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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Motivazioni | 06/04/2019 16:39:13 |
La norma di cui si giudica la costituzionalità/disparità di trattamento è la Legge 107/2015, il DM 499 è un solo decreto applicativo conseguente. | |
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Da: Avvocato Piscione | 06/04/2019 16:41:51 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Ds che stato | 06/04/2019 16:41:54 |
Giusto | |
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Da: Tom | 06/04/2019 16:48:21 |
Per impugnare il 499 bisognava essere pendenti, forse vi sfugge questo | |
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Da: O Napoletano | 06/04/2019 17:02:32 |
Quindi secondo qualcuno se la CC stabilisce che quanto è stato fatto (con la L. 107/2105) per i pendenti 2004/2006 deve essere pure fatto per i pendenti 2011, il miur fa passare solo chi aveva un ricorso pendente alla 499? Ma secondo quale criterio/principio sostenete questa corbelleria? | |
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Da: La | 06/04/2019 17:23:48 |
legge 107 ha posto come requisito un fatto oggettivo cioè avere presentato un ricorso contro il concorso 2011 e quindi essere pendente; se lo hai presentato, mostrando quindi interesse rientri tra la platea degli eventuali aventi diritto alla sanatoria, se non lo hai presentato, mostrando quindi disinteresse, non sei tra i sanabili. Non facciamo ipotesi suggestive tirando fuori nuovi requisiti o nuove pendenze | |
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Da: Motivazioni | 06/04/2019 17:34:17 |
Interpretazione corretta. | |
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Da: L''Apostata | 06/04/2019 17:41:34 |
I senza speranza, dopo aver giocato l'ultima carta ed avendo scoperto il loro gioco a punti del concorso a premi sbagliato, continuano a soffiare polveri per poter rientrare nel gioco dal quale erano già esclusi, per loro scelta. Gli assenti non sempre hanno torto: meglio che sono stati non presenti, ma comunque presenti. I numeri non sono mai stati tanto suonati, ma nulla contano. Uno, nessuno o centomila fa lo stesso, quando la ragione non si esprime in numeri: mostrano solo debolezze. Trecento, mille o mille e cinquecento fa lo stesso. Ora ci si appresta ad appropriarsi del sudore altrui e a cadere per cole proprie. Sono sempre gli stessi a temere, perchè ora come allora non comprendono gli eventi. | |
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Da: E quindi | 06/04/2019 17:50:40 |
in buona sostanza ? | |
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Da: ....Delusione | 06/04/2019 18:15:39 |
..perché non parlare chiaro ma farci arrovellare in interpretazioni ostiche? | |
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Da: io | 06/04/2019 18:18:19 |
ma che fine ha fatto "per tutti e definitivamente"? Era fissato che non dovevamo ricorrere alla CC....... | |
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Da: @ io | 06/04/2019 18:50:33 |
Giusto. Che fine ha fatto ? Ma non diceva che non bisognava andare alla CC. Siccome mi interessava quello che diceva, ricordo che disse che al momento giusto qualcuno avrebbe fatto tesoro di quello che ci comunicava. | |
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Da: Avvocato Piscione | 06/04/2019 18:51:15 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: @tom | 06/04/2019 18:53:57 |
Scusami Tom, in che senso per far ricorso ad dm 499 devi avere il ricorso al 2011? | |
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Da: Per molti ma non per tutti | 06/04/2019 19:20:03 |
Il ricorso deve essere ancora pendente . | |
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Da: Tom | 06/04/2019 19:34:57 |
Il requisito per appellare il 499 era la pendenza di ricorso all'entrata in vigore della 107. Il 499 è il dispostivo che permette di accedere al corso riservato i pendenti 2004 2006, ma pone il vieto ai ricorrenti 2011 che non abbiano avuto almeno una sentenza favorevole. Per questo è stato impugnato. Ma se non si era pendenti non si poteva impugnare, semplice. | |
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Da: Tom | 06/04/2019 19:37:20 |
Per cui, chi ha impugnato il 499 doveva dimostrare di essere pendente, altrimenti il suo ricorso sarebbe risultato irricevibile, subito. | |
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Da: Rosa fresca aulentissima | 06/04/2019 19:40:48 |
Giusto Tom ma ce la faremo corso in estate ....e settembre Ds | |
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Da: Tom | 06/04/2019 19:47:55 |
Questo non mi è dato daperlo, ma è chiaro che non possono metterci dopo i 2018. Pensano che terminando il concorso a noi lasceranno le briciole? Hanno fatto male, malissimo i conti. | |
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Da: @tom | 06/04/2019 20:15:08 |
Grazie mille, scusami se abuso della tua competenza. E per quelli che hanno l audivandum? Io sono uno di quelli | |
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Da: Avvocato Ruttone | 06/04/2019 20:35:51 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: Tom | 06/04/2019 20:51:10 |
L'intervento ad Adiuvandum da solo non costituisce nulla. Il punto è sempre lo stesso, pendenza alla data di entrata in vigore 107 ovvero impugnazione 499, a sua volta direttamente collegato alla pendenza alla 107. Molti non hanno fatto intervento ad Adiuvandum pur avendo impugnato il 499, ma non era obbligatorio intervenire né potrà essere condizione per rientrare nell'eventuale "sanatoria". | |
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Da: notizie sicure sottobanco... | 06/04/2019 21:08:49 |
tutti a casa e d.L. per concorso riservato per gli ex sanati | |
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Da: X prima | 06/04/2019 21:14:03 |
Ma così continuano con la disparità di trattamento | |
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Da: @notizie sicure | 06/04/2019 21:21:06 |
Le informazioni sicure te le danno di sabato sera? Ma dai!!! | |
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Da: Tom | 06/04/2019 21:25:58 |
Notizie certe e sicure: in questo forum ci sono molti gufi! | |
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Da: Per cui | 06/04/2019 21:31:11 |
in caso di esito positivo alla CC e volendo riepilogare : pendenti 2011 e contestualmente ricorrenti 499 = sanati pendenti 2011 ma non ricorrenti 499 = sanati non pendenti 2011 ma intervenuti e contestualmente ricorrenti 499= non sanati È corretto ? | |
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Da: ....Delusione | 06/04/2019 21:31:48 |
..secondo me l"apostata" è "per tutti e definitivamente" | |
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Da: ....Delusione | 06/04/2019 21:32:19 |
..secondo me l"apostata" è "per tutti e definitivamente" | |
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Da: Tom | 06/04/2019 21:43:30 |
@per cui Scusami, come hanno impugnato il 499 se non erano pendenti? La tua ultima ipotesi è una "categoria" creata dal nulla, chi non era pendente all'entrata in vigore della 107 non poteva impugnare il 499. | |
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