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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: X chiarimenti 01/09/2019 17:16:49
Ma se un nick afferma che tutti i vincitori del concorso ds sono raccomandati, la persona che di nasconde dietro quel nick ha calunniato tutti i vincitori del concorso ds

Da: Si tergiversa01/09/2019 17:24:48
Per evadere il cuore del problema si parla di tutto tranne che di quello che si potrebbe parlare. Si vorrebbe calasse il sipario sulla scena e sul palco, per dar la parte a coloro che parlano come un automa, senza movenze e senza comunicare con gli occhi e le labbra i loro sentimenti e le loro ragioni. Sono questi che si vorrebbero imporre sul teatro della scuola per accontentare coloro che vorrebbero essere frutti di ogni stagione, pur essendo figli di rovi spinosi e sterili e di chi non si sa bene, perchè non vogliono che si sappia.

Da: vvv01/09/2019 17:31:29
CONCORSO GIA' ANNULLATO LA TAR PER LE INNUMEREVOLI IRREGOLARITA', TRA LE QUALI SI PROFILANO ANCHE REATI PENALI (FALSA DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA', FALSA ATTESTAZIONE IN SERVIZIO MENTRE I COMMISSARI ERANO IN ALTRA SEDE ED ALTRO IMPEGNO NELLA MEDESIMA ORA DELLE CORREZIONI). INOLTRE IL MIUR HA VIOLATO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI A CHI LO CHIEDEVA IMPEDENDO, DI FATTO, DI POTER RICORRERE IN TEMPO OPPORTUNO PER SOSTENERE L'ORALE CON RISERVA....
INOLTRE: IL MIUR NON HA ANCORA FORNITO IL CODICE SOREGENTE, PER TALE EVIDENTE RAGIONE RIMANE IL CONSISTENTE E PERSISTENTE DUBBI DELLA VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO....!!!
IN FINE: ANCHE SU QUESTO FORUM ALCUNI CONCORRENTI, POI RISUTATI AMMESSI, HANNO DICHIARATO DI AVER FATTO PROVE CARENTI SOTTO VARI PROFILI.
DI ALTRI (NON DEL FORUM) HO CONSTATATO PERSONALMENTE, PER LORO AMMISSIONE, CHE AVEVANO SVOLTO PROVE CARENTI.
IN FINE: IL PRFESSORE SARDO, PERSIDENTE DI COMMISSIONE, HA DICHIARATO PUBBLICAMENTE CHE MOLTI AMMESSI AGLI ORALI AVEVANO FATTO MALE GLI SCRITTI. ALTRI DISCONOSCEVANO LA LINGUA E L'INFORMATICA....
NON MI SOFFERMO SULLE ALTRE DOGLIANZE CHE SONO STATE NON SOLO DOCUMENTATE DAGLI AVVOCATI, MA ANCHE DENUNCIATE ALLA PROCURA DAL PIU' DI 300 CONCORRENTI....

ADESSO, VI PREGO, SMENTITEMI E DITEMI IN COSA "CALUNNIEREI".... TUTTO QUELLO CHE HO AFFERMATO E' DOCUMENTATO E COMPROVATO DALL'ANNULLAMENTO DEL TAR.
VICEVERSA I VINCITORI NON CONOSCONO LE NORME SINO AL PUNTO DI METTERE IN DUBBIO (LORO SI DA DENUNZIARE PER VILIPENDIO DI UN ORGANO DELLA MAGISTRATURA, IL TAR, DI CUI INSULTANO L'OPERATO) LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO....

CHE SPESSORE MORALE E CULTURALE....
TUTTO QUELLO CHE NON CI CONVIENE NON E' GIUSTO E CORRETTO...ALLA FACCIA DELLA COSTITUZIONE....VERGOGNA....!!!! E PRETENDETE DI ESSERE DIRIGENTI DELLA P.A.

ECCO COSA HA PARTORITO IL CONCORSO GESTITO COME SAPPIAMO.....

CONCORSO ANNULLATO ANNULLATO ANNULLATO

GIUSTIZIA, TRASPARENZA, MERITO!!!!

Da: Altra perla 01/09/2019 17:31:48
"Si parla di tutto tranne che di quello che si potrebbe parlare" !!

Perché non parliamo, ad esempio, della tua ignoranza della lingua italiana?

Da: vvv01/09/2019 17:34:48
CONCORSO GIA' ANNULLATO DAL TAR PER LE INNUMEREVOLI IRREGOLARITA', TRA LE QUALI SI PROFILANO ANCHE REATI PENALI (FALSA DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA', FALSA ATTESTAZIONE IN SERVIZIO MENTRE I COMMISSARI ERANO IN ALTRA SEDE ED ALTRO IMPEGNO NELLA MEDESIMA ORA DELLE CORREZIONI). INOLTRE IL MIUR HA VIOLATO IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI A CHI LO CHIEDEVA IMPEDENDO, DI FATTO, DI POTER RICORRERE IN TEMPO OPPORTUNO PER SOSTENERE L'ORALE CON RISERVA....
INOLTRE: IL MIUR NON HA ANCORA FORNITO IL CODICE SOREGENTE, PER TALE EVIDENTE RAGIONE RIMANE IL CONSISTENTE E PERSISTENTE DUBBIO DELLA VIOLAZIONE DELL'ANONIMATO....!!!
VEDASI LE PROVE IN CUI COMPARIVA, BEN IN MOSTRA IL CODICE FISCALE DEL CANDIDATO: MEGLIO DI UNA FIRMA!!!!

IN FINE: ANCHE SU QUESTO FORUM ALCUNI CONCORRENTI, POI RISUTATI AMMESSI, HANNO DICHIARATO DI AVER FATTO PROVE CARENTI SOTTO VARI PROFILI.
DI ALTRI (NON DEL FORUM) HO CONSTATATO PERSONALMENTE, PER LORO AMMISSIONE, CHE AVEVANO SVOLTO PROVE CARENTI.
IN FINE: IL PROFESSORE SARDO, PERSIDENTE DI COMMISSIONE, HA DICHIARATO PUBBLICAMENTE CHE MOLTI AMMESSI AGLI ORALI AVEVANO FATTO MALE GLI SCRITTI. ALTRI DISCONOSCEVANO LA LINGUA E L'INFORMATICA....

NON MI SOFFERMO SULLE ALTRE DOGLIANZE CHE SONO STATE NON SOLO DOCUMENTATE DAGLI AVVOCATI, MA ANCHE DENUNCIATE ALLA PROCURA DA PIU' DI 300 CONCORRENTI....

ADESSO, VI PREGO, SMENTITEMI E DITEMI IN COSA "CALUNNIEREI".... TUTTO QUELLO CHE HO AFFERMATO E' DOCUMENTATO E COMPROVATO DALL'ANNULLAMENTO DEL TAR.
VICEVERSA I VINCITORI NON CONOSCONO LE NORME SINO AL PUNTO DI METTERE IN DUBBIO (LORO SI DA DENUNZIARE PER VILIPENDIO DI UN ORGANO DELLA MAGISTRATURA, IL TAR, DI CUI INSULTANO L'OPERATO) LA SENTENZA DI ANNULLAMENTO....

CHE SPESSORE MORALE E CULTURALE....
TUTTO QUELLO CHE NON CI CONVIENE NON E' GIUSTO E CORRETTO...ALLA FACCIA DELLA COSTITUZIONE....VERGOGNA....!!!! E PRETENDETE DI ESSERE DIRIGENTI DELLA P.A.

ECCO COSA HA PARTORITO IL CONCORSO GESTITO COME SAPPIAMO.....

CONCORSO ANNULLATO ANNULLATO ANNULLATO

GIUSTIZIA, TRASPARENZA, MERITO!!!!

Da: X VVV 01/09/2019 17:34:54
Il Tar ha annullato la correzione delle prove scritte solo ed esclusivamente per il vizio formale della (presunta) incompatibilità.
Le altre 10 censure sono state RIGETTATE.
Le calunnie non sono mai state provate.

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Da: X il somaro 01/09/2019 17:40:22






Censura dei ricorrenti: non attendibilità del voto numerico alle prove scritte.

Il Tar lo rigetta: "La censura è infondata stante l'adeguatezza e l'analiticità dei criteri motivazionali a disposizione della Commissione esaminatrice…".

Censura dei ricorrenti: esito negativo della prova condizionato per colpa del software obsoleto e mal funzionante perché era eccessivamente lunga la descrizione del quesito.

Il Tar lo rigetta: "Le censure appaiono destituite di principio di prova, non adducendo il ricorrente alcun elemento a sostegno delle riferite allegazioni difensive. La ricorrente non specifica alcun determinato difetto del sistema…Durante lo svolgimento della prova risulta essere stato in ogni momento possibile accedere al riepilogo delle risposte. Non è poi documentata la lamentata inversione dei pulsanti rosso e blu…Non sono stati segnalati difetti di funzionamento nei verbali".

Censura dei ricorrenti: i commissari hanno proceduto illegittimamente dapprima a valutare i quesiti di lingua straniera corretti dal computer e poi i quesiti aperti, il che ha potuto incidere negativamente sull'esito della prova scritta.

Il Tar lo rigetta: "Trattasi di un modus procedendi affidato alla valutazione della commissione, che ben può procedere dapprima a correggere le prove automatiche".

Censura dei ricorrenti: la prova doveva essere svolta nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, in base al bando.

Il Tar lo rigetta: "Le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalle competenti autorità in Sardegna…Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della regione Sardegna".

Censura dei ricorrenti: violazione principio dell'anonimato, il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle commissioni.

Il Tar lo rigetta: "La doglianza appare priva di fondamento. Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativi della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi".

Censura dei ricorrenti: le sotto-commissioni non hanno formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate nel verbale del 25 gennaio 2019.

Il Tar lo rigetta: "La censura è priva di fondamento atteso che… non si è in grado di comprendere in che misura la lamentata irregolarità abbia codeterminato l'esito della prova da parte del ricorrente. Alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali".

Censura dei ricorrenti: la procedura si è connotata per una disomogeneità nelle condizioni in cui i candidati hanno dovuto espletare la prova scritta, a causa di una differente vigilanza.

Il Tar lo rigetta: "Vanno ripetute le considerazioni svolte al par. 2.1, non essendo dato cogliere il grado di compromissione dell'esito della prova del ricorrente".

Censura dei ricorrenti: le condizioni organizzative differenti nelle varie sedi concorsuali hanno comportato determinazioni irragionevoli. Infatti i lavori delle sotto-commissioni si sono connotati per una differenziazione notevole circa la percentuale degli ammessi e/0 il voto medio attribuito alle prove.

Il Tar lo rigetta perché per le medesime argomentazioni di cui sopra.

Censura dei ricorrenti: l'esito della selezione concorsuale è risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti che non erano strutturati come domanda diretta, ma si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete a specifiche problematiche.

Il Tar lo rigetta: "La censura è infondata. La ricorrente propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all'Amministrazione".

Censura dei ricorrenti: incompatibilità del Comitato Tecnico Scientifico. Potevano far parte di tale organismo soltanto alcune categorie di figure istituzionali, purché non avessero preso parte a corsi di formazione e/0 preparazione per il concorso de quo. Questa garanzia sarebbe violata con la nomina del dott. Luigi Martano, che figura tra i docenti i un corso a pagamento organizzato dalla Cisl.

Il rigetta lo rigetta: "Il dottor Martano non ha mai partecipato ai lavori del Comitato, essendo nominato in qualità di supplente".







Da: vvv01/09/2019 17:40:52
INFORMATI, CARISSIMO: NON SONO STATE RIGETTATE MA SEMPLICEMENTE NON ESAMINATE.
INOLTRE PERCHE' PARLATE DI "PRESUNTA INCOMPATIBILITA'" QUANDO E' EVIDENTE INCOMPATIBILITA' VISTO CHE E' ESPLICITAMENTE SOTTOLIINEATA LA FATTISPECIE NEL BANDO???

SIENTE INGORANTI OPPURE TENDENZIOSOSI....
IO PROPENDO PER LA SECONDA IPOTESI: CIO' CHE NON CONVIENE NON LO SI ACCETTA.
IL TAR HA SOLO APPLICATO LA LEGGE ED HA TENTATO DI ARGINARE UNA VERGOGNA NAZIONALE....
MI AUGURO CHE IL NUOVO GOVERNO RIESCA A RIPRENDERE LE FILA DELLA LEGALITA' E DELLA GIUSTIZIA.

NUOVO CORSO, SVOLTA, GIUSTIZIA, ACCOGLIENZA, NO RAZZISMO!!! BASTA CON GLI ANNEGAMENTI DI POVERI INNOCENTI, CON IL SEQUESTRO IN MARE DI PROFUGHI TORTURATI E VIOLATI PEGGIO DEGLI EBRREI DEI LAGE NAZISTI....
ANCORA INSISTETE A DIFENDERE IL VOSTRO MISERO ORTICELLO DI NEO-DS???
ED ANDATE A DIRIGERLE QUESTE SCUOLE E VEDREMO COSA SAPRETE DIMOSTRARE! NON CERTO SENSO DI GIUSTIZIA E LEGALITA' VISTO CHE AVALLATE, PER VOSTRO TORNACONTO, LE ILLEGALITA' EVIDENTI CHE HANNO CONNOTATO TUTTO QUESTO RIDICOLO CONCORSO, NATO MALE E FINITO PEGGIO....!!!

Da: vvv01/09/2019 17:43:00
INFORMATI, CARISSIMO: NON SONO STATE RIGETTATE MA SEMPLICEMENTE NON ESAMINATE.

INOLTRE PERCHE' PARLATE DI "PRESUNTA INCOMPATIBILITA'" QUANDO E' EVIDENTE INCOMPATIBILITA' VISTO CHE E' ESPLICITAMENTE SOTTOLINEATA LA FATTISPECIE NEL BANDO???

SIENTE INGNORANTI OPPURE TENDENZIOSOSI....
IO PROPENDO PER LA SECONDA IPOTESI: CIO' CHE NON CONVIENE NON LO SI ACCETTA.

IL TAR HA SOLO APPLICATO LA LEGGE ED HA TENTATO DI ARGINARE UNA VERGOGNA NAZIONALE....

MI AUGURO CHE IL NUOVO GOVERNO RIESCA A RIPRENDERE LE FILA DELLA LEGALITA' E DELLA GIUSTIZIA.

NUOVO CORSO, SVOLTA, GIUSTIZIA, ACCOGLIENZA, NO RAZZISMO!!!

BASTA CON GLI ANNEGAMENTI DI POVERI INNOCENTI,
CON IL SEQUESTRO IN MARE DI PROFUGHI TORTURATI E VIOLATI PEGGIO DEGLI EBREI DEI LAGER NAZISTI....

ANCORA INSISTETE A DIFENDERE IL VOSTRO MISERO ORTICELLO DI NEO-DS???
ED ANDATE A DIRIGERLE QUESTE SCUOLE E VEDREMO COSA SAPRETE DIMOSTRARE!
NON CERTO SENSO DI GIUSTIZIA E LEGALITA' VISTO CHE AVALLATE, PER VOSTRO TORNACONTO, LE ILLEGALITA' EVIDENTI CHE HANNO CONNOTATO TUTTO QUESTO RIDICOLO CONCORSO, NATO MALE E FINITO PEGGIO....!!!

Da: vvv01/09/2019 17:44:43
LA SENTENZA SOPRA CITATA NON E' QUELLA IN MIO POSSESSO....EVIDENTEMENTE C'E' CHI DIFFONDE FALSE INFORMAZIONI....

Da: X il somaro 01/09/2019 17:46:25

  RIGETTATO RESPINTO INFONDATO   sono le parole usate dal Tar nella sentenza , ignorante.

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Home  I lettori ci scrivono  Concorso dirigenti scolastici, nessuna verità è coperta

I LETTORI CI SCRIVONOConcorso dirigenti scolastici, nessuna verità è coperta

Di

 I lettori ci scrivono

 -

 05/08/2019

Mi corre l'obbligo di fare alcune puntualizzazioni, a tutela della verità, su alcune affermazioni del professore Vincenzo Nicolosi, il quale distorce  il contenuto del mio articolo/lettera dal titolo "Quello che i media non dicono".

Premetto che la sottoscritta, sia per deontologia professionale sia per etica personale, non è affatto adusa a "coprire la verità"; anzi, al contrario, ha sempre interesse a conoscere e far conoscere i fatti. Ed è per questo motivo che ho letto con molta attenzione la sentenza del Tar Lazio, tenendo a chiarire che il Tribunale non si è limitato ad annullare la correzione delle prove scritte per presunta incompatibilità di tre commissari, ma ha anche bocciato ben dieci censure dei ricorrenti. Ciò premesso, vorrei fare le seguenti precisazioni.

Intanto, il professor Nicolosi, il quale, probabilmente, ha letto il mio testo con poca attenzione, ha frainteso il punto in cui si parlava di Martano. In quel punto della lettera si parlava, infatti, non della incompatibilità dei tre commissari, bensì della presunta "illegittimità" del Comitato Tecnico scientifico, l'ultima delle 10 censure rigettate dal Tar Lazio. Invito, pertanto, il prof. Nicolosi a rileggere (con più attenzione) le parole del Tar Lazio che rigetta tale censura affermando che: "Il dottor Martano non ha mai partecipato ai lavori del Comitato, essendo nominato in qualità di supplente".

Invito, inoltre il professore a rileggere tutto quanto ha rigettato il Tar Lazio (Sezione Terza Bis) il giorno 2 luglio 2019 (magistrati Giuseppe Sapone, Alfonso Graziano, Claudia Lattanzi), perché è nel testo della sentenza, e non certo nella mia lettera, che viene usata a più riprese la parola "infondatezza".

Non mi sarei mai permessa di dare arbitraria interpretazione di una sentenza modificandone anche un solo termine, come invece ritiene, evidentemente, di poter fare il professore Nicolosi, affermando che i giudici del Tar abbiano rigettato i motivi dei ricorrenti "per mancanza di tempo per approfonditi" (?). Un'affermazione, peraltro, inquietante (e non mi riferisco certo all'errore), che non si capisce bene cosa significhi.

Tornando all'infondatezza, termine che il professore Nicolosi sostiene di non aver mai trovato nella sentenza del Tar, vale la pena, a questo punto, riportare integralmente le risposte testuali del Tribunale amministrativo, in particolare su alcune censure. Affinché i lettori sappiano, in modo chiaro e inequivocabile, qual è la verità del Tar Lazio, nero su bianco.

Con la censura n°6 la ricorrente contesta il fatto che che le sotto-commissioni non hanno formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate nel verbale del 25 gennaio 2019.

Il Tar rigetta la censura con le testuali parole: "Anche siffatta censura si profila destituita di fondamento atteso che da un lato si risolve in una mera irregolarità priva di idoneità viziante le operazioni di valutazione avversate. Dall'altro non si è in grado di comprendere in che misura la lamentata irregolarità abbia codeterminato l'esito della prova da parte del ricorrente. Alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali".

Con la censura n°8, i ricorrenti affermano che l'esito della selezione concorsuale è risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti che non erano strutturati come domanda diretta, ma si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete a specifiche problematiche.

Il Tar la rigetta con le testuali parole: "Le censure appaiono al Collegio inammissibili e infondate. Al riguardo non può sottacersi che la ricorrente, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all'Amministrazione".

Sulla presunta violazione dell'anonimato, censura n°5, con cui la ricorrente contesta che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle commissioni, il Tar risponde testualmente: "La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa. La lex specialis prevedeva infatti che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (…); Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (…)". Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla". Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura. Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale 28240 del 14.6.2019, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati ai candidati venivano riposti in una busta internografata parimenti consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest'ultima busta già sigillata veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali agli oroginali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti i plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano poi consegnati in sicurezza ai Direttori degli Usr regionali e da questi recapitati al Ministero affinchè venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione…Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativi della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi".

Infine, sul rinvio della prova scritta in Sardegna, che secondo la ricorrente avrebbe violato il principio di unicità della prova su tutto il territorio nazione per come previsto dal bando, il Tar afferma testualmente: "Anche siffatta doglianza non coglie nel segno.

Le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalle competenti autorità in Sardegna. Irragionevole, infatti, sarebbe risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della regione Sardegna. Ancora, lo stesso Tar Lazio, con sentenza n° 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica e come tale non rivestente valenza ove addotta i sede giudiziaria. Il motivo va pertanto respinto".

Da: X il somaro 01/09/2019 17:46:41

  RIGETTATO RESPINTO INFONDATO   sono le parole usate dal Tar nella sentenza , ignorante.

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I LETTORI CI SCRIVONOConcorso dirigenti scolastici, nessuna verità è coperta

Di

 I lettori ci scrivono

 -

 05/08/2019

Mi corre l'obbligo di fare alcune puntualizzazioni, a tutela della verità, su alcune affermazioni del professore Vincenzo Nicolosi, il quale distorce  il contenuto del mio articolo/lettera dal titolo "Quello che i media non dicono".

Premetto che la sottoscritta, sia per deontologia professionale sia per etica personale, non è affatto adusa a "coprire la verità"; anzi, al contrario, ha sempre interesse a conoscere e far conoscere i fatti. Ed è per questo motivo che ho letto con molta attenzione la sentenza del Tar Lazio, tenendo a chiarire che il Tribunale non si è limitato ad annullare la correzione delle prove scritte per presunta incompatibilità di tre commissari, ma ha anche bocciato ben dieci censure dei ricorrenti. Ciò premesso, vorrei fare le seguenti precisazioni.

Intanto, il professor Nicolosi, il quale, probabilmente, ha letto il mio testo con poca attenzione, ha frainteso il punto in cui si parlava di Martano. In quel punto della lettera si parlava, infatti, non della incompatibilità dei tre commissari, bensì della presunta "illegittimità" del Comitato Tecnico scientifico, l'ultima delle 10 censure rigettate dal Tar Lazio. Invito, pertanto, il prof. Nicolosi a rileggere (con più attenzione) le parole del Tar Lazio che rigetta tale censura affermando che: "Il dottor Martano non ha mai partecipato ai lavori del Comitato, essendo nominato in qualità di supplente".

Invito, inoltre il professore a rileggere tutto quanto ha rigettato il Tar Lazio (Sezione Terza Bis) il giorno 2 luglio 2019 (magistrati Giuseppe Sapone, Alfonso Graziano, Claudia Lattanzi), perché è nel testo della sentenza, e non certo nella mia lettera, che viene usata a più riprese la parola "infondatezza".

Non mi sarei mai permessa di dare arbitraria interpretazione di una sentenza modificandone anche un solo termine, come invece ritiene, evidentemente, di poter fare il professore Nicolosi, affermando che i giudici del Tar abbiano rigettato i motivi dei ricorrenti "per mancanza di tempo per approfonditi" (?). Un'affermazione, peraltro, inquietante (e non mi riferisco certo all'errore), che non si capisce bene cosa significhi.

Tornando all'infondatezza, termine che il professore Nicolosi sostiene di non aver mai trovato nella sentenza del Tar, vale la pena, a questo punto, riportare integralmente le risposte testuali del Tribunale amministrativo, in particolare su alcune censure. Affinché i lettori sappiano, in modo chiaro e inequivocabile, qual è la verità del Tar Lazio, nero su bianco.

Con la censura n°6 la ricorrente contesta il fatto che che le sotto-commissioni non hanno formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate nel verbale del 25 gennaio 2019.

Il Tar rigetta la censura con le testuali parole: "Anche siffatta censura si profila destituita di fondamento atteso che da un lato si risolve in una mera irregolarità priva di idoneità viziante le operazioni di valutazione avversate. Dall'altro non si è in grado di comprendere in che misura la lamentata irregolarità abbia codeterminato l'esito della prova da parte del ricorrente. Alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali".

Con la censura n°8, i ricorrenti affermano che l'esito della selezione concorsuale è risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti che non erano strutturati come domanda diretta, ma si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete a specifiche problematiche.

Il Tar la rigetta con le testuali parole: "Le censure appaiono al Collegio inammissibili e infondate. Al riguardo non può sottacersi che la ricorrente, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all'Amministrazione".

Sulla presunta violazione dell'anonimato, censura n°5, con cui la ricorrente contesta che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle commissioni, il Tar risponde testualmente: "La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa. La lex specialis prevedeva infatti che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (…); Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (…)". Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla". Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura. Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale 28240 del 14.6.2019, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati ai candidati venivano riposti in una busta internografata parimenti consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest'ultima busta già sigillata veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali agli oroginali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti i plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano poi consegnati in sicurezza ai Direttori degli Usr regionali e da questi recapitati al Ministero affinchè venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione…Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativi della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi".

Infine, sul rinvio della prova scritta in Sardegna, che secondo la ricorrente avrebbe violato il principio di unicità della prova su tutto il territorio nazione per come previsto dal bando, il Tar afferma testualmente: "Anche siffatta doglianza non coglie nel segno.

Le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalle competenti autorità in Sardegna. Irragionevole, infatti, sarebbe risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della regione Sardegna. Ancora, lo stesso Tar Lazio, con sentenza n° 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica e come tale non rivestente valenza ove addotta i sede giudiziaria. Il motivo va pertanto respinto".

Da: X VVV 01/09/2019 17:47:05
Sei un asino in mala fede.

Da: Si tergiversa01/09/2019 17:48:16
La calunnia è diversa dalla diffamazione a mezzo stampa.

Da: X VVV 01/09/2019 17:50:07
Parole dal Tar Lazio:


Il motivo va respinto

La censura è  infondata

La censura non coglie nel segno

Le censure appaiono inammissibili e infondate

Etc etc etc

Da: X VVV 01/09/2019 17:50:39
Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della regione Sardegna.

Da: X VVV 01/09/2019 17:51:10
non può che restare a livello di denuncia generica e come tale non rivestente valenza ove addotta i sede giudiziaria. Il motivo va pertanto respinto".

Da: X VVV 01/09/2019 17:51:46
Infine, sul rinvio della prova scritta in Sardegna, che secondo la ricorrente avrebbe violato il principio di unicità della prova su tutto il territorio nazione per come previsto dal bando, il Tar afferma testualmente: "Anche siffatta doglianza non coglie nel segno.

Da: X VVV 01/09/2019 17:52:19
La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa. La lex specialis prevedeva infatti che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (â��); Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (â��)". Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla". Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali p

Da: X VVV 01/09/2019 17:53:16
Ancora, lo stesso Tar Lazio, con sentenza n�° 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in qu

Da: Xvvv01/09/2019 17:53:42
Bravo VVV!!! Fai annullare che me ne torno a casa!!!

Da: X VVV 01/09/2019 17:54:24
La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa. La lex specialis prevedeva infatti che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (â��); Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (â��)". Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla". Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali p

Da: X VVV 01/09/2019 17:54:47
Sulla presunta violazione dell'anonimato, censura n�°5, con cui la ricorrente contesta che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle commissioni, il Tar risponde testualmente: "La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa".

Da: Che cosa??? 01/09/2019 18:04:26
Motivi non esaminati??? 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Aiuto...mi sento male ...😂😂😂😂😂😂😂😂🎂🎂

Da: vvv01/09/2019 18:07:14
MA IGNORATE IL CUORE DELLA SENTENZA:    IL TAR HA ACCOLTO IL MOTIVO PIÙ SIGNIFICATIVO ED OGGETTIVO, PREVISTO DA VARI DECRETI (165/2001, etc.): INCOMPATIBILITÀ!!!!           QUINDI, AD OGGI, CONCORSO ANNULLATO ANNULLATO ANNULLATO.             QUINDI IL VERO SOMAR E, SOPRATTUTTO, OTTUSO, SEI TU.


AH AH AH..
.CHE RIDERE....CITANO MOTIVI INUTILI .


E DIMENTICANO IL CUORE DELLA SENTENZA: CONCORSO ANNULLATO, ANNULLATO,    AHAHAH. ANNULLATO .



Da: vvv01/09/2019 18:08:08
MA IGNORATE IL CUORE DELLA SENTENZA:    IL TAR HA ACCOLTO IL MOTIVO PIÙ SIGNIFICATIVO ED OGGETTIVO, PREVISTO DA VARI DECRETI (165/2001, etc.): INCOMPATIBILITÀ!!!!           QUINDI, AD OGGI, CONCORSO ANNULLATO ANNULLATO ANNULLATO.             QUINDI IL VERO SOMAR E, SOPRATTUTTO, OTTUSO, SEI TU.


AH AH AH..
.CHE RIDERE....CITANO MOTIVI INUTILI .


E DIMENTICANO IL CUORE DELLA SENTENZA: CONCORSO ANNULLATO, ANNULLATO,    AHAHAH. ANNULLATO .



Da: vvv01/09/2019 18:10:57
IL TAR HA ANNULLATO ....FATEVENE UNA RAGIONE.....ANNULLATO ..
..ANNULLATO ......NON LO VOLETE AMMETTERE PERCHÉ NON VI CONVIENE E CITATE GLI ALTRI MOTIVI???? CHE RIDERE....VORRESTE RIMUOVERE LA REALTÀ .....MA IL TAR HA ANNULLATO ANNULLATO ANNULLATO ...

Da: Da più parti01/09/2019 18:14:12
ho letto che il tar non avrebbe valutato le doglianze proposte a motivo dei ricorso. Però nella sentenza c'è scritto che siano stati non accolti. E' stato accolto quello relativo all'incompatibilità (che tra tutti è il più grave, in quanto mina il rapporto tra autorità costituita- P.A.- ed il concorrente). L'incompatibilità è posta per assicurare l'attuazione dell'art. 97 e dell'art. 3 C.. Essa ha una valenza di tipo costituzionale e supera ogni altra considerazione.

Da: vvv01/09/2019 18:14:21
IL TAR HA ANNULLATO ......                              FORSE NON LO SAPETE?     ALLORA VE LO RIPETO, NONOSTANTE CONTINUIATE A NEGARE (TIPICO "NEGAZIONISMO" DI DESTRA....)       IL TAR HA ANNULLATO.     ANNULLATO.        ANNULLATO.                   

Da: X VVV 01/09/2019 18:18:04
Asino, ho solo risposto alla tua castroneria che le 10 doglianze non sarebbero state esaminate. Punto.

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