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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Il concorso è nullo08/11/2020 18:40:41
Sarebbe troppo comodo e troppo lontano dalle finalità delle disposizioni giuridiche se fosse possibile che tutto si risolverebbe in una stretta di mano tra concorrenti ricorrenti e concorrenti presuntamene vincitori di un concorso nullo per violazione di norme imperative di legge che giustificano e rendono operativo lo stato  repubblicano democratico. La P.A. non appartiene a chi è di essa dipendente e gli esiti di un concorso non riguardano solo i concorrenti. Ecco come si misurano i vizi tipici del provvedimento amministrativo. Chi è chiamato a perseguire gli scopi dello stato deve farlo rispettando le leggi ed i limiti a lui imposti. Le incompatibilità garantiscono che  l'azione della  P.A possa essere efficace ed efficiente, ma sono soprattutto il baluardo delle uguaglianze e del libero esercizio dei diritti individuali, come meglio ho precisato nei miei scritti, anche su questo forum.

IL                        CONCORSO E' NULLO
per le ragioni accertate dal TAR Lazio e va accertata e dichiarata d'ufficio.
Rispondi

Da: Vita marrone scuro08/11/2020 18:48:04
Certamente...
Rispondi

Da: Bis08/11/2020 19:03:42
Se il concorso è nullo allora si riparta da zero
Tutti con un corso stile 107 e poi graduatoria a pettine.
Diversamente sarebbe un abuso
Rispondi

Da: Seeeee08/11/2020 19:03:44
Ovviamente con l'intervento de IL CONCORSO È NULLO tutta la disquisizione giuridica va a farsi benedore
Rispondi

Da: Seeeee08/11/2020 19:05:17
Invece James della puercx è condivisibile
Rispondi

Da: Bagnoschiuma pino silvestre08/11/2020 19:20:44
Il congiuntivo, questo sconosciuto: "se fosse possibile che tutto si risolverebbe". Sotto zero, bocciato!
Rispondi

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Da: X james08/11/2020 19:24:51
😂
Rispondi

Da: ma come si fa08/11/2020 19:29:18
chi ha imbrogliato va stanato e rimandato a casa  e chi ha subito un' ingiusta esclusione, ristorato con tanto di scuse da parte del MI!
Utopia quanto appena affermato? Bene, allora proceda il legislatore a ristabilire equità e giustizia tra i concorrenti dopo sentenza CDS di conferma dell'annullamento.
Rispondi

Da: milenamia08/11/2020 19:37:18
Illusione finita, vi attendono anni di inutile attesa perché è questo che avete pervicacemente cercato
Rispondi

Da: ma come si fa08/11/2020 20:04:37
fuck you milenamia!
Rispondi

Da: milenamia08/11/2020 20:12:28
Certo, sì. In settimana lo farò, a sentenza pubblicata
Rispondi

Da: Luisato08/11/2020 20:30:59
N. _____/____ REG.PROV.COLL. N. 10893/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10893 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15; xxxxxxxx rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, 6; contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; e con l'intervento di
ad opponendum di:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
A) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 1134 del 24 luglio 2018 (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 25 luglio 2018), in uno agli atti allegati, con il quale veniva approvato l'elenco dei candidati risultati idonei all'esito della prova preselettiva relativa al «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali»; B) dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente approvava l'elenco dei quesiti relativi alla prova preselettiva e la griglia delle risposte esatte, il numero complessivo dei quesiti ed il contenuto degli stessi, nonché la batteria completa delle domande (pubblicata sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 27 giugno 2018), da cui sono stati sorteggiati o comunque estratti i quesiti inseriti nei questionari effettivamente somministrati ai candidati; C) dei provvedimenti di data e protocollo sconosciuti, con i quali il Ministero resistente definiva le modalità di svolgimento dell'intera prova preselettiva, ivi comprese le istruzioni operative (pubblicate sul sito istituzionale del Ministero resistente in data 6 luglio 2018); D) dei verbali, di data e numero sconosciuti, relativi allo svolgimento della prova preselettiva sostenuta dai ricorrenti; E) dell'avviso pubblicato sulla GURI 24 aprile 2018 n. 33, con il quale si comunicava la fissazione della data di svolgimento della prova preselettiva per il giorno 23 luglio 2018; F) del decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie
Speciale), recante il bando di indizione del «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali», ed in particolare l'art. 6, laddove disciplina la prova preselettiva; G) del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017 n. 138 (pubblicato sulla GURI 20 settembre 2017 n. 220, Serie Generale), recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso», ed in particolare l'art. 8 laddove disciplina la prova preselettiva; H) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxxxxxxxxxx il 3\10\2019 :
Per l'annullamento, previa sospensione cautelare, dei seguenti atti:
a)    del Decreto prot. n. 0001205 del 01.08.2019 del Capo Dipartimento delMinistero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il personale scolastico di approvazione della graduatoria generale di merito nella parte di interesse della ricorrente, non dichiarata vincitrice ed inserita nella graduatoria di merito con riserva;
b)    dell'elenco, allegato al decreto impugnato sub a), dei candidati che hannosuperato la prova orale del corso-concorso per titoli ed esami, indetto D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale - Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, nella parte di interesse della ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da xxxxxxxxxx il 28\10\2019 :
PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: A) del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 nonché delle successive rettifiche meramente confermative ai fini di cui è causa; B) dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 3572 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a.s. 2019/2020; C) dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, della Commissione esaminatrice e delle Sotto-commissioni costituite, relativi alle prove orali svolte; D) dei provvedimenti di nomina dei vincitori, di data e protocollo sconosciuti, con iquali venivano conferite le funzioni dirigenziali in una ai relativi contratti di lavoro stipulati; E) dei Quadri di riferimento relativi alla prova orale, approvati dal Comitato Tecnico Scientifico ai sensi dell'art. 13 del D.M. n. 138/2017; F) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dell'interesse della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.    I ricorrenti in epigrafe hanno impugnato con ricorso collettivo gli atti con i qualinon sono stati ammessi alla prova scritta del concorso per il reclutamento di Dirigenti Scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017 per non aver superato le prove preselettive.
1.2.    Si è costituito con atto di stile il Ministero in data 8 ottobre 2018.
1.3.    Con ordinanza del 16 ottobre 2018 n. 6127 questa Sezione ha rigettato l'istanzacautelare dei ricorrenti. Avverso il diniego questi ultimi hanno proposto appello al Consiglio di Stato, che ha accolto l'istanza cautelare (con decreto monocratico n. 6003 dell'11 dicembre 2018, confermato con successiva ordinanza cautelare) e per l'effetto ammesso con riserva i ricorrenti alle prove scritte.
1.    4.Sono intervenuti nel giudizio con atto di intervento ad opponendum (Barbara Assunto e altri), depositato il 12 aprile 2019, alcuni candidati, risultati idonei alla prova preselettiva, chiedendo il rigetto del ricorso.
1.5.    I ricorrenti nelle more hanno sostenuto la prova scritta.
1.5.1. Taluni di essi dopo aver superato la prova scritta hanno superato anche quella orale e con ricorsi per motivi aggiunti hanno impugnato, esclusivamente per illegittimità derivata, i provvedimenti del MIUR (in particolare il decreto dirigenziale, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, di approvazione in via definitiva della graduatoria nazionale di merito del concorso) con i quali veniva disposto il loro inserimento in graduatoria "con riserva" e non si dava seguito all'assunzione. Più nel dettaglio tra gli originari ricorrenti che hanno superato sia la prova scritta che quella orale, dopo che, in esecuzione dei provvedimenti cautelari giurisdizionali sopra richiamati, l'Amministrazione li ha ammessi con riserva a sostenerle, figurano:
-la ricorrente xxxxxxxx, la quale, assistita da procuratore diverso da quello originario, ha presentato ricorso per motivi aggiunti in data 3 ottobre 2019, chiedendo altresì la concessione di misura cautelare.
- altri ricorrenti originari xxxxxxx e altri) hanno presentato ricorso per motivi aggiunti in data 28 ottobre 2019.
1.5.2. Un'altra parte dei ricorrenti (xxxxxxx e altri), non avendo superato la prova scritta, ha presentato, sempre in data 28 ottobre 2019, altro ricorso per motivi aggiunti impugnando, esclusivamente, per illegittimità derivata, il medesimo decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso di cui al Decreto Miur prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, nella parte in cui gli stessi non risultano inseriti per non aver conseguito il punteggio minimo di 70/100 alla prova scritta. 1.6. All'esito della camera di consiglio del 19 novembre 2019 con ordinanza n.
7568 veniva accolta l'istanza di misura cautelare presentata dalla ricorrente xxxxxx e conseguentemente la stessa veniva immessa nei ruoli dell'Amministrazione.
Nelle more anche gli altri ricorrenti, risultati inseriti con riserva nella graduatoria definitiva del concorso, ottenevano dal Consiglio di Stato, in esecuzione sulla misura cautelare concessa, l'immissione in ruolo con ordinanza n. 466 del 3 febbraio 2020.
1.7. Sono infine intervenuti nel giudizio con atto di intervento ad opponendum depositato il 24 aprile 2020 alcuni candidati (xxxxxx e altri), risultati vincitori del concorso dopo aver superato anche la prova preselettiva e avendo interesse a non veder inseriti in graduatoria i ricorrenti in quanto la loro posizione risulterebbe penalizzata sia in ordine alla sede di assegnazione, sia con riferimento ai tempi dell'assunzione. Costoro, sollevando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso collettivo proposto, hanno contestato nel merito la pretesa azionata.
1.8. Con memoria del 23 aprile 2020 i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Con memoria sempre del 23 aprile 2020 gli altri ricorrenti, inseriti in graduatoria con riserva ed immessi in ruolo, hanno chiesto l'applicazione nei loro confronti del principio del consolidamento ed insistito comunque per l'accoglimento del ricorso.
1.9. All'esito della udienza pubblica del 26 maggio 2020 parte ricorrente è stata autorizzata con ordinanza n. 5577 all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
1.10. Con memoria del 21 luglio 2020 parte ricorrente ha contestato le argomentazioni degli intervenienti.
1.11. In data 22 luglio 2020 il Ministero ha depositato una relazione sui fatti di causa.
1.12. Con memoria di replica del 1° settembre 2020 parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione dell'udienza pubblica.
1.13. In data 4 settembre 2020 la ricorrente xxxxxxx ha depositato il decreto di superamento dell'anno di prova.
1.14. Con memoria di replica dell'11 settembre 2020 gli intervenienti ad opponendum (xxxxxx e altri) hanno insistito per l'inammissibilità del ricorso collettivo, si sono opposti all'applicazione del principio di consolidamento e chiesto il rigetto del ricorso, insistendo per la definizione celere del giudizio.
1.15 Da ultimo con memoria del 16 settembre 2020 i ricorrenti, "vincitori con riserva", hanno insistito per il consolidamento delle loro posizioni in quanto nelle more sono stati immessi in ruolo.
1.16. All'udienza fissata per il 22 settembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.    L'odierna controversia prende le mosse dal ricorso presentato dai ricorrentielencati in epigrafe con il quale hanno contestato il mancato superamento della prova preselettiva del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
In conseguenza della tutela cautelare concessa dal Consiglio di Stato gli stessi hanno sostenuto "con riserva" la prova scritta della procedura concorsuale. Solamente alcuni di loro, tuttavia, hanno superato entrambe le prove della procedura concorsuale (prima la prova scritta e poi quella orale) collocandosi in posizione utile per l'immissione in ruolo.
2.2.    Pertanto una parte degli originari ricorrenti ha impugnato con motivi aggiuntigli esiti finali del concorso nella parte in cui gli stessi non risultano vincitori o comunque idonei, un'altra parte ha impugnato con altro ricorso per motivi aggiunti i medesimi atti, ma nella parte in cui gli stessi risultano inseriti, ma "con riserva" nella graduatoria finale.
2.3.    Nel giudizio così articolato sono altresì intervenuti, a sostegno delle ragionidell'Amministrazione, altri partecipanti al concorso che, avendo superato tutte le prove (preselettiva compresa) sono risultati vincitori del concorso.
3.    In primo luogo, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dagliintervenienti ad opponendum con riferimento al ricorso collettivo.
L'inammissibilità del ricorso riguarderebbe la diversa posizione dei ricorrenti sotto due aspetti, il primo relativo al diverso punteggio conseguito all'esito della prova preselettiva, il secondo la diversa posizione che si sarebbe venuta a creare in corso di causa, a seguito dell'ammissione con riserva, tra coloro che hanno superato la prova scritta e successivamente anche quella orale e coloro che invece non hanno superato la prova.
Con riferimento al primo profilo l'eccezione va disattesa quantomeno con riferimento al primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti sostengono sostanzialmente l'illegittimità della soglia del punteggio utile per superare la prova preselettiva fissata nel triplo dei posti messi a concorso, anziché nella votazione di sufficienza pari a 60 punti su 100. Difatti tutti i ricorrenti, in ragione del voto conseguito all'esito della prova preselettiva, puntualmente indicato nell'atto di ricorso, versavano all'atto della proposizione del ricorso in una situazione omogenea ossia aver conseguito un punteggio di almeno 60, ma meno di 71,7 alla prova preselettiva.
Con riferimento al secondo profilo, il quale determinerebbe una improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dei requisiti necessari per l'ammissione del ricorso collettivo, essendo di fatto venute a differenziarsi nel corso del giudizio le diverse posizioni tra coloro che hanno superato le successive prove (scritta e ora) e coloro che invece non hanno superato neppure la prova scritta, il Collegio ritiene che l'eccezione vada disattesa nei limiti di cui di seguito.
Per quanto effettivamente le posizioni dei ricorrenti si siano nel corso del giudizio differenziate tanto da apparire addirittura in conflitto di interessi (tra coloro che hanno superato la prova scritta e dunque mirano alla conservazione del concorso e coloro che non avendola superata potrebbero ambire all'annullamento della stessa), pur tuttavia tale conflitto non emerge nel presente giudizio, quantomeno con riferimento al primo motivo ricorso, mirante esclusivamente a ritenere l'illegittimità della soglia di sbarramento per il superamento della prova preselettiva.
Non è, infatti, venuta meno la concordanza dell'interesse a vedersi riconosciuta come soglia per il superamento della prova preselettiva il punteggio di 60. Anche in sede di ricorso per motivi aggiunti tutti i ricorrenti originari hanno continuato ad impugnare gli atti sopravvenuti unicamente per vizi di legittimità derivata, mentre secondo quanto riportato nello stesso atto di intervento , i ricorrenti che non hanno superato la prova scritta hanno in giudizi autonomi (aventi R.G. n. 6429, 6443 e 5191 del 2020), taluni già definiti con sentenza, impugnato con altri ricorsi gli esiti di tale prova, facendo valere evidentemente in tale sede vizi autonomi degli esiti della prova scritta, da loro non superata.
Non sono pertanto venuti meno i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali - ossia, la condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi - e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti, tanto almeno con riferimento al primo motivo di ricorso.
Ne consegue che, nel presente giudizio, continuano a sussistere
4.    In secondo luogo, il Collegio ritiene di dover esaminare la domanda formulata daparte ricorrente per ottenere una pronuncia dichiarativa del consolidamento della posizione, in considerazione del superamento della prova scritta e orale e della collocazione in posizione utile in graduatoria per la successiva immissione in ruolo. La domanda non può trovare accoglimento.
4.1 Come anche evidenziato dagli intervenienti, il consolidamento non può essere considerato un istituto di carattere generale, attesa la sua capacità di produrre una significativa deviazione rispetto agli effetti tipici della tutela cautelare. Quest'ultima, invero, ha una funzione strettamente strumentale alla decisione finale ed è volta ad evitare che, nelle more del giudizio, si producano effetti tali da incidere in modo definitivo sulla posizione di cui si chiede tutela, rendendo inutile la stessa tutela giurisdizionale.
I caratteri della strumentalità e della interinalità delle misure cautelari adottate in sede giudiziaria portano il Collegio a ritenere in dubbio la sussistenza, nel nostro ordinamento un principio generale sul consolidamento di una posizione determinatasi a seguito di un provvedimento cautelare, destinato pertanto per sua stessa natura a cessare i propri effetti e dunque con riferimento al quale, a rigore, non può configurarsi alcun affidamento del destinatario sulla stabilità di tali effetti. La norma invocata a sostegno di un siffatto principio, ossia l'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, in realtà introduce una disciplina specifica che consente, in presenza di talune condizioni ivi previste, l'irreversibilità di tali effetti.
Prevede la disposizione di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L. 115 del 2005, convertito con legge n. 168/2005, che "Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela".
La Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2009 n.108 e con la conforme ordinanza 19 maggio 2009 n.158, nel ritenerne la conformità al dettato costituzionale, ha chiarito la portata applicata la disposizione in esame.
Ad avviso della Corte infatti "la disposizione … ha lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la stessa amministrazione, in via di autotutela, abbiano disposto l'ammissione alle prove di esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione rende irreversibili - secondo la giurisprudenza amministrativa - gli effetti del superamento delle prove scritte e orali previste dal bando. Essa, quindi, rende irreversibili anche gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali (pure di natura cautelare) o di autotutela amministrativa che abbiano disposto l'ammissione alle prove stesse, precludendo l'ulteriore prosecuzione del processo eventualmente avviato… La disposizione censurata non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione. Questi ultimi sono volti ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale. Accertata questa idoneità, tale attività deve potersi liberamente esplicare."
Dunque, perché la disposizione possa trovare applicazione occorre che la procedura non presenti caratteri concorsuali, come nel caso di cui trattasi, ma sia di tipo idoneativo.
Anche sul punto il Collegio ha avuto già modo di pronunciarsi sulla non applicabilità della norma richiamata e del meccanismo ivi disciplinato proprio alla procedura concorsuale per cui è causa.
Si legge infatti nella pronuncia 6204/2020: "…occorre evidenziare come l'invocato meccanismo del consolidamento affonda le sue radici nell'art. 4, co. 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005, …. La disposizione, in grado di produrre una deroga agli effetti interinali del giudizio cautelare trova applicazione con riferimento alle sole abilitazioni, come peraltro evidenziato nella rubrica dell'articolo richiamato. Il consolidamento, dunque, non può essere considerato un congegno avente portata generale e, in quanto tale, applicabile anche ai pubblici concorsi, con conseguente impossibilità che un candidato ammesso a sostenere le prove selettive "con riserva" possa ottenere il bene della vita per il solo fatto di averle superate. La posizione raggiunta in virtù della tutela cautelare deve pertanto essere ritenuta provvisoria necessitando, per la sua definitiva stabilizzazione, di una pronuncia nel merito con la quale venga confermato il primigenio giudizio sull'illegittimità dell'azione amministrativa effettuato in sede cautelare solo a seguito di una delibazione sommaria tipica di tale fase processuale.
A ben vedere, il tratto distintivo dei pubblici concorsi rispetto alle procedure selettive per le abilitazioni è rappresentato dalla presenza, nei primi, dei controinteressati, ossia di candidati che pur avendo sostenuto con successo tutte le prove concorsuali (preselettiva compresa) hanno raggiunto un punteggio che non consente loro di essere dichiarati vincitori, essendosi collocati in graduatoria in posizioni successive rispetto al numero dei posti messi a concorso. La presenza di portatori di un interesse uguale ma di segno contrario rispetto ai ricorrenti postula la necessità che il ricorso principale debba trovare accoglimento al fine di consentire la definitiva stabilizzazione degli effetti prodotti dalla graduatoria finale del concorso. Diversamente opinando si finirebbe per arrecare un evidente pregiudizio ai controinteressati che verrebbero scavalcati in graduatoria da candidati che, ad un successivo e più attento esame della res controversa, non avrebbero nemmeno potuto partecipare alle prove scritte ed orali. Ciò in quanto il mancato accoglimento del ricorso principale postula la cessazione degli effetti interinali prodotti in sede cautelare, con conseguente esclusione dal concorso dei ricorrenti per mancato superamento della prova preselettiva".
5. Nel merito le questioni con riferimento ai profili di illegittimità sollevati con il ricorso introduttivo e in via derivata con i ricorsi per motivi aggiunti sono per molti versi identiche ad altre già decisa da questo Collegio con precedenti pronunce di seguito richiamate.
La domanda intesa ad ottenere l'annullamento degli atti con i quali l'Amministrazione ha escluso i ricorrenti dal novero dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, il ricorso si affida ai seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165 s.m.i. violazione e falsa applicazione degli artt. 1, co. 2, 7 e 14 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost.
Eccesso di potere. manifesta irragionevolezza. difetto di motivazione.
L'Amministrazione avrebbe ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, determinando una soglia di sbarramento calibrata (il triplo) unicamente sul numero dei posti messi a concorso (2.900) per un totale di 8.700 candidati ammessi alla prova scritta e non sul conseguimento della votazione pari a 60/100, ossia della sufficienza.
Le modalità di svolgimento della prova preselettiva, protesa a verificare in maniera meramente mnemonica la loro preparazione, inoltre non avrebbero messo i partecipanti nella condizione di poter utilizzare al meglio il tempo disponibile, accantonando provvisoriamente le domande sulle quali non avevano la certezza della risposta.
Inoltre illogica appariva la penalizzazione (-0,3 punti) nell'ipotesi di risposta sbagliata, introducendosi in tal modo una parità di risposte corrette fornite, si introduce una differenziazione ingiustificata tra candidati che hanno omesso di rispondere e candidati che hanno fornito una risposta sbagliata, ancorché il livello di preparazione dimostrato sia assolutamente identico.
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165 s.m.i. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio. eccesso di potere. Difetto istruttorio, sviamento, erroneità dei presupposti.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti alcuni quesiti tra quelli predisposti per la prova preselettiva avrebbero riportato risposte opinabili e/o errate ovvero più risposte considerabili esatte. In particolare uno di tali quesiti sarebbe stato somministrato durante la prova sostenuta dai ricorrenti.
Inoltre molti quesiti rispondevano ad una logica meramente nozionistica e di eccessivo dettaglio su aree tematiche attinenti la sfera del diritto in generale, piuttosto che delle sole branche giuridiche strettamente afferenti alla funzione di dirigente scolastico.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165 s.m.i. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. Violazione del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza. imparzialità e par condicio; eccesso di potere, carenza organizzativa ed istruttoria. Il sistema informatico predisposto dal Ministero resistente non consentiva ai candidati, al termine della prova, di visualizzare nonché di avere copia dell'elaborato corretto, non potendo così il candidato verificare ex post la corrispondenza tra le risposte date e quelle corrette dal sistema.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 35, co. 3 del d.lgs. 30 marzo 2001
n. 165 s.m.i. violazione e falsa applicazione dell'art. 7 del d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. Violazione e falsa applicazione degli artt. 404 ss. del d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 cost. Eccesso di potere. manifesta irragionevolezza. disparità di trattamento. Violazione del giusto procedimento concorsuale. Violazione dei principi di imparzialità e par condicio. Lo svolgimento della prova preselettiva in un periodo a ridosso della conclusione dell'anno scolastico avrebbe ingiustamente penalizzato i docenti che, siccome in servizio negli istituti di istruzione secondaria superiore, erano impegnati nella preparazione degli alunni e successivamente nello svolgimento degli esami di Stato, quali membri delle commissioni nominate.
Il Collegio ritiene che, nel merito, il ricorso sia in parte inammissibile ed improcedibile ed in parte infondato.
7.1 Con il primo motivo di gravame parte ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in materia concorsuale nonché dell'art. 7, co. 2 bis del D.P.R. n. 487/94, per avere l'Amministrazione ammesso a partecipare alle prove concorsuali, a seguito della preselettiva, un numero eccessivamente ristretto di candidati. A parere dei ricorrenti, in particolare, si sarebbe proceduto ad una verifica meramente nozionistica della loro preparazione, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta. A dimostrazione di ciò il punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta è risultato essere pari a 71/100, attestandosi ad un livello ben superiore alla soglia della sufficienza.
Le doglianze sono infondate.
Come rilevato dalla sentenza n. 13805/2019 di questa Sezione, per quanto riguarda "la soglia minima di sbarramento, è da rilevare anzitutto, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell'espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.
In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell'iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole; essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015, Tar Lazio).
Ed ancora con la pronuncia di questa Sezione n. 6204 del 2020 si è precisato che "La previsione della prova preselettiva nell'ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l'Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.
Si consideri, inoltre, che il principio secondo cui l'Amministrazione dispone di un'ampia discrezionalità nella scelta della soglia dei candidati da ammettere, in caso di preselezione, alle successive fasi concorsuali è stato recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5645/2018, ove è stata altresì ricordata la funzione di "filtro" svolta dalla prova preselettiva, il cui scopo è quello di consentire una preliminare scrematura dei candidati, funzionale ad assicurare l'economicità e la celerità del procedimento. La giurisprudenza, peraltro, ha già avuto modo di affermare in diverse occasioni che spetta all'amministrazione decidere, di volta in volta, in base alle esigenze del caso concreto, il numero massimo dei candidati da ammettere allo svolgimento delle prove scritte dopo la preselezione (cfr. Tar Lazio-Roma, sent. n. 3190/2018 e n. 11347/2017).
Il primo morivo si appalesa dunque infondato.
7.2 Con la seconda censura parte ricorrente lamenta l'ambiguità o l'erroneità delle risposte contenute nei quesiti predisposti per la prova preselettiva ed in particolare di uno sorteggiato per lo svolgimento della prova dei ricorrenti. Nello specifico con il ricorso viene contestata la risposta considerata esatta dal Ministero con riferimento ad un quesito che, invece, ammetterebbe più di una risposta corretta.
Il motivo è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. Dalla censura formulata dai ricorrenti, invero, non risulta possibile cogliere il grado di compromissione dell'esito della prova dei ricorrenti derivante dalla asserita irregolarità contenuta nel quesito (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 17 settembre 2018, n. 9402; T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, n.3926/2015). Nel caso di specie, in particolare, non è stata fornita alcuna prova che qualora la risposta alla domanda contestata fosse stata ritenuta esatta ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta. Come recentemente ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3376/2020 "E', infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della cd. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio […]. In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che - in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 26/04/2018, n.2534; Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5717 e 8 settembre 2015, n. 4209).
Ad ogni modo, il Collegio ritiene altresì di aderire alla prevalente giurisprudenza (cfr. parere n. 644/2017, Consiglio di Stato, Sezione II) secondo cui "Per quanto concerne le censure di cui al punto 3 del gravame - relative all'erroneità, sotto molteplici profili, di numerosi quesiti della prova de qua - la Sezione osserva, in via preliminare, che in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, qualora sia dedotto l'errore che l'Amministrazione ha compiuto nel ritenere esatte alcune risposte si sconfina nel merito amministrativo, ambito precluso al giudice amministrativo, il quale non può sostituirsi ad una valutazione rientrante nelle competenze valutative specifiche degli organi dell'Amministrazione a ciò preposti e titolari della discrezionalità di decidere quale sia la risposta esatta ad un quiz formulato; e ciò secondo la propria visione culturale, scientifica e professionale che ben può essere espressa in determinazioni legittime nei limiti, complessivi, dell'attendibilità obiettiva, nonché … della sua non manifesta incongruenza/travisamento rispetto ai presupposti fattuali assunti o della sua non evidente illogicità (Cons. di Stato, Sez.
VI, 12 settembre 2014, n. 4670)".
7.3 Improcedibili sono tutte le censure (in parte contenute nel secondo motivo di ricorso, nel terzo e nel quarto) intese ad ottenere l'annullamento della prova preselettiva. Con riferimento ad esse si configura un sopravvenuto conflitto di interesse tra i ricorrenti che hanno superato la prova scritta sia pure con riserva e coloro che non l'hanno superata, pertanto sono venuti meno al riguardo i presupposti per (l'ammissione e) la prosecuzione dell'azione collettiva proposta.
Ne consegue l'improcedibilità del ricorso con riferimento a tali censure.
Ad ogni modo esse non sono neppure fondate nel merito.
Con la richiamata pronuncia n 6204 del 2020 il Collegio ha già ritenuto, con orientamento dal quale non ritiene di discostarsi, che:
"All'art. 6, co. 3 del bando di concorso, segnatamente, viene precisato che i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche. A prescindere dalla possibilità che un quesito ben possa comunque fare riferimento, in modo diretto o indiretto, ad una pluralità di materie, nel caso di specie il Collegio non ravvede comunque alcuna violazione del bando del concorso. E' lo stesso art. 6, co. 4, invero, a prevedere che "I quesiti di cui al comma 3 sono estratti da una banca dati di 4.000 quesiti" resi noti ai candidati almeno venti giorni prima della prova per la loro preparazione. L'individuazione randomica delle domande d'esame, così come prevista dalla lex specialis, rende ictu oculi plausibile che non tutte le materie fossero oggetto di una specifica domanda ovvero che più quesiti riguardassero una sola materia.
Ed ancora con riferimento alla possibilità di visionare la prova preselettiva svolta solo ex post mediante l'accesso all'area riservata della piattaforma "Polis":
"In disparte il fatto che con il ricorso non sia stata fornita alcuna dimostrazione con riferimento alla circostanza lamentata, il Collegio ritiene che anche laddove questa si fosse effettivamente verificata non avrebbe comunque potuto comportare l'annullamento della prova preselettiva. Ciò nella considerazione che la visualizzazione del risultato ottenuto si colloca in un momento successivo rispetto al perfezionamento della prova di esame. In altri termini, la comunicazione in via successiva del punteggio non appare in grado di incidere sul risultato ottenuto che è determinato dal numero di risposte corrette con riferimento ai quesiti formulati. Sul punto, parte ricorrente ritiene che la circostanza che il punteggio, in alcuni casi, non sia stato restituito al termine della prova insinuerebbe dei dubbi sul fatto che i punteggi possano aver subito delle modifiche prima della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova scritta. La censura da questo punto di vista è estremamente generica, non essendo circostanziata né corroborata da elementi probatori specifici atti a consentirle di superare i confini della mera ipotesi. Tanto basta per determinare la sua inammissibilità".
Infine con riferimento alla asserita discriminazione dei docenti partecipanti al concorso che, nel periodo concesso per la preparazione alla prova preselettiva, sono stati impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi, sempre nella richiamata sentenza, cui il Collegio non ritiene di discostarsi si è ritenuto che
"… il motivo oltre che inammissibile per carenza di specificità ex art. 40, co .1, lett. d) ed è comunque palesemente infondato.
La censura, invero, risulta essere estremamente generica e non fornisce alcuna dimostrazione né che tutti i ricorrenti (trattandosi di ricorso collettivo) siano stati effettivamente impegnati in tali attività, né che la contestualità del periodo di preparazione concesso per la prova con lo svolgimento degli esami di maturità si sia rivolto a vantaggio degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia che non sono stati coinvolti in dette attività istituzionali.
Ad ogni modo la specificità di condizioni personali, per quanto legate allo svolgimento dell'attività lavorativa, in cui potrebbero versare i futuri concorrenti di un concorso potrebbe al più configurarsi quale interesse privato, la cui ponderazione con altri gli altri interessi pubblici e privati è comunque rimessa all'Amministrazione ai fini dell'individuazione della data di svolgimento delle prove concorsuali e rientra nell'ampia discrezionalità della stessa che nel caso di specie, non risulta inficiata da vizi macroscopici tali da poter essere sindacata in sede giudiziaria.
8.    Per le ragioni suesposte il ricorso va in parte dichiarato inammissibile, in parteimprocedibile, in parte va respinto. La sorte del ricorso principale determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi per motivi aggiunti.
9.    In considerazione della peculiarità delle questioni trattate sussistono eccezionalimotivi per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sui ricorsi per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) dichiara in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte respinge il ricorso principale;
c) dichiara improcedibili tutti gli atti di motivi aggiunti presentati per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Silvia Piemonte, Referendario, Estensore


    L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE
    Silvia Piemonte    Giuseppe Sapone





IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: ma come si fa08/11/2020 20:37:37
questa sentenza riguarda i bocciati alla preselettiva. Ricorso proposto prima del 2 luglio. La preselettiva è stata l'unica prova "regolare",, nulla a che vedere con l'annullamento...
Rispondi

Da: milenamia08/11/2020 20:47:36
Giusto, molto bene. A giorni la prossima puntata
Rispondi

Da: Per Luisato08/11/2020 21:35:24
Innanzitutto grazie.
Lei pensa che si dovra'  ripubblicare la graduatoria?
Rispondi

Da: cuorescuola08/11/2020 22:14:52
Nessun dirigente assunto è mai stato licenziato, le cose rimarranno esattamente come sono e noi dovremo solo sperare di essere inclusi nei prossimi anni
Rispondi

Da: Luisato09/11/2020 00:29:36
Non saprei, però " Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa." lascia intendere che non possano mantenere l' incarico.
Immagino comunque che faranno appello al Cds
Rispondi

Da: @sopra09/11/2020 09:13:18
Grazie mille.
Hai notizie invece sulla data sentenza del CdS?
Rispondi

Da: Maronn09/11/2020 14:33:50
NON SE NE PUO PIÙ.. MA POTETE RIENTRARE NEL VOSTRO FORUM? TANTI APPELLI EDUCATI CONTRO UNA SCOSTUMATEZZA ILLIMITATA. Adesso cancello questo forum, vediamo dove vi rifugiate
Rispondi

Da: X sopra09/11/2020 15:08:17
Ma tu come fai a cancellare sto furum? Sei l'amministratore?
Rispondi

Da: X sopra09/11/2020 15:09:33
Ora tornano un poco di conticini...tipo la disvelazione

😄
Rispondi

Da: Brava questa sessantina09/11/2020 16:48:59
https://www.acrinews.it/2020/09/07/anna-bruno-nuova-dirigente-scolastica-dellistituto-g-b-falcone/
Rispondi

Da: Ecco un''altra sessantina:09/11/2020 17:06:10
https://www.prealpina.it/pages/varese-liceo-ferraris-genitori-preoccupati-226423.html
Rispondi

Da: Brava questa sessantina09/11/2020 17:30:48
Ma secondo te, un articolo non lo.si può pilotare, nel bene o nel male? Basta avere um amico giornalista...
Rispondi

Da: BILLO BULLO09/11/2020 17:41:57
Confido , ancora, nella GIUSTIZIA...IL CONCORSO SARÀ ANNULLATO E BASTA CON LE FRASI DI CIRCOSTANZA!!!
Rispondi

Da: 😂😂😂09/11/2020 17:55:19
Brrrrrrr
Rispondi

Da: cuorescuola09/11/2020 18:18:50
Io non ci credo più, sono riusciti a insabbiare tutto e non c'è più niente da aspettare. Non è giusto per noi però è così, l'Italia è così
Rispondi

Da: 😂😂😂09/11/2020 18:20:13
In effetti, le conversazioni sul 2017 rubano molto spazio agli elevatissimi e abbondanti discorsi sul 2011.

🤣🤣😂🤣🤣😂🤣
Rispondi

Da: Gli ospiti09/11/2020 19:01:24
dopo tre giorni puzzano. Non vi pare l'ora di lasciare libero lo spazio degli altri?
Rispondi

Da: Scusate.......09/11/2020 20:05:50
Sapete chi è l'amministratore di questi forum di mininterno? Ho sempre avuto questa curiosità
Rispondi

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