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11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85397 volte
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Da: ripu11/12/2012 17:00:13
Si sa a che ora è prevista la consegna a Firenze?

Da: max11/12/2012 17:01:07

- Messaggio eliminato -

Da: rocco11/12/2012 17:03:28
vorrei sapere la fine quando parla di pattuizione di tasso d' interesse passivo?rispondete x favore

Da: praticante notaio11/12/2012 17:07:27
non concordo sulla validità del legato: il suo oggetto è lasciato alla libera scelta del legatario... è contrario all'art. 632

Da: Pi11/12/2012 17:07:32
Lecce da chi viene corretto? Come mai non sono state ancora indicate?

Da: vera8011/12/2012 17:09:53
ragazzi ma è successo qlk a napoli?
il mio ragazzo ha il cell spento!!!

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Da: max11/12/2012 17:10:43

- Messaggio eliminato -

Da: Pi11/12/2012 17:11:37
Lecce a che ora consegna? E chi corregge???

Da: cincila11/12/2012 17:11:56
ma napoli?

Da: azz11/12/2012 17:12:28
non lo so

Da: OK11/12/2012 17:12:34
KMKL

Da: misraim11/12/2012 17:14:51
Berlusconi presidente <3

Da: ...11/12/2012 17:16:25
berlusconi docet

Da: x vera8011/12/2012 17:18:15
ancora a perdere tempo con quello

Da: Recomo11/12/2012 17:19:35
Napoli non è schermata

Da: Reby 25 11/12/2012 17:19:36
notizie da Catanzaro?

Da: pasqualino11/12/2012 17:19:43
berlusconi delinquee!!

Da: ...11/12/2012 17:20:23
meglio bersani che non ti fa spendere più di 300 eurini in contanti.....catastrofe!!!

Da: mia moglie non è mia moglie11/12/2012 17:20:26
a simericrichi quando consegnano?

Da: giadaNKG 11/12/2012 17:20:27
A Napoli credo tutto ok, il mio ragazzo lo vedo ancora online

Da: Aaasw11/12/2012 17:21:24
Seconda traccia

La risoluzione del caso in esame merita preliminarmente brevi cenni sull'istituto del testamento olografo, in particolare sulla validità del prelegato in esso contenuto, nonché sull'azione di riduzione per lesione della legittima testamentaria.
La forma del testamento olografo è prevista dall'art. 602 c.c.. Per la sua redazione e validità, è sufficiente che il testamento sia interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure  scritte da altre persone. Se il testamento non è autografo, è nullo; inoltre, deve essere datato,  cioè contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno di redazione; ed infine deve essere sottoscritto dal de cuius ovvero firmato al termine delle disposizioni (Cass. Civ. 27 ottobre 2008 n. 25845).
Il legato, invece, è una disposizione testamentaria a titolo particolare in base alla quale un soggetto (legatario) succede in uno o più rapporti determinati. La disposizione testamentaria può contenere in se uno o più legati in favore di terzi.
Il prelegato, a differenza del legato, è un legato a favore di un erede ed allude al fenomeno in forza del quale il legatario che sia anche erede ha diritto di conseguire per intero quanto previsto a suo favore dalla disposizione a titolo particolare in prededuzione e, in aggiunta, la propria quota di eredità (assegnatagli per testamento o dalla legge). Così come il legato, il prelegato può costituirsi in un legato di genere disciplinato dall'art. 653 c.c. ed avente ad oggetto sia beni mobili che immobili.
Tale legato per la sua stessa natura rientra nei c.d. legati obbligatori in quanto non è immediatamente traslativo di un diritto ereditario, ma conferisce al legatario un diritto di credito ad una determinata prestazione nei confronti dell'onerato. Parlando dell'oggetto di legato è opportuno ricordare che questo, oltre che essere possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile.
Per questo carattere della determinatezza, l'oggetto del legato generico non può essere troppo indefinito; occorrere che non si tratti di un "genus summum" giacché in tal caso si cadrebbe nella nullità sancita dall'art. 632 c.c. e restando nell'altrui arbitrio la determinazione dell'oggetto del legato.
Con riferimento al legato di immobile genericamente indicato, in particolare, giurisprudenza costante ritiene che tale legato sia valido solo se accompagnato dalla determinazione del suo valore. Il valore dell'immobile, quindi, assume una rilevanza importante al fine della determinazione del genus, al pari di altri elementi idonei ad individuare l'oggetto del legato.
Inoltre, qualora poi la successiva determinazione del valore dell'immobile dato in legato vada ad oltrepassare la disponibilità dell'asse ereditario nonché della quota di legittima spettante agli eredi, questi ultimi potranno avvalersi dell'azione di riduzione.
Tale azione ha lo scopo di far accertare giudizialmente la lesione della quota di legittima spettante al legittimario che agisce in riduzione e, conseguentemente, far dichiarare l'inefficacia (totale o parziale), nei suoi confronti, delle disposizioni testamentarie e delle donazioni le quali hanno ecceduto la quota di cui il defunto poteva disporre.
Ebbene, fatto salvo il diritto di Tizio e Caio di adire le sedi competenti per verificare la veridicità del testamento olografo di Mevia, nel caso posto alla nostra attenzione, Mevia con testamento olografo, disponeva in favore di Sempronio un prelegato avente ad oggetto l'acquisto di un immobile in Roma con la dicitura che "Sempronio preferisce" e l'acquisto di un servizio di posate in argento. E' pacifico che la mera dicitura così come riportata indica come oggetto del prelegato sia un bene mobile che un bene immobile indeterminato, in quanto non si fa riferimento ad alcun valore economico corrispondente. Per tale motivo il prelegato in oggetto potrebbe rientrare nell'ipotesi di nullità sancita dall'art. 632 c.c..
Qualora invece si ritenga che tale disposizione speciale sia valida, Sempronio nello scegliere l'immobile da acquistare ben potrebbe optare per uno di un valore eccessivamente oneroso tale da ledere le quote di legittima spettanti agli altri eredi (Tizio e Caio). Inoltre, siccome il prelegato, in se stesso, denota un generico intento preferenziale del testatore, e non vale a sottrarre i beni che lo costituiscono all'azione eventuale di reintegrazione della quota riservata ai legittimari ed alle conseguenti riduzioni proporzionali di cui all'art. 558, comma 1, c.c. (Cass. civ., 29/12/1970, n. 2776), Tizio e Caio potranno far valere il loro diritto attraverso l'azione di riduzione facendo dichiarare giudizialmente inefficacie il prelegato in favore di Sempronio in quanto lesivo della quota di legittima.  

Da: enzoG11/12/2012 17:22:21
ragazzi ma sapete chi corregge Salerno?

Da: stella11/12/2012 17:23:51
mi date la conclusione per la prima traccia ?

Da: stella11/12/2012 17:23:51
mi date la conclusione per la prima traccia ?

Da: axelino6611/12/2012 17:24:58
cortesemente, potete dirmi se qualcuno di voi ha avuto problemi con salerno? a quanto pare perlomeno 2 aule pare siano schermate: internet non funziona a nessuno.

Da: aiutotutti11/12/2012 17:28:26
Parafrasate i codici; siate semplici e logici nella esposizione  evitando che 20 pagine di compito non le legga nessuno.
Fate in modo che una esposizione discorsiva indica il commissario a leggere perchè non credo che ci siano esaminatori che possano permettersi il lusso di censurare un discorso logico-giuridico che si risolva nel vero parere che un avvocato da al cliente nel momento del contatto.

Da: Trusty11/12/2012 17:29:58
A che ora consegna Rimini?

Da: ottimista7 11/12/2012 17:30:55
catanzaro???

Da: misraim11/12/2012 17:30:56
Bene considerare l'alternativa validità/non validità del prelegato....e la eventuale scelta di Sempronia...

Da: io11/12/2012 17:32:24
Napoli tutto ok, cellulari funzionano, consegna ore 19.00

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