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Sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale - illegittimità incarichi dirigenziali
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Da: Giamppppy23/07/2015 14:56:12
non c'è la faccio più!
vado a vivere a Cuba

Da: Giamppppy23/07/2015 14:56:25

vado a vivere alla Cuba

Da: x giampy23/07/2015 14:57:42
La tua amante oramai sta con un altro. Rassegnati

Da: x giampy23/07/2015 15:02:15
Dalla Zisa alla Cuba passando per ciaculli?

Da: x giampy23/07/2015 15:12:16
Ed è pure piu giovane e belo di te.pare un attore....

Da: Bartolo23/07/2015 16:21:34
per cancellarsi da un sindacato basta mandare la recola dell'addebito alla Ragioneria territoriale dello stato  competente, via posta certificata fax o posta ordinaria A/R.
Se vuoi puoi mandarla per concoscenza al sindacato, ma non è indispensabile.

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Da: Bartolo23/07/2015 16:21:56
revoca

Da: Orpo unicum23/07/2015 17:27:39
Il fatto quotidiano


Il blocco dei contratti dei dipendenti pubblici è illegittimo perché "viola la libertà sindacale". Questa la motivazione che ha indotto la Corte, lo scorso giugno, ha bocciare il congelamento della parte economica delle procedure contrattuali e negoziali dei contratti pubblici, scattato per il 2013-2014 ed esteso fino al 2015. La sentenza però non è retroattiva: ha efficacia dalla pubblicazione in Gazzetta e dunque non fa tremare i polsi al governo come è avvenuto a maggio con la questione dell'indicizzazione delle pensioni. Non a caso arriva subito la reazione del ministro della PA, Marianna Madia: "Nella discussione sulla prossima legge di stabilità capiremo le risorse e da lì dobbiamo partire, tra l'altro si tratta di una discussione da fare da adesso, in autunno".

Cosa scrivono i giudici? Che "sono fondate - si legge nella sentenza depositata oggi, di cui è relatrice il giudice Silvana Sciarra - le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del bloccò negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale". Per questo, ogni "considerazione atomistica del bloccò della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulso dalla successiva proroga" non regge, perché "le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica", cioè dagli stessi scopi. Tradotto, non concedere aumenti. "Il 'bloccò, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere colto in una prospettiva unitaria". Alla luce di questo, si coglie "l'incidenza, tutt'altro che episodica, sui valori costituzionali coinvolti"

Pubblicità

"Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell'autonomia negoziale non possono essere esclusi, sol perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa", spiega la sentenza. E aggiunge: "La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Il corallario è che il blocco non poteva essere "ad libitum". "Se i periodi di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali non possono essere ancorati al rigido termine di un anno", si legge nelle motivazioni depositate oggi "è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum". E le necessità legate all'equilibrio del bilancio dello Stato vanno bilanciate col diritto alla libertà sindacale. A conti fatti la sentenza bacchetta la condotta dei governi sulle proroghe, al tempo stesso però solleva quello in carica dal dover mettere mano a un'altra gigantesca voragine nei conti pubblici, come è accaduto con la perequazione delle pensioni da 10 miliardi.

Da: 0O023/07/2015 17:40:39
Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 432 del 21/07/2015

Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 4.40, mentre il presidente SANGALLI dichiara decaduto l'emendamento 4.41, per assenza del presentatore.

Da: 23/07/2015 18:24:58
ORDINE DEL GIORNO
Lunedì 27 luglio 2015
alle ore 16
491a Seduta Pubblica

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (1977)

Da: governo23/07/2015 18:28:29
Atteniamoci all'emendamento del GOVERNO

Proposta di modifica n. 4.0.1000 al DDL n. 1977

4.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4 aggiungere:

«Art. 4-bis

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica ainministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.1 concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.

2. In relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. A fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per dare attuazione alla disposizione di cui al comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.»

Da: governo23/07/2015 18:29:38
SUB EMENDAMENTO SPOSETTI

Proposta di modifica n. 4.0.1000/1 al DDL n. 1977

4.0.1000/1

SPOSETTI

All'emendamento 4.0.1000, sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:

        «1. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di almeno il 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

        2. A seguito dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente di seconda fascia è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

        3. Per esigenze di funzionalità operativa connesse alla riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1 ed ai fini dell'utilizzo più efficiente delle competenze professionali nelle loro caratteristiche distintive di ruolo, le agenzie fiscali hanno facoltà di istituire ulteriori posizioni organizzative rispetto a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui numero deve essere comunque non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse e tale da assicurare, con la soppressione delle predette posizioni e la corrispondente riduzione del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, un risparmio di spesa complessivo pari ad almeno il 10 per cento.

        4. Le posizioni organizzative di cui al comma 3 sono affidate, con incarichi temporalmente definiti e soggetti a valutazione della performance, a personale della terza area, in possesso di diploma di laurea, anche triennale, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, sulla base di apposite procedure selettive che si conformano a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito. Al personale cui sono conferiti tali incarichi è attribuita un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ,ricoperto, in misura non superiore al 50 per cento del trattamento economico. corrisposto, in esito all'operazione di cui al comma 3, al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 20 per cento dell'indennità di posizione. In esito ai processi di riduzione delle posizioni dirigenziali di cui al comma 1, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle posizioni organizzative di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 nei limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili a tal fine ai sensi del comma 4 e dell'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012.

        5. A seguito del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro le risorse destinate a finanziare le posizioni organizzative di cui al comma 3 confluiscono nel fond

Da: governo23/07/2015 18:30:19
SUB EMENDAMENTO D'ALI

Proposta di modifica n. 4.0.1000/2 al DDL n. 1977

4.0.1000/2

D'ALÌ

All'emendamento 1.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Ai fini di una sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, con risorse proprie, e senza nuovi o maggiori oneri di spesa per il bilancio dello Stato, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad inserire nel ruolo di dirigente il personale appartenente alla pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:

            a) aver superato, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione, un concorso pubblico per titoli ed esami per il quale è previsto il possesso di laurea magistrale, o equipollente;

            b) aver superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprirlo provvisoriamente, ai sensi del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia Fiscale e dell'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

            c) aver svolto nella pubblica amministrazione un'esperienza professionale con la qualifica di funzionario, per almeno dieci anni, con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;

            d) essere stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso un'Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi;

            e) aver ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto, di cui al punto d), valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

Da: governo23/07/2015 18:31:19
SUB EMENDAMENTO 3 VACCIANO MOLINARI SIMEONE


P Proposta di modifica n. 4.0.1000/3 al DDL n. 1977

4.0.1000/3

VACCIANO, MOLINARI, SIMEONI

All'emendamento 4.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1 le parole: «le agenzie fiscali sono autorizzate» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato»;

            b) il secondo ed il terzo periodo del comma 1 sono soppressi;

            c) il comma 2 è così sostituito: «in relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articolo 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. Per la copertura dei costi concernenti l'istituzione dell'area intermedia le agenzie fiscali attingono ai risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve essere destinato ad economia di bilancio».

Da: governo23/07/2015 18:32:05
SUB EMENDAMENTO 4
BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI


Proposta di modifica n. 4.0.1000/4 al DDL n. 1977

4.0.1000/4



All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, sostituire le parole: «le agenzie fiscali» con le seguenti: «il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

            b) sopprimere i commi 2 e 3.

Da: governo23/07/2015 18:32:57
SUB EMENDAMENTO 5
BOTTICI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

P Proposta di modifica n. 4.0.1000/5 al DDL n. 1977

4.0.1000/5



All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, al primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le seguenti parole: «sono autorizzate ad» con le parole: «devono»;

            b) sostituire le parole: «a indire» con le seguenti: «devono indire» nonché, sopprimere le parole: «per un corrispondente numero di posti»;

            c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per un numero di posti dato dalla differenza tra il numero di posti previsto dalle procedure concorsuali annullate e il numero dei vincitori e degli idonei di altre procedure concorsuali a posti dirigenziali già espletate dalla pubblica amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora trovato collocazione. Questi ultimi saranno assunti per primi e, solo ad esaurimento delle relative graduatorie, verrà indetta procedura concorsuale per coprire i posti dirigenziali eventualmente ancora mancanti».

        Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

Da: governo23/07/2015 18:33:42
SUB EMENDAMENTO 6
Proposta di modifica n. 4.0.1000/6 al DDL n. 1977

4.0.1000/6

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «In ogni caso, rispetto all'avvio dei concorsi di cui al primo periodo, deve sempre essere data priorità ai vincitori e idonei di altri concorsi a dirigente, già espletati nell'ambito della pubblica amministrazione, alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2011, nonché, in base alle professionalità richieste, ad ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, con priorità per il riassorbimento del personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56».

Da: governo23/07/2015 18:34:14
SUB EMENDAMENTO 7


P Proposta di modifica n. 4.0.1000/7 al DDL n. 1977

4.0.1000/7

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», sopprimere il comma 2.

Da: governo23/07/2015 18:35:03
SUB EMENDAMENTO 8

Proposta di modifica n. 4.0.1000/8 al DDL n. 1977

4.0.1000/8

BUCCARELLA, BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

All'emendamento 4.0.1000, all'articolo «4-bis», il comma 2, è sostituito dal seguente:

        «2. In relazione all'esigenza urgente di ricondurre l'organizzazione delle agenzie fiscali al rispetto dei principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, è istituita, nel comparto agenzie fiscali, un'area intermedia pre-dirigenziale alla quale si accede mediante progressione di carriera ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Ai funzionari della terza area inquadrati nell'area intermedia pre-dirigenziale sono conferite deleghe di funzioni dirigenziali. All'onere derivante dal presente comma, le agenzie fiscali provvedono mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla soppressione delle posizioni dirigenziali ricoperte mediante gli incarichi dirigenziali decaduti a seguito della sentenza della Corte costituzionale 17 marzo 2015, n. 37, fermo restando che non meno del 15 per cento dei predetti risparmi deve essere destinato ad economia di bilancio».

Da: governo23/07/2015 18:35:32
SUB EMENDAMENTO 9

Proposta di modifica n. 4.0.1000/9 al DDL n. 1977

4.0.1000/9

FRAVEZZI, ZELLER, ROMANO, PALERMO, LANIECE, PANIZZA

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazioni delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

            a) aver superato una procedura se1ettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo. superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

            b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

Da: governo23/07/2015 18:36:04
SUB EMENDAMENTO 10

  Proposta di modifica n. 4.0.1000/10 al DDL n. 1977

4.0.1000/10

URAS, DE PETRIS

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. In relazione alla straordinaria e imprescindibile esigenza di garantire in modo diffuso su tutto il territorio nazionale ed in via immediata, ancor prima delle procedure selettive per la delega di funzioni di cui al comma 2, il corretto funzionamento della macchina fiscale, anche in considerazione delle rilevanti attività di sinergica cooperazione con gli Enti locali, viene riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il ruolo dirigenziale, con conseguente rimodulazione delle vacanze nell'organico dei dirigenti, esclusivamente a quei funzionari delle agenzie fiscali, attualmente inquadrati nella terza area funzionale da almeno dieci anni ed in possesso di diploma di laurea magistrale o equipollente in materie attinenti alle attività di competenza dell'agenzia fiscale di appartenenza, che abbiano avuto accesso alla pubblica amministrazione a seguito di pubblico concorso e che siano altresì in possesso di uno dei requisiti sotto indicati:

            a) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di abilitazione professionale in materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza quale, a titolo esemplificativo, l'abilitazione all'esercizio della professione di commercialista, ovvero di avvocato, ovvero di ingegnere, ovvero di architetto;

            b) aver superato una procedura selettiva indetta nelle agenzie fiscali per il conferimento di incarico dirigenziale e aver svolto funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 60 mesi, con valutazioni annuali tutte positive, ed essere in possesso di specchiata professionalità comprovabile con pubblicazioni di carattere scientifico nelle materie attinenti alle attività di competenza dell'Agenzia fiscale di appartenenza, ovvero con lo svolgimento, nell'ambito delle stesse materie, di attività di docenza presso scuole di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze o altre scuole superiori della Pubblica Amministrazione».

Da: governo23/07/2015 18:36:31
SUB EMENDAMENTO 11

   Proposta di modifica n. 4.0.1000/11 al DDL n. 1977

4.0.1000/11

MILO

All'emendamento 4.0.1000, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa e di potenziare le attività di accertamento e di contrasto alle frodi, ai dipendenti delle Agenzie fiscali cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base di contratti individuali a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, dalla data di entrata in vigore la legge di conversione del presente decreto legge è attribuito, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate, tenuto altresì conto delle mansioni effettivamente svolte e della professionalità conseguita, il relativo inquadramento giuridico ed il corrispondente trattamento economico».

Da: governo23/07/2015 18:42:23
SUB emendamenti 2 (D'ali)  9 e 10 - aggiramento della sentenza attraverso stabiliuzzazione illegale degli incaricati.

Sono 9 senatori pro incaricati illegittimi

D'ALI emendamento 2
FRAVEZZI, ZELLER, ROMANO, PALERMO, LANIECE, PANIZZA eme. 9
URAS, DE PETRIS emendamento 10

tempestiamo di e-mail questi senatori che sono x l'illegalità

Da: Voglio aprire un CAF23/07/2015 18:42:39
Lo ha riferito alla Commissione Anagrafe tributaria il direttore, Rossella Orlandi, sottolineando che circa 14,4 milioni di modelli sono stati inviati dai Caf e 1,4 "fai da te". ... Al 21 luglio, ha spiegato Orlandi, «circa 2,1 milioni di cittadini hanno visualizzato online il proprio 730 precompilato, e circa 1,4 milioni hanno trasmesso la dichiarazione direttamente, attraverso la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia».

Secondo me chi ci ha guadagnato sono le imprese assicurative visto che i caf, essendo responsabili non solo delle sanzioni e degli interessi ma anche della eventuale maggiore imposta accertata, hanno dovuto assicurarsi.

Ma affidare la compilazione e l'invio alla stessa agenzia, no??? Il cittadino se vuole viene in ufficio, paga un f23 di 25 euro, porta i documenti e il bravo funzionario in mezz'ora fa tutto! L'agenzia incassa bei soldini e riduce notevolmente i controlli 36 ter..

Forse è troppo buona come idea!

Da: Interpellista 23/07/2015 18:54:18
No emendamenti incostituzionali, no a porcate incostituzionali!

Da: mah23/07/2015 18:57:54
Leggete notiziario flp.. progressioni bloccate perchè non è possibile verificarel a performance attuale dei funzionari ..avete capito bene... non ho parole..

Da: ..23/07/2015 19:10:39
Non ho capito affatto, che significa in parole povere?

Da: amateci 23/07/2015 19:20:33
perchè concorso esami ?

E' scontato che incaricato da secoli dopo aver fatto appunto l'incaricato ha acquisito una professionalità di tutto rispetto....è stato pagato benissimo ..basta confrontare gli stipendi dei funzionari e i possibili incrementi (se si tiene conto del blocco praticamente nulli)
Ciò è, però, avvenuto in violazione delle regole.
Per garantire il rispetto delle regole, bisogna fare il concorso. In questa sede si riparte da 0 e affrontando le prove, senza doping; chi è bravo per capacità, conoscenza, tensione al risultato...ti giochi tutto in poco tempo, chi dimostra di avere le palle, ha diritto ad assumere il ruolo di dirigente....la storiella dei giovani, che sarebbero favoriti, non regge...
Chi è bravo, anche a livello nozionistico, ma non solo, potrà dimotrarlo in una prova tra pari....
Chi non se la sente può farsi da parte, magari aspettando la chiamata di qualche ente privato, che vuole avvalersi della professionalità acquisita però in modo illegittimo in AE

w LA DEMOCRAZIA

Da: MAHHHHH23/07/2015 19:41:52
l'Agenzia ha invece comunicato che la Funzione pubblica non ha
registrato l'accordo in questione perché il concordato scorrimento delle graduatorie del 2010 non permetterebbe di misurare e valutare il merito e le perfomances attuali

IL BRACCIO DI FERRO CONTINUA. A QUANTO PARE I LAVORATORI DEL FISCO O SONO INCARICATI O SO MORTI DI FAME!!!

Da: x amateci23/07/2015 20:06:54
Ente privato? Non si chiamano società?  Cmq ho saputo che Luxottica, la Ferrero, la fca auto stanno facendo colloqui ad alcuni ex incaricati. Invece google ha lanciato un' OPA sugli 800 incaricati. Unicredit e intesa giocano di anticipo e hanno messo in mobilità 800 dirigenti.

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