NB: La redazione di mininterno.net non si assume alcuna responsabilità riguardo al contenuto dei messaggi.
Soppresso il concorso per Dirigente Scolastico in Lombardia
26491 messaggi, letto 826016 volte
Torna al forum - Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, ..., 879, 880, 881, 882, 883, 884 - Successiva >>
Da: vvvvv | 09/09/2013 18:43:18 |
E' ovvio, e poi "presumi"?!!!! Io mi attengo alla lettera, non presumo nulla. Ditemi dove sta scritto "docenti interni", dove sta scritto "della stessa scuola" (particolare non trascurabile se avessero pensato ai vicari), e dove sta scritto "incaricati" dal reggente? Non per fare polemica, ma sto interpredanto quello che c'è scritto nel decreto, non quello che voglio io. | |
Rispondi |
Da: siete più realisti del re | 09/09/2013 18:45:47 |
Tutti gli attuali collaboratori vicari dei dirigenti scolastici reggenti verranno totalmente esonerati dall'insegnamento, senza paletti relativi al numero complessivo delle classi dell'istituto, per fornire la loro collaborazione al suddetto dirigente reggente. Tutto qui. | |
Rispondi |
Da: vvvvv | 09/09/2013 18:55:19 |
Altra chicca interpretativa: come mai statuire l'esonero dall'insegnamento, quando esiste già la norma che regola l'esonero? Norma che tra l'altro riguarda SOLO i collaboratori vicari. E perchè ribadirla? | |
Rispondi |
Da: doc | 09/09/2013 18:56:02 |
il realista ha ragione ma vvvv, stando a quanto sta scritto nel comunicato non ha tutti i torti | |
Rispondi |
Da: no, siete solo ingenui | 09/09/2013 18:56:12 |
Ve li immaginate i costi complessivi di un dirigente scolastico reggente, affiancato da un collaboratore vicario già distaccato interamente dall'insegnamento (su organico di fatto) e ora accompagnato da un altro docente incaricato sempre interamente distaccato dall'insegnamento?? E' chiaro come il sole che restano i vicari e solo i vicari a fianco dei dirigenti reggenti. | |
Rispondi |
Da: vvvvv | 09/09/2013 18:58:53 |
E no mio caro, nel caso la norma si riferisse ai vicari, era sufficiente modificare i parametri relativi all'esonero. Perchè ribadirla? | |
Rispondi |
E' disponibile l'App ufficiale di Mininterno per Android. Scaricala subito GRATIS! |
Da: !!!!! | 09/09/2013 18:59:00 |
Si parla di tre commissioni in maniera tale che le ricorrezioni avvengano in tempi relativamente brevi! | |
Rispondi |
Da: doc | 09/09/2013 19:00:47 |
A parte il fatto che i vicari non esistono più, vvvvv ha pienamente ragione e poi non tutti i collaboratori hanno l'esonero totale | |
Rispondi |
Da: la montagna ha partorito il topolino | 09/09/2013 19:01:54 |
Esonero completo del vicario nelle sedi assegnate a reggenza: fino qui ci siamo. Ma, nel decreto, nessun accenno di esonero (parziale o totale) ANCHE per i docenti vicari nelle sedi di titolarità degli stessi dirigenti reggenti, vale a dire in tutti quegli istituti nei quali - causa il non raggiungimento del numero complessivo di classi previsto dalla normativa- la figura del vicario esiste d'obbligo ma non ha nemmeno un'ora di distacco settimanale dall'insegnamento. | |
Rispondi |
Da: x doc doc toc toc | 09/09/2013 19:05:56 |
I vicari non esistono più? Mettiamoci d'accordo: io definisco vicario il primo docente collaboratore del dirigente scolastico proprio per distinguerlo dal secondo docente collaboratore dello stesso dirigente scolastico (ma questo secondo non avrà mai nemmeno un'ora di distacco dall'insegnamento, al contrario de vicario) | |
Rispondi |
Da: vvvvv | 09/09/2013 19:06:49 |
"Esonero completo del vicario nelle sedi assegnate a reggenza: fino qui ci siamo." Fin qua ci sei tu! E' chiara la norma? Beato te, io mi attengo ai termini utilizzati nel decreto e il termine collaboratore-vicario non c'è, c'è un termine "docente" molto generico. Perchè? Me lo spieghi? | |
Rispondi |
Da: doc | 09/09/2013 19:10:24 |
Allora, il vicario non esiste più e lo ribadisco. Leggi l'art. 25 dlgs 165/2001 e forse capirai. Altro è la prassi. | |
Rispondi |
Da: per vvvv | 09/09/2013 19:14:34 |
Te lo spiego subito (naturalmente con beneficio di inventario poiché non ho la verità in tasca). Credo che la normativa a livello principale (è il caso di un decreto-legge) non vada molto per il sottile con la terminologia più' tecnica e precisa utilizzata invece dalla normativa secondaria (ordinanze, disposizioni, circolari, note) nei cui testi troveremo sicuramente il termine collaboratore-vicario. PENSI DAVVERO CHE IN CONSIGLIO DEI MINISTRI SAPPIANO CHE NELLE SCUOLE ESISTONO IL PRIMO E IL SECONDO DOCENTE COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO? | |
Rispondi |
Da: !!!!! | 09/09/2013 19:17:50 |
Altro che incarichi su base preselettiva!Ricorrezioni in tempi celeri e ribocciatura dei tanti elaborati impresentabili....sperando che trionfi finalmente la meritocrazia...magari reimbustando in buste d'amianto,sempre che poi non si inventino che ai raggi x....siano anche loro trasparenti!?! | |
Rispondi |
Da: vvvvv | 09/09/2013 19:24:36 |
Ma quarda che il testo dei decreti viene redatto dai funzionari del Ministero competente, che sono tecnici preparati. Ma la Legge deve essere molto più chiara e precisa della normativa secondaria, per non dare luogo ad arbitrio. E ti dico anche un'altra cosa: il termine "incaricato" tecnicamente si riferisce ad un "incarico" di assistenza alla dirigenza. Tale incarico può essere conferito SOLO dal Dirigente Generale. Il DS "nomina" i collaboratori-vicari, non li incarica di nulla. | |
Rispondi |
Da: vvvvv | 09/09/2013 19:25:18 |
quarda = guarda | |
Rispondi |
Da: @ doc | 09/09/2013 19:32:15 |
Caro doc, a proposito di vicari e a solo titolo di esempio, leggiti questa comunicazione ufficiale del 2012. Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Ufficio VIII - Dirigenti Scolastici Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ( 067739 2424 - Ê 067739 2205 AOODRLA Registro Ufficiale prot. n. 1829 - USCITA - Roma, 19 gennaio 2012 Ai Dirigenti Scolastici della Regione Lazio LORO SEDI E, p.c. Alle OO.SS. dell'Area V della dirigenza scolastica LORO SEDI Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali dell'USR Lazio LORO SEDI OGGETTO: La vigente normativa contrattuale relativa all'esercizio del diritto alle ferie da parte dei dirigenti scolastici. Al fine di corrispondere ad alcune richieste di chiarimenti sulla normativa che regola le ferie, nonché avuto riguardo al contenzioso istauratosi a seguito di rilievi da parte della Ragioneria Territoriale dello Stato, si ritiene opportuno condividere con le SS.LL. le presenti precisazioni. La disciplina relativa alla fruizione delle ferie e delle festività soppresse per il personale con qualifica dirigenziale è rinvenibile nell'art. 16 del C.C.N.L. - Area V della Dirigenza - sottoscritto in data 11aprile 2006 e confermato nelle premesse del C.C.N.L. siglato in data 15 luglio 2010. Relativamente alle modalità di fruizione delle ferie, si rammenta, che, come previsto dal D.L.vo 66/03 e dal sopra citato C.C.N.L. che "le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del Dirigente programmare e organizzare le proprie ferie comunicandole al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale in modo da garantire la continuità del servizio". Allo stesso modo, è opportuno rammentare che rientra nella esclusiva responsabilità di ciascun Dirigente l'eventuale modifica del proprio programma di ferie. Si ricorda che l'eventuale rinvio della fruizione delle ferie maturate nell'anno di riferimento all'anno scolastico successivo - ed in particolare ai primi 6 mesi del medesimo - deve essere supportato da dichiarazione personale dell'interessato (da trasmettere a questo Ufficio unitamente alla comunicazione di assenza) che precisi le motivate, gravi, eccezionali ed obiettive esigenze personali o di servizio, che abbiano reso concretamente impossibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di riferimento. Solo in caso di "esigenze di servizio assolutamente indifferibili", che dovranno risultare documentate e precisate con dichiarazione personale rilasciata da ciascun interessato, anch'essa da rimettere unitamente alla comunicazione di assenza, il termine di fruizione delle ferie potrebbe essere prorogato dal primo al secondo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Non è assolutamente possibile rinviare per intero le ferie per l'anno in corso all'anno successivo; la norma derogatoria ha, infatti, carattere di eccezionalità e può essere invocata soltanto in riferimento ad esigui periodi residui di ferie, non goduti a causa di motivati ed indifferibili impegni di lavoro. In merito, va sottolineato che, in linea generale, sono da ritenere assolutamente limitati gli impegni che non possono essere assolti dal collaboratore vicario. Il comma 13 del citato art. 16 del C.C.N.L. - Area V - Dirigenza - prevede che "le ferie per qualsiasi causa disponibili all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo", ma le esigenze di servizio, risultanti da dichiarazione personale resa a suo tempo dal dirigente scolastico, devono essere motivate, gravi, eccezionali ed obiettive e devono essere ampiamente e dettagliatamente documentate, dimostrando, anche, che le funzioni che hanno provocato lo slittamento delle ferie non potevano essere delegate al collaboratore vicario. Ne consegue che, oltre i periodi sopra indicati (I° semestre e/o II° semestre dell'anno scolastico successivo) e comunque in mancanza delle prescritte dichiarazioni da parte di ciascun interessato, non sarà possibile la fruizione di ferie pregresse, pur maturate dagli interessati. Infine, è doveroso precisare come le ferie costituiscano diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito dall'art. 36 della Costituzione mentre, per costante dottrina e giurisprudenza, alle ferie stesse si riconosce la funzione di garantire, attraverso il riposo, il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore. Nel caso di previsto collocamento a riposo con decorrenza 01/09/2012, i Dirigenti Scolastici interessati, dovranno altresì usufruire improrogabilmente di tutte le ferie spettanti, comprese quelle dell'anno scolastico in corso, e, nel caso di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro, le ferie dovranno essere fruite prima dell'inizio del periodo di preavviso, in quanto in tale periodo non è consentito il godimento delle stesse. Le SS.LL., pertanto, avranno cura di riprogrammare la fruizione delle ferie in conformità alle indicazioni fornite, onde evitare che le ferie stesse risultino di fatto non più fruibili né monetizzabili. Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. F.to IL DIRETTORE GENERALE Maria Maddalena Novelli | |
Rispondi |
Da: doc | 09/09/2013 19:32:24 |
bravo vvvvv | |
Rispondi |
Da: Prrrrrrrrrrr ! | 09/09/2013 19:36:20 |
Ritorno dal mio volontario esilio per un veloce saluto ai colleghi ...... naturalmente alla mia maniera : ppppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!! (Una pernacchia affettuosa , stavolta) ! Prossime strategie : 1) boicottare la ricorrezione con una valanga di ricorsi : è vero che i ricorsi (fatti dagli altri , ovviamente , ehehheheheheheheh) si possono anche perdere , ma se ne fate 100 la ricorrezione va alle calende greche 2) richiesta alla Padrino (che non si può rifiutare) di un corso - concorso a Roma per tutti gli idonei agli scritti : la mia solita vecchia idea , solo che una bella vacanza a Roma me la farei volentieri . 3) lingue raspose della politica che avete fatto scritti degni della legge 104 / 92 , cominciate a muovere ancora le vostre lingue per ottenere quando scritto nel punto 2) ........ che altra possibilità avete ??? Voi muoverete le nostre lingue e noi ........ anche : pppppppppppprrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr !!!!!! | |
Rispondi |
Da: doc | 09/09/2013 19:39:38 |
caro/a @doc quello che riporti non attesta che esiste la figura del collaboratore vicario ma che uno dei due collaboratori "scelti" e quindi nominati e non incaricati può svolgere la funzione vicaria in assenza, e per brevi periodi, del DS. Infatti vicario (il primo collaboratore) è colui il quale sostituisce il DS in caso di impedimento ma ad egli non possono essere delegate tutte le funzioni perchè è e rimane un collaboratore con esonero, semiesonero e senza esoneri di alcun tipo. Spero di esserti stato di aiuto. | |
Rispondi |
Da: vvvvv | 09/09/2013 19:39:44 |
E ancora: perchè (sto parlando rispetto al testo postato nel forum) inserire tale norma nel decreto di oggi? Ma non si era detto che sarebbe stato stralciato il tutto? Se non avessero scritto tale norma, ogni scuola in reggenza, non avrebbe avuto comunque un collaboratore-vicario "assistente del DS reggente"? Perchè allora inserirla? Mi convinco sempre di più, ribadisco se il testo è questo, che i vicari non c'entrino nulla. Bastava infatti scrivere: "tutti i collaboratori-vicari sono esonerati dall'insegnamento". | |
Rispondi |
Da: @ vvvvv | 09/09/2013 19:52:38 |
.....Il DS "nomina" i collaboratori-vicari, non li incarica di nulla..... Infatti, secondo te, il collaboratore-vicario, ricevuta la nomina a settembre (magari con distacco di 18 ore settimanali su 18) non fa un cazzo in tutto l'anno scolastico. A questo punto suggerirei al dirigente scolastico una nomina del tipo "Santo subito". | |
Rispondi |
Da: doc | 09/09/2013 20:00:23 |
red - Il Decreto Legge approvato oggi nel Consiglio dei Ministri contempla nuove misure per i Dirigenti Scolastici, a partire dal reclutamento, fino alla soluzione dei concorsi precedenti ancora non conclusi. Nuovo reclutamento Dirigenti Scolastici Il reclutamento dei Dirigenti Scolastici si realizza mediante corso - concorso, bandito annualmente per tutti i posti vacanti. Al corso - concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20%. Può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso del relativo diploma di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un periodo di servizio effettivo di almeno 5 anni. E' previsto il pagamento di un contributo da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli. Esonero dall'insegnamento per docenti con funzioni vicarie Nelle regioni nelle quali uno dei concorsi a posti di Dirigente Scolastico (2004, 2011) non si è ancora concluso con la definitiva approvazione delle graduatorie, i docenti con funzioni vicarie, che prestano la propria attività di insegnamento presso istituzioni scolastiche autonome, non assegnate a Dirigenti Scolastici con incarico a tempo indeterminato o alla conferma degli incarichi di presidnenza, ma conferite in reggenza a Dirigenti aventi incarico presso un'altra istituzione scolastica autonoma, possono ottenere l'autorizzazione all'esonero dall'insegnamento. Questi docenti saranno sostituiti con supplenze temporanee. Incarichi di reggenza a tempo Gli incarichi di reggenza ai dirigenti scolastici titolari presso altre istituzioni scolastiche e gli esoneri dall'insegnamento cessano alla conclusione della relativa procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici, con la nomina in corso d'anno, dei vincitori di concorso. Rinnovazione delle procedure concorsuali Qualorai si renda necessario rinnovare le procedure del concorso Dirigenti Scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, se il numero dei concorrenti è superiore alle 300 unità , la commissione può essere integrata per ogni gruppo di 300 o frazione di 300, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni. | |
Rispondi |
Da: solo prrrrrrrr | 09/09/2013 20:03:07 |
Voi non capite un cazzo (parafrasando Max Pezzali) solo prrrrrrrr, solo prrrrrrrr. che non sarà di Pavia, come Max, ma ha capito lo stesso, come me che sono 900 km lontano | |
Rispondi |
Da: ................. | 09/09/2013 20:14:06 |
Caro amico/a prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr................................... sei un vero veggente, speriamo che sia bandito a breve il corso-concorso con esame finale a Roma. Magari questa volta con una bella graduatoria nazionale. Permettimi di associarmi a te con un sonoro prrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!! | |
Rispondi |
Da: ................. | 09/09/2013 20:14:45 |
Caro amico/a prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr................................... sei un vero veggente, speriamo che sia bandito a breve il corso-concorso con esame finale a Roma. Magari questa volta con una bella graduatoria nazionale. Permettimi di associarmi a te con un sonoro prrrrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!! | |
Rispondi |
Da: !!!!! | 09/09/2013 20:23:56 |
Che gente di bassissimo livello!W la tanta mediocrità di questo forum....adiossss!! | |
Rispondi |
Da: @................. | 09/09/2013 20:24:22 |
Si ma solo l'esame finale a Roma, tutto il resto in FAD e in video conferenza così costa meno. | |
Rispondi |
Da: la dura legge del | 09/09/2013 20:25:13 |
http://www.youtube.com/watch?v=XqQaAr4gg4s | |
Rispondi |
Da: ....................... | 09/09/2013 20:33:10 |
I cow boy non mollano....... | |
Rispondi |
Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, ..., 879, 880, 881, 882, 883, 884 - Successiva >>