NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85407 volte
Discussione chiusa, non è possibile inserire altri messaggi
Torna al forum |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Successiva >>
Da: anchiola penso cos | 11/12/2012 16:14:43 |
scusate un pò di errori SI deduce FRA i coeredi | |
Da: Legato valido | 11/12/2012 16:14:50 |
La traccia dice che sempronio "acquista" l'appartamento e le posate. Il termine deve essere interpretato e in una normale controversia si guarderebbe al tenore complessivo del testamento. Visto che la traccia lascia un dubbio sul significato di "acquista" che non è sinonimo di attribuire o altro, dovessi redigere il pare segnalerei questa ambiguità e l'argomenterei. Per quanto riguarda il resto, il legato generico e' valido e quello della traccia e un legato generico visto che individua il genere dei beni ( appartamento a Roma). Art 653 cc | |
Da: Elsa Fornero | 11/12/2012 16:15:08 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Tutti o nessuno | 11/12/2012 16:15:18 |
attenzione. Ci sono due prelegati diversi.. 1) un immobile (per sua natua cosa NON generica) 2) un servizio di posate in argento (cosa invece generica). Ergo dovete trarre le conclusioni in relazione ad entrambe le situazioni | |
Da: asterix01 | 11/12/2012 16:15:20 |
VEDIAMO SE HANOO POSTATO LI QUALCOSA SULLA SECONDA TRACCIA | |
Da: anchiola penso cos | 11/12/2012 16:16:14 |
io e avv civ SENZA CODICE abbiamo scritto le stesse cose :) | |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: menamoi | 11/12/2012 16:16:20 |
Ma ancora chiedete soluzioni x la 1???...prima uccidetevi e poi rivete le pg precedenti del forum Idioti!!! | |
Da: fattisentire | 11/12/2012 16:16:39 |
ma qual' è questo forum???????????????? | |
Da: gjffgu | 11/12/2012 16:17:43 |
mu00veteviiii | |
Da: stellaw77 | 11/12/2012 16:18:08 |
vai a cacare elsa | |
Da: ... | 11/12/2012 16:18:12 |
sull'altro forum ci sono le soluzioni di entrambi i pareriiiiiiii | |
Da: LAVVOCATO NEL CASSETTO | 11/12/2012 16:18:53 |
a pagina 71 | |
Da: anchiola penso cos | 11/12/2012 16:19:09 |
x LEGATO VALIDO: spari delle cavolate. sei ignorante. le tracce non vanno svolte come dici tu e non sono suscetibili di interpretazioni sul termine ACQUISTA. tutto ciò che c'è nella traccia è nella traccia, tutto ciò che non c'è, non va neanche preso in considerazione. le ipotetiche implicano bocciatura assicurata | |
Da: judy | 11/12/2012 16:19:13 |
ragazzi dove posso trovare la soluzione per la prima traccia grazie?? ps menamoi??? | |
Da: juliet00 | 11/12/2012 16:20:37 |
dall'altra parte le discussioni mi sembrano un po' più sensate Da: Vertigo70 11/12/2012 16.13.09 Il legato in sostituzione di legittima non c'entra assolutamente. Non fatevi fuorviare. La sentenza risolutiva NON ESISTE. Dovete ricavare la soluzione partendo dai principi generali. Da: The Special 11/12/2012 16.13.42 Alla seconda traccia darei un taglio da tema corredandola con l'opportuna giurisprudenza. In sostanza si deve conoscere bene il diritto civile. Attenzione a non fare casini. La prima fa un po' schifo..sembra diritto bancario. Ovviamente le mie sono valutazioni da "esterno", col codice alla mano non so quanto complessa o meno possa risultare la traccia. Mi sono abilitato quest'anno e sono felice di non rientrare in quello schifo di esame. Da: misraim 11/12/2012 16.13.59 Condivido la soluzione della seconda traccia proposta da avv. Da: juliet00 11/12/2012 16.18.16 esatto ragazzi la soluzione alla seconda traccia è nei rapporti tra art 632 e art 653 e nella sottile linea di confine che li separa. leggetevi tutta la giurisprudenza sul codice commentato, le risposte sono lì per forza. | |
Da: ... | 11/12/2012 16:21:16 |
sull'altro forum... | |
Da: Fra | 11/12/2012 16:22:31 |
Ragazzi per favore conclusioni alla prima traccia e mi tolgo dai piedi... | |
Da: SOLUZIONE 2 TRACCIA | 11/12/2012 16:22:38 |
SOLUZIONE 2 TRACCIA Con la traccia oggetto di parere mi si chiede di assumere le vesti di difensore di Caio al fine di tutelarlo in ordine alle possibilità , anche eventualmente recuperatorie, benché problematiche, relativamente ad una serie di operazioni di conto corrente intercorse tra il 1994 ed il 2008 con la Banca X, gravate da interessi pattizi extralegali, capitalizzati sia trimestralmente che annualmente. Al fine di rendere il parere richiesto appare necessario muovere dagli istituti dell'anatocismo, della prescrizione dell'eventuale ripetizione di indebito e dalla natura convenzionale degli interessi passivi, con necessario coinvolgimento delle molteplici problematiche connesse al caso di specie. Con il termine anatocismo (dal greco anà - di nuovo, e tokòs - interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti "composti". Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati. Il calcolo degli interessi in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione semplice determina una crescita esponenziale del debito, di conseguenza per periodi inferiori all'anno l'importo calcolato con la capitalizzazione composta sarà inferiore a quello che si determina nella capitalizzazione semplice. Giuridicamente, in un'obbligazione pecuniaria l'applicazione dell'anatocismo comporterebbe, per il debitore, l'obbligo di pagamento, non solo del capitale e degli interessi pattuiti, ma anche degli ulteriori interessi calcolati sugli interessi già scaduti. La legge autorizza il pagamento degli interessi legali sulle quote di debito (capitale e interessi), che non sono state regolarmente pagate a scadenza. Malgrado l'anatocismo sia un istituto conosciuto dagli albori del prestito ad interesse, la normativa italiana non ha raggiunto un sufficiente grado di completezza, tant'è che la disciplina si basa ancora sul codice civile del 1942, ed in particolare sull'art. 1283 c.c.. Secondo questa norma, gli interessi scaduti, in assenza di usi contrari, possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. In linea di principio, il codice civile vieta un regime di capitalizzazione composta degli interessi, ovvero il pagamento degli interessi su interessi di periodi precedenti. Nonostante la tutela approntata dal citato articolo, che subordina l'anatocismo alla compresenza di alcuni presupposti ben determinati, per circa mezzo secolo nella prassi bancaria italiana hanno trovato applicazione pressoché generalizzata, nei contratti di apertura di conto corrente, le clausole di capitalizzazione trimestrale degli impieghi. Ciò grazie (anche) all'avallo della giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, che ha affermato la validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale, escludendo l'esistenza di un contrasto con la previsione di cui all'art. 1283 codice civile, sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito da tale norma. Nel 1999 la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento giurisprudenziale, ha più volte affermato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, sostanzialmente argomentando nel senso della inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare all'art. 1283 c.c.. Per evitare scompensi tra il lavoro dei giudici e la prassi, il legislatore ha ritenuto opportuno, con il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, modificare l'art. 120 del decreto legislativo 1ï¿��º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): tale intervento ha introdotto in materia il principio della eguale cadenza di capitalizzazione dei saldi attivi e passivi, nel contempo stabilendo - con norma transitoria - una sanatoria per il pregresso, facendo salve le clausole di capitalizzazione trimestrale contenute nei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La norma transitoria è stata però dichiarata illegittima, per eccesso di delega e conseguente violazione dell'articolo 77 Costituzione, dalla Corte Costituzionale (sentenza 17 ottobre 2000, n. 425). Il cosiddetto "decreto salva banche" fu presentato il 23 luglio 1999, e convertito in legge n. 342 del 4 agosto 1999. La Consulta, con la citata sentenza, ha abrogato l'art. 25, comma 3, dichiarato incostituzionale per: l'irretroattività della legge, la disparità di trattamento fra soggetti del testo Unico Bancario e creditori sottoposti all'anatocismo, il non rispetto dell'autonomia e indipendenza della magistratura. Dopo la sentenza della Consulta, del 17 ottobre 2000, un secondo decreto fu approvato il 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24 il quale fornisce l'interpretazione autentica della legge antiusura n. 108 del 1996. Venuta meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di Cassazione ha continuato, con una ulteriore serie di sentenze (tra le altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813), a ribadire il suo approccio più recente, peraltro estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo. Infine, con sentenza Cass. Civ., SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095, la suprema Corte ha confermato in modo netto il revirement del 1999, così consolidando il nuovo trend giurisprudenziale. Il tema dei diritti dei correntisti alla ripetizione di somme illegittimamente addebitate sul conto, soprattutto per interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, presenta diversi e noti profili autorevolmente dibattuti. Tra questi, un aspetto saliente è costituito dall'individuazione del giorno in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione decennale per far valere tali diritti, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ. ("la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere"). La giurisprudenza di merito, negli ultimi anni - in particolare, dopo che la Cassazione ha affermato l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale praticata dalle banche, è stata chiamata numerose volte a pronunciarsi sull'argomento e si è divisa, essenzialmente, tra due orientamenti. Un orientamento ritiene che il termine di prescrizione decorra dalla chiusura del conto corrente, considerata la natura unitaria del contratto di conto corrente bancario, il quale darebbe luogo ad un unico rapporto giuridico, sicché la serie di accreditamenti ed addebiti costituirebbe un dato contabile, mentre è solo con la chiusura del conto che si stabilisce l'entità del credito e del debito delle parti. Un diverso indirizzo afferma che la prescrizione decorra da ciascun addebito in conto corrente, poiché la relativa annotazione produrrebbe l'effetto di modificare il saldo e consentirebbe di esercitare il diritto di ripetizione. In questo quadro sono intervenute le Sezioni Unite (Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418), le quali hanno stabilito che, al fine di individuare il dies a quo della prescrizione, occorre distinguere tra il caso in cui il cliente gode di una apertura di credito (e perciò il versamento sul conto serve a ripristinare la provvista) ed il caso in cui il conto è scoperto o il versamento sia comunque extra fido (qui il versamento è un vero pagamento, con natura solutoria). Nella prima ipotesi, ha giudicato la Corte di legittimità , il termine di prescrizione decorre dalla chiusura del conto, poiché i precedenti addebiti, appunto, non sono qualificabili tecnicamente come pagamenti; nella seconda ipotesi, invece, ogni versamento corrisponde ad un vero pagamento e come tale (ove fosse eseguito per effetto di una clausola nulla) produce immediatamente il diritto del cliente di chiederne la ripetizione, ed il termine di prescrizione di tale diritto, di conseguenza, inizia a decorrere subito. Tale soluzione, seppure con le suddette distinzioni, dava un quadro finalmente solido in termini di certezza del diritto. Ma, come la dottrina ha prontamente segnalato , il legislatore è intervenuto con una "particolarmente tempestiva previsione", mutando in modo radicale i termini della questione. La norma cui si allude è l'art. 2, co. 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv. con modif. dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Il suo tenore è il seguente: "in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 cod. civ. si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Il senso della disposizione, così come colto da molte decisioni che l'hanno applicata (senza ravvisarne profili di illegittimità costituzionale), è che la prescrizione del diritto alla ripetizione inizia a decorrere, per ciascun addebito, dal momento in cui è avvenuta l'inerente annotazione in conto. Il che si traduce nell'estinzione della gran parte delle pretese, specialmente in materia di anatocismo, atteso che in tale ambito, com'è noto, le controversie riguardano prevalentemente operazioni poste in essere negli anni '80 e '90 del secolo scorso, in relazione alla disciplina all'epoca vigente. Taluni Giudici di merito, tuttavia, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale, in particolare censurando l'effetto retroattivo della norma, da cui sono scaturite nove ordinanze di rimessione alla Consulta. Da qui l'ultimo capitolo della vicenda: la Corte Costituzionale, con sentenza del 5 aprile 2012, n. 78, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma sopra citata. | |
Da: Notaio | 11/12/2012 16:23:18 |
ragazzi qual è l'altro forum di cui parlate? | |
Da: giii | 11/12/2012 16:23:18 |
quale è l'altro forum? | |
Da: per avv civile | 11/12/2012 16:23:41 |
Mi fai capire come fai a ritenere valido il legato??? Non é determinato nemmeno il valore del bene... É si un legato di genere ad effetto obbligatorio ma lo trovo decisamente arbitrario. | |
Da: asterix01 | 11/12/2012 16:23:45 |
TRACCIA 2 CI SIAMO CHIESTI SE LE QUOTE SONO STATE RISPETTATE O NO??????? Nel caso di successione testamentaria, una quota del patrimonio deve essere "riservata" a determinate persone (dette "riservatari"), anche se ciò è contrario alla volontà espressa dal testatore, il quale quindi non può disporne a favore di altri, né con il testamento, né con donazioni antecedenti la morte. La legge vuole infatti tutelare i congiunti più stretti. Le persone che hanno diritto alla riserva sono: il coniuge i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti) i genitori (in assenza di figli) Le quote di riserva sono diverse, a seconda di quali e quanti siano le persone che hanno diritto alla riserva (i riservatari). Per esempio: in assenza di coniuge, ai figli la legge riserva solo metà del patrimonio, se vi è un solo figlio; se i figli sono più di uno, la quota complessiva loro riservata è di due terzi (che viene suddivisa in parti uguali in favore di ogni figlio). Quote disponibili La parte del patrimonio caduto in successione, dopo aver sottratto la "quota di riserva", rappresenta la "quota disponibile", che può infatti essere liberamente "disposta" a favore di chiunque, senza alcun vincolo. Ai legittimari spettano di diritto le seguenti quote (cosiddette "quote di riserva" o "di legittima"), sulle quali non possono imporsi né oneri, né condizioni di alcuna specie da parte del testatore. | |
Da: juliet00 | 11/12/2012 16:24:10 |
non è un altro forum, è sempre questo ma sotto la discussione generale "esame avvocato 2012". | |
Da: :)) | 11/12/2012 16:24:44 |
L'ALTRO FORUM è A QUESTO LINK: http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=14043 | |
Da: Notaio | 11/12/2012 16:24:51 |
ragazzi io sto scrivendo il parere per inviarlo ai miei amici...ma non ce la faccio in tempo..mi postate il link dell'altro forum, così almeno vedo se la soluzione è concorde con la mia? | |
Da: anchiola penso cos | 11/12/2012 16:26:32 |
ragà , successioni non è materia vostra. ma soprattutto voi non sapete focalizzarvi sulla traccia andate proprio fuori mi dispiace ma i miracoli non li possiamo fare uno vi dà gli spunti, ma i ragionamenti li dovete fare voi | |
Da: juliet00 | 11/12/2012 16:27:55 |
Da: Tutti o nessuno 11/12/2012 16.11.10 IL LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA è STRUTTURALMENTE INCOMPATIBILE COL PRELEGATO. Il legato in SOSTITUZIONE di legittima si SOSTITUISCE alla quota di legittima Il prelegato si AGGIUNGE alla legittima. La massima che circola è a trabochetto, è fatta per farvi sbagliare. | |
Da: ... | 11/12/2012 16:28:30 |
scusate ma perchè continuate a chiedere se sull'altro forum c'è già tutto??? svegliaaaaaaaa | |
Da: sole25 | 11/12/2012 16:28:37 |
notizie da napoli? | |
Da: SOS | 11/12/2012 16:29:05 |
Ecco qua....!!!! Hahaha!!! | |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 - Successiva >>