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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: tutto pronto | 07/04/2019 09:58:03 |
X Tom a me risulta siano stati dichiarati inammissibili. E l'avvocato me lo ha confermato. E la ragione dovrebbe essere che avendo ricorsi pendenti, automaticamente la decisione ha ricatute su essi. Non ho fatto studi giuridici, quindi ripeto per come mi è stato detto. | |
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Da: tutto pronto | 07/04/2019 10:03:03 |
Ma ho chiesto lumi a voi. Non mi fido della spiegazione. Chiedete magari ai vostri avvocati. | |
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Da: Tom | 07/04/2019 10:07:34 |
Sì, appunto, ma non ammessi alla discussione, proprio per il motivo che ti ha spiegato il tuo legale. L'interveniente non partecipa alla discussione poiche non "aggiunge" nulla. Ma l'intervento ad Adiuvandum è lì, depositato e non rigettato. | |
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Da: Corte Costituzionale | 1 - 07/04/2019 10:21:11 |
Condivido l'invito alla calma e al contegno. Nell'udienza del 2 aprile, come risulta dal ruolo della stessa, è stato escluso solo il gruppo di ricorrenti, ad adiuvandum, dell'avvocato Lucia Forte, perché il ricorso è stato presentato tardivamente. Per il resto, sarà difficile che la CC vada a riformulare l'Ordinanza CdS che, ricordo a tutti, prevede una doppia possibilità : se è legittimo il D.M. 499, anche il resto dei ricorrenti 2011 ha diritto al corso riservato; se il 499 verrà ritenuto illegittimo anche i ricorrenti, che ne hanno usufruito in passato, verranno licenziati. Tengo a precisare che i dirigenti possono scegliere di tornare nei precedenti ruoli di appartenenza, solo dopo la fine dell'anno di prova, quindi il rischio di licenziamento definitivo, in questo caso, non sarebbe da escludere. Pensare di salvare i già "sanati" con una leggina è alquanto difficile, dovrebbe farlo la CC riformulando i termini dell'ordinanza e lasciando in piedi la disparità con il resto dei ricorrenti 2011. Se dovesse passare la legittimità del D.M. 499, sarà il CdS a fare la sentenza e indicare, nella stessa, i possibili beneficiari. | |
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Da: L''Apostata | 07/04/2019 10:36:26 |
Non è assolutamente condivisibile quanto affermato Dal Sig. ": Corte Costituzionale 07/04/2019 10.21.11". La Corte Costituzionale non riformula proprio nulla. Decide su materia ad essa riservata. Non prevede una doppia possibilità : questo è quello che lei legge. Le sue prospezioni sono illogiche e potrebbero essere prive di fondamento giuridico. Nessuno, al momento, pensa ad una "leggina" per sanare i "sanati". (il problema potrebbe non porsi proprio). Condivido con chi invita tutti a mantenere la calma e a non scrivere fesserie. | |
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Da: @corte costituzionale | 07/04/2019 10:48:07 |
Scusami ma ti chiedo un chiarimento: tu hai prima affermato "....se è legittimo il D.M. 499, anche il resto dei ricorrenti 2011 ha diritto al corso riservato….." e alla fine invece hai detto "Se dovesse passare la legittimità del D.M. 499, sarà il CdS a fare la sentenza e indicare, nella stessa, i possibili beneficiari." Mi pare ci sia contraddizione, o no . | |
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Da: Motivazioni | 07/04/2019 10:48:35 |
Grazie a Corte Costituzionale per i suoi interventi sempre chiarificatori. Al contrario L''Apostata cerca sempre di confondere le acque. farebbe meglio ad astenersi. | |
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Da: signor x | 07/04/2019 10:49:41 |
Colleghi,io intervengo poche volte,ma,il forum dovrebbe essere il luogo della discussione,del confronto e dello scambio di informazioni,in modo pacato.Se s'interviene per essere giudicati ,richiamati,anche dinanzi a sfoghi legittimi,soprattutto, in considerazione di quello che è a noi è capitato (abbiamo passato otto anni tra i vari tribunali a difenderci),continuerò a leggervi e a non intervenire più.L'augurio a tutti noi ,che tutto possa risolversi nel migliore dei modi possibili. | |
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Da: Per molti ma non per tutti | 07/04/2019 10:58:40 |
@Tom . Tu sei in assoluto il più garbato. Il mio post era riferito a chi si scusa per lo sfogo che insulta tutti ( ovvio!) | |
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Da: Dalla discussione quindi emerge: | 07/04/2019 11:51:07 |
1- La Corte costituzionale può solo dichiarare costituzionale o incostituzionale il DM 499; 2- il CDS stabilirà , eventualmente, se i beneficiari devono possedere anche il ricorso al DM 499. | |
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Da: Avvocato Piscione | 07/04/2019 12:06:56 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: O Napoletano | 07/04/2019 12:47:17 |
@CorteCostituzionale Scusa collega ma dove sarebbe scritta la richiesta di legittimità del D.M. 499? Io ho letto la sentenza del CdS è trovo a proposito del DM solo riferimenti relativi agli appellanti che non essendo inclusi nella categoria lo hanno impugnato, ma non trovo nulla sul 499 in merito alla richiesta di leggittimità costituzionale sollevata alla CC. Tutto è stato riferito in capo alla 107/2015, così come chiesto dagli appellanti. Il 499 non è oggetto di chiarimento costituzionale pertanto non può diventare elemento ostativo non averlo impugnato. | |
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Da: Per O Napoletano | 07/04/2019 13:11:46 |
Non è possibile ricorrere ad una legge ma solo ad un decreto attuativo della stessa | |
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Da: materiale da ricorso | 07/04/2019 13:13:57 |
Non ho niente a che fare con questo forum, scusate se intervengo, ero di passaggio tra forum analoghi (concorso DS)....La Corte Costituzionale giudica la legittimità solo di leggi e atti aventi forza e valore di legge, ovvero decreti legge e decreti legislativi. Non rientrano gli atti normativi di rango inferiore, quali i regolamenti | |
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Da: Per O Napoletano | 07/04/2019 13:15:26 |
Chi ha ricorso al 2011 l'ha fatto nei confronti del concorso, per qualche motivo, non alla legge 107. | |
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Da: Per O Napoletano | 07/04/2019 13:18:10 |
Per questo motivo il ricorso al Dm 499 é indispensabile | |
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Da: Corte Costituzionale | 1 - 07/04/2019 13:27:06 |
Il fatto che l'Ordinanza preveda due sole possibilità , lo si può dedurre dal punto 25 della stessa. Come diceva qualcuno in precedenza (forse Tom), l'ordinanza va letta con attenzione. Proprio in quel punto viene sancito che: 25. In punto rilevanza, si richiama quanto detto a proposito della questione principale. La norma in questione e' sicuramente applicabile alla fattispecie in esame. Come si e' detto, infatti, la legittimita' dell'atto impugnato, e quindi la legittimita' dell'esclusione dei ricorrenti dalla procedura straordinaria di reclutamento di cui si tratta, stanno e cadono con la legittimita' costituzionale delle norma del comma 89, che non prevede la loro partecipazione. In dipendenza dall'accoglimento o non accoglimento della questione, pertanto, il ricorso va accolto ovvero respinto. | |
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Da: Corte Costituzionale | 07/04/2019 13:28:50 |
Nell'Ordinanza viene scambiato il comma 88 col comma 89. | |
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Da: Corte Costituzionale | 07/04/2019 13:34:59 |
La riformulazione di un'Ordinanza é prevista negli interventi della CC. Tipologia delle sentenze Le sentenze della Corte Costituzionale possono essere di diverso tipo e contenuto: - sentenze di accoglimento con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver compiuto una valutazione sulla questione di costituzionalità , la accoglie, dichiarando pertanto incostituzionale la legge in esame. Queste sentenze hanno efficacia erga omnes, ovvero nei confronti di tutti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò implica che qualunque altro giudice che si trovi ad applicare quella norma per decidere una controversia non potrà più utilizzarla, essendo stata ritenuta incostituzionale. Di regola l'efficacia delle sentenze di accoglimento è irretroattiva, ossia incide solo sui rapporti che nasceranno da quel momento in poi. Esistono tuttavia delle eccezioni, in quanto le sentenze della Corte che invece retroagiscono ed esplicano i loro effetti su situazioni ancora pendenti (si pensi ai giudizi in corso ossia a quelli chiusi con sentenza non ancora passata in giudicato) oppure quando si tratti di giudizi conclusi con sentenza di condanna penale irrevocabile, sulla base della legge che viene dichiarata incostituzionale. - sentenze di rigetto con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver effettuato il giudizio sulla questione di costituzionalità della legge, ritiene il problema non fondato e pertanto riconosce che la legge rispetta la Costituzione. Queste sentenze non hanno un'efficacia erga omnes, ma solo tra le parti interessate dal giudizio di costituzionalità ; quindi la legge potrà essere applicata in altri giudizi e potrà altresì essere promosso davanti alla Corte un altro giudizio di costituzionalità sulla stessa legge, purché fondato su motivazioni diverse. - sentenze interpretative, che hanno ad oggetto l'interpretazione data ad una legge. Possono essere di accoglimento, quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una determinata interpretazione della legge e ne impone una conforme alla Costituzione; di rigetto quando dichiara la legge costituzionalmente legittima purché interpretata in un certo modo. Queste sentenze hanno efficacia erga omnes. - sentenze c.d. manipolative di accoglimento, con le quali la Corte rivede ("manipola") il contenuto di una legge, per evitare di dichiararla incostituzionale ed impedire così la formazione di un vuoto normativo nel sistema. Esse hanno efficacia erga omnes e si distinguono in base al tipo di intervento operato dalla Corte in: additive, con le quali la Corte dichiara l'incostituzionalità della disposizione impugnata "nella parte in cui non prevede" un qualcosa che invece dovrebbe prevedere; ablative, con le quali la Corte dichiara incostituzionale la disposizione impugnata "nella parte in cui prevede" qualcosa che non avrebbe dovuto prevedere; sostitutive, con le quali la Corte dichiara incostituzionale una disposizione nella parte in cui prevede un qualcosa anziché prevedere un'altra cosa. - sentenze di incostituzionalità parziale, con le quali la Corte elimina solo quella parte della legge considerata incostituzionale. Queste sentenze hanno efficacia erga omnes. | |
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Da: Corte Costituzionale | 07/04/2019 13:39:14 |
Gradirei un confronto più sereno con i colleghi, in linea con quanto auspicato da Tom. L'Apostata farebbe bene a leggersi l'Ordinanza, prima di trarre conclusioni affrettate | |
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Da: Il giudice de quo, | 07/04/2019 13:40:41 |
se ritiene che per decidere una causa la norma da applicarsi pone dei dubbi di costituzionalità , rinvia la questione alla Corte Costituzionale con atto ampiamente motivato (nel quale la prima cosa da rilevare sia l'essenzialità della legge per la decisione). La Corte decide : a) decisione interpretativa della legge; b) accoglimento o rigetto della illegittimità costituzionale; c) decisione manipolativa ( nel caso si riscontri un vuoto legislativo rispetto alle norme o ai precetti costituzionale). Tutto il resto è fantasia illogica, come qualcuno, giustamente, rileva. | |
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Da: Ma | 07/04/2019 13:54:25 |
alla fine allora, sperando in risposte non apostatiche, chi non ha impugnato il 499 potrà beneficiare di una eventuale sentenza positiva della CC o no ? | |
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Da: Per corte costituzionale | 07/04/2019 14:00:05 |
Pertanto, il ricorso va accolto o respinto. Cioè Se accolto tutti a casa. Se respinto tutti dentro. È GIUSTA QUESTA INTERPRETAZIONE? | |
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Da: Clik3 | 07/04/2019 14:13:12 |
L'esclusione dei ricorrenti dalla procedura straordinaria di reclutamento di cui si tratta, cade con la legittimita' costituzionale delle norma . Finalmente ho capito. GRAZIE A CORTE COSTITUZIONALE | |
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Da: Corte Costituzionale | 07/04/2019 14:15:44 |
Sono anch'io un ricorrente e se non dovesse passare ci rimarrò malissimo. Cari colleghi la disparità è palese | |
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Da: Creazione di gruppo WhatsApp | 07/04/2019 14:19:29 |
Visto le competenze presenti nel forum, risulterebbe proficuo, la creazione di un gruppo whatsApp dove discutere con pacatezza ed educazione la nostra questione. CHE NE PENSATE? | |
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Da: Creazione di gruppo WhatsApp | 07/04/2019 14:21:06 |
Ovviamente solo la questione esclusiva della corte costituzionale, fino al pronunciamento. | |
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Da: Creazione di gruppo WhatsApp | 07/04/2019 14:30:30 |
E per confrontarci su conoscenze, umori nell'ottica della massima lealtà e rispetto | |
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Da: Avvocato Piscione | 07/04/2019 14:35:12 |
- Messaggio eliminato - | |
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Da: L''Apostata | 07/04/2019 14:40:18 |
Gli assenti hanno sempre torto, a volte è una fortuna essere assenti: per sè e per gli altri presenti. Parlare di numeri, quando questi non c'entrano, è dichiararsi in torto. Ma non conta ciò che ciascuno dichiara, conta ciò che si pensa. Qualcuno è stato bravo a saper leggere ed è stato ancora più bravo nel saper formare chi poteva essere presente, ma la vera bravura è l'umiltà di aver saputo apprendere il filo conduttore tra quel che si racconta e quel che è. Ora mi si dirà di essere incomprensivo, ma voi comprendete sempre tutto ? Io ho qualche difficoltà alcune volte. Fate bene ad aspettare in silenzio e in un ambiente protetto (è il caso di dar vita al cosi detto silenzio stampa). | |
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