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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
10079 messaggi, letto 768947 volte

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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Bianca P 11/04/2024 14:47:33
Mi correggo, un po di più del 2%.
Rispondi

Da: Robgiu11/04/2024 14:48:47
buongiorno a tutti. Sono laureata in Economia e Commercio e ho un master di I livello in Risorse Umane. Il master mi viene considerato nella valutazione titoli o, non essendo inerente, non verrà calcolato? Grazie in anticipo a chi mi rispondera'
Rispondi

Da: Capra in inglese  1  1  - 11/04/2024 14:53:19
Grazie Bianca. Suppongo faranno fare anche corsi per preparare al meglio le figure.
Rispondi

Da: Marcixxx11/04/2024 15:07:48
Secondo voi è un problema se nei titoli ho anche inserito il diploma di scuola superiore?
Era lì di default per domande di concorsi precedenti
Spero non sia un problema
Rispondi

Da: Domanda11/04/2024 15:32:09
Con una laurea triennale in scienze dell'amministrazione classe di concorso L-16 posso partecipare al bando?
Rispondi

Da: Bianca P  2  1  - 11/04/2024 15:33:56
@ Capra in inglese. Di nulla . Sui corsi se ti riferisci a quelli antecedenti le prove, ci sono già i ma devi sbrigarti. Temo rimanga poco tempo. Per quelli eventualmente successivi alle assunzioni decideranno al Ministero.
Rispondi

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Da: fabio76avv 11/04/2024 15:34:00
Ciao, mi pare di capire che hai già compilato la domanda. Nel messaggio riferisci di aver inserito anche il diploma di scuola superiore. Volevo sapere se hai inserito tutto nella sezione titoli di studio o in altre sezioni e quali. grazie
Rispondi

Da: Sissi01  1  - 11/04/2024 15:37:43
Salve, secondo voi "abilitazione alla professione forense" significa anche solo aver passato l esame o è necessaria l iscrizione all'albo?
Io ho passato l esame ma poi sono stata assunta come dipendente e non mi sono mai iscritta all'albo.
Grazie a chi vorrà chiarire il mio dubbio
Rispondi

Da: Anobii  1  - 11/04/2024 15:53:20
@Bianca P
Non ho messo in dubbio che tu abbia riportato stralci di relazioni ufficiali. Il tema che ponevo è un altro e cioè che sarebbe prudente non affidarsi e fidarsi al 100% delle "elaborazioni" di dati presenti in relazioni del/per il Ministero dalle quali non ci si può aspettare un mea culpa o l'evidenziazione di inefficienze (ripeto, i dati dei provvedimenti depositati in Cassazione sono sul sito della Corte e sfido chiunque a negare che dall'arrivo degli AUPP è stato deciso un minor numero di giudizi). Quanto al Disposition Time citato nella relazione che hai riportato, osservo solo che per raggiungere gli obiettivi (e anche questo lo si può notare sbirciando, nelle sentenze, gli anni degli RG dei giudizi decisi) basta mandare a sentenza un equilibrato mix di RG ultravecchi e di RG recenti, abbassando così la media (a beneficio del DT). La riflessione di fondo che ho fatto - e che non sono riuscita a esprimere - è che nel 2026 le scelte su chi stabilizzare non potranno non tenere conto dei risultati raggiunti dai singoli e specifici uffici. E questo è un dato che assume rilevanza per chi, ora, presentando la domanda per il concorso, deve anche scegliere il distretto per il quale concorrere. In sintesi (e poi, giuro, non rompo più le scatole), se si sceglie un distretto che già ora si sa aver raggiunto buone medie rispetto agli obiettivi PNRR, forse ci si precostituisce una maggiore probabilità di ottenere una stabilizzazione nel 2026. Es. no Cassazione ma sì distretto Salerno (-77% arretrato), L'Aquila (-79% arretrato), etc. Sul sito del Ministero ci sono le statistiche x distretto e vedere la statistica del distretto per il quale si pensa di concorrere potrebbe essere utile (https://webstat.giustizia.it/SitePages/Monitoraggio%20PNRR.aspx)
Rispondi

Da: Rizle 1  - 11/04/2024 16:08:02
Sissi è sufficiente l'abilitazione
Rispondi

Da: C2311/04/2024 16:38:58
SISSI

Ma, quindi, tu lavorando, quante ore al giorno hai a disposizione per studiare per questo concorso? giusto così, sia per curiosità sia per regolarmi io che, invece - ahimè, mio malgrado - ho molto più tempo di te (non lavorando). Anche se ho imparato purtroppo che nei concorsi la quantità di studio NON è ASSOLUTAMENTE proporzionale alla riuscita o meno (magari lo passerai tu o chi ha molto meno tempo per studiare che non uno, come la sottoscritta, che ci dedica tempo, animo e corpo. Il che è MOOOLTO TRISTE ma è la verità!!!!!).
Rispondi

Da: Conans 2  - 11/04/2024 16:39:41
Ragazzi questo concorso è per i 30enni diciamolo. Nessuno di 40 anni e oltre dovrebbe tentarlo. Rischio concreto di rimanere al palo dal 2026. La stabilizzazione di tutti gli upp e data entry non può esserci. Non si è mai verificata una stabilizzazione simultanea di tal portata.
Rispondi

Da: UPP vecchio 1  2  - 11/04/2024 16:44:43
Buongiorno a tutti.
Gli upp in servizio possono partecipare al nuovo concorso.
Vi sarà continuità di servizio.
Abbiamo chiesto in questi mesi l'interpello prima delle nuove assunzioni ma il Ministero ha detto che non è possibile
Rispondi

Da: Bianca P  1  - 11/04/2024 17:14:36
@Anobii. Non rompi affatto, anzi è un piacere dialogare. Permettimi di dissentire. Se puoi dai una lettura veloce al mio commento sul congresso organizzato ieri a Palermo sulla stabilizzazione degli addetti. Nessun riferimento a distretti, performance, differenze od obiettivi raggiunti, che possano influire sulle stabilizzazioni . I risultati certamente positivi ci sono e vanno presi globalmente. Se i magistrati dichiarano testualmente e pubblicamente che si rischia di chiedere gli uffici giudiziari se si mandano a casa gli addetti non rimane margine per altro.
Rispondi

Da: C2311/04/2024 17:29:06
ma per esercitarvi quali quiz state facendo? quelli di mininterno?
Rispondi

Da: A Roma 1  1  - 11/04/2024 17:33:37
L'unico  vero problema ai fini della stabilizzazione è una ipotetica graduatoria in virtù della quale si potrebbe rischiare di non restare nel distretto di assegnazione attuale....insomma le carte, per coprire i posti scoperti, si potrebbero mischiare.
Rispondi

Da: Opinione pers 1  - 11/04/2024 17:34:31
Concorso molto simile a quello Ade, prova unica
...la differenza è nelle riserve di posti per servizio civile etc etc, il problema è che i titoli vengono sommati alla prova quiz, x cui la vedo dura per quelli come me che nn hanno titoli da aggiungere, anche se prendessimo un voto alto ai quiz. La percentuale dei vincitori nn superera' il 5/6%, questa è la realtà...
Rispondi

Da: Bianca P  1  1  - 11/04/2024 17:48:31
Il voto alto nei quiz è fondamentale come lo è il voto di laurea.
Rispondi

Da: question time 1  - 11/04/2024 17:50:17
Riposto la mia domanda, se qualcuno magari già funzionario UPP può essere d'aiuto a chiarirmi questo dubbio.  
L'assegnazione presso un determinato distretto di Corte d' Appello può implicare che si debba lavorare  in province diverse dalla sede dello stesso, o sbaglio?

Esempio: distretto della Corte d'Appello di Bologna,  assegnato al tribunale di Parma o Ferrara o Modena ecc?

Se è così, vincendo eventualmente il concorso, si viene assegnati o si può operare una scelta in relazione ai posti a disposizione?   Nel bando si parla solo di posti ripartiti per distretto. 

Grazie
Rispondi

Da: Senza upp 1  - 11/04/2024 17:59:05
Si è fatto a meno di upp da sempre. Non esageriamo. Nessuno se ne accorgerebbe. Ormai con tutto cartolare i giudici e cancellieri gestiscono più facilmente. Upp non è così fondamentale
Rispondi

Da: Fhdfkn 11/04/2024 17:59:45
Come ho scritto nell'altro thread, questo concorso è una bella opportunità ma profondamente ipocrita perché pubblicizzato per i giovanissimi (laureandi, addirittura) ma pensato pensato per trentenni e quarantenni, ossia coloro che hanno ancora modo di studiare con profitto ma al contempo hanno avuto la possibilità di acquisire ulteriori titoli (iscrizione all'albo in primis, ma anche master, seconde lauree, tirocinio in tribunale etc). Il peso dei titoli è francamente eccessivo, molto superiore alla media dei concorsi pubblici, soprattutto in raffronto agli enti locali. Gli unici giovani che hanno qualche possibilità concreta di risultare vincitori sono i laureati con 110 che faranno un punteggio quasi perfetto alla prova (altrimenti, basta un avvocato con un master che ha fatto una prova appena discreta, ipotizziamo un 24, che vi supera in virtù dei titoli).

Il motivo per cui va comunque tentato è che non è detto che in ogni distretto, soprattutto al nord, il numero di domande superi di 60 volte i posti messi a bando, e considerando il fisiologico numero di rinunce che vi sarà (chi va solo per tentare, chi ha già un altro lavoro, chi preferirà tenersi il posto che già ha e così via: maggiore l'età media, maggiore il numero di rinunciatari, in qualsiasi concorso), anche solo risultare idoneo sarebbe un grandissimo risultato, stante la taglia idonei (idonei sono ora solo il 20% oltre il numero di posti banditi). Non sarà però facile neanche quello, poiché la graduatoria finale sarà comunque stilata dopo la somma dei titoli al punteggio della prova.
Rispondi

Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:13:58
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
Rispondi

Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:13:59
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
Rispondi

Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:13:59
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
Rispondi

Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:13:59
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
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Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:13:59
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
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Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:14:00
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
Rispondi

Da: Robertos82  2  - 11/04/2024 18:14:00
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
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Da: Robertos82  1  - 11/04/2024 18:14:00
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
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Da: Robertos82  2  - 11/04/2024 18:14:00
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

ï�¿ï¿�ï¿��«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [âï�¿ï¿�ï�¿ï¿�].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorsoï�¿ï¿�ï¿��».
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