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CONCORSO DS: ORALI IN CAMPANIA
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Da: La strega malefica della palude melmosa 04/06/2015 23:51:23
Sei libero/a di pensare che io finga. Ho le spalle larghe e le innumerevoli accuse che ho ricevuto non mi hanno mai ferita.
Dici che io sono molto informata. Io penso, invece, di esserlo troppo poco, ma non m'importa.
Ribadisco che un eventuale tempesta giudiziaria non mi preoccupa affatto. Specifico che la parola "qualcuno" indica un numero assolutamente indefinito (pochi, tanti, tantissimi?).




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Da: Novità, presto novità,05/06/2015 06:43:26
attenti, aspetta.
Rispondi

Da: mi sembra05/06/2015 06:54:05
di essere tornati indietro al tempo di DOMANI BOMBA
Rispondi

Da: No strega05/06/2015 07:02:01
qualche persona significa assai pochissime persone. Ed è quello che vuoi comunicare, ma questo è nella verità dei fatti ?

Il sentore che si avverte pare diverso dal messaggio che tu vorresti diffondere.

Rispondi

Da: Maroooooooooooo !!!!!!!!05/06/2015 07:54:32
..."assai pochissime persone" !
Rispondi

Da: Conte aiutaci tu05/06/2015 08:51:29
Ci siamo
Rispondi

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Da: Lo Zio Baldone05/06/2015 09:32:11
Quando scrisse chi di cetrioli fu cultrice e l'incrociar le dita a scaramanzia di certi avvenimenti opposti alla speme, ispirata fu dal suo orto e dai suoi vegetali e non dal suo ingegno.
Riscrivere il diario, anche poche righe, è sempre il caso. Presto scrivete, tosto avrete risposta.
Io, che fui scritto, dal mio Grandissimo Conte Leo, stetti per anni nelle casse se senza gambe non potetti essere trasportato altrove, senonché la serva fedele si graziò dell'eredità di Ranieri e fui di ispirazione ai posteri.
Rispondi

Da: incredibile ma successe 05/06/2015 10:00:52
furono gli idonei a bloccare tutto
Rispondi

Da: @ Lo zio Baldone05/06/2015 10:08:13
Chiarisci bene:
" Presto scrivete e tosto avrete risposta"
           oppure
"Presto, scrivete! Presto avrete risposta!"

Perché la differenza c'è ed è sostanziale.
Rispondi

Da: Evviva Carmine!!!05/06/2015 10:41:48
Lunga vita a Coppino e punkabbestia!!!
Rispondi

Da: Coppino e punkabbestia05/06/2015 11:25:10
Il gatto e la volpe!!!!!!
Rispondi

Da: Coppino e punkabbestia05/06/2015 12:49:52
Stanlio e Ollio
Totò e Peppino
Ric e Gian
Gianni e Pinotto
Cocki e Renato
Ficarra e Picone
Rispondi

Da: Si rincorrono05/06/2015 13:29:30
le voci che parlano di dimissioni.
Rispondi

Da: non è un caso.....05/06/2015 14:30:12
che i soliti invidiosetti da 4 soldi se la prendano con chi mostra qualità ( anche argomentative , oltre che di stile corretto e di piacevole lettura ) a dire il vero rare tra i frequentatori del forum.
In passato accadde con qualche altro che scriveva bene ed aveva spessore nei contenuti, bene, venne aggredito a suon di volgarità e insulti irripetibili.
Ora qui restano 3 o 4 persone che amano autoassolversi e consolarsi, dando le colpe a tutto e tutti tranne che a se stessi!

Tutto regolare, che si divertano come possono, chi guarda avanti, oltre ad affacciarsi qui raramente e per vecchia affezione, penserà agli impegni futuri e sorriderà amaramente, pensando alla pochezza di taluni, immeritatamente definiti - docenti - !
Rispondi

Da: non  un caso.....05/06/2015 14:33:14
....che i 4 piccoli personaggi se la prendano con la strega che, è lampante, si trova ad un livello culturale di gran lunga più alto del loro......anche se in realtà non ci vuole poi molto!!!!!!!
Rispondi

Da: @  non  un caso.....05/06/2015 15:27:46
Secondo me tu hai serie difficoltà a comprendere un testo scritto anche in modo semplice. Mah ! Problemi tuoi.
Rispondi

Da: Mi piace questo passaggio:05/06/2015 15:31:35
fotografa con esattezza l'attuale situazione del forum.

"Il rancore perdura. Sono pieni di rancore e di delusione coloro che hanno sperato in un ribaltamento dell'esito delle prove e in una rinnovazione che potesse rimediare ai numerosi errori commessi dall'Amministrazione. Sono altrettanto colmi di rancore coloro che pregustano la vittoria e già progettano la loro vendetta nei confronti dei ricorrenti, meditando di adoperare a tale scopo i nuovi poteri che l'imminente riforma attribuirà ai dirigenti."

Rispondi

Da: @  Mi piace questo passaggio:05/06/2015 15:40:35
Dove lo hai letto ? 

Mi pare tratto da un libro di paradossi. Parla di rancore di persone che potrebbero essere immuni da questi sentimenti. Parla di delusioni, quando invece c'è sete di giustizia. Parla di vendetta rivolta a persone che potrebbero parlare di pentimento per aver male agito e giudicato gli altri.
E' assurdo. Non voglio conoscere l'autore di questo brano perchè non comprerei e di certo non leggerò questo libro.

A me pare un testo ispirato a ribaltare la realtà e trovo strano che a te possa piacere. Sei assetata di vendetta per le colpe tue o sei disillusa per le colpe altrui ?
Sei vittima o carnefice ?
Rispondi

Da: al di qua05/06/2015 15:44:15
Continuate signori cari con i ricorsi, dai, forza. Un' altra condanna a pagare 5000 euro. Noi idonei facciamo cassa finalmente.  Ma il bello deve ancora venire...
Rispondi

Da: Non ci sono vittime e carnefici05/06/2015 15:45:52
ma soltanto persone manovrate dall'alto i cui destini sono stati differenti.
Il rancore e la delusione ci sono.
Il desiderio di vendetta c'è.
La speranza, come si sa, è l'ultima a morire, ma.....
Rispondi

Da: più più05/06/2015 16:41:49
3000 di spese processuali. Saltata la vacanza?
Rispondi

Da: al di qua05/06/2015 16:53:31
Forza, un altro ricorso così voi saltate la vacanza e io coi soldi vostri parto con un paio di tette nuove
Rispondi

Da: al di qua05/06/2015 17:03:13

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N. 02781/2015REG.PROV.COLL.

N. 10326/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10326 del 2014, proposto dai signori: Annamaria Guarracino, Mauro Catino, Gianfranco Carlone, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio De Paola, con domicilio eletto presso l'avv. Lucio Molinaro in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 90;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Laura Tancreti, Nicola Iavarone, Aniello Triggiani, Amelia Viterale, Antonella Torella, Gabriella Russo, Ugo Capasso, Nicola Ansanelli, Antonietta Nusco, Lia Anna Degani, Maria Rosaria Gualteri, Maia Grazia Mele, Aurora Mariani, Giulia Valentino, Gelsomina Langella, Maria Iervolino, Anna Maria Fierro, Gianmarco D'Ambrosio, Marcellino D'Ambrosa, Maria Luisa Buono, Cristina Mirabella, Liliana Monetti, Giovanni De Pasquale, Angela Faraone, Elena Pappalardo, Vincenzo D'Elia, Ersilia Buonocore, Maria Grazia Roscigno; Filomena Adinolfi, Giuliano Mango, Cristina Iervolino, Maria Caiazzo, Rosaria Murano, Alessandra D'Agostino, Maria Antonietta Rizzo, Rosa Lastoria, Antonella Pappalardo, Annarosaria Lombardo, Maria Annunziata Moschella, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Annunziata, Gaetano Paolino, Assunta Barbieri, Gabriella Clemente, Maria Luisa Salvia, Tiziana D'Isanto, Palmira Masillo, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gaetano Paolino e Maria Annunziata, con domicilio eletto presso l'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;
per la revocazione della sentenza del CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI n. 04794/2014, resa tra le parti, concernente mancata ammissione alle prove orali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e dei controinteressati Filomena Adinolfi, Assunta Barbieri, Gabriella Clemente, Maria Luisa Salvia, Tiziana D'Isanto, Giuliano Mango, Palmira Masillo, Cristina Iervolino, Maria Caiazzo, Rosaria Murano, Alessandra D'Agostino, Maria Antonietta Rizzo, Rosa Lastoria, Antonella Pappalardo, Annarosaria Lombardo e Maria Annunziata Moschella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2015 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti gli avvocati Tebaidi per delega dell'avv. De Paola e Annunziata, nonché l'avvocato dello Stato Tortora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO
Con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4090/13 del 6 agosto 2013 veniva respinto il ricorso proposto da alcuni candidati al concorso, per titoli ed esami, bandito il 15 luglio 2011 per il reclutamento di n. 2386 dirigenti scolastici, 224 dei quali da assegnare alla Regione Campania. Tutti i ricorrenti avevano proposto l'impugnativa in quanto candidati non ammessi a sostenere la prova orale, con censure finalizzate all'annullamento dell'intero concorso, nell'interesse strumentale alla relativa reiterazione. Dette censure (non accolte nella predetta sentenza) riguardavano l'illegittima composizione - per diversi profili di incompatibilità - della Commissione esaminatrice, la mancata approvazione della graduatoria degli ammessi a sostenere le prove orali e l'eccessiva brevità dei tempi di correzione delle prove scritte.
Avverso detta sentenza venivano proposti due distinti atti di appello (nn. 9247/13 e 3494/14), riuniti ed entrambi respinti dal Consiglio di Stato, sez. VI, con pronuncia n. 4794/14 del 23 settembre 2014. In tale pronuncia si rilevava l'infondatezza del gravame, contenente censure in parte infondate, in parte inammissibili perchè sollevate per la prima volta in appello: quanto sopra, con particolare riguardo alle questioni di incompatibilità, prospettate nei confronti di singoli commissari, in quanto rappresentanti sindacali, ovvero per legami personali con alcuni candidati o per altre ragioni. Avverso le sentenze sopra indicate, di primo e di secondo grado, è stato proposto il ricorso per revocazione in esame (n. 10326/14, notificato il 20 novembre 2014); nel ricorso in questione si affermava che entrambe le pronunce sarebbero state "viziate da gravi profili di illegittimità", attinenti alla giurisdizione e ad altri motivi, successivamente esposti. In via preliminare, si chiedeva inoltre l'integrazione del contraddittorio, nonché la riunione con altro ricorso per revocazione, concernente sentenze diverse, benchè attinenti alla stessa procedura concorsuale.
Tali richieste preliminari non possono trovare accoglimento.
Per quanto riguarda il contraddittorio, in primo luogo, l'omessa integrazione in primo grado trova disciplina nell'art. 49, comma 2, cod. proc. amm. (che ammette tale omissione in caso di manifesta infondatezza, inammissibilità o irricevibilità del ricorso), mentre - in sede di appello - è possibile per tale ragione solo il rinvio al primo giudice, per non sottrarre alle parti un grado di giudizio, a norma dell'art. 105, comma 1 del medesimo codice. Detto rinvio, in ogni caso, può non essere effettuato in presenza di un appello infondato, o inammissibile, non potendo una pronuncia - resa in tal senso - ledere in alcun modo le posizioni dei soggetti controinteressati.
Quanto alla richiesta riunione con altro ricorso, inerente alla stessa vicenda concorsuale, il Collegio ritiene non ravvisabile la necessaria connessione, in quanto i ricorsi in questione, pur prospettando analoghe (ma non del tutto coincidenti) censure, attengono a sentenze diverse, di cui si chiede la revocazione: istituto, quest'ultimo, per cui l'art.106, primo comma, del codice del processo amministrativo rinvia agli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile. Le ragioni, che in base a dette norme possono giustificare la revocazione, d'altra parte, appaiono strettamente attinenti a specifiche risultanze processuali, come percepite dal giudice, o come valutabili in base a fatti successivamente emersi, di modo che appare più opportuno un esame distinto delle singole vicende processuali.
Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame presenti un duplice profilo di inammissibilità: in primo luogo, nella parte in cui riferisce la richiesta revocazione anche alla sentenza di primo grado (n. 4090/13 cit.) e, per quanto riguarda i motivi della domanda, per omessa prospettazione di ragioni, idonee a giustificare la fase rescindente, tipica della revocazione.
Sotto il primo profilo, è sufficiente richiamare ancora l'art. 106 del codice, che al secondo comma prescrive quanto segue: "la revocazione è proponibile con ricorso dinanzi allo stesso giudice, che ha pronunciato la sentenza impugnata"; nel terzo comma dello stesso articolo, inoltre, si restringe la revocabilità delle pronunce di primo grado ai casi, in cui i motivi non possano essere "dedotti con l'appello". E' di tutta evidenza, pertanto, che la citata sentenza n. 4090/13 del TAR per la Campania - già resa oggetto di appello, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 4794/14 - non possa costituire oggetto del presente giudizio per revocazione.
Anche in rapporto alla pronuncia emessa in secondo grado di giudizio, inoltre, il gravame non risulta ritualmente proposto.
I "profili di giurisdizione" genericamente richiamati, innanzi tutto, non potrebbero che dare luogo a ricorso per cassazione, a norma dell'art. 360 del codice di procedura civile, mentre la segnalata "inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli" - di cui non vengono comunicate le conclusioni (presumibilmente non ancora sopraggiunte) - non configura allo stato alcuna delle ipotesi, di cui al citato art. 395 cod. proc. civ., anche con riferimento al reato di falso, addebitato al Presidente e ad altri componenti della Commissione (poiché indicati come "presenti" nello stesso momento in luoghi diversi). Il motivo di gravame, a tale riguardo prospettato, è stato peraltro dichiarato inammissibile - in quanto proposto per la prima volta in appello - nella citata sentenza del Consiglio di Stato n. 4794/14, né - in assenza di più compiuti accertamenti, circa l'effettiva incidenza della circostanza segnalata - possono dalla medesima trarsi conclusioni invalidanti per una pronuncia riferita ad altre questioni di legittimità.
Posto, comunque, che restano ferme - una volta compiutamente definite - le autonome ragioni di revocazione, di cui all'art. 395, punti 1, 2 e 3 cod. proc. civ., l'unica circostanza, che nel caso di specie si afferma "dimostrata in modo documentale" è quella dell'inchiesta penale ancora in corso, dalla cui conclusione soltanto potrebbe scaturire la nullità di tutti gli atti concorsuali, ove emergesse il carattere doloso della relativa formazione (non essendo sufficienti al riguardo le incongruenze, in effetti emergenti in alcuni verbali). Sembra appena il caso di ricordare, d'altra parte, che illegittimità e illiceità di rilievo penale operano su piani diversi, potendo la prima sussistere in assenza di qualsiasi ipotesi di reato e la seconda venire accertata anche in presenza di atti, formalmente legittimi.
Nel caso di specie, non risulta che il giudice di secondo grado abbia ignorato l'esito di un accertamento penale, che gli stessi ricorrenti rappresentano come non ancora concluso, con conseguente formazione di un giudizio di pura legittimità, con riferimento ai motivi di gravame, in precedenza prospettati e ritenuti non condivisibili. Tale giudizio, peraltro, non risulta fondato su prove (nello specifico: verbali della Commissione d'esame), la cui intenzionale falsità (peraltro, non ancora accertata come tale) sia stata resa oggetto della causa ed in rapporto al quale venga, in alternativa, prospettata un'ipotesi di errore revocatorio. Quest'ultimo, come è noto, può essere individuato anche in caso di omessa pronuncia - identificata come erronea percezione del materiale contenuto degli atti del giudizio, emergente dal contesto della sentenza stessa (cfr. in tal senso Cons. St., sez. VI, n. 241/2008 cit.; Cons. St., Ad. Plen., n. 2/2010 cit. e 10.1.2013, n. 1) - mentre l'errore di diritto (ove riconducibile ad "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio") comporta ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto vizio della decisione assunta: cfr. Cons. St., Ad. Plen. 17.5.2010, n. 2; Cons. St., sez. VI, 29.1.2008, n. 241 e 31.1.1986, n. 81; Cons. St., sez. V, 20.2.1984, n. 138; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., 5.5.1999, n. 182).
Il rimedio straordinario della revocazione - che non può tradursi in un ulteriore, non previsto grado di giudizio - presuppone dunque che il giudizio sia stato oggettivamente deviato da circostanze esterne, ovvero che il giudice sia incorso in vero e proprio "abbaglio dei sensi", frapposto tra la realtà del processo e la percezione, che di tale realtà abbia avuto il giudice stesso (Cons. St., sez. VI, 29.9.1982, n. 447).
L'errore di fatto, idoneo a sorreggere l'istanza di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 cod.proc.civ. (richiamata dall'art. 106 codice della giustizia amministrativa), inoltre, non deve soltanto corrispondere ad una erronea percezione degli atti del giudizio da parte del giudice, ma deve anche risultare determinante per la decisione assunta (giurisprudenza pacifica: cfr., fra le tante, Cons. St., sez. IV, 19.6.2007, n. 3296, 31.7.2007, n. 4251 e 24.1.2011, n. 503; Cons. St., sez. VI, 16.3.2009, n. 1542 e 20.7.2011, n. 4385).
Nel caso di specie, le parti ricorrenti non illustrano alcuna delle ragioni che potrebbero giustificare la revocazione, a norma del più volte citato art. 395 cod. proc. civ.: gli stessi sembrano infatti ritenere che le indagini in corso siano sufficienti, per avviare un vero e proprio terzo grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento. Di tutte le censure riprodotte, in effetti, solo alcune argomentazioni (mancata approvazione della graduatoria degli ammessi all'orale e brevità dei tempi di correzione) risultano non puntualmente esaminate nella sentenza, di cui viene chiesta la revocazione: tale circostanza, tuttavia, non viene rappresentata come errore revocatorio (emergendo solo come richiesta di nuova pronuncia di merito) e risulta comunque non determinante. Quanto sopra, tenuto conto del pacifico indirizzo che emerge dalla giurisprudenza, secondo cui la vera e propria fase approvativa (con cui l'Amministrazione rende proprie le conclusioni dell'organo tecnico, incaricato della valutazione) segue alla conclusione dell'intera procedura concorsuale e non di singole fasi di essa (potendo anche queste ultime essere oggetto vigilanza, ma senza carattere invalidante di omissioni, comunque suscettibili di assorbimento nel controllo approvativo finale); i tempi medi impiegati dalla Commissione, inoltre, non possono essere ritenuti incisivi - né di per sé invalidanti - non costituendo parametri certi di inadeguata attenzione per i singoli elaborati dei soggetti ricorrenti (in assenza, quanto meno, di un principio di prova sull'effettiva incongruenza o illogicità del giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice: cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 29 gennaio 2015, n. 8471).
In base alle considerazioni svolte, in conclusione, il Collegio ritiene che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile; le spese giudiziali, da porre a carico dei ricorrenti, vengono liquidate nella misura di euro . 3.000,00 (tremila/000) a favore dell'Amministrazione e 5.000,00 (cinquemila/00) a favore dei controinteressati costituiti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, nella misura di euro . 3.000,00 (tremila/000) a favore dell'Amministrazione e 5.000,00 (cinquemila/00) a favore dei contro interessati costituiti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo,    Presidente
Roberto Giovagnoli,    Consigliere
Gabriella De Michele,    Consigliere, Estensore
Carlo Mosca,    Consigliere
Bernhard Lageder,    Consigliere
        
        
L'ESTENSORE        IL PRESIDENTE
        
        
        
        
        
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


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Da: forza...05/06/2015 17:04:39
Tutti a fare ricorsi non ci fermiamo non ci abbattimento crediamoci
Rispondi

Da: forza...05/06/2015 17:04:41
Tutti a fare ricorsi non ci fermiamo non ci abbattimento crediamoci
Rispondi

Da: @ Non ci sono vittime e carnefici05/06/2015 17:32:32
Ci sono solo disonesti e onesti, tra i quali si trovano i carnefici e gli onesti. Ora per stabilire chi siano i disonesti e chi siano gli onesti, dobbiamo attendere l'esito delle indagini della Procura della Repubblica che alcuni concorrenti e non, mossi dalle proprie paure e dalle proprie ansie, ora sperano ardentemente che sia il meno traumatico possibile e che investi il minor numero di persone possibile. Sarà realizzata questa loro speranza? Io penso proprio di no.
Rispondi

Da: La strega malefica della palude melmosa 05/06/2015 17:52:47
Condivido le considerazioni contenute nel post precedente.




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Da: al di qua05/06/2015 17:59:42
Ora scriviamo noi ai giornali e ai Senatori. Quanto accanimento su questo concorso. Riprendete a studiare, il nuovo concorso è alle porte
Rispondi

Da: @al di qua05/06/2015 18:08:54
in una Italia del genere, ma ride bene chi ride ultimo
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Da: @al di qua05/06/2015 18:11:25
il consiglio di stato è disorientato!!!!!!
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