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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: X123456788012/08/2019 20:59:39
Sapessi quanto me ne frega. Questo concorso potrei vincerlo altre 100 volte.

Da: Livia@ 12/08/2019 21:05:32
Però, ferma restando la ragione di quanti hanno onestamente e con sacrificio superato questo concorso, a rigor di logica l'incompatibilità dei 3 teoricamente esiste, altrimenti non credo che il Tar si sarebbe pronunciato con tanta celerità, dichiarando la nullità del concorso... Anche il Cds non la ha negata...ha solo cercato di far valere "interesse pubblico"...

Da: Il cds 12/08/2019 21:19:43
Non l' ha negata e neppure confermata......Non si è  espresso nel merito. Ma se ci fosse stata una ragione seria di annullamento avrebbe annullato subito. Altro che ragioni di stato...sta beata minch@

Da: Livia@ 12/08/2019 21:20:33
smettila e qualificati: Giuseppina93. Dopo aver intasato il forum per mesi con le tue paturnie ora torni con le tue "profonde riflessioni". La verità è che cerchi solo rassicurazioni.
È più forte di te, non puoi farcela!

Da: Un bando 12/08/2019 21:24:23
Non puo' sovrastare la legge, cosa vuol dire che prevedeva motivo di incompatibilità. E comunque che c' entrano i candidati che tu gli annulli un concorso superato dopo tanta fatica? Che gazzo c' entrano i candidati??? Se co fosse davvero incompatibilità, ma non esiste, dovrebbero pagare solo i 3 personaggi o, al massimo, le 3 commissioni con i 3 personaggi!!! Ma stiamo scherzando????

Da: X Giovanni tornatore 12/08/2019 21:28:42
Ma che vai millantando, sei impazzito o davvero sei un ignorante???

Il Tar non è  entrato nello.specofico delle 10 doglianze??? Non solo è  entrato nel merito e nello soecific,  ma le ha RIGETTATE tutte e 10 giudicandole INFONDATE.  INFONDATE INFONDATE. Ma non sapete leggere nemmeno una cazzo di sentenza??????

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Da: X Giovanni tornatore 12/08/2019 21:31:39
Con la censura n°6 la ricorrente contesta il fatto che che le sotto-commissioni non hanno formalizzato la compilazione delle griglie di valutazione secondo le indicazioni dettate nel verbale del 25 gennaio 2019.

Il Tar rigetta la censura con le testuali parole: "Anche siffatta censura si profila destituita di fondamento atteso che da un lato si risolve in una mera irregolarità priva di idoneità viziante le operazioni di valutazione avversate. Dall'altro non si è in grado di comprendere in che misura la lamentata irregolarità abbia codeterminato l'esito della prova da parte del ricorrente. Alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali".

Con la censura n°8, i ricorrenti affermano che l'esito della selezione concorsuale è risultato inevitabilmente compromesso a causa dell'erronea formulazione di due quesiti che non erano strutturati come domanda diretta, ma si connotavano per essere dei "casi", richiedendo quindi l'individuazione di soluzioni concrete a specifiche problematiche.

Il Tar la rigetta con le testuali parole: "Le censure appaiono al Collegio inammissibili e infondate. Al riguardo non può sottacersi che la ricorrente, con tutti i casi posti in discussione e nei quali si contestano le risposte ritenute esatte o inesatte dal Ministero a vari quesiti, propone e sollecita a questo Giudice un sindacato di merito sulla discrezionalità tecnica che in subietta materia è riservata costituzionalmente all'Amministrazione".

Sulla presunta violazione dell'anonimato, censura n°5, con cui la ricorrente contesta che il codice meccanografico era oggettivamente conoscibile prima dell'assegnazione alle commissioni, il Tar risponde testualmente: "La doglianza appare priva di fondamento e va conseguentemente disattesa. La lex specialis prevedeva infatti che durante la prova il candidato inserisse codice personale e scheda anagrafica in busta internografata senza sigillarla: "Il candidato estrae un codice personale anonimo dall'urna (…); Al candidato viene consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico; Si consegna al candidato una busta internografata e gli si comunica di conservarvi all'interno entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta; Il candidato viene fatto accomodare e, subito dopo, inserisce il codice personale anonimo per sbloccare la postazione. Il candidato ripone il codice personale anonimo nella busta internografata a lui consegnata senza sigillarla (…)". Tuttavia a garanzia dell'anonimato veniva parimenti prescritto che al termine della prova "il candidato ripone il modulo anagrafico ed il modulo contenente il codice personale anonimo all'interno della busta internografata che gli è stata consegnata all'atto della registrazione e la sigilla". Ne consegue che alcuna violazione del principio dell'anonimato è dato al Collegio cogliere nelle descritte operazioni concorsuali posto che al termine della prova le generalità del candidato e il suo codice personale identificativo venivano inserite in una busta della quale era prescritta la sigillatura. Il Miur ha poi dettagliatamente allegato con la relazione del direttore generale 28240 del 14.6.2019, che i moduli risposte e quello anagrafico consegnati ai candidati venivano riposti in una busta internografata parimenti consegnatagli, sigillata dal candidato e a sua volta inserita in una busta A4 parimenti sigillata e siglata sui lembi. Quest'ultima busta già sigillata veniva poi inserita insieme alla chiavetta USB contenente il file delle risposte, ai codici personali agli oroginali dei verbali d'aula e del registro cartaceo, in un plico formato A3 sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza apponeva firma e data. Tutti i plichi finali contenenti tutta la documentazione della prova in due buste più piccole sigillate, venivano poi consegnati in sicurezza ai Direttori degli Usr regionali e da questi recapitati al Ministero affinchè venissero assunti in custodia dai carabinieri fino alla conclusione della correzione…Solo alla fine delle operazioni di correzione degli elaborati e al momento dello scioglimento dell'anonimato, alla presenza dei carabinieri venivano effettuate le attività di associazione dei codici anonimi identificativi della prova con i codici fiscali dei candidati e la relativa identità di ciascuno di essi".

Infine, sul rinvio della prova scritta in Sardegna, che secondo la ricorrente avrebbe violato il principio di unicità della prova su tutto il territorio nazione per come previsto dal bando, il Tar afferma testualmente: "Anche siffatta doglianza non coglie nel segno.

Le eccezioni al principio di unicità della prova sono ammesse in casi eccezionali, tra i quali sicuramente deve farsi rientrare l'improvvisa ed imprevedibile chiusura delle scuole disposta dalle competenti autorità in Sardegna. Irragionevole, infatti, sarebbe risultato disporre lo slittamento della prova su tutto il territorio nazionale a cagione della oggettiva impossibilità di svolgimento nella data prestabilita, della disponibilità delle sedi inerenti la sola Regione Sardegna. Stenta inoltre il Collegio a individuare il nesso di compromissione dell'esito della prova svolta, che viene eo ipso inammissibilmente fatto discendere dal procrastinamento della prova relativa ai candidati della regione Sardegna. Ancora, lo stesso Tar Lazio, con sentenza n° 11904/2014 ha ritenuto infondate le censure relative alla violazione del principio di contestualità delle prove in quanto "la non coincidenza dell'ora di inizio delle prove in ciascuna delle sedi in cui si svolgevano (di cui peraltro non era neanche ragionevolmente possibile garantire la perfetta coincidenza anche in conseguenza della diversa dislocazione delle stesse) non può ritenersi determinante in assenza di precise adduzioni" tali da invalidare lo svolgimento della prova e pertanto "non può che restare a livello di denuncia generica e come tale non rivestente valenza ove addotta i sede giudiziaria. Il motivo va pertanto respinto".

Da: X sopra 12/08/2019 21:33:03
Guarda meno male che vi hanno trombato, sarebbe un disastro avere nelle scuole dei ds talmente superficiali ignoranti e in mala fede

Da: Voi confondete e purtroppo questo è grave12/08/2019 21:49:10
La validità del concorso col presunto diritto del vincitore di concorso.
Sgombriamo il campo da equivoci. Vincitore è colui che supera un concorso regolare. Se il concorso è annullato non c'è vincitore di concorso ma solo concorrente. Se vincitori non ce ne sono non ci possono essere diritti dei vincitori. Lo stesso danno che potrebbero rivendicare coloro che pensano di essere vincitori può essere rivendicato  soprattutto da chi sia stato bocciato (questo punto di forza dei bocciati rappresenta il loro punto di debolezza: loro possono chiedere danni oltre a rifare il concorso- danni psicologici-). In verità danni non ce ne sono, potendo l'amministrazione rifare tutte le prove concorsuali. Sgombrato il campo da questa nebbiosa fantasia profana di chi pretende di essere conoscitore del diritto, si può affrontare l'altro aspetto. Il concorso annullato non crea seri problemi. Si confonde spesso la difesa del concorso con la difesa degli esiti di esso. Il secondo aspetto non è  a favore della P.A.. E' a favore di alcune persone ed a danno di altre. Quando il concorso è nullo o annullabile, dovrebbe essere proprio la P.A. a dichiararlo nullo e a disporre i rimedi, altrimenti finisce per favorire alcuni concorrenti a discapito degli altri ( ricorrenti).

Da: Giovanni Tornatore 12/08/2019 21:53:23
Da per ....tenete a debito conto che il Miur, nonostante l'ordine del TAR alla societa' che ha gestito il concorso, di fornire il codice sorgente che ha proceduto in modo Random a destinare gli scritti alle varie commissioni, ha peeferito fare orecchio da mercante, e invece di fornirlo, chissa' per quale ragione, ecco dov'e' la malafede, e le varie manine, ha fatto ricorso al CdS, ti dice niente questo,9 infatti il TAR e' in attesa anche per questo punto ti doglianza. E come non bastasse tutti gli altri ricorsi aventi i 10punti di doglianza che tutti noi conosciamo, la procura e gli organi di stampa, il TAR sta rinviando l'analisi e le valutazioni a dopo la sentenza del 17.10.19 del CdS. Ossia per ora e' preminente la nullita' del concorso ripeto, visti gli errori a monte di incompatibilita' dei tre commissari, come previsto peraltro dal bando, che ha fatto si' che tutti gli atti successivi alla seduta plenaria del 25 gennaio u.s. siano dichiarati nulli. Ovvio che il CdS e il TAR entreranno nel merito solo qualora il CdS dovesse rigettare la sentenza del Tar e credo, mio malgrado, che parecchie sarebbero le magagne o gli errori che verrebbero a galla...tanto per non farsene mancare nessuna a questo concorso.

Da: X sopra 12/08/2019 22:03:25
E invece i tecnici del Miur hanno affermato che non esiste alcuna incompatibilità. Perciò diventeranno la procedura concorsuale in seduta di ottobre, dimostrando che tutto è  stato regolare. D' altronde non sarebbe certo la prima volta che il CdS riforma una sentenza del Tar Lazio, ribaltandola. Solo gli altri 10 punti saranno confermati, perché abbondantemente il Tar ne ha motivato il totale RIGETTO. Buona notte

Da: X sopra 12/08/2019 22:06:34
Sui 10 punti di doglianza, il Tar si è già abbondantemente espresso e non credo proprio che, ad ottobre, voglia smentire se stesso dicendo l' opposto di quanto ha già affermato il 2 luglio, RIGETTANDO tutti e 10 le censure.

Da: Leggo 12/08/2019 22:17:22
Dal CdS, testualmente

"Del resto in svariate situazioni afferenti alla materia concorsuale e non riferibili alle ipotesi specificamente disciplinate dalla richiamata norma processuale, l'elaborazione giurisprudenziale è coralmente orientata nel senso dell'insussistenza di un dovere di astensione da parte del componente della commissione giudicatrice…
La collaborazione tra commissario e candidato comporta l'obbligo di astensione soltanto se essa implichi comunanza di interessi economici o di vita d'intensità tali da far ingenerare il sospetto che il giudizio sul candidato sortisca da conoscenza personale con il commissario e non da risultanze oggettive della procedura (CdS sez VI, 8 maggio 2011 n° 2589)".

In definitiva, affinché sussista l'obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Nella fattispecie in esame non sembra ricorrano,
o quanto meno che siano concretamente dimostrate, tali condizioni".

Da: Conferma 12/08/2019 22:19:15
Nella graduatoria della prova preselettiva ero circa 2600 e nella graduatoria finale quella è rimasta più o meno la mia posizione

Da: Grazie!12/08/2019 22:31:31
Grazie di vero cuore a tutte le commissioni, poiché hanno bocciato tutta questa gentaglia che da DS avrebbe portato danni irreparabili alle scuole.

Da: Leggo 12/08/2019 22:51:04
Condivido totalmente

Da: Ecco la chiave 12/08/2019 22:52:41
In definitiva, affinché sussista l'obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità. Nella fattispecie in esame non sembra ricorrano,
o quanto meno che siano concretamente dimostrate, tali condizioni". 

Da: Ecco la chiave 12/08/2019 22:54:48
Ho trascritto testualmente le parole del Consiglio di Stato, che la collega Mongiardo ha sapientemente riportato nella sua lettera!

Da: Rebus... 12/08/2019 23:05:56
X son passato alla selettiva nel 201112/08/2019 18.02.34Peccato solo che la preselettiva fosse propedeutica allo scritto! Piccolo dettaglio!
I 60ini dovranno essere estirpati dalla graduatoria come gramigna infestante!


Sono d'accordo
Qui ognuno detta legge come gli pare. Il concorso preveda 3 prove e il superamento di tutte e tre le prove, non di due prove su tre. Se una non la passi sei fuori. Via!

Da: X Rebus12/08/2019 23:25:16
A dire la verità, se proprio vogliamo essere precisi, il bando prevedeva qualche prova in più...
"Al test preselettivo seguiranno infatti una prova scritta e una prova orale e, solo per  2899 candidati, un corso dirigenziale di 240 ore  seguito da un tirocinio di 4 mesi presso un'istituzione scolastica. Al termine del tirocinio un'ulteriore prova scritta e un colloquio consentiranno di selezionare i dirigenti scolastici da assegnare ai 2425 posti vacanti."

Da: Rebus... 12/08/2019 23:37:02
Ma ti ricordo che poi è intervenuta la legge di bilancio ad abolire il corso finale

Da: Rebus... 12/08/2019 23:39:18
Ed è stato questo l' unico vero errore in questo concorso

Da: X chef13/08/2019 00:03:10
Ma le polpettine di tonno...?

Da: Mi associo 13/08/2019 00:09:29
"Grazie di vero cuore a tutte le commissioni, poiché hanno bocciato tutta questa gentaglia che da DS avrebbe portato danni irreparabili alle scuole".

Articolo su incompatibilità molto molto molto interessante

Da: Giovanni Tornatore 13/08/2019 00:29:19
X leggo...ripeto quel tipo di incompatibilita' accolta dal tar, contrariamente a quanto accaduto negli anni precedenti per gli stessi tipi di concorso, era esplicitamente prevista in Gazzetta Ufficiale, basta leggere il bando di concorso. Per questo motivo e' stato facile per il Tar accogliere e annullare il concorso. Questo e' quanto. Il resto e' noia come direbbe un cantante. Se poi le regole le vogliamo aggiustare secondo convenienza allora fate pure...infatti il. C d S ha dato una brevissima sospensiva rinviando la decisione al 17.10.2019. Mai vista peraltro una decisione del CdS a cosi' breve termine. Sapete quanto ci mette il CdS di solito a fissare una seduta in appello per poi decidere...tempi quasi biblici, se non fosse per la ragion di stato, credo si sarebbe gia' espresso a luglio per confermare. Ma all'epoca ha preferito dare, una ciambella di salvataggio al governo, perche' provveda per tempo a sanare, in qualche modo, con eventuali dispositivi legislativi o altro, il tutto, prima ovviamente che si scopra il peggio o che ancora si annulli  il tutto. Sappiate che il concorso, rispetto a come era partito e' cambiato nei  modi e in tempi diversi e gia' per questo la dice lunga sulla validita' del concorso, le regole come sappiamo non si cambiano in corso d'opera, tanto piu' e ancor peggio se trattasi di un concorso statale dirigenziale.

Da: Avvocato (?) 13/08/2019 04:24:46
Ma quanto ti sei preso in termini di pecunia da quei polli dei tuoi clienti?

Da: Avvocato 13/08/2019 04:28:33
Ma davvero li hai intortati con la favoletta che il Tar non ha ancora analizzato 10 censure, prendendo tempo fino a ottobre? E loro se la sono bevuta?
Bravo, hai fatto bene! I polli meritano di essere spennati

Da: Avvocato 13/08/2019 04:30:56
Ps. Le regole, purtroppo, si possono cambiare, se interviene una legge, che come tu mi insegni è un atto normativo superiore ad un bando


Da: Sì?    Poi Il CdS affermò13/08/2019 06:49:10
"Da tutto quanto sopra esposto il Collegio rileva che risultano confermate le incompatibilit�  a far parte della Commissione giudicatrice del concorso in contestazione riferite alla dott.ssa xxxxxxx e al dott. xxxxx e la illegittimit�  della composizione di detta Commissione come eccepite dai ricorrenti con il sesto e nono motivo di impugnativa, i quali (anche a voler tacere delle ulteriori, dubbie situazioni e correlazioni denunciate dalle ricorrenti con il settimo e ottavo motivo di gravame) appaiono meritevoli di accoglimento in relazione alla evidente mancanza di imparzialit�  di giudizio connessa alla illegittima posizione rivestita da detti membri nell'ambito dell'organo di valutazione dei candidati.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso straordinario indicato in oggetto debba essere accolto in parte nei sensi di cui in motivazione con assorbimento dell'istanza cautelare di sospensiva. Restano assorbite le residue censure.        

Da: Agnostica13/08/2019 07:34:15
Semplifichiamo in modo estremo lasciando perdere tecnicismi inutili.
Facciamo finta che il TAR non abbia annullato!
Supponiamo di essere in attesa del giudizio (non vi anchilosate su doglianza sì doglianza no, incompatibilità sì incompatibilità no!).
Il CdS  a prescindere da quello che il TAR ha deciso sui vari punti ora DEVE ignorare: sentenze, sospensive, interessi economici, pubblici, di funzionamento delle scuole ecc. e deve con le "mani libere" e senza alcun "pregiudizio" entrare nel merito! (Chi ha fatto ricorso ha presentato al CdS lo stesso ricorso che ha presentato al TAR!). Tutto quello che dite prevede un "condizionamento" che la legge VIETA espressamente.

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