
Sì Caterin, io ho stampato la GU.
piuttosto speriamo non ci facciano lo scherzetto di pubblicare società e SPL il 21 luglio :-(

Da: Caterin 15/07/2016 16:25:10
Condivido giudizio sul codice dike.
anch'io ho stampato la GU ... ma ho letto stamani che il decreto partecipate è stato rinviato al parlamento per l'acquisizione di un ulteriore parere in commissione, perciò, almeno per quello, dovremmo essere fuori pericolo.

Da: Set Beker 15/07/2016 16:49:09
Fuori pericolo sulle partecipate non mi ci sentirò mai... :-(

Da: SostienePereira  -banned!-15/07/2016 16:51:52
Se introducono lo sbarramento del voto di laurea, non farò ricorso. Se succede, mollo tutto e cambio vita

Da: Set Beker 15/07/2016 16:53:55
Scusate di dike intenddte codice trib pellecchia uscito a giugno??

Da: Set Beker 15/07/2016 16:55:35
Il link non mi si apre, passà...

Da: YOUTH 15/07/2016 16:59:32
Ritengo che la commissione ragionevolmente si asterrà dal proporre argomenti relativi i decreti madia appena pubblicati. Non sarebbe giusto nei confronti di molti di noi che sono stati costratti a spedire i codici  e nomrative varie prima che i suddetti decreti venissero pubblicati .
Speriamo bene

Da: cricetosullaruota 15/07/2016 17:04:15
Si codice Pellecchia.
Youth lo credo - spero anche io, sono norme troppo recenti.

Da: Caterin 15/07/2016 17:05:19
Si youth, penso anch'io che tu abbia ragione, io sto spedendo oggi e li ho messi, ma in effetti non credo sia possibile che li prendano in considerazione come argomenti.

Da: Set Beker 15/07/2016 17:05:50
Grazie...
Anche secondo me gli argomenti saranno più consolidati...

Da: Latinox 15/07/2016 18:06:28
Oggi mi hanno comunicato l'esclusione dal  concorso  referendario tar : sono arrabbiata! Non raggiungo il punteggio minimo nei titoli di  merito : ma non si devono valutare dopo la prova scritta? Hanno evidentemente ammesso solo quelli  che devono " vincere facile!"
Mi sono  esercitata ecco il  ricorso  in autotutela e vi invoco  di seguirmi ......inondiamoli di ricorsi:

  ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
              UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
U.S.R.I. - SERVIZIO PERSONALE DELLE MAGISTRATURE

Oggetto : Ricorso  in autotutela avverso l'esclusione dalla partecipazione alle prove di esame del  Concorso a 45 posti di Referendario di TAR indetto con   D.P.C.M. in data 29 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. IV° serie speciale n. 3 del 13 gennaio 2015  - Istanza di accesso agli atti 

La sottoscritta .............nata il .............a Avellino codice fiscale ..............., Segretario Comunale, appartenente alla qualifica dirigenziale di cui all'art.1 punto 5 del relativo bando, ha presentato domanda di ammissione al  concorso in oggetto. 
In data odierna ha ricevuto comunicazione del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale si rende nota : " Che la Commissione esaminatrice del concorso ha comunicato l'esclusione dalla partecipazione alle prove di esame ai sensi dell'art. 8  del bando, a causa del mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto "   
L'illegittima esclusione per i motivi di seguito indicati inducono a
chiedere
con riserva di più ampia tutela giurisdizionale, l'annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione e l'ammissione alle prove del concorso.
Il  D.P.C.M. del 29 dicembre 2014  nel disciplinare la procedura di concorso stabilisce all'art. 6 che  " l'esclusione  dal concorso per difetto  dei requisiti prescritti  è disposta in ogni momento  con decreto  motivato del Presidente del Consiglio ei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa"   
Il tenore della comunicazione prot. n° .................., notificata in data odierna,  permette di  ritenere che sia stata la  Commissione esaminatrice del concorso ad "aver comunicato" e dunque disposto, l'esclusione rimessa, per competenza ad un diverso  organo e all'emanazione di un provvedimento motivato, di cui non si riferisce nella comunicazione e di cui non si ha conoscenza, nella forma della  pubblicazione.
L'esclusione è, dunque, disposta da un organo incompetente atteso che l'esclusione disposta prima dell'espletamento delle prove è esclusione per difetto dei requisiti prescritti.
Il provvedimento è così  illegittimo per eccesso di potere, per incompetenza e  sviamento di potere per difetto di motivazione.
L'articolo 8 del bando riserva alla Commissione esaminatrice l'esame dei titoli di merito previa determinazione dei criteri di massima : la Commissione esaminatrice ha ritenuto che tale disposizione  consentisse di determinare l'esclusione dalla partecipazione per mancato raggiungimento dei  venticinque punti minimi nella valutazione del complesso dei titoli.
Quanto avvenuto viola l'art. 8 del DPR 9 maggio 1994, n. 487,  che viene esplicitamente richiamato nel decreto di indizione del concorso,  nel quale si legge: " Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati"
Il momento della valutazione dei  titoli deve essere effettuata dopo le prove scritte:  è lo stesso articolo 8 del bando a prevederlo disponendo  che il candidato che non ha conseguito il punteggio minimo  non può partecipare " alle successive prove d'esame " .
Questa  scansione temporale della valutazione dei titoli è  confermata anche dall'art. 12 del DPR 9 maggio 1994, n. 487  nel quale si legge che : "   Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali."
Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali :  è evidente che coloro che possono partecipare al concorso devono poter espletare la prova scritta: il provvedimento della commissione che esamina i titoli di merito  non consente di accedere alle prove scritte impedendo l'esercizio di un diritto  riconosciuto dall'art 1 del  D.P.C.M. del 29 dicembre 2014.
Anticipare la  valutazione dei titoli di merito rispetto alla partecipazione alle prove, ad almeno alle prove scritte, finisce per  rendere il concorso un concorso prevalentemente "per titoli" : La finalità della predetta norma è quella di garantire l'imparzialità dell'operato della commissione giudicatrice poiché l'attribuzione  di un punteggio non contemperato da quello delle prove scritte permette  la violazione dell'anonimato, e dunque una illegittimità da pericolo c.d. astratto, e cioè un vizio irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità.   violata appare infine la disposizione di cui all'art. 8, comma 2, del cit. d.P.R. n. 487 del 1994. secondo cui ai titoli non può essere attribuito a ciascuno candidato, un punteggio pari a 10/30, o equivalente: l'esclusione per la sola valutazione dei titoli di merito dimostra invece una prevalenza dei titoli rispetto alle prove.   Il rispetto del principio di ragionevolezza impone che la pubblica amministrazione utilizzi un provvedimento proporzionato alle finalità da conseguire, supportato da appropriata motivazione e che tenga conto dell'interesse primario, degli interessi con cui questo può venire in conflitto e di tutte le circostanze di fatto.
Nel caso di specie ritengo che le determinazioni adottate dalla commissione esaminatrice abbiano comportato una sottovalutazione delle prove da espletare con pregiudizio dell'interesse pubblico alla oggettiva e trasparente verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.     
La predeterminazione dei criteri ( che consentano di risalire al procedimento logico seguito dalla commissione giudicatrice nell'esprimere il giudizio tecnico discrezionale)  ha  la cui funzione di assicurare la trasparenza dell'attività di valutazione, che il legislatore vuole ricondotta a criteri oggettivi, dai quali discende per la Commissione di concorso una vera e propria delimitazione preventiva della propria sfera tecnico-discrezionale; funzione di trasparenza che rende necessaria la pubblicazione dell'atto della commissione  che  esplicita i criteri di massima per la valutazione. Tale pubblicazione  non può essere disattesa, pena l'illegittimità del procedimento concorsuale.
Ancora oggi non è possibile consultare sul sito https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Sportellodelcittadino/Amministrazionetrasparente/Concorsi/Concorso45postireferendarioTAR/index.html unitamente agi altri provvedimenti relativi al concorso tale atto.   
Rispetto a  tale valutazione della commissione si evidenzia che, sebbene non si conoscano i requisiti di massima adottati,  la manifesta illogicità e irragionevolezza e le gravi carenze di motivazione nella procedura di valutazione deriva dalla obiettiva circostanza che i titoli di merito che corredano la domanda di partecipazione al Concorso hanno permesso alla sottoscritta di essere ammessa e di  espletare le prove di analogo  concorso indetto il 16 dicembre 2010 e alle prove del concorso per posti di referendario nel ruolo della carriera di Magistratura contabile.
Si evidenzia che la mancata ammissione, seppure con riserva, alle prove scritte di imminente svolgimento, ne compromette irrimediabilmente la partecipazione
Per i motivi sopra esposti,
CHIEDE
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento del provvedimento di esclusione comunicato con nota prot. n°              , notificata in data odierna.
CHIEDE
Inoltre, ai fini d giustizia l'accesso, m4ediante estrazione di copia dei seguenti atti:
1)    Verbale della Commissione esaminatrice che esplicita i criteri di massima di valutazione dei tutoli;
2)    Provvedimento di esclusione;
3)    Copia del provvedimento che approva l'elenco dei  candidati ammessi;
4)    Copia della domanda di partecipazione  degli ultimi 10 candidati utilmente collocati nel provvedimento che attribuisce il punteggio dei  titoli di merito           

lì  15/ 07/2016

      

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
15/07/2016 18:29:55
Cara Latinox, mi dispiace molto per te, ma stai citando le norme sbagliate.
Se esamini il bando, che trovi qua:

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/otkx/~edisp/nsiga_3849238.pdf

Scopri che le norme che si applicano al nostro concorso non sono quelle da te citate, ma derivano da una legge del 1924, che poi è collegata ad un regolamento del 1942, per l'esattezza il Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444
Esso è ancora in vigore, ed è sulla base di quel regolamento che la Commissione prima esamina i titoli e poi comunica le esclusioni, evitando che 4000 candidati si presentino tutti insieme.
Sotto, per tua comodità, copierò ed incollerò il testo, che comunque puoi trovare facilmente da sola.
Immagino che te ne fregherai di ciò che dico, e andrai avanti comunque.
ma butterai tempo e denaro, ed è mio dovere morale dirti come e perchè sbagli.
Dopo di che, se invece mi sbagliassi ed avessi ragione tu, magari riesci a fare spostare il concorso, cosa di cui ti ringrazierei per sempre, vista la mia ignoranza abissale.
Se la cosa accade hai una cena offerta nel miglior ristorante di Roma, mi sembrerebbe il minimo per ringraziarti.
O magari riesci almeno ad essere ammessa con riserva, e puoi almeno venire a vedere come te la cavi.
Anche se poi rischieresti l'esclusione postuma, come successe al collega...
Buono fortuna in ogni caso, e scusa il mio intervento, ma, mettiti nei miei panni, non posso vedere uno che urla di sapere volare e si butta da un grattacielo senza fare quel che è in mio potere per impedirglielo.
Saluti passanti ogni bene a te auguranti



Regio decreto 21 aprile 1942, n. 444 (in Gazz. Uff., 13 maggio, n. 114). - Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato.



Visto il testo unico delle leggi sul consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054;
Veduta la legge 24 marzo 1932-XI, n. 270;
Veduto il regio decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 478, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;
Veduto il regio decreto-legge 26 febbraio 1939-XVII, n. 332, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739;
Veduto il regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1932-X, n. 926;
Veduto l'art. 1, n. 1 e 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Veduta la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sentito il consiglio dei ministri;
Sulla proposta, del Duce del fascismo, Capo del governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

DECRETO [ parte 1 di 2]

ARTICOLO N.1

Art. 1.
é approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sul consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal Duce del fascismo, Capo del governo, proponente.

ARTICOLO N.2

Art. 2.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al predetto regolamento o che provvedano sulle materie sulle quali esso dispone.

Testo del Regolamento [Parte 2 di 2]
TITOLO I
DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI REFERENDARI

ARTICOLO N.1

Art. 1.
Il segretario generale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da un magistrato designato dal Presidente.

ARTICOLO N.2

Art. 2.
I posti di referendario del Consiglio di Stato sono conferiti in base a concorso per titoli e per esami.
Possono partecipare al concorso i funzionari delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della Camera dei deputati di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza, salvo quanto dispone il regio decreto legge 25 febbraio 1935, n. 163, per i mutilati e per gl'invalidi di guerra.

ARTICOLO N.3

Art. 3.
Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso, e debbono essere corredate dei certificato attestante lo stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonché degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

ARTICOLO N.4

Art. 4.
Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che, in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità e buona condotta negli uffici esercitati

ARTICOLO N.5

Art. 5.
L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto civile (compreso il commerciale) comparato col diritto romano;
2) diritto internazionale, pubblico e privato;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

ARTICOLO N.6

Art. 6.
L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui all'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto corporativo, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sulla storia del diritto italiano e sull'economia politica e corporativa.
È facoltativo l'esame su lingue straniere.

ARTICOLO N.7

Art. 7.
La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli indicati nell'art. 3.
Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.
Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.
Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.
Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.
Risulteranno vincitori del concorso nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.
[Non potranno, peraltro, conseguire la nomina coloro che non risultino in possesso del requisito di coniugato o vedovo.] (1)
(1)    Comma abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 19 ottobre 1944, n. 301.

ARTICOLO N.8

Art. 8.
La Commissione esaminatrice è nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una università, membri. È assistita per l'ufficio di segreteria, da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.
Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

ARTICOLO N.9

Art. 9.
Si applica ai primi referendari ed ai referendari l'art. 6 della legge (1).
(1) Vedi anche il r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

ARTICOLO N.10

Art. 10.
Si applicano ai primi referendari e ai referendari le norme del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 (1), sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato e successive modificazioni in quanto non derogate dalla legge sul Consiglio di Stato.
Il Consiglio di presidenza esercita, nei riguardi dei predetti magistrati le attribuzioni proprie della Commissione di disciplina ai sensi dell'art. 68 del regio decreto predetto.
(1) Vedi, ora, il d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3.


(1)    Articolo aggiunto dall'articolo 2 del D.P.R. 23 giugno 1988, n. 250.

Da: cricetosullaruota 15/07/2016 18:48:17
A questo punto a qualcuno potrebbe essere consegnata brevi manu la comunicazione di esclusione direttamente il 26 mattina.
Senza parole.

Da: SostienePereira  -banned!-15/07/2016 18:52:29
Sanno benissimo che qualsiasi contenzioso è perdente, e non serve spiegare il perché.
E' un gioco con regole durissime

Da: cepta  15/07/2016 19:16:51
Grazie :)

Da: Andnowtheverybeautifultruth 15/07/2016 19:19:23
Si sapeva che sarebbe andata così.
E' nella legge dei grandi numeri che qualcuno ci rimanga fregato.
Se non ci sono motivi veramente fondati di ricorso, tipo omissioni palesi della valutazione dei titoli o errori marchiani, cari Colleghi vi consiglio di non pensarci più e di correre a gambe levate verso le vacanze.
La giustizia amministrativa costa. E non solo in termini di contributo unificato.
Se la prenderete con filosofia, la prox volta sarete serenamente ammessi e concorrerete al vostro posto nel regno dei cieli (per citare un Maestro indiscusso ed indiscutibile).
Diversamente, tiratevi la zappa sui piedi.
Il concorso, comunque, non verrà spostato (viva Dio!).

Da: replay 15/07/2016 19:25:21
Passante...,ma quella che hai citato non disciplina il concorso di Consigliere di Stato?

Da: Un passante 
Reputazione utente: +166
15/07/2016 19:36:57
Sì, ma se leggi il gioco delle altre norme si applica anche al TAR.
D'altra parte è citato nel preambolo del nostro bando.
E meno male che hanno applicato l'eliminazione del limite d'età, se no avrei smesso di potermi andare a divertire da oltre un decennio...
E anche tu, se ho fatto bene i conti....
Vai a studiare, dai.
Oggi devi...
Io raccolgo le forze per trovare il coraggio di imitarti...
Saluti passanti tanti auguri mandanti (e questa non la capiscono in tanti...)


Da: IUREHEREDITATIS 15/07/2016 19:46:47
Latinox io ti invito ad evitare di depositare un ricorso cosi sballato. Rischi veramente una pessima figura e, paradossalmente, confermi la bontà della tua esclusione.

Da: IUREHEREDITATIS 15/07/2016 19:46:49
Latinox io ti invito ad evitare di depositare un ricorso cosi sballato. Rischi veramente una pessima figura e, paradossalmente, confermi la bontà della tua esclusione.

Da: Earendil 15/07/2016 20:01:27
Scusatemi se intervengo ancora a tediarvi con la questione dei titoli, ma lo faccio perché mi pare che anche oggi qualcuno sia stato escluso.
Premetto che non è mia intenzione fare ricorso, né tantomeno farlo da sola ed, in questo caso, ritengo meno che mai percorribile la strada dell'autotutela, perché mai la commissione potrebbe tornare indietro per un solo candidato senza determinare un'inammissibile disparità di trattamento.
Avevo prospettato dei profili di illegittimità dei provvedimenti, ma mi pare di non aver riscontrato grandi consensi e soprattutto non  c'è da parte degli esclusi una volontà di unirsi per contrastare la violazione  dei loro diritti; perchè comunque l'unione potrebbe aumentare le possibilità di vittoria. Che il ricorso sia vinto o perso è una questione che si pone successivamente, il compito di un avvocato è di tutelare diritti e di trovare le ragioni a sostegno di un bisogno di giustizia, che è sostanziale più che formale. Del resto mi insegnate che, già da tempo, il processo amministrativo è un processo sul rapporto e non sull'atto. So anche molto bene che in diritto si può sostenere tutto ed il contrario di tutto, ma  non posso essere d'accordo con chi sostiene la perfetta legittimità del modus operandi di questa commissione. È vero che la legge prevede che siano i commissari a stabilire il punteggio dei titoli, posso anche concordare con chi sostiene che la valutazione dei titoli sia equiparabile alla valutazione degli elaborati, ma resto dell'idea che se la legge prevede dei requisiti formali nei provvedimenti questi vadano rispettati. Non si può liquidare un candidato che era già stato ammesso in edizioni precedenti dello stesso concorso con uno sbrigativo: non raggiunge il punteggio minimo. La discrezionalità, per non sconfinare nell'arbitrio, impone trasparenza e se c'è una prassi nell'attribuzione dei punteggi, che ha ingenerato un legittimo affidamento, lo scostamento da tale modus operandi consolidato impone una motivazione, che dovrebbe essere resa nota agli interessati. Nel caso di specie, poi, invece di favorire la massima partecipazione e la concorrenza,  si impedisce la partecipazione senza giustificare le ragioni della scelta, il che equivale a scelta irragionevole. Qui l'unico deterrente alla proposizione del  ricorso è la paura della bocciatura e, quindi, il timore di dover smuovere una montagna per nulla di concreto, però non mi si dica che quanto fatto è legittimo e ragionevole, perchè non ci sto.

Da: IUREHEREDITATIS 15/07/2016 20:14:07
Cara Erendil.
Io ti posso raccontare quanto segue.
Ho contattato uno dei migliori amministrativisti sulla piazza di Roma. Dopo giorni di discussioni, abbiamo deciso di lasciare perdere. Ti risparmio tutti i ragionamenti, ma il sindacato sui criteri andava incontro a sconfitta certa.
Voglio vivere sereno. Ho Ancora tempo e avrò altre occasioni.

Da: ironmax 15/07/2016 20:51:29
La vera Giustizia non è di questo mondo.
È per questo che, in fondo, posso sperare in una gran botta di C ed entrare tra i gota che amministrano la giustizia umana

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