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Esami AVVOCATO - discussione precedente
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Da: x SIMOSTILO18/02/2010 18:47:54
guarda, è recentissima. Io lo letta su altalex.com, pochi gioni fa.
comunque, per farla brele la Cass. civ. ha riconosciuto l'intervento extragiudiziale allo studio di infortunistica, per la transazione pur se in sè improduttiva di effetti, poichè fallita come "danno emergente".... xchè comunque l'attività extrag. è prodromica alla giudiziale...
ritengo e spero che a breve venga ribaltata, altrimenti noi che ci stiamo a fare,  x ora è così.
ciao

Da: x SIMOSTILO -sono L''AQUILA ....18/02/2010 18:50:48
ecco il sunto della sentenza. ciao

In caso di sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato, che chieda assistenza stragiudiziale ad uno studio dâinfortunistica stradale, possono essere conteggiate nella successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni sotto il profilo del danno emergente.


Lo ha stabilito la sentenza di Cassazione 21 gennaio 2010, n. 997 che ha riconosciuto, al danneggiato da un incidente automobilistico, anche il diritto al rimborso delle spese dell'assistenza stragiudiziale.


La configurabilità di detta spesa come danno emergente, secondo quanto deciso, neppure può essere esclusa per il fatto che lâintervento dello studio dâassistenza infortunistica non abbia poi portato alla definizione della controversia facendo recedere lâassicuratore dalla posizione assunta.


Considerato lâaspetto della vicenda oggetto dâassistenza in sede stragiudiziale, ciò che ha rilevanza è considerareâse la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dellâattività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimentoâ.


Nel caso di specie il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'appello proposto avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Mestre aveva, nel liquidare il danno, negato la spettanza del rimborso della spesa sostenuta per la prestazione ante causam da parte di uno studio dâinfortunistica stradale.


Il Tribunale ha rigettato lâappello sulla premessa che le spese sostenute per l'attività stragiudiziale sono risarcite âsolo se l'assistenza sia stata in concreto resa necessaria o utile dalla contestazione ad opera della controparte del diritto al risarcimento, ai fini del consentire al danneggiato di quantificare correttamente le proprie pretese, anche ai fini conciliativi in presenza di contestazioni o difformi valutazioni della Compagnia di Assicurazioniâ.


I giudici di legittimità si soffermano preliminarmente sulla decisione della Corte di Cassazione secondo cui, in tema dâassicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, le spese legali corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto di liquidazione.


Il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali.


Quando la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, âle spese legali sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali (Cass. n. 2775 del 2006)â.


Citate anche altre decisioni concernenti lâipotesi in cui la spesa stragiudiziale è stata sostenuta per essere stato incaricato un avvocato che poi abbia agito giudizialmente, sulla cui legittimità non può esserci dubbio, perchè la prestazione dâassistenza legale stragiudiziale trova nell'ordinamento riconoscimento nella stessa tariffa professionale forense, i giudici della suprema Corte si domandano âse un analogo principio possa trovare applicazione allorquando, come nella specie, l'assistenza stragiudiziale sia prestata da un soggetto che non rivesta la qualità di professionista legale iscritto all'apposito alboâ.


In particolare si chiedono se in tal caso sia d'ostacolo l'essere stata la prestazione svolta da un soggetto non avente quella qualità.


La risposta è che non può esserci nessun ostacolo al rimborso della spesa che abbia preceduto il giudizio anche quando la prestazione non sia stata svolta da un avvocato, in base al consolidato principio secondo cui âLa prestazione di opere intellettuali nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, comunque, di diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo; al di fuori di tali limiti, l'attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionali e conseguentemente non rientra nella previsione dell'art. 2231 c.c., e da diritto a compenso a favore di colui che la esercitaâ (Cass. n. 12840 del 2006; nello steso senso Cass. n. 7539 del 1997. Si veda pure Cass. n. 5906 del 1987)â.


Per questo, del tutto irrilevante è stato ritenuto il fatto, che l'attività dâassistenza legale sia stata prestata nella specie da un soggetto che non rivestiva la qualità di professionista legale.


Per completezza si può aggiungere che, in merito allâattività legale da considerare âriservataâ, a parte le sentenze citate, si sono pronunciate anche le SS.UU.: hanno confermato che âla prestazione d'opera intellettuale nell'ambito dell'assistenza legale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio, e, comunque, in diretta collaborazione con il giudice nell'ambito del processo, onde, al di fuori di tali limiti, l'attività d'assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti negli albi professionaliâ (Cass. civ. Sez. Unite, 3 dicembre 2008, n. 28658).

(Altalex, 8 febbraio 2010. Nota di Giuseppe Mommo)



| assistenza stragiudiziale | studi d'infortunistica | assistenza infortunistica stradale | Giuseppe Mommo |


SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 21 gennaio 2010, n. 997

Da: Giorgio18/02/2010 20:12:15
Per Giuliood. Con tutto il rispetto, non condivido la tua posizione.
Ed invero, l'ipotesi di volontaria omessa partecipazione alla procedura di composizione di una delle parti può, a mio avviso, integrare la fattispecie di responsabilità processuale aggravata, tutte le volte in cui il giudizio di cognizione si concluda con l'accoglimento, anche parziale, della domanda proposta dalla parte che ha preventivamente promosso la procedura di consulenza. In siffatta ipotesi, è da imputarsi al negligente contegno processuale della parte contumace l'impossibilità di esperire un tentativo di composizione pre-giudiziale che avrebbe, in caso di esito positivo, fatto evitare il giudizio di cognizione.
Resta inteso che, in caso di totale soccombenza nel merito della parte che ha promosso la procedura conciliativa, le relative spese ed oneri debbano rimanere a suo carico anche in caso di contumacia di controparte nella fase preventiva: l'accertata carenza del suo diritto, infatti, ne esclude la tutelabilità e destituisce di fondamento qualunque iniziativa giurisdizionale che miri a farlo valere.
Una simile impostazione, peraltro, ha l'indiscutibile pregio di incentivare le parti a partecipare alla procedura preventiva, configurando una sorta di sanzione civile per il caso di ingiustificata omessa partecipazione ovvero ingiustificata mancata composizione della controversia.

Da: depresso18/02/2010 21:10:01
"guarda, è recentissima. Io lo letta su altalex.com, pochi gioni fa."

io lo letta ??? meno male che almeno sai leggere...

Da: helmutt18/02/2010 21:32:23
depresso,muahahah!!

Da: depresso18/02/2010 21:33:37
x giuliood
non capisco quella storia che le assicurazioni devono pagare gli onorari sopra i massimi tariffari...
e non c'è nessuna questione dell'ammissibilità del 696-bis in caso di controversia sulla responsabilità... gli avvocati lo eccepiscono sempre, ma è del tutto inutile: la norma parla chiaro, il procedimento è ammissibile per "l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti [...] da fatto illecito". dunque con la CT(Preventiva) si possono ben stabilire le cause del danno (con la relativa responsabilità) e l'ammontare dello stesso.
se non ti costituisci in sede di 696-bis cavoli tuoi, non capisco di che ti lamenti dopo...
il 696-bis non è un tentativo di conciliazione. è un procedimento di istruzione preventiva in cui al consulente è dato il potere di redigere un processo verbale conciliativo.

poi dici che "i Giudici emettono il decreto di nomina del consulente e di fissazione dell'udienza e, in caso di mancata costituzione della parte resistente vanno avanti nel procedimento, ossia fanno espletare la consulenza. In realtà dovrebbero verificare l'esistenza dei presupposti di ammissibilità dell'ATP conciliativa e cioè la concreta possibilità di composizione della controversia dopo la consulenza"
ciò che dici è del tutto sbagliato, infatti il presupposto di ammissibilità dell'ATP (rectius della CTP di cui al 696-bis) è solo che vi sia un credito da accertare e determinare nel quantum. basta leggere il primo comma.
e infatti il giudice che, stante la contumacia della controparte, va avanti, lo fa perché ritiene sussistente tale presupposto. la conciliazione non c'entra nulla.

circa la questione del giudizio in cui sei adesso convenuto... la domanda di risarcimento del danno da spese legali è del tutto fuori dal mondo.
se al 696bis segue il giudizio di merito, il giudice liquiderà a carico del soccombente le spese legali del vincitore, ivi compresa la spesa della consulenza tecnica preventiva che abbia dovuto affrontare (né più né meno come in caso di normale CTU durante il giudizio), oltre il rimborso delle spese (es. contibuto unificato, copie, notifiche, della fase di istruzione preventiva) e le spese processuali (sempre della fase preventiva) come da tariffa giudiziale (tabella: procedimenti speciali).
spero di essere riuscito a spiegarmi.


x giorgio
"l'ipotesi di volontaria omessa partecipazione alla procedura di composizione di una delle parti può, a mio avviso, integrare la fattispecie di responsabilità processuale aggravata"...
ma che dici?! non esiste nessuna "procedura di composizione"! è un procedimento di istruzione preventiva: se il convenuto preferisce non costituirsi affari suoi, altro che art. 96...

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Da: mary18/02/2010 22:10:07
vi propongo una questione
de cuius muore il 22.10.2007 ... rimangono la moglie e due figli.
non aprono la successione ma a distanza di un anno viene fuori un debito...
domando a distanz di due anni possono riununciare all'eredità senza mai averla accettata?
la moglie perde semmai la pensione di reversibilità del de decuius?
ed il figlio perde la macchina che era di proprietà del padre?

in pratica possono rinunciare per non pagare il debito? senza perdere la pensione e la macchina?

grazie a chiunque esprima un parere

Da: mary18/02/2010 22:10:27
vi propongo una questione
de cuius muore il 22.10.2007 ... rimangono la moglie e due figli.
non aprono la successione ma a distanza di un anno viene fuori un debito...
domando a distanz di due anni possono riununciare all'eredità senza mai averla accettata?
la moglie perde semmai la pensione di reversibilità del de decuius?
ed il figlio perde la macchina che era di proprietà del padre?

in pratica possono rinunciare per non pagare il debito? senza perdere la pensione e la macchina?

grazie a chiunque esprima un parere

Da: x mary18/02/2010 22:51:00
domanda: dove vivono la moglie e i due figli? che macchina guida il figlio?
se vivono nella casa che era del de cuius, guidano la macchina che era del de cuius, insomma... se sono nel possesso di ALMENO UN BENE del de cuius... allora sono eredi puri e semplici.
infatti il chiamato all'eredità che sia nel possesso di qualche bene del de cuius è tenuto a fare l'accettazione con beneficio di inventario entro 3 mesi dall'apertura della successione. scaduti i tre mesi diventa erede e non può più rinunciare all'eredità.

due cose mi lasciano interdetto: 1) "non aprono la successione"??!! guarda che la successione non è che va aperta... si apre da sola, per il solo fatto che uno muore!!
2) scusa ma... anche a logica... ma ti pare che uno rinuncia ai debiti ma si tiene i beni o i vantaggi???

Da: praticante18/02/2010 22:58:21
ma perchè studiate per l'esame d'avvocato? tanto non si guadagna un tubo con la professione

Da: PER PRATICANTE18/02/2010 23:04:17
PRATICANTE provi a darmi un parere sulla mia questione? grazie

Da: MARY18/02/2010 23:14:05
1) I FIGLI VIVONO RISPETTATIVAMENTE IN CASE DI PROPRIETà LORO
2) LA RINUNCIA SI PRESCRIVE NEL TERMINE IN CUI SI PRESCRIVE PURE L'ACCETTAZIONE
QUINDI :
io ho 10 anni per rinunciare lo dice il codice

quindi
essendo dopo un anno dalla morte del decuis sorto che aveva dei debiti
l'unico bene rimasto attivo del decuius era ed è la macchina.... mi domando
se rinuncio all'eredità
la macchina me la tolgono?

Da: MARY18/02/2010 23:15:45
il mio dubbio consiste in pratica nel sapere se la macchina , bene mobile , rientra nell'asse ereditaria

Da: MARY18/02/2010 23:18:00
la moglie del decuius vive in una casa popolare in affitto
l'unica cosa positiva che ha lasciato il de cuius è una mercedes
ecco che dico
se rinunciano all'eredità....i creditori nella fattispecie la banca può aggredire la macchina per almeno coprire una parte del debito?

Da: PER GANGANO18/02/2010 23:22:53
GIORNIA  E GIORNI CHE SEGUO IL FORUM, sai troppe particolarità, sei troppo informato sui fatti e pure i pareri usciti gli avevi già svolti, specialmente nell'atto di civile hai introdotto una particolarità che anche io avendo svolto l'esame a firenze non ne era uscita parola di quella particolarità....
come mai sei così informato?

Da: x mary18/02/2010 23:34:59
no, davvero, ma ci sei o ci fai?
questa c...o di mercedes chi l'ha guidata dopo la morte del de cuius?
ecco, chi l'ha posseduta per 3 mesi dopo la morte è divenuto erede.
e poi scusa ma secondo quale legge una macchina non dovrebbe entrare a far parte dell'asse ereditario??
se rinunci all'eredità rinunci a a tutto, ovviamente anche alla macchina.
i creditori, se non sono scemi, cercheranno di dimostrare che chi aveva la macchina è diventato erede puro e semplice, e così cercheranno di avere TUTTO il debito da lui (infatti la passività è entrata nel suo patrimonio, ed ora con tutto il suo patrimonio risponderà della passività).
se invece sei sicura (ma sicura sicura) che nessuno era nel possesso nemmeno di un ombrello del de cuius allora potrai rinunciare all'eredità. è ovvio che se l'unica attività lasciata dal de cuius è la mercedes, sarà solo quello il bene a cui rinuncerai.
i creditori a quel punto cercheranno i successivi chiamati e così via fino a che qualcuno accetterà l'eredità o tutti rinunceranno.
a quel punto i creditori chiederanno l'apertura di una eredità giacente contro cui esperire le azioni giudiziali per accertare il credito ed agire esecutivamente sulla macchina (unico bene del compendio ereditario).

Da: HO CHIESTO UN PARERE...18/02/2010 23:54:01
ci sono non ti preoccupare... non ci faccio...

siccome dal giorno della morte, non è avvenuta accettazione nè rinuncia... mi domandavo solo che essendo sorti dei debiti successivamente... potessi rinunciare comunque all'eredità
...
ad esempio la mercedes ha un valore di mercato di circa 7.000 euro ed il debito è di circa 11.0000 se accetto con beneficio di inventario posso comprire il debito sino a 7000?

evitiamo mancanze di rispetto grazie...
non c'e' necessità di alterarsi

Da: Giorgio19/02/2010 00:28:14
Per Depresso.
L'art. 696-bis c.p.c. è stato concepito come strumento altrnativo di risoluzione delle controversie e non come strumento di costituzione preventiva di un mezzo di prova. Il meccanismo processuale ha una finalità strettamente conciliativa; infatti, la norma, per l'ipotesi in cui si profili un contenzioso incentrato sull'accertamento ovvero sulla determinazione di crediti che traggono fonte da una fattispecie di responsabilità civile, consente a ciascuna delle parti coinvolte nella disputa di dare impulso ad un particolare procedimento, finalizzato a sollecitare una soluzione conciliativa della lite.
Si tratta, in altri termini, di uno strumento processuale volto ad arginare l'inflazione del contenzioso giudiziario civile. Per questa ragione il Legislatore ha dotato la parte privata del potere di convenire controparte innanzi ad un giudice per indurla, in questo modo, ad intraprendere un percorso che, avvalendosi dell'attività professionale di consulenza prestata da una terza persona esperta della materia ed istituzionalmente neutrale alla lite in quanto nominata dal giudice, giunga a tracciare un'ipotesi di soluzione della controversia, sulla quale le parti possano liberamente far convergere la propria volontà negoziale.

Da: futuro abogado19/02/2010 00:57:52
andate a prenderlo tutti in ...........Spagna
con www.professionispagna.com

Da: depresso19/02/2010 08:08:05
e bravo giorgio, che almeno si documenta su altalex... (http://www.altalex.com/index.php?idnot=34510)
però, prima di prendere per oro colato ciò che sforna google, farei qualche riflessione...
l'articolo di altalex dice: "Per inciso, se la funzione di questa consulenza è quella di consentire il formale espletamento di un tentativo âpre-giudizialeâ di conciliazione, non dovrebbero esserci dubbi che, nel caso in cui il soggetto chiamato a partecipare alla procedura volontariamente non vi prenda parte (omettendo di costituirsi, di comparire o di partecipare alle operazioni del consulente), la procedura stessa non dovrebbe proseguire.".

dunque, fatemi capire, se io instauro un 696-bis c.p.c. (pagando il contributo unificato, seppur dimezzato, pagando le copie autentiche per la notifica, pagando la notifica) ed il convenuto non si costituisce... il procedimento non prosegue??? bell''incentivo a proporlo...io pago, ma poi è il convenuto a decidere la sorte del procedimento...

Da: x futuro abogado19/02/2010 08:17:37
sai, si mormora di diffidare di certe situazioni. la Spagna, un sogno e basta. sono razzisti con noi, non passi l'esame manco a spararti e, "dulcis infundo" i COA per non essere volgari, quando ti presenti come abogato, prima di invitano a uscire e subito, poi sterilizzano l'ambiente. Da Trieste a Trapani, non accettano più abogati. Leggi l'articolo denominato "ZERO TITULI".
A mio modesto parere, visto che, il governo ha ben altro a cui pensare, la riforma non passa e, se passa, noi abbiamo i diritti acquisiti..., conviene insistere ad oltranza fino a che arriva il 90. onestamente con 30.000 euro ci avvio un'attività.
ciao

Da: L''AQUILA chiama PALERMO19/02/2010 08:20:42
c'è un'anima pia, che ci informa.

Da: x Abogado19/02/2010 08:38:01
â 30.000 per diventare abogato? è quanto chiedono alcuni partiti per avere una candidatura in un collegio "quasi sicuro" alla Camera dei deputati!
70.000 sicuro e, 150.000 blindato.
ahh, sono loro che fanno le leggi...

Da: Giuliood19/02/2010 09:02:34
Colleghi, grazie del contributo.
Aggiungo che la Giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere, quale presupposto di ammissibilità della procedura in questione, che unico motivo di dissenso tra le parti sia il quantum del credito e che ci sia la concreta possibilità, preventivamente dichiarata dalle parti stesse, di conciliazione della controversia.
A mio modesto parere ciò comporta che il Giudice dovrebbe, contrariamente a quanto fa di solito, emettere il decreto di fissazione dell'udienza senza nominare il consulente, verificare all'udienza di comparizione delle parti se sussistano i presupposti di ammissibilità della procedura e, successivamente, eventualmente, nominare il consulente.
Per quanto riguarda gli onorari dell'avvocato relativi all'ATP, non mi sembra possibile che se il danneggiato convenga gli stessi nella misura di â 100.000, la controparte soccombente li debba rifondere.
Ritengo che la norma che lo impedisca sia quella contenuta nell'art. 1127 II comma c.c.
Si tenga presente che a morma dell'art. 2233 c.c. il compenso del prestatore d'opera intellettuale è determinato, in primis, dall'accordo delle parti, altrimenti dalle tariffe professionali.
Quindi è possibile per il danneggiato pattuire con l'avvocato un compenso di qualsiasi entità  ma non ne potrà certo pretendere il risarcimento.

Da: Giuliood19/02/2010 10:06:16
x Giorgio
Tu sei di Torino vero?
Per favore tienici informati su ogni notizia relativa alle correzioni.
Grazie.

Da: fede19/02/2010 10:29:41
ciao,

qualcuno sa niente di roma corretta da milano? qual'è l'andamento delle correzioni? grazie

Da: praticante19/02/2010 11:46:27
non c'ho voglia sono troppo pigro scusami

Da: Ele19/02/2010 12:27:05
avete informazioni sullo stato delle correzioni dei compiti romani a Milano? qui a Roma sono all'opera....

Da: sabina19/02/2010 18:14:05
firenzeeeee rispondi......

Da: sabina19/02/2010 18:14:53
firenzeeeee rispondi......

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