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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Emy73 26/03/2017 23:01:40
Condivido il tuo pensiero io non sono direttamente coinvolta ma non è giusto per tutti coloro che come te e il mio compagno hanno studiato e si sono impegnati per superare questo concorso senza fine

Da: Ma che state a di? 26/03/2017 23:06:54
Se chi scrive con Nick Amendola è donna e poliziotto, io sono Britney Spears

Da: Compromesso storico sindacale 26/03/2017 23:06:55
Vai alla pagina 1375, puoi chiamarmi anche tesoruccio.

Da: fancazzista serio....26/03/2017 23:11:10
Ah allora posso ancora sperare per il kit da ispettore......sapete è sempre per il pupo....!!!!!!

Da: alessia amendola26/03/2017 23:24:30
a ok grazie compromesso! ma chi è ora nick amendola?

Da: quello dello sciroppo 26/03/2017 23:24:50
Franca vedo che lo sciroppo che ti ho dato l'altra sera non solo ti ha guarita dalla febbre, ma ti ha anche rinvigorito.
Quando vuoi sai dove trovarmi. Una dose di sciroppo per te c'è sempre

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: alessia amendola26/03/2017 23:33:39
ho letto  cetriolo... praticamente ha riscritto un nuovo bando di sana pianta, ma perchè la necessità di prendere tutto questo tempo? agissero, in qualsiasi direzione ma agissero, se proprio ci vogliono decapitare, facessero calare questa mannaia con un pò di attributi anzichè da ignavi

Da: IdoneaRoma e me lo merito26/03/2017 23:40:02
Ma la volete smettere di venire su questo forum a civettare con idonei e non? Non è una chat per incontri o cuori solitari... datevi una regolata che fate fare una figuracce a tutte le donne, così cose i colleghi medi che vi tampinano!!! Su questo forum dobbiamo capire di che morte morire visto che riunisce il gruppo idonei e il gruppo degli infangatori... ma avete capito o no che stiamo rischiando seriamente un annullamento che non giova a nessuno tranne ai Sov riformati??? Quindi vediamo di smettere il pollaio e postare notizie utili... @cetrioli per tutti su che basi affermi ciò che dici??

Da: Cetrioli per tutti....26/03/2017 23:44:47
Fonti vicine ai vertici... il verduriere di fiducia di capo commissione e sindacati 😂😂😂.... Nessuna fonte sicura... è una logica conclusione di quanto sta succedendo... non lo capisci da sola???

Da: franca76  27/03/2017 01:27:37
@ quello dello sciroppo
Veramente nn sto per bene per nulla il tuo sciroppo era scaduto mi sa 😱

Da: UALLERA27/03/2017 07:16:57
Buongiorno Alessia,
Puoi chiamarmi come vuoi la mia clava sarà sempre a tua disposizione.
Ho saputo che il Capo incontrerà gli idonei e gli comunicherà che non ci sarà nessun annullamento e gli dirà di starsene tranquillamente a casa perché si partirà.
La direzione degli istituti di istruzione sta già lavorando per l'aggiornamento del corso online.
Tutti a casa eccetto quelli dove da bando i posti erano 0.

Da: quello dello sciroppo 27/03/2017 07:27:38
Ci vuole una dose doppia allora Franca. Ma ovviamente devi essere bravina tu a far si che ne venga fuori la dose di cui necessiti.

Ps
sr stai davvero male mi spiace

Da: RoccoKR27/03/2017 08:26:53
La relazione della commissione presieduta dal prefetto Piantedosi è pronta.
La graduatoria finale è stata consegnata alla nuova direttrice dell'Ufficio concorsi.
Aspettiamo la farsa della ricorrezione e..... Andiamo a comandare!!!!!

Da: infatti27/03/2017 08:33:20
Rosini prendarà la relazione piantedosi e si pulirà il culo....l'unica cosa che può succedere

Da: Troppe voci 27/03/2017 08:46:57
Tutte caxxate. ..
Mi fido solo di as roma

Da: Alessia Amendola27/03/2017 09:29:17
Ualleraaaaaaaa!!! Grazie per la disponibilita' ma Teniamo a bada la clava!.….oggi si tende un po più verso l ottimismo, il " troppe voci " fa il sobillatore...ma parlasse!!! E as  Roma chi è? non l ho mai letto, che dice? Perche ci si dovrebbe fidare! Oggi sono ancora più rinco se mai possibile, sono smontante ho sonno e quindi ancora più suggestionabile... Sicuramente mi triturerete ancora di più.

Da: zingarobis27/03/2017 10:32:30
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'AA'

Da: CUS milano27/03/2017 11:11:54
...prima o poi finirà 'sta storiaccia!!

Da: CUS milano27/03/2017 11:42:51
@AttilailFolle, @Deragliatore @Falcolofui ecc... per Vs. opportuna conoscenza (della serie "Le chiacchiere stanno a ZERO")  dal sito istituzionale: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?

REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni





























Da: Attilailfolle 27/03/2017 12:23:23
Cus sei veramente un coglione irrecuperabile: questo parere è concomitante con l'altro più famoso, inoltre ripeto che i ricorsi ancora pendenti al tar sono DIVERSI da questi

Da: Troppe voci 27/03/2017 12:31:47
Troppo bloccato  cus

Da: x franca da alex 27/03/2017 12:42:51
Franca come stai? Ho letto che non stai bene. Sto leggendo il forum dei 320 io sono idoneo e pensare che alcuni di loro possono diventare miei colleghi non lo trovo giusto. Stanno continuando a parlare di te dopo che  hai scritto di non nominarti piu', chiamandoti anche troll ricordo benissimo che a quel forum grazie a te ora commenta solo chi e' registrato. Perche' non gli rispondi a quei 4 ragazzini? Fallo per favore

Da: Ron 27/03/2017 13:17:43
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: CUS milano27/03/2017 13:29:25
...le chiacchiere stanno a ZERO!!

Da: Troppe voci 27/03/2017 13:32:55
I sogni pure

Da: La situazione è molto critica 27/03/2017 13:58:05
Non c'è da entusiasmarsi, né da una parte e né dall'altra, non è così netta come ciascuna delle due parti afferma, il pericolo è tuttora incombente.

Da: Stampatino 27/03/2017 14:07:25
Ill.mo
                                Pref. Matteo Piantedosi
      Vice Direttore Generale della P.S. preposto
                        all'attività di Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia 
     Presidente della Commissione interna di verifica per la ricognizione delle procedure
      = R O M A =
e, per conoscenza:
                             Ill.mo
      Pref. Luciano Rosini
      Presidente della Commissione concorsuale per 1400 posti di Vice Ispettore    
      = R O M A =

      Spett.le
      Ministero dell'Interno
      Dipartimento della Pubblica Sicurezza
      Direzione Centrale per le Risorse Umane
      Ufficio Attività Concorsuali
      = R O M A =


OGGETTO: Concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con D.C.P. del 24 settembre 2013.

RICHIESTA ESITI ISTANZA DI RIESAME DELLA PROVA SCRITTA

Lo scrivente --- (COGNOME e NOME) ---, ---(qualifica)--- della Polizia di Stato, nato a ---- il ---, matricola ----, in servizio presso la -------, premette, in sintesi, che  quale appartenente alla Polizia di Stato, presentava regolare domanda di partecipazione al concorso in oggetto indicato, effettuando la prescritta prova scritta il 29 gennaio 2014.
Ebbene, in data ---- presentava la "RICHIESTA DI RIESAME DELLA PROVA SCRITTA" all'Ill.mo Presidente della Commissione interna di verifica per la ricognizione delle procedure concorsuali, ed alla Commissione tutta, de

Da: zingarobis27/03/2017 14:13:20
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'AA'

Da: Stampatino pg. 2 27/03/2017 14:14:37
proprio elaborato d'esame, in regime di autotutela, al fine di consentirgli di poter proseguire l'iter concorsuale.
Ebbene, visto che alla data odierna non è pervenuta alcuna comunicazione allo scrivente, chiedo di poter conoscere l'esito del procedimento.
L'interesse del/della sottoscritto/a, che mi vede direttamente interessato, è diretto, attuale e concreto ed a tutela di un mio interesse legittimo, oltre, che serio e non emulativo.
Alla presente allega l'istanza di riesame della prova scritta in argomento, presentata in data ----- ed assunta al protocollo del (inserire Ufficio da cui si dipende) in data ----.
In attesa di riscontro alla presente, anticipatamente ringrazia.
Luogo e data -----------
                F I R M A

Da: Stampatino a cui devono rispondere 27/03/2017 14:21:16
..consiglio a chi ha presentato "richiesta di riesame" del tema, di inviare la precedente richiesta, per venire a conoscenza degli ESITI.
N.B. anticipare la richiesta attraverso la mail pec dell'ufficio attività concorsuali e alla segreteria del Prefetto Piantedosi.

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