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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: xprima 18/12/2018 14:12:40
Più che un paradosso una grande presa per i fondelli, tanto per usare un eufemismo. E non parliamo della pronazione di quelli che avrebbero dovuto esprimersi.
Rispondi

Da: yyyyyyyyyyyyyyyyy18/12/2018 15:38:19
Concorso dirigenti, saranno vincitori i primi 2.900 candidati. ANIEF, decreto semplificazione
di redazione
ipsef
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E verranno assunti dal 1�° settembre 2018, in 2.425, come da decreto autorizzatorio. Giallo sulla cancellazione del corso-concorso per la cattiva scrittura della norma e sulla sorte del contenzioso pendente presso la Consulta e dei 440 presidi già assunti. Anief presenterà al giudice delle leggi istanza di discussione urgente del ricorso e chiede al Governo un emendamento per risolvere la questione dei ricorrenti 2011 rimasti esclusi dal corso sanatoria.

L'intenzione del Governo di modifica del bando di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017 e al Regolamento n. 138 del 3 agosto 2017 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2017, n. 220 - è chiara nella lettura dell'articolo 10 del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e perla pubblica amministrazione": salta il corso-concorso per vincitori ed idonei nel limite del 20%dei posti banditi, tutti assunti e risparmi di spesa. Tuttavia, nella norma si continua a fare riferimento all'art. 29 del decretolegislativo 165/2009 che è stato modificato - si ricorda - dall'art. 1, comma 217 della legge 208/2015 con la previsione di quellaformazione biennale che si vorrebbe eliminare e che sarebbe il caso di cancellare esplicitamente.

Delusione, invece, per la mancata presentazione di un qualsiasi riferimento alcontenzioso attivo presso il tribunale amministrativo avverso l'annullamento del D.M. 449/15 laddove ha escluso i ricorrentiavverso il concorso del 2011 dalla frequentazione del precedente corso-concorso che ha portato alla nomina di altri 440 dirigentiscolastici. La questione, con quattro ordinanze del Consiglio di Stato (3008-3011/17), è giunta in Corte Costituzionale iscritta aruolo n. 173/17. Il Presidente del Consiglio ha chiesto e ottenuto il 5 novembre 2018 un rinvio dell'udienza pubblica (del 20 novembre2018) che avrebbe dovuto scrutinare la legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 87 e 88 della legge 107/2015 in ragione dialcune soluzioni legislative che avrebbe predisposto nella legge di Bilancio.

Ad oggi, né nel disegno di legge di stabilità né nel decreto-leggesemplificazioni si ravvede qualcosa, ragion per cui Anief ha dato mandato all'avv. Fortunato Niro di chiedere la trattazione urgentedel ricorso presso il giudice delle leggi. La soluzione politica è semplice: basta inserire un emendamento che rechi il seguentedettame:

"Per le assunzioni relative ai dirigenti scolastici, sono disposte leseguenti determinazioni: è estesa anche agli aspiranti che hanno in corso un contenziosoavverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 perl'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e ss., la partecipazione ad unanuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e ss. dell'art. 1 Legge 13 luglio2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono ammessi, altresì, tutti i soggetti non in quiescenza che, alladata di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito diconferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 31 marzo 2005, n. 43".

Testi normativi

Art. 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135

1. I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso banditonel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria diammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e

disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cuiall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cuiall'articolo 29 del decreto
Rispondi

Da: @Roma bar Certo che ci sono prove18/12/2018 15:59:52
Si parte dal contenuto dell'interrogazione a risposta scritta 4-10987, presentata alla Camera dei deputati nella seduta del 4 novembre 2015, che, guarda caso, non ha mai ottenuto risposta, dove sono elencate alcune sentenze definitive relative ad alcune presunte pendenze. Basterebbe già estrarre questo stralcio, che riporto, per presentare un esposto-denuncia. In esso si legge: "...prima questione: con il decreto ministeriale prot. n. 499 del 20 luglio 2015, recante «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si dava attuazione alle disposizioni legislative riguardanti i dirigenti scolastici che, avendo un ricorso pendente a seguito della partecipazione ai corsi - concorsi banditi nel 2004 e nel 2006 - potevano partecipare alla nuova tornata concorsuale; a tal fine, il direttore generale per l'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, con nota n. AOODRAB 6274, decreta la pubblicazione degli elenchi degli ammessi, individuati con nota prot. n. 8742 del 24 agosto 2015 dell'Ufficio scolastico regionale Campania per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico, rispettivamente, per la regione Abruzzo e per la regione Campania, sul sito web dell'ufficio scolastico specificando che i docenti di cui ai suddetti elenchi sosterranno la prova sotto stretta riserva di accertamento dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015; sembra però che l'accertamento di cui sopra, in tal caso, non sia stato effettuato a differenza di altre regioni dove si è proceduto all'esclusione dei candidati in quanto il ricorso non era più pendente. È il caso della regione Sicilia dove si è proceduto ad escludere i candidati che non avevano un ricorso pendente; così, scorrendo l'elenco dei candidati pubblicato sul sito web dell'ufficio scolastico regionale dell'Abruzzo e confrontandolo con i nominativi che compaiono in alcune sentenze definitive della giustizia amministrativa, la coincidenza è alquanto strana; in particolare, se si prende in considerazione le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, sui ricorsi - numero di registro generale 5458 del 2012 (con sentenza depositata il 3 febbraio 2015); numero di registro generale 439 del 2012 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 430 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 630 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 1518 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012); numero di registro generale 627 del 2009 (con sentenza depositata il 23 maggio 2012) - i nomi e i dati anagrafici dei ricorrenti coincidono con quelli dei candidati ammessi al corso di cui sopra. Come anticipato, il Consiglio di Stato si pronuncia in via definitiva sull'appello, respingendo e confermando per l'effetto la sentenza impugnata. Inoltre ordina che le sentenze siano eseguite dall'autorità amministrativa. Le sentenze portano tutte date antecedenti l'entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, e sono motivo di preclusione alla partecipazione al corso in quanto il ricorso non era più pendente ma definitivo; sta di fatto che i candidati, partecipano al corso, superano la prova scritta, vengono inseriti, con tutti gli altri partecipanti perché tutti superano il corso, alla graduatoria generale di merito con nota del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo del 22 settembre 2015 prot. n. AOODRAB 6523; la vicenda si conclude con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 2 ottobre 2015, prot. n. 0001002, con il quale vengono assegnate, ai soggetti inclusi negli elenchi allegati rispettivamente al decreto del direttore generale prot. n. AOODRCA 10379 del 22 settembre 2015 della regione Campania e decreto del direttore generale prot. n. AOODRAB 6523 del 22 settembre 2015 della regione Abruzzo, le sedi regionali di destinazione...". Ma non basta: ci sarebbero anche altri documenti, alcuni emersi dopo una serie di esposti. L'elenco di coloro sui quali la Magistratura inquirente dovrebbe indagare, per appurare se fossero in possesso dei requisiti di legge, esiste ed è abbastanza nutrito. Certamente nel momento nel quale la Magistratura inquirente aprirà le indagini, ci saranno diverse persone, a vario titolo interessate, che saranno disponibili a dare un contributo per fare chiarezza su una vicenda che, a tre anni di distanza, presenta ancora tantissime ombre e che ancora oggi non lascia dormire sonni tranquilli a quanti temono che prima o poi la verità possa sortire fuori, con conseguenze immaginabili. Il passo da fare immediatamente resta quello di un esposto denuncia alla Magistratura inquirente, supportata, al momento, dai dati contenuti nell'interrogazione succitata, esposto denuncia che dovrebbe partire nell'ambito di coloro che, pur avendo una pendenza relativa al concorso del 2011, non hanno potuto accedere alle procedure delle quali hanno invece beneficiato le pendenze del 2004/2006, e che potrebbe viaggiare in parallelo con la richiesta di fissazione di una nuova udienza a breve della Corte Costituzionale per le determinazioni in ordine alla sollevata incostituzionalità della norma in questione.
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente18/12/2018 19:58:55
Io insisto.

C'è una questione di illegittimità costituzionale che non potrà essere sanata se non con legge costituzionale.

Il resto è conforme a legge costituzionale. Il contenzioso relativo al concorso 2011 è previsto in sanatoria dalla legge 107/15.
La procedura riservata è legittima poichè è funzionale a tutelare un interesse tutelato dalla Costituzione.
Rispondi

Da: Io18/12/2018 22:39:12
Per tutti e definitivamente......leggi cose che non esistono
Rispondi

Da: @@@@@........ 19/12/2018 00:07:32
Per tutti e definitivamente..

.... a tutelare un interesse tutelato dalla Costituzione?????
Ma dopo il rinvio della CC di quale Costituzione parli?
Rispondi

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Da: @beta 19/12/2018 00:14:05
Condivido co"per tutti è definitivamente" quanto afferma è corretto , non si vuole capire che la 107 prevedeva due tipologie di soggetti  ammessi alla sanatoria indicati al comma 87 con le lettere a e b. Il regolamento attuativo 499 ha escluso la tipologia di soggetti inseriti nella lettera (b . Così facendo ha eliminato dalla partecipazione al corso tutti coloro che all entrata in vigore della 107 avevano un contenzioso pendende. La sanatoria è già dentro la 107 manca l applicazione , devono emettere un altro regolamento attuativo per sanare la disparità di trattamento.
Rispondi

Da: PER : @@@@@.......19/12/2018 07:21:14
Quale giudice non dà rinvio se il convenuto afferma :
1) di riconoscere di aver torto;
2) di voler rimediare;
3) indica vagamente i modi e i termini per farlo,
4) soprattutto se afferma che l'attore non abbia più interesse alla causa.

Sta all'attore:
1) chiedere immediatamente di fissare l'udienza dimostrando di aver interesse alla causa e che l'interesse è, oltretutto, implicito.
2) che il Governo aveva il tempo per farlo ed il rimedio lo farà a seguito di decisione del Giudice;
3) rilevare che i tempi siano indicati vagamente e questo non è garanzia di impegno. Oltretutto neanche siano stati indicati i modi e le dinamiche.
4) Soprattutto dopo che il convenuto abbia riconosciuto l'errore è necessario aver depositato una linea di soluzione alla vertenza.
5) non aver fissato l'udienza esprime il significato di aspettare le richieste degli aventi titolo per conoscere le motivazioni e l'intenzione che hanno.

Non fatevi erronee fantasie. Riflettete prima di aprire bocca o di scrivere oscenità.

Rispondi

Da: Per Io19/12/2018 07:24:24
Sei tu che non leggi cose che esistono o non ti conviene leggerle. Quanto afferma quel signore è vero.
Rispondi

Da: Ahi Ahi terremoto clamoroso19/12/2018 09:08:54
in vista in Viale Trastevere, si prevede dirompente e con rimbombi a livello Regionale.
Rispondi

Da: X prima 19/12/2018 09:57:45
Cioè?
Rispondi

Da: Xahi 19/12/2018 10:59:26
Immaginiamo la dirompenza...
Rispondi

Da: Non lasciatevi distrarre da chi19/12/2018 11:52:33
evidentemente sta in questo forum solo con questo unico scopo. C'è il fondato timore che si possa arrivare a iniziative sia sul piano amministrativo che penale che potrebbero scoperchiare gli altarini delle pendenze del 2004/2006 e, tra le altre cose, mandare a casa quelli che non avrebbero avuto diritto a usufruire delle provvidenze di legge. Ma vi pare che, con il fior fiore di avvocati che sono stati investiti della questione, se nella legge 107/2015 ci fosse stato il benché minimo appiglio per consentire ai pendenti del 2011 di poter partecipare ai corsi intensivi scaturiti dalle suddette norme, non se ne sarebbero accorti? Bisogna invece non lasciarsi distogliere e proseguire nella battaglia per il giusto riconoscimento dei pendenti del 2011, sia sollecitando la pronuncia della Corte Costituzionale sia attraverso altre iniziative, anche di carattere penale con un esposto denuncia che faccia chiarezza sull'attuazione delle procedure relative alle pendenze dei concorsi del 2004/2006, con particolare riferimento a quelle di alcune ben note regioni, cosa che evidentemente ad alcuni preoccupa non poco, se continuano a seguire e a intervenire in questo forum. Commenti di diverso contenuto non vanno neppure letti. E' tempo perso. Si fa solo il gioco di chi sta qui apposta. Per completezza riporto integralmente  il comma 88  dell'art. 1 della legge 107. Ditemi voi dove si può leggere o intravedere anche un minimo appiglio per inserire tra i beneficiari pure i pendenti del 2011? Ma possibile che c'è chi crede ancora agli asini che volano? Proseguiamo nella nostra giusta battaglia e lasciamo perdere, una volta e per sempre, i depistatori.
Comma 88: "Il decreto di cui al comma 87 riguarda: a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011; b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202."
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente19/12/2018 12:36:35
Che io passi per soggetto che intende distrarvi è credenza da gonzi.
Neanche posso sapere si i vostri illustrissimi avvocati abbiano compreso o meno la portata dei commi 87 ed 88 della legge 107/2015 e neanche mi interessa saperlo. Io vi dico con scienza e coscienza che non si può attribuire alla legge un significato, se non sia espressamente stabilito, che violi un precetto o una norma costituzionale (questo lo sanno anche gli studentelli di diritto e non intendo quelli universitari)
Non solo. Ragionando da "Ortolano" ci si accorge che mentre il comma 87 parla di CONCORSI e di relative pendenze (contenziosi), il comma successivo fa riferimento a concorrenti e  parla anche di soggetti che non  abbiano necessariamente una pendenza per integrare ed ampliare il disposto del comma precedente e non per restringerlo. L'interpretazione non può che essere una ed una sola: per tutelare un interesse di rilevanza costituzionale (scuola e buon andamento della P.A. ) si vuole chiudere con le pendenze relative ai concorsi. Ciò può avvenire e avviene secondo quanto stabilisce il comma 87 ed 88 della citata legge,  comprendendo tutte le pendenze ( infatti si parla di concorsi e poi di concorrenti ulteriori).
Fa riflettere il fatto che si scrive volendo e veicolando un equivoco che non esiste ( che io voglia creare distrazione). Io non distraggo: informo.
Rispondi

Da: Ccd  ricorso 201119/12/2018 13:26:40
Novità  😠😠
Rispondi

Da: @ Non lasciatevi distrarre da chi19/12/2018 14:00:47
a me che sono tutt'altro che un avvocato, ma neppure afflitto da una galoppante o improvvisa deficienza mentale, ciò che dice "Per tutti e definitivamente", peraltro in maniera chiara, a mio umile parere sembra corretto.
Ovviamente, a te che sei probabilmente un principe del Foro quello che lui sostiene, per te è sbagliato. Però spiegami perché nel tuo post ti sei soffermato solo sul comma 88, e non fatto altrettanto sul comma 87?
Forse se tu lo avessi fatto senza alcun preconcetto e con onestà intellettuale, avresti forse espresso un parere diverso.
Rispondi

Da: XPer tutti e definitivamente 19/12/2018 14:18:12
Magari è come dici ma nessuno se n'è accorto...
Rispondi

Da: Per risolvere la questione 19/12/2018 15:34:21
Basta chiedere un parere pro veritate a uno studio legale. Così finalmente il o i portatori di elementi fantasiosi e distrattivi la smetteranno di seminare zizzania e di propalare assurde quanto insensate fanfasie. Aggiungo: il comma 87 rappresenta la cornice, il comma 88 il quadro,  che esplicita e limita gli effetti del comma precedente, indicando esclusivamente e segnatamente solo e unicamente coloro che possono usufruire del dettato della cornice, vale a dire del comma 87. Vale sempre e comunque il principio generale giuridico: quod non dixit, non voluit. Confido che la questione sia definitivamente chiusa e che ci si dedichi con l'impegno e l'urgenza necessaria a richiedere una nuova udienza alla Consulta e a presentare l'esposto-denuncia per fare piena luce sulle pendenze, con particolare riferimento ad alcune regioni, dei concorsi del 2004 e del 2006 che fruirono dei benefici della legge 107/2015. È da quella vicenda che bisogna partire per comprendere ed eliminare le ragioni che furono alla base dell'esclusione, voluta e programmata da chi presentò quell'emendamento, dei pendenti del concorso del 2011, mettendo fine a una palese quanto inaccettabile ingiustizia.
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente19/12/2018 16:44:10
Il quadro , la cornice ? chiedere ad un avvocato...

Innanzitutto il comma 87 è di per sè la causa e la conseguenza della norma in questione. Mi spiego meglio. Esso ci dice la ragione per la quale viene legiferato e lo scopo che vuole raggiungere la legge : eliminare il contenzioso esistente per tutelare la scuola e per realizzare un sacrosanto principio costituzionale (buon andamento, che troviamo in modo espresso e intriso un una buona parte della Costituzione) e non è la cornice.
Non c'è assolutamente esclusione dei ricorrenti 2011. Non è scritto da nessuna parte. L'interprete li esclude e non la legge. La legge vuole inserirli e li inserisce con un disegno organico e coerente- Fa un "dialogo" interessante tra relazioni concettuali e figure soggettive giuridiche, opera di grandi maestri di "legiferazione". Fa di più e questo rende la norma anticostituzionale: ammette a sanatoria soggetti che non avevano contenzioso.
Rispondi

Da: Sora Lella19/12/2018 16:51:16
Quindi in base a quello che dici, dal punto di vista operativo, si dovrebbe fare una nuova azione amministrativa (tar)? o cosa?
Rispondi

Da: Per tutti e definitivamente19/12/2018 16:59:34
Operativamente ?

Con il rinvio del Giudice de qua alla Corte Costituzionale e la richiesta di pronunciarsi affinchè si possa redimere una vertenza e con la conseguente pubblicazione dell'ordinanza di rinvio sono sospesi tutti i giudizi.
Non si può intentare alcuna azione.
Il rinvio dell'udienza crea una particolare situazione giuridica dal momento che non sia stata fissata altra udienza.
Si può fare qualcosa. Certo che si può fare qualcosa, soprattutto adesso. Questo, però, sta nella vostra intelligenza comprenderlo.
Rispondi

Da: Sora Lella19/12/2018 17:34:31
A rieccolo con il concorso a premi.
Gira e rigira dici sempre le stesse banalità.
Io appartengo al gruppo che ritiene tu sia un dirigente del 2004 che tiene sotto controllo la situazione e magari cerca di distrarci e magari allontanarci da quella che potrebbe essere l'azione più efficace: far tornare a casa i sanati 2004.
Penso che i tempi siano maturi. In molte chat i colleghi stanno mettendo in atto azione di denuncia. A questo punto muoia sansone ...
Rispondi

Da: X Sora Lella19/12/2018 18:30:22
Ma che cxxxo se pensate che stia prendendovi per il cxxo che vi costa consultare un legale esperto, gli fate leggere le carte e quello che sostiene "Per tutti e definitivamente" e saprete se è un imbroglione oppure no, ma questo suggerimento ve lo do solo per non farvi fare passi falsi.
Rispondi

Da: xxSora Lella19/12/2018 19:56:14
Infatti io l'ho consultato e mi ha assicurato che non vi è nessun richiamo nella legge 107 ai pendenti del 2011. Essa, per le pendenze, riguardava solo ed esclusivamente quelle del 2004 e del 2006. Dunque, basta con le perdite di tempo. Anch'io penso che qualche dirigente del 2004, divenuto tale dopo la partecipazione al corso intensivo, sta seguendo il forum unicamente per portarci fuori strada. Si vogliono evitare le presumibili conseguenze di una denuncia alla magistratura inquirente. Procediamo sulla strada maestra sia chiedendo, attraverso i legali, un'immediata udienza della CC, sia inoltrando degli esposti-denunce per fare luce sulle procedure che si sono messe in atto, in alcune regioni, in applicazione del DM 499/2015. Basta con le chiacchiere, qui occorrono fatti. O tutti dentro o tutti a fuori. Una disparità di trattamento, nell'ambito delle pendenze concorsuali, non è solo incostituzionale ma inaccettabile sotto tutti i punti di vista.

Rispondi

Da: Per  xxSora Lella19/12/2018 20:05:35
Hai consultato un avvocato o l'avvocato ?
Rispondi

Da: Novità19/12/2018 20:09:23
perchè non consultate l'avvocato degli italiani, quello che ha bloccato la sentenza della CC molto democraticamente
Rispondi

Da: Realista19/12/2018 20:53:56

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Poveri ricorrenti 2011 19/12/2018 21:42:55
Nunzia, ma che fine hai fatto perché non intervieni?
Rispondi

Da: Xpoveri ricorrenti19/12/2018 21:49:20
Meglio che non intervenga, guarda...
Rispondi

Da: Poveri ricorrenti 2011 19/12/2018 21:55:53
Infatti ! A me ha sbagliato completamente una previsione... Nunzia..Nunzia
Rispondi

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