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11 dicembre 2012 - Parere Civile
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Da: help you | 11/12/2012 13:59:00 |
per traccia 1 capitalizzazione Secondo il Giudice bresciano è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (cd. anatocismo bancario) e ciò comporta la nullità parziale del contratto ai sensi dell'articolo 1419 cod. civ.. Una volta affermata la nullità della clausola, non è consentito al giudice inserire automaticamente altre clausole prevedenti capitalizzazione di diversa periodicità , in quanto l'anatocismo è consentito dalla legge solo a determinate condizioni (articolo 1283 cod. civ.) e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso non rimane pattuito tra le medesime (si vedano Cass. civ., sez. un., 17/07/2001, n. 9653 nella parte motiva; Corte d'Appello di Milano, 4/04/2003, n. 1142; Corte d'Appello di Brindisi, 13/05/2002; Corte d'Appello di Torino, 21/01/2002, n. 64). Ovviamente la nullità della clausola anatocistica non può essere applicata ai contratti bancari stipulati dopo il 22 aprile 2000 (ai sensi dell'articolo 25 D.Lgs 342/1999) in relazione ai quali è valida la clausola che prevede l'anatocismo purché con periodicità identica per gli interessi debitori e per quelli creditori. Invece, per i contratti originariamente stipulati prima del 22 aprile 2000, l'anatocismo deve ritenersi valido se decorrente dal 1 luglio 2000 e, soprattutto, se le parti hanno previamente adeguato le disposizioni sulla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori." Per quanto concerne la commissione di massimo scoperto ritiene che, laddove il conto corrente sia collegato a un'apertura di credito, non è assimilabile agli interessi, con la conseguenza che,alla CMS non può applicarsi il divieto anatocistico relativo ai soli interessi e dovrà calcolarsi solo alla chiusura definitiva del conto, sempre che sia stata determinata specificamente e per iscritto. Laddove, invece, il conto corrente non sia abbinato a un'apertura di credito, la Commissione deve ritenersi abbia natura di accessorio che si aggiunge agli interessi passivi e non può, pertanto, essere capitalizzata | |
Da: wizipy | 11/12/2012 13:59:19 |
traccia 2 per favore?grazie x il vostro impegno!!!! | |
Da: sandro 75 | 11/12/2012 13:59:21 |
ma che ce frega della consegna postiamo le due traccie | |
Da: help you | 11/12/2012 14:00:05 |
per traccia 1 Corte Cost La Corte Costituzionale con la sentenza n.78 del 5 aprile 2012, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 - convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 - che così dispone: «In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione d'importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» . Secondo la Corte il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Si legge nella sentenza, che la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme in quanto: è intervenuta sull'art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo; deroga, innovando rispetto al testo previgente, peraltro senza alcuna ragionevole giustificazione . Evidente, dunque, la violazione dell'art. 3 Cost., perché la norma censurata, facendo retroagire la disciplina in esso prevista, non rispetta i principi generali di eguaglianza e ragionevolezza (sentenza n. 209 del 2010). Secondo la Consulta risulta violato, altresì, il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, posto che non è dato ravvisare quali sarebbero i motivi imperativi d'interesse generale, idonei a giustificare l'effetto retroattivo. | |
Da: cuor di leone | 11/12/2012 14:01:11 |
scusate ma chi corregge palermo si sa già ?........che tracce di merda!!!!! | |
Da: &&& | 11/12/2012 14:05:07 |
Mi dite a che ora si consegna a CZ? | |
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Da: lex | 11/12/2012 14:05:36 |
mettete le tracce svolte definitive....non cazzeggiate | |
Da: mel | 11/12/2012 14:07:08 |
parere seconda traccia per favore!!!! | |
Da: Ciuff | 11/12/2012 14:07:49 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: Reby 25 | 11/12/2012 14:08:33 |
Forza ragazzi aiutiamoli!io purtroppo non ho idea di come si faccia un parere...ma chi le fatte che le posti...dai dai dai! =) | |
Da: Anselmo 85 | 11/12/2012 14:12:31 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: goffredotobias | 11/12/2012 14:13:08 |
la soluzione di luxor allora va bene? | |
Da: Da Giurdanella.it | 11/12/2012 14:13:10 |
Traccia 1: riferimenti normativi e giurisprudenziali http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-civile-traccia-1-riferimenti-normativi-e-giurisprudenziali Traccia 2: riferimenti normativi e giurisprudenziali: http://www.giurdanella.it/articolo/esame-avvocato-2012-parere-civile-traccia-2-riferimenti-normativi-e-giurisprudenziali | |
Da: O YEAH | 11/12/2012 14:14:01 |
URGE PARERE SECONDA TRACCIAAAAA | |
Da: helpyou | 11/12/2012 14:14:31 |
andate qua.....http://www.unijuris.it/files/giuris/dott.Roberto%20Marcelli%20commento%20a%20Cass.%20S.U.%20n.%2024418%20del%202%20dicembre%202010%20.pdf | |
Da: kia | 11/12/2012 14:15:24 |
per piacere.... la traccia 2! pareri??? | |
Da: Print sprinter | 11/12/2012 14:16:39 |
- Messaggio eliminato - | |
Da: asterix01 | 11/12/2012 14:17:54 |
mi hanno appena chiamato la consegna è alle 17 qualcuno sulla 1 tracciaaaaaaaa | |
Da: rossella1606 | 11/12/2012 14:19:25 |
qualcuno sa a che ora hanno cminciato a napoli? | |
Da: cocopro | 11/12/2012 14:19:51 |
nella prima traccia, cosa scrivere in merito alla "pattuizione inerente il tasso di interesse passivo"? cOME CONTESTARE IL FATTO CHE SIA STATO ORIGINARIAMENTE PREVISTO UN TASSO EXTRALEGALE? | |
Da: helpyou | 11/12/2012 14:19:56 |
http://www.tidona.com/pubblicazioni/20101206.htm | |
Da: dadaio | 11/12/2012 14:20:52 |
ma avete la sentenza della seconda | |
Da: ter | 11/12/2012 14:21:27 |
postate la soluzione della seconda traccia | |
Da: MccccTor | 11/12/2012 14:21:41 |
seconda traccia: La soluz non é in una sentenza ma nella traccia!!! Allora in primis da legale di T e C agire i per l accertamento della autenticità del test olografo ( non ancora pubblicato) considerando che l onore prova spetta a S. Poi valuterei la validità del prelegato...che essendo indeterminato può agevolmente argomentarsi che sia nullo. Su questo bisogna ovviamente soffermarsi. E infine laddove si consideri nullo agirei in considerazione del valore dei beni CGE nella traccia pero non emerge in riduzione se la quota di legittima risultasse lesa. | |
Da: helpyou | 11/12/2012 14:21:46 |
http://www.unijuris.it/files/giuris/dott.RobertoMarcellicommentoaCass.S.U.n.24418del20dicembre2010.pdf | |
Da: Reby 25 | 11/12/2012 14:21:55 |
ma la pagina blogspot è uno scherzo?!è da prima che tento ma non si apre! | |
Da: ottimista7 | 11/12/2012 14:22:19 |
MA IL PARERE DI aoxomoxoa E' CORRETTO??? | |
Da: stella | 11/12/2012 14:22:49 |
potete postare la soluzione della prima traccia? grazie | |
Da: stella | 11/12/2012 14:22:49 |
potete postare la soluzione della prima traccia? grazie | |
Da: ALien | 11/12/2012 14:22:54 |
é un pdf pesante devi attendere | |
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