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ESAME AVVOCATO 2013
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Da: bu | 13/12/2013 18:07:20 |
secondo me il diritto di azione del preliminare si sarebbe prescritto se quest'ultimo avesse avuto un termine, l'acquirente non avrebbe mai potuto esercitare il 2932 c.c. perché gli si sarebbe eccepito che il termine lo doveva mettere il venditore, e questo anche nel caso di messa in mora e/o di offerta reale, io non posso mettere un termine che contrattualmente spetta a te.... detto questo la traccia non dice quando sono stati effettuati i pagamenti, pertanto come si fa ad essere certi della loro prescrizione? ce lo si inventa... la traccia invece ci dice chiaramente che l'acquirente propone azione per usucapire il fondo, questa azione è inconciliabile con la volontà di eseguire il preliminare, pertanto deve intendersi come formale rifiuto ad adempiere... Cosa ne consegue??? che l'unica azione aderente ai dati forniti e la richiesta di sentenza costitutiva della risoluzione del contratto per inadempimento di tizio. ora venendo meno il preliminare viene meno ab origine il comodato, per cui indennizzo per occupazione, ovvero ritenzione delle somme corrisposte, con richiesta di sentenza dichiarativa della legittimità di quest'ultima. ma l'immobile ce l'ha ancora lui, quindi domanda riconvenzionale di restituzione dell'immobile, nonché se proprio volete essere bastardi richiesta dei danni per la mancata conclusione del preliminare, consistenti nel coinvolgimento in una trattativa inutile, nella perdita di potenziali acquirenti ecc. salvo il maggior danno eventualmente arrecato all'immobile. così secondo me si aveva la massima tutela del cliente.... il fatto che una sentenza parlasse di prescrizione non vuol dire che il caso fosse uguale... magari lì c'era un termine | |
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Da: va | 13/12/2013 18:13:51 |
avremo sbagliato il 95% e avrete fatto bene solo voi 5% ...va bene così? Bon amen | |
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Da: bu | 13/12/2013 18:14:18 |
p.s. ovviamente in primis rigetto della domanda attorea ex art. 2697 c.c. per non aver provato l'interversione del possesso, atteso che le ricevute dei pagamenti dimostrano al massimo l'occupazione e sono compatibili con la detenzione qualificata non solo del comodato ma anche della locazione. | |
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Da: x bu | 13/12/2013 18:16:40 |
I pagamenti non c'entrano un fico secco. Il diritto eventualmente prescritto è quello di concludere il definitivo e deriva dal preliminare.Quindi il ttermine di prescrizione decorre dalla stipula del preliminare. Non c'è stata interruzione negli anni perché espressamente la traccia dice che tizio non ha mai chiesto i pagamenti e non ha mai chiesto, soprattutto, di concludere il definitivo. L'unico problema che rimane è quello della prescrizione dell'azione 2033. Effettivamente sembrerebbe prescritta dal giugno 2011. In ogni caso si può chiedere la restituzione perché caio detiene sine titulo | |
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Da: x x blu | 13/12/2013 18:21:08 |
finalmente uno che ha cervello | |
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Da: Bamboccio | 13/12/2013 18:22:46 |
Non mi sono spiegato: non ho detto che avete sbagliato. Ho detto che la terza prova richiede che il candidato non costruisca una situazione che non è rappresentata. L'avvocato nel fare un atto non deve costruire teorie su cose di cui non è certo perché potrebbe venire smentito nei successivi scritti ed allegazioni documentali. LA RICONVENZIONALE PUO' ESSERE GIUSTA QUANTO VOLETE VOI. Ma la situazione di cui al compito non vi autorizzava professionalmente a formularla. A prospettarla si, ma a formularla no. Quello che mi auguro è che chi l'ha formulata abbia almeno scritto nella procura che Tizio gli conferiva tale facoltà, altrimenti saremmo anche al colmo. Detto questo, chi ha fatto la riconvenzionale si è mostrato troppo sicuro di se (anche se ha ragione). Ed in un processo chi è sicuro di sé, perde. | |
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Da: bu | 13/12/2013 18:24:47 |
ma sarà poi l'attore semmai a eccepire la prescrizione... sicuramente non il giudice... scusa io non mi do le martellate sulle palle da solo... | |
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Da: Sandro 7 | 13/12/2013 18:30:40 |
Chi corregge gli elaborati diRoma? | |
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Da: Sandro 7 | 13/12/2013 18:35:52 |
Milano o Napoli? | |
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Da: x x blu | 13/12/2013 18:41:26 |
non diciamo eresie... | |
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Da: bu | 13/12/2013 18:44:17 |
calcolare la prescrizione a nostro svantaggio equivale nell'atto di penale a dire che era presumibile che i soldi nel portafoglio fossero provento dello spaccio secondo me... | |
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Da: PECCATPO CHE la prescrizione è | 13/12/2013 18:46:39 |
A NOSTRO FAVORE ....che avvocatone ragazzi complimenti | |
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Da: Lippo | 13/12/2013 18:47:02 |
Ragazzi in sede d'esame ho trovato una sentenza che diceva chiaramente che quando è prescitto il diritto di concludere il preliminare il promittente venditore puó agire ex art 2033 per ottenere la restituzione del bene immobile nel quale il promissario acquirente abbia abitato per effetto della immediata immissione nel possesso e non puó chiedere i danni ne il lucro cessante. Questa era la riconvenzionale, punto. Tizio non puó chiedere la risoluzione per inadempimento perché caio nn è inadempiente dato che le rate non avevano una scadenza e nemmeno era fissato il termine per il definitivo ( secondo il 1183 avrebbe tizio dovuto richiedere l'adempimento nei 10 anni ma nn lo ha fatto). Inoltre a mio avviso tizio nn puó chiedere la sentenza ex 2932 primo perché il diritto di concludere il definitivo è prescritto secondo perché sarebbe stato semmai nell'interesse di caio chiedere la sentenza costitutiva per liberarsi, dato che il termine per il definito era rimesso alla volontá esclusiva di tizio. | |
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Da: lippo calippo | 13/12/2013 18:50:13 |
Santo subito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! : ) concordo unica e sola soluzione STOP | |
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Da: Bu | 13/12/2013 18:50:38 |
Ma invece di insultare perché non provate ad ascoltare anche il parere degli altri... La mancata prescrizione mi permette di chiedere la risoluzione con ulteriore risarcimento danni oltre all'indennizzo di occupazione... Quindi è a nostro favore... | |
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Da: X BU | 13/12/2013 18:53:12 |
il problema è che non comprendi il fatto che qua il grave inadempimento non c'è e, soprattutto, ci sono inadempimenti reciproci....santo cielo almeno i principi cardine | |
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Da: Bu | 13/12/2013 18:55:56 |
A be se avete trovato la sentenzona preconfezionata senza sapere i fatti su cui dirime allora si... In fondo lo scopo dell'esame è proprio questo trovare una sentenza e incollarla al caso di specie, non fare un ragionamento personale fondato su basi giuridiche... Chiedo scusa se ho sprecato i vostro tempo per un confronto quando c'è la sentenza che vale più delle norme codicistiche... | |
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Da: Bu | 13/12/2013 18:57:14 |
Quindi il fatto che tu mi vuoi usucapire l'immobile non è sintomo di non voler pagarne il prezzo??! | |
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Da: Bu | 13/12/2013 18:59:54 |
O no perché la sentenza non lo dice? | |
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Da: Bamboccio | 13/12/2013 19:00:42 |
Abbandono, siamo su due lunghezze d'ona diverse. Voi continuate a parlarmi di teorie e norme del C.c. applicabili, sicuramente autorevoli ed, effettivamente, applicabili. Io vi ripeto che il processo è altra cosa, non discutere di diritto in generale con i "se" e con i "ma". Nel processo ci si deve attenere ai fatti assodati e certi. Peraltro posso comprendervi quando difendete le vostre tesi, visto che da quelle dipenderà il vostro esame mentre io parlo con tutt'altro spirito. | |
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Da: X BU | 13/12/2013 19:01:33 |
il punto è proprio questo la sentenza non era messa a caso ma arrivava dopo il ragionamento e poi ripeto questo non ti esime dal non scrivere concetti errati considerato che: 1) sia Tizio che Caio erano al momento inadempienti; 2) mancava qualsiasi tipo di messa in mora! | |
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Da: Bu | 13/12/2013 19:05:11 |
Ecco.. Perché tizio era inadempiente? Lui aspettava la terza rata per poi fare il definitivo... Più che inadempiente mi sembra fin troppo in buona fede... | |
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Da: X BU | 13/12/2013 19:07:54 |
poteva sollecitarla la terza rata invece di aspettare 20 anni che ne dici? forse anche Caio aspettava Tizio visto che competeva a lui chiedere e all'altro rispondere (DATO CHE ERA GIA' DENTRO CASA SENZA PAGARE UN TUBO DI AFFITTO)....uh signur | |
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Da: X BU | 13/12/2013 19:15:38 |
inoltre il recupero dell'appartamento con il 2033 era perfettamente nell'interesse di Tizio che con una fava prendeva due piccioni considerato che altrimenti Caio se ne restava buono buono in casa senza pagare affitti e io ero costretto a fare una nuova causa per sbatterlo fuori (invece così avrò un titolo per fare adempiere un eventuale obbligazione di fare) ....ma capisco che per i penalisti sia complicato ciò | |
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Da: Lippo | 13/12/2013 19:18:19 |
Anche io ho sentito dire che l'azione intentata da caio sarebbe indice di una sua volontà di non voler adempiere che giustificherebbe l'azione di inadempimento. A mio avviso è una grande cavolata, a caio non puó essere addebitato alcun inadempineto: la traccia diceva chiaramente che le rate non avevano una scadenza (dunque è applicabile il 1183: obbligazione senza termine=il creditore puó esigerla imnediatamente, cosa che tizio nn ha mai fatto), e diceva che il definitivo doveva concludersi su espressa richiesta di tizio, richiesta che nn è mai avvenuta. Se avesse voluto comportarsi correttamente, caio avrebbe dovuto alternativamente 1) o chiedere il termine ex 1183 per pagare la terza rata e aspettare la richiesta di tizio per il definitivo, 2) oppure agire direttamente ex 2932 previa offerta di adempinento della propria obbligazione (pagamento del resto del prezzo). Caio non ha fatto niente di tutto cio', facendo spirare i termini per entrambe le azioni, preferendo, furbescamente, far passare i 20 anni. A tizio ( il quale nn puó agire ne ex 1183 ne ex 2932 perchè azioni prescritte che sono nell'interesse di caio e cmq prescritte) non resta che chiedere il rigetto della domanda e la restituzione dell'immobile, SENZA DANNI dato che tutto il casino è dipeso dalla sua inerzia. Chi ha chiesto i danni pef me ha sbagliato. Io la vedo così. Preciso che la storia dell'inadempimento l'ho sentita da uno dei commissari, quindi non temete, è possibile che se avete concluso così passerete. io ho deciso di non seguire questa indicazione perchè mi sembrava una scemenza | |
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Da: xy | 13/12/2013 19:21:41 |
io concordo pienamente con la buona fede di tizio chiaramente dimostrata dallaver lasciato caio ventanni nellimmobile nell attesa del pagamento della terza rata. nel frattempo tra la stipula dl preliminare e lazione per usucapire il suo diritto di proprietà è stato notevolmente pregiudikato ergo rigettare la domanda attorea in via principale ma in via riconvenzionale accertare e dichiarare la risoluzione per inadempimento di caio per leffetto condannarlo al risarcimento del danno nella misura già versata come acconto prezzo e ordinare la restituzione dell immobile. e poi andassero a fanculo ahah | |
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Da: Lippo | 13/12/2013 19:21:58 |
Ps. L'atto senza riconvenzionale è un atto monco che nessun avvocato farebbe. La difficoltà del compito era questa. | |
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Da: Lippo | 13/12/2013 19:24:29 |
Ragazzi ma tizio non aspettava proprio niente, se il termine per pagare non è fissato dalle parti ( ammesso che una cosa simile avvenga nella realtà) è il creditore che deve richiederlo!!! Non deve certo stare ad aspettare che il debitore paghi...ne quest'ultimo è inadempiente se nn viene sollecitato...suuuu | |
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Da: ma che discorsi.... | 13/12/2013 19:25:58 |
A parte che non dovevano chiamarsi Tizio è Caio ma Stanlio e Olio.... Ma se io sono l'Avv. di Tizio che ha già preso 350 milioni e ora gli faccio riavere una casa a Roma che venti anni fa valeva 750 milioni ed oggi minimo varrà tra 1.5 e 2 milioni di euro e ha pure il coraggio di lamentarsi per i costi della riconvenzionale... Gli sputo in faccia davanti al Giudice..... | |
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Da: Capoccione | 13/12/2013 19:28:13 |
Ahahahahh !!!! Bellissimo !!!!! | |
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