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Concorso interno 643 Vice Ispettori Polizia Penitenziaria
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Da: x gli esperti | 14/09/2017 16:15:41 |
Possiamo fare ancora ricorso? | |
Da: primo schiaffo per i ricorrenti | 14/09/2017 16:17:32 |
REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 8458 del 2017, proposto da: ..... ........., rappresentato e difeso in proprio da sé stesso, con domicilio eletto presso il proprio ufficio in Roma, via ... ...... .. ... ......., ...; contro Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio; per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento di differimento accesso agli atti; - della graduatoria contenente l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta al concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria, indetto con p.d.g. 03.04.2008; - della comunicazione relativa al mancato superamento della predetta prova, con riguardo al ricorrente; Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Considerato che non sussistono i requisiti dell'estrema gravità e dell'urgenza prescritti dall'art. 56, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010 (cod. proc. amm.); P.Q.M. Respinge l'istanza. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 26 settembre 2017. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma il giorno 13 settembre 2017. Il Presidente Carmine Volpe IL SEGRETARIO | |
Da: tremate miralanza! | 14/09/2017 16:19:18 |
non c'è nessuno schiaffo... hanno rinviato di 10 giorni per il fatto dell'accesso agli atti...... | |
Da: IL RICORSO | 14/09/2017 16:25:49 |
Che bella quella scritta "annullamento della graduatoria contenente l'elenco dei miralanza che hanno superato la prova scritta...." ci rivedremo all'ergife quando ripeteremo TUTTI la prova scritta... | |
Da: Problemi in vista | 14/09/2017 16:34:45 |
per il collega "Primo schiaffo per i ricorrenti". premetto che è ovvio che tu non conosca il diritto amministrativo. Il decreto che hai postato fa riferimento ad una richiesta urgente innanzi al.giudica monocratico ex art. 56 del.c.a. Questo articolo prevede il ricorso innanzi, appunto, ad un giudice monocratico nell'eventualità , l'attesa per la.camera di consiglio, che decide ex art.58 del c.a., porterebbe nocumento al ricorrente. le decisioni prese.dall'organo monocratico hanno effetto.immediato e fino alla.decisione del tribunale in forma collegiale. come.ben leggi la discussione è stata rinviata a fine settembre per l'appunto, in c.di.c. Non so.dirti per quale motivo abbiano presentato.tale.richiesta urgente visto che il termine.delle.prove orali è previsto alla.fine.di novembre. di fatti, una richiesta del genere avrebbe avuto.senso presentarla, ad esempio, a metà novembre. Per intenderci, il.giudice monocratico innanzi al.quale. è stata presentata tale.richiesta riveste le.stesse.funzioni che ha il.pm.per.quanto riguarda l'arresto o il fermo, i provvedimenti.addottati vanno poi sottoposti all'organo giudiziario per definizione (gip) | |
Da: x Problemi in vista | 14/09/2017 16:37:12 |
scusa collega, ma io posso ancora presentare ricorso? e il 26 settembre su cosa decideranno? | |
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Da: Ispettore Zenigata | 14/09/2017 16:37:13 |
Qualcuno è in possesso dei numeri di registro generale dei ricorsi proposti al T.A.R.? | |
Da: Problemi in vista | 14/09/2017 17:04:07 |
vi rispondo a tutti e due appena rientro a cada | |
Da: Carlo Coseca | 14/09/2017 18:21:54 |
Gennaio si parte; in estate 3 rombetti invece di tre baffetti :)....fate ricorso..gli avvocatoni vi faranno entrare--- | |
Da: Polpenium | 14/09/2017 19:25:01 |
Comunque vadano le cose tu pensi ancora che si possa ripetere la prova scritta?? In vista di un riordino????? Dell'età avanzata di molti colleghi???? Della perdita di stimolo????? Dei costi???? E chi credi si presenterebbe a sostenerla in considerazione del tempo gia trascorso equello che dovrebbe servire per portare a termine il concorso????? quei pochi che ritornerebbero sarebbero alcune centinaia... | |
Da: X Carlo Coseca | 14/09/2017 19:56:15 |
Ma quale tre rombi! Ma che cavolo dici! Tu stai proprio fuori di testa! | |
Da: ............. | 14/09/2017 19:58:29 |
povero miralanza.. i punti raccolti gli hanno dato alla testa.. | |
Da: problemi in vista | 14/09/2017 20:01:29 |
In merito al decreto di rigetto del ricorso poco sopra. ho dato un'occhiata ai dati presenti nella banca dati del tar lazio. non riesco a capire come mai questo collega abbia: in primis, proposto ricorso per il differimento dell'accesso agli atti con un ricorso depositato in data 13/09/2017, quindi ben oltr i 60 gg canonici dalla data di notifica degli atti che si intendono impugnare. secondo, non ha difensore; terzo, la domanda cautelare monocratica ex art. 56 c.p.a anzichè ex art. 58 c.p.a (codice di procedura amministrativa) In un primo momento, vista la data di deposito del ricorso (13/09/2017) pensavo si trattase di un bocciato all'esame orale, poi ho letto "differimento accesso agli atti" ed ho realizzato che si tratta di un ricorso contro la prova scritta. pur se considerassimo il seguente ordine di elaborazione degli atti propedeuduci al ricorso ed ossia, andando a ritroso: il ricorso va notificato alle parti entro 60 gg dalla data dell'atto che si intende notificare poi, entro 30 giorni dalla notifica, va depositato al tar. quindi, 13/09/2017 datat del deposito; poniamo che il ricorso sia stato notificato alle parti tenendo conto del massimo tempo utile per il deposito, quindi 30 gg prima, andiamo al 13/08/2017. a tale data sottraiamo i 60 gg canonici ed andiamo al 13/06/2017, le notifiche degli esiti risalgono a febbraio/marzo. almeno che la sua direzione ha effettuato la notifica con molto ritardo, dal 13/06 in poi, a mio parere c'è tardività , motivo per il quale non vedo una buona sorte. | |
Da: Ispettore Zenigata X Polpenium | 14/09/2017 20:07:52 |
Ma a chi credi che interessi tutto ciò che hai scritto? Se l'amministrazione ha torto i possibili scenari sono 2: 1 agire in autotutela. In questo caso, gli elaborati dei ricorrenti dovrebbero essere riesaminare da un'altra commissione ed ottenere un voto che consente di essere ammessi agli orali. Successivamente gli stessi ricorrenti dovrebbero sostenere e superare la prova orale; 2 ripetere prova scritta e orale nei confronti di tutti. Non ci sono altri possibili scenari. | |
Da: problemi in vista | 14/09/2017 20:42:12 |
ecco come si comportò l'amministrazione nel 2013 (271 isp) dopo che ebbe perso il ricorso relativo al presidente. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4417 del 2012, proposto da: contro Ministero della Giustizia (D.A.P.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti di e con l'intervento di ad opponendum: per l'annullamento del provvedimento della direzione generale del personale e della formazione -dapdel 10.8.2012, con il quale è stata rinnovata la commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di n. 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria; del verbale n. 133 del 3.4.2012 recante il giudizio di inidoneità attribuito alla prova orale dell'odierno ricorrente dalla commissione esaminatrice per il reclutamento di n. 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia (D.A.P.) e di Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2013 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con ricorso notificato il 31 maggio 2012 e depositato il successivo 7 giugno il ricorrente, candidato al concorso per la nomina a 271 allievi vice ispettori di polizia penitenziaria, ha impugnato l'atto di nomina della commissione esaminatrice, l'atto con cui quest'ultima ha predeterminato i criteri di valutazione della prova orale, ed il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti all'esito di tale prova il 3 aprile 2012, chiedendone l'annullamento. A seguito di concessione della misura cautelare, il ricorrente è stata ammesso con riserva alla reiterazione della prova orale, che ha avuto esito positivo. L'amministrazione ha perciò reso noto di non avere più "interesse ad una pronuncia nel merito" e ha chiesto che il Tribunale dichiari cessata la materia del contendere. È evidente che, in tal modo, l'amministrazione ha sciolto la riserva formulata in origine quanto all'ammissione del ricorrente alla nuova prova orale, prestando acquiescenza alla decisione cautelare di questo Tribunale. Ciò determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la ricorrente deve a tutti gli effetti essere considerata vincitrice del concorso. Le spese, in ragione della complessità delle questioni in diritto proposte con il ricorso, vanno compensate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2013 | |
Da: problemi in vista | 14/09/2017 20:49:00 |
per il collega che chiedeva se era possibile presenatare ricorso. se non sei riuscito a superare lo scritto, ormai sei fuori tempo, se invence se parliamo dell'orale, hai 60 gg dalla data in cui ti NOTIFICHERANNO, l'elenco esposto al termine della prova, affisso furoi dalle stanze del dap non ha alcu valore di notifica, il voto. | |
Da: problemi in vista | 14/09/2017 20:54:59 |
per quanto riguarda i numeri r.g., 4091/2017; 3725/2017; 3728/2017; ed altri ancora. sono a conoscenza di un ricorso collettivo composto da circa 75/80 ricorrenti, una ventina di ricorsi in sicilia e, ovviamente, uno a Napoli. sostanzialmente hanno ad oggetto le medesime censure. gira voce anche di qualche ricorso straordinario al Presedente della Repubblica. | |
Da: problemi in vista | 14/09/2017 20:58:04 |
Errata corrige: due a Napoli. ovviamente la località da me indicata è desunta dal foro dell'avvocato di parte. I ricorsi si intendo tutti presentati al tar di roma | |
Da: notizieincerca | 14/09/2017 21:42:32 |
quanti bocciati vi sono stati il giorno 13 settembre? | |
Da: vincitore | 14/09/2017 21:50:54 |
solo 1 ( uno). | |
Da: notizieincerca | 14/09/2017 22:18:47 |
per caso era uno dei primi due | |
Da: ............. | 14/09/2017 23:58:05 |
il ricorso collettivo dei 75-80 non esiste... | |
Da: x carlo cosega | 15/09/2017 06:29:51 |
ecco i tre rombetti, che poi sarebbero pentagoni sentenza 1870 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4254 del 2008, proposto da: omissis, tutti rapp.ti edifesi dall'avv. Fernando Bonelli, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Roma, piazzale Clodio, 56 contro Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n. 04461/2007, resa tra le parti, concernente PROMOZIONE A VICE ISPETTORE Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2011 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Fernando Bonelli e Giustina Noviello (Avv. St.); Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Gli appellanti meglio specificati in epigrafe, sottufficiali del Corpo della Polizia Penitenziaria, partecipavano al concorso interno , per titoli ed esame, per complessivi 500 posti nella qualifica iniziale del ruolo maschile degli ispettori della Polizia Penitenziaria ( vice ispettori ) indetto con bando del 17/2/2002. All'esito della procedura selettiva , i vincitori venivano avviati al corso di formazione che terminava in data 17 maggio 2006. Venivano quindi notificati nei mesi di settembre/ottobre 2006 i provvedimenti recanti la comunicazione della promozione a Vice Ispettore con decorrenza 18 maggio 2006. Gli interessati impugnavano innanzi al TAR del Lazio tali provvedimenti in parte qua e precisamente nella parte in cui la decorrenza giuridica ed economica della nomina al predetto grado ( vice ispettore ) era fissata al 18 maggio 2006, con richiesta di declaratoria del diritto alla promozione a vice ispettore con decorrenza dal 1 gennaio 2002 e cioè dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze o in subordine dal 28 luglio 2005 , data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in questione. A sostegno della dedotta illegittimità dell'operato dell'amministrazione erano dedotti vari motivi di doglianza e veniva altresì sollevata, in via subordinata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.28 del dlgs n.443 del 30 ottobre 1992 , nella parte in cui non prevede che la promozione viceispettore decorra dal 1 gennaio successivo al verificarsi delle vacanze ,per violazione degli artt.3 e 51, comma 1 della Costituzione in relazione agli artt.16 e 30 bis del dlgs n.443/92. L'adito Tar con sentenza n.4329/07 dichiarava inammissibile il ricorso di prime cure, giudicandolo, ad ogni modo, anche infondato. Gli interessati hanno proposto appello avverso tale pronuncia , ritenendola errata ed ingiusta e chiedendo della stessa la riforma per i seguenti motivi: Violazione e falsa applicazione di legge ( art.3 legge n.241/90 ). Eccesso di potere per difetto di motivazione, per difetto di presupposto, per illogicità manifesta, per contraddittorietà , perplessità . Sviamento di potere: Violazione di legge ( art.12 disposizioni preleggi ). Eccesso di potere per difetto di istruttoria , violazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione ( art.97 Cost.). Eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.28 del del dlgv. N.443 del 1992 per violazione degli artt.3 e 51 , 1 comma della Costituzione in riferimento agli artt.16 e 30 bis del dlgv n.443/92; Eccesso di potere per difetto di presupposto , per illogicità manifesta : Violazione del principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Si è costituito in giudizio per resistere all'impugnativa l'intimato Ministero della Giustizia. DIRITTO L'appello è infondato, meritando le statuizioni assunte dal giudice di primo grado conferma, sia pure con le integrazioni che si va ad illustrare. Come esposto in narrativa i sottufficiali del Corpo della Polizia penitenziaria indicati in epigrafe contestano la legittimità dei provvedimenti ministeriali che nel recare la comunicazione della loro promozione alla qualifica di vice ispettori fissano la decorrenza giuridica ed economica di tale nomina alla data del 18 maggio 2006, coincidente con il giorno successivo a quello in cui hanno concluso, con esito positivo, il corso di addestramento quali allievi vice ispettori. Essi rivendicano, con i suindicati tre motivi di gravame ( sostanzialmente reiterativi delle doglianze formulate in primo grado e che per ragioni logiche vanno esaminati congiuntamente ) il loro diritto a vedersi ancorata la decorrenza della nomina in questione, sia ai fini giuridici che economici, ad una data diversa e precisamente al 1 gennaio 2002, quale primo giorno dell'anno successivo al verificarsi delle vacanze nei posti di vice ispettori messi a concorso o, in subordine, al 28 luglio 2005, data di approvazione della graduatoria finale di merito del concorso interno per la promozione alla qualifica in parola. Ciò precisato, ritiene il Collegio che la pretesa degli appellanti a vedersi retrodatata nei termini da essi formulati la decorrenza giuridica ed economica della conseguita nomina al grado di vice ispettore va disattesa, sussistendo, in particolare, in ordine alla questione giuridica qui sollevata , rilevanti ragioni di diritto sostanziale e processuale che evidenziano l'infondatezza della richiesta. I provvedimenti di nomina recanti l'inquadramento dei dipendenti in una nuova posizione sono emanati previa verifica della procedura selettiva propedeutica a detto inquadramento nonché del possesso dei requisiti prescritti ed hanno , in particolare, un effetto costitutivo della nuova posizione di status e della sua decorrenza giuridica ( cfr Cons Stato Sez. VI n.3294 del 18 giugno 2005) Sicchè, la nomina recata nei provvedimenti per cui è causa, quanto alla decorrenza ai fini giuridici ha valenza ed efficacia ex nunc, non potendosi configurare, se non in via eccezionale, una decorrenza giuridica ancorata ad una data precedente a quella di adozione dell'atto di conferimento del nuovo status, in ragione, anche della regola della irretroattività dei provvedimenti amministrativi ( costantemente affermata in giurisprudenza ). Una deroga, come quella del genere invocata dagli appellanti, ai predetti principi deve essere suffragata da una espressa previsione legislativa sulla scorta della quale l'Amministrazione può conferire alla nomina , mediante una vera e propria fictio iuris, una decorrenza giuridica anteriore, ma non è questo il caso che ricorre, atteso che nella specie non è rilevabile l'esistenza di una norma di rango primario che giustifichi l'eventuale retrodatazione, se è vero che, come ammesso dalla stessa difesa degli appellanti, l'art.28 del dlgs n.443 del 1992 disciplinante il procedimento di nomina alla qualifica di vice ispettore, non prevede da quale data debba decorrere la promozione. Ora, tale vacatio non può essere "letta" in senso favorevole alle tesi propugnata nel proposto gravame, trattandosi di materia nella quale vige il criterio interpretativo di stretto rigore, per cui, in assenza di una volontà legislativa inequivocabilmente espressa , non si possono far decorrere gli effetti giuridici della nomina da un momento diverso da quello del formale conferimento dello status, con conseguente impossibilità di collegare l'inquadramento in questione, quanto alla sua decorrenza giuridica, al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze nei relativi posti di vice ispettore. Se spetta allora solo al legislatore operare per la specifica fattispecie la "deroga" in questione, è evidente che la "normativa di riferimento" ai fini in esame è quella rappresentata dalle disposizioni recate sul punto dal bando di concorso emanato con PCD del 17 settembre 2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del 15/11/2002 , lì dove all'art.13 il bando dopo aver previsto che i vincitori del concorso sono avviati a frequentare il corso di formazione, al successivo art.14 punti 5 e 6 dispone rispettivamente che " la nomina della qualifica a vice ispettore è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso" e che " ottenuta la nomina i vice ispettori raggiungono la sede di servizio a ciascuno di essi assegnata " Ne deriva che gli interessati avrebbero dovuto impugnare , contestandone la legittimità , oltreché i provvedimenti di nomina anche le disposizioni del bando che tale nomina collegano al momento immediatamente successivo al superamento del corso addestrativo propedeutico all'immissione nello status e nelle funzioni di vice ispettori ( 18 maggio 2006 ) . In tali sensi il ricorso in prime cure si appalesa monco , necessitando in quella sede l'impugnativa delle disposizioni di carattere regolamentare che in concreto reggono la nomina de qua. Ad ogni modo anche a voler tralasciare i pur esistenti profili di inammissibilità e comunque a voler ritenerli non decisivi, la questione fatta valere dagli interessati in ordine alla data di decorrenza giuridica si appalesa infondata in relazione ai profilo di diritto sostanziale in base al quale vige la regola della contestualità degli effetti giuridici connessi al nuovo status d'impiego con il momento di adozione formale dell'atto di nomina. Gli interessati , poi, sia pure in via subordinata , chiedono che la decorrenza giuridica sia ancorata alla data di approvazione della graduatoria finale di merito,ma anche tale richiesta non può essere accolta, atteso che, come specificatamente previsto dal bando e nella specie puntualmente avvenuto, la graduatoria di merito in questione, stilata a conclusione delle esperite prove selettive, riguarda i vincitori del concorso che vengono nominati allievi vice ispettori e non già vice ispettori, status che si consegue solo all'esito positivo del successivo corso di addestramento cui gli allievi sono avviati. Infine, inconfigurabile si rivela la pretesa ad una decorrenza economica della nomina di vice ispettore ad una data anche qui anteriore a quella indicata in sede di adozione dei provvedimenti di conferimento dell'anzidetta qualifica. Invero, il trattamento economico proprio della nuova posizione di impiego , in ragione del principio di sinallagmaticità della retribuzione delle prestazioni lavorative ( cfr Cons Stato SezVI 9/9/2005 n.4669) resta subordinato all'effettivo svolgimento delle funzioni connesse alla nomina, coincidente nella specie con un momento temporale successivo e/o comunque contestuale alla nomina ed assegnazione dei "nuovi" vice ispettori In forza dei rilievi che precedono, l'appello si appalesa infondato e va, perciò respinto. Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta Condanna gli appellanti, in solido tra loro al pagamento delle spese competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 ( cinquemila ) oltre IVA e CPA. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati: Gaetano Trotta, Presidente Raffaele Greco, Consigliere Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore Silvia La Guardia, Consigliere Umberto Realfonzo, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/03/2011 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) | |
Da: ............. | 15/09/2017 10:43:06 |
li hanno pure condannati alle spese.. che figuraccia.. | |
Da: Ispettore si parte..... | 15/09/2017 10:48:57 |
Ragazzi idonei andiamo al corso lasciate stare i delusi!!! Sono arrivati a dire cose a cui nemmeno loro credono ahahhhahaahahaahahaha credono di avere il potere di annullare il concorso certo che ne hanno coraggio 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 | |
Da: Sovr... | 15/09/2017 11:09:10 |
Salve a tutti, gentilmente vorrei sapere soltanto se stanno con la prova orale ed eventualmente come stanno andando i candidati... Per il resto non mi interessa, perché ho notato che all'interno di questo blog regna molta negatività e a parer mio e di molti candidati che conosco, ci sono colleghi che trasmettono troppa ansia e per me questa è CATTIVERIA! N.B.: per dirla tutta, qui c'è qualcuno che vorrebbe far morire Sansone con tutti i filistei, ma non ha capito che ci sono anche filistei, che per riuscire a superare le prove ha fatto tanti sacrifici e che se il sospirato traguardo che raggiunto, per un qualunque motivo gli venisse azzerato, ci sarebbero conseguenze raccapriccianti... Spero che questo calvario finisca presto e che si partirà quanto prima possibile, così si chiuderà finalmente questo capitolo che ormai è diventato letteralmente frustrante. | |
Da: Sovr... | 15/09/2017 11:11:00 |
Salve a tutti, gentilmente vorrei sapere soltanto se stanno continuando con la prova orale ed eventualmente come stanno andando i candidati... Per il resto non mi interessa, perché ho notato che all'interno di questo blog regna molta negatività e a parer mio e di molti candidati che conosco, ci sono colleghi che trasmettono troppa ansia e per me questa è CATTIVERIA! N.B.: per dirla tutta, qui c'è qualcuno che vorrebbe far morire Sansone con tutti i filistei, ma non ha capito che ci sono anche filistei, che per riuscire a superare le prove ha fatto tanti sacrifici e che se il sospirato traguardo che raggiunto, per un qualunque motivo gli venisse azzerato, ci sarebbero conseguenze raccapriccianti... Spero che questo calvario finisca presto e che si partirà quanto prima possibile, così si chiuderà finalmente questo capitolo che ormai è diventato letteralmente frustrante. | |
Da: ............. | 15/09/2017 11:39:50 |
come vuoi che stanno andando? 99% di promossi.. tutti magistrati.... | |
Da: Ispettore vincitore | 15/09/2017 11:44:15 |
Il corso inizierà entro fine gennaio 2018, questo è stato detto dalla commissione il 13/09 ai colleghi che avevano chiesto notizie della partenza, quindi non ci sarà nessuna sospensione del concorso, infatti tutto procede bene come prassi, quindi a tutti gli idonei dico: preparatevi che si parte!!!!!!!!! | |
Da: Sovr... | 15/09/2017 11:45:21 |
OK! Ti ringrazio... Cmq, a me interessava principalmente sapere che gli esami stavano continuando, perché qualche deficiente ha detto che erano stati sospesi a causa del ricorso... | |
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