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11 dicembre 2012 - Parere Civile
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Da: menamoi | 11/12/2012 15:39:15 |
traccia 1 in conclusione: Quindi Caio può far valere certamente l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale sino al 2000, ma se ha effettuato versamenti /pagamenti a ripristino della provvista il decorso alla ripetizione dell'indebito è dalla chiusura del conto, mentre se ha fatto versamenti a titolo di pagamento del debito (caso in cui è oltre fido) il decorso è dall'annotazione dell'operazione. Per l'anatocismo dopo il 2000 è comunque illegittima la capitalizzazione trimestrale, mentre legittima quella annuale se effettuata in condizioni di reciprocità (sia a credito che a debito); il tasso extra-legale è legittimo se consta da forma scritta pattuita! | |
Da: Blackie | 11/12/2012 15:39:20 |
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata, su caso analogo, con sentenza numero 7098 del 29 marzo 2012. Ecco la massima che potete prendere come riferimento per la risoluzione del vostro parere. Ricordate, però, che si tratta solo di un'indicazione non ancora confermata: In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari. | |
Da: sissi12x90 | 11/12/2012 15:39:37 |
si mi servirebbero entrambe sono per mia sorella che è dentro ma ,nn so quale ha scelto di fare quindi vorrei fornirle uno spunto per entrambe grazie mille!!! | |
Da: goffredotobias | 11/12/2012 15:40:14 |
semplice, le percentualiiiiii | |
Da: Cavallo342 | 11/12/2012 15:40:39 |
Chex spero che tua moglie non diventi mai avvocato. 6 volte. Bah. | |
Da: II traccia | 11/12/2012 15:40:54 |
Ragazzi mi pare semplice sta traccia. La soluzione é nella traccia!!!! É valido il prelegato??No!!! Basta argomentare cob l ausilio di un codice e di logica. Le sent non servono! E ricordatevi chi difendete. | |
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Da: AT CAVALLO | 11/12/2012 15:41:41 |
PRIMA CI SONO I RACCOMANDATI...CIOE' LA MAGGIORANZA | |
Da: Tenebroso | 11/12/2012 15:42:15 |
Roma a che ora consegna e Salerno, Napoli? Lecce? .. ma cosa ve ne importa trovatre le soluzioni invece di chiedere l'orario!!! | |
Da: TRACCIA 1 | 11/12/2012 15:42:15 |
Innanzitutto non procedere subito a risolvere il caso ma soffermarsi sugli elementi cardine del quesito come il contratto di conto corrente, l'istituto degli interessi legali, la prescrizione dell'indebito e l'anatocismo. Una volta esposti brevi cenni su questi elementi, bisogna pensare praticamente da avvocato e studiare una difesa di Caio che sia fondata e suffragata da no rme e documenti. Un buon punto di partenza può essere l'art. 2033 c.c. da cui trarre importanti spunti sia per il termine prescrizionale (10 anni) e sia per capire da quando far decorrere tale termine. Possono tornare utili anche gli articoli dal 2035 c.c. al 2039 c.c., a cui affiancare l'esame dell'art. 1283 c.c. relativo all'anatocismo. | |
Da: TRACCIA 2 | 11/12/2012 15:43:01 |
Innanzitutto è doveroso evidenziare quali istituti menzionare e, nello specifico, il testamento olografo, il legato e prelegato e la legittima. Per quanto concerne le se ntenze che meglio si adattano al caso prospettato si evidenziano: sentenza 17266/2012 Cassazione; sentenza numero 7098 del 29 marzo 2001 SS.UU. Cass. (18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288). (Cass. 27 ottobre 2008 n. 25845). Importante per i candidati che hanno scelto questa traccia è l'illustrazione degli istituti prima di procedere alla redazione del parere vero e proprio. Molti tralasciano questo particolare ritenendo giusto andare subito al nòcciolo della questione, errore da non fare anche perché la traccia richiede espressamente di parlare degli istituti in questione. Passare poi alle problematiche inerenti la fattispecie enunciata è il succo dell'elaborato. Il candidato deve dare prova di aver compreso a pieno l'argomento e di saper dare risposte esaurienti affinchè Tizio e Caio capiscano quali problematiche possano scaturire dai fatti. | |
Da: roma 2 | 11/12/2012 15:43:26 |
notizie da romaaaaaaaaaaaaa | |
Da: avvocato per volontariato | 11/12/2012 15:43:27 |
cavallo pazzo leggi bene prima di scrivere.. cabron | |
Da: TRACCIA 2 | 11/12/2012 15:43:35 |
RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI Istituti da trattare: testamento olografo - legato e prelegato- quota - legittima e sua lesione Norme: testamento 602 cc; legittima 536 ss cc; legato 649 e ss cc; prelegato 661 cc "In materia di distinzione tra erede e legatario, a fini dell'esercizio dell'azione di riduzione, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi (ai sensi dell'articolo 588 del Cc), come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. Questa indagine però è riservata al giudice di merito, in quanto si risolve in un apprezzamento di fatto, ed è quindi incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato" Corte di cassazione, sentenza 17266/2012. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è pronunciata, su caso analogo, con sentenza numero 7098 del 29 marzo 2012. Ecco la massima che potete prendere come riferimento per la risoluzione del vostro parere. Ricordate, però, che si tratta solo di un'indicazione non ancora confermata: "In tema di legato in sostituzione di legittima, il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto un bene immobile, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350, primo comma, n.5 c.c., risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietà di beni già acquisiti al suo patrimonio; infatti, l'automaticità dell'acquisto non è esclusa dalla facoltà alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima, tale possibilità dimostrando soltanto che l'acquisto del legato a tacitazione della legittima è sottoposto alla condizione risolutiva costituita dalla rinuncia del beneficiario, che, qualora riguardi immobili, è soggetta alla forma scritta, richiesta dalla esigenza fondamentale della certezza dei trasferimenti immobiliari". Cassazione civile, Sezioni Unite, 29.3.2011, n. 7098 Legato - sostituzione di legittima - rinuncia - forma scritta. Il legittimario in favore del quale il testatore abbia disposto ai sensi dell'art. 551 c.c. un legato avente ad oggetto beni immobili in sostituzione di legittima, qualora intenda conseguire la legittima, deve rinunciare al legato stesso in forma scritta ex art. 1350 c.c., n. 5.[...] ...la mancata rinuncia per iscritto ai sensi dell'art. 1350 c.c., n. 5, da parte dei legittimario che agisce per chiedere la legittima, al legato in sostituzione di legittima avente ad oggetto beni immobili, è rilevabile d'ufficio senza necessità di eccezione della controparte (Cass. 18-4-2000 n. 4971; Cass. 3-7-2000 n. 8878; Cass. 16-5-2007 n. 11288). Cass. Civ., sez. II, n. 26955/2009. Accettazione e rinuncia del legato sostitutivo di legittima ed acquisizione della cosa legata. Per la validità del testamento olografo si richiede (art. 602 c.c.) che esso sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, ma non occorre anche che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla stesura dell'atto di ultima volontà, poiché nessuna norma ne impone la redazione in un unico contesto temporale, sicché il testatore, dopo aver redatto il documento, può completarlo successivamente con la propria sottoscrizione" (Cass. 27 ottobre 2008 n. 25845). (...) il generico intento preferenziale manifestato dal testatore con la disposizione del prelegato non è sufficiente a sottrarre i beni che ne formano oggetto all'azione di riduzione dei legittimari (Cass. 28-7-67, n. 2006) (...) Perché la riduzione proporzionale non si applichi ad una data disposizione testamentaria, non basta infatti che con tale disposizione il testatore abbia manifestato la volontà di beneficiare una data persona a preferenza di altre, giacché una simile volontà è, almeno di solito, individuabile, in kisura più o meno notevole, in qualsiasi disposizione testamentaria ed invece occorre che il testatore abbia manifestato la ben diversa volontà di preferire una data dispiszione rispetto alle altre. E nessuna ragione giuridica autorizza a ritenere che, per il solo fatto di aver disposto un prelegato, il testatore abbia anche voluto che questo abbia effetto a preferenza delle latre disposizioni testamentarie, in caso di esercizio dell'azione di riduzione da parte dei legittimari (Cass. 24-5-62, n. 4917) | |
Da: prova123prova | 11/12/2012 15:43:55 |
ma a me pare che le Sezioni unite del 2010 dicono chiaramente che sia la capitalizzazione trimestrale, che quella annuale sono illegittime. E' davvero necessario incasinarsi sul regime pre 2000? | |
Da: 1977 | 11/12/2012 15:44:08 |
Conosco tante ragazzi meritevoli che con sacrifici hanno imparato la professione ma che per colpa di un esame che nulla ha a che vedere con l'esercizio effettivo di questo mestiere sono bloccate e condannate a fare i praticanti a vita!!!! Forza colleghi | |
Da: Notaio | 11/12/2012 15:44:23 |
Il primo problema da risolvere nella traccia 2 è la validità del legato in quanto tale e non in quanto prelegato: in altre parole occorre capire se si ricade o meno nel divieto di cd. relatio sostanziale sancito dall'art. 632 c.c. In secondo luogo, una volta argomentata la nullità di tale legato occorre richiamare la sentenza del 67 in base alla quale il prelegato non vale a sottrarre i beni oggetto di esso dall'azione di riduzione esercitata dagli altri legittimari.... | |
Da: esami | 11/12/2012 15:44:24 |
sapete a che ora consegna catanzaro????? | |
Da: Chex | 11/12/2012 15:44:42 |
Se non dovesse diventarlo sarà un problema suo nonostante abbia fatto tanti sacrifici. Puoi portare avanti la questione quanto vuoi tu, è l'offendere che non va bene. Punto. Contento per te che hai superato l'esame al primo tentativo e, visto che sei avvocato, non posso credere che tu non abbia colleghi con le stese difficoltà a superare l'esame. | |
Da: gabry5179 | 11/12/2012 15:44:56 |
parere 2 traccia x favore!!! | |
Da: TRACCIA 2 | 11/12/2012 15:46:33 |
se il legato è nullo ...si deve proporre l'azione di riduzione? | |
Da: petrosino81 -banned!- | 11/12/2012 15:46:40 |
soluzione parere 1 anatocismo e schema del pare.................. | |
Da: :) | 11/12/2012 15:48:12 |
Tracce semplici... Sono certo che chi ha un minimo di cervello stanno passa!!! | |
Da: Notaio | 11/12/2012 15:48:41 |
l'azione di riduzione va proposta solo se i legittimari si ritengono lesi nella quota di riserva...Nel nostro caso pare che questi vogliano proporla: onere ai fini della proposizione di tale azione sarà l'imputazione alla propria quota delle attribuzioni già ricevute(ed è solo qui che potrebbe risultare utile la sentenza del 2012 di cui tutti parlate...) | |
Da: tommy1986 | 11/12/2012 15:50:11 |
menamoi sulla pattuizione inerente il tasso di interesse passivoche possiamo scrivere???? | |
Da: Cavallo342 | 11/12/2012 15:51:07 |
Chex mi dispiace ma tutti i miei amici piu stretti hanno fatto l esame con me lo scorso anno e l'abbiamo passato tutti...le persone che conosco e non l'hanno passato erano caproni. Quindi so a cosa mi riferisco. Certo non passare lo scorso anno con quelle tracce elementari... | |
Da: x notaio | 11/12/2012 15:51:55 |
ok grazie | |
Da: :::::))))) | 11/12/2012 15:52:06 |
Mamma mia com'è semplice quest'anno sto cacchio d'esame!!!! | |
Da: 2 TRACCIA | 11/12/2012 15:52:09 |
notaio per te è nullo allora il legato?? e l'art 654???? | |
Da: ra78 | 11/12/2012 15:53:24 |
scusate qualcuno chiaro e preciso può dare una vlta per tutte il pare alla traccia 2? ci sono persone che aspettano | |
Da: ijhigigigigig | 11/12/2012 15:54:47 |
In tema di anatocismo, la disciplina codicistica prevede una norma ritenuta imperativa, l'art. 1283 c.c., che, per le finalità di ordine pubblico ed economico perseguite, vieta il fenomeno della cd. produzione degli interessi sugli interessi che, rischiando di produrre una moltiplicazione incontrollabile dell'esposizione debitoria, potrebbe creare fenomeni sostanzialmente usurari. Nonostante la previsione di un siffatto divieto generale, il legislatore disciplina tre ipotesi derogatorie che, in via eccezionale, autorizzano l'operatività del meccanismo anatocistico. Invero, l'art. 1283 c.c. ammette: l'anatocismo convenzionale, cioè quando vi sia una pattuizione espressa successiva alla scadenza degli interessi; l'anatocismo legale, nel presupposto di una domanda giudiziale esplicita e chiara finalizzata all'accertamento e alla condanna al pagamento degli interessi fruttificati; l'anatocismo usurario o usuale, per cui se sussistono usi contrari, che devono essere normativi, esso è ammissibile anche oltre i limiti posti per quello convenzionale e legale. Con riferimento all'anatocismo usuale, si è posto il problema se si potesse considerare un uso normativo e come tale legittimo, quello recepito dalle norme bancarie uniformi (art. 7 ABI) che prevedono un doppio binario di capitalizzazione degli interessi sul conto corrente bancario: per i saldi attivi una periodicità annuale, per i saldi passivi una periodicità trimestrale. A riguardo, la giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 2374/1999; Cass. n. 11466/2008) ha chiarito che questo uso, pur recepito dalle norme bancarie uniformi, ha carattere negoziale e non normativo, e non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1283 c.c.. Nonostante il suesposto indirizzo giurisprudenziale, la rilevanza economica della fattispecie, ha imposto un intervento normativo, attuato con il d.lgs.342/1999 che, modificando l'art. 120 TU in materia bancaria e creditizia, ha previsto un quarto tipo di anatocismo, quello bancario. In virtù di questa disposizione si ritengono ammissibili, in conformità alle indicazioni impartite dal CICR, anatocismi in deroga al 1283 c.c., dunque anche trimestrali, purché i periodi di capitalizzazione siano identici nei rapporti attivi e passivi. All'indomani della riforma del 1999, si è posto il problema della validità delle clausole anteriori al d.lgs 342, in attuazione delle quali le banche hanno riscosso interessi in base a convenzioni nulle, perché contrarie al 1283 c.c. che, come visto, vieta l'anatocismo quale principio di carattere generale, ammettendo unicamente tre eccezioni. Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione che con la pronuncia n. 21095 del 2004 hanno precisato che la prassi bancaria consistente nella previsione di clausole, accessorie ai contratti di conto corrente, di capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, doveva considerarsi uso negoziale (o pattizio) e non normativo, quindi non idoneo a derogare al meccanismo impositivo di cui all'art. 1283 c.c. e che ogni qualvolta al correntista era imposta una siffatta clausola, essa doveva ritenersi nulla e tutte le somme precedentemente riscosse dall'istituto di credito dovevano, per la regola della ripetizione dell'indebito, essere restituite. Alla luce di queste argomentazioni, si sono poste una serie di questioni che sono state risolte di recente dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010. In primo luogo, la Suprema Corte ha affrontato la problematica relativa all'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione dell'azione di ripetizione del'indebito. Giova considerare che alle azioni restitutorie non si applica la regola dell'imprescrittibilità dell'azione di nullità, anche se la clausola è nulla, ma il termine di prescrizione decennale, in base al combinato disposto degli artt. 2948 e 2033 c.c.. Relativamente al dies a quo, in precedenza, la giurisprudenza aveva affermato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute indebitamente dalla banca a titolo di interessi su di un'apertura di credito in conto corrente, decorra dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi. A siffatto orientamento sono state avanzate delle critiche, mosse dal rilievo secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico derivante dal contratto di conto corrente bancario non è l'unico elemento utile ad individuare nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il suddetto termine di prescrizione. Invero, ogni volta che un rapporto di durata richieda prestazioni in denaro ripetute, l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che sia destinato a protrarsi nel futuro, non impedisce di qualificare indebito ciascun pagamento non dovuto, se ciò dipenda dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento stesso si è verificato: ed è sempre da quel momento che sorge il diritto del solvens alla ripetizione, e che la relativa prescrizione inizia a decorrere. Ebbene, in linea generale, perché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale pagamento deve esistere, deve essere ben individuabile, deve determinare uno spostamento patrimoniale e non deve avere una idonea causa giustificativa. Dunque, la Cassazione, sez. un., 2 dicembre 2010, afferma che può sostenersi decorso il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione solamente da quando sia intervenuto un pagamento che l'attore del processo sostenga essere indebitamente eseguito. Lo stesso dovrà dirsi nel caso in cui il pagamento sia dichiarato indebito in conseguenza dell'accertata nullità del negozio giuridico in esecuzione del quale sia stato effettuato. Ma il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che da parte sua non ha ancora avuto luogo. Invero, come si evince dagli artt. 1842 e 1843 c.c., con l'apertura di credito la banca pone a disposizione del cliente una somma di denaro che questi potrà utilizzare anche in più riprese, con la facoltà di ripristinarne in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali prelevamenti, entro il limite del credito accordatogli. Pertanto, se durante l'apertura di credito, il correntista non abbia effettuato versamenti, è indiscutibile che non vi possa essere alcun pagamento da parte del correntista, prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli abbia provveduto a restituire alla banca il denaro messo a sua disposizione e concretamente utilizzato. Per questo motivo, qualora la restituzione abbia ecceduto il dovuto a causa del computo degli interessi in misura non consentita, l'azione di ripetizione dell'indebito potrà essere esercitata in un momento successivo alla chiusura del conto, e solo da quel momento comincerà a decorrere il relativo termine di prescrizione. Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione, se hanno avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. E questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto scoperto. Non è così, invece, se i versamenti in conto rappresentino unicamente atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può continuare a godere. A ben vedere, potrà quindi ritenersi pagamento ripetibile solo quello avvenuto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia diritto di chiedere la restituzione al cliente del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e perciò da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Pertanto, il termine decennale di prescrizione dell'azione di restituzione decorre dalla chiusura del conto, piuttosto che dalle singole poste di debito. La Corte di Cassazione, sez. un., 2 dicembre 2010,n. 24418, ha poi affrontato e risolto la diversa questione di come debbano essere calcolati gli interessi passivi successivamente alla declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, e cioè se debbano essere conteggiati con capitalizzazione annuale o senza alcuna capitalizzazione. Ebbene, in qualche contenzioso, gli istituti bancari si erano orientati nel senso non di restituire al cliente le somme illegittimamente incamerate relative agli interessi passivi anatocistici calcolati trimestralmente, ma di restituirle solo in parte, in virtù di un ricalcolo autonomamente applicato che avrebbe consentito loro di trattenere quella parte di interessi che avrebbero percepito se avessero fin dall'inizio del rapporto praticato una capitalizzazione annuale, in sostanza convertendo la clausola di capitalizzazione da trimestrale ad annuale. Questa impostazione è da considerarsi inaccettabile, principalmente per la ragione secondo la quale il nostro ordinamento vieta l'anatocismo anche annuale se non c'è una convenzione posteriore alla scadenza, una domanda giudiziale o un uso normativo. Poi, sarebbe arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, si riconoscesse la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale. Pertanto, è più convincente quell'interpretazione che impone una restituzione integrale delle somme indebitamente percepite dagli istituti bancari, che hanno applicato l'anatocismo trimestrale passivo, senza dar adito a ricalcoli arbitrari basati su meccanismi di conversione. LA SOLUZIONE di Cassazione, Sezioni Unite, 2 dicembre 2010, n. 24418 Alla luce delle suesposte argomentazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia del 2 dicembre 2010, n. 24418, enunciano i seguenti principi di diritto: 1. Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. 2. L'interpretazione data dal giudice di merito all'art. 7 del contratto di conto corrente bancario, stipulato dalle parti in epoca anteriore al 22 aprile 2000, secondo la quale la previsione di capitalizzazione annuale degli interessi contemplata dal comma 1, di detto articolo si riferisce ai soli interessi maturati a credito del correntista, essendo invece la capitalizzazione degli interessi a debito prevista dal comma successivo su base trimestrale, è conforme ai criteri legali d'interpretazione del contratto ed, in particolare, a quello che prescrive l'interpretazione sistematica delle clausole; con la conseguenza che, dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna. | |
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