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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Compilazione domanda12/04/2024 11:39:24
@question time

Una volta approvata la graduatoria i vincitori scelgono la sede tra quelle disponibili nel distretto, in base all'ordine di graduatoria, come un po' in tutti i concorsi pubblici ...
Rispondi

Da: C2312/04/2024 11:58:18
SISSI
Be  anche io per diritto amministrativi no problem, non so nulla invece di ordinamento giudiziario . Infatti  DOMANDA IMPORTANTE (per te e per gli altri): ma tu fai direttamente i quiz senza studiare o prima dai una lettura veloce alla legge su ordinamento giudiziario e poi fai i quiz??

FUTUTO  UPP
E ma infatti il nodo della questione: ma si riesce a fare tutto entro giugno 2024?? cioè chi passa avrà MATERIALMENTE IN MANO la lettera di assunzione entro il 30 giugno 2024??   questo  il punto.....
Rispondi

Da: Fragranza 1  1  - 12/04/2024 12:04:15
ci sarà la banca dati UFFICIALE  da studiare? mi sembra di no... sbaglio? da dove viene la banca dati di mininterno?
Rispondi

Da: question time12/04/2024 12:05:31
@ compilazione domanda

Grazie.  Non trovo così trasparente il fatto che in bando si indichi il numero di posti per distretto ma non si dia notizia degli effettivi numeri ripartiti per province all'interno del medesimo.  Diversi partecipanti potrebbero cambiare scelta distrettuale se a conoscenza dei numeri precisi, visto che la scelta al momento dell'iscrizione al concorso è univoca e non modificabile. 
Rispondi

Da: Compilazione domanda12/04/2024 12:21:11
Forse chiedete troppo

(nel concorso di magistratura dicono le sedi dopo un anno dall'assunzione, figurati upp)
Rispondi

Da: Renton77  1  1  - 12/04/2024 12:43:30
Sapreste dirmi che posso partecipare al concorso per i posti riservati con laurea in sociologia vecchio ordinamento? Ricordo, se non erro, che fosse equiparata e/o equipollente con la laurea in scienze politiche. Dalle tabelle ministeriali faccio un po' di fatica a capirlo.  Grazie mille
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Da: Leandra!!! 1  1  - 12/04/2024 13:09:13
Scusate, per le sedi di svolgimento della prova, si fa riferimento alla residenza o al distretto scelto?
Rispondi

Da: per leandra 1  1  - 12/04/2024 13:47:29
negli altri concorsi si è fatto riferimento alla residenza, credo che nemmeno il domicilio sia tenuto in considerazione ma potrei sbagliarmi
Rispondi

Da: Leandra!!!12/04/2024 13:51:35
Si in effetti..ma forse si fa riferimento alla residenza per i concorsi con graduatoria generale a livello NAZIONALE..in questo caso forse vale il distretto scelto
Rispondi

Da: UppDown12/04/2024 14:05:17
Al primo concorso valeva il distretto scelto
Rispondi

Da: C23 1  1  - 12/04/2024 14:12:16
SISSI

Perchè non hai fatto il concorso a Agenzia Entrate appena fatto  visto che sei avv??  peccato.....quella sì che era una OTTIMA  anzi di più, SUPERLATIVA, CHANCE
Rispondi

Da: Ila 1  1  - 12/04/2024 15:29:13
Chi ha frequentato la sspl come l ha inserita nella domanda? Mi pare non ci sia il campo apposito. Sarebbe equiparata a master di II livello ma vorrei avere la certezza visto che fa titolo
Rispondi

Da: C23 1  1  - 12/04/2024 16:35:50
SISSI

perchè non hai provato, essendo avvocato, il concorso Agenzia Entrate?? peccato.....era un'occasione straordinaria, molto di più che lavorare nel privato!!!   peccato......
Rispondi

Da: Conans12/04/2024 17:09:43
Tale stabilità sarà garantita attraverso una procedura di selezione comparativa basata sui distretti territoriali e gli uffici centrali, rispettando le disponibilità di assunzione e i posti organici.
E' evidente selezione comparativa e disponibilità di assunzione. In pratica finendo il pnrr nel 2026 andrebbe tutto a carico dello stato. Se non ci sono risorse a casa.  At HOME
BYE BYE
Rispondi

Da: Interni si o no12/04/2024 17:18:39
Qualche interno del ministero parteciperà?
Rispondi

Da: peppxx 12/04/2024 17:38:13
mi spiegate come si effettua il calcolo della prova?
ad esempio ho fatto una simulazione.
punteggio 15,7

risposte esatte 22
risposte sbagliate 18 

come si arriva al punteggio che ho fatto di 15.7?
Rispondi

Da: X sopra12/04/2024 17:46:47
Alla precedente prova ogni risposta esatta equivale a 0,75, errata 0,375, non risposte 0
Rispondi

Da: Sarà dura12/04/2024 17:56:29
Io ho punteggio di titoli di 14 e temo di non farcela
Rispondi

Da: Per conans 1  1  - 12/04/2024 19:30:05
Tutti a casa il 30 giugno 2026 , secondo me è l' unica soluzione da scartare. Significherebbe pagare la naspi ( due anni ai vecchi upp e un anno ai nuovi) e in più restare con uffici vuoti, senza supporti ai giudici. Come minimo ci sarà una proroga.
Rispondi

Da: Sissi01  1  - 12/04/2024 20:21:03
C23
Fatto pure Agenzia ...passato ma voto non altissimo per il Lazio , la graduatoria ancora non esce, vedremo.
Li provo tutti 🤣

Rispondi

Da: Opinione pers12/04/2024 22:22:26
Rimango dell'idea che questo concorso sia rivolto principalmente a chi ha titoli da spendere...Per quanto riguarda i riservisti ad esempio servizio civile universale,  come verrà stilata la graduatoria? Domanda che rivolgo ai più esperti in quanto il bando non è molto chiaro a riguardo
Rispondi

Da: un posticino da precario12/04/2024 23:08:33
. . . e ce la fa uno su sessanta, se tutto va bene
Rispondi

Da: Lebron4613/04/2024 09:53:36
Buongiorno, un chiarimento, ma la valutazione dei titoli non vale solo eventualmente per l'ammissione alla prova scritta? Vale anche alla fine come sommatoria del punteggio finale?
Rispondi

Da: Per LEBRON13/04/2024 11:37:09
Esatto, il punteggio titoli si somma al punteggio prova...
Rispondi

Da: Ger13/04/2024 11:48:00
Ma dopo la valutazione dei titoli e moltiplicati i posti per 60 rientrano a fare la prova solo quelli in graduatoria?
Oppure tutti?
Non ho capito
Rispondi

Da: Futuro upp 1  - 13/04/2024 11:55:41
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âïï¿��¿ï�¿ï¿�ïï¿��¿ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoïï¿��¿ï�¿ï¿�ï�¿ï¿�ï¿��».
Rispondi

Da: caterina29 13/04/2024 12:26:11
Buongiorno, non ho esperienza di concorsi.
Nei concorsi per titoli occorre aspettare una prima graduatoria per titoli? Uscirà sul sito del Ministero? Su Inpa?
...successivamente vi sarà  la prova  scritta?
Rispondi

Da: Bianca P  1  1  - 13/04/2024 13:13:59
Al termine della presentazione delle domande,  la commissione esaminatrice redige  un elenco preliminare  in ordine decrescente, relativo  ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli dichiarati e con l'ndicazione del titolo di studio. L'esito di tale valutazione sarà comunicato con l'ammissione  o meno alla prova scritta . Poiché  le candidature hanno un tetto di 240  mila partecipanti,  non credo si arriverà a questo enorme numero.  Direi di candidarsi ugualmente anche se si ha soltanto la laurea, magari con un ottimo voto, e qualche master. Svolgere una buona prova scritta può essere determinante. 
Rispondi

Da: Al Pacino  1  1  - 13/04/2024 13:23:04
Buongiorno, aver prestato il servizio militare ed il conseguimento dei 24 cfu danno luogo a dei punti ai fini della valutazione dei titoli?
Rispondi

Da: Bianca P  1  1  - 13/04/2024 13:34:04
Buongiorno,  direi di no. 
Rispondi

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