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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: CUS milano27/03/2017 20:38:12
Troppe voci = Troppe chiacchiere.. sono mesi e mesi che ogni volta che vi si mette di fronte alla realtà, muovete come unici argomenti a Vostro favore le solite due, ripeto DUE frasi "le mine nel giardino di casa" e "sparare all"impazzata" che non so da dove ve le passate, chi ve le ha suggerite... Voi dite che provengono da due, dico DUE temi giudicati idonei, senza nemmeno sapere se poi questi sono stati segati all'orale o alle psico... ve lo ripeto in attesa del 3^, del 4^ del 5^  parere del Consiglio di Stato,  SIAMO NEL CAMPO DEL DIRITTO PUBBLICO ...LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO!!!

Da: franca dove sei 27/03/2017 20:45:19
Franca ma lo sciroppo ti ha fatto male? Dacci un segno ci stiamo preoccupando

Da: penso idoneo....27/03/2017 21:11:50

Il concorso a 1400 v.i. è stato perfetto....
tutti e 1875 partiranno......
non sarà riammesso nessuno...siamo noi i veri vincitori....
se il Capo della Polizia dice che vi saranno riammissioni, è perchè è uno sportivo.....gli piace giocare....!!!!
I tar sono della associazioni di pensiero....!!!!!

Da: E qui mi fermo 27/03/2017 21:14:35
http://www.ilrestodelcarlino.it/ascoli/cronaca/video/ascoli-carabinieri-e-finanza-assenti-alla-cerimonia-per-la-polizia-il-video-di-gabrielli-1.2996559

Da: Compromesso storico sindacale 27/03/2017 21:59:23
Troppe voci, ripassa le differenze tra gli offendicula e la difesa legittima

Da: XCompromesso sindacale27/03/2017 22:07:16
Buonanotte!!!!
E
Sogni d'oro

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Da: Troppe voci 27/03/2017 22:28:25
Qui chi sognato  siete. Voi!!!

Cus se.vuoi leggere.con me questi elaborati. Vieni pure...ne ho un altro centinaio di ugual spessore
Tutti idoneiii

Da: ... 27/03/2017 22:36:27
Tutto regolare...infatti stanno iniziando a ripescare per salvare i pescioloni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:05
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:11
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:15
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:19
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:23
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:27
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:31
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:35
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:04:39
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:05:51
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:06:19
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni


OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:06:35
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni


OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Non idonei state sereni!27/03/2017 23:07:19
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni


OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Il vero moralizzatore 27/03/2017 23:24:33
Tranquillo ron.....i dortori stanno arrivando...🚑 🚑 🚑 🚑

Da: bastaaa 27/03/2017 23:42:26
Bannate questo sei pazzo

Da: Il vero moralizzatore 27/03/2017 23:51:40
E' il solito.....comunque elio scrisse molti anni fa una canzone su di lui...." Spalm-man" ....lui invece e' " spam -man" ..alias ron

Da: quasi ispettore28/03/2017 00:04:06
ma secondo voi daranno la prima preferenza a tutti ?

Da: Il vero moralizzatore 28/03/2017 00:43:18
Scherzi?? Almeno stesso ufficio, stessa sedia e...retrodatazione al 2001.....epperbacco!!

Da: Eppure non è cosi 28/03/2017 01:58:12
Lenzuolate di post tutti uguali copiati per occupare molto spazio del forum al fine di tappare la bocca a chi cominciava a dare fastidio, hanno un preciso significato: il pericolo annullamento è tutt'altro che scongiurato, e quantunque non si arrivasse all'annullamento, il risultato che ne deriverebbe sarebbe comunque sufficiente per dimostrare che il marcio c'è davvero stato, ma che è stato significativamente ridotto ai minimi termini, per ciò che era possibile fare, con un'operazione di cuci e scuci proprio simile a quella che si fa quando s'intende salvare un casa ridotta molto male e che sta per crollare, sostituendo i mattoni fatiscenti e irrecuperabili con quelli integri e affidabili.

Da: che pena che fa 28/03/2017 02:07:18
Mi sa che dia  da una parte che dall'altra, molti hanno perso il senno....
siete veramente penosi.

Da: che pena che fa 28/03/2017 02:07:19
Mi sa che sia  da una parte che dall'altra, molti hanno perso il senno....
siete veramente penosi.

Da: XVeromoralizzatore28/03/2017 06:58:43
Non solo sei fuori perché non idoneo, ma rosicherai ancor di più perché non ripescato!!!

Doppio fallimento.
Tranquillo i dottori arriveranno!!!!!
Ciaoooooooooooooooo

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