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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Ecco i primi ricorrenti06/11/2019 20:56:34
"Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato la Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura".

Tutti i motivi dei ricorrenti scritto bocciati da ultima sentenza Tar Lazio. Persino violazione anonimato, che era il loro cavallo di battaglia. Leggete, cari ricorrenti, leggete.
Ricorrenti condannati al pagamento di 1500 euro .
!!!

Da: Leggete leggete06/11/2019 20:59:28
condannati al pagamento delle spese
. Il Tar Lazio rigetta in tronco tutti i motivi

Con il ricorso in trattazione, depositato il 2 maggio 2019, i ricorrenti impugnano gli atti approvativi della graduatoria dei candidati ammessi agli orali (dd.n.395/2019) del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici nonché quelli presupposti di nomina della commissione aggiudicatrice, di predisposizione di quadri di riferimento (criteri) e i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.

1.2. Si è costituito il Miur a mezzo della difesa erariale con atto meramente formale prodotto il 14.6.2019 e contestuale deposito di relazione dirigenziale prot. n. 28256 del 14.6.2019.

1.3. Con Ordinanza collegiale n. 8022/2019 la Sezione disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i concorrenti che avrebbero potuto risultare pregiudicati dall'eventuale accoglimento del gravame; all'incombente si è adempiuto da parte dei ricorrenti mediante pubblicazioni di rito effettuate sul sito web del Miur e successivo deposito digitale il 15.7.2019 della relativa attestazione.

1.4. Con motivi aggiunti ritualmente notificati, depositati il 6.9.2019 e anche in formato cartaceo il 12.9.2019, l'impugnazione veniva estesa al decreto dipartimentale Miur prot. n. 1205 del 1.8.2019 (All. 2) di approvazione dell'elenco dei vincitori e degli idonei, nella parte in cui non sono stati inclusi i ricorrenti, nonché al decreto n. 1229 del 8.8.2019 (All. 3) di successiva rettifica della graduatoria e alla tabella di assegnazione dei posti (Al.l. 4).

1.5. Alla pubblica Udienza dell'8 ottobre 2019 sulle conclusioni delle parti il gravame è stato ritenuto in decisione.

2. Con il primo motivo e il secondo sub A, rubricando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni di legge ed eccesso di potere per svariate figure sintomatiche, i deducenti si dolgono dell'infrazione del principio dell'unicità della prova, che doveva essere celebrata nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, e che la disciplina dettata dal bando, quindi, si era uniformata al principale presidio organizzativo, rappresentato appunto dall'espletamento della selezione in un unico momento, principio posto a tutela dei canoni di imparzialità e par condicio in quanto atto a scongiurare il rischio di inevitabili disparità di trattamento. Le deroghe a tale regula iuris sono di strettissima applicazione, proprio in considerazione dei valori fondamentali che i principi della concentrazione e della contestualità sono chiamati a proteggere, e comunque sono soggette ad un irrinunciabile requisito di legittimità, dovendo essere sempre ragionevoli e rispettose del canone essenziale della par condicio. Lamentano i deducenti che lo slittamento della prova nella Regione Sardegna è stato motivato in ragione della chiusura delle scuole disposta dal Sindaco del Comune di Cagliari. Il Ministero resistente, tuttavia, illegittimamente non disponeva lo slittamento dell'intera procedura concorsuale mediante rinvio ad altra data della prova scritta in tutte le sedi regionali, così da preservare il carattere unitario della selezione e la prova suppletiva è stata svolta dopo ben due mesi da quella interessante tute le altre Regioni.

Pertanto, è indiscutibile che i candidati della seduta di dicembre 2018 hanno potuto beneficiare di un oggettivo vantaggio competitivo che li ha nettamente favoriti. Essi hanno avuto a loro disposizione un consistente periodo aggiuntivo per approfondire la preparazione ed anche meglio orientarla, già conoscendo i contenuti e la tipologia dei quesiti nonché le modalità di svolgimento della prova. Assumono inoltre i ricorrenti che diversi concorrenti sono stati ammessi con riserva alle prove in virtù di decisioni del Consiglio di Stato e le hanno sostenute ben due mesi dopo.

2.1. La illustrata censura non coglie nel segno e va pertanto disattesa.

Va infatti rimarcato che come gli stesso deducenti ammettono, le eccezioni al principio di unicità della prova sono consentite in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalla competenti autorità in Sardegna.

Irragionevole sarebbe risultato infatti disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna.

Né i ricorrenti offrono, ancora, principio di prova in ordine all'indebito vantaggio che a loro dire avrebbero fruito i concorrenti sardi, avuto presente, altresì, che il Ministero ha chiarito che le domande proposte ai candidati alla sessione del dicembre 2018 erano diverse da quelle sottoposte ai concorrenti in precedenza.

2.1. Lo stesso è a dirsi quanto all'ammissione di altri concorrenti con riserva disposta dal Consiglio di Stato con conseguente slittamento delle loro prove. Anche in tal caso, infatti, l'ammissione con riserva integra un'ipotesi eccezionale, sicuramente non prevedibile.

Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova da lui svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della Regione Sardegna.

Ne consegue che vanno qui ribadite le considerazioni svolte dalla giurisprudenza della Sezione sul punto (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).

Al riguardo, la Sezione, in relazione ad analoga censura sollevata in occasione del precedente concorso per dirigenti scolastici ha sancito che "con riferimento alla censura con cui si evidenzia la presunta illegittimità della procedura derivata dalla mancata contestualità della prova nelle varie sedi sul territorio nazionale (che avrebbe dovuto svolgersi il 12 ottobre alla medesima ora), che avrebbe determinato la violazione della par condicio nonché la potenziale conoscibilità all'esterno dei quesiti - ed invero, ai sensi dell'art.7, comma 2, del bando in candidati venivano convocati alle ore 8 per le operazioni preliminari all'identificazione mentre le prove iniziavano solo alle 12.45 anziché alle ore 10, ne va rilevata la genericità nella parte in cui si ipotizza la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832). ".

Ancora, questo T.A.R., con sentenza n. 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante" (âï¿ï¿) "in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica come tale non rivestente valenza ove addotta in sede giudiziaria".

Il motivo I e II sub A) vanno pertanto respinti.

3. Con il motivo secondo sub B) i ricorrenti lamentano una serie di irregolarità consumate nello svolgimento della prova scritta, in particolare dolendosi che la procedura concorsuale si è altresì connotata per una patente disomogeneità nelle condizioni di fatto in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta a causa di una differente sorveglianza da parte dei Comitati di Vigilanza e soprattutto un diverso metro di valutazione circa l'uso dei testi ammessi.

L'art. 13, co. 8 della lex specialis, infatti, disponeva espressamente che i candidati ï¿«Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italianaï¿». In senso conforme, le indicazioni generali diramate in data 18 settembre 2018 specificavano che i candidati ï¿«Possono consultare soltanto il vocabolario della lingua italiana e i testi di legge non commentati purché, a seguito di verifica del Comitato di Vigilanza, risultino privi di note, commenti.

Assumono sul punto i deducenti che nonostante la chiarezza della disciplina concorsuale, i Comitati di Vigilanza nelle varie sedi d'esame adottavano un parametro di "ammissibilità" dei testi notevolmente diverso, in alcuni casi molto rigoroso ed in altri invece eccessivamente permissivo, integrandosi pertanto una disparità di trattamento tra le varie sedi di svolgimento delle prove e correlativamente tra i relativi candidati.

3.1. Anche a scrutinio della sintetizzata doglianza vanno ripetute le considerazioni svolte al par. 2.1. sul primo motivo di ricorso in ordine al mancato assolvimento della prova di resistenza, non essendo dato cogliere il grado di compromissione, mediante le censurate irregolarità, dell'esito della prova della parte ricorrente (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis , n.3926/2015).

Giova inoltre soggiungere che la censura si presenta anche sguarnita di principio di prova non fornendo i ricorrenti elementi probatori a sostegno della dedotta disparità in ordine al lamentato diverso contegno dei vari comitati di vigilanza o delle varie commissioni di esame.

La doglianza in esame va pertanto disattesa.

4. Con il secondo motivo, sub C) i deducenti, rubricando violazione e falsa applicazione di varie disposizioni normative ed eccesso di potere sotto svariati profili, in sintesi lamentano che l'esito della selezione concorsuale è poi risultato compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti sottoposti ai candidati che, lungi dall'essere strutturati come domanda diretta a verificare il possesso di competenze e conoscenze professionali, si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete e particolari a specifiche problematiche.

Sostiene inoltre che la durata complessiva della prova, se congrua e coerente con la tipologia di prova prevista dalla lex specialis, era senz'altro irragionevole e sproporzionata qualora l'elaborato avesse dovuto richiedere (come avvenuto) la definizione di "casi", che evidentemente necessitano di maggiore tempo per individuare ed esporre la risposta più pertinente.

4.1. Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate.

Al riguardo non può sottacersi che i ricorrenti, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propongono e sollecitano a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è costituzionalmente riservata all'Amministrazione.

Con specifico riferimento alla formulazione e alla riposta a quesiti a risposta multipla si è espresso nei sensi sopra tratteggiati anche questo Tribunale che ha puntualizzato che "L'opinabilità delle questioni giuridiche sottese ai quesiti, spesso articolati e complessi, che connotano le prove d'esame del concorso notarile, impedisce di esaminarle come se si trattasse di quiz rispetto ai quali la Commissione è chiamata soltanto a verificare l'esattezza o meno delle risposte fornite", puntualizzando conseguentemente che "In estrema sintesi, si può dunque affermare che nella valutazione degli elaborati dei candidati al concorso per posti di notaio (ma la conclusione non può mutare nel caso di quesiti per aspiranti specializzando in medicina, n.d.s.), la Commissione di concorso formula un giudizio tecnico-discrezionale espressione di puro merito, come tale di norma non sindacabile in sede di legittimità, salvo che esso risulti viziato ictu oculi da macroscopica illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento del fatto"(T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I, 2 dicembre 2013,n. 10349).

5. Per le medesime or ora delineate considerazioni circa la refluenza sul merito tecnico e sulla discrezionalità della Commissione nella predisposizione dei quesiti e nella relativa attribuzione del punteggio ad essi afferente, si prospetta infondato anche il secondo motivo sub D), a stare al quale la Commissione avrebbe nuovamente violato la par condicio tra i concorrenti relativamente alla prova di lingua straniera, avendo stabilito gradi di difficoltà non omogenei tra le varie prove nelle diverse lingue straniere, essendo "risultato che i test scelti dal MIUR tramite la Commissione in relazione alla prova di lingua straniera prevedessero un grado di difficoltà ben differente e maggiore rispetto a quelli per la lingua francese, quella tedesca, e quella spagnola" (Ricorso, pag. 14).

5.1. Trasmoda poi in una vera e propria valutazione di merito e correlativa inammissibile richiesta di sindacato giurisdizionale sotto il profilo del merito, l'ulteriore assunto di parte ricorrente secondo cui "Di contro sarebbe stato sufficiente e più logico, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua ed evitare una disparità di trattamento, selezionare gli stessi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato"(Ricorso, pag. 24 cit.), assunto che si risolve in un vero e proprio suggerimento che i ricorrenti formulano alla Commissione, non consentito ed oltretutto formulato ex post; al pari di quello ulteriore per cui "si segnala come sono stati scelti brani troppo lunghi" che il sistema software prescelto non sarebbe stato in grado di gestire uniformemente in quanto obsoleto: asserzione assiomatica, destituita del necessario tessuto probatorio.

6. Con il motivo n.3 parte ricorrente rubrica violazione del DDG n. 1259 del 23.11.2017, dell'art. 8 del bando di concorso nonché dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa ed eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento, ingiustizia ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.

Lamentano, in sintesi, che l'applicativo software fornito per l'elaborazione delle riposte, a causa di evidenti disfunzioni lo ha danneggiato, in quanto in primo luogo era eccessivamente lunga la descrizione del quesito, il che ha determinato uno spreco di tempo e di risorse; inoltre trattavasi di applicativi obsoleti e malfunzionanti; l'esito negativo della prova sostenuta dai ricorrenti sarebbe stato inevitabilmente (ed ingiustamente) condizionato da una patente disfunzione del software che, alla scadenza del termine previsto, non ha provveduto al salvataggio automatico delle risposte fornite; che in proposito le previsioni della lex specialis ed anche le precisazioni fornite nei successivi atti generali adottati dal Ministero resistente avevano chiarito, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il programma avrebbe consentito ai candidati di sfruttare tutto il tempo assegnato, ossia 150 minuti, dando così loro la possibilità di concentrarsi sull'espletamento della prova senza dover temere le conseguenze dell'arresto del sistema informatico.

In tal senso, infatti, l'art. 8, co. 7 del bando concorsuale statuiva espressamente che ï¿«La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema si interrompe e la procedura acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento", dal che si desume che i candidati non dovessero eseguire alcuna operazione di salvataggio al termine della prova, venendo salvato automaticamente dal sistema il prodotto della prova svolata dai candidati.

Sul punto deducono che invece non riuscivano mai a tornare alla schermata precedente per controllare rileggere la propria risposta e non trovavano il testo salvato all'interno del file generato dal software.

6.1. Tali censure appaiono al Collegio anzitutto destituite di principio di prova, non adducendo i ricorrenti alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive, non specificandosi alcun determinato difetto del sistema. Né la lamenta assenza della funzione "copia incolla" può dirsi viziante, non essendo contemplata neanche nelle tradizionali prove svolte su supporto cartaceo. Durante lo svolgimento della prova risulta inoltre essere stato in ogni momento possibile accedere al riepilogo delle risposte.

Non è poi documentata la lamentata inversione dei pulsanti rosso e blu.

6.3. Giova sottolineare al riguardo che Il Miur ha inoltre rappresentato, con la relazione prot. n. 28256 depositata il 14.6.2019, che il contestato software è stato sottoposto a diverse operazioni di collaudo; che inoltre esso ha correttamente funzionato sia il 18 ottobre 2018 che il 13 dicembre 2018 e non sono stati segnalati difetti di funzionamento nei verbali di aula.

Il relativo funzionamento è stato poi illustrato attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del Miur unitamente ad un video esplicativo della procedura e riproposto a tutti i candidati nella schermata iniziale apparsa sui monitors prima dell'inizio della prova.

6.4. In secondo luogo evidenzia ancora il Collegio che non viene parimenti offerto alcun elemento utile a consentire al Tribunale di apprezzare il delta di incisione della sfera giuridica degli esponenti per via delle lamentate disfunzioni. Va segnalato al riguardo che la Sezione ha molto di recente enunciato il medesimo principio relativamente all'impugnazione del concorso nazionale per l'ammissione ai corsi di specializzazione della Facoltà di Medicina e chirurgia per l'A.A. 2013/2014 con riferimento a censure analoghe a quelle in scrutinio, formulando una valutazione di infondatezza delle stesse, "non individuando i ricorrenti il nesso causale tra le lamentate illegittimità e la lesione della loro sfera giuridica in termini di punteggio conseguito" (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; adde T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015).

Anche il motivo 3 del ricorso si profila pertanto infondato e va conseguentemente disatteso.

7. Con il quarto motivo è dedotta la violazione del principio dell'anonimato insita per i ricorrenti nella circostanza che il codice personale e le generalità dei competitors venivano inserite in una busta che non veniva sigillata. Si sostiene al riguardo, in sintesi, che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle Commissioni, sia perché inserito dal candidato per sbloccare, prima e chiudere poi l'applicativo (software) alla presenza e sotto il diretto controllo dei Comitati di Vigilanza, sia perché astrattamente divulgabile anche dallo stesso candidato per consentire l'individuazione della propria prova.

7.1. Siffatta censura ad attento esame si rivela priva di fondamento e va conseguentemente disattesa.

La lex specialis prevedeva infatti sì che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (âï¿ï¿); âï¿ï¿ Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; âï¿ï¿ Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; âï¿ï¿ Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (âï¿ï¿)".

Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "Il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla;".

Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato la Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura.

Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale del 14.6.2019 versata in atti, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati al candidato venivano riposti in una busta internografata parimente consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest'ultima busta, già sigillata, veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali, agli originali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti tali plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano più consegnati in sicurezza ai Direttori degli USR regionali e da questi recapitati al Ministero affinché venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione.

Emerge pertanto la presenza di ben tre buste sigillate racchiuse una all'interno dell'altra.

7.2. La richiamata relazione del Miur del 14.6.2019 ha altresì contrastato la doglianza secondo cui il codice personale ancorché anonimo consegnato a ciascun candidato potesse essere rivelato a qualche membro della commissione prima della correzione delle prove.

Invero, emerge dalla citata relazione, come gli elaborati di ciascun candidato venissero conservati in una piattaforma informatica detenuta dal Cineca incaricato dell'organizzazione logistica del concorso. I commissari accedevano poi collegialmente agli elaborati del candidato al momento della correzione delle prove ma il file contenente le stesse non consentiva anche l'individuazione del codice anonimo, ma si apriva una schermata recante solo la prova svolta, che veniva contrassegnata con un numero ma senza che potesse essere visionato il codice anonimo.

Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativo della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi.

Il Miur con la relazione citata ha precisato che alla fine della prova, il candidato, cui era stato consegnato il codice anonimo, lo ha inserito sull'applicativo, codice che è stato salvato nel tracciato record del file .BAC (si ricorda che il file .BAC è criptato).

Il file .BAC (contenente il solo codice anonimo e NON i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma CINECA, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula).

Una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file .BAC in un database protetto cui poteva accedere il solo personale tecnico di CINECA autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui: codice anonimo, risposta alla domanda 1, risposta alla domanda 2, eccetera. Tutti i compiti sono stati quindi caricati in questo database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo).

Solo una volta effettuata la correzione e al momento dello scioglimento dell'anonimato ognuna delle 38 subcommissioni attraverso un unico p.c. collegato alla piattaforma del Cineca svolgeva le operazioni di associazione del codice personale anonimo identificativo della prova con il codice fiscale del candidato riportato in una bustina internografata sigillata, custodita all'interno di un'altra busta parimenti sigillata, buste tutte custodite dai carabinieri.

Da quanto riepilogato emerge che nella procedura in disamina l'anonimato è stato garantito mediante la predisposizione e l'attuazione delle descritte misure organizzative e modalità cautelari.

7.3. Alla luce di quanto osservato risulta dunque ininfluente la circostanza, lamentata a pag. 25 del ricorso in un ulteriore motivo n. 4, secondo la quale i candidati al termine della prova non abbiano "ricevuto l'esito della stessa e tanto meno una copia stampata del loro elaborato che in teoria è stato automaticamente acquisito dal sistema" senza una previa stampa di una copia cartacea, il che avrebbe "impedito ai ricorrenti di poter verificare eventuali errori nell'esatta attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati dopo la correzione".

L'irrilevanza della sintetizzata ulteriore doglianza è argomentabile con il rilievo che, secondo quanto emerge dall'illustrazione del procedere delle operazioni secondo la minuzia e il grado di dettaglio illustrati poc'anzi, non si ravvisano errori nella fase di attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati.

Giova anche soggiungere che la consegna ai candidati di una copia cartacea a stampa dei loro elaborati non è prescritta dal plesso normativo di riferimento.

I motivi 4 e 4 di pag. 25 del ricorso si prospettando conseguentemente infondati e vanno pertanto disattesi.

8. Con l'ultimo motivo i ricorrenti, rubricando violazione di varie norme ed eccesso di potere per diversi profili, lamentano che l'art. 3, co. 6 del bando di concorso stabilisce che "tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati in domanda", mentre nella loro tesi e con ausilio dell'invocazione dell'art. 2, d.P.R. n. 487/1994, la verifica del possesso dei requisiti andrebbe compiuta preliminarmente nei confronti di tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione onde, attraverso la previa esclusione di coloro che non fossero in possesso dei requisiti, potesse essere ristretta la platea dei concorrenti a tutto beneficio della loro condizione di concorrenti che sarebbe stata conseguentemente incrementata dalla restrizione del novero di partecipanti al concorso.

8.1. La censura a parere del Collegio è anzitutto inammissibile per carenza di interesse se non per difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti, atteso che i medesimi non hanno superato la prova scritta conseguendo così il punteggio minimo prescritto ai fini dell'ammissione alla successiva fase della procedura concorsuale.

In altri termini, non si rinviene alcun nesso eziologico tra la pretesa illegittima ammissione alla prova scritta di concorrenti in ipotesi privi dei requisiti di partecipazione, e la posizione soggettiva dei ricorrenti, in particolare la posizione assunta in graduatoria, atteso che la loro prova è stata giudicata negativamente dalla Commissione e quindi non ha consentito loro di conseguire il punteggio minimo necessario all'ammissione alla prova orale.

Ne discende che i deducenti non possono essere considerati legittimati a dolersi dell'ammissione al concorso di altri candidati, asseritamente non titolati.

In secondo luogo e parallelamente ad avviso del Collegio la censura è infondata nel merito, poiché risponde ad una istanza e a delle logiche di buon andamento e buona amministrazione il riservare la fase di verifica del possesso dei requisiti autocertificati dai candidati, all'esito dell'espletamento delle prove concorsuali, onde circoscrivere l'espletamento di tale attività accertativa ai soli concorrenti che abbiano superato tutte le prove concorsuali, come del resto è ordinariamente previsto per qualsivoglia procedura concorsuale.

Va inoltre soggiunto che la contestata norma di bando non impone certo l'obliterazione della verifica e del riscontro del possesso dei requisiti, ossia non consente che alla procedura de qua partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti.

Va infatti tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l'egida di una clausola di auto responsabilizzazione, che l'ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione.

Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l'attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati.

Ed appare conforme ad un canone di economia procedimentale il prevedere che detta attività venga ristretta ed esercitata solo nei confronti di coloro che abbiano vinto il concorso.

8.2.Oltretutto, il motivo stesso appare anche inammissibile poiché i ricorrenti non hanno specificamente impugnato l'art. 3, co. 6 del bando di concorso, che infatti non figura tra gli atti e le disposizioni oggetto di impugnativa precisate nell'epigrafe del ricorso.

La censura è comunque, per le illustrate ragioni, infondata nel merito e va pertanto disatteso.

In definitiva, al lume delle considerazioni fin qui svolte il ricorso principale si profila infondato e va conseguentemente respinto.

9. I motivi aggiunti sono direzionati avverso gli atti di approvazione della graduatoria dei vincitori e n particolare del decreto dipartimentale Miur prot. n. 1205 del 1.8.2019 (All. 2) di approvazione dell'elenco dei vincitori e degli idonei, nella parte in cui non sono stati inclusi i ricorrenti, nonché al decreto n. 1229 del 8.8.2019 (All. 3) di successiva rettifica della graduatoria e alla tabella di assegnazione dei posti (Al.l. 4).

9.1. Ad avviso del Collegio la scrutinata ed argomentata infondatezza del ricorso principale conduce ad una diagnosi di inammissibilità dei predetti motivi aggiunti, per difetto di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, atteso che la legittimità, scaturente dalla dianzi argomentata vaglio di infondatezza del gravame, della disposta loro non ammissione alle prove orali, priva i medesimi della titolarità di una posizione giuridica soggettiva che li legittimi ad insorgere contro i provvedimenti successivi con i quali l'amministrazione ha approvato e disposto l'inserimento nell'elenco dei vincitori degli altri concorrenti che invece hanno superato la prova scritta e di poi quella orale.

9.2. L'inammissibilità dei motivi aggiunti de quibus può, inoltre, predicarsi anche per carenza di interesse in capo ai ricorrenti, legittimamente esclusi dalla prova orale, potendo invero farsi applicazione alla fattispecie, del noto costrutto giurisprudenziale elaborato in tema di procedure concorsuali ad evidenza pubblica intese all'affidamento di contratti pubblici di appalto, in ossequio al quale il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura ed, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l'eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 2006, n. 5067; Consiglio di Stato, Sez. V, 16.9.2004, n. 6031; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 2.8.2007, n. 727; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 12 giugno 2008, n. 691; T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I, 7 febbraio 2005 n. 385).

All'aggiudicazione può infatti essere assimilato il provvedimento di approvazione della graduatoria finale di merito di un pubblico concorso e di inserimento nell'elenco dei vincitori.

Conclusivamente, dunque, il ricorso principale va respinto siccome infondato nel merito e i motivi aggiunti debbono invece essere dichiarati inammissibili.

Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, contenuta in virtù della costituzione meramente formale del Miur ad opera dell'Avvocatura di Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui relativi motivi aggiunti così provvede:

- Respinge il ricorso principale.

- Dichiara inammissibili i motivi aggiunti.

Condanna i ricorrenti a corrispondere al Miur le spese di lite, che liquida in euro  1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2019 con l'intervento dei Magistrati:




Giuseppe Sapone, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

Da: xprima 06/11/2019 21:14:34
Per risolvere il problema dei ricorsi temerari i tar dovrebbero condannare i soccombenti a 150.000 euro di spese legali non 1.500, troppo poco.

Da: Concorso nullo dove sei? 06/11/2019 22:04:40
Ad avviso del Collegio la scrutinata ed argomentata infondatezza del ricorso principale conduce ad una diagnosi di inammissibilità dei predetti motivi aggiunti, per difetto di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, atteso che la legittimità, scaturente dalla dianzi argomentata vaglio di infondatezza del gravame, della disposta loro non ammissione alle prove orali, priva i medesimi della titolarità di una posizione giuridica soggettiva che li legittimi ad insorgere contro i provvedimenti successivi con i quali l'amministrazione ha approvato e disposto l'inserimento nell'elenco dei vincitori degli altri concorrenti che invece hanno superato la prova scritta e di poi quella orale.

🤣🤣🤣🤣🤣

Da: Il vento impetuoso 06/11/2019 22:05:44
Della verità e della giustizia!!!!!

Da: Non è chiaro ... 06/11/2019 22:07:50
Che sono stati rigettati i ricorsi COLLETTIVI!

Vi accanite a fare i forti, vincenti e vittoriosi, e non leggete la premessa?

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Da: Rebus... 06/11/2019 22:12:39
Le censure riassunte appaiono al Collegio inammissibili e infondate.

Da: Rebus... 06/11/2019 22:13:29
Forse sei tu che non hai letto

Da: Rebus... 06/11/2019 22:15:42
Pagamento spese processuali 1500 euro.

Da: Cikas 06/11/2019 22:20:14
Ed ecco un'altra differenza con i ricorrenti del 2011. Per tutti loro le spese furono compensate. Oggi, invece, puniti con il pagamento. Ci sarà un perche. O no?

Da: xprima 06/11/2019 22:45:45
Lite temeraria

Da: Non è chiaro ... 06/11/2019 22:53:33
Ho letto benissimo. E ripeto: sono stati rigettati i ricorsi collettivi.
Sapete qual è la differenza tra un collettivo ed un individuale?!

Da: xprima 06/11/2019 23:04:18
No, non siamo esperti di ricorsi, noi lavoriamo.

Da: X concorso nullo 06/11/2019 23:31:41
Alias VVV

No, noi sappiamo solo che vi stanno arrivando delle belle mazzate. Confermati i rigetti di luglio e rigettati pure i nuovi motivi. Pagamento spese legali. Cosa altro aggiungere?

Da: amico mio 06/11/2019 23:45:10
Chiedo scusa, ma è importante sapere la differenza tra ricorso collettivo e individuale e collettivo?

Da: amico mio 06/11/2019 23:45:58
Tra ricorso collettivo e individuale

Da: 🤣🤣🤣 06/11/2019 23:47:44
Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato la Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali

Da: Ma daiiiii 06/11/2019 23:49:19
L'inammissibilità dei motivi aggiunti de quibus può, inoltre, predicarsi anche per carenza di interesse in capo ai ricorrenti, legittimamente esclusi dalla prova orale, potendo invero farsi applicazione alla fattispecie, del noto costrutto giurisprudenziale elaborato in tema di procedure concorsuali ad evidenza pubblica intese all'affidamento di contratti pubblici di appalto, in ossequio al quale il concorrente legittimamente escluso da una gara pubblica non ha interesse processuale a ricorrere contro i provvedimenti adottati nelle ulteriori fasi della procedura ed, in particolare, contro quello di aggiudicazione ad altra impresa partecipante, posto che l'eventuale accoglimento del gravame nessun vantaggio recherebbe alla sua sfera giuridica, restando invulnerata la sua esclusione dalla gara (Consiglio di Stato, Sez. V, 30 agosto 200

Da: E lala'' 06/11/2019 23:50:19
La censura è comunque, per le illustrate ragioni, infondata nel merito e va pertanto disatteso.

Da: Per dindirindina 06/11/2019 23:51:47

In definitiva, al lume delle considerazioni fin qui svolte il ricorso principale si profila infondato e va conseguentemente respinto.

Da: Come neve al sole.... 06/11/2019 23:55:31

Da quanto riepilogato emerge che nella procedura in disamina l'anonimato è stato garantito mediante la predisposizione e l'attuazione delle descritte misure organizzative e modalità cautelari.

Da: E lala'' 06/11/2019 23:57:16
Ma quante irregolaritàaaaaaa


L'irrilevanza della sintetizzata ulteriore doglianza è argomentabile con il rilievo che, secondo quanto emerge dall'illustrazione del procedere delle operazioni secondo la minuzia e il grado di dettaglio illustrati poc'anzi, non si ravvisano errori nella fase di attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati.

Da: E vi è andata pure bene dai... 07/11/2019 00:01:21
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo, contenuta in virtù della costituzione meramente formale del Miur ad opera dell'Avvocatura di Stato.

.

Da: Ops e c''è  pure la Sardegna 07/11/2019 00:02:25
Come volevasi dimostrare ....


Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova da lui svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della Regione Sardegna.

Da: Buonanotte 07/11/2019 00:03:22
E sogni d' oro

Da: âvalloâ a capire sto Tar 07/11/2019 02:30:26
Fanno e disfano come vogliono loro.
Vuoi vedere che alla fine sto castello incantato crolla veramente per l'incompatibilità di quei 3 poveri cristi!
Le sorprese finiscono a Marzo!

Da: I sessantini vi hanno fatto le scarpe!!! 07/11/2019 02:38:45
concorso-dirigenti-scolastici-immessi-in-ruolo-anche-candidati-con-riserva

Da: I sessantini vi hanno fatto le scarpe!!! 07/11/2019 02:42:56
Il Consiglio di Stato ha ritenuto giusto non considerare il voto della preselettiva!
Chiaro a tutti?

Da: tuttofatto07/11/2019 06:25:15
Tutto è sempre più fatto, assai meritatamente, abbondantemente e da tempo.

Buon lavoro a tutti

Da: Farmacia 07/11/2019 06:50:23
Il tar ha semplicemente rigettato i motivi aggiuntivi..
Quindi alcuni ricorsi sono stati dichiarati improcedibili
Ma il 2 luglio si è espresso senza se e senza ma su un punto incontrovertibile, INCOMPATIBILITÀ di tre commissari
Il cds dovrà pronunciarsi su questo punto.
Tutto è rimasto immutato nella sostanza
Si attende, inoltre, la pronuncia sul codice sorgente...
State tutti sereni, bocciati e non.
Se ci sarà da fare giustizia allora ben venga
Altrimenti...

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