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Polizia di Stato, 1400 VICE ISPETTORI (concorso interno)
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Da: Per alter ego25/11/2017 14:05:43
Sono già stati autorizzati. Guarda i vari dpcm.

Da: Alter ego  25/11/2017 14:28:05
Puoi indicarmi il numero del dpcm? Grazie.

Da: Il vero moralizzatore 25/11/2017 14:30:50
Si si saltellate gioiosi nei campi.....eh eh

Da: Per alter ego25/11/2017 14:31:36
Dpcm 10 ottobre 2017 ( è quello che autorizza per 250 ispettori). Quello del 2016 non lo ricordo.

Da: Alter ego  25/11/2017 15:14:26
Grazie

Da: Ha Spoleto...25/11/2017 18:01:02
Attiluccio. (H)ai un'idea tutta tua di quale sia il merito di in giudizio amministrativo. Mi sa tanto che resterai scottato...

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Da: Uguaglianza sostanziale 25/11/2017 18:48:38
SINDACALE!

Da: Clubman88  25/11/2017 19:36:18
Buonasera a tutti coi. Se potete cortesemente rispondere ad una domanda.
Quanti di Voi che stanno facendo il corso sono stati anche ammessi agli orali del concorso dei 320.
Grazie per la risposta.

Da: Attilailfolle 25/11/2017 22:50:41
Ho un'idea derivata da altri ricorsi da me presentati in passato (tutti vinti of course). Il tar entra nel merito (dopo una vita ma ci entra), si leggerà in quel caso tutte le carte e potrà decidere ogni cosa (ordinare la ricorrezione, ordinare una nuova commissione per la ricorrezione, indicare anche come debba essere effettuata, puó anche passare la palla alla procura ad esempio).

Da: Ha Spoleto 26/11/2017 08:27:09
Attila tutti i ricorsi che hai fatto e vinto offline course....
Da quale manicomio scrivi????
Necessiti di una rimodulazione in peius delle dosi dei medicinali.
Non ci sono più gli elettrochoc di una volta...

Da: Ha Spoleto...26/11/2017 09:04:08
Ho saputo che al t.a.r. Lazio è arrivato un camion carico di matite rosse e blu.

Da: Edicolante 26/11/2017 09:17:12
Esatto, perché non si spiegano come abbia fatto uno che scrive sotto un tema di diritto in un concorso : "si ringrazia per L attenzione " a passare e  a non essere scartato
Come chiaro segno di riconoscimento  .... quindi devono cerchiare bene il numero del tema per fare L abbinamento col nome e farlo vedere a tutti i membri del collegio

Da: Edicolante 26/11/2017 09:26:05
Papocchio : nomina sunt consequentia rerum

Da: Attilailfolle 26/11/2017 09:27:13
Tranquillo edicolante, si sa già di chi sono i croccanti.

Spoleto confermo, tutti vinti, gli ho anche fatto la cornice.

Da: Il Supremo26/11/2017 13:25:50
Attila meriti di stare qui Ha Spoleto con noi!!!
Il nostro Comitato avrebbe bisogno di un tuo consiglio per ottenere per le vie legali la retrodatazione al 1981...
I boss del comitato Si sono rivolti ad un legale molto onesto.... ci ha chiesto 65000 euro per perdere i ricorsi in Italia e puntare diretto alla CEDU....

Da: idoneosempre26/11/2017 15:31:56


Attila mi mancavi..😄😄😄😄 fammi capire una cosa, quando tra 5-7-10 anni il TAR entrerà nel merito ordinerà la ricorrezione dei temi? Nuova commissione? Modalità di correzione?? Guarda che se va tutto bene noi già saremo ispettori capo 😂😂😂😂😂


Vedo che hai smesso di prendere le medicine 😂


Non ti passa proprio un cazz 😁😁😁😁😁😁😁😁😁

Da: idoneosempre26/11/2017 15:33:57


E poi andrai HA SPOLETO?????

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁


Mi sa che qualcuno di Tonni&Trofie che faceva il professore è peggio dell'estrema orazio 😁😁

Da: Compromesso storico sindacale 26/11/2017 16:15:20
Supremo, quello /i procacciati da te a Camerino ci fanno risparmiare?

Da: Relazione...26/11/2017 16:53:42
Edicolante, fra dieci anni ne riparleremo. Intanto tu schioppa.

Da: Il vero moralizzatore 26/11/2017 16:55:34
Si si...gioite per i " tempi tecnici " e non per il " merito" della questione...
Buuuuuuu 😈😈

Da: 25 26/11/2017 17:28:41
CONCORSI PUBBLICI
Il giudice deve annullare la graduatoria illegittima anche se è decorso molto tempo dalla sua approvazione
Ritenuto fondato il ricorso diretto all'annullamento, il giudice non può limitarsi a condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni anziché procedere al loro annullamento. La regola del "tempus fugit" secondo l'Adunanza Plenaria nella sentenza del 13.4.2015.

"Sulla base del principio della domanda che regola il processo amministrativo, il giudice amministrativo, ritenuta la fondatezza del ricorso, non può ex officio limitarsi a condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti agli atti illegittimi impugnati anziché procedere al loro annullamento, che abbia formato oggetto della domanda dell'istante ed in ordine al quale persista il suo interesse, ancorché la pronuncia possa recare gravi pregiudizi ai controinteressati, anche per il lungo tempo trascorso dall'adozione degli atti, e ad essa debba seguire il mero rinnovo, in tutto o in parte, della procedura esperita".

È questo il principio di diritto sancito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza del 13.4.2015.

La vicenda giunta all'attenzione del Supremo Consesso risale al lontano 1997 quando nel Comune de L'Aquila veniva bandito un concorso pubblico per titoli ed esami avente ad oggetto la copertura di tre posti di funzionario tecnico di ragioneria. Uno dei candidati, riportante un punteggio insufficiente per poter accedere alle prove orali, proponeva ricorso al TAR - nel 1999 - censurando l'operato della Commissione esaminatrice per non aver, tra l'altro, provveduto alla previa determinazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove sostenute.

Con la sentenza di primo grado n. 69 depositata il 5 marzo 2002, l'adito Tribunale respingeva il ricorso. Con l'appello, immediatamente notificato, il candidato soccombente chiedeva la riforma della sentenza impugnata, riproponendo anche nel relativo grado le proprie doglianze.

All'udienza pubblica del 9 luglio 2014, cioè dodici anni dopo la sua introduzione, l'impugnazione veniva decisa.

In ordine ad uno dei motivi di gravame, il Consiglio di Stato affermava che il principio della previa fissazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali che devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice, nella sua prima riunione - o tutt'al più prima della correzione delle prove scritte - deve essere inquadrato nella ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l'accento sulla necessità della determinazione e della verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti; e tra la necessaria fissazione dei criteri anzidetti e la legittimità dell'attribuzione del voto numerico che legittimamente sintetizza la valutazione della commissione sussiste un nesso indissolubile, poiché - se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato - risulta illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica. Pertanto, differentemente dal primo giudice, la Sezione remittente riteneva che "la illegittimità degli atti risulta effettivamente sussistente, non essendo stati fissati i criteri di valutazione da parte della commissione d'esame".

La Sezione riteneva, però, di sottoporre alla Adunanza Plenaria la questione se il giudice amministrativo - in base ai principi fondanti la giustizia amministrativa ovvero in applicazione dell'art. 34, comma 3, c.p.a. - possa non disporre l'annullamento della graduatoria di un concorso, risultata illegittima per un vizio non imputabile ad alcun candidato, e disporre che al ricorrente spetti un risarcimento del danno (malgrado questi abbia chiesto soltanto l'annullamento degli atti risultati illegittimi), quando la pronuncia giurisdizionale - in materia di concorsi per la instaurazione di rapporti di lavoro dipendente - sopraggiunga (come nella specie) a distanza di moltissimi anni dalla approvazione della graduatoria e dalla nomina dei vincitori, e cioè quando questi abbiano consolidato le scelte di vita e l'annullamento comporti un impatto devastante sulla vita loro e delle loro famiglie.

E' vero, hanno osservato i giudici rimettenti, che il lungo tempo trascorso non costituisce in sé una giusta ragione per non disporre l'annullamento; tuttavia, ciò sarebbe possibile su questioni che riguardano le persone fisiche e le loro attività lavorative (si direbbe l'esistenza libera e dignitosa di cui all'art. 36 Cost.), valutando che l'annullamento, mentre sottrarrebbe un bene della vita essenziale ad uno o più controinteressati incolpevoli, neppure attribuirebbe al ricorrente se non una chance o una mera possibilità di rinnovazione procedimentale.

L'Adunanza plenaria, con sentenza del 13 aprile 2015, ha ritenuto non condivisibile la tesi contenuta nell'ordinanza di rimessione e ciò: a) sulla base del principio della domanda, che regola anche il processo amministrativo; b) sulla base della natura della giustizia amministrativa quale giurisdizione soggettiva, pur con talune peculiarità - di stretta interpretazione - di tipo oggettivo; c) per la non mutabilità ex officio del giudizio di annullamento una volta azionato; d) per la non pertinenza degli argomenti e dei precedenti richiamati.

Il Supremo Consesso ha infatti affermato che in virtù del principio della domanda non può ammettersi che in presenza di un atto illegittimo (causa petendi) per il quale sia stata proposta una domanda demolitoria (petitum), possa non conseguirne l'effetto distruttivo dell'atto per valutazione o iniziativa ex officio del giudice. L'azione di annullamento si distingue, infatti, dalla domanda di risarcimento per gli elementi della domanda, in quanto nella prima la causa petendi è l'illegittimità, mentre nella seconda è l'illiceità del fatto; il petitum nella prima azione è l'annullamento degli atti o provvedimenti impugnati, mentre nella seconda è la condanna al risarcimento in forma generica o specifica. Inoltre il risarcimento è disposto su "ordine" del giudice ed è diretto a restaurare la legalità violata dell'ordinamento, costituendo una situazione quanto più possibile pari o equivalente (monetariamente) o il più possibile identica a quella che ci sarebbe stata in assenza del fatto illecito; l'annullamento invece è una restaurazione dell'ordine violato "ad opera" del giudice.

Se poi la domanda di annullamento, con il suo effetto tipico di eliminazione dell'atto impugnato dal mondo giuridico non dovesse soddisfare l'interesse del ricorrente e anzi dovesse lederlo (ma in realtà nel caso specifico del concorso oggetto di ricorso non si verteva in tale ipotesi), la pronuncia del giudice non potrebbe che essere di accertamento, ma nell'altro senso, cioè della sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente che aveva proposto domanda di annullamento.

Insomma l'Adunanza Plenaria ha statuito che non è consentito al giudice, in presenza della acclarata, obiettiva esistenza dell'interesse all'annullamento richiesto, derogare, sulla base di invocate ragioni di opportunità, giustizia, equità, proporzionalità, al principio della domanda (si tratterebbe di una omessa pronuncia, di una violazione della domanda previsto dall'art. 99 c.p.c. e del principio della corrispondenza previsto dall'art. 112 c.p.c. tra chiesto e pronunciato secondo cui "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa", applicabili ai sensi del rinvio esterno di cui all'art. 39 c.p.a. anche al processo amministrativo) e trasformarne il petitum o la causa petendi, incorrendo altrimenti nel vizio di extrapetizione.

Sarà sicuramente una pronuncia superata, vero??
😀😀😀😀

Concorsone Concorsone.

Da: Edicolante 26/11/2017 17:45:55
X relazione.... io divento ispettore con riordino entro un paio di anni  , tu schioppi e torni al via come al gioco dell oca.... la retrodatazione a un corso con una spada di damocle sulla testa non mi interessa... edmond dantes unica ispirazione

Da: 25 26/11/2017 18:13:59
Non riordino.
Concorso per soli titoli.😀😀😀😀😀

Da: Attilailfolle 26/11/2017 18:29:40
@25 inutile trascrivere questa roba, è vero che non ci sono diritti acquisiti, ma è anche vero che nel caso che citi non erano presenti raccomandazioni di questo tipo e mani sul concorso di questo tipo.
@idoneo se io devo riprendere le medicine, tu devi lasciar perdere le sostanze: a me non interessa cosa farà, ma dato che ha richiesto la relazione piantedosi per decidere la mia posizione, non ho dubbi su come andrà a finire per quanto riguarda me. Su voi zappe che siete al corso (per buona parte) non c'è bisogno di dire nulla: ci ha già pensato l'amministrazione

Da: 25 26/11/2017 20:23:35
Era solo per dire che il tar potrebbe anche decidere di annullare una graduatoria se riscontra una qualche anomalia nella procedura che l'ha generata. Anche se le controparti (idonei) sono incolpevoli. Basta che il ricorso eventualmente accolto non chieda un mero risarcimento ma, appunto, l'annullamento (anche dopo anni).
Ci sarà pure un giudice "cavallo pazzo" che in una futura little big horn farà del IX° AVI quanto fecero del VII° Cav. 😀😀😀😀😀😀😀😀

Da: Magari!26/11/2017 21:05:37
😈😈

Da: E come no 26/11/2017 22:15:04
La giurisprudenza amministrativa dice, ormai in modo inequivocabile, deve prevalere il superiore interesse della pubblica amministrazione che coincide quasi sempre con il costo del concorso svolto, con il rifacimento di uno nuovo e con i danni da pagare ai vincitori a cui carico non fosse riconosciuto dolo.
Poiché si tratta di svariate decine di milioni di euro in tutto, potete scordarvi annullamenti postumi di graduatorie.

Da: 25 27/11/2017 07:09:03
Decine di milioni di euro...
Ho i miei dubbi.
E pure che fosse?
Credi che i giudici si pongano questo problema?
Cmq i risarcimenti, se riconosciuti arriverebbero tra qualche decennio e solo dopo altro ricorso.
Inoltre, almeno per l'esempio citato, è stato disposto il rifacimento della procedura. Quindi quale decina di milioni?

Da: E come no 27/11/2017 07:47:45
Se lo sono già posti il problema e la suprema corte ha deliberato nel senso da me esplicitato: bisogna curare il PREMINENTE interesse della pubblica amministrazione.
Nel caso in questione, oltre al costo del concorso finito e di quello da rifare, andrebbero saldati i danni a tutti i 1800 e rotti vincitori, differenze sui contributi pensionistici comprese.
Fatti un calcolo a occhio e vedi a quanto si va a finire.

Da: Conto alla rovescia27/11/2017 08:07:00
- 15 settimane a fine IX Corso

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