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11 dicembre 2012 - Parere Civile
1001 messaggi, letto 85397 volte
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Da: help you11/12/2012 13:59:00
per traccia 1 capitalizzazione
Secondo il Giudice bresciano è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (cd. anatocismo bancario) e ciò comporta la nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ.. Una volta affermata la nullità della clausola, non è consentito al giudice inserire automaticamente altre clausole prevedenti capitalizzazione di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dalla legge solo a determinate condizioni (articolo 1283 cod. civ.) e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso non rimane pattuito tra le medesime (si vedano Cass. civ., sez. un., 17/07/2001, n. 9653 nella parte motiva; Corte d'Appello di Milano, 4/04/2003, n. 1142; Corte d'Appello di Brindisi, 13/05/2002; Corte d'Appello di Torino, 21/01/2002, n. 64). Ovviamente la nullità della clausola anatocistica non può essere applicata ai contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (ai sensi dell'articolo 25 D.Lgs 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l'anatocismo purché con periodicità identica per gli interessi debitori e per quelli creditori. Invece, per i contratti originariamente stipulati prima del 22 aprile 2000, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal 1 luglio 2000 e, soprattutto, se le parti hanno previamente adeguato le disposizioni sulla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori."
Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto ritiene che, laddove il conto corrente sia collegato a un'apertura di credito, non è assimilabile agli interessi, con la conseguenza che,alla CMS non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto, sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto. Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato a un'apertura di credito, la Commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e non può, pertanto, essere capitalizzata

Da: wizipy 11/12/2012 13:59:19
traccia 2 per favore?grazie x il vostro impegno!!!!

Da: sandro 7511/12/2012 13:59:21
ma che ce frega della consegna postiamo le due traccie

Da: help you11/12/2012 14:00:05
per traccia 1 Corte Cost
La Corte Costituzionale con la sentenza n.78 del 5 aprile 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 - convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» .
Secondo la Corte il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).
Si legge nella sentenza, che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme in quanto: è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo; deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione .
Evidente, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010).
Secondo la Consulta risulta violato, altresì, il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, posto che non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo.

Da: cuor di leone 11/12/2012 14:01:11
scusate ma chi corregge palermo si sa già?........che tracce di merda!!!!!

Da: &&&11/12/2012 14:05:07
Mi dite a che ora si consegna a CZ?

E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android.
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Da: lex11/12/2012 14:05:36
mettete le tracce svolte definitive....non cazzeggiate

Da: mel11/12/2012 14:07:08
parere seconda traccia per favore!!!!

Da: Ciuff11/12/2012 14:07:49

- Messaggio eliminato -

Da: Reby 25 11/12/2012 14:08:33
Forza ragazzi aiutiamoli!io purtroppo non ho idea di come si faccia un parere...ma chi le fatte che le posti...dai dai dai! =)

Da: Anselmo 8511/12/2012 14:12:31

- Messaggio eliminato -

Da: goffredotobias11/12/2012 14:13:08
la soluzione di luxor allora va bene?

Da: Da Giurdanella.it11/12/2012 14:13:10
Traccia 1: riferimenti normativi e giurisprudenziali

http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-civile-traccia-1-riferimenti-normativi-e-giurisprudenziali

Traccia 2: riferimenti normativi e giurisprudenziali:
http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-civile-traccia-2-riferimenti-normativi-e-giurisprudenziali

Da: O YEAH11/12/2012 14:14:01
URGE PARERE SECONDA TRACCIAAAAA

Da: helpyou11/12/2012 14:14:31
andate qua.....http://www.unijuris.it/files/giuris/dott.Roberto%20Marcelli%20commento%20a%20Cass.%20S.U.%20n.%2024418%20del%202%20dicembre%202010%20.pdf

Da: kia11/12/2012 14:15:24
per piacere.... la traccia 2!
pareri???

Da: Print sprinter11/12/2012 14:16:39

- Messaggio eliminato -

Da: asterix01 11/12/2012 14:17:54
mi hanno appena chiamato la consegna è alle 17 qualcuno sulla 1 tracciaaaaaaaa

Da: rossella160611/12/2012 14:19:25
qualcuno sa a che ora hanno cminciato a napoli?

Da: cocopro11/12/2012 14:19:51
nella prima traccia, cosa scrivere in merito alla "pattuizione inerente il tasso di interesse passivo"? cOME CONTESTARE IL FATTO CHE SIA STATO ORIGINARIAMENTE PREVISTO UN TASSO EXTRALEGALE?

Da: helpyou11/12/2012 14:19:56
http://www.tidona.com/pubblicazioni/20101206.htm

Da: dadaio 11/12/2012 14:20:52
ma avete la sentenza della seconda

Da: ter11/12/2012 14:21:27
postate la soluzione della seconda traccia

Da: MccccTor11/12/2012 14:21:41
seconda traccia:
La soluz non é in una sentenza ma nella traccia!!! Allora in primis da legale di T e C agire i per l accertamento della autenticità del test olografo ( non ancora pubblicato) considerando che l onore prova spetta a S. Poi valuterei la validità del prelegato...che essendo indeterminato può agevolmente argomentarsi che sia nullo. Su questo bisogna ovviamente soffermarsi. E infine laddove si consideri nullo agirei in considerazione del valore dei beni CGE nella traccia pero non emerge in riduzione se la quota di legittima risultasse lesa.

Da: helpyou11/12/2012 14:21:46
http://www.unijuris.it/files/giuris/dott.RobertoMarcellicommentoaCass.S.U.n.24418del20dicembre2010.pdf

Da: Reby 25 11/12/2012 14:21:55
ma la pagina blogspot è uno scherzo?!è da prima che tento ma non si apre!

Da: ottimista7 11/12/2012 14:22:19
MA IL PARERE DI aoxomoxoa E' CORRETTO???

Da: stella11/12/2012 14:22:49
potete postare la soluzione della prima traccia? grazie

Da: stella11/12/2012 14:22:49
potete postare la soluzione della prima traccia? grazie

Da: ALien11/12/2012 14:22:54
é un pdf pesante devi attendere

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