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11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85411 volte
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Da: juliet0011/12/2012 15:55:04
2 traccia scusa ma cosa c'entra l'art. 654, l'hai letto???

Da: menamoi11/12/2012 15:56:40
tommy1986

La Sentenza 2 dicembre 2010, n. 24418 Cass SSUU analizza il caso tipico proposto dal parere, e nelle motivazioni decidendo per rigettare entrambi i ricorsi ecc... fa presente che la pattuizione di una percentuali d'interesse superiore a quella legale è legittima se adottata ed approvata in forma scritta dalle parti (per esempio nel contratto di fido).

La sentenza dice: L'indicazione di un tasso a'interesse superiore a quello previsto dalle legge.

Il ricorrente non contesta il consolidato principio giurisprudenziale al quale la corte d'appello si è richiamata, e cioè che la produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l'abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale e pertanto perfeziona il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato (cfr. Cass. 12 giugno 2006, n. 13548; Cass. 16 maggio 2006, n. 11409; Cass. 8 marzo 2006, n. 1921, e numerose altre conformi). Egli afferma, però, che la banca avrebbe in realtà applicato interessi diversi da quelli indicati nelle surriferite scritture, adeguandosi agli usi correnti su piazza (primo motivo del ricorso incidentale); ed aggiunge che la corte d'appello avrebbe trascurato di tener conto della produzione, ad opera della difesa del medesimo sig. **** di una lettera, inviata alla controparte prima dell'inizio della causa, nella quale era stata espressa l'intenzione di revocare la volontà manifestata in qualsiasi precedente scrittura (secondo motivo).

Tuttavia la cassazione respinge fondando la decisione sul mancato deposito della lettera in questione che avrebbe revocato il contratto a seguito del cambio di tasso.

Quindi in assenza di revoca, in forma scritta, ed in presenza di pattuizione in forma scritta, gli interessi extra-legali sono legittimi!

Da: 2 TRACCIA11/12/2012 15:56:47
non l'ho letto ma lo citano tutti e dicono che in base a qst il legato non è nullo!!!mi chiedo dov'è la verità...

Da: 2 TRACCIA11/12/2012 15:58:11
653 scusa ho sbagliato

Da: Legato valido11/12/2012 15:58:20
Il prelegato non è nullo ma perfettamente valido ed efficace. Infatti o è un prelegato ad efficacia obbligatoria generico (diritto di acquistare e obbligo di vendere dei coeredi) o un semplice prelegato generico (considerando il termine acquista della traccia improprio). In ogni caso e' valido e nel primo sicuramente non intacca la legittima visto che sostituisce il bene immobile con il denaro

Da: ...11/12/2012 15:58:57
allora!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Da: juliet0011/12/2012 15:59:49
art. 654
Quando il testatore ha lasciato una SUA cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal SUO patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte.
Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.

NON C'ENTRA NULLA visto che la traccia parla di "acquisto di un appartamento nella zona di Roma che "Sempronio Preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento", ovvero di cose che non sono nel patrimonio del testatore

Da: s2811/12/2012 15:59:54
a che ora consegnano a lecce

Da: fff11/12/2012 16:01:35
Ragazzi, per favore un parere completo della prima traccia....

Da: tommy1986 11/12/2012 16:02:09
grazie menamoi

Da: stufo11/12/2012 16:02:12
Vi prego la prima traccia con la soluzione

Da: venezia venezia11/12/2012 16:02:53
SAPETE A CHE ORA ESCONO A SALERNO??

Da: ---11/12/2012 16:03:16
LA CONSEGNA A LECCE E' ALLE 17:30

Da: stella21 11/12/2012 16:04:27
ma allora quale è la conclusione per la traccia 1???c'è troppa confusione!

Da: ale-lecce11/12/2012 16:04:55
Lecce consegna alle 17.30

Da: creative83 11/12/2012 16:06:14
soluzione parere 2 traccia

Da: Tracce semplici?11/12/2012 16:06:42
Genio del cazzo vorrei vedere te a farle.
Ti ricordo che c'è gente che la professione la fa anche in materia stragiudiz. o tributaria o amministrativa e di capitalizzazione etc non ne mastica molto!
Purtroppo questo è un esame assolutamente non obiettivo!!
Ti assicuro che non mi reputo bravo x aver passato quest'esame, ma solo fortunato, la bravura la si dimostra altrove!
Sarai il solito sfigato\a che sentenzia perchè rosica a veder nuovi colleghi, molti dei quali validi, che ti fregano i clienti!
TACI

Da: juliet0011/12/2012 16:07:07
x legato valido

potresti argomentare giuridicamente la frase "In ogni caso e' valido e nel primo sicuramente non intacca la legittima visto che sostituisce il bene immobile con il denaro" e soprattutto indicarci gli elementi della traccia che ti hanno portato a trarre queste conclusioni?

Da: fattisentire11/12/2012 16:08:02
ragazzi qual'è la soluzione della prima traccia???per favoreeeeeeeeeeee

Da: judy11/12/2012 16:08:51
ragazzi a chi posso fare affidamento secondo voi??? help me quale soluzione metto??? per la prima traccia e per la seconda? grazieee

Da: axelino6611/12/2012 16:10:32
perdonatemi: ma a salerno è vero che internet non prende e che nessuno o pochissimi riescono ad avere il parere? grazie.

Da: einutile11/12/2012 16:10:40
x legato valido
hai sparato delle cagate.

Da: ...11/12/2012 16:11:27
godoooooooooooooooooooooo

Da: HO IL CAZZO GRANDE11/12/2012 16:11:50
La prescrizione del codice
Il codice civile regolamenta all'articolo 2935 stabilendo che essa "comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Osserva la Corte che si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che "presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare".

La giurisprudenza di merito
In questo quadro, nella giurisprudenza di merito, vi era già un orientamento di gran lunga maggioritario secondo cui la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito doveva decorrere dalla chiusura definitiva del rapporto, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, ancorché articolato in una pluralità di atti esecutivi. In questo senso "la serie successiva di versamenti e prelievi, accreditamenti e addebiti, comporterebbe soltanto variazioni quantitative del titolo originario costituito tra banca e cliente". Mentre "soltanto con la chiusura del conto si stabilirebbero in via definitiva i crediti e i debiti delle parti e le somme trattenute indebitamente dall'istituto di credito potrebbero essere oggetto di ripetizione".

Le Sezioni unite
A fare definitivamente chiarezza era intervenuta la Cassazione, sentenza 2 dicembre 2010 n. 24418, che aveva affermato il seguente principio di diritto: «Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».

Rispetto alle pronunzie precedenti, dunque, la sentenza della Cassazione, chiariva anche che la prescrizione decorre dalla data in cui il pagamento indebito è stato eseguito soltanto qualora "si sia in presenza di un atto con efficacia solutoria, cioè per l'appunto di un pagamento, vale a dire di un versamento eseguito su un conto passivo ("scoperto"), cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, oppure di un versamento destinato a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento (cosiddetto extra fido)".

L'intervento "salva banche"
A fronte dunque di una situazione chiara e definita è intervenuto l'articolo 2, comma 61, del Dl n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. La norma nel primo periodo dispone che «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 Cc si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». La disposizione si autoqualifica di interpretazione e, dunque, spiega efficacia retroattiva.

Per la Consulta, però, così facendo lede, in primo luogo, il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Infatti non si versava in quella "situazione di oggettiva incertezza del dato normativo" che legittima la necessità da parte del legislatore di intervenire con una norma interpretativa retroattiva. Il quadro, infatti, come visto, era chiaro.

La ripetizione dell'indebito
La Corte costituzionale precisa poi che nel novero dei «diritti nascenti dall'annotazione», devono ritenersi inclusi anche i diritti di ripetere somme non dovute (quali sono quelli derivanti, ad esempio, da interessi anatocistici o comunque non spettanti, da commissioni di massimo scoperto e così via). Ma la ripetizione dell'indebito oggettivo postula un pagamento (art. 2033 cod. civ.) che, avuto riguardo alle modalità di funzionamento del rapporto di conto corrente, spesso si rende configurabile soltanto all'atto della chiusura del conto (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza n. 24418 del 2010, citata).

"Ne deriva - continua - che ancorare con norma retroattiva la decorrenza del termine di prescrizione all'annotazione in conto significa individuarla in un momento diverso da quello in cui il diritto può essere fatto valere, secondo la previsione dell'art. 2935 cod. civ". "Pertanto, la norma censurata, lungi dall'esprimere una soluzione ermeneutica rientrante tra i significati ascrivibili al citato art. 2935 cod. civ., ad esso nettamente deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione".

Da: AIUTO VI PREGO11/12/2012 16:12:10
LE SENTENZE DELLA TRACCIA 2 SONO SUL CEDAM O SUL DIKE?
E

Da: per sec traccia11/12/2012 16:12:48
Ma come può essere valido un legato con tale dizione??? Un legato di un bene che non si trova nel patrimonio del de cuius e nemmeno di un terzo onerato ma lasciato alla arbitrio del legatario stesso???

Da: Reby 25 11/12/2012 16:13:18
Notizie da Catanzaro?

Da: avv civ11/12/2012 16:13:41
Traccia 2: io partirei con cenni generali sulla disciplina degli istituti che vengono in questione. Fatti i brevi cenni di inquadramento, il candidato deve tenere in considerazione che questo è un prelegato ai sensi dell'art. 661 cc e che, in virtù del suo oggetto, rientra nella categoria di cui all'art. 653: legato di cosa genericamente determinata. Non si tratta quindi di un legato in sostituzione di legittima, come letto qua e là, ma di un prelegato, che cmq è pur sempre un legato e ne segue la disciplina. Detto questo, secondo me, si potrebbe ragionare sull'eccessiva indeterminatezza del prelegato e quindi sul suo oggetto....io non ho adesso un codice commentato ma è probabile che sotto l'articolo ci sia qualche cosa in merito. In ogni caso, anche ammettendo la validità del prelegato (secondo me è valido), il candidato deve fare una supposizione (dati certi non ne vengono dati): supponendo che il prelegato produca una lesione della quota legittima dei due fratelli Tizio e Caio, il candidato deve concludere per l'esperibilità di un'azione di riduzione in relazione al legato attribuito al coerede. In ogni caso, anche se il prelegato non fosse valido, siccome dalla traccia emergono singole attribuzione di altri beni, in realtà è anche possibile che cmq la legittima sia stata lesa; come pure è possibile che, invece, anche in presenza del prelegato valido, la legittima non sia stata lesa per nulla. Il candidato, dunque, deve prospettare le varie strade.

Da: anch''iola penso così11/12/2012 16:13:59
secondo me il prelegato potrebbe essere nullo per indeterminatezza. il testatore non stabilisce dei criteri specifici per individuarlo.
nel caso in cui invece fosse valido, ovviamente sempronio sceglierebbe il migliore o il più caro. considerato che il prelegato di deduce in anteparte dall'eredità e quello che rimane viene diviso dai coeredi, ci potrebbe essere una lesione di legittima .

però è sconveniente in un parere scrivere due soluzioni ipotetiche. anzi, NON SI FA MAI. bisogna prendere posizione. o è valido. o non è valido.
in questo vi può aiutare solo il codice commentato

Da: asterix01 11/12/2012 16:14:19
RAGAZZI MI DATE IL NOME DELL'ALTRO FORUM?

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