>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
53139 messaggi, letto 1864552 volte
 Discussione ad accesso limitato, solo gli utenti registrati possono scrivere nuovi messaggi

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, ..., 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 - Successiva >>

Da: Il provvedimento che farà vera giustizia 27/03/2017 14:28:08
nella Polizia in materia di carriera del personale, al di là di quanto si creda (e delle stupidaggini dette per mera opportunità e interesse personale), alla fine sarà il riordino delle carriere perché in questi concorsi s'innescano sempre delle dinamiche non facilmente controllabili, e che di meritocrazia, bene che vadano le cose, ce ne sarà ben poca.

Da: infatti27/03/2017 14:30:04
L'abbiamo visto con il riordino del '95 che campioni ci sono qualcuno di loro farà pure la doppietta....campionissimi di meritocrazia

Da: ma Falcolofui ?27/03/2017 14:36:40
che fine ha fatto? Gli hanno fatto firmare un verbale in basso a sinistra ed ha smesso di diffamare i colleghi? ...pian piano smetteranno in parecchi...

Da: Il vero moralizzatore 27/03/2017 14:45:14
Falco e' all estero ....

Da: Ron 27/03/2017 14:45:17
REPUBBLICA ITALIANA - Consiglio di Stato - Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 18 gennaio 2017
NUMERO AFFARE 02062/2016

OGGETTO: Ministero dell'interno - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dalla signora L.A., nata a Spoleto il XXX  e residente a Senigallia, avverso l'esclusione dal concorso interno per titoli di servizio ed esame a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013.
LA SEZIONE
Vista la relazione 3 novembre 2015 n. 333-A/U.C./2846/C.I., con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
visto il ricorso straordinario ricevuto il 14 aprile 2016 dal Ministero dell'interno;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
1. La ricorrente, signora L.A., ha partecipato al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario 1/24 bis del 26 settembre 2013.

L'interessata, dopo aver superato la prova preselettiva, è stata ammessa alla successiva fase concorsuale consistente nella stesura di un elaborato vertente, ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, su elementi di diritto penale ovvero di diritto processuale penale con riferimenti di diritto costituzionale.

A conclusione delle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice, i cui esiti sono stati pubblicati in data 18 dicembre 2015 sul sito web della Polizia di Stato, la signora A.è risultata "non ammessa a sostenere la prova orale", avendo riportato il punteggio di 26/50 a fronte del punteggio minimo di trentacinque cinquantesimi prescritto dal comma 2 dell'art. 6 del bando affinché la prova scritta potesse ritenersi superata.

Dopo l'accesso agli atti del concorso, l'interessata con il ricorso in esame impugna l'esclusione dalla prova orale per violazione di legge sotto i profili della sostanziale carenza di motivazione, manifesta disparità nelle conclusioni delle operazioni di valutazione degli elaborati scritti; per eccesso di potere e manifesta ingiustizia; per violazione delle norme relative al regolare svolgimento delle prove concorsuali anche per quanto specificamente attiene alla riconducibilità degli elaborati ai relativi estensori.

2. Cominciando dal dedotto vizio di carenza di motivazione, la ricorrente deduce che la Commissione esaminatrice, pur avendo prefissato i criteri di valutazione degli elaborati, come da verbale n. 37 del 17 dicembre 2014 (1.rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia proposta, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate; 2. completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; 3. correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; 4. coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), li ha di fatto disattesi, in quanto la valutazione delle prove scritte è accompagnata da striminzite formule ripetitive dalle quali non è possibile individuare la ragione della valutazione positiva o negativa, né a quale dei criteri prefissati la valutazione si riferisca.

In particolare, per quanto di diretto interesse, allega sia il proprio elaborato, sia gli elaborati di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio minimo di 35/50, sostenendo che il primo soddisfa i criteri prefissati dalla Commissione esaminatrice, mentre i secondi si caratterizzano per la loro impresentabilità. Aggiunge, altresì di aver presentato in data 15 febbraio domanda di riesame in autotutela del proprio elaborato, rimasta senza riscontro benché il Capo della Polizia avesse comunicato per iscritto al segretario generale dell' UXXX che eventuali richieste di riesame sarebbero state prese in considerazione dalla Commissione.

In particolare, la ricorrente deduce che:

- i commissari non hanno sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di situazioni d'incompatibilità con i candidati, in violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994 e dell'art. 52 del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005 n. 129;

- la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame anziché tre, come previsto dagli stessi articoli;

- dal verbale n. 40 si rileva che i commissari hanno firmato il foglio contenente la traccia d'esame, che è stato quindi riposto in doppia busta dal segretario e consegnato al Presidente, senza che risulti che la busta sia stata sigillata e controfirmata da tutti i membri della Commissione, come prescritto dall'art. 11 del d.P.R. n. 487/1994 e dell'art. 54, comma 3, del d.m. n. 129/2005;

- nello stesso verbale non v'è menzione che i plichi ove sono state raccolte le buste contenenti gli elaborati sono stati firmati dal presidente, da almeno uno dei membri della Commissione e dal segretario (art. 56, comma 4, del d.m. n. 129/2005).

La ricorrente sostiene altresì che il giudizio d'insufficiente attribuito al suo elaborato (n. 6127 allegato al ricorso), posto in relazione con alcuni dei giudizi degli elaborati di candidati giudicati idonei con 35/50 (o voto superiore) rende palese la manifesta illogicità delle valutazioni espresse dalla Commissione. Al riguardo cita, allegandone copia, i seguenti elaborati:

- n. 1135, con voto 26, così motivato "Trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella prima parte in quanto non è stata trattata la struttura del reato";

- nn. 1017, 4592, 2325, 468, 510, 4676, 5385, 1843, 1810, 1939, tutti valutati con punti 35 e un giudizio così formulato "Trattazione limitata all'essenziale", nonostante secondo la ricorrente sia evidente l'incompletezza e l'inadeguatezza dello svolgimento;

- n. 2007, valutato con punti 36, nonostante il contenuto appaia paradossale sul piano formale e sostanziale.

Infine, lamenta che su taluni elaborati sono presenti segni inequivocabilmente utili all'identificazione del candidato interessato.

3. L'Amministrazione riferente confuta le censure, sostenendo che il giudizio reso sull'elaborato della ricorrente, oltra ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi di travisamento dei fatti o palese illogicità, né si pone in contrasto con i criteri di valutazione predisposti dalla Commissione esaminatrice che ha ragionevolmente previsto, oltre alla "correttezza grammaticale, sintattica, nonché alla chiarezza espositiva", anche i criteri che riguardano propriamente il contenuto dell'elaborato, in modo da valutare sia gli aspetti contenutistici, sia quelli attinenti alla tecnica di redazione. In ogni caso i giudizi della Commissione d'esame sono espressione di discrezionalità tecnica, in linea di principio non censurabile, salvo che risulti affetta da eccesso di potere per vizi logico-giuridici.

Considerato.

4. Le censure espresse dalla ricorrente possono essere raggruppate in due gruppi, il primo volto a contestare il merito della valutazione della prova scritta, il secondo diretto a porre in luce l'inosservanza da parte della Commissione d'esame di talune disposizioni regolamentari in materia di pubblici concorsi.

5. Quanto al primo gruppo, la ricorrente lamenta innanzitutto che la valutazione di 26/50, attribuita al suo elaborato, accompagnata dal seguente giudizio "trattazione che lascia taluni aspetti non adeguatamente sviluppati dal quesito, soprattutto nella seconda parte" sia del tutto carente sotto il profilo motivazionale, sia perché non appare correlata ai criteri prefissati dalla Commissione, sia perché espressa con formula stereotipata e ripetitiva.

Al riguardo va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene la motivazione dei punteggi assegnati nelle prove di pubblici concorsi sindacabile dal giudice amministrativo nel limite segnato dall'attendibilità della valutazione, senza alcuna possibilità che il giudice sostituisca il proprio giudizio a quello tecnico-discrezionale della Commissione; quest'ultimo, infatti, è espressione di valutazione di merito che, come tale, non è puntualmente sindacabile in sede di legittimità, se non nei casi in cui esso risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr., Cons. St., sez. quarta, 25 ottobre 2016, n. 4459).

Nel caso di specie, il giudizio reso sull'elaborato del ricorrente, oltre ad essere sufficientemente motivato, non appare affetto da vizi logico-razionali, né si pone in contrasto con i criteri prefissati, avendo la Commissione riscontrato - come sopra detto - un elaborato caratterizzato da una trattazione che tralascia alcuni aspetti del quesito, soprattutto nella seconda parte.

Per quanto concerne le censure relative alla standardizzazione nonché alla linearità dei punteggi espressi dalla Commissione nei confronti di alcuni candidati ammessi alla prova orale con il punteggio di 35/50, va ribadito che l'attribuzione del voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti.

Tale principio è stato definito "diritto vivente" dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 202, e 15 giugno 2011, n. 175), la quale ha sottolineato che - quando il criterio prescelto dal legislatore per la valutazione delle prove scritte nell'esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l'ammissione all'esame orale - tale punteggio, già nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla Commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.

Ne discende, pertanto, che l'apposizione di punteggi numerici o la formulazione di giudizi sintetici è sufficiente ed assiste legittimamente l'operato della commissione, laddove quest'ultima ha preventivamente predisposto una griglia di valutazioni che impone, ai componenti della stessa, la disamina di ogni elaborato alla luce dei criteri fissati ex ante.

Tali criteri hanno lo scopo di far esprimere la commissione su ciascun elemento rinvenibile o meno nell'elaborato in valutazione, assicurando una omogeneità di trattamento in ossequio all'art. 97 della Costituzione.

Nel caso in esame, poi, non si può ignorare che il punteggio assegnato alla ricorrente sia lontano da quello necessario per il superamento della prova, sicché soltanto un vizio macroscopico potrebbe essere utile all'interessata.

Né invero la ricorrente può sostituire il proprio metro di valutazione a quello della Commissione, prospettando un sorta di disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti che hanno superato la prova con il punteggio minimo di 35/50 o di 36/50, in quanto trattasi di aspetti di merito sindacabili dal giudice amministrativo soltanto ove emergano profili d'inattendibilità, nella fattispecie non riscontrabili dalla lettura degli elaborati allegati al ricorso e dalle motivazioni associate ai relativi punteggi.

6. Passando al secondo gruppo di censure va precisato che correttamente la Commissione ha predisposto una sola traccia d'esame, in quanto sia l'art. 11, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1944, n. 487 in materia di concorsi pubblici, sia l'art. 54, comma 2, del d.m. 28 aprile 2005, n. 129 in materia di accesso alle qualifiche iniziali del ruolo ispettori della Polizia di Stato prevedono la predisposizione di una sola traccia qualora la prova si svolga in più sedi, come nel caso in esame.

Quanto, poi, agli ulteriori rilievi dedotti, quali l'omessa dichiarazione preventiva da parte dei commissari dell'inesistenza di situazioni d'incompatibilità, l'assenza di riscontri sui verbali delle operazioni della Commissione circa l'apposizione delle firme dei commissari sulle buste contenenti la traccia d'esame e sui plichi degli elaborati, attengono a irregolarità formali, che non possono avere effetto invalidante della procedura concorsuale, in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

7. In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere pertanto respinto, con assorbimento della domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
ESTENSORE         IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE
Elio Toscano          Luisa Calderone          Raffaele Carboni

Da: Il vero moralizzatore 27/03/2017 14:51:54
In compenso c e' ron che continua con lo " stalking" ....eh eh 😈

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: CUS milano27/03/2017 15:26:46
...e nonostante qui ci siano persone che -senza offendere- pubblicano sentenze istituzionali (vedi la pubblicazione di un 2^ parere del Consiglio di Stato datato gennaio 2017 e scritto nero su bianco)  c'è chi si ostina a dire agli altri che sono.. coglioni... purtroppo (per loro) però, QUESTO E' IL DIRITTO E NEL DIRITTO, LE CHIACCHIERE STANNO A ZERO!!!!!!

Da: zingarobis27/03/2017 16:23:32
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'AA'

Da: Leo7827/03/2017 17:06:41
credo che quella sentenza del consiglio di stato purtroppo ci seghi le gambe e se non verremo ripescati dal rosini, avremo perso un treno importante.

Da: non ho ancora capito27/03/2017 17:13:21
chi di noi verrà ripescato e con quale criterio.

Da: deragliatore27/03/2017 17:14:51
i ricorsi che verranno discussi davanti al tar hanno un peso molto differente ed inoltre il tar può entrare nel merito il PdR no.
Quindi la partita è aperta

Da: CUS milano27/03/2017 17:17:19
...sicuramente uno dei criteri del ripescaggio sarà vincolato al tipo di pastura che verrà suggerita dai sindacati... tireranno a ripescare i più grossi, perché sotto una certa taglia, mi pare che intervengano le guardie zoofile...sai, per il ripopolamento.. ;-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Da: X deragliatore27/03/2017 17:31:39
Solo se vuoi rispondermi , le istanze al TAR verranno discusse prima del 30 giugno ?

Da: Compromesso storico sindacale 27/03/2017 17:39:59
Be questo parere che, ricordo, ha il valore di giudicato, si esprime anche nel rigetto avverso la comparazione degli elaborati cd "scandalosi". Ottimo direi!

Da: ... 27/03/2017 17:52:02
"stiamo rileggendo tutti i compiti, perché il tema non è solo delle persone che hanno fatto ricorso, ci sono molte persone che magari non lo hanno fatto….anche economicamente o perché c'è una sfiducia a fare ricorsi che poi si sa che hanno un esito scontato. Io vorrei riportare nella nostra Amministrazione non soltanto l'orgoglio dell'appartenenza ma anche la certezza che le regole ci sono, ma soprattutto si applicano. Noi non possiamo essere credibili nel momento in cui andiamo fuori a far rispettare la Legge e non siamo noi i primi a rispettarla, è qualche cosa che credo non possa andare.".

Da: zingarobis27/03/2017 17:54:10
A COJONI ANNATE A LAVORA'A'A'A'A'A'AA'

Da: CUS milano27/03/2017 17:56:10
...le chiacchiere vanno bene tra le comari nei salotti, o per i sofisti sindacali nelle sedi o feste  ...ma questo è DIRITTO PUBBLICO - AMMINISTRATIVO e qui, le chiacchiere.. STANNO A ZERO!!!!!

Da: Complimenti 27/03/2017 17:59:42
Al coraggio mostrato dalla collega, che voleva la lievitazione del voto di ben...dieci punti minimo. 

Da: peccato però...27/03/2017 18:04:28
...non è giusto che un brutto voto non possa poi essere ricorretto dal Tar in un bel voto.. e allora che faccio ricorso a fare?  tanto vale mettersi a studiare!

Da: deragliatore27/03/2017 18:29:56
il coraggio lo ha avuto (e tanto) chi ha posto la firma per l'idoneità dei temi scandalosi, li si che ci voleva coraggio.
Comunque ancora non sono state fissate le date per la discussione davanti al tar.
Generalmente i tempi del ricorso al P.dR. sono piu lunghi ma in questo caso pare di no.

Da: @ CUS milano27/03/2017 18:54:43
"..ma questo è DIRITTO PUBBLICO - AMMINISTRATIVO e qui, le chiacchiere.. STANNO A ZERO!!!!!"
Sapessi quante volte sbagliano anche i magistrati.. Il fatto sai qual è? E' che se una pubblica amministrazione è sana, così come penso che sia la Polizia, e si autoconvince dai fatti e non dalle chiacchiere che potrebbero perfino essere quelle giuridiche, che al suo interno sia stato combinato un papocchio, non è affatto escluso a priori che possa procedere all'annullamento in autotutela, in quanto tale possibilità è prevista nel diritto amministrativo.

Da: MickyMouse27/03/2017 19:14:16
Nn annulla più! Questo è poco ma sicuro. Il Capo non parla a vanvera.

Da: MickyMouse27/03/2017 19:16:40
E per quanto riguarda i ricorsi, sono stati resi assolutamente inoffensivi. Per cosa credete che sia stata istituita la commissione di controllo?

Da: Compromesso storico sindacale 27/03/2017 19:17:19
Ah ah ah un nuovo Stato fondato sulle opinioni e non sul diritto.

Da: Statistiche27/03/2017 19:19:54
E' stato un concorso come tutti gli altri. Un buon 80 per cento ha studiato molto e ha meritato di superare tutte le prove (tra questi ci sarà pure chi avrà fatto fare anche la telefonatina da casa anche se non ce ne era bisogno). Un 10 per cento è stato molto fortunato e un altro 10 per cento non ha ne studiato ne è stato fortunato. Tra coloro che invece sono stati segati al tema non è facile dire quale sia la percentuale delle persone che non meritavano quella sorte. La cosa brutta è che purtroppo gente che meritava è stata bocciata in una percentuale forse troppo alta per un concorso che doveva essere bandito almeno 16 anni fa. Forse ci voleva un po' più di attenzione e ridurre a poche unità gli errori di valutazione. I pareri e le sentenze della G.A. non entrano quasi mai nel merito invocando la discrezionalità tecnica; si basano quasi totalmente sulla correttezza delle procedure, dei verbali e se così non fosse si esprime con frasi del tipo: ... in quanto non risulta dimostrato che, in conseguenza delle stesse, le operazioni concorsuali si siano svolte in violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione. Comunque i pareri ancor più le sentenze sono l'espressione più alta della Giustizia e quindi vanno rispettate, perché i criteri di giudizio sono UGUALI PER TUTTI.
Sarebbe interessante, per amore della trasparenza e delle statistiche (e per far ammutire qualcuno), che la graduatoria che dichiara i vincitori sia corredata per ciascun nominativo delle seguenti informazioni:
- Numero del tema;
- Cariche sindacali ricoperte durante tutto l'iter concorsuale;
- Grado di parentela con prefetti, vice prefetti o comunque funzionari dello Stato.

Da: X deragliatore ....,, tempi TAR27/03/2017 19:42:14
Grazie per avermi risposto .
Firmato Sempronio 77

Da: Basta.27/03/2017 19:50:58
Ci avviamo al crepuscolo delle speranze infondate.
Buono il post di "Statistiche".
E' stato un concorso come gli altri.
Alcuni ricorsi appaiono davvero avventurosi: d'accordo con "Complimenti".
Tanto fumo.
Basta.

Da: CUS milano27/03/2017 20:00:32
...ripeto, le chiacchiere vanno bene tra le comari nei salotti, o per i sofisti sindacali nelle sedi o feste  ...ma questo è DIRITTO PUBBLICO , questo è DIRITTO  AMMINISTRATIVO e qui, le chiacchiere.. STANNO A ZERO!!!!!  Fatevene una ragione, per prendere la sufficienza in un compito scritto, si deve studiare, si deve produrre un elaborato che dimostri che non solo si è studiato, ma si è anche capito ciò che si è studiato e una e una sola commissione esaminatrice giudica, e se giudica che hai toppato, allora hai toppato.  Come ho sempre detto.. FATTI CONTANO SOLO I FATTI, CHIACCHIERE E ILLAZIONI STANNO A ZERO!!!

Da: Troppe voci 27/03/2017 20:17:38
E chi ha scritto che può mettere le "mine" nel suo giardino di casa per legittima difesa e può sparare all"impazzata, certamente ha dimostrato di aver studiato!!

W la trasparenza , l imparzialita" , e la buona amministrazione!!

Da: allora....27/03/2017 20:29:36
Bisogna ancora attendere....le chiacchiere direi proprio che a zero non stanno visto che vi sono accertati dei ripescaggi....!!!!
Non sappiamo però nè quanti, nè come e nè quando saranno presi in considerazione.....ma di sicuro saranno ripescati ....guarda caso...!!! proprio i ricorsisti al tar....!!!!  Tar che..per intenderci...non si è ancora espresso...!!!!  ....con calma...figliuoli...con calma....!!!!....tanto prima o poi.....!!!! 

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, ..., 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772 - Successiva >>


Torna al forum