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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: ORPO SEMPLICE 08/02/2016 22:17:04
X buona pace del troll

Non integra il reato di diffamazione la condotta di chi mediante un post su un social network esprima, con frasi non offensive né ingiuriose, il suo apprezzamento e la sua condivisione con riferimento ad espressioni e critiche diffamatorie utilizzate in precedenza da altri e condivise via internet.

di Ciro Santoriello

Importante decisione della Cassazione che per la prima volta esamina il tema della possibile valenza penale di quanti su Facebook manifestino la propria adesione ad espressioni offensive e diffamatorie formulate da altri soggetti nei confronti di un terzo. Con estremo rigore, la Corte di legittimità precisa che la valenza ingiuriosa di una affermazione va valutata esclusivamente in relazione al suo contenuto senza che la rilevanza penale della stessa possa farsi derivare dalla circostanza di essere stata formulata nel corso di una discussione telematica, nel cui ambito suona come apprezzamento rispetto a frasi offensive formulate in precedenza da terzi.

 

Il fatto

La Corte d'appello di Trieste, in riforma della pronunzia assolutoria di primo grado, condannava ai soli effetti civili un imputato per il reato di diffamazione aggravata commesso "postando" un messaggio ritenuto offensivo della reputazione di quest'ultimo sulla rete sociale "Facebook".

Avverso la sentenza ricorreva in cassazione l'imputato, sostenendo la mancanza della prova certa circa l'attribuzione all'imputato della condotta offensiva e che la frase rimproverata fosse priva di contenuto offensivo intrinseco o anche solo indiretto, non potendosi sostenere che il "post" dell'imputato avrebbe assunto carica offensiva dall'implicita adesione attraverso il suo invio a quelli contenenti veri e propri insulti caricati da altri utenti. Infine, si lamentava la mancanza della prova della comunicazione con un numero indeterminato di persone, non essendo stato accertato se il "gruppo" di discussione cui avrebbe partecipato l'imputato fosse "aperto" o "chiuso". 

Ulteriori censure erano svolte con riferimento alla mancata argomentazione circa la possibilità che la condotta rappresentasse esercizio della libera manifestazione del pensiero e che di conseguenza in capo all'imputato non sussistesse il necessario elemento psicologico del reato.

 

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la decisione perché il fatto non sussiste.

La decisione del Suprema Corte si fonda su un'unica -ma assai interessante- considerazione, inerente l'elemento materiale del reato.

La frase oggetto dell'incriminazione -che era la seguente, riferita alla persona offesa, «spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate finché basta»- era stata ritenuta, se considerata in sé, priva di intrinseca portata offensiva, giungendosi però a sostenerne la valenza diffamatoria alla luce del fatto che la stessa si inseriva in una discussione telematica nel corso della quale altri partecipanti avevano in precedenza inviato messaggi contenenti espressioni che al contrario dovevano considerarsi palesemente offensivi: in tale contesto, l'imputato, formulando la suddetta espressione -in sé, lo si ripete, priva di contenuto offensivo- secondo i giudici di merito avrebbe prestato "una volontaria adesione e consapevole condivisione" di tali espressioni determinando la lesione della reputazione della persona offesa.

Secondo la Cassazione questa argomentazione è manifestamente illogica e certamente errata in diritto, finendo per attribuire tipicità ad una condotta ritenuta intrinsecamente inoffensiva solo perché la stessa dovrebbe considerarsi indirettamente e implicitamente adesiva a quella diffamatoria commessa in precedenza da altri, fingendosi così per attribuire all'art. 595 c.p. contenuti ultronei rispetto a quelli effettivamente ricavabili dalla lettera della disposizione incriminatrice e, per l'altro, per negare qualsiasi effettività alla libertà di manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 Cost..

La valutazione di irrilevanza penale dell'accaduto non muta nemmeno laddove si accertasse che l'imputato che ha effettuato il post condividesse effettivamente gli espressi in precedenza da altri: infatti, la condivisione o l'apprezzamento degli stessi è circostanza irrilevante nella misura in cui la sua condotta materiale non evidenzia oggettivamente alcuna adesione ai medesimi, rilanciandoli direttamente o anche solo indirettamente. Quand'anche un soggetto si mostri d'accordo con quanti, su Facebook, criticano un terzo con espressioni offensive, se l'adesione a tali critiche non è manifestata in modo illecito e diffamatorio, si può concludere solo nel senso che si è condivisa la critica alla persona offesa, ma non che vi sia stata condivisione delle forme (illecite) attraverso cui altri l'avevano promossa. 

Va sottolineato infine che secondo la Cassazione nel caso di specie sussisteva il requisito della comunicazione con una pluralità di persone. Tale requisito infatti richiede che l'autore della condotta diffamatoria comunichi con almeno due persone e non con un numero indeterminato di persone, talché quando al "gruppo di discussione" partecipano almeno due altri soggetti rimane del tutto irrilevante l'accertamento sulla natura "aperta" o "chiusa" dello stesso, che può assumere rilevanza solo laddove sia contestata l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p.

 

La decisione in sintesi

 

Esito del ricorso:

Annullamento con rinvio perché il fatto non sussiste.

 

Riferimenti normativi:

Art. 595, comma 3 c.p..

 

Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3981Cass. Pen., Sez. V, 29 gennaio 2016, n. 3981

Da: 09/02/2016 08:52:09
http://www.dirpubblica.it/public/allegati/1594/20160207_valutazione_FVG.pdf

Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 09:03:38
Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso di un candidato alla mobilità volontaria che aveva chiesto l'annullamento del bando di concorso per dirigenti, effettuato dall'Agenzia delle Entrate, in mancanza della previa mobilità volontaria. Tale accoglimento, tuttavia, non travolge il bando di concorso ma esclusivamente sul numero dei posti che si renderanno disponibili una volta che, l'Agenzia delle Entrate, avrà effettuato il bando di mobilità volontaria previa fissazione dei criteri discrezionali inerenti a detta procedura. In altri termini, le nuove assunzioni non potranno avvenire se non dopo la concreta verifica, da parte dell'Agenzia, dell'impossibilità di avvalersi del personale in mobilità volontaria. La mobilità volontaria va resa, pertanto, pubblica e non è eludibile se non a fronte d'una motivazione rigorosa e puntuale che nel caso di specie non ricorre per tutti i posti messi a concorso.

 

Cons. di Stato, Sez. IV, 28 gennaio 2016, n. 305


Da: 09/02/2016 09:50:39
L'ipotesi di ritiro del bando o della riapertura dei termini per le domande non è presa inconsiderazione  dall'Agenzia;  ciò  perché  il  bando  era  aperto  a  tutti  coloro  che  avessero  avuto interesse  a  concorrere  tant'è  che  sulle  migliaia  di  domande  presentate  "molte"  sarebbero  state proposte  da  personale  dell'ex  Territorio,  che,  supponiamo,  saranno  ammessi  con  riserva.  Infine l'Agenzia ritiene che  le materie di un concorso per dirigenti non possono che ricadere nell'alveo del  diritto  amministrativo,  anche  nell'ottica  del  ruolo  unico  previsto  dalla  riforma  in  corso.

domanda: per diritto amministrativo si intende l'interpretazione dello stesso da parte dell'agenzia oppure quello del consiglio di stato e della corte costituzionale?

Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 10:08:40
Per altro verso si ricordi che lo schema di decreto di riforma della dirigenza pubblica non è stato reso pubblico...e a fine mese scade il rinvio date concorso... Al momento mi pare non sia stata ancora depositata la sentenza per uno dei ricorsi dirpubblica.
Infine ci sono tutti quei bei art. 19 nuovi nuovi senza alcun provvedimento di nomina pubblicato...
A queto punto è chiaro. Trattasi di diritto amministrativo "altro".

Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 16:50:03
Ops


LA BANCA È ROTTA - IL PM DI AREZZO CHIEDE L'INSOLVENZA DI ETRURIA, CHE APRIREBBE LE PORTE ALL'ACCUSA DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA PER GLI EX VERTICI, BOSCHI INCLUSO - L'AVVOCATO DI ROSI: ''ABBIAMO TUTTI CONTRO. MA LE PERDITE ERANO SOLO STIMATE, LE SOFFERENZE SVALUTATE DELL'80%, L'AUMENTO DI CAPITALE IMPEDITO. DIETRO AI CRAC BANCARI CI SONO GIOCHI A LIVELLO ELEVATISSIMO''

Neanche l'eccezione di costituzionalità contro le nuove norme sul bail-in, considerate eccessive e imprudenti pure da Draghi e Visco, sarà accettato: per il pm Roberto Rossi derivano da una direttiva UE, ''quindi una fonte giuridica equiparabile alla Costituzione'' - Per Bankitalia, Etruria doveva essere liquidata...

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1. BANCHE: ETRURIA; LEGALE DI ROSI, PERDITE SOLO STIMATE
lorenzo rosi pier luigi boschi
LORENZO ROSI PIER LUIGI BOSCHI
(ANSA) - I legali dell'ultimo presidente della vecchia Banca Etruria si sono opposti all'istanza di insolvenza perché "tutte le perdite della banca sono solo stimate, non sono effettive". Lo ha detto l'avvocato Michele Desario al termine dell'udienza di stamani davanti al tribunale fallimentare di Arezzo. Secondo l'avvocato c'erano "tutti i tempi per fare un aumento di capitale: quanto è stata commissariata era l'11 di febbraio 2014 e 9 mesi tempo bastavano per verificare se l'aumento di capitale aveva avuto successo e salvare così la banca senza arrivare alla decisione del 22 novembre", ha aggiunto.

LORENZO ROSI 2
LORENZO ROSI 2
Per Desario, però, Banca Etruria, così come Banca Marche, Carife, e Carichieti sono vittime di "giochi che avvengono a livello elevatissimo. Vi erano tutti gli estremi perché questa crisi bancaria potesse essere aperta e risolta ma l'Unione europea non ha voluto". A proposito poi dell'eccezione di incostituzionalità sul bail-in l'avvocato di Rosi ha sottolineato come il giorno dopo che questo è entrato in vigore tutti "anche Draghi e Visco hanno detto che bisognava gestirlo in maniera diversa, che poteva avere un impatto dirompente".


2. LA PROCURA VUOLE L'INSOLVENZA ETRURIA
Fabio Tonacci per "la Repubblica"

michele desario
MICHELE DESARIO
«Abbiamo tutti contro». La sintesi migliore della giornata la coglie Michele Desario, l'avvocato di Lorenzo Rosi, l'ultimo presidente di Banca Etruria. L'udienza al Tribunale Fallimentare di Arezzo, con una trentina di risparmiatori rimasti fuori a protestare, è durata meno di due ore. I tre giudici si sono presi alcuni giorni per decidere sullo stato di insolvenza e sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto Salva-Banche sollevata dagli ex manager.

Ma in aula il procuratore capo Roberto Rossi, Bankitalia e il commissario liquidatore Giuseppe Santoni non hanno avuto dubbi: «Va dichiarato il fallimento». Il passaggio è tutt'altro che un dettaglio, perché con la dichiarazione di insolvenza, ormai data per scontata, Rossi potrebbe aprire il quinto fascicolo di inchiesta sulla Popolare aretina, ipotizzando la bancarotta fraudolenta.

roberto rossi
ROBERTO ROSSI
A quel punto i 17 milioni di euro di consulenze, i premi produzione ai dipendenti, la liquidazione da 1,1 milioni di euro all'ex direttore generale Bronchi e i prestiti ad imprese "decotte", potrebbero diventare malversazioni imputabili ai consiglieri di amministrazione. Un filone, questo, che potrebbe coinvolgere l'ex vicepresidente della Popolare Pier Luigi Boschi, padre del ministro delle Riforme.

Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ieri non era presente, ma agli atti è depositato un suo parere bollato come "riservato", nel quale si legge: «Al 30 settembre 2015 il patrimonio netto della banca, ridottosi ad appena 22,5 milioni, era del tutto insufficiente ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali obbligatori». E ancora: «Le riserve liquide disponibili erano inadeguate, per effetto dei deflussi di fondi operati dalla clientela. Il saldo netto di liquidità, diminuito di 288 milioni da inizio ottobre, al 18 novembre era di soli 335 milioni di euro (il 4,6% dell'attivo)».

ignazio visco mario draghi
IGNAZIO VISCO MARIO DRAGHI
Secondo il legale di Rosi, però, «sui conti dell'Etruria è stata applicata una severità eccezionale, perché le sofferenze sono state svalutate dell'80%, contro una media del 55%». Desario ha ricordato anche quando, l'11 febbraio 2015, «i consiglieri decisero di proporre un aumento di capitale che avrebbe salvato i conti, ma durante la seduta arrivarono i commissari e non se ne fece niente». Difficile che venga ammessa la questione di legittimità del Salva-Banche, che secondo gli ex manager viola l'art 47 (tutela del risparmio) e l'art 3 della Costituzione. «Il decreto si conforma a una direttiva Ue - sostiene il procuratore - quindi a una fonte giuridica equiparabile alla Carta».

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Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 16:52:05
Svalutate...e a chi concesse?

Da: Obbligata a concludere il 17509/02/2016 17:22:51
http://www.unadis.it/wp-content/uploads/2016/02/AG.-ENTRATE-RESOCONTO-4.2.2015.pdf

Da: Obbligata a concludere il 17509/02/2016 17:29:10
Va profilandosi una clamorosa Caporetto per i nostri amici garibaldini di Dirpubblica
Botte da orbi

Da: vi piaceresse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!09/02/2016 17:59:56
......

Da: ********************!09/02/2016 18:05:01
Agenzia delle Entrate - Incontro con il Direttore Centrale del Personale, dott.ssa
Margherita Maria Calabrò. Resoconto.
In data 4 febbraio u.s. siamo stati ricevuti dal Direttore del Personale dell'Agenzia,
dott.ssa Margherita Maria Calabrò, che ringraziamo per la disponibilità manifestata.
L'incontro, infatti, era stato da noi richiesto a seguito della diffusione della notizia che
l'accordo sindacale sulla ripartizione del fondo per la produttività 2013 era stato oggetto di
rilievi da parte degli organi di controllo. I rilievi in questione sono stati risolti di concerto con la
Ragioneria, sicché l'Agenzia a breve procederà alla convocazione delle organizzazioni sindacali
per la sottoscrizione dell'accordo definitivo indispensabile per l'erogazione della retribuzione
collegata alla produttività 2013.
È stata, tuttavia, l'occasione per affrontare anche altre tematiche di particolare interesse
per i nostri iscritti, con particolare riferimento alla riattivazione del concorso a n. 175 posizioni
dirigenziali bandito nel 2010. In premessa a tale tema spinoso, abbiamo ritenuto necessario di
precisare che Unadis, come da statuto, ha il fine di operare a tutela della funzione dirigenziale
nell'interesse generale del Paese e non può avere - e non ha - posizioni pregiudizialmente
negative verso tutte le pubbliche amministrazioni; ma non per questo ha l'obbligo di concordare
con le iniziative che le medesime assumono. Anzi, le osservazioni di Unadis hanno lo scopo di
aiutare le Amministrazioni - nello specifico - l'Agenzia ad assumere le decisioni migliori e più
opportune
In ordine all'espletamento del concorso - sul quale Unadis aveva espresso le proprie
perplessità con nota prot. 1591 del 26 gennaio u.s. - l'Agenzia, in base al pronunciamento
favorevole del Consiglio di Stato si ritiene obbligata a concluderlo. Abbiamo osservato che, in
realtà è accaduto più volte che altre Amministrazioni abbiano ritenuto di revocare o modificare
concorsi già banditi per ragioni di opportunità, non ultima quella del profondo mutamento delle
Unione Nazionale dei Dirigenti dello S

Da: Obbligata a concludere il 17509/02/2016 18:26:12
Insomma, il povero Barra chiede i danni perché la sua organizzazione ha perso iscritti
E te credo: tutto 'sto casino per nulla
Nulla di nulla

Da: bla bla bla09/02/2016 18:30:58
garibaldino sarai tu!!!!
nemico della legalità garibaldi ladro di cavalli

Da: bla bla bla09/02/2016 18:33:58
nulla di nulla lo dici a tua sorella

Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 19:05:30
Non credo proprio che chieda i danni per questo. Dai aspettiamo fine mese e vediamo cosa esce.

Da: Obbligata a concludere il 17509/02/2016 19:19:26
Nulla di nulla
Anzi : un concorso blindato a 175 più scorrimento
Pensa alla tua di sorella
Bla bla bla bla bla

Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 19:46:08
L'Agenzia sulla gestione delle posizioni organizzative
Pot senza orario
I funzionari a tempo? Dirigenti
di Cristina Bartelli

Posizioni organizzative a tempo (Pot) dell'Agenzia dell'entrate con orario di lavoro da dirigenti. Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, l'Agenzia delle entrate nelle scorse settimane ha fissato i criteri per l'inquadramento dei funzionari, in prevalenza ex dirigenti dichiarati illegittimi dalla...

Da: Grazie tante 09/02/2016 19:48:33
Ma la rassegna stampa la vediamo tutti

Da: Grazie tante 09/02/2016 19:50:32
Ma il mitico Zanetti non può fare nulla per questo 175
Ma non conta proprio un cazzo?

Da: ORPO SEMPLICE 09/02/2016 20:54:52
Il sospetto mi ha sfiorato...

Da: w il 17509/02/2016 21:18:38
Finalmente il concorso a 175 risolverà tutti i problemi dell'ade!!! Il resto è nulla!!!!

Da: bla bla bla09/02/2016 21:37:10
TU SEI NULLA

Da: ma09/02/2016 22:36:24
non è cambiato nulla, lo sanno tutti!!!!

Da: art director10/02/2016 01:35:25
Siete solo degli sfigati. ...
Siete buoni solo a fare gli schiavetti per il padrone....
Vi accontentate solo di qualche ora di straordinario e una mancia di Fua...
Andate a lavorare SCHIAVI.
Per voi le porte della dirigenza non si apriranno mai.....cari i miei coglionacci.

Da: 10/02/2016 08:53:39
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/agenzia/agenzia+comunica/comunicati+stampa/tutti+i+comunicati+del+2016/cs+febbraio+2016/cs+04022016++precisazioni/020_Com.+st.+Precisazione+04.02.2016.pdf

l'immagine è tutto

Da: ORPO SEMPLICE 10/02/2016 09:07:20
Dalla rassegna stampa

Finché uno ha culo, come Renzi, ha seggiola. Non è proprio Machiavelli, ma più o meno vale lo stesso. Stefano Di Michele. Il Foglio

Da: 10/02/2016 09:20:17
http://ilmattinodisicilia.it/16621-molestie-sessuali-e-assoluzione-di-domenico-lipari-ecco-come-stanno-realmente-le-cose/

Da: Ex territorio10/02/2016 10:41:28
La modifica al bando 175 sui titoli necessaria per portarla avanti sarà  impugnata da subito con motivi aggiuntivi e comprensivi di quelli che hanno determinato l annullamento dei 49 dogane. Non può  andare avanti il bando per titoli manca dpcm.  Il bando 175 così come è  non può  piu  essere impugnAto ma le determinazioni di modifica bando riaprono i termini per impugnare,  sono stato abbastanza chiaro..... così anche la riserva al 50 per cento no  più  legittima. È  giusti che la Dc si senta obbligata a concludere ma non così come è  scritto, deve modificarlo e a quel punto si inseriranno le eccezioni del 49 dogane. Non arriverà  mai alla fine. Scatenerà l inferno nulla sarà  lasciato al caso

Da: LUPI10/02/2016 11:39:53
Veniamo alla patologia censurata dalla corte. L'incarico dirigenziale è stato uno strumento per dare soldi ad alcuni e non ad altri, e per fidelizzarli anche tenendoli un po' sotto ricatto, come sottolinea anche la sentenza. Il sistema è socialmente inaccettabile perché non si giustifica, in una amministrazione di "professionals" un coordinatore con uno stipendio più che doppio rispetto a quello dei coordinati, che hanno sostanzialmente il suo stesso retroterra tecnico. Il problema generale dell'insufficienza delle retribuzioni dell'Agenzia rispetto alla consulenza privata, se pensiamo al gran numero di funzionari direttivi rispetto al totale del personale, non poteva essere risolto con gli incarichi dirigenziali. Riparleremo di quale fosse lo strumento giusto, ma quello era sbagliato, perchè sperequato

Da: Livith 10/02/2016 11:57:11
Esattamente, il bando così com'è non può essere più impugnato (ne bis in idem) ma nel momento in cui verrà emendato nel senso indicato dal Consiglio di Stato (senso che, in ogni caso, rimane non così chiaro ed evidente) sarà nuovamente impugnato. L'amministrazione non può procedere senza un ulteriore provvedimento di modifica perché la portata delle sentenze amministrative comporta un obbligo per la pa di provvedere e non una caducazione automatica degli atti, per il principio della separazione dei poteri. E il provvedimento, modificando sostanzialmente il bando, riaprirà i termini per l'impugnazione.
L'impugnazione probabilmente avverrà anche per violazione di legge in quanto il d.l. 78/2015 prevedeva che "le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016.". Unadis in un comunicato di qualche mese fa - http://www.unadis.it/wp-content/uploads/2015/08/Comunicato-stampa-Unadis-Ag.-Entrate-icontro-del-30.7.20151.pdf - sostenne che il "non ancora concluse" secondo l'amministrazione non riguardasse la procedura da 175, che in quel momento risultava "annullata" dal TAR non essendoci ancora la pronuncia del CdS, interpretazione che, se poteva valere in quel momento, non può valere certo oggi, in un momento in cui il concorso da 175 sarebbe "non ancora concluso" e la legge che autorizza il suo annullamento pienamente in vigore. In ogni caso non c'era nessun dubbio interpretativo, il dossier della Camera al d.l. 78/2010 specificava che "la norma in esame fa riferimento alle procedure concorsuali bandite e non ancora concluse. La Relazione tecnica riferisce che l'Agenzia delle entrate ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2010 e nel 2014, per complessive 578 posizioni; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha due concorsi per dirigenti con procedure non ancora concluse, banditi rispettivamente nel 2011 e nel 2013, per complessive 117 posizioni. La sentenza n. 37 del 2015 ha comportato la decadenza di oltre 1.000 funzionari "reggenti" (866 nell'Agenzia delle entrate), lasciando senza responsabile più di due terzi degli uffici.".
Quindi il concorso da 175 rientra tra quelli da annullare in autotutela a favore di un concorso "per soli esami" come indica il d.l. 78/2015 e la Corte Costituzionale, che ha già avuto modo di scandire "l'aggiramento della regola del concorso pubblico per l'accesso alle posizioni dirigenziali".

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