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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: C2316/04/2024 16:58:30
dipendente regionale

Ah ok, ci sta. Mah sul tempo a disposizione è un problema di tutti. Tradotto: non c'è tempo, visto che  vogliono in fretta. Anche  io infatti la 241 e la 165 le so A MEMORIA, ma su ordinam giudiz farò in tempo  a dare una lettura attenta e veloce. Per il resto solo quiz.
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 16/04/2024 17:02:20
Quello che non hai capito sei tu. Non so a cosa ti riferisci e nemneno mi interessa. Non perdo tempo con i provocatori.
Rispondi

Da: baby 76 16/04/2024 17:08:40
e allora non partecipare.
Rispondi

Da: Upp deluso  2  2  - 16/04/2024 17:13:18
Hanno capito benissimo tutti Bianca P. (ex Funzionario Pubblico). Quando cambi nick per trollare almeno cambia stile.  o è  troppo facile sgamarti. Continui a parlare del lavoro di upp quando non hai mai messo piede in un ufficio giudiziario,  sempre le stesse stupidaggini spacciate per certezze.
Rispondi

Da: Upp deluso  2  2  - 16/04/2024 17:24:57
Basta leggere I centomila post al giorno del sedicente Funzionario Pubblico nel forum del vecchio concorso upp per capire che sei sempre lo stesso troll con gli stessi argomenti ridicoli.
Rispondi

Da: Xdpendente regionale dubbioso16/04/2024 17:29:09
Potresti chiedere l'aspettativa. Ci hai pensato?
Rispondi

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Da: Bianca P  2  2  - 16/04/2024 17:38:55
Risponderti significherebbe alimentare queste idiozie sul mio lavoro e sulla mia identità. Sei passato direttamente alle offese, davvero un ottima presentazione . Gli utenti sapranno  distinguere e valutare. Il mio nome è questo e non ne ho altri.
Rispondi

Da: MC 1  - 16/04/2024 17:46:01
Scusate ..
vi rinnovo il quesito di prima...
siete sicuri di inserire
- abilitazione insegnamento con 24 cfu solo perchè giurisprudenza? (adesso esistono i percorsi abilitanti destinati a chi ha i 24 cfu.. quindi sarebbe anomalo.. o contra legem)
- mediatore ex lege..perchè avvocati (ci sono problematiche sottese..)
- CLIL equiparato a master di II livello in virtù di sentenza Consiglio di Stato
Rispondi

Da: risposta .. 1  - 16/04/2024 17:51:18
Da: Xdpendente regionale dubbioso    16/04/2024 17:29:09
Potresti chiedere l'aspettativa. Ci hai pensato?

--
Non credo si possa!!
Rispondi

Da: Vi risulta che16/04/2024 18:28:51
Hanno chiamato l'ufficio concorsi al ministero e pare abbia detto prove fine maggio/inizio giugno?!
Rispondi

Da: C2316/04/2024 18:48:50
fine maggio??

ma è vero? immaginavo........
cmq se qualcuno può confermare REALMENTE la notizia....
Rispondi

Da: x C2316/04/2024 18:55:19
non lo so, io l'ho sentito nelle storie Instagram di @ells_lucy
Rispondi

Da: SEGNALAZIONE IMPORTANTE 1  - 16/04/2024 19:00:28
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)
Rispondi

Da: SEGNALAZIONE IMPORTANTE 1  - 16/04/2024 19:00:28
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)
Rispondi

Da: Xdpendente regionale dubbioso16/04/2024 19:07:40
Si che si può chiedere.
Rispondi

Da: Ninone  1  - 16/04/2024 19:09:12
Le prove preselettive per il concorso agenzia delle dogane sarà l'8 Maggio in pratica usando le stesse sedi già predisposte con computer ed altro per il nostro concorso basta avere degli elenchi per distretto che si preparano in max una settimana e già in quella data dell'8 Maggio potrebbero essere pronti.
La data del concorso potrebbe già essere dal 13 Maggio in poi.
Rispondi

Da: spes2018 16/04/2024 19:43:19
Il master sotto quale voto va inserito nella domanda?non lo trovo
Rispondi

Da: spes2018 16/04/2024 19:43:44
Il master sotto quale voce va inserito nella domanda?non lo trovo
Rispondi

Da: Appello vecchi upp 1  - 16/04/2024 20:27:17
Salve a tutti e buongiorno. Nell'interesse degli attuali Upp in servizio considerato che se i nuovi candidati entrano in servizio il 30 giugno 2024 diventerà più complessa la stabilizzazione, invito a tutti i vecchi Upp di presentare domanda questo per raggiungere la soglia per la c.d. valutazione titoli del concorso provocando lo slittamento delle prove post giugno 2024. Questo perché se ci sarà la valutazione titoli dovranno valutare i voti dei laureandi attendendo il relativo conseguimento della laurea. Grazie per l'attenzione
Rispondi

Da: Inseguire 1  3  - 17/04/2024 09:52:20
Ma finiscila che se nel 2026 ne stabilizzano 1000 è già tanto. Dovrebbero stabilizzare 20000 persone e non è mai stata fatta una stabilizzazione di tal portata. A chi scrive che la stabilizzazione è nero su bianco rilegga bene si parla di selezione comparativa e di risorse disponibili,inoltre il pnrr sarà finito e l'Italia dovrà restituir e i soldi con obiettivi non raggiunti,infine per chi non conoscesse la politica non è la prima nè l'ultima volta che andrebbe disatteso  un decreto già ratificato nero su bianco. Sognate sognate
Rispondi

Da: Sui non neo laureati ricorsi al tar già vinti 1  - 17/04/2024 10:27:41
RADDOPPIO PUNTEGGIO LAUREA  PER TUTTI

La ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6 c.2 lettera a del Bando nella parte in cui attribuisce solo a coloro che hanno acquisito il titolo entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda al concorso il raddoppio del punteggio previsto per il voto di laurea. Nello specifico, l'art.6 c.2 lettera a) prevede che: "qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art.4 comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati" e il pregiudizio subito dalla ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, la stessa avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e con maggiori possibilità di assunzione. Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, la ricorrente ha conseguito il proprio titolo con la votazione di 110/110 e lode ottenendo di conseguenza solo 3 punti perché il diploma di laurea è stato conseguito nel 2013 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio. Laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati la ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione. Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo: raddoppio previsto solo per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati che godono del raddoppio e quelli (come la ricorrente) che non godono di tale raddoppio, atteso che i punteggi su cui opera il raddoppio (previsti dall'art.6 c.2 lett.a del Bando) possono variare da un massimo di 3,00 punti (per le lauree con voto 110 e lode) a un minimo di 0,50 punti (per le lauree con votazioni da 66 - 67): con la conseguenza che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni anche se con voti di laurea più bassi hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito la laurea prima dei 7 anni anche se con voti più alti. Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è chiaro che tale criterio temporale (data di conseguimento della laurea) non individua un particolare valore al titolo ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che "animano" le selezioni pubbliche. Ne deriva che dare "peso" alla data di conseguimento del titolo comporta quale conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è laureato "in tempo" rispetto a chi ha conseguito il titolo in ritardo, che si vede in questo caso premiato da tale illogico criterio. Ma non solo. Il criterio è irragionevole perché basa l'attribuzione del dovuto punteggio solo sul mero "caso" rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul "merito" del candidato perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto. Si sostiene dunque l'illegittimità di tale criterio di valutazione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), la selezione di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici. In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati non sono sindacabili dal G.A. se non quando - come nel caso di specie - l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà o il travisamento dei fatti che rappresentano i vizi della funzione pubblica amministrativa. In una vicenda analoga, con la sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio quello fondato sulla DISTANZA TEMPORALE DEL CONSEGUMENTO DEL TITOLO, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale". Ma non solo. Il predetto criterio opera indirettamente anche una discriminazione fondata sull'età del candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto nei confronti dei più anziani rispetto ai più giovani e al solo fine di preferire questi ultimi. Tale criterio di valutazione con il voto maggiore al titolo conseguito entro i 7 anni tende, infatti, a premiare i giovani candidati in chiara violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni basate sull'età. Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare brevemente l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta ovvero quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone … di una particolare età". A tal riguardo l'art.3 c.6 della L.n.127/1997 ha confermato che la partecipazione ai concorsi pubblici "non è soggetta a limiti di età". E' dunque evidente che tale irragionevole criterio di attribuzione del punteggio produca una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici. Sotto questo profilo, con la richiamata sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha affermato che un simile criterio rappresenta "una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età". Il criterio in oggetto è dunque palesemente irragionevole e meritevole di annullamento tenuto conto del grave pregiudizio subito dalla ricorrente che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione con evidenti ripercussioni non solo in termini di assunzione ma altresì di scelta della sede.
Rispondi

Da: Sui non neo laureati ricorsi al tar già vinti 1  - 17/04/2024 10:27:43
RADDOPPIO PUNTEGGIO LAUREA  PER TUTTI

La ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6 c.2 lettera a del Bando nella parte in cui attribuisce solo a coloro che hanno acquisito il titolo entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda al concorso il raddoppio del punteggio previsto per il voto di laurea. Nello specifico, l'art.6 c.2 lettera a) prevede che: "qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art.4 comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati" e il pregiudizio subito dalla ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, la stessa avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e con maggiori possibilità di assunzione. Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, la ricorrente ha conseguito il proprio titolo con la votazione di 110/110 e lode ottenendo di conseguenza solo 3 punti perché il diploma di laurea è stato conseguito nel 2013 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio. Laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati la ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione. Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo: raddoppio previsto solo per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati che godono del raddoppio e quelli (come la ricorrente) che non godono di tale raddoppio, atteso che i punteggi su cui opera il raddoppio (previsti dall'art.6 c.2 lett.a del Bando) possono variare da un massimo di 3,00 punti (per le lauree con voto 110 e lode) a un minimo di 0,50 punti (per le lauree con votazioni da 66 - 67): con la conseguenza che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni anche se con voti di laurea più bassi hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito la laurea prima dei 7 anni anche se con voti più alti. Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è chiaro che tale criterio temporale (data di conseguimento della laurea) non individua un particolare valore al titolo ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che "animano" le selezioni pubbliche. Ne deriva che dare "peso" alla data di conseguimento del titolo comporta quale conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è laureato "in tempo" rispetto a chi ha conseguito il titolo in ritardo, che si vede in questo caso premiato da tale illogico criterio. Ma non solo. Il criterio è irragionevole perché basa l'attribuzione del dovuto punteggio solo sul mero "caso" rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul "merito" del candidato perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto. Si sostiene dunque l'illegittimità di tale criterio di valutazione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), la selezione di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici. In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati non sono sindacabili dal G.A. se non quando - come nel caso di specie - l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà o il travisamento dei fatti che rappresentano i vizi della funzione pubblica amministrativa. In una vicenda analoga, con la sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio quello fondato sulla DISTANZA TEMPORALE DEL CONSEGUMENTO DEL TITOLO, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale". Ma non solo. Il predetto criterio opera indirettamente anche una discriminazione fondata sull'età del candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto nei confronti dei più anziani rispetto ai più giovani e al solo fine di preferire questi ultimi. Tale criterio di valutazione con il voto maggiore al titolo conseguito entro i 7 anni tende, infatti, a premiare i giovani candidati in chiara violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni basate sull'età. Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare brevemente l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta ovvero quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone … di una particolare età". A tal riguardo l'art.3 c.6 della L.n.127/1997 ha confermato che la partecipazione ai concorsi pubblici "non è soggetta a limiti di età". E' dunque evidente che tale irragionevole criterio di attribuzione del punteggio produca una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici. Sotto questo profilo, con la richiamata sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha affermato che un simile criterio rappresenta "una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età". Il criterio in oggetto è dunque palesemente irragionevole e meritevole di annullamento tenuto conto del grave pregiudizio subito dalla ricorrente che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione con evidenti ripercussioni non solo in termini di assunzione ma altresì di scelta della sede.
Rispondi

Da: darcob17/04/2024 10:43:31
Qualcuno può dirmi se con laurea LM-59 posso partecipare? C'è un equipollenza con Relazioni pubbliche (che è equipollente a Scienza politiche e a Relazioni Internazionali). Grazie
Rispondi

Da: Milvya17/04/2024 12:13:50
Quali sono gli estremi di questa decisione sul raddoppio del punteggio?
Rispondi

Da: C2317/04/2024 13:03:55
scusate ma per chi ha già compilato la domanda, visto che non l'ho ancora fatto, c'è il modo per chiedere il rimborso di 10 euro??  dove, in quale parte della  domanda?
Rispondi

Da: Fra17/04/2024 13:20:08
C23

Perché mai dovrebbe esserci un rimborso? Che senso ha?
Rispondi

Da: Luca17/04/2024 13:55:15
Per chi è laureato con laurea in-63 in scienze delle pubbliche amministrazioni quante possibilità ha di entrare in graduatoria sé concorre per regioni del nord ?
Rispondi

Da: Luca17/04/2024 13:55:16
Per chi è laureato con laurea in-63 in scienze delle pubbliche amministrazioni quante possibilità ha di entrare in graduatoria sé concorre per regioni del nord ?
Rispondi

Da: Luca17/04/2024 13:55:18
Per chi è laureato con laurea in-63 in scienze delle pubbliche amministrazioni quante possibilità ha di entrare in graduatoria sé concorre per regioni del nord ?
Rispondi

Da: Leandra!!!17/04/2024 14:23:01
Grazie per la segnalazione
Rispondi

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