>Concorsi
>Forum
>Bandi/G.U.
 
 
 
 
  Login |  Registrati 

NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.

Concorso Dirigenti scolastici 2011
32959 messaggi, letto 1300424 volte

Registrati per aggiungere questa o altre pagine ai tuoi Preferiti su Mininterno.

Torna al forum  - Rispondi    


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, ..., 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099 - Successiva >>

Da: Il concorso  pronto06/10/2022 23:01:45
Per i raccomandati si arriva a modificare il bando anche dopo che è stato pubblicato … altro che ricorrenti ..
Rispondi

Da: meglio DAD che DIP con mask e vax !06/10/2022 23:15:33
SMETTETELA DI ANDARE A CACARE NEI BAGNI DELLA SCUOLA!

L'ALTRO GIORNO C'ERA UNA PUZZA TERRIBILE NEL BAGNO!

STATE A CASA E CHIEDETE IN MASSA LA DAD E LO SMART!

CACATE A CASA VOSTRA!

Gli alunni scioperano per il clima, ma se ci tengono così tanto all'ambiente, non potrebbero daddizzare la scuola? Se con la DAD ci sarebbe un enorme riduzione dell'inquinamento, perché non la adottano? Perché permettono la circolazione di migliaia di studenti e docenti delle scuole superiori quando potrebbero lavorare da casa senza consumare carburante per recarsi a scuola?
Con la DAD gli studenti potrebbero apprendere meglio, certe classi chiassose farebbero meglio a stare in DAD, il loro chiasso potrebbe impedire a chi vuole seguire la lezione di capire cosa dice il docente!
E poi è meglio se tutti hanno la possibilità di pisciare e cacare a casa loro, in certe scuole forse ci sono bagni di merda puzzolenti e senza carta! Che puzza che c'era l'altro giorno! Non vi fa schifo trovare pezzettini di merda altrui nel water? E allora chiedete in massa DAD e smart working, potrebbe essere una vera rivoluzione per la scuola superiore italiana! Daddizzate il sistema scolastico!
Rispondi

Da: meglio DAD che DIP con mask e vax !06/10/2022 23:17:08
https://www.nature.com/articles/s41598-022-15409-x
Recente articolo scientifico comparso sulla celebre rivista Nature a proposito di possibili effetti collaterali derivanti dall'uso di mascherine.
Meglio una classe di alunni in DAD che una classe di alunni in FFP2 !

A DISTANZA NON SERVONO LE MASCHERINE !

https://www.lapressa.it/articoli/il_punto/draghi-senza-mascherina-in-un-mondo-di-bimbi-mascherati
Spiegate perché il banchiere e il presidente del Veneto erano senza mascherina, in ambiente chiuso e a distanza ravvicinata. Nella mia scuola un ragazzo è stato espulso con tanto di nota sul registro perché era senza DPI, per quale motivo Draghi e Zaia non sono stati espulsi? Pandemia=complotto mondiale, vero?
Rispondi

Da: x sopra07/10/2022 17:18:23
spiegate perché:
è semplice, perché pur essendo in ambiente chiuso e a distanza ravvicinata, entrambi profumavano come due rose.
Rispondi

Da: Per Concorso 201709/10/2022 07:32:08
non ci sarà nessuna sanatoria e quei pochi ricorsi rimasti ancora in piedi andranno avanti. Prima o poi dovranno avere una sentenza. E' ragionevole pensare che al posto della sanatoria arrivi il nuovo concorso.
Rispondi

Da: Concorso 201709/10/2022 12:34:47
Xsopra
Anche se si dovesse avverare quanto dici resta sempre il fatto che alcuni sono stati favoriti con sentenze  ad hoc. Invece vi sono vincitori che, sebbene abbiano superato  tutte le prove, stati depennati senza avere la possibilità di essere poi ripescati.
Rispondi

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
Scaricala subito GRATIS!

Da: 6009/10/2022 16:17:54
Sono stati depennati perché hanno rifiutato il posto. Eppure quando si erano iscritti al concorso sapevamo le regole. M quelli che potrebbero essere stati penalizzati dai sessantino si contano su una mano. Ed è anche da dimostrare che sia così.
Rispondi

Da: si come no09/10/2022 16:39:01
i 60ini non hanno superato la preselettiva, hanno poi usufruito (solo loro) di una cautelare che gli ha permesso di svolgere la prova scritta  2 mesi dopo la prova nazionale con evidenti vantaggi!! Nonostante l'asterisco e le sentenze ad essi sfavorevoli sono diventati ds in barba a tutti. Non ultime le sentenze cds DISATTESE per la restituzione al ruolo docente. MA CHI SONO COSTORO?? Perchè viene permessa una cosiì palese DISPARITA' DI TRATTAMENTO? L'11 di ottobre ci sarà la seduta del cds fissata a settembre che ha concesso loro l'ultima cautelare. Stiamo a vedere. MA DI QUALE GIUSTIZIA PARLIAMO e il signore che scrive sopra ( 09/10/2022 07.32.08) chi è?
Rispondi

Da: 6009/10/2022 17:17:18
Noi sessantini abbiamo fatto ciò che i giudici ci hanno permesso di fare e facciamo ciò che ci permettono di fare
Te la devi prendere con qualcun altro 
Rispondi

Da: si come no09/10/2022 18:00:35
ma allora non avete timore che il giudice possa rimadarvi ad insegnare? l'11 ottobre c'è l'udienza. State già sereni che rimarrete al vostro posto?
Rispondi

Da: Il concorso è per pochi09/10/2022 18:59:29
perché adesso non si fa quello che dicono i Giudici ? NON ESISTE GIUSTIZIA ..il pd per anni ha detto che era contro leggi ad personam , ma proprio  il pd ha usato leggi e ricorsi a suo piacimento vol beneplacito della Giustixia .. ancira oggi si disattendono le leggi pur di salvare i protetti .. mentre i veri ricorrenti che hanno denunciato illegalità , riconosciute anche dalla Giystizia , ma annullate politicamente , sono stati messi nel dimenticatoio ..
Rispondi

Da: revocazion09/10/2022 20:24:04
Pubblicato il 04/10/2022
N. 08516/2022REG.PROV.COLL.

N. 07084/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7084 del 2021, proposto da
Carmela Prevete, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro

Ministero dell'istruzione, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ermelinda Accardo, Sergio Amantia, Maria Francesca Amendola, Rosa Laura Ancona, Rossella Assante Del Leccese, Rita Baglieri, Biatriz Baldo, Fabiola Baldo, Ida Balzano, Marzia Battistutti, Patrizia Brosini, Caterina Bruzzone, Chiara Cacucci, Simona Caforio, Antonella Caleffi, Fabrizia Callegher, Concetta Cantone, Grazia Maria Caruso, Livia Casamassima, Agata Caudullo, Clementina Cervale, Simonetta Cimento, Paola Adalgisa Serena Cinquerrui, Concetta Ciurca, Vito Civello, Graziana Conteduca, Monica De Carolis, Cinzia Emanuela De Luca, Sabina Depaoli, Flora Milena Di Gioia, Alessandra Di Giuseppe, Maria Di Guardo, Manuela Carmen Di Pietro, Valeria Di Pietro, Cristina Di Sabatino, Graziella Diliberto, Mary Divella, Benedetta Maria Fallica, Teresa Ferlito, Roberta Ferrante, Fabio Fidotta, Stefania Firetto, Manuela Floriani, Barbara Floris, Lorenza Fogagnolo, Maria Teresa Frassetti, Claudio Fregni, Maria Giovanna Galvagno, Franca Giovani, Ornella Greco, Daniele Gringeri, Maria Natalia Simona Iiriti, Nicolino Ingenito, Marinella Carmela La Rosa, Germana Lanzafame, Grazia Lo Presti, Enza Loiero, Valentina Lombardo, Alessandro Longheu, Maria Catena Palmina Olivi Lupo, Domenico Maiuri, Maria Luisa Marinoni, Tiziana Mezzi, Giuliana Milana, Nadia Morena, Rosetta Morreale, Alfredo Motta, Fabio Pio Muccin, Barbara Nane', Monica Napoli, Maria Naressi, Giulio Pacifico, Mirella Pacifico, Lucia Papini, Valentina Parisi, Daria Parma, Paola Maria Perrino, Giovanna Petitti, Donatella Piccirilli, Davide Platania, Daniela Pucci, Alessandra Putorti', Antonella Rapisarda, Antonio Restaino, Lucia Antonina Rigano, Nadia Rizzo, Daniela Rita Rizzuto, Saula Rosati, Anna Santaniello, Simona Selene Scatizzi, Ferdinando Sciacca, Arianna Simonetti, Antonia Suppa, Sabina Tartaglia, Pina Vaccaro, Maria Vella, Silvestra Vinciguerra, Carmela Zabatino, Laura Zadro, Candida Zappacosta, Vincenzo Zappia, Monica Maria Zonca, Stefano Zulini, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
Patrizia Burattini, Loredana Faidutti, Giancarlo Falzoni, Angela Scialpi, Francesco Arcudi, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 9
nei confronti

Cineca - Consorzio Interuniversitario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Damiano Lipani, Francesca Sbrana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Vincenzo Caico, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Claudia Notaro, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Benigno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federica Alessandra Inches, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Adami, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Corso d'Italia 97;
Angela Cantalupo, Giuseppina Focilli, Nadia Napoleoni, Silvia Riparbelli, rappresentate e difese dall'avvocato Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Messico 7
e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Lucia Ablondi, Valeria Acciaro, Tiziana Amato, Elena Bacarella, Clelia Ballario, Gabriella Barbaro, Pasqualina Antonietta Benincasa, Angelo Bonfiglio, Paola Bruno, Emilia Caiazza, Maria Florianna Calia, Franco Carota, Laura Castellano, Mariangela Ciarmiello, Fabiana Cicolella, Rosa Coppola, Antonio Cristiano, Antonietta D'Amato, Maria De Simone, Salvatore Di Biase, Teresa Di Capua, Angelo Mario Giovanni Pio Di Guardo, Rosa Roberta Di Leva, Domenico Di Ruocco, Maria Rosaria Di Taranto, Antonio Di Vaia, Elvira Fabbrocino, Antonina Faraci, Anna Ferrara, Adriana Fiorenzo, Maria Rita Foti, Ornella Frattaroli, Anna Galloppi, Paola Anna Maria Gentile, Anna Maria Giallombardo, Ilaria Grimaldi, Giuseppina Iossa, Elena Laudani, Maria Laudani, Assunta Limatola, Aureliana Luciano, Claudia Maccione, Lucia Maltese, Danila Mancuso, Rossella Marino, Rita Martani, Annarita Meleo, Vincenza Katia Miglionico, Roberta Minelli, Rosamaria Mitrano, Maria Concetta Nacci, Saverio Pagano, Margherita Pappalardo, Paola Pastorino, Carmen Assunta Pellegrino, Carla Pelliccia, Maria Carmina Peluso, Paolino Peluso, Aniello Piscitelli, Lucia Pizzarelli, Maria Grazia Pugliese, Luciana Puoti, Elisabetta Reccia, Mariangela Rogliano, Maria Antonella Romeo, Anna Rosano, Anna Maria Ruggiero, Ludovico Raffaele Sagliocco, Eliana Scagnetti, Pinella Sirugo, Gianna Spitelli, Maria Staiano, Angela Maria Stancarone, Adriano Taddeo, Bonifacio Taddeo, Milena Tanzillo, Christian Terracciano, Carmela Terrana, Pina Turano, Alessandra Urbini, Francesca Volpe, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
Maria Anna Formisano, rappresentata e difeso dall'avvocato Luigi Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Angela Cacciola, rappresentata e difesa dall'avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Andrea Amidei, Gabriele Bolcato, Barbara Danovaro, Martina Feola, Luigi Romano, Patrizia Trevisan, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Orto Limoni, 7 Pal. H
per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI n. 396/2021


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e di Vincenzo Caico, Claudia Notaro, Federica Alessandra Inches, Angela Cantalupo, Giuseppina Focilli, Nadia Napoleoni, Silvia Riparbelli, Ermelinda Accardo, Sergio Amantia, Maria Francesca Amendola, Rosa Laura Ancona, Rossella Assante Del Leccese, Rita Baglieri, Biatriz Baldo, Fabiola Baldo, Ida Balzano, Marzia Battistutti, Patrizia Brosini, Caterina Bruzzone, Chiara Cacucci, Simona Caforio, Antonella Caleffi, Fabrizia Callegher, Concetta Cantone, Grazia Maria Caruso, Livia Casamassima,Agata Caudullo, Clementina Cervale, Simonetta Cimento, Paola Adalgisa Serena Cinquerrui, Concetta Ciurca, Vito Civello, Graziana Conteduca, Monica De Carolis, Cinzia Emanuela De Luca, Sabina Depaoli, Flora Milena Di Gioia, Alessandra Di Giuseppe, Maria Di Guardo, Manuela Carmen Di Pietro, Valeria Di Pietro e di Cristina Di Sabatino, Graziella Diliberto, Mary Divella, Benedetta Maria Fallica, Teresa Ferlito, Roberta Ferrante, Fabio Fidotta, Stefania Firetto, Manuela Floriani, Barbara Floris, Lorenza Fogagnolo, Maria Teresa Frassetti, Claudio Fregni, Maria Giovanna Galvagno, Franca Giovani, Ornella Greco, Daniele Gringeri, Maria Natalia Simona Iiriti, Nicolino Ingenito e di Marinella Carmela La Rosa, Germana Lanzafame, Grazia Lo Presti, Enza Loiero, Valentina Lombardo, Alessandro Longheu, Maria Catena Palmina Olivi Lupo, Domenico Maiuri, Maria Luisa Marinoni, Tiziana Mezzi, Giuliana Milana, Nadia Morena, Rosetta Morreale, Alfredo Motta, Fabio Pio Muccin, Barbara Nane', Monica Napoli, Maria Naressi, Giulio Pacifico, Mirella Pacifico, Lucia Papini, Valentina Parisi, Daria Parma, Paola Maria Perrino, Giovanna Petitti, Donatella Piccirilli, Davide Platania, Daniela Pucci, Alessandra Putortì, Antonella Rapisarda, Antonio Restaino, Lucia Antonina Rigano, Nadia Rizzo, Daniela Rita Rizzuto, Saula Rosati, Anna Santaniello, Simona Selene Scatizzi, Ferdinando Sciacca, Arianna Simonetti, Antonia Suppa, Sabina Tartaglia, Pina Vaccaro, Maria Vella, Silvestra Vinciguerra, Carmela Zabatino, Laura Zadro, Candida Zappacosta, Vincenzo Zappia, Monica Maria Zonca e di Stefano Zulini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il Cons. Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Guido Marone, Fabio Rossi, Renzo Briguglio, Francesca Sbrana e Pierpaolo Salvatore Pugliano.

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue


FATTO

La ricorrente agisce per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 396/2021 del 12 gennaio 2021 che, decidendo sui giudizi riuniti RG nn. 5765/2019, 5953/2019, 6642/2019, 6666/2019, 6640/2019, 8570/2019, in accoglimento degli appelli principali proposti dal Ministero dell'istruzione e di alcuni controinteressati, ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III bis n. 8670/2019 del 2 luglio 2019 concernente il corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con DDG 23 novembre 2017 n. 1259, rigettando il ricorso proposto in primo grado.

A sostegno del suo gravame, la ricorrente deduce i seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 2 (in realtà n. 3) c.p.c., error in iudicando, erroneità dei presupposti; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4 c.p.c., errore di fatto per omessa pronuncia su profili decisivi della controversia.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'istruzione, il Cineca, e numerosi controinteressati, risultati vincitori del predetto concorso, eccependo l'inammissibilità del ricorso per revocazione e nel merito, in ogni caso, l'infondatezza dell'impugnazione.

Sono intervenuti ad adiuvandum alcuni partecipanti alla procedura che, come la ricorrente, non avevano superato la prova scritta, insistendo per l'accoglimento del ricorso per revocazione.

All'udienza pubblica del 19 luglio 2022 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di revocazione la ricorrente, evidenziando di aver "potuto acquisire di recente copia degli elaborati, delle schede di valutazione e dei verbali della Commissione esaminatrice relativi alle prove scritte sostenute dai candidati ammessi agli orali ovvero dichiarati idonei e/o vincitori", deduce che la disamina di tale documentazione aveva fatto emergere "gravi vizi che si palesano ictu oculi, venendo così ad essere dimostrata la patente inattendibilità e l'evidente insostenibilità dei giudizi espressi".

In particolare la ricorrente afferma che nella procedura de qua le valutazioni "arbitrarie ed irrazionali, prive di qualsiasi giustificazione logica" non fossero "niente affatto episodiche … (riguardando) un numero consistente di elaborati presentati dai candidati risultati idonei (e) dando così conto di una sostanziale violazione dei parametri di oggettivizzazione del giudizio di cui si era dotata la stessa Commissione esaminatrice".

Tra tali criticità spiccherebbero: a) l'assegnazione, nell'applicazione del criterio 2.1. "Inquadramento normativo" della griglia di valutazione, di "punteggi oltremodo elevati (3 punti o addirittura il massimo di 4 punti) anche a risposte che tuttavia consistevano in formulazioni altamente generiche, meramente discorsive e finanche prive di qualsiasi seppur minimo riferimento alle disposizioni vigenti", cosicché "in oltre 50 casi l'indebita maggiorazione del punteggio (avrebbe)… consentito ai candidati di raggiungere per pochi decimali la soglia minima di idoneità (70 punti) prevista dall'art. 8 della lex specialis…"; b) la omessa applicazione "in un numero consistente di casi… (della) griglia di valutazione approvata con verbale n. 3 del 25 gennaio 2019, essendo stati attribuiti punteggi non previsti nella scala di riferimento (in favore di 4 candidati) ovvero comunque espressi con decimali di punto" con conseguente disomogeneità dei giudizi tra le singole sotto-commissioni esaminatrici; c) le anomalie dei metadati, da cui emergerebbe che "in un numero cospicuo di casi la data di registrazione del file non (sarebbe)… coerente con la relativa attività svolta dalla Commissione esaminatrice, spesso con un disallineamento temporale anche consistente e non giustificabile".

La recente acquisizione dell'ampia documentazione relativa al concorso rappresenterebbe, secondo la ricorrente, "un valido motivo revocatorio ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 3) c.p.a." poiché tutte le problematiche da essa emergenti, siccome diffuse ed involgenti "un numero oltremodo ampio di candidati risultati idonei e quindi ammessi alle prove orali" integrerebbero "gli estremi dell'illegittimità sindacabile dal Giudice amministrativo, benché espressione di discrezionalità tecnica" dal momento che fornirebbero "una dimostrazione lampante dell'esercizio abnorme e irragionevole da parte della Commissione esaminatrice delle funzioni assegnate".

Nei suddetti documenti avrebbero trovato, dunque, conferma alcuni indici sintomatici dell'illegittimità della procedura concorsuale già segnalati dalla ricorrente nel gravame introduttivo, la cui verifica in concreto avrebbe richiesto "un necessario approfondimento istruttorio anche mediante espletamento di una CTU ovvero di una verificazione tecnica a fronte delle modalità di svolgimento del concorso interamente informatizzate e quindi prive di supporto documentale in formato cartaceo" e che erano stati, invece, "respinti in quanto ritenuti privi di adeguato supporto probatorio ovvero generici".

Nel ricorso per revocazione la ricorrente ha, altresì, fatto riferimento, sempre in tema di acquisizione di nuova documentazione, alla circostanza per cui "solo di recente, a seguito di un'ulteriore e distinta iniziativa giudiziale promossa da alcuni candidati esclusi, il Ministero resistente sta(rebbe) finalmente consegnando copia del codice sorgente e dei file generati dalla piattaforma informatica utilizzata per la gestione del concorso de quo, che erano stati oggetto di specifica istanza istruttoria tuttavia respinta dal…Consiglio di Stato perché ritenuta avente una finalità soltanto esplorativa…", precisando che "l'analisi di tale enorme mole di informazioni era … tutt'ora in corso ed…incompleta, non avendo il Ministero resistente adempiuto integralmente all'onere di ostensione dei dati richiesti, come accertato da TAR Lazio, Roma, Sez. II bis con sentenza n. 7489 del 23/06/2012".

Alla luce di tali considerazioni la ricorrente ha, quindi, affermato che anche tale verifica sarebbe risultata "necessaria e indefettibile per appurare se la procedura concorsuale in parola si (fosse)… effettivamente svolta nel rispetto dei principi di trasparenza anonimato e par condicio", ciò perché l'illustrazione delle procedure informatiche con le quali era stato espletato il concorso (contenuta nella relazione Cineca allegata a quella ministeriale del 27 giugno 2020) avrebbe costituito "una mera rappresentazione unilaterale e di parte", non in grado di assicurare "piena garanzia circa il reale rispetto dell'anonimato". Da qui "la necessità, (anche) sotto tale profilo, di approfondire l'indagine istruttoria a fronte di esiti delle selezioni assolutamente irragionevoli e inattendibili".

La ricorrente ha, infine, lamentato, come ulteriore vizio revocatorio da ricondursi però, questa volta, all'ipotesi dell'art. 395 comma 1 n. 4) c.p.c., il fatto che nella decisione impugnata il Consiglio di Stato avesse omesso di esaminare le dichiarazioni del prof. Marcucci in ordine alla sua partecipazione come docente ai corsi di preparazione di cui è causa, ritenute inammissibili siccome prodotte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 73 c.p.a., senza considerare, a suo dire, che tali dichiarazioni erano state rilasciate "a ridosso dell'udienza di merito del 15 ottobre 2020 e, quindi, in epoca di gran lunga successiva alla scadenza del termine" stesso e avrebbero dovuto risultare "sicuramente ammissibili, non potendo essere prodotte in tempo, in quanto documenti formatisi successivamente".

Tali dichiarazioni, la cui riconducibilità al prof. Marcucci non avrebbe potuto essere messa in dubbio, "in quanto raccolte da un'importante e rinomata agenzia di stampa", non erano state smentite in alcun modo dall'interessato e, riferendosi, nella loro gravità, alla circostanza per la quale il componente della Commissione non avrebbe avuto piena contezza della finalità dei corsi cui aveva partecipato, avrebbero reso totalmente inattendibili le autocertificazioni da lui presentate e poco credibile anche la successiva ricostruzione dei fatti fornita dalla difesa erariale, su cui il Consiglio di Stato aveva fondato la sua decisione.

Per i suddetti motivi la ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso per revocazione, chiedendo, in via istruttoria, al Consiglio di Stato di "voler disporre apposita CTU dell'art. 63 c.p.a. essendo necessario valutare il rigoroso rispetto del criterio di omogeneità, quale declinazione dei principi fondamentali di imparzialità, trasparenza, ragionevolezza e par condicio nei giudizi formulati in applicazione della griglia di valutazione dalla Commissione esaminatrice centrale e dalle 37 sottocommissioni costituite".

Il suddetto ricorso per revocazione risulta, in verità, inammissibile, sotto molteplici ed autonomi profili.

Quanto ai motivi formulati ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 3) in ragione del ritrovamento di "uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario", la ricorrente, come eccepito sia dalla difesa dell'Amministrazione che dai controinteressati costituitisi, non ha, in primo luogo, fornito alcuna prova certa in ordine alla data del rinvenimento della nuova documentazione, limitandosi a comunicare di averne avuto la disponibilità solo in epoca successiva alla pronuncia della sentenza del Consiglio di Stato in questa sede impugnata.

Come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2020, n. 1989) "è inammissibile il ricorso per revocazione proposto a seguito del ritrovamento di nuovi documenti o della scoperta della falsità di quelli già posseduti se non è indicato il giorno della scoperta, decorrendo da questo il termine per l'impugnazione. Il ricorrente che deduce la scoperta sopravvenuta di documenti decisivi ha, inoltre, l'onere di provare l'impossibilità di produrre in giudizio tale prova per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario. Al riguardo, non è sufficiente un generico accenno al rinvenimento dei documenti dopo la sentenza, ma è altresì necessario indicare quali indagini siano state esperite per il ritrovamento, al fine di consentire la valutazione della diligenza con la quale esse siano state compiute e, quindi, l'accertamento dell'assenza di colpa in cui si concreta il concetto di forza maggiore di cui all' art. 395 n. 3, c.p.c.".

Nel caso in questione l'esistenza dei documenti de quibus (elaborati della procedura di concorso e relativi giudizi e codice sorgente del programma utilizzato per lo svolgimento della prova scritta e cd "metadati") non costituiva una circostanza sconosciuta, bensì un fatto ben noto alla ricorrente stessa che ha sostenuto di non aver potuto immediatamente disporre di tali atti poiché la procedura era ancora in corso e di essere venuta in possesso di una parte di essi in modo "fortuito e casuale", e quindi "deformalizzato", beneficiando dell'esercizio da parte di altri concorrenti dei rimedi avverso il diniego di accesso, ottenendone altri (come il codice sorgente) solo in via parziale e non ancora in misura integrale, ed ha cercato di giustificare il ritardo nell'acquisizione con gli effetti gravemente penalizzanti che le sarebbero derivati dalla decisione assunta dai giudici di prime cure di utilizzare la sua causa come giudizio "capofila" di un contenzioso seriale, da definire subito nel merito "senza ulteriori approfondimenti, quando la procedura non si era neppure conclusa".

Tali argomentazioni, pur suggestive, non appaiono, però, in grado di superare l'eccezione di inammissibilità del motivo di revocazione: nell'udienza camerale celebrata in data 2 luglio 2019 innanzi al TAR Lazio, i difensori della ricorrente, ritenendo essenziale l'acquisizione della suddetta documentazione, avrebbero potuto in primo luogo, opporsi alla preannunciata definizione della causa ex art. 60 c.p.a., oppure azionare comunque, successivamente alla decisione, i rimedi autonomi approntati dall'ordinamento a garanzia dell'accesso agli atti (come fatto da altri partecipanti alla procedura destinatari delle pronunce favorevoli n. 5203/2020 e n. 5204/2020 all'origine del rinvenimento "fortuito e casuale" dei nuovi documenti da parte della ricorrente stessa).

Da quanto esposto discende che la rilevata preclusione trova causa nelle scelte processuali della parte e non in impedimenti oggettivi estranei alla propria sfera, non potendosi avallare scelte dilatorie delle parti suscettibili di integrare forme di abuso del diritto che finirebbero con il risolversi in pregiudizio di interessi pubblici di particolare rilievo, ed in primis di quelli che sottendono ad una definizione celere delle controversie a presidio anche della certezza dei rapporti giuridici.

A ciò deve aggiungersi anche il fatto che alcune produzioni documentali (tra le quali una perizia di parte sul codice sorgente parzialmente reso disponibile dall'Amministrazione) effettuate da alcuni degli intervenienti e dall'originaria ricorrente in data 14 settembre 2020, 18 settembre 2020, 24 settembre 2020 e 15 ottobre 2020 sono state espressamente già giudicate inammissibili dal Consiglio di Stato nella pronuncia n. 396/2021 in quanto tardive rispetto al termine di quaranta giorni liberi prima dell'udienza di discussione previsto dall'art.73, comma 1, cod. proc. amm., senza che il Collegio ravvisasse neppure nell'ipotesi de qua i presupposti per un'eventuale rimessione in termini. Da tale esplicita decisione, specificamente motivata nella sentenza impugnata, non può che derivare una preclusione all'ingresso nel giudizio dei medesimi atti attraverso lo strumento della revocazione ex art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c.. previsto per il rinvenimento soltanto di documenti caratterizzati dal requisito della "novità".

Il medesimo motivo di revocazione si rivela parimenti inammissibile anche per la mancanza della seconda peculiare caratteristica richiesta per i documenti utilizzabili ai sensi del n. 3 del comma 1 dell'art. 395 c.p.c.: quella della decisività.

La giurisprudenza prevalente (condivisa dal Collegio) specifica al riguardo che "il requisito della decisività dei nuovi documenti rinvenuti dopo la sentenza, richiesto per l'impugnazione per revocazione a norma dell'art. 395 n. 3 c.p.c., ne postula la diretta attinenza ad un fatto risolutivo per la definizione della controversia e, pertanto, va esclusa, con riguardo all'atto che sia in grado di offrire meri elementi indiziari, utilizzabili solo per una revisione del convincimento espresso dalla sentenza revocanda in esito ad un riesame complessivo del precedente quadro probatorio coordinato con il nuovo dato acquisito" (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 aprile 2004, n. 8202; Cons. St. Sez. V, 13 luglio 2020 n. 4484).

Tale decisività non emerge in alcun modo nel caso di specie, nel quale la ricorrente, attraverso i "nuovi" documenti, lungi dal poter dimostrare un fatto risolutivo per la definizione della controversia, appare in realtà sollecitare un sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della discrezionalità tecnica riservata all'Amministrazione, implicante, in definitiva, la inammissibile sostituzione del proprio giudizio a quello già espresso dalla Commissione sugli elaborati concorsuali.

Le medesime argomentazioni possono essere agevolmente estese anche alle asserite irregolarità nell'applicazione della griglia di valutazione (che avrebbero condotto, secondo la ricorrente, all'attribuzione in favore di alcuni candidati poi ammessi all'orale di punteggi eccessivamente alti, caratterizzati anche dall'utilizzo di decimi di punto) che, non riguardando in alcun modo la posizione della ricorrente né comportando la complessiva illegittimità della procedura, non risultano suscettibili di determinare neppure in astratto la riforma della decisione impugnata.

Neppure il "nuovo" documento costituito dal codice sorgente, che sarebbe stato reso accessibile fino ad ora solo in modo parziale dall'Amministrazione e del quale si chiede, tra l'altro la completa ostensione, risulta contraddistinto dal requisito della decisività nel presente giudizio:

I lamentati "malfunzionamenti" del sistema, come rilevato nei numerosi precedenti di questo Consiglio di Stato sulle medesime questioni, appaiono invece riconducibili alla erronea applicazione delle impostazioni generali del programma (di per sé tecnicamente corrette), imputabile al singolo concorrente, tant'è che il funzionamento dell'applicativo utilizzato risulta essere stato illustrato in anticipo a tutti i concorrenti attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del MIUR unitamente ad un video esplicativo della procedura, mentre le segnalazioni al servizio di assistenza pervenute da alcuni candidati si sono rivelate riconducibili non già a disfunzioni del sistema, ma all'erroneo uso della piattaforma da parte degli stessi candidati.

In proposito il Collegio ritiene che eventuali ulteriori approfondimenti tecnici sul codice sorgente, sollecitati dalla ricorrente, in disparte il carattere potenzialmente dilatorio della richiesta, non siano coerenti con la ratio dell'impugnazione straordinaria prevista dall'art. 395 comma 1 n. 3 c.p.c. e non siano comunque in grado di apportare elementi valutativi tali da sovvertire le conclusioni cui questo Consiglio è pervenuto nei numerosissimi precedenti intervenuti sulla vicenda concorsuale in rassegna.

Queste le ragioni per cui inammissibili risultano, in ogni caso anche le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente a sostegno del suo gravame così come la richiesta di ulteriore rinvio della trattazione della causa in attesa delle decisioni del TAR su altre vicende in qualche modo correlate, attesa la mancanza uno specifico nesso di pregiudizialità tale da giustificarne l'attesa, anche tenendo conto della previsione dell'art. 73, comma 1bis, c.p.a., secondo cui "il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio".

Parimenti inammissibile è la domanda di revocazione proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 395 comma 1 n. 4) e, dunque, per "un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa".

Deve premettersi che l'errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (per come espressamente richiamato dall'art. 106 del cod. proc. amm.), deve essere 1) dovuto ad una "svista" sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili il Giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa; 2) decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non relativo ad un punto controverso, sul quale il Giudice si sia pronunciato; 4) contraddistinto dai caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistente in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; id., Sez. VI, 2 ottobre 2019 n. 6749; id., Sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; id., Sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; id., Sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).

Pertanto, detto errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, sicché lo si può ravvisare solo nell'attività preliminare del Giudice, relativa alla lettura e alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività d'interpretazione e di valutazione del contenuto di domande ed eccezioni, ai fini della formazione del convincimento e della conseguente statuizione e, quindi, esso è idoneo eccezionalmente a fondare la domanda di revocazione solo con riguardo all'attività ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo (quanto a loro esistenza e significato letterale), nel senso che del fatto vi siano due divergenti rappresentazioni, quella emergente dalla sentenza e quella emergente dagli atti e dai documenti processuali (cfr. funditus Cons. Stato, Sez. III , 21 novembre 2019 n. 7938).

Alla stregua delle riportate coordinate ermeneutiche, nel caso di specie non sussiste l'errore revocatorio, visto che lo stesso non può coinvolgere mai la successiva attività di ragionamento ed apprezzamento (o d'interpretazione e valutazione) che forma il convincimento del Giudice né, tanto meno, può riguardare la asserita erronea interpretazione delle norme applicabili.

Peraltro in tema di revocazione, "la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome > rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo" (Cass., Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 4678).

Nella sua impugnazione la ricorrente ha dedotto quale vizio revocatorio l'omissione da parte del Consiglio di Stato dell'esame delle "dichiarazioni del prof. Marcucci in ordine alla sua partecipazione come docente ai corsi di preparazione al concorso … ritenute inammissibili siccome prodotte oltre il termine decadenziale di cui all'art. 73 c.p.a." ma "rilasciate (ottobre 2020) a ridosso dell'udienza di merito del 15 ottobre 2020 e quindi in epoca di gran lunga successiva alla scadenza del termine decadenziale" che avrebbero dovuto essere considerate a suo dire "sicuramente ammissibili non potendo essere prodotte in tempo in quanto documenti formatisi successivamente".

Nella sentenza revocanda la decisione del Collegio sulla questione dell'ammissibilità di tali dichiarazioni, lungi dall'essere inficiata da un errore di fatto o da una "svista" nella percezione del momento in cui esse erano state rilasciate, risulta essere stata assunta nella piena consapevolezza della loro emissione in data 12 ottobre 2020 e, in ogni caso, previa puntuale valutazione da parte dell'organo giudicante circa la loro inidoneità "a influire in modo decisivo sull'esito del… giudizio in quanto intrinsecamente inconcludenti e non dirimenti sotto il profilo probatorio" perché relative ad elementi "in gran parte incompleti, estrapolati da qualsiasi contesto e privi di autenticità, quindi in definitiva privi del requisito della rilevanza e dell'indispensabilità a fini decisori".

Tale esplicita pronuncia e la espressa formulazione del suddetto puntuale giudizio escludono, dunque, in radice la possibilità stessa di configurare nel caso de quo il presunto errore di fatto revocatorio.

Conclusivamente, per quanto precede, il ricorso deve essere, perciò, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite tra la ricorrente e l'Amministrazione seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, mentre quelle nei confronti di tutte le altre parti possono essere compensate, sussistendone giusti motivi, anche in ragione del concreto svolgimento del giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),

definitivamente pronunciando,

- dichiara inammissibile il ricorso per revocazione;

- condanna la ricorrente alla rifusione in favore del Ministero dell'istruzione delle spese di lite liquidate in complessivi euro  2.000,00 oltre accessori di legge;

- compensa le spese nei rapporti con le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Fabio Franconiero, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Ofelia Fratamico        Claudio Contessa
Rispondi

Da: Insomma.....10/10/2022 06:47:19

- Messaggio eliminato -

Rispondi

Da: Restano da10/10/2022 11:46:56
rimandare a casa soltanto i 60ini
Rispondi

Da: Alladin 3 10/10/2022 14:30:14
Esatto ormai per i ricorrenti nessuna possibilità
Rispondi

Da: revocazion10/10/2022 15:56:40
nulla è mai come sembra...
Rispondi

Da: revocazion10/10/2022 15:58:38
leggete bene la sentenza e troverete la chiave
Rispondi

Da: Concorso 201710/10/2022 16:32:55
Chi manderà a casa i 60ntini? ?
Il cds dà anche i suggerimenti.
La legge NON  è uguale per tutti.
Rispondi

Da: x concorso 1710/10/2022 19:22:38
il cds dà i suggerimenti ma la sentenza di restituzione al ruolo resta.
Rispondi

Da: Concorso 201710/10/2022 19:43:16
Perché allora i 60ntini sono ancora al loro posto? ???
Perché i rinunciatario vincitori di concorso senza asterischi) sono stati tutti depennati senza dare loro alcuna chance?  Mentre un giudice del cds suggerisce di tenere i 60ntini nel ruolo perché non danneggerebbero nessuno.
Ripeto la legge non è uguale per tutti.  Invito qualche funzionario del Ministero a smentirmi.
Rispondi

Da: - dip + dad ! 1  - 10/10/2022 20:59:05
Gli alunni scioperano per il clima, ma se ci tengono così tanto all'ambiente, non potrebbero daddizzare la scuola? Se con la DAD ci sarebbe un enorme riduzione dell'inquinamento, perché non la adottano? Perché permettono la circolazione di migliaia di studenti e docenti delle scuole superiori quando potrebbero lavorare da casa senza consumare carburante per recarsi a scuola?
Con la DAD gli studenti potrebbero apprendere meglio, certe classi chiassose farebbero meglio a stare in DAD, il loro chiasso potrebbe impedire a chi vuole seguire la lezione di capire cosa dice il docente!
E poi è meglio se tutti hanno la possibilità di pisciare e cacare a casa loro, in certe scuole forse ci sono bagni di merda puzzolenti e senza carta! Che puzza che c'era l'altro giorno! Non vi fa schifo trovare pezzettini di merda altrui nel water? E allora chiedete in massa DAD e smart working, potrebbe essere una vera rivoluzione per la scuola superiore italiana! Daddizzate il sistema scolastico!
Rispondi

Da: CONSIGLI SOLO A DISTANZA ! 1  - 11/10/2022 08:27:51
E le riunioni dovrebbero essere solo ONLINE ! Avete capito?
SOLO A DISTANZA!

E' assurdo che con la tecnologia di cui si dispone oggigiorno certi presidi continuino ancora a fare le riunioni in presenza!

CONSIGLI, COLLEGI E INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA DOVETE FARLI SOLO A DISTANZA, E' CHIARO?
Rispondi

Da: Alladin 3 11/10/2022 09:03:31
La chiave è da buttare ormai, nessuna porta per i ricorrenti, sentenze su sentenze negative e il penale in silenzio. Ma quale chiave
Rispondi

Da: Concorso 201711/10/2022 10:54:36
La GIUSTIZIA DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI . IL MINISTERO DEVE DARE CORSO A TUTTE LE SENTENZE DEL CDS !
Rispondi

Da: Concorso 201711/10/2022 10:54:38
La GIUSTIZIA DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI . IL MINISTERO DEVE DARE CORSO A TUTTE LE SENTENZE DEL CDS !
Rispondi

Da: Passpartu11/10/2022 12:13:48
Oggi 11
Rispondi

Da: X 6011/10/2022 18:22:24
In un post precedente hai scritto:
"Sono stati depennati perché hanno rifiutato il posto. Eppure quando si erano iscritti al concorso sapevamo le regole."
Anche voi sessantini eravate a conoscenza delle regole del concorso che escludeva coloro che non raggiungevano un  punteggio utile .
Eppure malgrado le sentenze del CdS a voi sfavorevoli siete ancora tutti  al vs posto.
La giustizia è veramente opinabile.
Rispondi

Da: 6011/10/2022 18:38:40
La differenza è che la regola di essere bocciati alla presedetti a avendo preso da 60 in sù non è costituzionale
Rispondi

Da: X 6011/10/2022 19:05:53
Questa affermazione e'stata rigettata dal CDS. Il vs ricorso è stato rigettato in toto. La domanda è:
Perché non siete ritornati nel ruolo precedente?
Questa domanda non è rivolta a te ma al Ministero che applica solo alcune sentenze.
Ciò farebbe pensare che nel vs gruppo di asteriscati ci debbano essere dei raccomandati di ferro
Rispondi

Da: X 6011/10/2022 19:06:41
Questa affermazione e'stata rigettata dal CDS. Il vs ricorso è stato rigettato in toto. La domanda è:
Perché non siete ritornati nel ruolo precedente?
Questa domanda non è rivolta a te ma al Ministero che applica solo alcune sentenze.
Ciò farebbe pensare che nel vs gruppo di asteriscati ci debbano essere dei raccomandati di ferro
Rispondi

Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, ..., 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099 - Successiva >>


Aggiungi la tua risposta alla discussione!

Il tuo nome

Testo della risposta

Aggiungi risposta
 
Avvisami per e-mail quando qualcuno scrive altri messaggi
  (funzionalità disponibile solo per gli utenti registrati)