A seguito dell'interrogazione a risposta in commissione, 5/0660, prima firmataria la deputata Chiara Di Benedetto, nella risposta, fornita in data 17 marzo 2015, dal sottosegretario al Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, Gabriele Toccafondi, si legge: "...La previsione di cui alla lettera b) del medesimo comma 88 è volta, invece, a dirimere un numero limitato di contenziosi che, sebbene risalenti al 2004 e 2006, non hanno trovato definizione in sede giurisdizionale. Per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, la disposizione in questione ha quindi inteso risolvere a livello normativo quei casi di vecchia data rimasti ad oggi insoluti, a differenza del resto del contenzioso relativo alle procedure del 2004 e del 2006 ormai definito da tempo. Per quanto sopra, dunque, non è riscontrabile una disparità di trattamento tra i ricorsisti del 2011 e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 88: mentre nel primo caso, infatti, la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali, nel secondo, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso. A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006...". A parte il fatto che ci lascia esterrefatti la constatazione che si possa ritenere un fatto accettabile e, dunque, accettato tranquillamente, in un paese cosiddetto "civile", che "la pendenza di un ricorso relativo al concorso del 2011 è un evento naturale connesso alla normale durata dei procedimenti giurisdizionali", considerando che sono passati ben cinque anni, così come l'affermazione che: "la mancanza, per le più svariate ragioni non prevedibili dall'Amministrazione, di una sentenza definitiva nei confronti di determinati soggetti è ipotesi del tutto eccezionale ed è sintomo di una evidente difficoltà di concludere il relativo contenzioso", difficoltà che andrebbero meglio specificate e sulle quali occorrerebbe indagare, vista anche la disparità di trattamento con altri contenziosi analoghi, partiti coevamente, che invece sono stati nel frattempo definiti con sentenza, ci lascia quantomeno attoniti la successiva considerazione che: "A ciò si aggiunga che le varie categorie di soggetti ricorrenti non ricadono in situazioni analoghe o assimilabili, attesa la diversità intrinseca tra il sistema di reclutamento a posti di dirigente scolastico del 2011, delineato dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, e quello precedente che ha portato all'emanazione dei concorsi del 2004 e del 2006". Dove sarebbe la "diversità intrinseca", visto che le prove erano le stesse e variava solo il sistema di selezione, per titoli, nel caso del concorso del 2004, e a quiz per il concorso del 2011? In verità l'unica diversità che resta tra i cosiddetti contenziosi pendenti del 2004 e quelli del 2011, è, dunque, che per i primi sono trascorsi oltre dieci anni e per i secondi "solo" cinque. A questo punto le vere ragioni per le quali non sono stati sanati contestualmente tutti indistintamente i contenziosi, rimangono un mistero e, credo, che tali resteranno per sempre, almeno che qualcuno non voglia e non possa vederci chiaro. Ma la questione è anche un'altra. Riportiamo cosa si afferma nella lettera b) del comma 88: "i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202". Soffermiamoci sui "soggetti che...non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva" dal momento che se perlomeno ci fosse stata, all'atto dell'entrata in vigore della legge, una sentenza favorevole, almeno nel primo grado di giudizio, il discorso sarebbe apparso più che logico. Siamo sicuri invece che per gli altri soggetti - che poi sono stati ammessi al corso intensivo e alla prova scritta in varie regioni d'Italia, la maggior parte dei quali, peraltro, sta anche svolgendo il nuovo ruolo di dirigente scolastico - non avessero "alcuna sentenza definitiva". Sembrerebbe di no. Vediamo perchè. Un altro parlamentare, l'on Marco Di Lello, in un'altra interrogazione a risposta scritta sulla stessa materia, presentata in data 4 novembre 2015, n. 4/10987 e, a tutt'oggi a distanza di oltre quattro mesi senza alcuna risposta da parte dello stesso Ministero, nonostante anche un primo sollecito, scrive: "...a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. E' il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana; in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo". Attenzione. Come si può leggere il parlamentare in questione indica ben sei procedimenti, con tanto di numero e anno, dunque facilmente riscontrabili, anche attraverso il motore di ricerca della Giustizia amministrativa, per i quali c'è stata "una sentenza definitiva" da parte del Consiglio di Stato sfavorevole ai ricorrenti e, pertanto, come egli conclude: "il ricorso non era più pendente ma definitivo". Vero è che, successivamente alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato, si può presentare un "ricorso per revocazione" ma questo comporterebbe, prendendo alla lettera quanto indicato dal legislatore che, in tal caso i soggetti interessati si trovino nella condizione di non aver avuto "alcuna sentenza definitiva"? La risposta è sicuramente no, perchè una prima sentenza "definitiva", perchè emessa dal Consiglio di Stato, c'è stata e, di conseguenza, rispetto alla lettera della norma, coloro che si trovavano in queste condizioni, con sentenza sfavorevole, non erano più in possesso dei requisiti per essere ammessi a partecipare al corso intensivo e alla prova scritta, cosa che invece si è di fatto verificata. Ci sono poi casi di "ricorso perento". Ricordiamo che i termini per la perenzione sono fissati nella legge 6 dicembre 1971, n. 1034, che ha istituito i TAR e, segnatamente negli art. 23: "la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso" e nel successivo art. 25, il quale dispone: "i ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun atto di procedura", termine, peraltro, che attualmente, con la riforma del processo amministrativo, è stato ridotto a un anno. Orbene perché anche questi ricorsi sono stati considerati pendenti? Perché? Semplicemente perché risulterebbe presentato un ricorso avverso il decreto di perenzione. Ma se il ricorso era stato dichiarato "perento", come è potuto ridiventare "pendente"? Al massimo "pendente" è il "ricorso per revocazione" ma non il ricorso originario che resta "perento". Eppure anche in questo caso gli interessati sono stati ammessi al corso intensivo e alla successiva prova scritta e oggi sono di fatto dirigenti scolastici. Tutto ciò è ampiamente documentabile e documentato. Resta solo la speranza che qualcuno voglia vederci chiaro, aprendo le indagini del caso, anche alla luce dei fatti suesposti, che hanno creato certamente una disparità, inaccettabile oltre che incomprensibile, non solo tra i partecipanti ai concorsi del 2004 e del 2011 ma anche tra i concorrenti dello stesso concorso. Buon fine settimana a tutti.
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