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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
56952 messaggi, letto 1785520 volte
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Da: Hiram10/05/2016 21:00:49
La sensazione che trapelava dalla camera di consiglio deve ora essere confermata ufficialmente con Ordinanza rinviata a domani.

Da: ORPO imbarazzato10/05/2016 21:01:30
Il rischio c'è...vedremo.


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Ignora collegamenti di navigazione martedì 10 maggio 2016
Data  10/05/2016 20:44:40 | Sezione Entrate Entrate

Discussa la sospensiva contro le POT nell'Agenzia delle Entrate,

Le Catilinarie
Le Catilinarie
L'Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 07/05/2016, fra l'altro, ha riproposto due questioni: 1. la carenza di legittimazione di DIRPUBBLICA; 2. il difetto di giurisdizione del TAR.

Questa mattina, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione del TAR Lazio, è stata discussa la domanda cautelare di DIRPUBBLICA nell'ambito del ricorso contro le POT (Posizioni Organizzative Temporanee) nell'Agenzia delle Entrate; nello specifico: "Annullamento atto prot. 146896 del 16.11.2015 con il quale il direttore dell'agenzia delle entrate ha individuato gli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. 78/15" - NRG 201601806 -

L'Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 07/05/2016, fra l'altro, ha riproposto due questioni:
1.       la carenza di legittimazione di DIRPUBBLICA;
2.       il difetto di giurisdizione del TAR.

L'Ordinanza è attesa nella giornata di domani 11/05/2016.

Da: adulator10/05/2016 21:54:43
Propriis commodis tantum suadet!!! Ma conosce pure il latino???

Da: cotidie10/05/2016 22:03:47
Morimur..... vergogna!!!!  meritate di essere licenziati tutti in tronco!!!!!!

Da: bravissimi10/05/2016 22:05:45
Divide et impera..............

Da: 10/05/2016 22:43:23
Discussa la sospensiva contro le POT nell'Agenzia delle Entrate,

   
L'Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 07/05/2016, fra l'altro, ha riproposto due questioni: 1. la carenza di legittimazione di DIRPUBBLICA; 2. il difetto di giurisdizione del TAR.

Questa mattina, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione del TAR Lazio, è stata discussa la domanda cautelare di DIRPUBBLICA nell'ambito del ricorso contro le POT (Posizioni Organizzative Temporanee) nell'Agenzia delle Entrate; nello specifico: "Annullamento atto prot. 146896 del 16.11.2015 con il quale il direttore dell'agenzia delle entrate ha individuato gli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. 78/15" - NRG 201601806 -



L'Avvocatura di Stato, con memoria depositata il 07/05/2016, fra l'altro, ha riproposto due questioni:

1.       la carenza di legittimazione di DIRPUBBLICA;

2.       il difetto di giurisdizione del TAR.



L'Ordinanza è attesa nella giornata di domani 11/05/2016.



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Da: aspetta10/05/2016 23:01:48
E spera....... non cambierà niente, le Pot saranno definitive!!!!!! Rassegnati ......

Da: legittimo10/05/2016 23:26:32
dopo imparato sotto a chi tocca||||||||||||||||||

Da: Sticazzi.11/05/2016 07:06:56
Un'altro dentro a Pescara. Ma dove lavoriamo? In un'associazione a delinquere?

Da: Sticazzi.11/05/2016 07:13:22
E intanto Striscia continua imperterrita. Oramai è un'agonia.

Da: bla bla bla11/05/2016 07:33:16
x anti lumaca
hai sbagliato mestiere. Ma sei ancora in tempo. Un bell'allevamento di lumache che imparino da te a emettere bava schiumosa eehehehehehe
Un funzionario in meno e braccia finalmente destinate alla agricoltura.
Il quanto a chi ha iniziato, ri faccio presente che sei più bugiardo di un comunista. Ho detto tutto.
Non ho più tempo da perdere con uno come te. Ne ho conosciuti tanti, purtroppo. Amen

Da: 11/05/2016 08:44:22
http://video.repubblica.it/cronaca/pescara-un-dirigente-dell-agenzia-delle-entrate-mi-spetta-un-milione-di-euro/238969/238842

Da: Reputazione11/05/2016 09:11:27
Sprechiamo ancora tempo a rispondere a Striscia e alle sue parodie? Ormai sono convinto che vanno sul sicuro... quanto all'associazione a delinquere beh... se avete avuto modo si sentire  aprirsi la gente nelle sue opinioni sulla AE non dovreste meravigliarvi Ho sentito definirsi così anche personaggi istituzionali e uomini dello stato non solo la gente in osteria.

Da: .....sindacalista11/05/2016 10:20:53
...paladini dei lavoratori.....???????ma ancora si crede

Da: anti-antares x bla -amorfo 11/05/2016 10:31:59
Vedi chi ha iniziato a offendere per primo ( prendendo per il deretano...).Molto meglio fare qualcosa di utile, reale e salutare che esser come te...ovverossia un tronfio pallone gonfiato ( degna rappresentazione di buona parte del personale ae...), bravo solo a dire 4 cazzate...E a mettere le mani in tasca alla gente...Comunista ci sarai te ( vedi chi comanda in ae...gli amici tuoi! ).E ora tornatene nel tuo cunicolo...

Da: Per hiram11/05/2016 11:41:38
Istanza rigettata. È pubblicata

Da: anti-antares x per hiram 11/05/2016 11:58:54
Sai qual e' il numero del provvedimento/ricorso?Grazie

Da: Per hiram11/05/2016 12:12:37
01806/2016 reg ric
02424/2016 reg prov.cau.

Da: ORPO imbarazzato11/05/2016 12:30:42
Non credo proprio...

Da: Livith 11/05/2016 12:49:24


N. 02424/2016 REG.PROV.CAU.

N. 01806/2016 REG.RIC.          

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REPUBBLICA ITALIANA


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2016, proposto dalla Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Medici, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, Piazzale Clodio, 18;

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Emanuele Della Sala, n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell' atto prot. 146896 del 16.11.2015 con il quale il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha individuato gli uffici dirigenziali le cui funzioni devono essere delegate ai sensi dell'art. 4-bis del d.l. 78/15 (Pot);
- del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 41 del 12.11.2015, non conosciuto;
- dell'atto prot. n. 147578 del 17.11.2015, con il quale il Direttore dell'agenzia ha adottato le "linee guida per il conferimento delle deleghe di funzioni (art. 4 bis del d.l. 19 giugno 2015, n. 78);
- dell'atto del Direttore dell'Agenzia prot. n. 135772 del 23.10.2015, non conosciuto;
- degli atti eventualmente e conseguentemente adottati per l'avvio delle procedure selettive per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, non conosciuti;
- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.3-8403 del 10.9.2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

Considerato ad una sommaria delibazione del gravame propria della presente fase cautelare del giudizio che:
- sussistono dubbi sulla cognizione di questo giudice riguardo la controversia in esame alla luce dell'atto impugnato del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 146896 del 16 novembre 2016 e alla natura dello stesso;
- ulteriori dubbi sussistono sulla legittimazione ad agire della ricorrente il cui Statuto (reperibile sul sito Internet della stessa) la qualifica come organizzazione che tutela i lavoratori dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e da Enti che erogano servizi pubblici, alla quale possono iscriversi tutti i funzionari, i professionisti e i dirigenti, in servizio o in quiescenza, delle Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Agenzie e gli Enti nonché i pubblici dipendenti che aspirano ad essere assunti o inquadrati quali funzionari, professionisti o dirigenti alle dipendenze dei soggetti sopra indicati; e tanto in quanto, per pacifica giurisprudenza, le associazioni rappresentative degli interessi dei dipendenti hanno legittimazione ad agire in giudizio per far valere, oltre che interessi loro propri, anche interessi riconducibili alle categorie di cui hanno la rappresentanza; tale legittimazione, tuttavia, va esclusa con riferimento alle azioni nelle quali l'interesse dedotto in giudizio concerne una parte soltanto delle categorie rappresentate o singoli associati o, in ogni caso, in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte di modo che l'associazione si pone in conflitto di interesse con alcuni dei suoi rappresentati (cfr., tra le altre, C.d.S., n. 4600/2010; idem n. 351/2007; idem., n. 2565/2004): situazione questa che appare ricorrere nella fattispecie in esame atteso l'interesse (antagonista a quello fatto valere dall'Organizzazione ricorrente) dei funzionari appartenenti alla III Area a partecipare alla selezione da indire per il conferimento della delega di funzioni cui hanno riferimento gli atti di ricognizione delle Uffici e Linee Guida impugnati;
- le articolate argomentazioni a supporto dell'incidente di legittimità costituzionale invocato richiedono l'approfondimento proprio della trattazione del merito del gravame e non sono compatibili con la sommaria delibazione che contraddistingue la presente fase cautelare del giudizio;
- l'eventuale sospensione del giudizio, con l'accoglimento interinale dell'istanza cautelare azionata, si ripercuoterebbe negativamente sulla possibilità di delibare compiutamente il gravame nel merito atteso che la q.l.c. ove condotta all'attenzione del Giudice delle Leggi non verrebbe, con significativa probabilità, definito prima del 31.12.2016, termine ultimo entro il quale è prevista la scadenza delle deleghe da conferire;
- non sussistono i profili del danno grave e irreparabile come proposto, tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi della ricorrente Federazione e dell'Agenzia resistente, appare prevalente quello dell'Amministrazione ai fini della funzionalità dei propri Uffici a garanzia dell'espletamento dell'attività finanziaria specifica degli stessi e dell'interesse pubblico sotteso rispetto a quello sindacale della Federazione ricorrente.
Ritenuto per quanto sopra che non sussistono i profili per l'accoglimento della istanza cautelare proposta e che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, in ragione di giusti motivi tenuto conto della natura della questione controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) respinge, per le ragioni indicate in motivazione, l'istanza cautelare in epigrafe.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito,    Presidente
Mariangela Caminiti,    Consigliere, Estensore
Maria Laura Maddalena,    Consigliere

Da: Bravissimi 11/05/2016 13:05:33
X Hiram
Alla faccia della sensazione positiva!!!
Minchia che mazzata

Da: Inae11/05/2016 13:22:27
Che dice Anti?

Da: bla bla bla11/05/2016 14:32:49
x anti comunista
aspetta il sole del'avvenire ahahahahahahahahahahahahah
i vietcong hanno vinto gli americani vivendo nei cunicoli
tu non puoi vincere un cazzo perdente nato

Da: tenuto conto11/05/2016 14:34:05
tenuto conto che nel bilanciamento degli interessi della ricorrente Federazione e dell'Agenzia resistente, appare prevalente quello dell'Amministrazione ai fini della funzionalità dei propri Uffici a garanzia dell'espletamento dell'attività finanziaria specifica degli stessi e dell'interesse pubblico sotteso rispetto a quello sindacale della Federazione ricorrente.

Da: bla bla bla11/05/2016 14:41:26
e maleducato

Da: bla bla bla11/05/2016 14:45:02
questo è l'ennesimo caso in cui l'interesse particolare è preponderante rispetto all'interesse generale. 

Da: Per hiram11/05/2016 14:45:53
Ma non avevi detto di aver sentito barra?

Da: Bravissimi 11/05/2016 15:01:46
Voglio fare un concorso come quello di Martina miguel e degli altri dirigenti di ruolo attuali
Tipo quello della Calabro'

Da: Mah!!11/05/2016 16:12:35
Qualcuno sa spiegarmi perché Dirpubblica quando ottiene qualche risultato favorevole nei contenziosi ne da subito notizia con proclami e inoltro email a tutto il personale, mentre quando è soccombente...sparisce!!

Da: anti-antares x inae 11/05/2016 17:42:30
Dico solo che e' curioso assistere, nel volgere di un anno, al revirement completo dell'orientamento del g.a. Su queste tematiche...Le argomentazioni sono,anche, "deboli" e, in parte, "illogiche" ( soprattutto quelle in tema di carenza di legittimazione...ma anche quelle inerenti la giurisdizione...).Ma non cantate vittoria...E' solo Una piccola battaglia persa...Ce ne saranno tante altre...

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