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Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017
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Da: vvv06/12/2018 08:41:49
Scusate i refusi: ovviamente " un ulteriore "

Da: vvv06/12/2018 08:42:37
Scusate i refusi: ovviamente " un ulteriore "

Da: Ricorso... 06/12/2018 08:43:09
N. 05850/2018 REG.PROV.CAU.

N. 08113/2018 REG.RIC.          

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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8113 del 2018, proposto dal signor Vincenzo Nucera, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, G. Paisiello, n.55 (c/o Studio Scoca);


contro

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti

la signora, Daniela Spinella, non costituita in giudizio;
per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9980/2018, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato;

Visti i decreti del Presidente titolare della Sezione 17 ottobre 2018 n. 5057, 18 ottobre 2018 n. 5073 e 23 novembre 2018 n. 5659;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 il Cons. Stefano Toschei e uditi per le parti l'avvocato Ignazio Tranquilli e l'avvocato dello Stato Federico Basilica;


Premesso che con decreto del Presidente titolare della Sezione 18 ottobre 2018 n. 5073, con revoca del precedente decreto 17 ottobre 2018 n. 5057, l'odierna parte appellante è stata ammessa con riserva alla partecipazione al concorso per il quale è controversia;

Verificato che, già in occasione della nuova istanza per l'adozione di misure cautelari, formulata dalla stessa parte appellante e respinta con decreto presidenziale 23 novembre 2018 n. 5659, era stata data notizia a questo Consiglio che il candidato non era stato ammesso alla prova in svolgimento per la data del 18 ottobre 2018, nonostante l'ammissione con riserva dello stesso in virtù del suindicato decreto n. 5073/2018;

Sentiti i difensori delle parti nel corso della odierna camera di consiglio ed appurato che effettivamente il candidato non ha potuto sostenere la prova in quanto non materialmente ammesso ai locali;

Considerato che l'avvocato dello Stato ha chiarito che effettivamente il 13 dicembre 2018 è prevista una prova suppletiva in Sardegna;

Ritenuto che, al fine di poter dare esecuzione al decreto n. 5073/2018, la cui decisione viene qui confermata in sede collegiale nella parte in cui dispone l'ammissione con riserva al concorso del candidato oggi parte appellante, va concessa la misura cautelare consistente nella possibilità di partecipare alla prova in occasione della sessione suppletiva prevista in Sardegna ovvero ad altra sessione che verrà svolta in altra area geografica più vicina al luogo di residenza del candidato;

Ritenuto, altresì, che possono compensarsi le spese della presente fase cautelare di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8113/2018) nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Spese della fase cautelare di appello compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere

Da: Ricorso... 06/12/2018 08:44:11
Questa è stata pubblicata il giorno 4 ci sono tutti i riferimenti.

Da: vvv06/12/2018 08:47:23
@Ricorso ... potresti postare il link della sentenza di ACCOGLIMENTO DEI RICORSI QUOTA 60 DISCUSSA DAL CDS IL 29 NOVEMBRE? Ci sono seri estremi per una Class Action alla Corte di Giustizia Europea vista ls disparità rispetto alla decisione della Camera di Consiglio del 22 Novembre,che ha rigettato identiche.istanze...

Da: vvv06/12/2018 08:47:51
@Ricorso ... potresti postare il link della sentenza di ACCOGLIMENTO DEI RICORSI QUOTA 60 DISCUSSA DAL CDS IL 29 NOVEMBRE? Ci sono seri estremi per una Class Action alla Corte di Giustizia Europea vista ls disparità rispetto alla decisione della Camera di Consiglio del 22 Novembre,che ha rigettato identiche.istanze...

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Da: vvv 1  - 06/12/2018 08:58:15
Grazie. Comunque il pronunciamento riguarda un'altra situazione, non la Quota 60, bensì la non ammissione da parte della Commissione preposta alla sorveglianza di un candidato in possesso. di un Decreto cautelare immediatamente attuativo. Qui non si va nel merito delle ragioni che , onestamente, non sono esplicitate e che bon coboscismo. Diverse sarebbero le ppsizioni se ci fosse la confetma per quota a 60 da parte del C d S con sentenza del29 Novembre

Da: Ricorso... 06/12/2018 10:32:09
Le motivazioni sono scritte nei decreti del Tar. Infatti il candidato si è presentato il 18 per fare lo scritto con decreto cautelare del CDS e non glielo hanno fatto fare. Ho letto le sentenze precedenti. Vai sul Tar Roma  e le trovi . Irap te le invio. 

Da: Ricorso... 06/12/2018 10:43:00
Pubblicato il 15/10/2018 primo decreto respinto
N. 09980/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10318/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10318 del 2018, proposto da
Vincenzo Nucera, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Scoca in Roma, via G.Paisiello 55;
contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti

Daniela Spinella non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa adozione della più idonea misura cautelare, ex art. 55 c.p.a.,

anche provvisoriamente decretata, ex art. 56 c.p.a., del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del 24.7.2018 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134.24-07-2018), conosciuto il 27.7.2018 (doc. 1), di mancata ammissione del ricorrente, a seguito della partecipazione alla prova preselettiva, alla prova scritta del corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, approvato con Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017 (pubblicato in G.U.R.I. n.90 del 24 novembre 2017), nonché avverso il punteggio attribuito al ricorrente per la suddetta prova preselettiva, con il conseguente inserimento del ricorrente, previa rettifica del punteggio e della graduatoria, tra gli ammessi alla prova scritta, fissata al 18 ottobre 2018 (doc. 2) unitamente a tutti gli atti o provvedimenti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, ivi espressamente compresi gli eventuali atti e/o provvedimenti di approvazione o avallo delle risposte ritenute corrette rispetto ai quesiti posti nella ridetta prova preselettiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato

- che l'accoglimento dell'istanza cautelare può essere disposta solo per coloro che vantino un impedimento oggettivo, riconducibile a forza maggiore, alla conclusione della redazione della prova preselettiva (es. blackout);

- che, prima facie, le censure afferenti l'illogicità dell'art. 8 del d.m. n. 138 del 2017, non appaiono fondate;

- che le censure relative al merito delle risposte considerate esatte dalla p.a. e alla formulazione del testo, trattandosi di quesiti resi disponibili con congruo termine per consentire la preparazione dei concorrenti, non possono ritenersi fondate;

che peraltro, al ridetto profilo, va associata la prevalente giurisprudenza ( cfr. parere n.644/2017 Cds sez II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte "si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità" (Cons. di Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014, n. 4670).

In altri termini, l'individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati e l'indicazione delle risposte ritenute corrette sono il frutto di valutazioni tecnico-discrezionali riservate all'Amministrazione, esaminabili dal giudice amministrativo esclusivamente qualora risultino affette da gravi vizi di legittimità ictu oculi rilevabili.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente non ha evidenziato la sussistenza di tali vizi, atteso che la medesima ha rilevato la sussistenza di quesiti formulati in maniera ambigua o che potevano dare adito a più risposte corrette, sovrapponendo in tal modo - in maniera non consentita - la propria valutazione in ordine alla correttezza dei quiz a quella compiuta, sotto il profilo tecnico, dai competenti organi di amministrazione attiva.

Ne deriva, quindi, che tali censure - essendo volte a chiedere alla Sezione un non ammesso riesame delle scelte di merito compiute dall'Amministrazione - non possono che ritenersi prive di pregio.

Peraltro, anche volendo prescindere da quanto esposto, le richiamate censure non potrebbero comunque comportare l'illegittimità della procedura, e ciò in quanto, come rilevato da un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, "l'erroneità o la equivocità di alcuni quesiti deve ritenersi inconferente atteso che quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, i medesimi non inciderebbero sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sugli stessi quesiti bene o male confezionati" (Cons. di Stato, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 1141/2014), con la conseguenza che l' eventuale erronea formulazione dei quesiti avrebbe un effetto sostanzialmente neutro sull'esito della prova. "

Ritenuta l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per disporre l'ammissione con riserva o la predisposizione di una nuova prova preselettiva.

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per compensare le spese di lite alla luce della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia,    Presidente

Alfonso Graziano,

Da: Ricorso... 06/12/2018 10:45:07
Vedi che come motivazione si legge la rettifica del punteggio ed è stato respinto perché non c' era una motivazione oggettiva (blackout. )

Da: Ricorso... 06/12/2018 10:50:26
Pubblicato il 24/09/2018
N. 05639/2018 REG.PROV.CAU.

N. 10318/2018 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 10318 del 2018, proposto da
Vincenzo Nucera, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Studio Scoca in Roma, via G.Paisiello 55;
contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
nei confronti

Daniela Spinella non costituito in giudizio;
per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

previa adozione della più idonea misura cautelare, ex art. 55 c.p.a.,

anche provvisoriamente decretata, ex art. 56 c.p.a., del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.), Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico del 24.7.2018 (m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0001134.24-07-2018), conosciuto il 27.7.2018 (doc. 1), di mancata ammissione del ricorrente, a seguito della partecipazione alla prova preselettiva, alla prova scritta del corso-concorso nazionale finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, approvato con Decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017 (pubblicato in G.U.R.I. n.90 del 24 novembre 2017), nonché avverso il punteggio attribuito al ricorrente per la suddetta prova preselettiva, con il conseguente inserimento del ricorrente, previa rettifica del punteggio e della graduatoria, tra gli ammessi alla prova scritta, fissata al 18 ottobre 2018 (doc. 2) unitamente a tutti gli atti o provvedimenti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, ivi espressamente compresi gli eventuali atti e/o provvedimenti di approvazione o avallo delle risposte ritenute corrette rispetto ai quesiti posti nella ridetta prova preselettiva.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistano i presupposti di estrema gravità ed urgenza ex art.56 cod.proc.amm. per la concessione della invocata misura cautelare monocratica.


P.Q.M.

Respinge e rinvia alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 21 settembre 2018.






    Il Presidente
    Riccardo Savoia





IL SEGRETARIO


Da: Ricorso... 06/12/2018 10:53:28
Come vedi respinti dal Tar entrambe e poi accolte dal CDS prima con decreto cautelare e poi con sentenza definitiva che annulla come puoi vedere i decreti/ sentenze precedenti.

Da: Ricorso... 06/12/2018 10:58:09
Per trovare le sentenze vai sul Tar Roma e digita il nome e troverai le sentenze e sul CDS per le sentenze successive

Da: vvv06/12/2018 11:25:13
Grazie per le informazioni. Ma il pronunciamento della Camera di Consiglio del 29 novembre é stata pubblicata o no? Intendo quella inerente alle sospensive per i ricorrenti siciliani quota 60 difesi dagli Avv.Caudullo e Spataro, nonché i ricorsi analoghi dell' Avv.Vernola per i pugliesi e il ricorso a sola istanza della senatrice Gelsonina Vono (sempre quota 60). Si sa nulla??? Poiché i ricorsi rigettati dal TAR e poi nuovamente dal CdS g.22 novembre, quota60, Avv.Marone , hanno visto la pubblicazione della sentenza l'indomani,g.23 novembre ...

Da: Ricorso... 06/12/2018 11:28:01
No non li hanno ancora pubblicati.... Probabilmente pler non fare un polverone

Da: La legge non e  uguale per tutti06/12/2018 11:53:08
E polverone sarà. Non abbiamo certo intenzione di accettare passivamente che alcuni possano sostenere lo scritto mentre noi, patrocinati da differenti avvocati, siamo stati esclusi. Ma scherziamo? È necessaria una conferenza stampa. Tutti devono essere al corrente di ciò che probabilmente sta accadendo!!

Da: vvv06/12/2018 11:54:10
Per non creare polverone ??? O piuttosto per non lasciare il tempo ad ulteriori eventuali interventi dei ricorrenti delusi dalla disparità di trattamento per chi ha visto rigettata l'istanza cautelare, rispetto a chi, viceversa (E PER LE IDENTICHE RAGIONI/RICHIESTE) la ha avuta accolta?

  Temo che, presto o tardi, ci saranno ancora tante tante tante recriminazioni ed occasioni di ricorso, in varia sede giurisdizionale e sotto varia forma.
Premetto di non essere direttamente interessato alla sentenza, anche se persone amiche e di mia conoscenza lo sono.
Il problema non è personale!
Piuttosto sono veramente stanco di assistere allo scempio della legalità e della giustizia.
Cosa mi dovrò attendere dalla revisione delle prove scritte?
Insomma, in Italia ABBIAMO VERAMENTE RINUNCIATO A QUALSIASI PARVENZA DI MERITOCRAZIA? A QUALUNQUE DESIDERIO CHE LA SCUOLA E LE ISTITUZIONI VENGANO GESTISTE DA CHI REALMENTE POSSIEDE LE COMPETENZE ETICO-CULTURALI NECESSARIE?
Temo di si...visto che stiamo passivamente accettando le modalità di un Concorso che era stato "pensato" e strutturato in un modo e sta procedendo in tutt'altra direzione.
Suppongo che il progetto originario, ad esempio, pensasse ad un'ampia gamma di ammissioni al corso di formazione, con la formulazione di una graduatoria di merito (possibilmente di durata ed effetto pluriennale, sino al prossimo concorso), in cui fossero presenti sia i vincitori che gli idonei...di solito funziona così.
Ora, viceversa, prevarranno in via esclusiva, le valutazioni sul "sedicente" scritto...ove tutti noi abbiamo avuto modo di verificare quanto inadeguate fossero le modalità, i tempi, le proposte da affrontare in soli 150 minuti!
Sinceramente mi sento molto amareggiato, deluso, tutt'altro che gratificato...avrei reso ben diversamente se avessi avuto la possibilità di argomentare in maniera ponderata, con i giusti tempi, secondo modalità anche di maggiore trasparenza.
Chi ci garantirà, infatti, la "paternità" delle nostre prove? Come faremo, eventualmente, a dimostrare che non ci hanno, putacaso, attribuito lo scritto di un altro candidato?
NON ABBIAMO UNO STRACCIO DI PEZZA D'APPOGGIO!
NE' LA GRAFIA, NE' LA RESTITUZIONE IMMEDIATA DEI NOSTRI LAVORI! ....
E vi pare normale?
Non ci hanno nemmeno consegnato i rispettivi codici identificativi, ovviamente per evitare successivi riconoscimenti...
Tuttavia il MIUR AVREBBE POTUTO E DOVUTO R E S T I T U I R E LE PROVE IMMEDIATAMENTE, A CIASCUNO, come è stato per la preselettiva...

Da: Ricorso... 06/12/2018 12:31:04
Concordo con te in tutto. (Vvv )Io ho sempre sostenuto che è stato già tutto deciso.... Perché a quel candidato è stato ribaltato il decreto e ad altri confermato? Bisogna essere uniti e fare come B..... Ni andare a Strasburgo.

Da: Victoria666  06/12/2018 13:14:27
La giustizia italiana@ non mollate!

Da: Victorius 06/12/2018 13:34:38
@Ricorso
Io ancora non so niente della preselettiva. Si vociferava di un'eventuale provvedimento del Miur per farci accedere allo scritto. Sara'vero?

Da: Victorius 06/12/2018 13:40:13
Eventuale ordinanza... Credevo di avere scritto ordinanza. Prima di subire attacchi per un' ed essere tacciata di ignoranza da qualche simpaticone.

Da: Ricorso... 06/12/2018 14:02:24
Si è così. Ma probabilmente faranno come quella precedente che l' hanno pubblicata solo il Lombardia per tutti . Mi dici il tuo numero di sentenza o decreto così vedo se il MIUR si è appellato come ha già fatto con altri.

Da: ???06/12/2018 14:25:56
Mi son perso qualche passaggio. Quale ordinanza? A quale scritto vi riferite, quello del 13?

Da: GiancarloXzY06/12/2018 15:15:31
Da: Cari colleghi     06/12/2018 07.06.51
Nei concorsi da dirigente [.....] altrimenti non ci sarebbero neppure i tempi di mandare i vincitori in classe il 1 settembre prossimo

... in classe?
se devo tornare in classe tanto vale restare insegnante ....

Da: xxx06/12/2018 15:29:34
vedere nuova notizia appena uscita sul sito de corso-concorso

http://www.istruzione.it/concorso_ds/index.shtml

Da: Ricorso... 06/12/2018 15:48:25
Quale nitizia?

Da: Ricorso... 06/12/2018 15:49:43
Quale notizia?

Da: Ricorso 06/12/2018 15:55:17
È assurdo tutto questo

Da: Ricorso... 06/12/2018 15:57:33
Infatti... non ci sono parole senza nominativi , n  di decreto per chi ha il decreto di rifare la preselettiva mi dite come fa a presentarsi alla prova scritta. Mah....

Da: se ancora06/12/2018 16:16:23
Il ricorso per l'annullamento della prova scritta è organizzato da un gruppo di colleghi che ormai supera la 250 unità. Le adesioni sono chiuse ma se qualcuno è interessato l'avvocato che se ne occupa lo inserisce, ma alla svelta!
La segnalazione vale per chiunque del forum
Avvocato Fiorini - Studio Legale Iacovino e Associati
Tel 06 97881020 - 0874 69016

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