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Preparazione al concorso referendario TAR
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Da: FRANK 77 | 26/02/2010 12:18:15 |
possiamo sapere tracce di diritto tributario e magari le tracce non estratte di civile e amministrativo ? grazie mille | |
Da: Giovanni | 26/02/2010 18:01:58 |
Scusate ma chi di voi è andato a fare il concorso può dirci le tracce di tutti i 4 giorni? | |
Da: Pamina | 26/02/2010 19:44:12 |
Se potessi vi aiuterei TUTTI. Posso soltanto dire che non credo più in nulla. Siete fantastici. Io sono solo una pittrice... che ascolta chi sa. | |
Da: WE | 26/02/2010 21:22:20 |
traccia di AMMMINISTRATIVo: la giurisdizione del ga sui danni da lesione delle posizioni giuridiche lese da ritardo e comportamento | |
Da: alessio | 26/02/2010 22:02:45 |
Scusate la curiosità ma qualcuno sarebbe così gentile da dirmi quanti candidati si sono presentati? grazie a chi sarà così gentile da rispondermi | |
Da: WE | 26/02/2010 22:27:47 |
circa 400 | |
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Da: alessio | 26/02/2010 23:11:59 |
400??? credevo molti meno.. ero convinto che non superassero i 200... ma in quanti hanno approssimativamente consegnato? i posti restano 15? grazie we | |
Da: WE | 27/02/2010 09:20:23 |
circa 390 | |
Da: WE | 27/02/2010 09:21:44 |
si per 15 posti | |
Da: gio0 | 27/02/2010 10:03:50 |
la traccia di tributario? | |
Da: WE | 27/02/2010 12:04:51 |
la soggettività passiva tributaria | |
Da: concorsista | 27/02/2010 12:59:41 |
precisamente: l'obbligazione tributaria e il rapporto giuridico di imposizione; i soggetti passivi e gli altri soggetti coinvolti nell'adempimento dell'obbligazione di imposta | |
Da: puma | 27/02/2010 13:33:20 |
preciso: l'obbligazione tributaria e il rapporto giuridico di IMPOSTA. I soggetti passivi e gli altri soggetti coinvolti nell'adempimento dell'obbligazione di imposta. tradotto: cos'è l'imposta e come si caratterizza l'obbligazione tributaria. Il rapporto tra soggetto passivo e soggetto coinvolto nell'adempimento è un'obbligazione tributaria o no? | |
Da: puma | 27/02/2010 14:28:45 |
quando la commissione è veramente bastarda....... Riporto quanto ho trovato: "Nel ricorso elettorale, laddove si chiede l'annullamento delle elezioni e la conseguente ripetizione della consultazione elettorale, la posizione di controinteressati va riconosciuta a tutti coloro che sono risultati eletti all'atto della proclamazione, anche se, in seguito alla elezione abbiano rinunciato al mandato di consigliere ed abbiano accettato altre cariche politiche, come per esempio quella di Assessore, perché, evidentemente, la loro posizione di vantaggio, desumibile dagli atti di causa, è direttamente conseguente al risultato elettorale che, quindi, hanno interesse a difendere. Analogamente, nel giudizio elettorale va riconosciuta la posizione di controinteressato a coloro che sono stati eletti nelle liste che sono ricomprese nella coalizione alla quale sì chiede di sottrarre un seggio per l'effetto del ricalcolo del quoziente elettorale derivante dall'annullamento delle preferenze della lista che si assume illegittimamente ammessa alle elezioni perché costoro sono portatori dell'interesse a che il gruppo consiliare di appartenenza conservi la consistenza numerica che è stata conseguita per effetto del risultato elettorale". Lo ha stabilito il TAR Catania, depositando la propria decisione nel giudizio elettorale per il rinnovo del Consiglio della Provincia Regionale di Ragusa. | |
Da: puma | 27/02/2010 14:38:47 |
Traccia di amministrativo, riporto da Consiglio di Stato n.65/2009. 1. Va anzitutto respinta la deduzione appellatoria, peraltro espressa in forma sintetica e perplessa, relativa al difetto di giurisdizione amministrativa sulla fattispecie in esame. Si tratta nel caso della mancata tempestiva adozione di un provvedimento tariffario che, essendo intervenuta successivamente al momento in cui la stessa amministrazione aveva posto a carico del gestore del servizio aeroportuale lâobbligo di inizio del servizio (31 dicembre 2002, rectius 1° gennaio 2003), non ha consentito al gestore medesimo di richiedere a terzi - in specie i vettori aerei (che a loro volta lo avrebbero dovuto includere nel prezzo del biglietto addebitato ai passeggeri) - tale corrispettivo, a fronte di un costo di attivazione del servizio effettivamente sostenuto (per il periodo antecedente allâentrata in vigore della tariffa di cui al D.M. 14 marzo 2003, cioè al 3 giugno 2003). 1.1. Ora tale ritardata adozione del decreto tariffario non configura un mero âcomportamentoâ dellâamministrazione, atteso che essa è consistita esattamente nel mancato esercizio di un potere autoritativo, alla cui tempestiva esplicazione il gestore aeroportuale poteva vantare un interesse legittimo, secondo la regola generale per cui tale è la posizione vantata dallâinteressato a fronte di una determinazione pubblicistica tariffaria. 1.2. A conferma di tale impostazione si può concordare con la società resistente laddove richiama la previsione del rito speciale previsto dallâart. 21 bis della legge n. 1034 del 1971, che devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie concernenti la mancata tempestiva adozione dei provvedimenti autoritativi, al fine di vincolare lâamministrazione alla loro conseguente emanazione. Tale dato positivo dimostra quanto il mancato esercizio del potere, entro il termine previsto dalla legge procedimentale di volta in volta in rilievo, o da essa desumibile (come nel caso di specie si preciserà), non possa qualificarsi alla stregua di un mero âcomportamentoâ omissivo, disciplinato e reso rilevante, cioè, dalle norme di diritto comune che sanzionano la colpevole inerzia di chi sia obbligato ad attivarsi, (anche in base a regole di origine negoziale); il citato dato normativo-processuale, quindi, fa escludere lâassoggettamento di tale condotta, direttamente ed esclusivamente, alle regole ordinarie relative sia agli obblighi di attivazione solidaristici incombenti sui soggetti dellâordinamento, quali sanciti dalle regole civilistiche in tema di responsabilità aquiliana, sia agli obblighi civilistici relativi al tempestivo e diligente adempimento delle obbligazioni contrattuali. 1.3. Nelle ipotesi di mancato esercizio di un potere autoritativo, ed in quella in essa contenuta, e qui rilevante, dellâomissione compiuta rispetto al termine procedimentale di emanazione dellâatto, cioè di ritardo nella sua adozione, si configura perciò la rilevanza procedimentale specifica ed oggettiva del ritardo medesimo, alla stregua appunto di regole di azione che hanno, nella loro formulazione, una âcausaâ direttamente pubblicistica che sottrae lâamministrazione alla regole di diritto comune e la colloca sul piano delle determinazioni (negative) di tipo autoritativo. Si comprende perciò perché, in conformità dellâindirizzo giurisprudenziale seguito da questo Consesso, il caso del ritardo nellâemanazione di un provvedimento autoritativo si colleghi direttamente ad un âmomento di esercizio del potereâ, autoritativo e discrezionale, (come nel caso che ci occupa), e perché, in definitiva, lâomesso o ritardato esercizio del potere stesso, anche riferita al superamento del termine finale per provvedere, âcostituisca la fattispecie speculare del suo esercizioâ, configurando, nelle sue conseguenze dannose, la lesione dello stesso interesse legittimo che il soggetto coinvolto vanta rispetto allâemanazione di un provvedimento favorevole (IV, 29 gennaio 2008, n. 248). Non si tratta dunque della âmera aspettativa di un provvedimentoâ ma dello specifico interesse pretensivo ad ottenerlo in osservanza delle regole procedimentali che disciplinano lâesercizio del potere che ad esso fa capo, regole che includono anche la tempestività del provvedimento, cioè quella relativa al termine finale di adozione. 1.4. Nel caso che ci occupa, dunque, trattandosi di unâomessa tempestiva determinazione tariffaria, non viene in rilievo né un âmero comportamentoâ, per le ragioni finora esposte, né una controversia relativa a âindennità canoni ed altri corrispettiviâ, attesa la natura pacificamente estranea a questâultimo novero della determinazione, autoritativa e tecnicamente discrezionale, (anche in relazione agli adempimenti istruttori che presuppone), delle medesime tariffe, richiedibili a soggetti terzi rispetto allâamministrazione âregolatriceâ; pertanto nessuna ipotesi di eccettuazione della giurisdizione amministrativa si configura nel caso in esame, alla stregua della pronuncia della Corte costituzionale 5-6 luglio 2004, n.204, od anche di posizioni assunte in tema di regolazione della giurisdizione dalle SS. UU. della Corte di Cassazione (arg. ex SS.UU. 15 febbraio 2006, n. 3274 | |
Da: eh | 27/02/2010 17:40:49 |
per puma, la 65/2009 è ok, ma non capisco la pertinenza della sent. tar catania con la sent assegnata, perchè non mi pare che il ricorrente principale abbia eccepito l'inammissibilità del controinteressato incidentale in questi termini alludendo in rito esclusivamente alla presunta disapplicazione delle proroghe feriali ex 762/68 per poi gravare nel merito a presunti segni di riconoscimento??!! | |
Da: eh | 27/02/2010 18:03:03 |
per puma, per tributario penso che andava fatto anche un approfondimento in termini elencativi e caratteristici preceduta da una definizione differenziale dell'obbl trib con quella di diritto comune citando per differeziarle sul piano della caratteristica indisponibilità della prima rispetto alla seconda anche la recente sent C.Cass. Trib. 15.10.2010 tra le altre. inoltre bisognava concentrarsi nelle varie fattispecie soggettive passive sui dogmi della sussidiarietà, della solidità, "super-solidarietà tributaria", "coobligazione rappresentativa", ecc. ecc. | |
Da: puma | 27/02/2010 18:48:18 |
per eh la prova pratica. il ricorso era parzsialmente inammissibile per omesa notifica a tutti i candidati eletti e non solo a quelli di una lista. Si doveva rilevare d'ufficio, altrimenti rischi di fare una sentenza di annullamento senza chiamare la controparte. tributario: concordo sulla necessità di chiarire le diverse posizioni così come al'inizio bisgognava scrivere diimposte tasse contributi, doverosità e non corrispettività e balle varie, ma alla fine secondo me chiedevano di dire se un rapporto obbligatorio tra due soggetti privati può essere o no un'obbligazione tributaria, visto che tradizionalmente riguarda un rapporto d'imposta | |
Da: puma | 27/02/2010 18:50:29 |
preciso sulla prova pratica: la domanda di annullamento delle elezioni era inammissibile. non poteva disporsi neanche l'integrazione del contraddittorio vista la perentorietà dei termini. la commissione più bastarda che si sia mai vista | |
Da: Giovanni | 27/02/2010 19:09:16 |
Concordo con Puma sulle difficoltà della prova tecnica specie alla luce del recente concorso per la corte dei conti. Vorrei proprio sapere se i commissari preposti hanno dovuto affrontare in altri concorsi prove assurde di questo tipo. Specie qc di loro... | |
Da: eh | 27/02/2010 19:11:46 |
per puma, non ricordo una elencazione delle notifiche ai cotrointeressati....che peraltro nel ricorso elettorale sono speciali e disposte ex 82/2 dpr 570/1960.....al più in difetto di eccezione di parte sarebbe stato irricevibile.... il ricorso elettorale non prevede deroghe alla tempistica procedurale ordinaria circa l'incidentale, non credo sia questo l'eventule trabocchetto, ce ne erano molti comunque | |
Da: puma | 27/02/2010 19:25:54 |
eh, quel ricorso è inammissibile perchè non puoi pronunciare sull'annullamento dell'elezione se non sono convenuti in giudizio tutti gli eletti, e la questione doveva rilevarsi d'ufficio. siccome i termini sono perentori il discorso è chiuso. poi se lo vuoi chiamare irricevibile e non inammissible fa lo stesso. Chi decide nel merito quel ricorso sbaglia. e la traccia, contrariamente q auanto ricordi, faceva l'elencazione delle notifiche, e precisamente: ai candidati eletti della lista insieme per x, al comune x, a caio, ultimo degli eletti della lista viva x. nel frattempo si chiedeva anche l'annullamento dei voti di una terza lista (tipo....forza x). L'eccezione sulla notifica a ufficio centrale elettorale e ministero dell'interno era uno specchietto delle allodole. doveva indirre a chiedersi se per caso non dovesse notificarsi anche a tutti gli altri candidati eletti delle altre liste. a forza x gli annulli i voti senza convenirli in giudizio? | |
Da: Giovanni | 27/02/2010 20:15:22 |
Puma che lavoro fai? | |
Da: eh | 27/02/2010 20:39:54 |
per puma, .........l'elenco delle notifiche, che perlatro non ricordavo, viste le doglianze in impugnativa mi sembra completo | |
Da: puma | 27/02/2010 20:50:48 |
avvocato, pubblico (ho un comune di 30.000 persone). Le notifiche erano incomplete. se vuoi annullare le elezioni devi convenire in giudizio tutti gli eletti, non solo quelli della lista vincente. | |
Da: eh | 27/02/2010 21:13:11 |
per puma, il punto è proprio che è stata chiesta la rideterminazione dell'esito, non l'annullamento. peraltro rigettate per inammissibilità (genericità) alcune censure non era prospettabile comunque un annullamento. Tu che hai fatto? | |
Da: eh | 27/02/2010 21:48:36 |
Inoltre nel processo amm.vo è applicabile il 404 per cui al più l'irricevibilità poteva essere una delle (adeguatamente motivate) soluzioni senza tralasciare che la sent che citi non è nomofilattica, è di primo grado (grave sarebbe una eventuale Ad. Plen.) e comunque non esattamente calzante al caso che ci hanno proposto. Quindi tranquillo non hai commesso alcun errore tantopiù che ho potuto costatare il giorno dopo che abbiamo fatto praticamente 400 sentenze diverse. Conta il come non il cosa. | |
Da: puma | 27/02/2010 22:39:25 |
si chiedeva in via principale l'annullamento dell'elezione, e quella parte il ricorso era inammissibile per diverse ragioni, tra cui l'omessa notifica ai candidati. e in via subordinata si chiedeva la rideterminazione dell'esito con riferimento alla posizione del ricorrente e del controinteressato. omettere il rilievo di inammissibilità del contraddittorio per la domanda principale è un errore e per di più grave, purtroppo | |
Da: eh | 27/02/2010 23:15:41 |
caro puma, ho trovato la soluzione (http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/CONTENZIOSO_ELETTORALE.htm), il ricorso è ammissibile per richiamo (non deroga) alla nozione di cui al 19 e 21 1034 /71 "....notifica ad almeno uno di controinteressati", perchè il contraddittorio è integrabile!! | |
Da: puma | 28/02/2010 08:28:37 |
il contenzioso non è integrabile per la natura perentoria dei termini. poi si può sostenere quello che vuoi, basta che ne sia convinto. Per altro, come pare un commissario abbia detto ad una candidata che voleva fare un'ordinanza istruttoria: cosa fai, torni tra 15 giorni a finire la prova? | |
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