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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: Ricorsopoli 13/08/2019 17:24:50
Chi diventa DS a settembre, resterà tale a prescindere dal CdS 17 ottobre che capovolgerà pronunciamento TAR (giurisprudenza CdS su incompatibilità va in direzione opposta).
Interverrebbe in ogni caso provvedimento legislativo

Da: Ricorsopoli 13/08/2019 17:24:56
Chi diventa DS a settembre, resterà tale a prescindere dal CdS 17 ottobre che capovolgerà pronunciamento TAR (giurisprudenza CdS su incompatibilità va in direzione opposta).
Interverrebbe in ogni caso provvedimento legislativo

Da: Ricorsopoli 13/08/2019 17:25:02
Chi diventa DS a settembre, resterà tale a prescindere dal CdS 17 ottobre che capovolgerà pronunciamento TAR (giurisprudenza CdS su incompatibilità va in direzione opposta).
Interverrebbe in ogni caso provvedimento legislativo

Da: e non solo!13/08/2019 17:36:09
Ricorsopoli     13/08/2019 17.25.02

Mi sembri un pò in confusione o sbaglio? Se il CdS capovolge il volere del TAR che motivo ci sarebbe per un "provvedimento legislativo"?
Sta parlando la tua conoscenza o solo la paura? La "giurisprudenza" del CdS di cui tu parli, non mi risulta faccia...giurisprudenza, soprattutto se si parla di una così marcata incompatibilità.

Da: Tutto da 1  - 13/08/2019 18:26:51
Rifare!

Da: X ricorsopoli 13/08/2019 18:36:09
Stai dicendo solo fesserie. La graduatoria di merito è  unica. O e' tutta valida o salta tutta. I contratti sono con riserva. Non esiste un decreto ad hoc solo per una parte della graduatoria. Ma siamo impazziti? Ma non avete il senso dello stato e della realta'

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Da: vvv13/08/2019 18:36:42
CONCONCORSO ANNULLATO!!! GOVERNO FINITO!!! MINISTRO A CASA!!! CDS SPAZZERÀ GLI ULTIMI DUBBI IN MERITO A QUESTA FARSA...GLI USR NON RIESCONO A TROVARE (???) UNA LINEA COMUNE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE SEDI...UNA VERA BARZELLETTA...E ANCORA CI CREDETE???

Da: X vvv 13/08/2019 18:38:56
Fallito ma vai a zappare...semore che tu non faccia schifo pure la'

Da: Non esiste 13/08/2019 18:42:59
Alcuna incompatibilità. La giurisprudenza è chiara al riguardo. Lo hanno statuito già altre sentenze del CDS. Perché vi sia incompatibilità deve essere provato che tra il commissario e i candidati vi fossero interessi economici comuni o rapporti personali tali fa far sorgere il sospetto che la valutazione sia stata condizionata. In assenza di prove in tal senso il CDS ha sempre rigettato le censure sulla incompatibilità. Solo fuffa

Da: Tutto da13/08/2019 18:43:29
@Xvvv: sei poco democratico e molto scortese. Cosa ti dà fastidio di ciò che afferma vvv? Contestare è legittimo, insultare no

Da: Non esiste 13/08/2019 18:46:29
 .

Il CdS sez. VI rigetta la censura, con la sentenza n. 3257/2014 depositata il 26.06.2014, statuendo che non vi è alcuna incompatibilità nel presidente della Commissione esaminatrice per le seguenti motivazioni: "La vigente legislazione ordinaria- si legge nella sentenza- non contempla alcuna specifica disciplina sulle cause di incompatibilità nei pubblici concorsi, rinviando alle cause di incompatibilità previste dal codice di procedura civile. Il riferimento è all'art. 11 c.1 dpr 487/1994 (adempimenti della commissione) che così recita: "prima dell'inizio delle prove concorsuali, i componenti della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile…"

In tal senso si è espressa la giurisprudenza ritenendo che le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 c.p.c. , estendibili a tutti i campi dell'azione amministrativa, e segnatamente alla materia
concorsuale, rivestono carattere tassativo.

"L'art. 51 Cod. proc. civ., sancisce che il giudice ha il dovere di astenersi nei seguenti casi: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore,
amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa…
Dunque, nei pubblici concorsi, i componenti della commissione esaminatrice hanno l'obbligo di astenersi solo ed esclusivamente se ricorre una delle condizioni tassativamente previste dall'art. 51 del c.p.c., con il solo margine di apertura rappresentato dalla laboriosa opera di ermeneutica giurisprudenziale che si è andata
delineando nel tempo.
Secondo il CdS, le situazioni prospettate allora dalla ricorrente "non rientrano in nessuna delle cause d'astensione previste dall'art. 51 del cpc…."
"Del resto in svariate situazioni afferenti alla materia concorsuale e non riferibili alle ipotesi specificamente disciplinate dalla richiamata norma processuale, l'elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel senso dell'insussistenza di un dovere di astensione da parte del componente della commissione giudicatrice…
La collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tali da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (CdS sez VI, 8 maggio 2011 n° 2589)".

In definitiva, affinché sussista l'obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Nella fattispecie in esame non sembra ricorrano,
o quanto meno che siano concretamente dimostrate, tali condizioni.

Da: Non esiste 13/08/2019 18:47:25
La collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tali da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (CdS sez VI, 8 maggio 2011 n�° 2589)".

Da: Ma13/08/2019 18:50:24
Concorso sub judice

Da: Dopo il CdS affermò:13/08/2019 19:03:08
SECONDA SEZIONE ( la più autorevole, si dice)

"Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano confermate le incompatibilit�  a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa xxxxxxx e al dott. xxxxx e la illegittimit�  della composizione di detta Commissione come eccepite dai ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalle ricorrenti con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialit�  di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva. Restano assorbite le residue censure. "

Da: Dopo il CdS affermò:13/08/2019 19:03:38
SECONDA SEZIONE ( la più autorevole, si dice)

"Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano confermate le incompatibilit�  a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa xxxxxxx e al dott. xxxxx e la illegittimit�  della composizione di detta Commissione come eccepite dai ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalle ricorrenti con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialit�  di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva. Restano assorbite le residue censure. "

Da: Agnostica 13/08/2019 19:09:15
Non è necessario che si "consumi" il rapporto tra incompatibile a candidato ancora sta storia??? Se è incompatibile è impedito punto non si possono dimostrare tutti i rapporti interpersonali ma che modo di ragionare... sono giorni che parlate del nulla. Il CdS deciderà su tutti i punti!!!

Da: Tutto da13/08/2019 19:23:34
Xnon esiste: ma ti sei letto? O meglio, hai letto la sentenza che riporti? I commissari "dopo aver letto l'elenco dei candidati..etc."Nel nostro caso hanno i commissari hanno letto i nomi dei candidati per verificare la propria "compatibilità" ... Quindi le prove NON ERANO ANONIME? Come fate a sparare tante castronerie? Siete veramente degli idonei e futuri Ds? Ne dubito.

Da: Non esiste 13/08/2019 19:42:26
Che c' entrano le prove anonime con l' elenco dei candidati. Loro avevano la lista deglinamnrssi agli scritti, idiota

Da: Non esiste 13/08/2019 19:43:17
Degli ammessi agli scritti

E in ogni caso le sentenze si devono adattare alla specifica situazione.. È la ratio di una sentenza che conta

Da: Incredulo 13/08/2019 19:45:33
Basta leggere attentamente e integralmente il D.M. relativo all'ultimo concorso DS per sapere che non solo la parentela o affinità, ma anche il ricoprire cariche pubbliche, a qualsiasi titolo, e l'aver tenuto attività o corsi di preparazione, relative al medesimo concorso...
"Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente
  della Commissione e delle sottocommissioni del concorso

  1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente,  componente
e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del
concorso:
    a) avere riportato condanne penali o avere in corso  procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
    b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle  norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
    c)  essere  incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti;
    d) essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato  il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data.
  2. I presidenti,  i  componenti  e  i  componenti  aggregati  della
Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre:
    a)  non  possono  essere  componenti  dell'organo  di   direzione
politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche  e  essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  Rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali;  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;
    b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado  con
un concorrente;
    c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione  ai
concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
    d) non debbono essere stati destituiti o licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata.

Da: Non esiste 13/08/2019 19:47:23
Non penso che ne sappiate più del miur, altrimenti nomnvi avrebbero bocciato....

Il Ministero ha presentato ricorso a Consiglio di Stato sostenendo che le argomentazioni del Tar sono infondate. Sapremo con molta probabilità la prossima settimana. Nel frattempo siamo in grado di anticiparvi i contenuti del ricorso in appello presentato dal Ministero.

Cosa ha detto il Tar

Il Tar ha argomentato l'annullamento per l'incompatibilità e il conflitto di interessi di tre commissari che hanno contribuito a preparare e approvare i criteri di valutazione e le domande di inglese.

Nel testo della sentenza vengono dati anche i nomi dei commissari che hanno inficiato le procedure concorsuali. Si tratta di Elisabetta Davoli e Francesca Busceti, entrambe impegnate in corsi di formazione per aspiranti dirigenti e che quindi avrebbero potuto avvantaggiare chi ha seguito i loro corsi. E Angelo Francesco Marcucci, sindaco in Campania, quindi con una carica che risulta incompatibile con la partecipazioni a commissioni per i concorsi pubblici.

La difesa del Ministero

Francesca Buscetti

Per quanto riguarda Francesca Buscetti, il Ministero sostiene nel testo del ricorso in appello al Consiglio di Stato che la suddetta ha partecipato a corsi unicamente in materia di contabilità pubblica, rivolti ai Dirigenti scolastici già in servizio nonché ai DSGA. Quindi non a corsi che riguardavano il concorso per diventare dirigenti scolastici. Il corso in questione, sempre secondo quanto riportano le documentazioni inviate dal Ministero al CdS, si sarebbe svolto il 5 novembre 2016, un periodo antecedente rispetto a quello individuato dalla normativa come ostativo per l'incarico di commissario. La Buscetti, non avrebbe svolto, inoltre, ruolo di formatrice per soggetti interessati al concorso per diventare dirigenti

Elisabetta Davoli

Per quanto riguarda la dottoressa Davoli, invece, il corso svolto per un'associazione formatrice non avrebbe, sempre secondo i documenti presentati dal Ministero, avuto nulla a che vedere con corsi di formazione per il concorso a dirigente. Inoltre, secondo il contratto stipulato dalla Davoli con l'ente di formazione, ella avrebbe ceduto il diritto di utilizzare i materiali forniti, quindi è l'associazione che ha scelto per quali percorsi formativi utilizzarli. Secondo il Ministero, il nome della Davoli compare nei documenti usati dall'associazione esclusivamente al fine di indicarne l'autore.

Inoltre, il Ministero ha citato alcune sentenze del Consiglio di Stato sull'incompatibilità di componenti di commissioni che svolgono attività di formazione. Ed in particolare la sentenza n. 4963/2018, nella quale si legge che "l'incompatibilità di un componente di una commissione esaminatrice nei concorsi pubblici è soltanto quella in grado di influenzare il giudizio della commissione medesima a favore di un candidato piuttosto che di un altro".

Infine, fa notare il Ministero, l'incompatibilità si può ravvisare qualora vi sia tra tra esaminatore e concorrente un sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali che diano sospetto che la valutazione perda di oggettività. Cosa che, sempre secondo il Ministero, non sarebbe avvenuta.

Angelo Francesco Marcucci

Si tratta del terzo caso di presunta incompatibilità, in quanto Sindaco del comune di Alvignano. Se è vero che i commissari non possono avere anche incarichi politici, sindacali o professionali, è anche vero, sostiene il Ministero, che ciò è valido se c'è qualche elemento di possibile incidenza fra l'attività esercitabile e l'attività dell'ente che indice il concorso.

Nel caso specifico, il Ministero non ravvede incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune con meno di 5mila abitanti e l'attività di commissario in un concorso a livello nazionale. Tuttalpiù che, sostiene l'avvocatura di Stato, gli unici candidati al concorso (tre) del comune in questione non si sono presentati agli esami, pertanto non risulterebbe alcun motivo di incompatibilità.

Da: Non esiste 13/08/2019 19:50:32
E infatti le due co.missarue non hanno tenuto corso di preparazione al concorso...

Una ha fatto nel 2016 un corso di formazione in finanza lubblica per ds e dsga GIÀ IN SERVIZIO

E l' altra ha tenuto un corso per  una società cedendo i diritti per la pubblicazione del materiale fornito...che c' entra la preparazione al concorso?????

Da: FOR ILLEGITTIMOS 13/08/2019 19:55:21
C'entra! Non si possono avere interessi (anche economici, e la vendita di un libro lo è) se si è commissari di un concorso. Si chiama conflitto di interesse. Basta il tuo nome in commissione per farti vendere di più. Mi ca ci vuole un genio per capire!

Da: Ricorsopoli13/08/2019 19:58:07
Le presunte tre incompatibilità fanno ridere. Nella seduta del 25 gennaio, peraltro, si sono approvati criteri del Comitato Scientifico, senza modifiche.

Pertanto, nessun intervento ad hoc è stato posto in essere.

Inoltre, il sede TAR sono state presentate stampe internet per dimostrare le presunte incopatibilità. Orbene tali documenti non sono prove, il nostro avvocato è al lavoro per l'appello.

Da: FOR ILLEGITTIMOS 13/08/2019 19:58:35
Chi sapeva di capitare nella commissione di un "autore" vuoi che non abbia comprato il libro? E questa è già una situazione che rende imoari la sua prova rispetto agli altri. Ecco perché questa faccenda ricade su tutto il concorso. Spiegato 100 volte. 101 volte non avete capito

Da: Ancora??? 13/08/2019 19:58:52
Ma basta, a ottobre vedremo. Qua ognuno la vede a modo suo. Annullano? Meglio, ma chi se ne frega.

Da: Incredulo 13/08/2019 19:58:58
Quindi il Tar sarebbe formato da tanti Pinco-Pallino, incapaci di capire tutto ciò e, quindi, pronti ad essere con tanta facilità smentiti e derisi, per un errore così grossolano??? ,Io non credo proprio...

Da: FOR ILLEGITTIMOS 13/08/2019 20:03:12
Ah! Anche voi ora pagate l'avvocato? Scusate se vi rendo il consiglio: quello cerca soldi! Non potrà fare niente di fronte al fatto che chi è capitato nelle commissioni con certo commissari ha avuto possibilità diverse rispetto agli altri... tutti gli altri! È VIETATO
AVERE INTERESSI PRIVATI! Chiaro o no? Dovrebbe piacervi questa regola. Ho il dubbio che non vi piaccia perché non è a vostro favore. Però vi piacciano gli altri 20 punti. E se accadesse il contrario? CDS accoglie uno degli altri punti? Noooooo
Lì il tar ha fatto bene vero? Sempre a favore vostro sbaglia? Illusi

Da: Ancora???? 13/08/2019 20:04:28
Siete peggio dei politici, tutta chiacchiera ma niente sostanza.

Da: Dopo il CdS afferm13/08/2019 20:06:14
Fate tanta erronea fantasticheria. Le ragioni che spingono il legislatore a mettere le incompatibilità rispondono a precisi precetti Costituzionali (IMPARZIALITA').
Queste persone facinorose che vorrebbero escludere la valenza dell'incompatibilità perchè il comune sia troppo piccolo, devono rispondere a questa domanda: quanti coniugi, parenti e affini debba avere un commissario perchè sia incompatibile a svolgere la funzione ?  Almeno 5000 o è sufficiente una sola persona ? La coisa grave non è quella che potrebbe favorire qualche suo elettore, ma quello che potrebbe "sgarrupare" un suo non elettore (o almeno quello che crede sia un non suo elettore). Su queste regole si fonda la democrazia e la nostra Costituzione. Il concorso va annullato, per sostenere la democrazia e lasciare alle persone la LIBERTA' di scegliere e di VOTARE chicchessia.

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