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Concorso Dirigenti scolastici 2011
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Da: Decollati09/09/2022 13:11:44
È così difficile capire che sono rimasti al loro posto proprio perché, dopodiché, NON POSSOND più essere fatti fuori?
Rispondi

Da: Seeee09/09/2022 13:20:17
Io parlo a seguito di sentenza e non di chiacchiere. La possibilità di adire il legittimo affidamento non sussiste. Erano edotti al momento della sottoscrizione del contratto che si trattava di contratto con riserva in pendenza di sentenza di merito. Nessuna possibilità di risarcimento del danno, tra l'altro sarebbe configurabile anche il danno di terzi. I non immessi in ruolo di quest'anno. Quindi poiché chiacchiere e più giurisprudenza
Rispondi

Da: X seee09/09/2022 15:18:23
Logico quanto affermi ma come spieghi il fatto che il mi non ha restituito al ruolo i Ds sessantini danneggiando di fatto quanti in attuale graduatoria non sono stati  assunti quest'anno?
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Da: X xseeee09/09/2022 15:39:24
Questa è proprio una bella domanda.....
Mi auguro che qualche funzionario del MI che legge possa rispondere anche in anonimato.
Rispondi

Da: Ma09/09/2022 15:42:38
il MI ha la facoltà di non rispettare una sentenza??
In tal caso chi si sente danneggiato può citare il Ministero per danni??
Rispondi

Da: per Ma09/09/2022 16:32:26
Impossibile. Il MI non alcuna facolta di non rispettare la sentenza del CdS, ma può sempre adottare un escamotage che gli consenta di
ottenere due risultati che accontentino gli uni e gli altri.
Rispondi

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Da: Decollati09/09/2022 17:15:23
Oh! Ci siete arrivati. È tutto giusto, caro Seeee, ma tutto cambia nel momento in cui i sessantini sono al loro posto nonostante la sentenza. Questo è lo spartiacque. Ora il ritorno ai ruoli d'appartenenza è impugnabile eccome! Proprio perché il contratto recitava che era un'assunzione con risegga FINO alla sentenza. La sentenza c'è stata, loro sono là. Ciò, di fatto, scioglie la riserva. Si stava aspettando che i vincitori danneggiati si facessero avanti denunciando l'abuso? Ma non l'hanno fatto. Dunque? Che conclusioni trai, esperto di diritto come sei?
Rispondi

Da: Xdecollati09/09/2022 18:27:54
Personalmente sono contro qualsiasi sanatoria
Ma se dovesse accadere quanto da prospettato allora dovrebbero sanare in primis i depennati che a mio giudizio sono i più penalizzati.
Rispondi

Da: Seeeee09/09/2022 20:30:24
La sentenza di revocazione è l'ultima spiaggia di un processo amministrativo che può spostarsi in cassazione solo per difetto di giurisdizione. Con la revocazione concettualmente il CdS dovrebbe sconfessare se stesso. Nel dispositivo in oggetto si lascia alla discrezione del MI unicamente la tempistica per ottemperare. Questo è quanto riportato della sentenza. Ma staremo a vedere.
Rispondi

Da: Decollati09/09/2022 21:23:57
Vero. ma ti sei chiesto come mai il MI lascia i sessantini al loro posto e non assume coloro che sono in coda alla graduatoria?
Rispondi

Da: Decollati09/09/2022 21:29:59
Perché dare ai sessantini questa opportunità e rischiare il ricorso di quegli altri? Non sarà che a questo punto si genererebbe un tale caos di ricorsi (vedi chi ha rinunciato perché, magari, la sede che avrebbe accettato era stata assegnata ad un sessantino) e un tale marasma di malcontento che rischia di impantanare tutto lo stato di fatto post concorso? Fidati che al MI due conti se li sono fatti e conviene per primi a loro una sanatoria.
Rispondi

Da: È chiaro ora ?09/09/2022 22:23:01
L'Ufficio scolastico regionale sta infatti valutando di emettere a breve, nei confronti di ………………. un provvedimento di cessazione dalle funzioni, e conseguente sostituzione, in applicazione di una ordinanza emessa lo scorso 30 agosto dal Consiglio di Stato con cui l'organo di giustizia amministrativa ha messo un punto ad una lunga e contorta vicenda iniziata nel 2017 con l'espletamento di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Istruzione, proprio per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici.
Rispondi

Da: È chiaro ora ?09/09/2022 22:23:17
L'Ufficio scolastico regionale sta infatti valutando di emettere a breve, nei confronti di ………………. un provvedimento di cessazione dalle funzioni, e conseguente sostituzione, in applicazione di una ordinanza emessa lo scorso 30 agosto dal Consiglio di Stato con cui l'organo di giustizia amministrativa ha messo un punto ad una lunga e contorta vicenda iniziata nel 2017 con l'espletamento di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Istruzione, proprio per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici.
Rispondi

Da: Non si capisce ….09/09/2022 23:22:10
Che vuoi dire?
Rispondi

Da: Ricordate09/09/2022 23:23:52
PRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR?
Era simpatico cge fine ha fatto , qualcuno lo ricorda?
Rispondi

Da: Decollati10/09/2022 08:05:21
Sta valutando? l'ufficio scolastico? E secondo te è chiaro? Cose da pazzi
Al limite è chiaro il contrario
Rispondi

Da: Decollati10/09/2022 08:06:20
Ovvero che non c'è una reale intenzione di mandarli via. 
Rispondi

Da: X sopra10/09/2022 08:39:55
Se mandano via i Ds sessantini, di fatto gli avvocaati avrebbero un importante  danno alla loro immagine e il sistema dei ricors farlocchi non farebbe affari in futuro.
Rispondi

Da: XE'' chiaro10/09/2022 10:20:15
Qual è  l'ordinanza del cds 30 agosto 2022...puoi postarla?
Rispondi

Da: sopra chiaro10/09/2022 10:49:37
estratto da "Il CASO":

Rende, non superò la prova preselettiva del concorso: preside di Quattromiglia verso la sostituzione
Al termine di una lunga e complessa vicenda giudiziaria, il Consiglio di Stato ha disposto la cessazione dall'incarico per Anna Bruno. A breve l'Usr dovrebbe recepire la sentenza

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di Salvatore Bruno 7 settembre 2022 16:20


Rischia di concludersi prima ancora di cominciare l'esperienza di Anna Bruno alla guida dell'Istituto Comprensivo di Rende Quattromiglia, dove la dirigente ha preso servizio il primo settembre scorso. L'Ufficio scolastico regionale sta infatti valutando di emettere a breve, nei confronti di Anna Bruno, un provvedimento di cessazione dalle funzioni, e conseguente sostituzione, in applicazione di una ordinanza emessa lo scorso 30 agosto dal Consiglio di Stato con cui l'organo di giustizia amministrativa ha messo un punto ad una lunga e contorta vicenda iniziata nel 2017 con l'espletamento di un concorso pubblico bandito dal Ministero dell'Istruzione, proprio per il reclutamento di nuovi dirigenti scolastici.

Il caso della preside di Quattromiglia
Nella circostanza Anna Bruno, pur non avendo superato la prova preselettiva, era tuttavia riuscita ad ottenere ugualmente l'ammissione con riserva alle successive fasi concorsuali, in ragione di un provvedimento cautelare emesso in suo favore dallo stesso Consiglio di Stato, in attesa delle determinazioni di merito del Tar del Lazio al quale la docente si era rivolta per impugnare proprio gli esiti della prova preselettiva non superata, di cui contestava diverse irregolarità. In attesa che il Tribunale Amministrativo entrasse nel merito della questione, la docente ha poi superato brillantemente il concorso, risultando in graduatoria in posizione utile per l'immissione in ruolo. Ha quindi preso servizio prima nell'istituto comprensivo di Vallelonga, nel vibonese, poi ad Acri, al tecnico-commerciale Falcone, assolvendo così pure al cosiddetto anno di prova.



Ricorsi respinti
Senonché nel giugno del 2020 il Tar del Lazio si è espresso sul ricorso depositato dalla preside. E lo ha respinto, legittimando la validità della prova preselettiva del concorso Miur, prova selettiva che Anna Bruno non aveva superato. Il rigetto è stato confermato dal Consiglio di Stato nel luglio 2022. Insomma, secondo i giudici amministrativi, Anna Bruno doveva essere esclusa dal concorso a margine della prova preselettiva. Ed il successivo superamento delle ulteriori prove concorsuali, cui era stata ammessa con riserva, non costituisce - si legge nel dispositivo - elemento di applicazione del principio di sanatoria legale.

Le indicazioni del Consiglio di Stato
La successiva istanza di revocazione della sentenza a lei sfavorevole, avanzata da Anna Bruno per il tramite del suo legale Oreste Morcavallo, è stata respinta il 30 agosto scorso dal Consiglio di Stato. Che in quest'ultimo provvedimento, sottolinea come «resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria».


Tradotto in soldoni significa che l'Ufficio scolastico regionale, per effetto dei provvedimenti giudiziari assunti dal Consiglio di Stato, deve disporre la cessazione delle funzioni di dirigente scolastico di Anna Bruno, ma ha facoltà di procedere con discrezionalità sulle tempistiche di sostituzione con l'avente diritto in graduatoria, al fine di evitare negative ripercussioni sull'organizzazione dell'istituto scolastico in cui attualmente Anna Bruno è stata assegnata in qualità di preside. Tuttavia, nella medesima ordinanza il Consiglio di Stato sottolinea come «la prossimità con l'inizio dell'anno scolastico renda plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all'interesse pubblico connesso all'efficiente svolgimento del servizio scolastico» indicando quindi in maniera implicita di dover procedere celermente, prima che gli alunni tornino sui banchi di scuola. La vicenda tuttavia potrebbe avere ulteriori strascichi, nel caso in cui l'interessata dovesse decidere di rivolgersi ad ulteriori organi di giustizia superiori come la Corte di Giustizia Europea.
Rispondi

Da: leggete tutti il medesimo libro10/09/2022 11:13:53
ma alla fine ognuno trae la conclusione che più fa comodo a se stesso. Però questo vale anche per il MI.
Rispondi

Da: X sopra10/09/2022 11:41:47
Meglio bocciata che nei panni di questi Ds rimandati indietro. Verranno rimossi e sostituiti con aventi diritto. Ritengo Impensabile una sanatoria generalizzata con queste sentenze definitive. Ci vorrebbe soltanto un miracolo  da parte del nuovo governo... non è da escludere
Rispondi

Da: chiaro ora10/09/2022 11:43:41
Pubblicato il 02/09/2022
N. 04358/2022 REG.PROV.CAU.
N. 06486/2022 REG.RIC.          


REPUBBLICA ITALIANA


Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6486 del 2022, proposto da

Simona Andrei, Roberta Aniello, Angela Botta, Flora Bottino, Claudio Bucciarelli, Concetta Eleonora Buscemi, Flavia Capodicasa, Luisa Damato, Giuseppe Desideri, Claudio Finelli, Emiliano Giorgi, Atala Grattarola, Carmine Iannicelli, Walter Landi, Antonella Mancaniello, Fausto Luigi Melissano, Luisa Nicla Serena Pezone, Antonella Rita Pisu, Raffaele Prodomo, Liliana Angela Savino, Carla Sermasi, Maria Spinavaria, Tiziana Trois, Manuela Vacante, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra 18;

contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Cineca - Consorzio Interuniversitario, Commissione Esaminatrice del Concorso per il Reclutamento dei Dirigenti Scolastici Negli Istituti Scolastici Statali, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Giovanni Tosiani, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Adolfo Simonetta, Peragine Valeria, Saverio Bagnariol, Maria Salvatrice Oriti, Giuseppe Verde, Rebecca Palma, Filomena Gordon, Elena Moriconi, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Maria Concetta Bianconi, Chiara Diomedi, Erika Lombardi, Loretta Zazzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Giannuzzi Cardone, Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n. 05535/2022

Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Giovanni Tosiani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Guido Marone, Rosario Ventimiglia, Michele Ursini su delega di Anna Chiara Vimborsati e l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto che, allo stato, salvi gli ulteriori approfondimenti nella fase di merito, i motivi di revocazione prospettati dalla parte ricorrente non risultano di probabile favorevole apprezzamento;
Considerato, in particolare, che non emerge, con evidenza, l'allegato contrasto con altra sentenza avente fra le parti autorità di giudicato (art. 395, numero 5) del codice di procedura civile), poiché i precedenti invocati riguardano altri soggetti;
Considerato, inoltre, che l'assenza, nella decisione impugnata, di analitici riferimenti alle posizioni sostanziali acquisite dai ricorrenti, nelle more del processo di primo e di secondo grado, non sembra costituire un errore di fatto incidente sull'esito del giudizio di appello;
Considerato che, con riguardo al pregiudizio grave e irreparabile dedotto dalla parte ricorrente, questo risulta allo stato recessivo rispetto all'esigenza dei controinteressati di conseguire il bene della vita loro riconosciuto per effetto dell'impugnata sentenza di rigetto;
Considerato, inoltre, che le posizioni dei ricorrenti, i quali hanno svolto l'attività dirigenziale per un rilevante periodo di tempo, hanno trovato fondamento su titoli fisiologicamente temporanei, quali sono le misure cautelari disposte in loro favore, senza determinare l'insorgenza di un affidamento qualificato alla definitiva stabilizzazione della loro posizione lavorativa;
Considerato, ancora, che, per tali ragioni, l'intervenuta stipulazione di contratti di lavoro non determina, per ciò solo, il riconoscimento di una posizione preferenziale ai fini della decisione cautelare;
Considerato che, per effetto della reiezione dell'istanza cautelare in esame, resta fermo il potere dell'amministrazione di assumere ogni opportuna determinazione, in linea con quanto stabilito dalla sentenza impugnata, finalizzata alla necessaria riorganizzazione degli uffici attualmente, ma temporaneamente ricoperti dai ricorrenti, definendo ragionevoli tempi per la cessazione degli incarichi, coordinati con le nuove assegnazioni degli aventi diritto, utilmente collocati in graduatoria;
Considerato che, in ogni caso, la prossimità con l'inizio dell'anno scolastico rende plausibile che la rapida effettuazione delle indicate riorganizzazioni non comporti significativi pregiudizi all'interesse pubblico connesso all'efficiente svolgimento del servizio scolastico;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6486/2022).
Spese della fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2022 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Maurizio Antonio Pasquale Francola, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
Rosaria Maria Castorina        Marco Lipari
       
       
       
IL SEGRETARIO
Rispondi

Da: XE chiaro10/09/2022 16:55:02
Adesso è veramente tutto chiaro.
Ed è anche vero che i sessantini non si arrendono mai e che i loro avvocati cercano di sfruttare tutti i possibili risvolti legali pur di tenerli in servizio il più a lungo possibile.
Il loro ritorno nei ruoli di prof. sarà davvero un deterrente per l'industria del futuro ricorsificio.
Rispondi

Da: Sessantina10/09/2022 19:59:09
Resteremo dove siamo. Chi vivrà vedrà.
Rispondi

Da: X sessantina10/09/2022 20:13:10
Non glielo auguro perché sarebbe una vera ingiustizia verso gli altri ricorrenti e verso coloro che sono stati depennati.
Rispondi

Da: Sessantina10/09/2022 20:19:31
Non è questione di augurare o non augurare. È che non potrà andare in nessun altro modo che non sia questo.
Rispondi

Da: Decollati10/09/2022 20:23:06
Proprio per questo i ricorrenti entreranno. E i depennati.
Rispondi

Da: Quello che non sapete10/09/2022 20:49:32
È cosa c'è scritto nel nostro contratto. La sentenza dice delle cose, ma si scontreranno con ciò che il contratto prevede. Se ci vogliono mandare a casa devono prima venire in tribunale. Inoltre anche quest'anno: mi sono spostato. Ho un contratto d'affitto. Il mio ruolo precedente non può ridarmelo nessuno. Mandarci a casa non è più possibile. Quello che succederà agli altri non è un problema nostro.
Rispondi

Da: X quello che nom sapete10/09/2022 21:30:02
Tranquilli i posti vi sono e vi attendono. Intanto gli atti che producete sono nulli
Rispondi

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