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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Se19/09/2022 10:22:14
qualcuno vuole credere invece  alle previsioni di maghi e visionari è ovviamente libero di farlo. La realtà è ben diversa.
Verrà bandito un unico concorso ordinario le cui linee guida sono state già comunicate ai sindacati di categoria.
Ma se qualcuno vuole illudersi,  sperando in un concorso riservato a quei collaboratori bocciati nei concorsi ordinari , è libero di farlo.
Rispondi

Da: @ il punto19/09/2022 10:52:32
circa l'Associazione TèP il loro leader, con l'appoggio di alcuni politici, continua a proclamare la fallacia del concorso ds 17 eche a breve arriveranno i riscontri delle indagini dalla magistratura penale (10000 pagine di fascicoli). Inoltre afferma di avere a disposizione un corposo dossier contenente tutti gli  errori, le ingiustizie  e i bug del codice sorgente che non avrebbe garantito l'anonimato e affermando, nell'ultimo incotro pubblico, che il cod. fiscale dei dandidati era ben visibile ai commissari che correggevano i compiti, già ben due mesi prima dello scioglimento ufficiale dell'anonimato!! Tutte bugie? Chi può sbugiardare costui a capo di un'associazione con oltre i 1400 iscritti? Al momento tutte Le sentenze della magistratura amministrativa  sono state sfavorevoli ai ricorrenti bocciati essenzialemente per un motivo di base: NON ESISTONO PROVE DOCUMENTATE circa i motivi addotti dagli avvocati ED IL CONCORSO è STATO GIUDICATO REGOLARE.
Domanda: perchè, fino ad oggi il CORPOSO DOSSIER non è mai arrivato sul tavolo del governo o quanto meno del ministro?
Mi vien da pensare: LA ricorsopoli è avallata da questi personaggi ambigui che giocano con la vita delle persone, illudendole e costruendo false speranze con lo scopo del becero lucro oppure ci troviamo davvero di fronte ad un immenso scandalo tutto all'italiana? Questo è il punto che però non è stato ancora raggiunto.


Rispondi

Da: X Nunzia19/09/2022 15:52:23
Smettila con le tue nefaste previsioni!!!
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Da: INCONTRI SOLO A DISTANZA !19/09/2022 22:24:51
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Da: Perché20/09/2022 16:29:37
dopo la sentenza del 30 agosto i sessantini sono ancora al loro posto?
Gli altri ricorrenti hanno allora ragione di sperare in una sanatoria?
Si sta forse aspettando che venga eletto un  nuovo governo di centrodestra per farla?
Rispondi

Da: Novità20/09/2022 21:27:24
A me da qualche illustre personaggio è arrivata la risposta che sono folle. Ripeto sessantini restano dove sono , avete visto decreti di restituzione al ruolo di proveninenza? Non ci sarà alcuna sanatoria ma un concorso riservato prima dell' ordinario.
Chi vivrà vedrà
'
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Da: io20/09/2022 21:27:49
vorrei la DAD da settembre 2022 a giugno 2023 !
Se nei vaccini c'erano sostanze pericolose, è meglio che i vaccinati stiano in smart working! Tutti i vaccinati potrebbero essere fragili!
Se da dicembre 2021 a marzo 2022 è stato impedito ai no vax di entrare a scuola, probabilmente i no vax sono pericolosi e contagiosi, pertanto per motivi di sicurezza dovrebbero lavorare a distanza!
Insomma, sia per i vaccinati che per i non vaccinati, sarebbe meglio fare lezione a distanza! E non dimenticate che se Putin si arrabbia, può far partire un missile diretto verso l'Italia e se questo missile colpisce una scuola, potrebbero esserci molti morti. Con la DAD invece, stando a casa, qualche studente potrebbe salvarsi. E non dimenticate che se tolgono il gas, poiché molte scuole sono senza caminetti, potrebbe fare freddo e ancora una volta è meglio la DAD.
Rispondi

Da: Per novità21/09/2022 11:01:03
Non so se si tratti di notizie vere o buttate qui sul forum. Sicuramente si tratta di notizie sostenibili e coerenti alla situazione che si è venuta a creare. Il contenzioso pendente deve essere risolto prima che venga bandito il nuovo concorso. Diversamente si creerà un "contenzioso stratificato" senza precedenti.
Rispondi

Da: Le uniche21/09/2022 14:32:38
notizie vere sono:
- le sentenze del cds che DEVONO ESSERE APPLICATE IN TOTO.
- il bando di un nuovo concorso ordinario che verrà pubblicato fine 2022 inizi 2023.
Tutto il resto sono chiacchiere da bar dello sport.
Rispondi

Da: ricorrente21/09/2022 17:02:06
Vediamo che succede, se è vero quanto afferma TèP allora il ministero sarà costretto prima o dopo, per forza di cose, a metterci una pezza. Se, viceversa, questa associazione è un fake allora ha ragione Le uniche anche perchè  i contenziosi sono al capolinea
Rispondi

Da: il caso21/09/2022 19:59:35

Pubblicato il 01/09/2022
N. 04323/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06240/2022 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6240 del 2022, proposto da


Anna Coppolelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;


contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Giovanni Tosiani, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tiziana Nesta, Amedeo Pella, Elena Spinelli, Mattia Salvatrici Oriti, Giuseppe Verde, Mattia Teresa Tavarilli, Dorotea De Caro, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 01350/2022


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, di Giovanni Tosiani e di Rebecca Palma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Achille Morcavallo su delega dichiarata di Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, Rosario Ventimiglia e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;


Ritenuto che, allo stato, salvi gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito, i motivi di revocazione prospettati dalla parte ricorrente non risultano di probabile favorevole apprezzamento;
Considerato, in particolare, che non emerge, con evidenza, l'allegato contrasto con altra sentenza avente fra le parti autorità di giudicato (art. 395, numero 5) del codice di procedura civile), poiché i precedenti invocati riguardano altri soggetti;
Considerato, inoltre, che l'assenza, nella decisione impugnata, di analitici riferimenti alle posizioni sostanziali acquisite dai ricorrenti, nelle more del processo di primo e di secondo grado, non sembra costituire un errore di fatto incidente sull'esito del giudizio di appello;
Considerato che, con riguardo al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, questo risulta allo stato recessivo rispetto all'esigenza dei controinteressati di conseguire il bene della vita loro riconosciuto per effetto dell'impugnata sentenza di rigetto;
Considerato, inoltre, che le posizioni dei ricorrenti, i quali hanno svolto l'attività dirigenziale per un rilevante periodo di tempo, hanno trovato fondamento su titoli fisiologicamente temporanei, quali sono le misure cautelari disposte in loro favore, senza determinare l'insorgenza di un affidamento qualificato alla definitiva stabilizzazione della loro posizione lavorativa;
Considerato, ancora, che, per tali ragioni, l'intervenuta stipulazione di contratti di lavoro non determina, per ciò solo, il riconoscimento di una posizione preferenziale ai fini della decisione cautelare;
Considerato che, per effetto della reiezione dell'istanza cautelare in esame, resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria;
Considerato che, in ogni caso, la prossimità con l'inizio dell'anno scolastico rende plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all'interesse pubblico connesso all'efficiente svolgimento del servizio scolastico;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6240/2022).
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Rosaria Maria Castorina        Marco Lipari
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: il caso21/09/2022 19:59:48

Pubblicato il 01/09/2022
N. 04323/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06240/2022 REG.RIC.          

REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6240 del 2022, proposto da


Anna Coppolelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;


contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
Giovanni Tosiani, Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tiziana Nesta, Amedeo Pella, Elena Spinelli, Mattia Salvatrici Oriti, Giuseppe Verde, Mattia Teresa Tavarilli, Dorotea De Caro, non costituiti in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 01350/2022


Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, di Giovanni Tosiani e di Rebecca Palma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Achille Morcavallo su delega dichiarata di Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro, Rosario Ventimiglia e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;


Ritenuto che, allo stato, salvi gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito, i motivi di revocazione prospettati dalla parte ricorrente non risultano di probabile favorevole apprezzamento;
Considerato, in particolare, che non emerge, con evidenza, l'allegato contrasto con altra sentenza avente fra le parti autorità di giudicato (art. 395, numero 5) del codice di procedura civile), poiché i precedenti invocati riguardano altri soggetti;
Considerato, inoltre, che l'assenza, nella decisione impugnata, di analitici riferimenti alle posizioni sostanziali acquisite dai ricorrenti, nelle more del processo di primo e di secondo grado, non sembra costituire un errore di fatto incidente sull'esito del giudizio di appello;
Considerato che, con riguardo al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, questo risulta allo stato recessivo rispetto all'esigenza dei controinteressati di conseguire il bene della vita loro riconosciuto per effetto dell'impugnata sentenza di rigetto;
Considerato, inoltre, che le posizioni dei ricorrenti, i quali hanno svolto l'attività dirigenziale per un rilevante periodo di tempo, hanno trovato fondamento su titoli fisiologicamente temporanei, quali sono le misure cautelari disposte in loro favore, senza determinare l'insorgenza di un affidamento qualificato alla definitiva stabilizzazione della loro posizione lavorativa;
Considerato, ancora, che, per tali ragioni, l'intervenuta stipulazione di contratti di lavoro non determina, per ciò solo, il riconoscimento di una posizione preferenziale ai fini della decisione cautelare;
Considerato che, per effetto della reiezione dell'istanza cautelare in esame, resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria;
Considerato che, in ogni caso, la prossimità con l'inizio dell'anno scolastico rende plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all'interesse pubblico connesso all'efficiente svolgimento del servizio scolastico;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6240/2022).
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Rosaria Maria Castorina        Marco Lipari
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: la giustizia21/09/2022 20:01:53
Cambiare tutto per non cambiare nulla
Rispondi

Da: la giustizia21/09/2022 20:03:31
estratto da "Il CASO":

Rende, non superò la prova preselettiva del concorso: preside di Quattromiglia verso la sostituzione
Al termine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, il Consiglio di Stato ha disposto la cessazione dall'incarico per Anna Bruno. A breve l'Usr dovrebbe recepire la sentenza

237 
di Salvatore Bruno 7 settembre 2022 16:20


Rischia di concludersi prima ancora di cominciare l'esperienza di Anna Bruno alla guida dell'Istituto Comprensivo di Rende Quattromiglia, dove la dirigente ha preso servizio il primo settembre scorso. L'Ufficio scolastico regionale sta infatti valutando di emettere a breve, nei confronti di Anna Bruno, un provvedimento di cessazione dalle funzioni, e conseguente sostituzione, in applicazione di una ordinanza emessa lo scorso 30 agosto dal Consiglio di Stato con cui l'organo di giustizia amministrativa ha messo un punto ad una lunga e contorta vicenda iniziata nel 2017 con l'espletamento di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Istruzione, proprio per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici.

Il caso della preside di Quattromiglia
Nella circostanza Anna Bruno, pur non avendo superato la prova preselettiva, era tuttavia riuscita ad ottenere ugualmente l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali, in ragione di un provvedimento cautelare emesso in suo favore dallo stesso Consiglio di Stato, in attesa delle determinazioni di merito del Tar del Lazio al quale la docente si era rivolta per impugnare proprio gli esiti della prova preselettiva non superata, di cui contestava diverse irregolarità. In attesa che il Tribunale Amministrativo entrasse nel merito della questione, la docente ha poi superato brillantemente il concorso, risultando in graduatoria in posizione utile per l'immissione in ruolo. Ha quindi preso servizio prima nell'istituto comprensivo di Vallelonga, nel vibonese, poi ad Acri, al tecnico-commerciale Falcone, assolvendo così pure al cosiddetto anno di prova.



Ricorsi respinti
Senonché nel giugno del 2020 il Tar del Lazio si è espresso sul ricorso depositato dalla preside. E lo ha respinto, legittimando la validità della prova preselettiva del concorso Miur, prova selettiva che Anna Bruno non aveva superato. Il rigetto è stato confermato dal Consiglio di Stato nel luglio 2022. Insomma, secondo i giudici amministrativi, Anna Bruno doveva essere esclusa dal concorso a margine della prova preselettiva. Ed il successivo superamento delle ulteriori prove concorsuali, cui era stata ammessa con riserva, non costituisce - si legge nel dispositivo - elemento di applicazione del principio di sanatoria legale.

Le indicazioni del Consiglio di Stato
La successiva istanza di revocazione della sentenza a lei sfavorevole, avanzata da Anna Bruno per il tramite del suo legale Oreste Morcavallo, è stata respinta il 30 agosto scorso dal Consiglio di Stato. Che in quest'ultimo provvedimento, sottolinea come �«resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria�».


Tradotto in soldoni significa che l'Ufficio scolastico regionale, per effetto dei provvedimenti giudiziari assunti dal Consiglio di Stato, deve disporre la cessazione delle funzioni di dirigente scolastico di Anna Bruno, ma ha facoltà di procedere con discrezionalità sulle tempistiche di sostituzione con l'avente diritto in graduatoria, al fine di evitare negative ripercussioni sull'organizzazione dell'istituto scolastico in cui attualmente Anna Bruno è stata assegnata in qualità di preside. Tuttavia, nella medesima ordinanza il Consiglio di Stato sottolinea come �«la prossimità con l'inizio dell'anno scolastico renda plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all'interesse pubblico connesso all'efficiente svolgimento del servizio scolastico�» indicando quindi in maniera implicita di dover procedere celermente, prima che gli alunni tornino sui banchi di scuola. La vicenda tuttavia potrebbe avere ulteriori strascichi, nel caso in cui l'interessata dovesse decidere di rivolgersi ad ulteriori organi di giustizia superiori come la Corte di Giustizia Europea.
Rispondi

Da: la giustizia21/09/2022 20:57:30
Pubblicato il 25/07/2022
N. 06568/2022REG.PROV.COLL.

N. 04781/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2020 proposto dalle signore Anna Bruno, Filippa Lo Iacono e Simonetta Franzoni, rappresentate e difese dagli avvocati Oreste Morcavallo e Luigi Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Oreste Morcavallo in Roma, via Arno, n. 6;
contro

- il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca (già, per entrambi, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Consorzio Interuniversitario - Cineca, in persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti

- dei signori Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma, rappresentati e difesi dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
- dei signori Francesco Alati, Tiziana Amato, Tindara Maria Scolaro, Maria Teresa Fimognari, Paola Martino, Carmen Lanzotti, Francesco Alati, Carla Baldoni, Maria Pia Catalano, Mara Grossi, Angela Panzarella, Angela Pelliccia, Anna Spadafora, Francesco Anselmi, Giovanna Barone, Pasqualina Antonietta Benincasa, Tiziana Bianconi, Serena Briotti, Caterina Bruno, Carmela Burgio, Giovanna Cagnetta, Daniela Calcagno, Anna Candelora, Giovanna Cannavò, Francesca Cecchi, Andrea Celestini, Filomena Cesarano, Maria Cristina Cesarano, Marina Ciurcina, Paola Colò, Rossana Cursio, Laura Dell'Aera, Annalisa Dell'Olio, Angela Di Maria, Laura Di Masi, Assunta Maria Antonietta Di Sarra, Laila Fantoni, Federica Farina, Francesco Fulvio Feliciello, Paola Ghiselli, Annalisa Lamagna, Nicoletta Lattanzio, Cinzia Rosaria Licata D'Andrea, Maria Lima, Assunta Limatola, Paola Lippolis, Laura Malatesti, Sabrina Malizia, Anna Chiara Marabello, Rosa Mennella, Sonia Migliuri, Silvia Moretta, Stefania Muscolo, Antonietta Napolitano, Immacolata Nava, Antonella Nocca, Carmela Pipino, Laura Raciti, Leonarda Ricupero, Giosue Rollo, Francesco Rutigliano, Clotilde Sansone, Maria Serrone, Adele Sidoti, Gianna Spitelli, Antonella Tarantino, Celeste Testaverde, Annamaria Tuccillo, Maria Vernengo, Patrizia Zambataro, Maria Tindara Scolaro e Simonetta Spatafora, non costituiti in giudizio;
per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 9 giugno 2020 n. 6204, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei signori Giovanni Tosiani, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde e Rebecca Palma e i documenti prodotti;

Visti il decreto cautelare 22 giugno 2020 n. 3657 e l'ordinanza cautelare 3 agosto 2020 n. 4614;

Vista la sentenza parzialmente definitiva 6 luglio 2021 n. 5147 e l'adempimento istruttorio con essa ingiunto al Ministero dell'istruzione;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica e le note d'udienza nonché gli atti depositati in adempimento delle richieste istruttorie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2022 il Cons. Stefano Toschei e uditi gli avvocati Achille Morcavallo, per dichiarata delega dell'avvocato Oreste Morcavallo, Luigi Pitaro e Rosario Ventimiglia. Si registra il deposito di note d'udienza per il passaggio in decisione della controversia senza discussione da parte dell'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il presente giudizio costituisce la prosecuzione di due giudizi (nn. R.g. 4781/2020 e 6808/2020) che la Sezione ha esaminato riunendoli e definendoli in via parziale con sentenza 6 luglio 2021 n. 5147.

Per una migliore comprensione della parte di controversia rimasta ancora da definire e qui in decisione, il Collegio ritiene utile riprodurre, per quanto qui di interesse, stralci della surrichiamata sentenza n. 5147/2021.

Con riferimento alla procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca (oggi Ministero dell'istruzione, d'ora in poi, per brevità MIR) n. 1259 del 23 novembre 2017 alcuni concorrenti avevano impugnato, con ricorso collettivo proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, gli atti con cui il MIR aveva ritenuto non superate le prove preselettive dagli stessi sostenute nell'ambito della predetta selezione.

Avendo i ricorrenti proposto anche istanza cautelare il TAR, con ordinanze del 29 settembre e del 12 ottobre 2018, respingeva tale richiesta. Nondimeno, i concorrenti che avevano proposto il ricorso in primo grado, avendo spiegato appello nei confronti della decisione cautelare sfavorevole, ottenevano successivamente l'ammissione con riserva alle prove scritte grazie al decreto cautelare del Presidente di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 6013/2018. Tuttavia, in sede di delibazione collegiale, con ordinanza 5 agosto 2019 n. 4007, la Sezione confermava gli effetti provvisori del decreto cautelare monocratico soltanto nei confronti delle ricorrenti Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Filippa Lo Iacono.

Dette tre ricorrenti, quindi, proponevano ricorso per motivi aggiunti dinanzi al TAR per il Lazio nei confronti degli atti che avevano approvato la graduatoria finale del concorso e le successive sue rettifiche, unitamente ai conseguenti provvedimenti emessi dagli Uffici scolastici regionali, nella parte in cui venivano considerate idonee "con riserva" anziché vincitrici di concorso a pieno titolo, avendo le stesse, nel frattempo, superato tutte le prove della selezione (alla quale avevano potuto accedere grazie al decisum cautelare di cui sopra).

2. - Il giudizio di primo grado (che, lo si ricorda, era stato proposto collettivamente non solo dalle suddette concorrenti, ma anche da molti altri partecipanti alla procedura selettiva) veniva definito con la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 9 giugno 2020 n. 6204, con la quale il primo giudice dichiarava in parte l'improcedibilità ed in parte l'inammissibilità del ricorso originario, respingendolo nelle restanti parti.

In particolare, nel ricostruire la vicenda il giudice di primo grado evidenziava come gli originari ricorrenti avevano impugnato con ricorso collettivo gli atti con cui il MIR aveva ritenuto non superate le prove preselettive dagli stessi sostenute nell'ambito del concorso per il reclutamento di Dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del M.I.U.R. n. 1259 del 23 novembre 2017.

Nel corso del giudizio alcuni dei ricorrenti, segnatamente i Signori Alati Francesco, Baldoni Carla, Catalano Maria Pia, Grossi Mara, Panzarella Angela, Pelliccia Angela e Spadafora Anna, ammessi interinalmente alle prove scritte per effetto della tutela cautelare monocratica accordata dal Consiglio di Stato (ma, a differenza delle odierne tre appellanti) non confermata in sede collegiale, hanno impugnato anch'essi, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso e le successive rettifiche, lamentando la mancata ammissione alle prove orali disposta con il Decreto MIUR n. 395/2019. In data 24 aprile 2020 veniva depositato l'atto di intervento ad opponendum da parte di candidati che, pur avendo superato le prove selettive, non erano stati dichiarati vincitori, in quanto classificati oltre il numero dei posti messi a concorso.

All'esito del giudizio, il TAR respingeva sia le domande di consolidamento per i concorrenti vincitori ammessi con riserva (che nel frattempo avevano superato positivamente le prove scritte e quelle orali) sia i motivi di merito dedotti avverso gli atti impugnati.

3. - Con un primo ricorso in appello (n. R.g. 4781 del 2020) le signore Anna Bruno, Filippa Lo Iacono e Simonetta Franzoni (quindi gli originari ricorrenti ammessi, con riserva, alle prove successive, che sono state poi da dette appellanti superate), chiedevano la riforma della (su richiamata) sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione Terza Bis) n. 6204/2020 deducendo i seguenti motivi di appello:

- error in iudicando e/o procedendo, violazione del bando di concorso, art. 15, violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. e dei principi generali in materia concorsuale, violazione art. 4, comma 2 bis, del d.l. n. 115/2005, convertito nella l. n. 168/2005 - ammissibilità e fondatezza dei motivi aggiunti, per mancato riconoscimento dell'invocato consolidamento della posizione in graduatoria, a seguito del superamento delle prove orali e scritte dopo l'ammissione con riserva;

- analoghi vizi in merito all'erroneità del rigetto dei motivi dedotti avverso la prova preselettiva.

Con un secondo ricorso in appello (n. R.g. 6808/2020) i restanti originari ricorrenti in primo grado chiedevano la riforma della medesima sentenza del TAR per il Lazio n. 6204/2020, deducendo i seguenti motivi di appello, in contestazione delle ragioni di rigetto degli originari motivi di impugnativa:

- sul primo motivo di ricorso originario, violazione del bando di concorso, degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi generali in materia concorsuale, per erroneità dei quesiti;

- sul secondo motivo di ricorso, violazione della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, violazione degli arti. 2, 3 e 97 della Costituzione, stante l'illegittimità della riserva della facoltà di verificare il possesso dei requisiti in capo ai candidati in qualsiasi momento e non prima della prova preselettiva;

- sul terzo e quarto motivo di ricorso, violazione dei principi generali in materia concorsuale e dell'art. 7, comma 2-bis, d.P.R. 487/1994 nonché diversi profili di eccesso di potere, in quanto la scelta dei candidati ammessi alle successive fasi è stata basata su una prova volta a saggiare esclusivamente le conoscenze di carattere nozionistico di ogni candidato, piuttosto che valutare la preparazione culturale e professionale dei candidati;

- sul sesto motivo di ricorso per mancato svolgimento contemporaneo delle prove;

- sul settimo motivo di gravame in relazione al malfunzionamento tecnico che ha impedito la visualizzazione del voto;

- sull'ottavo motivo di ricorso in relazione alla mancanza di determinate aree tematiche in relazione ai quesiti;

- sul nono motivo di ricorso, in relazione alla data di svolgimento della prova preselettiva;

- sull'ultima censura di primo grado, in ordine alla mancanza delle misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva.

4. - La Sezione, con la sentenza 6 luglio 2021 n. 5147, solo parzialmente definitiva, riuniti i due ricorsi, respingeva il secondo appello (n. R.g. 6808/2020, vale a dire quello proposto dai ricorrenti originari di primo grado) e disponeva istruttoria con riferimento al primo appello (n. R.g. 4781/2020, vale a dire quello proposto dalle signore Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Filippa Lo Iacono).

La richiesta istruttoria viene qui di seguito riprodotta testualmente, per completezza: "(…) occorre procedere ad un approfondimento istruttorio in ordine alla invocazione, ribadita in memoria conclusiva, degli effetti dell'entrata in vigore della normativa di cui al d.l. n. 162 del 2019, che avrebbe comportato l'estensione dei posti con assunzione di tutti gli idonei. In particolare, secondo tale prospettazione la norma avrebbe comportato l'estensione dei posti da 2900 candidati a tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito, pari a n. 3420 (compresi quelli con la sola idoneità) che sarebbero quindi assunti. In dettaglio, la norma invocata [Art. 6-bis. (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), in vigore dal 1 marzo 2020], statuisce quanto segue:

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3.1 In assenza di una difesa erariale sul punto (neppure esaminato nella ennesima relazione ministeriale allegata, priva peraltro di valenza difensiva in senso proprio), occorre pertanto acquisire in via istruttoria dal Ministero resistente la seguente documentazione: una relazione chiarificatrice in merito alle modalità applicative della norma predetta, con particolare riferimento all'eventuale estensione della previsione ai tre appellanti del ricorso n. 4781 del 2020 (…)".

5. - Il MIR, con atto depositato in data 3 settembre 2021 nel fascicolo digitale del processo, in adempimento al disposto istruttorio, ha sinteticamente precisato che:

- l'art. 2-bis l. 126/2019, disponendo che "(…) gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, (…)", ha inteso indicare "semplicemente" che anche gli idonei avranno la possibilità di essere immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici, qualora se ne verificassero le condizioni giuridiche ed economiche ma va ribadito che tale disposizione fa riferimento solo ai candidati che siano presenti a pieno titolo nella graduatoria;

- l'inserimento nella graduatoria "con riserva" disposta dal giudice amministrativo resta comunque condizionato dall'esito del contenzioso ancora pendente, alla definizione del quale si potrà determinare se le ricorrenti avranno titolo o meno a permanere nella graduatoria di merito;

- l'accesso alle prove successive alla preselettiva, ottenuto grazie ad un provvedimento cautelare, non può sostituire e superare l'accertamento nel merito della fondatezza del ricorso, né può realizzare tale risultato una norma che non disponga espressamente una "sanatoria" dei contenziosi pendenti ed aventi ad oggetto le questioni emerse nel presente contenzioso (atteso che, diversamente, si verrebbero a creare evidenti disparità di trattamento sia nei confronti degli altri partecipanti che non hanno superato la prova preselettiva e, in particolare, verso coloro che non abbiano ottenuto un provvedimento giudiziale cautelare utile ad accedere alle ulteriori fasi del concorso sia verso i vincitori a pieno titolo, che si potrebbero trovare collocati in una posizione di graduatoria anche deteriore rispetto a quella occupata da coloro che hanno potuto completare il percorso selettivo solo grazie ad una decisione giudiziale cautelare e ciò anche ai fini dell'assegnazione delle sedi migliori);

- la scelta di inserire nella procedura concorsuale una prova preselettiva, che va considerata prova di concorso "vera e propria" (e non una mera "prova secondaria"), non solo va ricondotta all'esercizio di un potere discrezionale dell'amministrazione, di talché può essere contestabile solo in presenza di tratti di irragionevolezza o di illogicità, ma nella specie si è resa assolutamente necessaria stante l'elevato numero di candidati che hanno partecipato al concorso.

Alla nota di cui sopra il MIR ha allegato i tre decreti di immissione in ruolo relativi alle tre appellanti nei quali era apposta, tra l'altro, una clausola risolutiva espressa correlata all'esito favorevole all'amministrazione del contenzioso (qui in esame e all'epoca della immissione) ancora pendente.

6. - Le appellanti hanno replicato a quanto sopra ricordando non solo che hanno superato tutte le successive prove concorsuali, con conseguente collocazione in posizione utile della graduatoria finale, ma anche che, nel frattempo, hanno superato positivamente il periodo annuale di prova.

Alla luce di quanto sopra e richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali favorevoli espressi dalla Sezione (nonché depositate nel fascicolo digitale del processo talune sentenze di segno favorevole circa la fondatezza delle interpretazioni normative propugnate e delle censure dedotte), le appellanti confermavano le conclusioni già rassegnate nei precedenti atti processuali.

Con memoria di replica i controinteressati costituiti in giudizio esprimevano, nuovamente, il loro dissenso circa la fondatezza dei motivi di appello proposti e delle ulteriori deduzioni espresse dalle appellanti, per come già segnalato nei precedenti atti processuali, concludendo per la reiezione dell'appello.

7. - In sintesi dunque con l'appello superstite e dopo la sentenza della Sezione 6 luglio 2021 n. 5147, resta da definire il giudizio promosso in sede di appello dalle signore Anna Bruno, Simonetta Franzoni e Filippa Lo Iacono (n. R.g. 4781/2020).

Come si è già ampiamente riferito in precedenza con detto mezzo di gravame le tre appellanti hanno chiesto la riforma della sentenza del TAR per il Lazio n. 6204/2020 in quanto erroneamente il primo giudice:

a) ha sostenuto che la tutela cautelare, concessa dal più volte richiamato decreto cautelare monocratico adottato dal Presidente della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 6013/2018 e confermato con ordinanza della Sezione 5 agosto 2019 n. 4007 (e consistita nell'ammissione "con riserva" alla prova scritta delle tre odierne appellanti, sebbene non avessero superato positivamente i test preselettivi), nonostante il successivo superamento della prova scritta e della prova orale (per merito), non contribuisca a determinare il consolidamento della posizione in graduatoria delle appellanti medesime, con la relativa immissione in ruolo. Ciò in quanto, avendo l'allora MIUR inserito le odierne appellanti nella graduatoria di merito e sottoscritto il conseguente contratto di dirigente scolastico, detto Ministero ha posto in essere tutti gli adempimenti idonei a determinare il consolidamento della loro posizione, trovando nella specie applicazione il principio della c.d. sanatoria legale. Ne consegue inoltre che il giudice di primo grado non ha correttamente interpretato le disposizioni recate dall'art. 4, comma-2 bis, d.l. 115/2005 convertito nella l. 168/2005, nella parte in cui, espressamente, stabilisce che "conseguono ad ogni effetto, l'abilitazione o il titolo per il quale concorrono, i candidati in possesso dei titoli, che abbiano superato le prove di esame, scritte e orali, anche se l'ammissione alle medesime sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali". A ciò si aggiunga che il successivo art. 6-bis d.l. 162/2019 ha comportato l'estensione dei posti con assunzione di tutti gli idonei, trasformando la natura giuridica della graduatoria di merito in graduatoria a esaurimento;

- laddove non ha ritenuto fondate le seguenti ulteriori censure dedotte in primo grado: a) la circostanza che ben sei quesiti, tra quelli proposti ai candidati, presentavano più di una risposta corretta mentre l'allora MIUR aveva ritenuto ammissibile solo una risposta esatta; b) la previsione contenuta nella legge di selezione di lasciare indeterminata la possibilità "in ogni tempo" all'amministrazione di effettuare la verifica dei titoli di ammissione dei candidati, che contrasta con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa; c) la scelta operata dall'amministrazione che, con la previsione del necessario superamento della prova preselettiva per test, ha proceduto a una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta, stabilendo un punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta, pari a 71/100, che si attesta ad un livello ben superiore rispetto alla naturale soglia della sufficienza; d) il mancato svolgimento contemporaneamente e per tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un black-out riguardante alcune sedi del sud Italia, ha minato la regolarità della procedura determinando evidenti situazione di disparità tra concorrenti, visto che proprio in dette sedi, non solo i candidati hanno avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici, ma che gli stessi sono stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande; e) la mancata tempestiva divulgazione dell'esito della prova preselettiva, che ha provocato pregiudizi per le odierne appellanti, dal momento che i lavori sono rimasti esposti a possibili manomissioni o modifiche; f) la mancata inclusione di ogni singola materia prevista dal bando nelle prove preselettive, che costituisce un evidente motivo di illegittimità; g) la circostanza che la data delle prove preselettive non ha tenuto conto del contemporaneo svolgimento degli esami di maturità, nei quali erano impegnati molti dei docenti candidati; h) l'avere preteso dai candidati che al termine della prova avrebbero dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica, che si compendia in una chiara violazione dei principi dell'anonimato e segretezza.

8. - Riassunto, come sopra e quindi tracciato, il perimetro di scrutinio che deve essere tenuto in considerazione per la definizione del presente contenzioso, pare evidente al Collegio che il primo motivo di appello costituisca il punto di partenza e decisivo del mezzo di gravame proposto.

Come si è già riferito con esso si invoca, in favore delle tre appellanti, l'applicazione dell'art. 6-bis d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella l. 28 febbraio 2020, n. 8 (Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159), che statuisce quanto segue: "1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

In argomento il Collegio, tenendo conto anche della necessità di garantire uniformità all'orientamento giurisprudenziale in materia da parte della Sezione (e, in particolare, rispetto al recente precedente di cui alla sentenza, di questa Sezione, 25 febbraio 2022 n. 1350, i cui contenuti sono pienamente condivisi dal Collegio - tanto da riprodurre ampi stralci della motivazione nel prosieguo - e alla quale si intende assicurare continuità interpretativa in particolare nell'ipotesi di contenziosi, tra i quali rientra evidentemente quello qui in esame, sostanzialmente sovrapponibili nei contenuti), osserva quanto qui di seguito viene riferito.

Il principale motivo di appello dedotto dalle tre candidate appellanti si compendia nella sostenuta erroneità interpretativa, nella quale sarebbe incorso il primo giudice, della previsione recata dall'art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168, non avendo considerato applicabile l'ormai diffuso (ad avviso delle appellanti) orientamento giurisprudenziale incline ad affermare che, anche in ogni ipotesi di selezioni pubbliche, nei casi di ammissione con riserva del candidato, si ingenera una situazione di affidamento in capo a quest'ultimo che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dalla predetta disposizione. Nel caso di specie peraltro, la duplice circostanza costituita dal completamento del percorso concorsuale e dallo svolgimento concreto e positivo delle funzioni di dirigente scolastico, con riguardo a ciascuna delle tre appellanti, milita indubbiamente per la richiamata estensione normativa.

Nel corso del giudizio è stata introdotta una nuova disposizione, contenuta nell'art. 6-bis d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito nella l. 28 febbraio 2020, n. 8, per effetto della quale, ad avviso delle appellanti (per come ribadito nelle memorie conclusive e di replica), si conferma la corretta interpretazione normativa sostenuta con il principale motivo di appello (e sopra descritta). Infatti, per effetto della su richiamata disposizione, la graduatoria di merito del concorso qui in esame "è stata trasformata in graduatoria ad esaurimento prevedendo l'assunzione di tutti i candidati inseriti nella stessa graduatoria di merito stravolgendo quindi giuridicamente e sostanzialmente la ratio concorsuale che aveva caratterizzato la procedura e la rilevanza selettiva delle prove alle quali i candidati dovevano sottoporsi, divenendo una procedura idoneativa nella quale la risorsa da "scarsa" è divenuta "disponibile" per tutti quei candidati che avevano dimostrato (posto che le prove erano state già espletate al momento dell'entrata in vigore della norma) di possedere i requisiti scientifico-culturali per assumere il ruolo di dirigenti scolastici, avendo superato, come le appellanti, le prove scritte ed orali" (così, testualmente, a pag. 3 della memoria conclusiva della parte appellante).

Orbene, con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per il Lazio ha disatteso la prospettazione delle allora ricorrenti volta ad ottenere il consolidamento della propria posizione (sia per effetto dell'applicazione estensiva dell'art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2005 sia in conseguenza del sopravvenuto intervento normativo dell'art. 6-bis d.l. 162/2019, convertito nella l. 8/2020) e ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso collettivo e improcedibili i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

9. - In materia di applicazione del principio dell'assorbimento, deve escludersi la possibilità di applicare "in via generale" tale principio, estendendolo ai casi in cui, come quello qui in esame, la positiva partecipazione ad una selezione pubblica, grazie ad un provvedimento cautelare di ammissione con riserva, con superamento delle prove previste dal bando, abbia consentito l'inserimento del candidato nella graduatoria di merito finale.

Infatti, in coerenza con la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato detto principio, positivizzato con riguardo ad una classe di ipotesi circoscritte dall'art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2005, non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione, atteso che questi ultimi sono volti ad accertare l'idoneità dei candidati a svolgere una determinata attività professionale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl. 28 gennaio 2015 n. 1) e, nel caso di specie, è indubbio che si è al cospetto di un concorso pubblico e non di una procedura abilitativa.

La giurisprudenza di questo Consiglio ha da sempre affermato (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 11 gennaio 2012 n. 106 e 21 settembre 2010 n. 7002 nonché Sez. IV, 18 luglio 2006 n. 4582) che la disposizione del comma 2-bis dell'art. 4 del più volte citato decreto legge del 2005, costituisce norma di natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica, in particolare non applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato.

Anche la giurisprudenza successiva a quella appena citata ha confermato la suddetta impostazione (cfr., tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2021 n. 7369, nn. 7368 e 7367 nonché Sez. VI, 21 ottobre 2021 n. 7058 e 12 ottobre 2021 n. 6847, oltre alla più recente ancora Cons. Stato, Sez. VII, 4 febbraio 2022 n. 804), osservando che l'applicazione della disposizione in rassegna resta circoscritta all'idoneità degli aspiranti ad una professione priva di "numero chiuso" e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti sicché in caso di procedura non meramente idoneativa, bensì selettiva, non vi è margine per l'applicazione della disposizione citata.

A quanto sopra osservato va aggiunto che il principio dell'assorbimento configura un istituto eccezionale, da interpretare in senso restrittivo e inapplicabile a fattispecie diverse da quelle per cui è espressamente tipizzato: il consolidamento della posizione di vantaggio conseguita in esecuzione di un ordine cautelare costituisce una deroga ai principi di strumentalità ed interinalità della tutela cautelare, avente la tipica funzione di proteggere la sfera giuridica della parte processuale nelle more della definizione del giudizio, senza pregiudicare la soluzione nel merito della controversia.

10. - Quanto poi alla incidenza, nel presente giudizio e nella procedura concorsuale oggetto di scrutinio, della intervenuta modifica della natura giuridica della graduatoria, divenuta ad esaurimento in forza dell'art. 6-bis d.l. 162/2019, convertito nella l. 8/2020, che secondo le tre appellanti sarebbe idonea a trasformare la natura della procedura concorsuale in abilitativa, così da poter dar luogo al c.d. consolidamento della loro posizione, tale ricostruzione degli effetti della norma citata, ad avviso del Collegio, non paiono condivisibili.

L'effetto invocato dalla odierna parte appellante risulta precluso dal fatto che le tre candidate si trovano inserite nella graduatoria finale di merito pur non avendo mai superato le prove preselettive.

Va subito chiarito, in proposito, che la fase preliminare della selezione, costituita dalle prove preselettive, si caratterizza, a tutti gli effetti, quale parte integrante della procedura concorsuale e già tale evidenza risulta essere ostativa all'accoglimento della prospettazione sviluppata dalla parte appellante.

Al riguardo, deve ricordarsi che la disciplina della procedura selettiva, così come prevista dal bando di concorso, prevedeva espressamente la necessità di superare la prova preselettiva per poter sostenere le successive prove scritte ed orali.

Sul punto, la giurisprudenza si è espressa nel senso che "il superamento della preselezione si configura alla stregua di indefettibile requisito di ammissione alle successive fasi della procedura concorsuale e determina, sul piano giuridico, effetti costitutivi suoi propri, con l'effetto che la sua mancanza non è surrogabile in via ricognitiva in ragione del positivo espletamento delle successive prove scritte ed orali" (cfr., in termini, Cons. Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014 n. 6001 e Sez. IV, 2 ottobre 2006 n. 5743).

Le tre candidate hanno potuto partecipare alle prove scritte orali, pur non avendo superato i test preselettivi, solo grazie ad un provvedimento cautelare adottato dal giudice amministrativo e senza che mai tale deficit partecipativo rispetto al percorso selettivo (il superamento della prova preliminare) fosse mai stato colmato. In argomento si è detto, in giurisprudenza, che "l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso al quale il candidato è stato ammesso con riserva non vale ad assorbire l'effetto preclusivo del provvedimento di non ammissione emesso all'esito del mancato superamento della prova preselettiva" (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 giugno 2015 n. 3050).

Ne consegue che le tre odierne appellanti si trovano sì inserite nella graduatoria finale di merito, ma senza aver svolto un passaggio fondamentale (al pari del superamento delle prove scritte e orali) della procedura concorsuale, grazie ad un provvedimento cautelare, la cui prognosi circa la fondatezza del ricorso, nel caso in cui essa dovesse essere disattesa nello scrutinio non positivo nel merito dei motivi di appello, sarebbe ribaltata con effetto retroattivo. Infatti "solo il passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole è idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l'atto d'esclusione e, dunque, a consolidare in capo alla parte vittoriosa tutti i vantaggi che derivano dal superamento della selezione" (cfr. in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 21 marzo 2019 n. 1882).

Da ciò deriva che qualora il presente contenzioso, nell'esame di merito dei motivi di appello, non dovesse concludersi in senso favorevole alle appellanti (per come verrà osservato successivamente nel prosieguo della presente decisione), tale circostanza renderebbe sostanzialmente priva di interesse ai fini del presente giudizio l'indagine circa gli effetti del d.l. 162/2019, invocato a sostegno della conferma della posizione in graduatoria e del consolidamento della stessa dalle appellanti.

11. - Nondimeno, prima ancora di procedere allo scrutinio nel merito dei motivi di appello dedotti, il Collegio avverte la necessità di chiarire, fin da subito, che indipendentemente da tale verifica, l'intervento normativo appena citato non può tornare utile alle appellanti ai fini del raggiungimento dello scopo finale "mediato" dalla positiva conclusione del presente contenzioso.

E' evidente che l'intento voluto dal legislatore con la citata disposizione recata dal (più volte richiamato) decreto legge del 2019 si compendia nell'obiettivo di conservare la possibilità di assumere tutti i soggetti idonei collocati in graduatoria, anche oltre il numero inizialmente previsto dal bando, così da evitare la necessità di una ulteriore procedura concorsuale per i posti che in futuro dovessero risultare scoperti, secondo una logica riconducibile al principio generale di conservazione degli atti.

Tale principio giuridico, che si ritrova in vari settori dell'ordinamento, assume una valenza rafforzata nel settore pubblico, in relazione alle regole di economicità dell'azione amministrativa e del divieto di aggravamento del procedimento (di recente riproposti in chiave modificativa e migliorativa del testo della l. 7 agosto 1990, n. 241 per effetto dei c.d. dd.ll. di semplificazione, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120 e d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito nella l 29 luglio 2021, n. 108, si veda in particolare il nuovo art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990).

Di conseguenza, ferma la impossibilità di porre nel nulla la rilevante circostanza di fatto (che impinge sotto il profilo giuridico nella decisione del presente contenzioso) del mancato superamento di una delle tre prove del concorso da parte delle appellanti, di per sé impeditiva a poter riconoscere un effetto automatico favorevole alle appellanti ai fini dell'applicazione del principio dell'assorbimento, con conseguente consolidamento della posizione assunta in graduatoria ma solo perché ammesse al concorso "con riserva" (e immesse in servizio con atti che, tutti, recano la clausola risolutiva espressa condizionata all'esito del presente giudizio nel merito, per come emerge chiaramente dal contenuto della documentazione versata in atti dalla difesa erariale), il Collegio ritiene che il principio, al quale è chiaramente ispirata la norma citata, ben può essere la guida anche della successiva attività amministrativa che l'amministrazione dovesse, se del caso, intraprendere in riferimento alla procedura per cui è causa, specie in relazione a situazioni peculiari, quale è quella nella quale versano le appellanti.

In altri termini, l'unico effetto che il Collegio ritiene possa discendere dalla trasformazione della graduatoria "ad esaurimento" in ragione dell'intervento normativo del 2019 è quello (seppure non utile in questa sede alle odierne appellanti al fine di conseguire un effetto favorevole nella decisione del presente contenzioso) di tenere conto che, successivamente al provvedimento cautelare favorevole, le odierne appellanti hanno positivamente superato le ulteriori prove di concorso, hanno quindi sottoscritto un regolare contratto triennale e, di fatto, hanno svolto l'attività di dirigente scolastico, superando anche il periodo annuale di prova.

La Sezione si è già pronunciata in argomento (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 804/2022, cit.), con indicazioni qui pienamente condivise dal Collegio, richiamando espressamente l'orientamento interpretativo manifestato dalla Corte Costituzionale sul citato art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005 (pur se esso, per come si è sopra chiarito, non risulta direttamente applicabile nel caso in esame) nel quale è stato osservato che, in situazioni del genere, debbono essere opportunamente garantiti "l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e - in ipotesi - avviato in buona fede la relativa attività professionale" (cfr., in termini, Corte cost. 9 aprile 2009 n. 108).

Può dunque concludersi sul punto nel senso che, alla luce della peculiare situazione in cui versano le tre odierne appellanti e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte di ciascuna delle interessate in tal senso, valuti la posizione delle stesse, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso.

Tale valutazione presuppone comunque che ciascuna delle tre interessate (odierne appellanti) ripeta le prove preselettive, al cui positivo superamento deve ritenersi subordinata la possibilità di conferma in graduatoria, in una posizione che, giova ribadirlo, non deve pregiudicare la situazione giuridica di altri candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali le tre appellanti dovranno essere postergate.

12. - Nel merito il Collegio ritiene che tutti i motivi dedotti in appello con i quali, ritenendo errato lo scrutinio del primo giudice, si intendono porre profili di illegittimità della procedura concorsuale svolta, siano infondati.

In sintesi, con un unico e complesso motivo di doglianza, nell'appello si sostiene (dopo averlo già sostenuto in primo grado) che la procedura selettiva sia stata patologicamente colpita dalle seguenti illegittimità:

a) la circostanza che ben sei quesiti, tra quelli proposti ai candidati, presentavano più di una risposta corretta mentre l'allora MIUR aveva ritenuto ammissibile solo una risposta esatta;

b) la previsione contenuta nella legge di selezione di lasciare indeterminata la possibilità "in ogni tempo" all'amministrazione di effettuare la verifica dei titoli di ammissione dei candidati, che contrasta con i principi di buon andamento dell'azione amministrativa;

c) il comportamento dell'amministrazione che, con la previsione del necessario superamento della prova preselettiva per test, ha proceduto a una verifica meramente nozionistica della preparazione dei candidati, fissando una soglia di sbarramento per rientrare negli 8.700 candidati previsti dal bando eccessivamente alta, stabilendo un punteggio minimo per poter essere ammessi alla prova scritta, pari a 71/100, che si attesta ad un livello ben superiore rispetto alla naturale soglia della sufficienza;

d) il mancato svolgimento contemporaneamente e per tutte le sedi della prova preselettiva nazionale, dovuto ad un black-out riguardante alcune sedi del sud Italia, che ha minato la regolarità della procedura determinando evidenti situazione di disparità tra concorrenti, visto che proprio in dette sedi, non solo i candidati hanno avuto più tempo per lo svolgimento della prova una volta perfezionate le operazioni di ripristino del funzionamento dei sistemi informatici, ma che gli stessi sono stati anche nelle condizioni di verificare in internet le risposte ad alcune domande;

e) la mancata tempestiva divulgazione dell'esito della prova preselettiva, che ha provocato pregiudizi per le odierne appellanti, dal momento che i lavori sono rimasti esposti a possibili manomissioni o modifiche;

f) la mancata inclusione di ogni singola materia prevista dal bando nelle prove preselettive, che costituisce un evidente motivo di illegittimità;

g) la individuazione della data delle prove preselettive che non ha tenuto conto del contemporaneo svolgimento degli esami di maturità, nei quali erano impegnati molti dei docenti candidati;

h) l'avere preteso dai candidati che al termine della prova avrebbero dovuto inserire il proprio codice fiscale nell'apposito riquadro fornito dall'applicazione informatica, che si compendia in una chiara violazione dei principi dell'anonimato e segretezza.

13. - Nessuno dei profili di doglianza sopra riassunti coglie nel segno, come ha già osservato la Sezione in numerosi contenziosi dai contenuti perfettamente sovrapponibili a quello qui in esame (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 1350/2022, cit., 6 luglio 2021 n. 5147 e 4 febbraio 2021 n. 1013), le cui argomentazioni e conclusioni - da intendersi richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. - sono puntualmente condivise dal Collegio (tanto da riproporle pressoché integralmente nel prosieguo della presente sentenza), in virtù delle osservazioni che qui di seguito sinteticamente si ripropongono:

A) in relazione al rigetto del motivo con cui si lamenta l'erronea reiezione della censura relativa alla incongruenza dei quesiti, deve confermarsi la statuizione di inammissibilità del TAR, posto che dalla censura formulata dalle (allora) ricorrenti non risulta possibile cogliere il grado di compromissione dell'esito della prova riferita alle ricorrenti derivante dalle asserite irregolarità contenute nei quesiti. Invero, non è stata fornita alcuna prova che qualora le risposte alle domande contestate fossero state ritenute esatte ciò avrebbe consentito ai ricorrenti di essere ammessi alla prova scritta (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 2020 n. 3376, nella quale si afferma che "È infatti, ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui è necessario dare adeguata dimostrazione della c.d. prova di resistenza per comprovare la sussistenza dell'interesse al ricorso che, come è noto costituisce condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., rilevabile anche d'ufficio (...). In linea generale, la verifica della sussistenza dell'interesse all'impugnativa deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l'annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un'effettiva utilità, con la conseguenza che - in disparte per i profili volti ad ottenere la rinnovazione della gara - dev'essere sorretto, per essere ritenuto ammissibile, dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza utilmente graduata");

B) sotto altro versante, deve in ogni caso rilevarsi che la questione sottesa alla censura in esame impinge nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12 settembre 2014 n. 4670);

C) in relazione al secondo motivo di appello, concernente la mancata previa verifica dei requisiti in capo ai concorrenti, non risulta allegato alcun concreto elemento da cui desumere l'interesse alla deduzione e l'effettiva incidenza sulla posizione delle candidate appellanti. Peraltro, la censura è comunque infondata nel merito, attesa la valenza ordinaria - in tema di verifica definitiva circa l'effettivo possesso dei requisiti - della regola che ne comporta l'effettuazione a valle delle prove, anche in termini di non aggravamento del procedimento amministrativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2021 n. 1016);

D) quanto alla funzione della prova preselettiva e alla congruità, nella specie, della soglia di sbarramento individuata, può affermarsi che lo svolgimento di una prova preselettiva è considerato dalla prevalente giurisprudenza come non irragionevole, ma anzi necessario per assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa, stante la necessità di gestire un numero elevato di aspiranti e la necessità di verificare nei candidati il possesso delle capacità necessarie per svolgere il successivo percorso formativo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 dicembre 2019 n. 6069). In tale contesto, tenuto conto del fatto che il carattere nozionistico della prova preselettiva è intrinseco alla natura di tale prova, la censura proposta non può trovare accoglimento, in quanto mira a contestare il merito delle scelte compiute dall'amministrazione in ordine al contenuto dei quesiti da somministrare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3310);

E) anche la censura relativa alla soglia di sbarramento è infondata, in quanto la relativa previsione appare coerente con l'esigenza di garantire la funzionalità del concorso e la sua gestibilità;

F) in relazione alla censura relativa al mancato svolgimento contemporaneo delle prove, la su richiamata giurisprudenza della Sezione ha già rilevato la sua genericità, oltre alla carenza di prova di elementi concreti, circostanziati e specifici a dimostrazione dell'incidenza pregiudizievole dell'eventuale sfasamento dell'orario sul paritario trattamento dei candidati (in disparte il rilievo che non era ragionevolmente esigibile la perfetta coincidenza dell'inizio delle prove anche in conseguenza della loro diversa dislocazione territoriale nelle varie sedi regionali);

G) in relazione ai presunti malfunzionamenti tecnici, per un verso, si tratta, ancora una volta, di doglianze del tutto generiche, non essendo state allegate disfunzioni concrete e specifiche (infatti, se effettivamente il sistema informatico avesse fatto registrare anomalie, sarebbe stato onere dei ricorrenti rappresentare tale circostanza alla commissione o al personale di assistenza presente alla prova e pretendere una verbalizzazione sul punto). Per altro verso, risulta che le postazioni dotate di attrezzature informatiche e munite dell'applicativo software del concorso, messe a disposizione dei candidati, erano state più volte collaudate da tecnici individuati dalle amministrazioni scolastiche;

H) sotto un ulteriore versante va poi osservato che la mancata immediata visualizzazione del punteggio non appare idonea ad incidere in senso pregiudizievole sul previso svolgimento della prova. Piuttosto, i lamentati "malfunzionamenti" del sistema appaiono invece riconducibili alla erronea applicazione delle impostazioni generali del programma (di per sé tecnicamente corrette), imputabile al singolo concorrente, tant'è che il funzionamento dell'applicativo utilizzato risulta essere stato illustrato in anticipo a tutti i concorrenti, attraverso le istruzioni pubblicate sul sito istituzionale del(l'allora) MIUR unitamente ad un video esplicativo della procedura, mentre le segnalazioni al servizio di assistenza pervenute da alcuni candidati si sono rivelate riconducibili non già a disfunzioni del sistema, ma all'erroneo uso della piattaforma da parte degli stessi candidati;

I) in relazione alla mancanza di determinate aree tematiche in relazione ai quesiti, se per un verso i motivi all'esame impingono ancora una volta nel merito delle determinazioni rimesse alla discrezionalità tecnica del comitato scientifico e, rispettivamente, della commissione, in parte qua non inficiate da macroscopica illogicità o irragionevolezza, per un altro verso va rammentato che il bando di concorso prevedeva sia la scelta casuale delle domande, sia la circostanza per cui i cento quesiti su cui è stata articolata la prova preselettiva avrebbero riguardato una serie di aree tematiche. Ciò non significa, tuttavia, che ogni singola materia avrebbe dovuto necessariamente essere compendiata in uno specifico quesito o che vi dovesse essere un sostanziale equilibrio numerico tra le domande riferite alle diverse aree tematiche;

L) in relazione alla data di svolgimento della prova, con conseguente lesione della situazione dei candidati impegnati nell'esame di maturità, la censura è viziata da palese genericità, in quanto ogni data comporta in astratto un possibile diverso trattamento in relazione alla diversa situazione soggettiva dei candidati né, nel caso di specie, risulta fornito alcun elemento tale da evidenziare una concreta incidenza sullo svolgimento e l'esito della prova della contestata scelta della data di concorso;

M) infine, in relazione alla mancanza delle misure idonee a garantire il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza della prova preselettiva, la richiamata giurisprudenza della Sezione ha già evidenziato come le relative prospettazioni siano meramente ipotetiche e prive di ogni riscontro probatorio, risultando per contro dalla documentazione acquisita al giudizio (vedasi in particolare, la relazione ministeriale e la allegata documentazione) l'adozione delle seguenti modalità, proprio a garanzia dell'anonimato: a) all'inizio della prova, il candidato ha estratto da un'urna un modulo cartaceo su cui era stampato il codice anonimo (i codici sono stati stampati in numero triplo rispetto al numero dei candidati previsti); b) al candidato è stato consegnato anche un altro modulo cartaceo su cui erano stampati i propri dati anagrafici; c) entrambi i moduli sono stati controfirmati dal candidato; d) alla fine della prova, il candidato ha inserito sull'applicativo il codice anonimo, che è stato salvato nel tracciato record del file BAC, criptato; e) sia il modulo cartaceo contenente il codice personale anonimo che quello contenente i dati anagrafici sono stati inseriti in una busta internografata sigillata; f) le buste di tutti i candidati sono state quindi riposte dal comitato di vigilanza in una busta A4, sigillata e siglata, a sua volta inserita in un plico A3, sui cui lembi di chiusura il comitato di vigilanza ha di nuovo apposto la firma e la data; g) tale materiale è stato consegnato in condizioni di massima sicurezza ai direttori degli uffici scolastici regionali e da questi recapitati al Ministero, affinché venissero presi in custodia dai carabinieri fino alla conclusione delle operazioni di correzione; h) l'associazione tra candidato e codice anonimo era conservata solo, in forma cartacea, dentro buste internografate e sigillate e sotto il controllo delle forze dell'ordine; i) il file BAC (contenente il solo codice anonimo e non anche i dati anagrafici del candidato) è stato caricato attraverso un canale sicuro, garantito dalle credenziali del responsabile d'aula, sulla piattaforma Cineca, che ne ha controllato l'integrità (se anche un solo bit del file fosse stato danneggiato o mancante, il file sarebbe risultato indecifrabile e sarebbe stato segnalato un errore al responsabile d'aula); l) è altresì stato controllato che il codice anonimo contenuto nel file non fosse già stato caricato (infatti, due compiti non potevano avere lo stesso codice anonimo, altrimenti sarebbe stato segnalato un errore); m) una volta terminati tutti i caricamenti per ogni file BAC in un database protetto, a cui può accedere il solo personale tecnico di Cineca autorizzato a gestire la procedura, sono state caricate le informazioni in esso contenute tra cui il codice anonimo e le risposte alle varie domande in ordine numerico; n) tutti i compiti sono stati quindi caricati in tale database e ad ogni compito è stato associato un numero progressivo di caricamento (univoco e non ricollegabile al codice anonimo); o) ogni compito, quindi, poteva essere identificato in base al codice anonimo e all'id di caricamento; p) dopo la nomina di tutte le sotto-commissioni, ad ogni compito è stato associato casualmente un nuovo codice identificativo, ovvero un numero compreso tra 1 e 9.376 (corrispondente al numero totale dei compiti da correggere); q) quest'ultimo identificativo (corrispondente al codice presente sulla scheda di valutazione e a quello riportato all'interno dei verbali di correzione) era il solo visualizzato dalla commissione giudicatrice; r) ogni compito era quindi identificabile dal codice di correzione, dall'id di caricamento e dal codice anonimo; s) quando una commissione accedeva alla piattaforma web per correggere i compiti, poteva visualizzare (come riscontrabile dai verbali) solo il codice di correzione del compito e le risposte in esso contenute, mentre non poteva in alcun modo risalire al codice anonimo associato al codice di correzione, poiché tale associazione era conservata unicamente nel (protetto) database Cineca, sicché la commissione non poteva accedere al codice anonimo e, in generale, all'identità del candidato; t) solo dopo aver assegnato i voti a tutti i compiti ed associato ad ogni compito la propria scheda di valutazione, è stato possibile accedere alla fase di scioglimento dell'anonimato; u) a tal fine, il presidente coordinatore, riunita la commissione in seduta plenaria, azionava il pulsante che segnalava l'inizio delle attività di scioglimento dell'anonimato; v) da tale momento, i voti e le schede di valutazione assegnati ai compiti sono divenuti immodificabili; z) a questo punto, la commissione ha proceduto all'apertura delle buste internografate e ha riportato, sull'apposita funzione predisposta dalla piattaforma, solo l'associazione, riscontrata busta per busta, tra codice anonimo e dati anagrafici del candidato (codice fiscale, cognome e nome); x) questi dati sono stati salvati nel database Cineca; y) la commissione, in tale fase, era però all'oscuro del voto assegnato al compito, venendone a conoscenza solo tramite il codice di correzione e non attraverso il codice anonimo.

In definitiva, la commissione, quando correggeva i compiti, non aveva accesso ad alcuna informazione riguardante i candidati, e quando caricava in piattaforma l'associazione candidato-compito (aprendo la busta internografata), non vedeva quale compito - e quindi quale voto - stava associando al candidato, con assoluta garanzia dell'anonimato; associati tutti i codici fiscali a tutti i codici anonimi, si aveva quindi accesso al riepilogo dei risultati (solo in questo momento, sul database Cineca, era presente l'associazione tra il codice fiscale del candidato e il codice anonimo e anche quella tra il codice anonimo e il compito e quindi il voto), sulla cui base è stata predisposta la lista degli ammessi alla prova orale.

Conclusivamente, alla luce della ricostruzione del procedimento di correzione innanzi richiamata e in difetto anche solo di un principio di prova di segno contrario, correttamente nell'impugnata sentenza è stata esclusa la violazione dell'anonimato.

14 - Per le ragioni esposte, l'appello n. R.g. 4781/2020 deve essere respinto, potendosi quindi confermare la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 9 giugno 2020 n. 6204.

In virtù della peculiarità della vicenda contenziosa e delle questioni di diritto emerse, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), pronunciando in via definitiva sull'appello, per come indicato in epigrafe (n. R.g. 4781/2020), lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, Sez. III-bis, 9 giugno 2020 n. 6204.

Spese del grado di appello compensate.

Ordina che la sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 31 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Thomas Mathà, Consigliere

       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Stefano Toschei        Giancarlo Montedoro
       
       
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: ricorrente21/09/2022 21:45:11
Può dunque concludersi sul punto nel senso che, alla luce della peculiare situazione in cui versano le tre odierne appellanti e tenuto conto dell'avvenuta trasformazione della graduatoria di concorso - che essendo divenuta ad "esaurimento attutisce gli effetti di un eventuale inserimento in graduatoria di un soggetto rispetto alla posizione degli altri candidati idonei - in applicazione dei menzionati principi di conservazione degli atti, in funzione dell'interesse pubblico ad avvalersi di soggetti che comunque si sono dimostrati idonei a svolgere la funzione di dirigente scolastico e nel rispetto del non contrastante, ma anzi convergente, interesse dell'appellante alla permanenza in graduatoria, appare doveroso che l'amministrazione, a fronte di una specifica istanza da parte di ciascuna delle interessate in tal senso, valuti la posizione delle stesse, al fine di poterne confermare l'inserimento in graduatoria, sempre nel rispetto della posizione degli idonei che hanno regolarmente superato il concorso."

Il giudice in questo passaggio suggerisce al ministero come biapassare la sentenza sfavorevole e sciogliere la riserva a favore delle ricorrenti ds.
Rispondi

Da: la giustizia21/09/2022 21:58:02
DUE PESI DUE MISURE
PER ALCUNI LE SENTENZE SONO IMMEDATAMENTE ESEGUIBILI PER ALTRI NO!
C'E' qualcosa che non torna!

Bianca, una vita da precaria: assunta
e licenziata alla vigilia della pensionePrima dell'inizio dell'anno scolastico,

La maestra Bianca era pronta a prendere servizio nella sua scuola di titolarità. «Ma il 24 agosto io e altre colleghe siamo state licenziate dall'oggi al domani - racconta - Sto vivendo un incubo professionale e umano. Ero pronta a riabbracciare i miei alunni e la mia scuola. E adesso non ho più nulla, attualmente sono senza lavoro». Licenziata perché diplomata al magistrale. La sua storia si intreccia con l'annosa e intricata vertenza del mondo della scuola che non è mai stata sanata. Chi era in Graduatorie ad esaurimento provinciali in virtù del titolo di diploma magistrale ed è stato assunto negli anni, deve essere licenziato. «Mi sento avvilita, sono ritornata precaria - dice maestra Bianca - Sto vivendo un incubo. Non c'è l'ho col Provveditorato, perché hanno ottemperato ad una sentenza. Ma ce l'ho col sistema che ci ha tradite. Noi maestre diplomate siamo state tradite nei nostri sogni ed aspirazioni». Maestra Bianca ha svolto quattro anni fa l'anno di prova. Poi i tre anni di pandemia. Ad agosto è piombato dalla sera alla mattina il licenziamento. È tornata supplente.Il Provveditorato ha emesso il 24 agosto il decreto che depenna retroattivamente la maestra Bianca dalle Graduatorie ad esaurimento, le liste delle precarie storiche abilitate e con servizio da cui si attinge annualmente per l'immissione in ruolo. In quelle graduatorie, secondo i giudici amministrativi, le maestre diplomate non possono esserci più: il loro diploma ha valore abilitante e dà diritto ad ottenere incarichi annuali, ma non consente la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento e quindi nega lor il diritto dell'assunzione diretta. Sulla vertenza maestre diplomate è intervenuta di recente anche la sentenza del 2021 della Cassazione. Affitto, mutuo e bollette. Ora maestra Bianca, tornata supplente come da ragazza, dovrà stringere ancora di più i cordoni della borsa. «Dovrò risparmiare su tutto - confessa la maestra - avrei continuato a lavorare da precaria annuale in Lombardia, forse era meglio. Dopo tanti anni di servizio, mi ritrovo senza prospettive. Ho iniziato a insegnare nel 1996, per cui mi mancano quattro anni per andare in pensione. Il mio appello al ministro Bianchi è: fatemi continuare a lavorare, ormai mi manca poco tempo, dall'oggi al domani mi ritrovo senza stipendio. Vivo sola e devo tirare avanti. Tra affitto, muti e bollette, col rincaro che c'è stato sarà durissima». Poi un attacco alla classe politica, proprio nella settimana che anticipa il voto. «Tutti i governi che si susseguono - contesta maestra Bianca - fanno solo annunci, ma non hanno mai fatto nulla per la disperazione dei docenti col diploma magistrale. Chiedo al ministro di intervenire e subito». Pochi giorni fa maestra Bianca ha fatto domanda di disoccupazione nell'attesa di una supplenza, anche breve. A quattro anni dal collocamento al riposo dovrà riprendere il cammino del precariato.
Rispondi

Da: la giustizia21/09/2022 22:05:57
@ ricorrente
Siamo alla follia : I giudici emettono una sentenza e quindi  giudicano in punta di diritto, poi suggeriscono eventuali soluzioni.
VI SEMBRA CHE VIVIAMO IN UN PAESE NORMALE?
Si potrebbe ipotizzare " Secondo la Legge  ti condanno perché hai commesso un reato, però se qualcun altro ti vuole assolvere va bene".
Qui saltano tutti i principi del diritto
Rispondi

Da: la giustizia21/09/2022 22:06:09
@ ricorrente
Siamo alla follia : I giudici emettono una sentenza e quindi  giudicano in punta di diritto, poi suggeriscono eventuali soluzioni.
VI SEMBRA CHE VIVIAMO IN UN PAESE NORMALE?
Si potrebbe ipotizzare " Secondo la Legge  ti condanno perché hai commesso un reato, però se qualcun altro ti vuole assolvere va bene".
Qui saltano tutti i principi del diritto
Rispondi

Da: Nulla è normale22/09/2022 06:22:37
In un paese che tutela pochi e non tutti .. perché le soluzioni ad personam solo per alcuni? Perché per gli altri ricorrenti 2011 no ?
Rispondi

Da: Quello che non sapete22/09/2022 09:12:37
Che vi dicevo? Siamo necessari. Vedrete che a casa non ci andremo.
Se poi entreranno i ricorrenti non è un problema mio. Chi ha rinunciato all'incarico perché sorpassato da un sessantino che farà? Forse potrebbero ancora esserci i termini per andare in giudizio, ma dovrà dimostrarlo e non sarà facile… altri anni. E poi si tratta di un numero minimo di vincitori in questa situazione.
La coda della graduatoria sarà esaurita. Quindi chi si prenderà l'onere di ribellarsi?
Ma ripeto, tutto questo non è affar mio. Io resto dove sono. Vedrete.
Rispondi

Da: Se22/09/2022 09:33:31
il Ministero non darà corso alle sentenze rendendole efficaci alimentera' l'industria del ricorsificio per il prossimo concorso!
Allora vorrà dire che aveva ragione chi preparava già il ricorso appena bandito il concorso.
Rispondi

Da: La22/09/2022 09:35:26
GIUSTIZIA DEVE ESSERE UGUALE PER TUTTI.......VOGLIAMO VEDERE APPLICATE LE SENTENZE DEL CDS.
Rispondi

Da: Concorsi traballanti22/09/2022 10:24:31
Finalmente. Non se ne poteva più, dopo aver vissuto un ventennio di finzione. Pare, infatti, che l'armata Brancaleone abbia incautamente  fatto un passo sbagliato facendo emergere pezzi di una verità nascosta su questi concorsi a ds.
Tutto da rifare, diceva il grande Gino Bartali.
Rispondi

Da: Sono alla frutta22/09/2022 10:36:22
Mandiamo a casa i politici, complici e corrotti. Questa è un'occasione da non perdere.
Rispondi

Da: MA22/09/2022 13:56:34
Se I sessantini resteranno al loro posto....perché i bocciati allo scritto con sessanta non hanno potuto sostenere la prova orale?
Rispondi

Da: Al prossimo concorso22/09/2022 14:11:11
Consiglio a tutti I bocciati di fare ricorso a prescindere.  Tanto in un modo o nell'altro altro si riesce ad entrare.
Rispondi

Da: Se22/09/2022 14:17:59
necessitano i ds perché non si ripescano i depennati invece che riconfermare i sessantini?.
Il Ministero non ha avuto alcuna esitazione a depennarli....adesso invece è clemente con i sessantini.. ....due pesi e due misure.........
Rispondi

Da: ricorrente22/09/2022 14:19:36
grazie a Dio l'istituto del ricorso esiste. Unica via per tutelarsi da ingiustizie, disparità di trattamento, errori, omissioni e altre schifezze che non sto qui ad elencare.
Rispondi

Da: Il ricorso22/09/2022 14:42:21
Spaventa per questo perché è una denuncia alle ingiustizie ed è giusto che vi sia in una democrazia e in uno Stato fi Dititto .. per questo non piace ai vincitori raccomandati ..
Rispondi

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