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ESAME AVVOCATO 2013
3538 messaggi, letto 535411 volte

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Da: Capoccione14/12/2013 16:38:26
Bu !!! ti mancano le basi !!!!

contatti - efficacia - prescrizione - nullità e annullabilità.

Caio ti ha gentilmente regalato 350 milioni di lire.
Nulla ha dedotto sull'efficacia del contratto, nè ha richiesto l'adempimento o la risoluzione.
E tu, che  ti trovi in una situazione favorevole, vorresti cambiare posizione richiedendo la risoluzione di un contratto il cui diritto è prescritto, con il rischio di essere condannato alle spese se controparte ti eccepisce l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per intervenuta prescrizione del diritto!!!!
Ma sei pazzo.........!!!! 

Ottenuta la statuizione sul possesso e l'assenza dell'usucapione, se Caio richiede l'adempimento del preliminare, allora sarai tu ad eccepire la prescrizione e l'inammissibilità della domanda.... ma chi te lo fa fare di chiedere la risoluzione !!!!!!

qua l'adempimento del contratto o la risoluzione non c'entra niente.
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Da: bu14/12/2013 16:45:55
ragazzi... Art. 2935 Decorrenza della prescrizione -> La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
tizio non poteva far valere il suo diritto senza il pagamento della terza rata, perché nel preliminare era previsto che prima c'erano tre rate e poi lui fissava la data del definitivo, altresì non poteva chiederla a caio perché nel contratto lo aveva lasciato libero di pagare quando voleva, indi la prescrizione era congelata fino alla corresponsione della terza rata.
i contratti sono legge tra le parti!

Rispondi

Da: bu14/12/2013 16:48:01
non c'è alcuna prescrizione se non nella massima che spero non abbiate copiato e incollato perché non aderente al caso di specie.
Rispondi

Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 16:54:29
Certo che è brutto quando uno ha sbagliato e non lo vuole ammettere! Qui la prescrizione non esiste! Da quando sarebbe decorsa? Cosa si è prescritto? Caio non poteva esercitare alcun diritto che si sarebbe prescritto, perchè non ha pagato la rata. Nè Tizio poteva esercitare il diritto che si sarebbe prescritto, perchè non aveva ricevuto le tre rate (condizione per chiedere l'adempimento). La verità è che HA RAGIONE BU!
Rispondi

Da: bu14/12/2013 16:55:25
vedete perché vi dico di parlare di diritto e non di accusare gli altri di essere stupidi o "che mancano le basi"....
a mio avviso la prescrizione non era nemmeno da nominare, una volta che alla riconvenzionale di annullamento caio avesse opposto la prescrizione si faceva valere l'impossibilità di far valere il diritto per colpa di caio che non ha pagato la terza rata ex art 2935
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 16:55:59
Tizio ha diritto al pagamento della terza rata !!!!!! Il diritto di Tizio è il pagamento della terza rata !!!!!!

dovere di Tizio, fissare la data per la stipula del definitivo.

come pensavo hai fatto confusione ecco dov'era il problema.

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Da: bubu14/12/2013 16:56:06
Probabilmente o vuoi autoconvincerti di sta cosa oppure semplicemente non capisci. Il diritto tizio poteva farlo valere dal momento della stipula non dal pagamento della terza rata. Ma da dove le tiri fuori?
Rispondi

Da: bu14/12/2013 17:00:22
allora se tizio citava caio per la terza rata? lui non poteva opporre che nel preliminare il termine del pagamento era a sua insindacabile discrezione? (di caio)
qui sostanzialmente il termine c'è ed è a libera volontà di caio.
non potete metterlo in mora dopo che gli date la libertà di fissare il termine!
Rispondi

Da: xtt14/12/2013 17:04:31
ma tutti voi nel parere di penale sulla ricettazione avete parlato della truffa? Molti lo hanno escluso o cmq non dato così per certo..
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 17:05:38
hai appena confermato la prescrizione.

cmq in ogni caso resta delle tue convinzioni a me non importa.... tanto parlare con voi avvocati è inutile poi vi lamentate per i rigetti e le condanne.

saluti
Rispondi

Da: xtt14/12/2013 17:05:46
ma tutti voi nel parere di penale sulla ricettazione avete parlato della truffa? Molti lo hanno escluso o cmq non dato così per certo..
Rispondi

Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 17:07:16
Scusate, la migliore difesa rimaneva la risoluzione per inadempimento!!! La prescrizione e'solo un'eccezione e comunque il caso, cui faceva riferimento la sentenza del 2013, E'DIVERSO. Il termine era fisso e c'era inerzia da entrambe le part.
Rispondi

Da: bu14/12/2013 17:11:50
il diritto di tizio è alla stipula del definitivo, che contrattualmente è subordinato al pagamento della terza rata che, sempre contrattualmente, è posta alla determinazione di caio, indi il diritto fin quando caio non paga non può essere esercitato, da cui non può prescriversi ex art 2935.
di conseguenza il contratto preliminare esiste ancora, perciò oltre al rigetto della domanda ne chiedo la risoluzione per evidente rifiuto di adempiere di caio, con annessa ritenzione delle somme per l'occupazione, risarcimento del danno per non avere stipulato il preliminare e restituzione dell'immobile.
ora se dovete darmi dell'ignorante fatelo ma con argomentazioni giuridiche
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 17:25:28
il diritto di Tizio è il pagamento dell'intero prezzo............. la formalizzazione del rapporto e il trasferimento del diritto di proprietà non rilevano in questo caso in relazione all'adempimento..........

contratti - diritti reali - obbligazioni 

stai combinando un macello.........

Rispondi

Da: Marcorob85 14/12/2013 17:35:36
Si vede che non avete niente da fare
Rispondi

Da: bu14/12/2013 17:35:43
non si può prescrivere un diritto che non posso esercitare, che sia al pagamento del prezzo alla stipula del definivo o a mettermi le dita nel naso....
dando contrattualmente a te la libertà di decidere quando pagarmi mi privo del diritto di apporre un termine, non posso poi rappropriarmene in odio al contratto concluso...
altresì però tu non puoi far decorrere la prescrizione perché io non posso esercitare il diritto
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 17:43:06
tu veramente sei unico............

ma tu in questo caso sei creditore........
il diritto alla stipula è decennale...........
se ancora nn hai ricevuto la terza rata ne devi richiedere il pagamento prima che si prescriva il diritto alla stipula.....
se nn l'hai fatto la tua inerzia ha determinato la prescrizione del diritto alla stipulaaaaaaaaaaaaa, in assenza di pagamento....

ma quale cazzo di diritto dovrebbe esercitare Tizio se non quello di richiedere il pagamento......... l'interesse alla stipula del definito e il trasferimento di proprietà dell'immobile è di CAIOOOOOOOOO che ha già sborsato 350 milioni !!!!!!!!!

Rispondi

Da: unica soluzione14/12/2013 17:45:20
cazzo te frega della riconvenzionale se tanto la puoi chiedere in un giudizio separato dico io..In dubio abstine
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 17:46:40
unica soluzione leggi qua.... Capoccione    14/12/2013 15.15.39 pag 77
Rispondi

Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 17:58:34
Se non si puo' esercitare il diritto, come si fa a parlare di prescrizione dello stesso diritto? E la prescrizione da quando la fai decorrere? Inventi un termine iniziale?
Rispondi

Da: neguslibra14/12/2013 18:01:48
Quando sorge il diritto alla stipula del definitivo? A mio avviso al momento della sottoscrizione del preliminare a prescindere dal pagamento della terza rata
...in mancanza di richiesta da parte di tizio caio avrebbe in ogni caso potuto agire ex 2932....
Il pagamento del residuo diviene condizione affiche' la sentenza costitutiva produca l'effetto reale di trasferire la proprieta'..secondo me la terza rata non c'entra una mazza....
Il benedetto diritto e'quindi bello che prescritto.
.altro che risoluzione....stai chiedendo la risoluzione do un contratto inefficace....dico una strozata capoccione? A me pare un ragionamento sorretto da un adeguata logica giuridica...
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 18:03:01
un'altro fenomeno..........

il diritto al pagamento della terza rata lo puoi esercitare......... devi richiedere al debitore il pagamento prima del termine di prescrizione della stipula........ in questo modo:
lettera racc. a/r
caro Stronzo, il preliminare ecc.... ecc...... prevede che ....... quindi ti invito al pagamento di tutto quanto dovuto ecc ecc.....

aime !!!! non reggo più !!!!!
Rispondi

Da: neguslibra14/12/2013 18:03:53
Si cmq appoggio er capoccione tutta la vita...
Rispondi

Da: Marcorob85 14/12/2013 18:05:26
Allora, provo a risolvere io la questione.
La mia ragazza ha fatto l'esame ed è' sicuramente più brava di tutti voi.
Mi ha detto che ha messo la riconvenzionale.
Ciò posto, chi ha fatto come lei può cominciare a studiare per l'orale, gli altri, invece, possono organizzarsi le vacanze estive.
Saluti
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 18:06:29
esatto !!!! dalla stipula del preliminare!!!!
Rispondi

Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 18:07:59
Ahahahaha....il problema e' su cosa e' stata fondata la riconvenzionale.  La tua fidanzata ha sostenuto l' avvenuta prescrizione?
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Da: neguslibra14/12/2013 18:08:04
Ma infatti...il dir.alla stipula e'prescritto...
Rispondi

Da: Capoccione14/12/2013 18:09:22
te la risolvo io la questione....

io ho già superato da anni l'esame di avvocato e non solo quello caro Marco e per evitare provvedimenti disciplinari mi fermo qua.....

quindi senza mettere in discussione la preparazione della tua ragazza, se ti dico che c'è la prescrizione non si discute. Punto !!!!
adesso vi saluto
Rispondi

Da: Ha ragione Bu 14/12/2013 18:11:33
Ancora??? Le tre rate non prevedevano il tempo per il pagamento. Quindi, la prescrizione da quando la fate decorrere?? La prescrizione e' e resta un' eccezione proponibile da Caio semmai! Ps un altro si scrive senza apostrofo e probabilmente correggono prima la grammatica!
Rispondi

Da: @ Praticante romagnolo14/12/2013 18:12:43
QUOTO IL PRATICANTE ROMAGNOLO

La riconvenzionale, a mio modesto parere, era da evitare per diversi motivi:

1) NESSUNO HA CONSIDERATO QUESTA SENTENZA: "la
prescrizione per stipulare un atto notarile a seguito di un contratto
preliminare è decennale e decorre non dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del definitivo" (Cass. 19871/2009). La fissazione del termine, per contratto preliminare, era piena discrezione di Tizio. Quindi nulla si è prescritto.

2) La terza prova non è un "atto vero", ma è pur sempre un compito. Dalla traccia non si capiva quale fosse l'interesse del cliente. Io mi sono posto la seguente domanda: riavere l'immobile (e chi ti dice che non si sia svalutato nel frattempo?) presuppone che Caio ti avrebbe poi chiesto indietro i soldi già percepiti, oltre interessi e rivalutazione di vent'anni!!! Sono sicuro che, così facendo, avrei perseguito gli interessi del cliente?

Sono stato indeciso fino all'ultimo, ma questi motivi, oltre al principio "non scrivere nulla di cui non sei ASSOLUTAMENTE certo", mi hanno fatto propendere per evitare la riconvenzionale. Almeno se ho sbagliato... l'ho fatto con la mia testa.
Rispondi

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