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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Poraccia 1  - 17/04/2024 14:26:14
Scusate, perché nel mentre della compilazione della domanda, ovvero non ancora conclusa, il titolo di avvocato da 0 punteggio? Appare solo alla fine il conteggio totale? Grazie
Rispondi

Da: RISPOSTA..17/04/2024 14:54:31
Puoi chiedere la conservazione del posto per 6 mesi ma non certo l'aspettativa per due per poter andar a fare un altro lavoro e poi, come in questo caso, se non ti stabilizzano, ritornare . Altrimenti lo farebbero tutti.  L' aspettativa viene data per determinati motivi.
Senza andarsi a leggere chissà quanta normativa, basta fare anche una semplice ricerca sul semplicissimo google: La durata massima di aspettativa concessa è di due anni, in questo lasso di tempo il dipendente conserva il suo posto di lavoro, ma non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere un'altra attività lavorativa.
Rispondi

Da: Leandra!!! 2  - 17/04/2024 14:54:40
Pero quel criterio discriminatorio dei 7 anni DALLA LAUREA E' STATO MANTENUTO AMCHE IN QUESTO BANDO?
Rispondi

Da: Milvya17/04/2024 15:24:01
Si Leandra, il criterio dei sette anni è stato mantenuto. . . un utente più sopra ha postato qualcosa (una sentenza? una ordinanza? un ricorso? boh, non si è degnato di dircelo) secondo cui è illegittimo, ma la verità è che il dato anagrafico è elemento determinante in molti concorsi, come quello per giudice di pace ove, di fatto, tra avvocati con più di 10 anni di anzianità è l'unico requisito che conta.
Rispondi

Da: Raddoppio punteggio laurea 1  - 17/04/2024 15:48:48
RADDOPPIO PUNTEGGIO LAUREA  PER TUTTI

La ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6 c.2 lettera a del Bando nella parte in cui attribuisce solo a coloro che hanno acquisito il titolo entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda al concorso il raddoppio del punteggio previsto per il voto di laurea. Nello specifico, l'art.6 c.2 lettera a) prevede che: "qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art.4 comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati" e il pregiudizio subito dalla ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, la stessa avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e con maggiori possibilità di assunzione. Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, la ricorrente ha conseguito il proprio titolo con la votazione di 110/110 e lode ottenendo di conseguenza solo 3 punti perché il diploma di laurea è stato conseguito nel 2013 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio. Laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati la ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione. Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo: raddoppio previsto solo per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati che godono del raddoppio e quelli (come la ricorrente) che non godono di tale raddoppio, atteso che i punteggi su cui opera il raddoppio (previsti dall'art.6 c.2 lett.a del Bando) possono variare da un massimo di 3,00 punti (per le lauree con voto 110 e lode) a un minimo di 0,50 punti (per le lauree con votazioni da 66 - 67): con la conseguenza che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni anche se con voti di laurea più bassi hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito la laurea prima dei 7 anni anche se con voti più alti. Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è chiaro che tale criterio temporale (data di conseguimento della laurea) non individua un particolare valore al titolo ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che "animano" le selezioni pubbliche. Ne deriva che dare "peso" alla data di conseguimento del titolo comporta quale conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è laureato "in tempo" rispetto a chi ha conseguito il titolo in ritardo, che si vede in questo caso premiato da tale illogico criterio. Ma non solo. Il criterio è irragionevole perché basa l'attribuzione del dovuto punteggio solo sul mero "caso" rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul "merito" del candidato perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto. Si sostiene dunque l'illegittimità di tale criterio di valutazione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), la selezione di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici. In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati non sono sindacabili dal G.A. se non quando - come nel caso di specie - l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà o il travisamento dei fatti che rappresentano i vizi della funzione pubblica amministrativa. In una vicenda analoga, con la sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio quello fondato sulla DISTANZA TEMPORALE DEL CONSEGUMENTO DEL TITOLO, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale". Ma non solo. Il predetto criterio opera indirettamente anche una discriminazione fondata sull'età del candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto nei confronti dei più anziani rispetto ai più giovani e al solo fine di preferire questi ultimi. Tale criterio di valutazione con il voto maggiore al titolo conseguito entro i 7 anni tende, infatti, a premiare i giovani candidati in chiara violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni basate sull'età. Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare brevemente l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta ovvero quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone â�� di una particolare età". A tal riguardo l'art.3 c.6 della L.n.127/1997 ha confermato che la partecipazione ai concorsi pubblici "non è soggetta a limiti di età". E' dunque evidente che tale irragionevole criterio di attribuzione del punteggio produca una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici. Sotto questo profilo, con la richiamata sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha affermato che un simile criterio rappresenta "una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età". Il criterio in oggetto è dunque palesemente irragionevole e meritevole di annullamento tenuto conto del grave pregiudizio subito dalla ricorrente che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione con evidenti ripercussioni non solo in termini di assunzione ma altresì di scelta della sede
Rispondi

Da: Raddoppio punteggio laurea 1  - 17/04/2024 15:48:53
RADDOPPIO PUNTEGGIO LAUREA  PER TUTTI

La ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6 c.2 lettera a del Bando nella parte in cui attribuisce solo a coloro che hanno acquisito il titolo entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda al concorso il raddoppio del punteggio previsto per il voto di laurea. Nello specifico, l'art.6 c.2 lettera a) prevede che: "qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art.4 comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati" e il pregiudizio subito dalla ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, la stessa avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e con maggiori possibilità di assunzione. Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, la ricorrente ha conseguito il proprio titolo con la votazione di 110/110 e lode ottenendo di conseguenza solo 3 punti perché il diploma di laurea è stato conseguito nel 2013 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio. Laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati la ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione. Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo: raddoppio previsto solo per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati che godono del raddoppio e quelli (come la ricorrente) che non godono di tale raddoppio, atteso che i punteggi su cui opera il raddoppio (previsti dall'art.6 c.2 lett.a del Bando) possono variare da un massimo di 3,00 punti (per le lauree con voto 110 e lode) a un minimo di 0,50 punti (per le lauree con votazioni da 66 - 67): con la conseguenza che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni anche se con voti di laurea più bassi hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito la laurea prima dei 7 anni anche se con voti più alti. Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è chiaro che tale criterio temporale (data di conseguimento della laurea) non individua un particolare valore al titolo ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che "animano" le selezioni pubbliche. Ne deriva che dare "peso" alla data di conseguimento del titolo comporta quale conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è laureato "in tempo" rispetto a chi ha conseguito il titolo in ritardo, che si vede in questo caso premiato da tale illogico criterio. Ma non solo. Il criterio è irragionevole perché basa l'attribuzione del dovuto punteggio solo sul mero "caso" rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul "merito" del candidato perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto. Si sostiene dunque l'illegittimità di tale criterio di valutazione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), la selezione di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici. In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati non sono sindacabili dal G.A. se non quando - come nel caso di specie - l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà o il travisamento dei fatti che rappresentano i vizi della funzione pubblica amministrativa. In una vicenda analoga, con la sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio quello fondato sulla DISTANZA TEMPORALE DEL CONSEGUMENTO DEL TITOLO, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale". Ma non solo. Il predetto criterio opera indirettamente anche una discriminazione fondata sull'età del candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto nei confronti dei più anziani rispetto ai più giovani e al solo fine di preferire questi ultimi. Tale criterio di valutazione con il voto maggiore al titolo conseguito entro i 7 anni tende, infatti, a premiare i giovani candidati in chiara violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni basate sull'età. Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare brevemente l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta ovvero quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone â�� di una particolare età". A tal riguardo l'art.3 c.6 della L.n.127/1997 ha confermato che la partecipazione ai concorsi pubblici "non è soggetta a limiti di età". E' dunque evidente che tale irragionevole criterio di attribuzione del punteggio produca una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici. Sotto questo profilo, con la richiamata sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha affermato che un simile criterio rappresenta "una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età". Il criterio in oggetto è dunque palesemente irragionevole e meritevole di annullamento tenuto conto del grave pregiudizio subito dalla ricorrente che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione con evidenti ripercussioni non solo in termini di assunzione ma altresì di scelta della sede
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Da: Laurea triennale17/04/2024 17:27:53
Ho provato a scrivere a formez ma per avere certezza del titolo di accesso con laurea triennale in scienze amministrazione ma non mi hanno risposto. Qualcuno può aiutarmi?
Rispondi

Da: spes2018 17/04/2024 17:34:04
Quante domande su 40 occorre fare giuste per passare?
Rispondi

Da: FAQ TITOLI 1  - 17/04/2024 18:28:26
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)
4) il tirocinio 37 e' equivalente al 73 per le mansioni e attività svolte. La formez ha chiarito che chi lo ha fatto può spuntare la voce 73 essendo equivalente
5) chi non riesce a inserire la laurea triennale in scienze dell'amministrazione può inserirla nella magistrale specificando nelle note che si tratta di triennale. Formez ha chiarito che si tratta di un bug
Rispondi

Da: FAQ TITOLI 1  - 17/04/2024 18:28:33
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)
4) il tirocinio 37 e' equivalente al 73 per le mansioni e attività svolte. La formez ha chiarito che chi lo ha fatto può spuntare la voce 73 essendo equivalente
5) chi non riesce a inserire la laurea triennale in scienze dell'amministrazione può inserirla nella magistrale specificando nelle note che si tratta di triennale. Formez ha chiarito che si tratta di un bug
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Da: Laurea triennale17/04/2024 18:41:38
Ho provato a scrivere a formez per avere certezza del titolo di accesso con laurea triennale in scienze amministrazione ma non mi hanno risposto. Qualcuno può aiutarmi?
Rispondi

Da: FAQ TITOLI 1  - 17/04/2024 18:45:03
Leggi il post sopra formez ha chiarito già i dubbi e' un bug
Rispondi

Da: Upp&Down17/04/2024 18:53:57
0,75 risposta corretta
-0,375 risposta sbagliata
-0 non risposta.

Con 27 giuste e 13 bianche fai 21.
Altre combinazioni variano in base agli errori

Rispondi

Da: Laurea triennale17/04/2024 19:18:37
Ma c'è una comunicazione ufficiale di questo bug??? Per cortesia siate seri una volta nella vostra vita
Rispondi

Da: X laurea triennale17/04/2024 19:23:33
Se mi contatti in privato ti giro la comunicazione di formez
Rispondi

Da: Laurea triennale17/04/2024 19:27:29
Come faccio a contattarti in privato? Io ho provato a scrivere delle pec a formez ma non mi risponde
Rispondi

Da: Per upp&down 1  - 17/04/2024 19:29:12
Secondo me ci vogliono 28 giuste e 12 bianche, per avere il 21. Ed essere idonei
Rispondi

Da: Laurea triennals17/04/2024 19:40:26
A quella email della formez ti sei rivolto?
Rispondi

Da: Bianca P  1  2  - 17/04/2024 20:21:21
Laurea triennale. Che io sappia la laurea triennale in scienze dell'amministrazione è equipollente alla laurea in giurisprudenza e alla laurea  in scienze politiche, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Non mi risultano bug. Alla Formez al momento  non ti rispondono  ma  lo faranno. Ricevono migliaia di mail al giorno e ci vuole più tempo.
Rispondi

Da: peppino90917/04/2024 20:42:26
Ok l'equipollenza ma comunque il sistema non ti fa andare avanti con la laurea in scienze dell'amministrazione. Quindi come fare? Quale selezionare? Bisogna aggiungere un altro titolo e poi specificare nelle note?! C'è qualcosa che non quadra al di là della risposta ricevuta. Ho mandato mail anch'io e attendo
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 17/04/2024 20:56:28
Personalmente credo  che bisogna selezionare uno dei titoli equipollenti e poi specificare nelle note che si possiede la laurea in scienze dell'amministrazione È  necessario comunque attendere la risposta da Formez. Il mio è solo  un parere.
Rispondi

Da: Squeeeze17/04/2024 21:03:07
Quindi secondo voi in caso di incertezza conviene lasciare bianco piuttosto che tentare?
Rispondi

Da: X laurea triennale17/04/2024 21:09:31
Ragazzi hanno già risposto la formez è un bug bisogna mettere le note
Rispondi

Da: Xrisposta 1  - 17/04/2024 21:58:36
Io conosco una dipendente di un comune andata in aspettativa per fare l'upp
Rispondi

Da: Czs17/04/2024 22:16:33
Ma quindi con un pochi titoli è quasi impossibile? Visto che nel.2021 in alcuni distretti il.minimo per passare era 35 36...
Rispondi

Da: x czs17/04/2024 23:07:39
ti sei risposto da solo
Rispondi

Da: peppino90918/04/2024 09:41:20
Gentile
Premesso che ogni valutazione relativa al possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando di concorso spetta esclusivamente al candidato sulla base di quanto previsto dal bando di concorso e dalla normativa vigente. 
Al fine di verificare che il Suo titolo di studio sia equipollente ad uno dei titoli previsti dal bando di concorso si consiglia di consultare la tabella "Equipollenze tra titoli accademici del vecchio ordinamento" pubblicata sul sito del MUR e disponibile al seguente link: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio-0 

Questa la risposta ricevuta dal Formez sul discorso della laurea triennale, altro che bug del sistema. A questo punto cosa fare? Anche se c'è equipollenza bisogna comunque inserire un ulteriore titolo specificando il tutto nelle note? Ovviamente ufficialmente non è arrivata questa risposta alla mail
Rispondi

Da: Ger 1  - 18/04/2024 09:42:58
Scusate ma il punteggio dei titoli dove si vede?
Oppure è un calcolo vostro
Grazie a chi mi risponde
Rispondi

Da: X laurea triennale18/04/2024 09:49:56
C'è un bug a me hanno risposto così
Rispondi

Da: C2318/04/2024 09:56:36
Fra

perchè l'altra volta sempre con la formez c'era. E mi pare anche giusto: mo da quando in qua devo pagare per "provare un concorso". A maggior ragione se uno non passa !!!!!!!!! 10 euro non sono tante ma 10 qua, 10 là.....10  lì.....be scusa ma perchè mai la formez si deve arricchire CON I MIEI  SOLDI!!!!!!!!!!!!!!!!!  Se  pensi che le domande sono sempre tante, fai  tu i conti e poi  mi dici!!!!!!!!!!!!!!!!!
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