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emendamento 1000 proroghe e idonei tirocinio AE 2010..ci siete??
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Da: vincitore15/07/2013 21:50:01
ma che graduatorie precedenti!!!!!!!!sono esaurite!
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Da: ***15/07/2013 23:35:22
***
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Da: spending16/07/2013 06:01:04
review. significa quello che dice la legge, cioè in ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio........................

ECCO IL TESTO DI LEGGE

4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
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Da: spending16/07/2013 06:01:07
review. significa quello che dice la legge, cioè in ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio........................

ECCO IL TESTO DI LEGGE

4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.
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Da: spending review16/07/2013 12:10:27
SPENDING REVIEW - PROBABILE LA NOMINA DI UN NUOVO COMMISSARIO

Il Governo sta lavorando per individuare le risorse necessarie per evitare l'aumento dell'IVA e per eliminare l'IMU sulla prima casa. Serviranno almeno 2-3 miliardi per una soluzione parziale. Per reperire i suddetti fondi probabili nuovi tagli alla spesa pubblica. Nei prossimi giorni dovrebbe essere nominato un nuovo commissario per la spending review, tra i favoriti alla nomina ci sono: Carlo Padoan e Lucrezia Reichlin. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze affermano che non è stata presa ancora alcuna decisione, ma che potrebbe avvenire presto, probabilmente durante il prossimo Consiglio dei Ministri.

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Da: x...16/07/2013 14:54:00
speriamo che le amministrazioni interessate non continuino a fare le bizze.
l'evoluzione che avrà il ricorso contro la seconda prova del concorso ae potrà influenzare la nostra situazione.
Rispondi

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Da: ...17/07/2013 14:27:59
Quindi l'osservanza della legge milleproroghe dell'anno scorso dipende dall'esito di un ricorso che non ha ad oggetto la nostra graduatoria?
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Da: Scusate17/07/2013 15:13:28
Da: x...    16/07/2013 14.54.00
speriamo che le amministrazioni interessate non continuino a fare le bizze.
l'evoluzione che avrà il ricorso contro la seconda prova del concorso ae potrà influenzare la nostra situazione.




Non penso proprio! Perchè se il ricorso viene accolto si rifà la seconda prova, se viene respinto non si rifà e si va avanti.... influisce poco....
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Da: ***17/07/2013 23:03:41
***
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Da: ...18/07/2013 13:24:42
E poi tale ricorso riguarda il tirocinio AE, mentre la legge milleproroghe si riferisce specificamente alla nostra graduatoria (e non ad altre) e alla sua utilizzabilità per agenzia dogane, territorio e monopoli di Stato.
Rispondi

Da: ...18/07/2013 21:14:45
...
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Da: ...19/07/2013 06:59:04
La legalità è un optional!
Rispondi

Da: bitumera2 19/07/2013 10:12:50
Legislatura 17ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 066 del 15/07/2013
PADUA, ORRU', LUMIA, MATTESINI, SILVESTRO, GRANAIOLA, ALBANO, PAGLIARI, LO GIUDICE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) all'art. 1, comma 346, prevedeva che «Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale: (...) e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 78 della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 18 settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali (...) del 21 ottobre 2005 e (...) 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 346, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane». Attraverso l'applicazione di tale norma nel 2008 furono assunti all'Agenzia delle dogane gli idonei dell'Agenzia delle entrate;

con norma di legge speciale contenuta nel decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 ("milleproroghe" per il 2012), all'art.1, comma 4-bis, si prevede che «L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente». Con tale disposizione, dunque, in ottemperanza ai principi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia del territorio, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, sono obbligate ad attingere, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali di candidati risultati idonei, nell'ambito del reclutamento di 825 funzionari amministrativo-tributari bandito nel 2009 dall'Agenzia delle entrate;

il Consiglio di Stato, inoltre, ha statuito che "in presenza di una graduatoria di concorso valida ed efficace, non è legittima la decisione di assumere personale avviando, ex novo, procedura di mobilità volontaria ex articolo 30 d.lgs. 165/2001, in quanto la prevalenza della mobilità è prevista dal Legislatore solo rispetto a nuove procedure concorsuali" (si veda la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 31 luglio 2012, n. 4329);

è principio generale che le graduatorie dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti pubblici rimangono efficaci per un termine indicato dal bando, ed eventualmente prorogato dalla legge, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito che successivamente dovessero rendersi disponibili (cfr., da ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 28 luglio 2011, n. 14);

considerato che:

circa 840 candidati idonei delle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011 attendono da quasi 18 mesi di essere assunti presso le amministrazioni richiamate;

le amministrazioni non hanno ancora dato attuazione al dettato normativo, ma addirittura disattendendo la volontà del legislatore, hanno proceduto al reclutamento di nuovo personale in violazione di legge, tramite procedure di mobilità;

parte dei candidati idonei inseriti nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, hanno dovuto proporre ricorso amministrativo di fronte al Capo dello Stato per tutelare il proprio diritto alla chiamata, dopo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha negato l'accesso agli atti delle proprie procedure di reclutamento di nuovo personale;

nelle amministrazioni finanziarie ed in particolare nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, permangono rilevantissime carenze di organico nella terza area funzionale, nonostante la riduzione del 10 per cento delle piante organiche previste dall'art. 23- quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

lo scorrimento delle graduatorie, oltre ad evitare inutili costi per nuove procedure concorsuali, consente alle amministrazioni finanziarie di disporre in maniera immediata di personale laureato ed altamente qualificato da inserire nei propri organici;

la lotta ferrea all'evasione fiscale è una priorità dell'attuale Governo e le risorse impiegate nella lotta all'evasione fiscale riportano un beneficio enormemente superiore rispetto al costo per finanziarle;

per quanto risulta agli interroganti nonostante quanto evidenziato ai punti precedenti, L'Agenzia delle dogane e dei monopoli (come evidenziato nella bozza di convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2013-2015 e come comunicato alle organizzazioni sindacali nella seduta del 26 giugno 2013 in sede di presentazione del piano aziendale 2013), intenderebbe procedere, in violazione di legge, con il reclutamento di nuovo personale tramite procedure di mobilità anche interne per la copertura dei posti in terza area, generando in tal modo ulteriore contenzioso;

da notizie pervenute agli interroganti sembrerebbe che nella bozza del piano aziendale 2013 che l'Agenzia si accinge a sottoporre al Ministero, nella parte relativa al fabbisogno di personale, non si faccia alcuna menzione alla situazione riconosciuta per legge dei suddetti 840 candidati idonei,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con la massima sollecitudine affinché l'Agenzia delle dogane nel piano aziendale 2013, nella parte relativa al fabbisogno di personale, si attenga e dia concreta attuazione alla normativa vigente, dando priorità assoluta al reclutamento del personale ricompreso nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011;

se l'amministrazione finanziaria, ed in particolare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, non ritenga di procedere con la massima sollecitudine all'assunzione del personale necessario, attingendo alle graduatorie già esistenti.

(3-00236)


VEDIAMO CHE SUCCEDE!!!!!!!!!!!!!!!
Rispondi

Da: Nessuna legge19/07/2013 10:17:01
Blocca la mobilità volontaria, la sentenza del consiglio di stato é un orientamento giuridispruzionale, vincolante solamente tra le parti direttamente coinvolte. Inoltre c'è un parere del consiglio di stato di novembre 2012 che va in direzione totalmente contraria.
Rispondi

Da: Eccolo qui19/07/2013 10:21:32
Consiglio di Stato, sez. I, parere del 7 novembre 2012,   
n. 5217 avente ad oggetto il rapporto tra scorrimento della graduatoria e mobilità volontaria

.Numero 05217/2012 e data 07/12/2012
REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 7 novembre 2012
NUMERO AFFARE 08932/2012
OGGETTO:
Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Michele Brunetti, Armando Della Monica, Pierluigi Franchini, Catello Amalfi, contro Comune di Castellammare di Stabia, avverso rideterminazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2011-2013;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 15151-01/CBIS del 01/10/2012 con il quale il Ministero dell'interno dipartimento per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Montedoro;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato Brunetti Michele, Della Monica Armando, Franchini Pierluigi e Amalfi Catello chiedevano , previa sospensione, l'annullamento della delibera della Giunta del Comune di Castellamare di Stabia n. 36 del 5 aprile 2011 di rideterminazione del piano triennale di fabbisogno del personale anni 2011-2013, nella parte in cui ha modificato il precedente piano triennale 2010-2012, di cui alla delibera n. 93 del 2010, riducendo da 13 a 8 i posti di agenti della Polizia Municipale da ricoprire nel corso dell'anno 2011, così ripartendoli : n. 4 previo esperimento di mobilità esterna, n. 4 con interscambio a costo zero, nonché di ogni altro provvedimento preordinato , connesso e consequenziale, comunque lesivo delle posizioni dei ricorrenti, tra cui la relazione istruttoria ivi allegata, la nota prot. 27975 Prot. Gab. Dell 23 giugno 2011, notificata il 24 giugno 2011 nonché il bandi per l'espletamento della procedura di mobilità.
I ricorrenti hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal Comune di Castellamare di Stabia , per la copertura di n. 3 posti di Agente di Polizia Municipale, Categoria C ( posizione economica C 1 ) il cui bando era stato approvato con determina dirigenziale n. 52 del 13 febbraio 2008, collocandosi in posizione di idonei non vincitori, nella relativa graduatoria di merito, approvata con determinazione n. 586 del 5 ottobre 2010.
Il Comune, con deliberazione della Giunta municipale n. 93 del 29 luglio 2010, ha approvato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012, prevedendo per l'anno 2011 l'assunzione a tempo determinato di 13 agenti di Polizia Municipale.
Con successiva delibera del 5 aprile 2011, impugnata dai ricorrenti, l'ente ha riformulato il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2011-2013, prevedendo per l'anno 2011 , l'assunzione di 8 agenti di Polizia Municipale, di cui 4 previo esperimento della mobilità esterna e 4 con interscambio a costo zero.
Successivamente l'amministrazione comunale con nota n. 27975 del 23 giugno 2011, ha respinto la richiesta, avanzata da alcuni degli attuali ricorrenti, di scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 586 del 2010.
I ricorrenti sostengono che la scelta amministrativa di approvare il piano di fabbisogno, con tali modalità di copertura dei posti in luogo della scelta di scorrere la graduatoria sia illegittima.
In particolare deducono la violazione dell'art. 91 ,comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, la violazione e falsa applicazione del regolamento comunale dei settori , dei servizi e degli uffici e del bando di concorso di cui alla determina n. 52 del 13 febbraio 2008, la violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, la violazione dell'art.97 Cost. ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sostanza i ricorrenti rilevano che la previsione di coprire i posti di vigile urbano mediante mobilità esterna, invece di procedere allo scorrimento della graduatoria, è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 91 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 ribadita nell'art.9 del bando di concorso, per cui le graduatorie concorsuali rimangono valide per tre anni per l'eventuale copertura dei posti che si venissero successivamente a rendere vacanti e disponibili.
Il Comune ha concluso per la carenza di interesse non essendovi alcun diritto allo scorrimento della graduatoria e, comunque, nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.
Il Ministero istruttore ha concluso per l'infondatezza del ricorso.
Considerato:
Il ricorso è infondato.
I ricorrenti , quali idonei non vincitori di graduatoria ancora valida, hanno un evidente interesse a contestare le scelte di programmazione del fabbisogno di personale del Comune.
Nel merito va osservato che la nomina nei posti vacanti degli idonei di una procedura concorsuale costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria ( così Consiglio di Stato , Sezione V 23 maggio 2011 n. 3076 ).
In tema di utilizzazione di una graduatoria di un pubblico concorso per attribuire agli idonei i posti di organico resisi successivamente disponibili, un consolidato indirizzo giurisprudenziale (tra le tante, C.d.S., sez. V, 15 ottobre 2009, n. 6332) ritiene che la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
E" stato infatti osservato che, sebbene le norme sui concorsi pubblici (sia quelle di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sia anche quelle successive alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego) prevedano la possibilità per l'amministrazione di conferire, agli idonei non vincitori, posti resisi liberi (attraverso, per esempio, la previsione della c.d. la ultrattività delle graduatorie, attualmente per tre anni dalla pubblicazione salvi periodo di vigenza inferiori previsti dalle leggi regionali, ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, D. L.vo n. 165/2001, aggiunto dalla L. n. 244/2007, in modo tale che l'amministrazione potesse attingervi, per scorrimento, per coprire posti che si rendono liberi e che essa intenda coprire) il c.d. scorrimento della graduatoria e la successiva assunzione postula "...necessariamente una decisione dell'amministrazione di coprire il posto (si deve trattare di posti non solo vacanti, ma anche disponibili, e tali diventano sulla base di apposita determinazione): decisione che una volta assunta risulta equiparabile all'espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, con l'identificazione degli ulteriori vincitori" (Cass. Sez. Unite n. 14529/2003).
In altri termini, il diritto all'assunzione sorge con il completamento di una fattispecie complessa: perdurante efficacia di una graduatoria e decisione di avvalersene per coprire i posti vacanti" (Cass. SS.UU. 18 giugno 2008, n. 16527).
Anche con riferimento ad altre specifiche disposizioni ad esempio contenute negli articoli 15 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e art. 22, comma 8, della legge 24 dicembre 1994, n. 724, è stato evidenziato che esse non riconoscono agli idonei dei concorsi pubblici alcun diritto ad essere immessi in ruolo, ma si limitano ad attribuire all'Amministrazione, in alternativa allo svolgimento della procedura concorsuale ordinaria, la facoltà di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide di concorsi già indetti, sì da poter conferire agli idonei i posti non coperti dopo la chiamata dei vincitori, ovvero "medio tempore" resisi disponibili, nei limiti della pianta organica; esse sono dunque disposizioni che hanno come destinataria esclusivamente l'Amministrazione, con la finalità di agevolare, secondo il principio di economicità dell'azione amministrativa, il reperimento della provvista del personale, senza far ricorso all'ordinario concorso (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3998): con la conseguenza che il soggetto risultato idoneo ad un concorso pubblico sussiste soltanto una posizione di mera aspettativa all'utilizzo della graduatoria per scorrimento ed all'assunzione (C.d.S., sez. V, 11 luglio 2008, n. 3445).
Nella specie la norma invocata , l'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000, è in linea con le disposizioni già prima richiamate e non determina l'obbligo per l'ente di procedere allo scorrimento della graduatoria.
Va anche richiamata la decisione del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 14 del 2011 ai sensi della quale "la disciplina in materia di scorrimento di graduatoria concorsuale non assegna agli idonei un diritto soggettivo all'assunzione per il solo fatto della vacanza e disponibilità di posti in organico, atteso che in tali circostanze e, quindi, sull'an, l'Amministrazione non è affatto tenuta alla loro copertura, ma è chiamata ad assumere una decisione sul piano organizzatorio che è strettamente correlata agli eventuali limiti normativi alle assunzioni, alla disponibilità di bilancio, alle scelte programmatiche compiute dagli organi di indirizzo e a tutti gli altri elementi di fatto e di diritto rilevanti nella concreta situazione, con la quale stabilire se procedere o non al reclutamento del personale; peraltro, una volta che abbia deciso di provvedere alla copertura dei posti vacanti, è tenuta a motivare in ordine alle ragioni che la inducono ad optare per una o l'altra forma di reclutamento, e cioè il concorso pubblico ovvero lo scorrimento di graduatoria ancora efficace, ma tenendo nel debito conto che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, avente anche una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica che il concorso pubblico comporta, e che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso."
Tale decisione , nella specie, a fronte della decisione del Comune di riformulare il programma di assunzioni contendendo le spese, ricorrendo , fra l'altro non alla dispendiosa scelta di indire nuove procedure concorsuali ma di fare ricorso alla mobilità o a procedure di interscambio a costo zero, si appalesa giustificata.
La preferenza affermata dalla Adunanza Plenaria per il ricorso allo scorrimento della graduatoria rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre amministrazioni , ciò atteso il fatto che la mobilità consente varie finalità quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Esprime parere che il ricorso meriti il rigetto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
L'ESTENSORE Giancarlo Montedoro
IL PRESIDENTE F/F Francesco D'Ottavi
IL SEGRETARIO Massimiliano Salvatori
Rispondi

Da: Nessuna legge19/07/2013 10:25:51
Il mille proroghe è solo carta straccia per illudere scarti concorsuali!
I sindacati sanno a chi rivolgersi politicamente.
Rispondi

Da: Nessuna legge19/07/2013 10:32:47
la nomina di idonei nei posti vacanti costituisce una facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, trattandosi di un potere che rientra, di norma, nella discrezionalità dell'Ente, fatte salve situazioni particolari in cui il legislatore abbia espressamente disposto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria (C.d.S., sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6758; sez. VI, 29 novembre 2006, n. 6985).
Rispondi

Da: bitumera2 19/07/2013 10:36:52
dalle ultimissime vicende (KazaKistan) dove gli apparati iniziano a pagare.......  credo che LA POLITICA abbia più peso dell' apparato..... (se non sbaglio i vertici delle agenzie sono nominati dalla politica.....).


Riguardo ai sindacati sono un residuato bellico che non hanno più ragione di esistere in quando ostacolano l' assunzione dei giovani.....

IN QUESTO PERIODO STORICO CREDO CHE L 'EMERGENZA DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE HA MAGGIOR RILIEVO RISPETTO ALLE RECRIMINAZIONI DI CHI GIA' LAVORA ALL' INTERNO!!!!!!
Rispondi

Da: bitumera2 19/07/2013 11:15:50
X NESSUNA LEGGE

se non è un obbligo di legge questo....

4-bis. L'efficacia delle graduatorie di merito per l'ammissione al tirocinio tecnico-pratico, pubblicate in data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica per l'assunzione di 825 funzionari per attività amministrativo-tributaria presso l'Agenzia delle entrate, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008, è prorogata al 31 dicembre 2013. In ottemperanza ai princìpi di buon andamento ed economicità della pubblica amministrazione, l'Agenzia delle dogane, l'Agenzia del territorio e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in funzione delle finalità di potenziamento dell'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario, attingono, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, nel rispetto dei vincoli di assunzione previsti dalla legislazione vigente.

PS, se va in porto il progetto del ministro D' Alia sulle proroghe fino al 2017 delle graduatorie........
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Da: ........19/07/2013 11:48:28
Ok al progetto d'Alia!!
Però la politica potrebbe sbloccare anche prima l'empasse in cui ci troviamo.
La cosa peggiore è che nel piano triennale delle Dogane non c'è traccia di scorrerre la nostra graduatoria. Hanno previsto assunzioni con procedure di mobilità in terza area. Come trall'altro sottolineato dall'interrogazione parlamentare riportata qui sopra.

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Da: Quale sarebbe19/07/2013 14:41:28
Il progetto d'alia?
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Da: In ogni modo19/07/2013 14:57:44
Il decreto di proroga al 31/12/2013 del 19/06 é ancora in attesa di registrazione presso la corte dei conti, quindi non é valido
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Da: ......19/07/2013 15:05:24
certo che discutere con gente che (lasciamo perdere)

La proroga della nostra graduatoria è resa possibile grazie ad un differente articolo della legge di stabilità 2013, non mi ricordo il numero ma è il penultimo.
La scadenza era già fissata al 31/12.

del progetto di legge D'Alia ne parlavano qui sopra e riguarda la proroga delle graduatorie fino al 2017....

Le cose devono essere ripetute 10000 volte.
Assimilate le info andiamo avanti!!!!!
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Da: ......19/07/2013 15:10:01
una cosa è il decreto D'Alia (in corso di registrazione)
Un'altra cosa è il progetto di legge
(ovviamente)

La graduatoria degli idonei al tirocinio Ae con il decreto d'Alia non c'entra assolutamente NULLA.
Al massimo un disegno di legge futuro.
Per ora questa graduatoria è valida fino al 31 dicembre.
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Da: Dove posso leggere19/07/2013 15:20:09
Il progetto D'Alia? Io assimilo solo cose VERE non discorsi campati per aria, quindi vacci piano con le parole!
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Da: sicano.19/07/2013 15:38:44
grazie a chi ha riportato l'interrogazione parlamentare.
addirittura 9 firmatari.
speriamo bene!
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Da: ........19/07/2013 17:22:03
allora di cose VERE sono:
- la nostra graduatoria scade il 31/12/2013 (legge di stabilità 2013 penultimo articolo).
- non c'entra nulle con la proroga di cui si parla il cui decreto è in fase  di registrazione alla corte dei conti.

Il resto sono solo proposte di legge ed intenzioni politiche che si possono ricavare dai giornali. Di concreto non c'è niente.
Rispondi

Da: ...20/07/2013 05:51:36
PADUA, ORRU', LUMIA, MATTESINI, SILVESTRO, GRANAIOLA, ALBANO, PAGLIARI, LO GIUDICE , sono i 9 deputati firmatari di questa interrogazione, a cui va aggiunta la Silvia Velo che ha interrogato il parlamento qualche mese fa, e il deputato Catanoso nella precedente legislatura.
Dunque una maggioranza trasversale per una questione che riguarda tutti.
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Da: ........20/07/2013 08:45:07
Tutte donne
Tutte del PD
Rispondi

Da: ...20/07/2013 21:11:32
Evviva le donne del PD!
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