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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: Dopo lo scandalo Roma capitale06/06/2015 09:26:36
a ruota seguirà a ruota anche Napoli - Vesuvio - Pizza - Scuola e corruzione?  È semplicemente una domanda o una realtà ?
Rispondi

Da: Rag. Filini 06/06/2015 09:33:51
Caro rag. Tozzi-fan, mi permetta di dirle che lei è in errore.
Se dovessero essere rinviati a giudizio alcuni componenti della commissione, le eventuali condanne in primo grado potrebbero arrivare presto, grazie al patteggiamento e al rito abbreviato, che prevede la sostanziale ammissione della colpa da parte dell'imputato.
Poco importa quanti saranno i concorrenti inquisiti. Ciò che è determinante è l'eventuale coinvolgimento dei commissari. Il CdS ha affermato che in caso di dolo gli atti sono da considerare nulli. E niente paracadute!
Perché ciò avvenga non è affatto necessario che so dimostri che tutti i vincitori sono coinvolti. Il concorso sarebbe palesemente truccato e nullo.
Le consiglio, ragioniere, di non dormire sonni troppo tranquilli.
Rispondi

Da: ......................................06/06/2015 09:49:51



5 000 + 5 000 + 6 000 (per amm.ne) + 2 000 (volta scorsa) = ???


Scusate mi sono persa, quanto fa?
Rispondi

Da: Rag. Filini 06/06/2015 10:37:37
Tutti preoccupati per il portafogli dei ricorrenti.
Come siete umani!
Rispondi

Da: Illuminato06/06/2015 13:01:41
Comunque la giri, rassegnati, studia per il prossimo e prendi atto che hai/avete. perso.
Tozzi-fan.
Rispondi

Da: @  Illuminato06/06/2015 13:33:51
" Quando credi che muore l'agnello è morta la pecora".

Tu sai bene che non è tutt'oro ciò che luccica e presto, molto presto, capirai la profondità delle cose.

Purtroppo per te non ho buone notizie.

Rispondi

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Da: Illuminato06/06/2015 14:01:43
Io per te ne ho di peggiori.
Rispondi

Da: mi sembra06/06/2015 14:19:34
che  notizie non buone  o peggiori  debbano arrivare
Io  mi auguro che arrivino presto...
Rispondi

Da: palesus06/06/2015 14:23:59
@bocciati
Vi ammiro : siete capaci di trovare argomentazioni a vostro favore anche in una sentenza che costituisce uno schiaffo ...contenti voi ...
Rispondi

Da: palesus06/06/2015 14:24:18
@bocciati
Vi ammiro : siete capaci di trovare argomentazioni a vostro favore anche in una sentenza che costituisce uno schiaffo ...contenti voi ...
Rispondi

Da: L''altra sentenza06/06/2015 14:28:49

N. 02782/2015REG.PROV.COLL.

N. 10384/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10384 del 2014, proposto dai signori: Immacolata Robustelli, Letizia Cozzolino, Bartolomeo Merola, Silvia Moretta, Giuseppe Antonio Donatiello, Annarita Caputo, Santa Paparo, Rosa Eleonora Paradiso e Concetta Esposito, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Paola, con domicilio eletto presso l'avv. Linda Molinaro in Roma, Via Candia n.143 Sc.B;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Aurora Mariani, Maria Grazia Mele, Adele Masi, Rosa Porciello, Antonella Frongillo, Antonella Torrella, Gabriella Russo, Nicola Ansanelli, Antonietta Nusco, Cristina Mirabella, Palmira Masillo, Giovanni De Pasquale, Liliana Monetti, Cristiana Casaburo, Rosa Pellegrino, Angela Faraona, Alessandra Di Bello, Giulia Valentino, Gelsomina Langella, Ferdinando Pirro, Gabriella Clemente, Anna Maria Fierro, Gianmarco D'Ambrosio, Lia Anna Degani, Maria Luisa Buono, Paola Cannavale, Addolorata Langella, Raffaele Palomba, Beatrice Oliva, Alfredo Di Vizio, Edoardo Citarelli, Ida Di Lieto, Sofia Palumbo, Antonietta Iuliano, Elena Pappalardo, Vincenza D'Elia, Maria Luisa Salvia, Tiziana Di Santo, Maria Iervolino, Annalisa Lombardi, Gerardo Salzillo, Ivana Nobler, Maria D'Alessio, Daniela Novi, Sergio Di Martino, Angela Renis, Lucia Reggiani, Paola Carnevale, Elvira Verrengia, Maria Rosaria Marulo, Giovanni Aricò, Caterina Cernicchiaro, Carmine Strocchia, Piero De Luca, Maddalena De Masi, Alessandra Formisano, Maria Siniscalchi, Donatella Valentino, Francesca Coletta, Emilia Di Blasi; Giuliano Mango, Cristina Iervolino, Filomena Adinolfi, Assunta Barbieri, Rosario Pesce, Claudio Naddeo, Rosaria Murano, Alessandra D'Agostino, Maria Antonietta Rizzo, Rosa Lastoria, Antonella Pappalardo, Annarosaria Lombardo e Maria Annunziata Moschella, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso l'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;
nei confronti di
Maria Rosaria Gualtieri;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Giovanna Martano, Patrizia Ferrione, Pasqualina Mirarchi, Diego Balliazzi, Tiziana D'Aniello, rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Marone, con domicilio eletto presso Luigi Napolitano in Roma, Via Sicilia. 50; Giovanna Sommella, Anna Commone, Cinzia Di Palo, Gabriella Ricci, Antonietta Damiano, Anna Filomena De Simone, Rosaria Perrotta, Carmen Crisci, Maria Domenica Torrombacco, Maurizio Calenzo, Michelina Della Gatta, Virginia Di Guida, Raffaella Fedele, Maria Marino, Luisa Diana Motti, Anna Lisa Marinelli, Sabina Maraffi, Rosalia Marino, Emilia Marone, Gelsomina D'Anna, Fabiana Alfieri, Rosa Petrella, Marianna Guarino, Mariacarmela Iorio, Giuliana Novelli; Immacolata Corvino, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Roma, viale dei Parioli, 67; Teresa Sasso, Nicola Di Muzio, Margherita Diana, Emelde Melucci, Vincenzo De Rosa, Silvana Di Caterino, Concetta Cosentino, Anna Errichiello, Maria Giuseppa Dolce, Tomasina Paolella, Giovanna Falzarano, Sandra Salerni, rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Lamberti, Claudio Maria Lamberti, con domicilio eletto presso Antonio Lamberti in Roma, viale dei Parioli, 67; Maria Caiazzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Annunziata e Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso l'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, Via Cola di Rienzo, 285;
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 04789/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dei controinteressati in precedenza specificati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Tebaidi per delega dell'avv. De Paola, Annunziata, Marone e Antonio Lamberti, nonché l'avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3864/13 del 24 luglio 2013 veniva respinto il ricorso proposto da svariati candidati al concorso per titoli ed esami, bandito il 15 luglio 2011 per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici, 224 dei quali da assegnare alla Regione Campania. Tutti i ricorrenti avevano proposto l'impugnativa in quanto candidati non ammessi a sostenere la prova orale, con censure finalizzate all'annullamento dell'intero concorso, nell'interesse strumentale alla relativa reiterazione. Dette censure (non accolte nella predetta sentenza) riguardavano illegittima composizione - per diversi profili di incompatibilità - della Commissione esaminatrice, nonchè numerosi ulteriori vizi di legittimità, riconducibili al rispetto dei termini per la conclusione del procedimento, alle modalità di determinazione dei criteri valutativi (elaborati dopo lo svolgimento delle prove scritte), l'insufficienza del punteggio numerico, l'incongruenza di alcuni indicatori e delle relative modalità di applicazione, l'eccessiva brevità dei tempi di correzione delle prove scritte e la falsità dei verbali, che avrebbero attestato la presenza di commissari, contemporaneamente presenti in altri luoghi.
Avverso detta sentenza veniva proposto appello (n. 8735/13), respinto dal Consiglio di Stato, sez. VI, con pronuncia n. 4789/14 del 23 settembre 2014. Con tale pronuncia non si accoglieva, in primo luogo, la richiesta - avanzata dalla difesa degli appellanti - di un termine per proporre querela di falso, ai sensi dell'art. 77, comma 1, cod. proc. amm., non essendo stati specificati gli atti ritenuti affetti da falsità e la relativa rilevanza per il giudizio. Venivano quindi respinti i motivi di gravame, riferiti a tutte le questioni di incompatibilità, prospettate nei confronti di singoli commissari, in quanto rappresentanti sindacali, ovvero per legami personali con alcuni candidati o per altre ragioni: ragioni, tutte, ritenute in parte infondate, in parte inammissibili perchè sollevate per la prima volta in appello. Quanto alla prospettata, contemporanea presenza di alcuni componenti della Commissione in due luoghi diversi, nella medesima sentenza si esprimeva l'avviso che - per il principio di conservazione degli atti - la situazione rappresentata non dovesse comportare annullamento dell'intera procedura concorsuale, ma solo, eventualmente, reiterazione delle operazioni "compiute in quei giorni", senza che fosse stato provato dagli appellanti che proprio in tali giorni fossero stati corretti i loro elaborati (e senza interesse dei medesimi - in quanto non ammessi alle prove orali - all'annullamento solo parziale delle prove di cui trattasi, con riferimento ad altri candidati).
Avverso le sentenze sopra indicate, di primo e di secondo grado, è stato proposto il ricorso per revocazione in esame (n. 10384/14, notificato il 21 novembre 2014); in tale ricorso si afferma che entrambe le pronunce sarebbero "viziate da gravi profili di illegittimità", attinenti alla giurisdizione e ad altri motivi, successivamente esposti. In via preliminare, si chiedeva inoltre l'integrazione del contraddittorio, nonché la riunione con altro ricorso per revocazione, concernente sentenze diverse, benchè attinenti alla stessa procedura concorsuale.
Tali richieste preliminari non possono trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il contraddittorio, in primo luogo, l'omessa integrazione in primo grado trova disciplina nell'art. 49, comma 2, cod. proc. amm. (che ammette tale omissione in caso di manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità del ricorso), mentre - in sede di appello - è possibile per tale ragione solo il rinvio al primo giudice, per non sottrarre alle parti un grado di giudizio, a norma dell'art. 105, comma 1 del medesimo codice. Detto rinvio, in ogni caso, può non essere effettuato in presenza di un appello infondato, o inammissibile, non potendo una pronuncia - resa in tal senso - ledere in alcun modo le posizioni dei soggetti controinteressati.
Quanto alla richiesta riunione con altro ricorso, inerente alla stessa vicenda concorsuale, il Collegio ritiene non ravvisabile la necessaria connessione, in quanto i ricorsi in questione, pur prospettando analoghe (ma non del tutto coincidenti) censure, attengono a sentenze diverse, di cui si chiede la revocazione: istituto, quest'ultimo, per cui l'art.106, primo comma, del codice del processo amministrativo rinvia agli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Le ragioni, che in base a dette norme possono giustificare la revocazione, d'altra parte, appaiono strettamente attinenti a specifiche risultanze processuali, come percepite dal giudice, o come valutabili in base a fatti successivamente emersi, di modo che appare più opportuno un esame distinto delle singole vicende processuali.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in questione presenti un duplice profilo di inammissibilità: in primo luogo, nella parte in cui riferisce la richiesta revocazione anche alla sentenza di primo grado (n. 4090/13 cit.) e, per quanto riguarda i motivi della domanda, per omessa prospettazione di ragioni atte a giustificare la fase rescindente, tipica della revocazione.
Sotto il primo profilo, è sufficiente richiamare ancora l'art. 106 del codice, che al secondo comma prescrive quanto segue: "la revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice, che ha pronunciato la sentenza impugnata"; nel terzo comma dello stesso articolo, inoltre, si restringe la revocabilità delle pronunce di primo grado ai casi, in cui i motivi non possano essere "dedotti con l'appello". E' di tutta evidenza, pertanto, che la citata sentenza n. 4090/13 del TAR per la Campania - già resa oggetto di appello, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 4794/14 - non possa costituire oggetto del presente giudizio per revocazione.
Anche in rapporto alla pronuncia emessa in secondo grado di giudizio, inoltre, il gravame non risulta ritualmente proposto.
Il "rifiuto di giurisdizione" dei giudici amministrativi, che sarebbero stati obbligati a sospendere il giudizio "per i gravi ed evidenti falsi documentati", innanzi tutto, non potrebbe che dare luogo a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360 del codice di procedura civile, mentre la segnalata "inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli" - di cui vengono indicati alcuni sviluppi (sequestro della documentazione concorsuale), ma non anche le conclusioni (non ancora sopraggiunte e coperte da segreto istruttorio) - non configura allo stato alcuna delle ipotesi, di cui al citato art. 395 cod. proc. civ., anche con riferimento al reato di falso, addebitato al Presidente e ad altri componenti della Commissione (poiché indicati come "presenti" nello stesso momento in luoghi diversi). Il motivo di gravame, a tale riguardo prospettato, è stato peraltro esaminato e respinto nella citata sentenza di appello n. 4789/14, di cui si chiede la revocazione: le argomentazioni, al riguardo esposte in tale sentenza, d'altra parte, potrebbero essere esaminate dal Collegio solo in fase rescissoria, ove i ricorrenti avessero rappresentato efficacemente la sussistenza di una delle ragioni, da cui può discendere (in fase rescindente) la revocazione di una sentenza. Dette ragioni non risultano rappresentate, né sono facilmente intuibili, in assenza di più compiuti accertamenti, circa l'effettiva incidenza della circostanza segnalata (falsità dei verbali, in cui si attestava la presenza di Commissari, contemporaneamente impegnati altrove).
Posto, comunque, che restano ferme - una volta compiutamente definite - le autonome ragioni di revocazione, di cui all'art. 395, punti 1, 2 e 3 cod. proc. civ., l'unica circostanza, che nel caso di specie risulta in effetti documentata è quella dell'inchiesta penale ancora in corso, dalle cui conclusioni soltanto potrebbe scaturire la nullità di tutti gli atti concorsuali, ove emergesse il carattere doloso della relativa formazione (non essendo sufficienti al riguardo le incongruenze, emergenti in alcuni verbali). Sembra appena il caso di ricordare, d'altra parte, che illegittimità e illiceità di rilievo penale operano su piani diversi, potendo la prima sussistere in assenza di qualsiasi ipotesi di reato e la seconda venire accertata anche in presenza di atti, formalmente legittimi.
Nel caso di specie, non risulta che il giudice di secondo grado abbia ignorato l'esito di un accertamento penale, che gli stessi ricorrenti rappresentano come non ancora concluso, con conseguente formazione di un giudizio di pura legittimità, riferito ai motivi di gravame in precedenza prospettati e ritenuti non condivisibili. Tale giudizio, peraltro, non risulta fondato su prove (nello specifico: verbali della Commissione d'esame), la cui intenzionale falsità (peraltro, non ancora accertata come tale) sia stata positivamente esclusa e che, sotto tale profilo, venga contestato sul piano dell'errore revocatorio. Quest'ultimo, come è noto, può essere individuato anche in caso di omessa pronuncia - identificata come erronea percezione del materiale contenuto degli atti del giudizio, emergente dal contesto della sentenza stessa (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, n. 241/2008 cit.; Cons. St., Ad. Plen., n. 2/2010 cit. e 10.1.2013, n. 1) - mentre l'errore di diritto (ove riconducibile ad "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio") comporta ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto vizio della decisione assunta: cfr. Cons. St., Ad. Plen. 17.5.2010, n. 2; Cons. St., sez. VI, 29.1.2008, n. 241 e 31.1.1986, n. 81; Cons. St., sez. V, 20.2.1984, n. 138; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 5.5.1999, n. 182).
Il rimedio straordinario della revocazione - che non può tradursi in un ulteriore, non previsto grado di giudizio - presuppone dunque che il giudizio sia stato oggettivamente deviato da circostanze esterne, ovvero che il giudice sia incorso in vero e proprio "abbaglio dei sensi", frapposto tra la realtà del processo e la percezione, che di tale realtà abbia avuto il giudice stesso (Cons. St., sez. VI, 29.9.1982, n. 447).
L'errore di fatto, idoneo a sorreggere l'istanza di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. (richiamata dall'art. 106 codice della giustizia amministrativa), inoltre, non deve soltanto corrispondere ad una erronea percezione degli atti del giudizio da parte del giudice, ma deve anche risultare determinante per la decisione assunta (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 19.6.2007, n. 3296, 31.7.2007, n. 4251 e 24.1.2011, n. 503; Cons. St., sez. VI, 16.3.2009, n. 1542 e 20.7.2011, n. 4385).
Nel caso di specie, nella pronuncia di cui si chiede la revocazione le circostanze, note alla data di formulazione del giudizio, non vengono ignorate né fraintese, ma solo valutate come non definitive e, comunque, ritenute ininfluenti sullo specifico interesse dedotto in giudizio; le parti ricorrenti, a loro volta, non illustrano alcuna delle ragioni, che allo stato degli atti - al di là dell'errore revocatorio - potrebbero giustificare l'annullamento della sentenza, a norma del più volte citato art. 395 cod. proc. civ.: gli stessi sembrano infatti ritenere che le indagini penali in corso siano sufficienti, per avviare un vero e proprio terzo grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento.
La considerazione di cui sopra risulta assorbente; le censure prospettate, inoltre, appaiono in parte introduttive di argomenti nuovi (rispetto a quelli trattati nella sentenza di primo grado e resi, a suo tempo, oggetto di appello), mentre altre argomentazioni risultano non reiterate. In ogni caso, delle prospettazioni difensive, avanzate in via di revocazione, solo quelle di omessa approvazione della graduatoria degli ammessi all'orale e di eccessiva brevità dei tempi di correzione delle prove scritte risultano non esaminate nella sentenza n. 4879/14.
Si tratta tuttavia, in entrambi i casi, di questioni non solo non rappresentate come errore revocatorio, ma comunque non determinanti. Quanto sopra, tenuto conto del pacifico indirizzo che emerge dalla giurisprudenza, secondo cui la vera e propria fase approvativa (con cui l'Amministrazione rende proprie le conclusioni dell'organo tecnico, incaricato della valutazione) segue alla conclusione dell'intera procedura concorsuale e non di singole fasi di essa (potendo anche queste ultime essere oggetto vigilanza, ma senza carattere invalidante di omissioni, comunque suscettibili di assorbimento nel controllo approvativo finale); la brevità dei tempi di correzione, ugualmente rappresentata solo come richiesta di nuova pronuncia di merito, risulta irrilevante, per il pacifico indirizzo giurisprudenziale (richiamato nella sentenza di primo grado) secondo cui i tempi medi, impiegati dalla Commissione, non possono essere ritenuti incisivi - né di per sé invalidanti - non costituendo parametri certi di inadeguata attenzione per i singoli elaborati dei soggetti ricorrenti (in assenza, quanto meno, di un principio di prova sull'effettiva incongruenza o illogicità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 8471).
Ininfluente sulla questione attualmente sottoposta a giudizio, infine, è l'esposizione di circostanze (sostituzione della Commissione esaminatrice, per la fase di valutazione dei titoli dei candidati), successive alla pubblicazione della sentenza che si vorrebbe revocare, ma non ancora tali, allo stato degli atti, da configurare una delle ipotesi, di cui ai numeri 1, 2 e 3 del più volte citato art. 395 cod. proc. civ..
In base alle considerazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile; le spese giudiziali, da porre a carico dei ricorrenti, vengono liquidate nella misura di euro . 3.000,00 (tremila/000) a favore dell'Amministrazione e 5.000,00 (cinquemila/00) a favore dei controinteressati costituiti..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di euro . 3.000,00 (tremila/000) a favore dell'Amministrazione e 5.000,00 (cinquemila/00) a favore dei contro interessati costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo,    Presidente
Roberto Giovagnoli,    Consigliere
Gabriella De Michele,    Consigliere, Estensore
Carlo Mosca,    Consigliere
Bernhard Lageder,    Consigliere
       
       
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
       
       
       
       
       
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Rispondi

Da: Rag. Filini 06/06/2015 14:38:01
@ rag. Tozzi-fan

Caro rag. Tozzi-fan, mi permetta di ricordarle alcune cosette.
Se dovessero essere rinviati a giudizio alcuni  della commissione, le eventuali condanne in primo grado potrebbero arrivare presto, grazie al patteggiamento e al rito abbreviato, che prevede la sostanziale ammissione della colpa da parte dell'imputato.
Poco importa quanti saranno i concorrenti inquisiti. Ciò che è determinante è l'eventuale coinvolgimento dei commissari. Il CdS ha affermato che in caso di dolo gli atti sono da considerare nulli. E niente paracadute!
Perché ciò avvenga non è affatto necessario che so dimostri che tutti i vincitori sono coinvolti. Il concorso sarebbe palesemente truccato e nullo.
Le consiglio, ragioniere, di non dormire sonni troppo tranquilli.
Rispondi

Da: Conte aiutaci tu06/06/2015 14:47:53
Consiglio: è inutile fare ricorso al tar Campania e al consiglio di stato,bisogna fare il ricorso straordinario al PdR
Rispondi

Da: Illuminato06/06/2015 14:47:54
Siete passato dallo stato di illusi ambulanti a zombie. E parlate ancora ?
Rispondi

Da: Illuminato06/06/2015 14:48:39
Ancora in attesa di angeli vendicatori ?
Chi di speranza campa.........
Rispondi

Da: Dimissioni, dimissioni06/06/2015 15:07:11
e ancora dimissioni.
Rispondi

Da: Rag. Filini 06/06/2015 15:09:08
Non è affatto il caso di sentirsi troppo sicuri di come si concluderà questa vicenda.
Il rag. Tozzi-fan ha la pessima abitudine di rispondere in modo evasivo.
Rispondi

Da: Leggendo attentamente la sentenza06/06/2015 15:17:07
Questa è favorevole ai ricorrenti.
Mi spiego meglio.

In essa emerge la loro logica ragione di ricorrere al CdS  (difetto di giurisdizione).

Rettifica il principio che avevamo letto in una delle vecchie sentenze ed afferma che gli atti siano da considerare nulli nel caso di rinvio a giudizio dei commissari (dolo).

Conferma che l'istituto della revocabilità (valido anche nel caso di parere ) non sia applicabile se non in casi e circostanze ben precisate.

Per questi motivi ha ritenuto non ammissibile il ricorso ed ha condannato i ricorrenti alle spese.

Nella sostanza dà pienamente ragione ai ricorrenti, ma non ritiene che sia dal CdS modificabile la sentenza per l'inammissibilità del ricorso (cosa che può fare la Cassazione). Osservate bene che il CdS parla di NULLITA' e non di annullabilità !!!

Rispondi

Da: Leggendo attentamente la sentenza06/06/2015 15:18:55
Correggo: in essa emerge la loro logica ragione di ricorrere alla Cassazione  (difetto di giurisdizione).

Rispondi

Da: pi pi06/06/2015 15:33:05
E allora vai con la Cassazione
Rispondi

Da: Leggendo attentamente la sentenza06/06/2015 15:38:57
@ : pi pi    06/06/2015 15.33.05

Vedi che io non devo andare da nessuna parte. Saranno i ricorrenti, se vorranno, che potranno rivolgersi alla cassazione.

L'hai letta la sentenza o non l'hai letta ???

Potrei dire altro della sentenza, ma non voglio influenzare nessuno.
Rispondi

Da: palesus06/06/2015 15:55:37
Siete da ricovero .il CDS quasi quasi vi da ' ragione ????!!!
Rispondi

Da: pi pi06/06/2015 15:58:17
Ihihihihihiihihihih
Rispondi

Da: Bocciati, ancora non vi ritirate?????06/06/2015 16:01:28
?????
Rispondi

Da: Avete notato 06/06/2015 16:11:17
che tra i contro-ricorrenti ad opponendum figura anche una concorrente molto nota (vedi articoli dei quotidiani) giunta ai vertici della graduatoria con l'asterisco?

Ogni commento sarebbe superfluo.

Ecco il testo di una intercettazione:
Pietro Esposito:
«E la gara la fa (omissis). Ti sto dicendo queste notizie così tu le puoi anche utilizzare come ritieni opportuno. Hai presente le cinquemila prove che adesso il popolo le acchiappa il 29 agosto o il primo settembre addirittura...».
Interlocutore:
«Esatto».
Pietro Esposito
«E lui  le sa già da un mese... e quella lei sta già faticando sopra da un mese, no?
Interlocutore:
«No! Io ti posso dire che quella non sta facendo proprio niente! Quella non fa niente! Non capisce niente... e se deve vincere il concorso glielo fanno vincere con reggenti e prove. Chissà quale cazzo di inciucio che faranno...
Pietro Esposito
«Quindi? Se me mettono a me (in commissione, ndr) devo far vincere pure a questa, sicuramente».
Interlocutore:
«Va bene, ma ci mettiamo pure gente nostra dentro, però».
Pietro Esposito
«E che, siamo fessi? Non ho capito....».
Rispondi

Da: Leggendo attentamente la sentenza06/06/2015 16:16:47
@  palesus    06/06/2015 15.55.37
A me di certo non può dare ragione o torto, ma ai ricorrenti apre prospettive interessanti.
Se tu vuoi fare demagogia, falla pure. Non penso che i ricorrenti abbiano bisogno di essere incoraggiati o che possano essere smontati dal mio e dal tuo dire.

Ripeto di non volere incoraggiare e di non volere scoraggiare nessuno, ma avrei altre cose da dire.

Rispondi

Da: Conte aiutaci tu06/06/2015 16:29:03
Dille pure, non farti intimidire dalle loro pernacchie
Rispondi

Da: @avete notato06/06/2015 16:39:40
ahhhhhhhhhh
allora non è vero che la preselettiva è stata l'unica prova oggettiva, trasparente ecc. ecc.
Questa intercettazione non l'avevo letta.
Che schifezza.
Rispondi

Da: (in)giustizia amministrativa 06/06/2015 16:44:02
A me sembra che la sesta sezione del C.d.S. si sia contraddetta. Nella sentenza dello scorso anno affermò che la condanna dei commissari non avrebbe alterato la complessiva regolarità del concorso. Adesso afferma che in caso di dolo accertato tutti gli atti sarebbero nulli.

A margine, faccio una considerazione personale sull'atteggiamento di alcuni idonei che partecipano a questo forum. La loro estrema sicurezza ampiamente ostentata non è affatto convincente. Sappiamo tutti che le indagini stanno per terminare e che molto probabilmente alcuni commissari andranno sotto processo. Una condanna in primo grado con patteggiamento potrebbe bastare per decretare la nullità degli atti. In una situazione del genere stride l'atteggiamento di superiorità troppo ostentata di chi non dovrebbe sentirsi "in una botte di ferro".
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Da: @  Illuminato06/06/2015 16:59:42
"Io per te ne ho di peggiori."

Non può essere perchè:

1) non sai chi sono;

2) non puoi immaginare chi possa essere;

3) non ho commesso comportamenti antigiuridici e non ho offeso nessuna persona.

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