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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: le domande01/02/2013 21:23:34
e pure le impressioni, qualcuno ha assistito oggi agli orali ?
Rispondi

Da: le impressioni di oggi:01/02/2013 21:48:32
si è trattato di uno sconvolgimento totale. Ad un  certo punto un candidato non riusciva neanche a respirare. gli si è fermato il respiro in gola e si vedeva che il petto gli scoppiava.
Poi si è ripreso , ma era evidente che i brividi gli attraversavano tutto il corpo e lo scuotevano.
Insomma quasi uno statto di shock profondo di tipo comatoso.
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 21:51:23
N. 01117/2013 REG.PROV.COLL.

N. 08947/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8947 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rosaria Santini, Stefania Aliano, Lidia Ansini, Andrea Antogiovanni, Rossella Antonelli, Mariarosaria Arcella, Loredana Ascione, Annamaria Belfiori, Michele Bisaglia, Anna Rita Bisceglia, Maria Chiara Bontempi, Mariateresa Bosco, Antonietta Bruno, Giuseppe Antonio Bruno, Giuseppina Callari, Angelo Callipo, Orsolina Campisi, Pietro Cantisani, Luigi Capaccio, Francesca Carbonetti, Erminia Cardona Albini, Antonella Casali, Antonietta Cassese, Nunzia Castaldo, Salvatore Catena, Pierluigi Cigolini, Marisa Cino, Anna Maria Corso, Sandro Corti, Stefano Costantini, Paolo Cotroneo, Rosa Crocco, Maria Crupi, Stella Cutrona, Ada D'Alessandro, Guglielmina D'Annibale, Maura D'Errico, Pasquale D'Inverno, Carla Damo, Laura Damo, Clotilde De Fazio, Diana Pia De Francesco, Laura De Risi, Monica De Rosa, Antonella De Rosso, Paola De Tata, Paola Del Gais, Simona Della Maggiore, Maria Di Cesare, Giorgio Di Gregorio, Michele Di Toro, Clara Evangelista, Maria Falbo, Stanislao Raffaele Femiano, Angela Maria Fenu, Riccardo Franco, Irene Franconi, Maurizio Gagliardi, Ernesto Gallucci, Bruno Gatti, Tiziana Gentilin, Sandra Gerardi, Barbara Giammartini, Rosalia Gioè, Daniela Gorla, Maria Grasso, Rosamaria Antonella Greco, Paola Grieco, Vincenza Guarino, Maria Iaccarino, Gerardina Iannazzone, Domenico Idone, Pasqualina Infante, Rita Landini, Daniela Lanzilao, Mario Lecce, Anna Maria Leone, Silvana Lesti, Mariagabriella Licata, Paola Licata, Rosa Anna Liguori, Angelina Lombardi, Vincenzo Lupo, Saverio Madeo, Maria Giovanna Maestrelli, Orsola Maiorano, Giovanna Manca, Anna Mangieri, Maria Rita Manzo, Franca Maragoni, Donatella Marino, Angelo Marrocco, Giulia Martorana, Assunta Massenzio, Maria Antonella Milani, Salvatore Miraglia, Gabriella Miragoli, Genesio Modesti, Rosa Elena Monne, Carmela Nappo, Antonella Nardone, Serenella Nardoni, Alessandra Nerone, Maria Teresa Nulli, Michele Nuzzo, Carolina Paduano, Giuseppe Domenico Panetta, Antonina Pangallo, Silvia Mascia Paolo, Maria Caterina Patrizi, Consolata Pellicone, Beatrice Pescucci, Mariella Petrini, Giulia Piccirilli, Lucia Lidia Privitera, Patrizia Pupo, Alessandro Reale, Anna Maria Regis, Laura Regis, Fulvia Ricci, Ornella Riciniello, Antonella Rinaldo, Manuela Marianna Romolo, Enzo Rosato, Stefania Ruggiero, Lucia Saccon, Antonio Santagata, Concetta Santochirico, Giuseppe Santoro, Gemma Savastano, Carmen Scaramozza, Mariacristina Schiatti, Sonia Schirato, Ada Seguino, Lara Solco, Maria Solis, Rose Mary Spina, Federico Alberto Spinelli, Nicola Stifano, Carmen Talarico, Lina Talarico, Anna Tataranni, Anna Maria Tieri, Enzo Felice Toscano, Angela Treglia, Giuseppina Trinceri, Claudia Valentini, Raimondo Valeri, Arnaldo Viscardi, Raffaella Volpe, Lucia Volzone, Monica Zefferi, Maddalena Antonia Albano, rappresentati e difesi dall'Avv. Giancarlo Marotta ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Caracuzzo in Roma, Via Villa Pepoli, n. 4;
contro
il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro legale rappresentante p.t., gli Uffici Scolastici Regionali per il Molise, l'Umbria, la Toscana, le Marche, il Lazio, la Basilicata, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Calabria e l'Abruzzo in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domiciliano;
nei confronti di
Giuseppina Simeone, Umberto Di Lallo, Elisabetta Annichino, Roberto Martini, Savino Febi, Alessandro Folchi Vici D'Arcevia, Giuseppe Massaro, Giacomo D'Imperio, Ornella Pansardi, Nadia Pagliaro, Rachele Miraglia, Massimo Burigana, Pier Domenico Ricci, Paolo Mazzeranghi, Rosalbino Turco, Ernesta De Simone, Antonella Conio, Simonetta Zuccaccia, controinteressati non costituiti in giudizio;
Salsone Renato, controinteressato rappresentato e difeso dagli Avvocati Prof. Federico Tedeschini e Pugliano Pierpaolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio Tedeschini in Roma, Largo Messico, n. 7;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Zanon Marisa, Raspanti Giacomo, Mattioli Loretta, Testa Susanna, Uguccioni Gianfranco, Antonetti Gina, Cannelli Alessandra, Cristinzio Aurora, Corasanti Parizia, Masala Piergiorgio, Vettese Cinzia, Clemente Gabriella, Cosentino Concetta, Inglese Maria Grazia, Russo Biagio, Alemanno paola, Conte Chiara, Cozzoli Antonietta Maria, De Blasi Antonio, Mezzolla Anna Maria, Modoni Francesca, Petruzzi Rosanna, Trivisonne Pasquale, Villino Annalisa, Visaggio Stefano, Parentela grazia, Biazzio Rosario, Di Martino Piero, Foti Carmela, Schiavo Emmanuele, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Forte e Maria Lucia Forte, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gabriella Forte in Roma, via Taranto, n. 95,
Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Federico Tedeschini e Pierpaolo Salvatore Pugliano ed elettivamente domiciliata presso lo studio Tedeschini in Roma Largo Messico, n. 7;
per l'annullamento
a)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 17 ottobre 2011 e relativo alla Regione Molise
b)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 17 ottobre 2011 e relativo alla Regione Umbria,
c)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 18 ottobre 2011 e relativo alla Regione Toscana,
d)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 19 ottobre 2011 e relativo alla Regione Marche
e)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 19 ottobre 2011 e relativo alla Regione Lazio
f)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 19 ottobre 2011 e relativo alla Regione Basilicata,
g)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 21 ottobre 2011 e relativo alla Regione Lombardia
h)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 24 ottobre 2011 e relativo alla Regione Veneto
i)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 25 ottobre 2011 e relativo alla Regione Emilia Romagna
l)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 25 ottobre 2011 e relativo alla Regione Calabria
m)    dell'elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso di dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 pubblicato dal MIUR in data 26 ottobre 2011 e relativo alla Regione Abruzzo,
n)    dei decreti ignoti di data e numero con i quali l'Amministrazione resistente non ha ammesso gli odierni ricorrenti alle prove scritte del concorso de quo
o)    della prova preselettiva de qua
p)    del foglio di istruzioni allegato alla nota a prto. A00DGPER 7971 del 30 settembre 2011, nella parte in cui si dispone che durante la prova preselettiva è previsto l'utilizzo del volume dei test, contenente tutte le domande della banca dati, nonché ove si precisa che "il candidato deve ricercare sul volume i 100 quesiti estratti e riportare le risposte sull'apposito foglio a lettura ottica", nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale ivi compresi i verbali redatti dalle varie istituzioni scolastiche sedi della prova preselettiva in tutte le regioni e dei verbali redatti e delle operazioni di correzione svoltesi presso il FORMEZ a Roma,
nonché per l'annullamento
del relativo bando di concorso di cui al decreto dirigenziale 13 luglio 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti notificati il 2 gennaio 2012 e proposti da Anna Maria Tieri ed altri; i motivi aggiunti notificati l'11 maggio 2012 e proposti da Pupo Patrizia ed altri; i motivi aggiunti notificati il 29 giugno 2012 e proposti da Santini Rosaria ed altri; i motivi aggiunti notificati il 3 ottobre 2012 proposti da Anna Tataranni ed altri;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e degli gli Uffici Scolastici Regionali per il Molise, l'Umbria, la Toscana, le Marche, il Lazio, la Basilicata, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Calabria e l'Abruzzo e di Renato Salsone;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
Con ricorso notificato alle Amministrazioni centrale e periferiche dell'istruzione scolastica sopra indicate in data 2 novembre 2011 e depositato il successivo 4 novembre, i ricorrenti espongono di essere tutti docenti del Ministero dell'Istruzione e di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per dirigente scolastico bandito con d.d.g. 13 luglio 2011.
Rappresentano che in data 5 ottobre 2011, pochi giorni prima che si espletasse la prova preselettiva prevista per il successivo 12 ottobre, il Ministero a seguito di diverse segnalazioni su errori presenti nella banca dati, ha eliminato circa un migliaio di quesiti ritenuti errati.
La prova preselettiva avveniva dunque il 12 ottobre 2011 dopo circa quattro ore e mezzo dall'ingresso nelle varie sedi regionali del concorso e previo sorteggio delle 100 domande alle quali i candidati dovevano rispondere. Durante la prova preselettiva ai candidati era distribuito un "librone" contenente circa 6000 domande ed un foglio a lettura ottica dove essi dovevano indicare le risposte corrette mediante l'annerimento di cerchi bianchi e previa ricerca delle domande nel librone stesso.
Dopo tale farraginosa procedura a seguito della pubblicazione degli elenchi regionali degli idonei essi constatavano di non risultarvi inclusi.
Avverso la mancata ammissione alle prove scritte essi pertanto propongono:
1. Violazione del bando di concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011, violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione dei principi generali in materia concorsuale, enucleabili dal d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dal d.P.R n. 140 del 10 luglio 2008 e cioè violazione dei principi di contestualità e segretezza, di trasparenza e di par condicio; eccesso di potere per totale vanificazione delle prove di esame;
2), 3), 4), 5), 7) i motivi così enumerati recano identica rubrica: Violazione del bando di concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011, violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione del d.lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 attuativo della direttiva dell'Unione Europea 2000/78/CE; violazione dei principi generali in materia concorsuale, enucleabili dal d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dal d.P.R n. 140 del 10 luglio 2008 violazione dei principi di contestualità e segretezza, di trasparenza e di par condicio; eccesso di potere per totale vanificazione delle prove di esame;
6), 8), 9), 10), 11), 12), 13, 14),15), 16), 17), 18) e 19) recano identica rubrica: Violazione del bando di concorso di cui al d.d.g. 13 luglio 2011, violazione degli articoli 3 e 97 Cost.; violazione enucleabili dal d.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994, dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dal d.P.R n. 140 del 10 luglio 2008 violazione dei principi di contestualità e segretezza, di trasparenza e di par condicio; eccesso di potere per totale vanificazione delle prove di esame.
Concludono con richiesta cautelare e per l'accoglimento del ricorso.
L'Amministrazione dell'istruzione si è costituita in giudizio con compiuta memoria, rassegnando conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.
L'Associazione Nazionale dei dirigenti scolastici ed alcuni dei controinteressati hanno proposto atto di intervento ad opponendum contestando tutte le censure proposte anche sulla base della giurisprudenza della sezione nella materia.
Alla Camera di Consiglio del 24 novembre 2011 l'istanza cautelare è stata respinta.
Con motivi aggiunti notificati il 2 gennaio 2012 gli interessati rappresentano di avere proposto appello avverso tale ordinanza, ma che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 5609 del 20 dicembre 2011 lo ha rigettato in relazione allo stato della procedura che aveva appunto visto celebrarsi le prove scritte in tutta Italia nelle date del 14 e 15 dicembre 2011. Reiterano dunque in sostanza le censure proposte in via principale e rappresentano che la procedura preselettiva era viziata in quanto nei 100 quesiti formulati vi erano:
A.    Quesiti con risposte indicate come esatte ma che in realtà erano errate o opinabili;
B.    Quesiti mal formulati perché ammettono più risposte esatte;
C.    Domande errate perché mal formulate o incomplete.
Sulla base di tali enucleazioni individuano, oltre le mille domande già dal Ministero estrapolate in data 5 ottobre 2011, altre domande che, in base alle ricostruzioni operate nei motivi aggiunti presenterebbero tali caratteristiche, insistendo per l'effetto disorientante e lo spreco di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande. Concludono per la loro ammissione a prove suppletive, che impedirebbero l'annullamento del concorso laddove il ricorso venisse accolto in sede di merito.

Contrasta tale posizione l'Associazione dei presidi che ha presentato a tal riguardo memoria difensiva del 30 gennaio 2012.
Pervenuta l'istanza cautelare alla Camera di Consiglio del 2 febbraio 2012 essa è stata rigettata, sulla base della considerazione delle oramai celebratesi prove scritte.
Con altri due gruppi di motivi aggiunti, come in epigrafe specificato, i ricorrenti hanno insistito nelle conclusioni già rassegnate con il ricorso principale e col primo gruppo di motivi aggiunti e, preso atto della reiezione della cautelare adottata con ordinanza della sezione n. 469 alla Camera di Consiglio del precedente 2 febbraio hanno tuttavia insistito per essere ammessi ad una prova scritta di recupero.
Col quarto gruppo di motivi aggiunti impugnano l'esito delle prove orali nelle more intervenuto e quindi le graduatorie definitive dei vincitori proponendo censure nuove rispetto alle precedenti e che saranno meglio oltre esposte ed esaminate, insistendo per l'accoglimento in toto del ricorso.
Previo deposito di ulteriori memorie delle parti il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22 novembre 2012.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
1.1.Con esso i ricorrenti impugnano l'esclusione dalle prove scritte del concorso per dirigente scolastico bandito con decreto del 13 luglio 2011 ottenuta per non avere gli interessati superato le prove preselettive.
Avverso tale esclusione propongono le censure in narrativa elencate e raccolte sostanzialmente in due gruppi che saranno meglio oltre esaminate.
1.2 Con il primo atto di motivi aggiunti i ricorrenti hanno insistito nelle censure proposte in via principale, chiedendo una ammissione a prove scritte suppletive.
1.3 Con il secondo e terzo gruppo di motivi aggiunti hanno impugnato anche l'esito delle prove scritte che non li vede ovviamente contemplati, sostanzialmente reiterando le stesse censure in ordine a domande ritenute errate o suscettibili di errata interpretazione e quindi fuorvianti.
1.4 Con il quarto gruppo di motivi aggiunti hanno rappresentato che nelle more del giudizio il TAR Lombardia con decisione n. 2035 del 18 luglio 2012 aveva nel frattempo accolto il ricorso di alcuni aspiranti presidi, per violazione del principio dell'anonimato nella considerazione che la busta che avrebbe dovuto contenere il cartoncino con il nome ed il cognome del candidato era trasparente. Ed il Consiglio di Stato con decisione n. 3295/2012 aveva rigettato la richiesta sospensione della detta sentenza, con la conseguenza che la pronuncia definitiva non può che produrre i suoi rivenienti effetti anche sull'intera procedura concorsuale.
Rappresentano ancora che, nel frattempo, era pure intervenuta la sentenza del TAR Umbria n. 287/2012 ove i giudici hanno annullato la graduatoria degli ammessi alle prove orali per la Regione Umbria, perché i criteri di valutazione degli elaborati non consentivano di ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'attribuzione dei punteggi.
Rilevano che il Consiglio di Stato con recente ordinanza n. 3371 del 29 agosto 2012 ha accolto l'appello cautelare presentato da alcuni ricorrenti che avevano contestato la nomina del Presidente della Commissione esaminatrice in una Regione, in quanto era stato precedentemente presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici. Tale pronuncia costituirebbe un utile riferimento anche per il giudizio in corso, avendo sollevato che anche gli esperti chiamati a formulare i quesiti della prova preselettiva, avevano precedentemente tenuto corsi di preparazione al concorso per cui è causa, con evidente possibilità per i partecipanti al corso di conoscere con largo anticipo i quesiti formulati e successivamente oggetto della prova preselettiva.
2. Tutti i motivi di ricorso e proposti con i motivi aggiunti vanno rigettati come da precedenti specifici della sezione affermati nelle sentenze n. 2571 del 15 marzo 2012 e n. 8141 del 26 settembre 2012.
2.1 4 Con la prima e la quarta censura i ricorrenti fanno valere che il tempo di 100 minuti assegnato per la risposta ai test era del tutto insufficiente considerato che gli stessi candidati dovevano "pescare" le domande estratte nel giorno della prova da un librone contenente circa 6000 domande, testo il cui utilizzo non era affatto previsto dal bando di concorso. Il testo oltre tutto si sfogliava male a causa della sua pubblicazione su carta riciclata e ciò non ha potuto che ricadere sui concorrenti svantaggiati.
La sezione ha avuto modo di chiarire che, in base alla costante giurisprudenza, sulla questione del tempo di consultazione dei test, siccome connesso con le modalità di individuazione delle risposte prescelto dall'Amministrazione è "regola di comune esperienza che il candidato, il quale disponga di un lasso di tempo a volte molto limitato, proceda in via logica a rispondere prioritariamente a quiz sui quali si sente particolarmente sicuro, riservando alla parte finale della sua applicazione intellettuale la soluzione di quiz che ritiene più problematici" (TAR Lazio sezione III bis, 10 marzo 2010, n. 3652 cita TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 14 gennaio 2010, n. 87 riprese a loro volta in TAR Lazio, III bis, n. 2571/2012), con la conseguenza che alle dedotte difficoltà di consultazione i candidati che, come nel caso in specie, abbiano avuto a disposizione un congruo lasso di tempo per la preparazione domestica, sopperiscono come sopra rilevato, impiegando dunque scientemente e sapientemente il tempo a loro disposizione.
Sulla base di analoghe considerazioni va anche rigettata la quarta censura con la quale gli interessati fanno valere che il tempo di risposta si è vieppiù assottigliato per la circostanza di dovere annerire i pallini della risposta giusta, proprio per la regola di esperienza secondo cui il candidato predilige in maniera logica i quesiti sulla cui risposta è certo per ritornare poi su quelli dei quali sia incerto.
2.2/3. Con le censure proposte per seconda e terza nel ricorso principale aggrediscono le modalità di espletamento della prova preselettiva che non sarebbe servita a selezionare i candidati sulla base della preparazione, ma soltanto sulla base della abilità personale a gestire più rapidamente il "librone".
Rilevano che tale modalità avrebbe penalizzato i docenti meno giovani o con difficoltà motorie ed anzi ha rappresentato uno strumento di "discriminazione indiretta" in contrasto con l'art. 2, comma 1 lett. b del d.lgs. n. 216 del 9 luglio 2003 emanato in attuazione della Direttiva Europea 2000/78 per la parità di trattamento in materia di occupazione.
Quanto al primo aspetto il Tribunale si è già pronunziato, in generale, sulla conformità dell'espletamento delle procedure preselettive basate su test di accesso ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell'azione della Pubblica Amministrazione, sostenendo che esse non si presentano ontologicamente inidonee a dimostrare la preparazione dei candidati o contrarie al parametro del buon andamento. (TAR Lazio, sezione 1^, 16 aprile 2007, n. 3275).
Quanto al secondo aspetto è da rilevare che la cd. "discriminazione indiretta" nei confronti dei portatori di handicap si verifica unicamente nel caso in cui non sia consentito loro di partecipare, nel caso, alla prova preselettiva, e non come dedotto per la semplice difficoltà di consultazione del librone, ammesso che tale debba ritenersi sussistente. Sotto il primo profilo la censura appare pure insufficientemente provata, limitandosi i ricorrenti a sostenere genericamente la incompatibilità del sistema della preselezione mediante quiz con il ridetto principio e senza specificare quali candidati portatori di handicap si siano trovati nella condizione di non poter partecipare e rispondere alle domande impartite.
2.5/6 Ma vanno pure rigettate la quinta e la sesta censura con la quale i ricorrenti hanno dedotto la mancata contestualità delle prove che avrebbero avuto inizio in orari diversi nelle altre Regioni di Italia, con conseguente violazione del principio di segretezza. Quest'ultimo sarebbe pure violato dalla circostanza che il comitato di vigilanza era costituito dai dirigenti scolastici delle scuole sedi della prova e che molti candidati si sono trovati a svolgere la prova preselettiva presso la scuola dove prestano servizio. Nella sentenza n. 8141 del 26 settembre 2012 la sezione ha rilevato che essa è sprovvista di una qualsivoglia elemento probatorio circa le interferenze che si sarebbero verificate sia tra le varie sedi e, nel caso in esame, anche circa le dedotte interferenze tra candidati e componenti del comitato di vigilanza, con conseguente sua reiezione. Il principio è affermato in occasione degli esami di ammissione a facoltà a numero chiuso, ma è del tutto condivisibile: "appare genericamente formulata - dice la sentenza della sezione n. 8141/2012 - la parte della censura con cui si fa valere la "possibilità della comunicazione all'esterno in un orario in cui le prove presso gli altri Atenei erano già abbondantemente iniziate; in ogni caso, a prescindere della considerazione che l'orario indicato non risulta essere stato qualificato in termini di perentorietà dalla normativa richiamata da parte ricorrente, in ogni caso, sul piano logico, va salvaguardato un margine di ragionevole elasticità, in considerazione delle possibili situazioni concrete che giustifichino eventuali ritardi (T.A.R. Napoli Campania sez. IV, 25 marzo 2011, n.1705; Consiglio Stato, sez. VI, 13 novembre 2009, n.7058; Consiglio Stato sez. VI, 07 maggio 2009, n. 2832)".
Deve essere rilevato che laddove si sia verificata la violazione del principio di segretezza come determinata dalla circostanza che le prove preselettive si fossero svolte in orari diversi nelle diverse sedi di concorso, essa necessita della dimostrazione del fatto concreto di "conoscenza anticipata" o della circostanza di fatto che possa aver consentito o sia idonea a supportare tale asserzione (principi affermati dall'Amministrazione dell'istruzione nella nota vicenda dell'annullamento di due quesiti delle prove a numero chiuso di medicina e chirurgia per l'a.a. 2007/2008 con il D.M. 21 novembre 2007 e condivisi dal TAR in varie decisioni tra cui della sezione n. 13331 del 23 dicembre 2009).
2.7 Con la settima censura i ricorrenti sostengono che vi sia stata violazione del principio di segretezza sotto altro profilo e che, cioè, poiché le buste quella grande e quella piccola dove doveva essere inserito il nome ed il cognome del candidato erano prive di sigillatura e l'apposizione del codice a barre da applicare l'uno sul foglio delle risposte e l'altro sulla busta grande non è avvenuto a cura del candidato, ma a cura dei componenti del comitato di vigilanza sarebbe legittimo il dubbio che durante il percorso le buste siano state riaperte con evidente compromissione della segretezza e dell'anonimato.
Anch'essa è stata contestata sotto il profilo della rilevata ipoteticità nella sentenza della sezione n. 8141/2012 citata cui ci si riferisce.
2.8/9/10 Con le censure così enumerate i ricorrenti sollevano che non solo una settimana prima dello svolgimento della preselezione il Ministero ha proceduto ad annullare circa 975 quesiti trovati errati, ma vi sono anche ulteriori quesiti errati. E tali errori hanno condizionato la preparazione dei candidati che hanno dovuto imparare a memoria anche quesiti non corretti.
Tale censura è anche ulteriormente approfondita con i primi tre motivi aggiunti proposti, che quindi vengono in questa sede contestati.
Al riguardo la sezione ha avuto modo di notare che "con osservazione del tutto condivisibile e pure mutuata dalla sentenza del TAR n. 33368 del 10 novembre 2010 riguardante un maxi concorso presso l'amministrazione dei Beni Culturali "anche l'erroneità o l'equivocità di alcuni quesiti è inconferente atteso che, quand'anche essi fossero incerti o sbagliati nella risposta, tale incertezza non inciderebbe sulla par condicio dei concorrenti, tutti chiamati a rispondere sui medesimi quesiti bene o male confezionati".(TAR Lazio, sezione III bis, n. 2571/2012). Al riguardo è da rilevare che l'Amministrazione ha esaurito il suo compito di assicurare un corretto andamento della prova preselettiva proprio con la rettifica dei test; nè la contestazione postuma di ulteriori asseriti errori, in assenza del superamento della prova di resistenza, da parte della maggior parte dei ricorrenti può consentire una utile ripetizione delle prove scritte da parte degli stessi, come pure insistito nella memoria per l'udienza pubblica.
Anche la circostanza che i ricorrenti hanno dovuto comunque imparare risposte poi errate distogliendo l'attenzione del loro studio da quelle corrette, che hanno formato la base per i quesiti successivamente somministrati loro può andare a detrimento del procedimento in termini di violazione del principio di imparzialità, perché come rilevato dal TAR la parità di trattamento nel giorno dell'esame, espressione del dovere di imparzialità che incombe sulle pubbliche amministrazioni nelle procedure selettive in genere, appare sussistere in quanto ai candidati presentatisi il giorno dell'esame è stata sottoposta la stessa banca dati di domande, nell'ambito della quale una procedura di sorteggio automatizzata ha individuato quelle di ciascuno; sono stati cioè posti tutti nella stessa condizione, di affrontare col loro bagaglio culturale le domande estratte. (TAR Lazio, sezione III bis, 5 aprile 2012, n. 3181)
2.11/12 Pure sprovviste di dimostrazione e collegate a mere illazioni sono le censure così enumerate secondo le quali alcune risposte sarebbero state identificabili per recare a fianco uno o più quadratini e che la eliminazione di alcune domande nelle lingue inglese, tedesco e spagnolo avrebbe agevolato i candidati che hanno scelto l'inglese perché dovevano memorizzare un numero di quesiti inferiore rispetto a quello previsto nelle altre lingue.
2.13 Con tale censura i ricorrenti fanno valere che alcuni docenti componenti del Comitato di esperti che ha predisposto i quiz hanno curato i corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici e si trovavano dunque in condizione di incompatibilità con tale incarico.
La censura è reiterata nel quarto gruppo di motivi aggiunti ed a sostegno di essa gli interessati portano la ordinanza della sesta sezione del Consiglio di Stato n. 3371 del 29 agosto 2012 che ha accolto l'appello cautelare presentato da alcuni ricorrenti di altra causa, che avevano contestato la nomina del presidente della Commissione esaminatrice atteso che lo stesso, era stato presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici.
In primo luogo va rilevata la completa inconferenza del precedente citato, poiché quest'ultimo riguarda la presunta incompatibilità tra la nomina a Presidente della Commissione del concorso per dirigenti scolastici svoltosi nella Regione Calabria in cui appunto i ricorrenti avevano contestato che il Presidente fosse incompatibile in quanto era stato presidente del corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, laddove il TAR calabrese aveva chiarito che "non di corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici" si era trattato ma appunto di un ben diverso corso di perfezionamento (TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 22 giugno 2012, n. 307).
Nel caso in esame i ricorrenti lamentano che alcuni dei componenti delle varie Commissioni di concorso non avrebbero dovuto far parte del collegio di esperti che ha individuato i quesiti, in quanto uno di questi aveva tenuto o corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici organizzati dalla casa editrice La Scuola ed un altro aveva, invece, fatto parte del comitato scientifico ed era stato docente del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico organizzato dall'ENADIL (Ente Nazionale per l'Addestramento e l'istruzione dei Lavoratori).
Al riguardo occorre in primo luogo osservare che la norma che regola le incompatibilità tra cariche ed incarichi di funzionari pubblici nel nostro ordinamento è stabilita dagli articoli 51 e 52 c.p.c. espressamente richiamati dall'art. 11, comma 1 del Regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487; l'art. 51 c.p.c. in particolare enuclea una casistica da ritenersi di stricto iure non suscettibile di applicazione estensiva ad altre fattispecie al di fuori di essa precisate. Nel caso in esame potrebbe ritenersi applicabile il comma 1, n. 5 che prevede il dovere di astensione quando il giudice - nel caso il funzionario incaricato della funzione di Presidente di Commissione o di componente - sia in atto curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se inoltre sia amministratore o gerente di un ente, di una associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.
Nella fattispecie che ne interessa le due funzioni che darebbero origine alla dedotta incompatibilità sarebbero quella di relatore al Corso di preparazione al concorso per dirigenti scolastici e quella di componente del Comitato scientifico e di docente del Corso di preparazione al concorso per dirigente scolastico ENADIL, nessuna delle quali coincide con le ipotesi atte a dedurne la incompatibilità per come disciplinate dalle norme citate.
La tesi di parte ricorrente presupporrebbe una sorta di interferenza tra il Comitato che ha predisposto i quesiti ed i candidati in modo da indirizzare le scelte delle domande da parte dei detti componenti in relazione alla conoscenza dei candidati.
A parte che tale situazione costituisce una ipotesi sprovvista di qualsivoglia prova, la ragione per cui il Consiglio di Stato ha accolto la sospensiva avverso l'ordinanza del TAR Calabria è che tale interferenza, invece, sarebbe stata ipotizzata tra candidato e commissario, in cui cioè vi sarebbe una maggiore contiguità qualora si provasse che i due o più candidati a causa della conoscenza del commissario d'esame abbiano in qualche modo potuto essere stato agevolati da tale loro conoscenza.
Ma al riguardo lo stesso Consiglio di Stato ha riconosciuto che la "incompatibilità tra esaminatore e concorrente si può realmente ravvisare non già in ogni forma di rapporto professionale o di collaborazione scientifica, ma soltanto in quei casi in cui tra i due sussista un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da ingenerare il sospetto che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tal cointeressenza" (Consiglio di Stato, sezione III, 20 settembre 2012, n. 5023).
Il principio peraltro risulta recentemente sostenuto pure da TAR Basilicata, 26 novembre 2012, n. 517, ma sempre con riferimento al rapporto candidato - commissario di esami e non al rapporto - dedotto in giudizio - tra componente del comitato tecnico scientifico che ha predisposto i quiz e candidato.
2.14/15 Con tali censure si lamentano irregolarità nella procedura svoltasi in Campania (sostituzione del foglio a lettura ottica in quanto presentava segni di riconoscimento) e che "nel pieno della prova preselettiva una ricorrente si sarebbe accorta che una delle domande estratte non era contenuta nel librone", circostanze queste che comporterebbero l'annullamento delle prove preselettive. La prima circostanza che ha comportato la sostituzione del foglio non potrebbe andare a nocumento della procedura, ma semmai al contrario dimostra che la Commissione ha operato in maniera da garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati e l'imparzialità delle operazioni di concorso. Analogamente è a dirsi per la seconda vicenda che, dovuta alla cattiva impaginazione del librone è stata risolta consegnando alla candidata un nuovo libro dei test.
2.16 Ma è privo di pregio pure l'aspetto della censura con la quale i ricorrenti fanno valere che le prove non sono state ritirate contestualmente a tutti i candidati, cosicché i candidati degli ultimi banchi hanno potuto godere di un maggior tempo per completare l'elaborato.
Oltre che genericamente formulato il profilo non corrisponde con le istruzioni che sono state diramate a tutte le Commissioni di concorso sul territorio nazionale e che per la quinta ed ultima fase della prova prevedevano esplicitamente che allo scadere del termine per la stessa gli assistenti di aula dovevano:
"invitare i candidati a depositare la penna sul banco e a sospendere l'esecuzione della prova;
invitare i candidati a riporre il foglio minuta contenente i numeri dei quesiti estratti nel libro chiuso;
verificare la realizzazione di ciò;
invitare i candidati a sigillare nella busta piccola il cartoncino con i dati anagrafici e firmato dal candidato ed eventualmente integrato in sede di identificazione se riportava errori nei loro dati anagrafici;
invitare i candidati a sigillare nella busta grande la busta piccola insieme al foglio a lettura ottica;
ritirare le buste sigillate e consegnare le stesse al presidente del comitato di vigilanza;".
Era inoltre stabilito proprio per evitare tale accadimento che ogni aula portasse 20 candidati divise in quattro file da cinque banchi e di conseguenza, ammesso che si sia verificato quanto dai ricorrenti sostenuto, il tempo a disposizione di quanti non abbiano eseguito la disposizione di arrestarsi nella compilazione del test allo scadere del termine era veramente esiguo, poiché, pena l'esclusione, al momento del ritiro della busta completa di tutti i suoi elementi, questa doveva essere già pronta sul banco.
2.17/18/19. Non aggiungono nulla a quanto contestato gli ultimi tre profili con i quali gli interessati osservano che la procedura sarebbe stata così "irregolare" da essere oggetto di una interrogazione parlamentare, che la prova preselettiva non ha valenza concorsuale dipendendo esclusivamente dalla capacità del singolo di rispondere in un termine temporale limitato, e che neanche il d.P.R. n. 140 del 10 luglio 2008 recante il Regolamento per i concorsi dei dirigenti scolastici prevede il librone dei test, oppure che il tempo per la prova preselettiva sia di 100 minuti.
Con la sentenza n. 8141 del 2012 la sezione ha già chiarito che la procedura preselettiva, ancorché non dettagliatamente disciplinata dal Regolamento per l'accesso alla dirigenza scolastica di cui al menzionato d.P.R. n. 140 del 2008, trova in realtà nel suo articolo 4 una ragion d'essere ed a mente del quale "Il concorso- cui si accede mediante preselezione - si articola in due prove scritte ed una prova orale". Il riferimento alla preselezione richiama gioco forza le disposizioni del Regolamento sui concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui al d.P.R. n. 487/1994, stante il cui articolo 7 comma 2 bis "Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione". La fase preselettiva in quanto estranea alle vere e proprie prove di esame, mirata alla "riduzione della complessità e dei tempi della procedura", pur dovendo rispettare il principio della par condicio tra i candidati ha regole sue proprie che non dovevano necessariamente essere disciplinate dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 140/2008, ben potendo essere predeterminate di volta in volta dall'Amministrazione in relazione al numero dei candidati ed al tipo di professionalità da selezionare. (cfr. sul punto anche il precedente della sezione n. 3176 del 5 aprile 2012).
Quanto alle irregolarità pure oggetto di interrogazione parlamentare che hanno preceduto la preselezione e consistenti nell'annullamento di "oltre un quinto della banca dati" (interrogazione n. 4-06076 del 12 ottobre 2001) valgano le osservazioni già effettuate sopra.
I tre aspetti vanno dunque tutti quanti respinti.
3. Quanto all'ulteriore censura di violazione dell'art. 97 Cost. ed in particolare del principio dell'anonimato in quanto le buste piccole nelle quali doveva essere riposto il cartoncino con il nome ed il cognome del candidato erano trasparenti come rilevato da una sentenza del TAR Lombardia, sezione IV, 18 luglio 2012, n. 2035,censura proposta col quarto atto di motivi aggiunti, non può allo stato essere accolta, sia perché al contrario che nel ricorso in quella sede proposto e delibato, i ricorrenti non producono le buste che consentirebbero, come effettuato da quel giudice di constatare de visu quanto dagli stessi sostenuto, sia perché allo stato la sentenza è ancora sub iudice avendo il Consiglio di Stato predisposto una verificazione al riguardo, come sopra accennato.
4. Per tutto quanto sopra esaminato e considerato il ricorso ed i motivi aggiunti vanno rigettati.
5. La delicatezza delle questioni trattate consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta in ogni sua parte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Evasio Speranza,    Presidente
Pierina Biancofiore,    Consigliere, Estensore
Ines Simona Immacolata Pisano,    Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/02/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 21:53:57
Con ciò, è evidente che i 103 da oggi sono ancora più abusivi e vanno cacciati.
Rispondi

Da: In attesa01/02/2013 21:58:59
Qualcuno che oggi ha assistito potrebbe postare le domande? Non siamo di Napoli e ci fareste veramente un piacere....grazie.
Rispondi

Da: da Fb01/02/2013 22:01:43
per le Impressioni di oggi:

ma non erano tutte "candidate"?
Rispondi

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Da: Leggete01/02/2013 22:06:09
Ma Napoli e la Campania cosa fanno nei confronti  dei ricorsisti ? È i ricorsisti che superano gli orali? stanno acquisendo diritti ? Spiegatemi
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:07:36
In effetti, oggi è stata una giornata al femminile. Tutte candidate.
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:08:45
@ Leggete
Qualsiasi diritto possano avere acquisito gli abusivi, non servirà a salvarli da sicura estromissione.
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 22:10:35
La situazione oggi qual è ? i ricorsi a che punto stanno? perché solo da noi non sono state emesse sentenze?
Rispondi

Da: @ leggete e Ufo Robot01/02/2013 22:11:16
SPERIAMO   ma  non sarà così te lo assicuro !!!!
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 22:12:28
Eh si...solo in Campania diventeranno ds...
Rispondi

Da: @ leggete e Ufo Robot01/02/2013 22:12:38
perché  alcune  DEVONO diventare D.S.
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:15:37
Ma siete fuori???? Dove vivete????
Da oggi è certo che i 103 abusivi saranno estromessi. Smettetela di ignorare il diritto.
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 22:16:05
E va bene , ma la magistratura che c'entra? Dovrebbe essere autonoma e dare sentenze giuste come nelle altre regioni, il far Campania dovrebbe  adeguarsi agli altri TAR..., ma tutto tace...
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:19:54
@ Leggete.
Siamo NOI che dobbiamo agire rivolgendoci alla magistratura ordinaria per far rispettare le sentenze e ristabilire il diritto! Il TAR Campania GIÀ si è espresso. Ora dobbiamo far intervenire la magistratura ordinaria per costringere l'Usr a rispettare la legge.
Rispondi

Da: le domande?01/02/2013 22:20:26
immensamente grazie se le postate!
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 22:21:44
Scusa ma come si è espresso litargirio Campania nei confronti dei ricorsisti? a dato solo una sospensiva, mi pare. non siè espresso...o no?
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 22:22:38
Scusate...il TAR  Campania
Rispondi

Da: Leggete01/02/2013 22:23:14
Ha dato ovviamente scusate
Rispondi

Da: novità01/02/2013 22:23:57
notizie sulle domande di oggi?
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:24:35
@ Leggete
Ehi, sveglia, scendi sulla terra! Il TAR Campania si è espresso in data 11/01/2012, dichiarando la propria INCOMPETENZA a concedere la sospensiva erroneamente concessa in data 13/12/2011 da un giudice monocratico! Ma come è che sei così disinformata????
Rispondi

Da: a quando la sentenza di rigetto01/02/2013 22:43:15
dei 103 imbroglioni?

COMMISSIONI !
SVEGLIA !
State promuovendo gente che si siede senza diritto e state bocciando chi invece aveva tutto il diritto a sedersi

MA COME FA L'USR CAMPANIA A FAR ANCORA FINTA DI NON VEDERE E NON SENTIRE?
perchè gli ammessi senza nessuna riserva devono subire l'umiliazione, tutta campana, di andare a sostenere un esame insieme a gente che non ha diritto a sedersi su quelle sedie?
E magari vedersi anche bocciare per salvaguardare i riservisti.
Rispondi

Da: a quando la sentenza di rigetto01/02/2013 22:44:15
FUORI TUTTI I RISERVISTI ,
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:45:24
@ a quando la sentenza di rigetto
Risposta semplice: quando ci muoveremo a produrre esposto alla Procura.
Rispondi

Da: vera campana01/02/2013 22:46:23
prima ci sei?
Rispondi

Da: Ds idonea01/02/2013 22:46:25
I 103 abusivi si sentono in una botte di ferro perchè dopo aver ottenuto da un tar incompetente la sospensiva hanno ritirato il ricorso al tar lazio quindi adesso non aspettano alcuna decisione nel merito , ma sappiate che appena sará pubblicata la graduatoria attaccherò con fiumi di ricorsi i riservisti in quanto manchevoli del titolo di accesso vale a dire l'idoneità di accesso agli scritti e se fossi nei panni dei tanti che con uno o due errori sono stati esclusi mentre altri furbetti ora si sentono giá ds invicherei l'art. 3 della costituzione circa l'uguaglianza della legge e li farei eliminare subito
Rispondi

Da: vera campana01/02/2013 22:50:43
appena recupero altre domande le posto
per ora non sono tutte
Rispondi

Da: Ufo Robot01/02/2013 22:51:13
@ Ds idonea
Non c'entra assolutamente niente il fatto che i 103 imbroglioni abbiano ritirato il ricorso al TAR Lazio, in quanto il TAR Campania ha già dichiarato illegittima la sospensiva loro concessa per farli partecipare agli scritti.
Quindi, di cosa discutiamo? Devono sloggiare e basta, appena produrremo esposto alla Procura contro l'Usr Campania.
Rispondi

Da: Accidenti01/02/2013 22:54:37
che furbacchioni! Scusate, non ho capito, ma, allora, chi diamine la deve fare questa sentenza di merito per gli abusivi visto che i loro solerti legali hanno prontamente ritirato le carte al tar competente? Non mi dite che
sentenza di merito dovrà farla il tar Campania incompetente? Gesù, è proprio giustizia ad personam, come dire che "i panni sporchi" si lavano in casa.......
Rispondi

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