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Abolizione esame avvocato
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Da: Lucro incessante | 14/09/2011 10:11:27 |
... la discussione si fa molto interessante! | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 12:01:31 |
gli ordini, di qualunque tipo (avvocati, notai, medici, giornalisti) sono mirati a, de facto, mantenere una casta di privilegiati che non vuole vedersi privati tutti i vantaggi (monopolio dell'ordine, tariffe minime, obbligo di iscrizione) che annullano la libera concorrenza nascondendo le reali capacità degli iscritti, rendono legali i tirocini schiavisti (e obbligatori) dal professionista, vietano una qualsivoglia altra associazione fra professionisti della stessa specie (l'albo è uno e uno soltanto) e ultimo ma non ultimo, contengono l'offerta. L'ultimo punto è fondamentale: l'obbligo di iscrizione all'albo (con esame, tirocinio, tariffe etc) preclude l'ingresso di giovani neo laureati me anche di dipendenti over 30-40-50 che, per un qualche motivo sono rimasti disoccupati, non possono esercitare la loro professione da professionisti autonomi. La mia (e non solo mia) proposta è quella di abolire gli ordini vigenti sostituendoli con associazioni professionali (distinte per ciascuna professione) libere (NON una e una soltanto in regime di monopolio) e senza l'obbligo di iscrizione. | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 12:04:08 |
FUOCO AGLI ORDINI, VIA I PUZZACIATI DALLE NOSTRE VITE. | |
Da: Lucro incessante | 14/09/2011 12:32:20 |
up | |
Da: poche idee, ma confuse | 14/09/2011 12:43:53 |
L'esame per l'abilitazione alla pratica forense è un ostacolo fortemente ingiusto e probabilmente anticostituzionale. E' assurdo che L'Italia, in forza della legislazione europea, preveda la libertà della circolazione dei servizi, delle persone, delle merci e delle professioni, ma abbia ancora una prova per l'abilitazione forense, istituita col Regio Decreto 37/1934. Questa prova, come tutti gli interessati sanno, è molto difficile e può essere paragonata a molti concorsi pubblici, quali ad esempio il concorso per la magistratura, con la differenza, non di poco conto che il superamento di quest'ultima equivale in pratica ad un'assunzione, ad uno stipendio fisso, mentre chi supera la prova per la pratica forense deve poi iniziare a formarsi la sua clientela e ci vogliono anni prima di vedere guadagni! Inoltre, chiediamo un'effettiva riforma della professione che tuteli noi praticanti sia durante l'espletamento della pratica che di fatto non è retribuita nemmeno in forma simbolica come rimborso spese. Chi vuole diventare avvocato, deve, non solo studiare per almeno 5 anni all'università , ma deve poi fare 2 anni di tirocinio (il 99% delle volte sfruttato e gratuitamente), terminati i quali deve sostenere un esame di abilitazione che si svolge con cadenza annuale, molto difficile, che garantisce solo il DIRITTO A LAVORARE, che dovrebbe essere, costituzione alla mano già garantito! L'anacronismo di questo esame può essere confermato dal fatto che molti paesi della Comunità Europea, prevedono per gli aspiranti avvocati, una volta laureati, di svolgere il tirocinio terminato il quale si effettua un test molto più sempice rispetto al nostro concorso, perchè di questo in pratica si tratta! Inoltre qui in Italia per l'iscrizione in tutti gli altri albi professionali (architetti, ingegneri, e addirittura medici) l'esame è una pura formalità espletato presso la stessa Università subito dopo la laurea. Pertanto chiediamo la dovuta attenzione sulle osservazioni e considerazioni fin qui sviluppate, affinchè questa assurda legge sia finalmente cambiata. L'avvocatura infatti non può e non deve chiudersi in una "casta" professionale, ma deve essere libera e aperta anche per i nuovi laureati in giurisprudenza. I nostri problemi sono molteplici e vanno dalla formazione all' inserimento nella professione, nonché a quello della disparità di trattamento che riceviamo durante le correzioni dei compiti scritti nelle varie corti d'Appello. Non si comprende dunque questa disparità di trattamento. Se il prossimo governo non se ne volesse fare carico propongo la raccolta di 500000 firme che ci consentirebbero la proposizione di un referendum abrogativo! FIRMATE VIA INTERNET AL SITO http://www.firmiamo.it/abolizione-esame-avvocato | |
Da: Lucro incessante | 14/09/2011 12:50:56 |
L'idea è buona, ma per proporre il referendum abrogativo NON bastano le adesioni tramite internet... Bisogna formulare il quesito, pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale dopo il vaglio di Costituzionalità , raccogliere 500 mila firme autentiche (solitamente presso un notaio o in Comune), depositare il tutto in Corte di Cassazione ed attendere la data della consultazione... Ovviamente sperando che il 50% + 1 dell'elettorato vada a votare! Ammesso che sia possibile poi presentare in questi termini il referendum (visto che l'esame è previsto dalla Costituzione Italiana). A mio avviso bisogna agire sollecitando chi ha voce in capitolo in parlamento. | |
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Da: poche idee, ma confuse | 14/09/2011 12:53:49 |
x lucro incessante vero!...intanto vediamo quanti siamo. non comporta alcun impegno | |
Da: mav80 | 14/09/2011 12:55:28 |
ma ci sono 500 mila praticanti?? | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 12:58:25 |
ORDINE DEGLI AVVOCATI, PUZZATE DI VECCHIO E DI MERDA. CON LE LIBERALIZZAZIONI PRESTO SAREMO LIETI DI BUTTARVI NEL CESSO E TIRARE LO SCARICO. | |
Da: name | 14/09/2011 13:00:29 |
il problema è che l'esame è previsto dalla Costituzione, un referendum non basta a cancellarlo! MISERIACCIA | |
Da: master A | 14/09/2011 13:00:53 |
Che bella iniziativa! Interessante il seguente sito da anni impegnato per la totale liberalizzazione della professione di Avvocato: http://www.avvocati-part-time.it/ | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 13:04:36 |
infatti non mi capacito come possa essere stata inserita nella carta costituzionale una norma che più anticostituzionale non esiste...... | |
Da: Liberale | 14/09/2011 13:08:45 |
http://www.ordineavvocatigenova.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=12&idmessaggio=1307 Cliccare in basso dossier ed andare a pag. 37 del documento. Chi avesse voglia di leggerlo è pregato di esporre le proprie opinioni! | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 13:11:30 |
chi si aspettava che dopo aver conseguito una laurea in legge che se la strizzi esce sudore e sangue, avere poi a che fare con questa banda di MAFIOSI, CORNUTI, SCHIFOSI. | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 13:16:35 |
è una contraddizione perchè prima lascia intatto l'art. della costituzione che prevede l'esame di stato per l'accesso e poi dice che entro 12 mesi gli ordini professionali devono garantire il libero accesso...Una norma tipicamente scritta dai politici italiani: con le zampe inferiori. | |
Da: mav80 | 14/09/2011 13:17:34 |
EHEH Appunto..come fai a liberalizzarla con l esame! | |
Da: Disgustato | 14/09/2011 13:18:21 |
Ovvio. Inutilità totale. La manovrà a non cambierà nulla. Io non so in che modo sia possibile cambiare la situazione. Ho perso ogni speranza. | |
Da: waiting for the sun | 14/09/2011 13:19:14 |
io ho appena firmato la petizione! Dai ragazzi firmate anche voi... www.firmiamo.it/abolizione-esame-avvocato | |
Da: esame farsa, protestiamo anche noi | 14/09/2011 13:20:24 |
io sono incazzato nero...li schifo a morte questi lobbysti puzzolenti. | |
Da: Avvocato al 3 colpo | 14/09/2011 13:22:58 |
COMUNQUE RAGAZZI HO FIRMATO ANCHE IO LA PETIZIONE | |
Da: Disgustato | 14/09/2011 13:25:41 |
Comunque credo che noi praticanti siamo l'unica categoria in italia che china la testa e tira avanti in silenzio. Tutte le altre categorie sarebbero già a roma a fare un casino dell'altro mondo. Siamo dei fottuti perdenti. | |
Da: waiting for the sun | 14/09/2011 13:26:25 |
BRAVO ! Hai fatto benissimo :-D continuiamo così! Stò pubblicizando la cosa anche su facebook. E' troppo importante!!! | |
Da: waiting for the sun | 14/09/2011 13:27:10 |
...FUORI LA TESTA DALLA SABBIA:NON SIAMO STRUZZI!!!!! | |
Da: Disgustato | 14/09/2011 13:29:39 |
Firmata. Anche se nutro seri dubbi sulla sua utilità | |
Da: waiting for the sun | 14/09/2011 13:32:35 |
SCONFIGGEREMO IL POTERE DEI DINOSAURI | |
Da: master A | 14/09/2011 13:35:17 |
QUOTO: SCONFIGGEREMO IL POTERE DEI DINOSAURI | |
Da: Esame-farsa | 14/09/2011 13:40:24 |
Che dice liberale? Non riesco AD APRIRLO.... | |
Da: ..... | 14/09/2011 13:44:37 |
poveretti! | |
Da: X ESAME FARSA | 14/09/2011 14:10:48 |
Ecco il documento: Articolo 3, comma 5 (Professioni) La norma prevede che, fatto salvo l'esame di Stato prescritto per l'abilitazione all'esercizio professionale dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate , gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, nonché alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. La disposizione stabilisce quindi che gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge per recepire i principi elencati nelle successive lettere da a) a g) del medesimo comma 5. Al riguardo si rammenta che attualmente la regolamentazione degli ordini professionali esistenti è contenuta, prevalentemente, in atti normativi aventi rango legislativo . Poiché la formulazione della disposizione non è tale da attuare un processo di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 (e ciò a prescindere dall'ammissibilità di una simile soluzione nella materia qui considerata), ma rinvia a futuri interventi riformatori («Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati...»), sembra doversi ritenere che, in assenza di tali interventi, l'assetto normativo vigente resti immutato. La normativa in esame appare quindi volta essenzialmente a fissare le linee guida che dovranno informare la futura attività del legislatore statale e regionale, ai quali spetterà la concreta realizzazione sul piano legislativo degli interventi riformatori delineati dal presente comma. Resta comunque fermo che le previsioni del comma in esame, e in particolare quelle del primo periodo, potranno fin da subito integrare il quadro normativo di riferimento dell'attività amministrativa di competenza degli ordini professionali, limitatamente agli spazi a questa rimessi. Per quanto concerne poi il termine di dodici mesi, coerentemente con i rilievi testé svolti e con la lettera della previsione in esame, sembra doversi concludere per il suo carattere ordinatorio. Passando ai principi contenuti nelle già citate lettere da a) a g), la lettera a) prescrive che la riforma degli ordinamenti professionali dovrà assicurare che l'accesso alla professione sia libero e che il suo esercizio sia fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, potrà essere consentita soltanto se motivata da ragioni di interesse pubblico e non dovrà produrre una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, sulla sede legale della società professionale. La lettera b) prevede che gli ordinamenti professionali riformati debbano prevedere l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua costituirà un illecito disciplinare e come tale sarà sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione. La lettera c) stabilisce quindi che la disciplina del tirocinio per l'accesso alla professione debba conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Per le professioni sanitarie, ai fini della disciplina dell'attività di tirocinio, resta peraltro confermata la normativa vigente. La lettera d) prevede che il compenso spettante al professionista debba essere pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. Sarà peraltro ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe . Il professionista resta comunque tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione del medesimo. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicheranno le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia. In merito si evidenzia che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inviato il 26 agosto scorso una segnalazione al Governo e alle Camere in vista dei lavori parlamentari per la conversione del decreto legge n. 138, che prende in considerazione anche la disposizione in commento sulle professioni. Secondo l'Antitrust, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5 del decreto «appaiono senz'altro apprezzabili laddove prevedono una riforma degli ordini professionali in senso pro-competitivo». Criticità della norma sono, tuttavia, segnalate dall'Antitrust su specifici profili; in particolare, secondo l'Autorità costituisce un passo indietro, rispetto alla norma vigente in base alla quale le tariffe professionali non sono obbligatorie, la previsione che rende le tariffe professionali parametro legale di riferimento per la determinazione del compenso del professionista. Per l'Autorità si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali. La lettera e) dispone che, a tutela del cliente, il professionista sarà tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista dovrà rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative potranno essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti. La lettera f) stabilisce che gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione a livello territoriale di organi (terzi), diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali saranno specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. Viene inoltre prevista l'incompatibilità della carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Per le professioni sanitarie resta confermata la normativa vigente. In merito, nella citata segnalazione, l'Autorità garante della concorrenza ha affermato che secondo quanto emerge dal decreto, in assenza di indicazione contraria, i consigli di disciplina dovrebbero essere composti esclusivamente da professionisti appartenenti all'ordine; «tale circostanza sembra depotenziare di molto il carattere innovativo del nuovo organo disciplinare, che continuerebbe a difettare dei requisiti di necessaria terzietà . Per tale ragione, appare opportuno integrare la composizione dei consigli di disciplina, come avviene in altri Paesi, mediante la partecipazione di soggetti esterni». La lettera g) prevede infine che la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera . Le informazioni fornite dovranno essere trasparenti, veritiere, corrette e non dovranno essere equivoche, ingannevoli, o denigratorie. | |
Da: Liberale | 14/09/2011 14:38:10 |
Consiglio di scrivere direttamente l'indirizzo piuttosto che copia incollare l'intero documento. | |
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