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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


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Da: Upp1999 18/04/2024 10:15:57
Guarda anche a me hanno risposto così , non hanno parlato di bug. Inoltre se davvero ci fosse un bug dovrebbero in primis sistemarlo, che è sta cosa delle note? Ma dai
Credo sia una burla di qualcuno qui su mininterno
Rispondi

Da: peppino90918/04/2024 10:17:47
@Upp1999 la penso anch'io come te!
Detto ciò cosa ne pensi? Anche consultando la tabella sembrerebbe esserci l'equipollenza ma se il sistema non riconosce di default la laurea c'è poco da fare.
Rispondi

Da: Upp1999 18/04/2024 10:26:23
Guarda io ho fatto comunque la domanda inserendo nelle note che si tratta di triennale… nel frattempo ho scritto nuovamente a formez chiedendo di darmi conferma di questo bug. Se non dovessi avere conferma non farò il concorso.
Rispondi

Da: peppino90918/04/2024 10:30:31
Perfetto!
Penso che farò lo stesso anch'io. Per curiosità quale laurea hai inserito nei titoli di studio specificando poi nelle note che si tratta di laurea triennale?
Ovviamente scriverò nuovamente a formez anch'io, teniamoci aggiornati!
Rispondi

Da: Upp1999 18/04/2024 11:03:27
Ho inserito quella in scienze politiche … comunque se ricevo una risposta ufficiale da formez ti scrivo qui.
Rispondi

Da: C2318/04/2024 11:10:04
FRA

Cioè devo far ARRICCHIRE  la formez  CON   I  MIEI  -   E SOTTOLINEO:   I  MIEI!!!!!!!!  - SOLDI??   Non so io..........
Rispondi

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Da: Fra18/04/2024 11:17:56
C23

Non so di altri concorsi, ma in generale mi sembra giustificato un contributo per l'organizzazione, soprattutto se sono 10 euro e non 50. Tutto qui
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 18/04/2024 11:25:02
Gli incassi previsti dalle 10 euro per questo concorso ammontano a circa 600/700 mila euro. Le spese per organizzare il concorso a livello nazionale e per tenere in piedi la convenzione col Formez ammontano a diversi milioni di euro. Chi ha realmente interesse a questo bando nemmeno li vede le 10 euro. Una cifra davvero minima.
Rispondi

Da: Laurea triennale18/04/2024 12:20:36
Appena avete novità scrivete. Assurdo che non diano una risposta ufficiale!!!! Mah
Rispondi

Da: UPP 2418/04/2024 12:40:38
Ciao! per caso qualcuno sa dirmi se i quiz presenti su questo sito sono attendibili? perché tipo l'ordinamento giudiziario è cambiato un po' con la riforma cartabia quindi mi chiedevo se fossero affidabili almeno sul resto (diritto pubblico, diritto amministrativo, pubblico impiego,..)
Rispondi

Da: FAQ TITOLI 2  - 18/04/2024 12:41:05
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu ". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)
4) il tirocinio 37 e' equivalente al 73 per le mansioni e attività svolte. La formez ha chiarito che chi lo ha fatto può spuntare la voce 73 essendo equivalente
5) chi non riesce a inserire la laurea triennale in scienze dell'amministrazione può inserirla nella magistrale specificando nelle note che si tratta di triennale. Formez ha chiarito che si tratta di un bug
Rispondi

Da: Fra18/04/2024 13:46:01
C23

Ho appena riletto per curiosità il bando. Dice chiaramente che la somma non è rimborsabile in alcun caso.
Buona giornata
Rispondi

Da: C23 1  - 18/04/2024 17:21:09
Fra
ah va bene, però mo mi sta venendo un altro motivo di "ansia" che pongo anche a

BIANCA
tu credi che solo la laurea senza altri titoli (ho solo i 24 cfu ma non ho tipo master o altro) possa superare il primo step cioè valutazione titoli??

Probabilmente te l'ho già fatta sta domanda ma dato che sto STUDIANDO (e  SOPRATTUTTO di batoste per i concorsi ne ho già prese!!!!!!!!!  cioè  ti  PREGO)
non vorrei sprecare tempo cioè iscrivermi studiare per poi scoprire che sono fuori. Praticamente dobbiamo  aspettare il 26, quindi dal 27 o giù di lì che sappiamo di essere stati ammessi. Va be che si tratta  di aspettare solo  10 giorni, però sai.....   a   maggior ragione  che come dice fra la formez NON rimborsa  (sta cosa infatti mi fa girare  le PALLE INFATTI: cioè  dobbiamo iscriversi , PAGARE  però  poi  se uno non viene ammesso  la FORMEZ  NON RIMBORSA. Ma  che  è?????   cioè  loro si arricchiscono  a  SPESE  NOSTRE
Ho deciso di farlo solo perchè non lavoro ma sta cosa non è tanto equa eh....)




Rispondi

Da: Opinione pers18/04/2024 17:28:06
Nel concorso Ade nn c 'erano i 10 euro, analizzando bene il bando credo che non arriveranno più di 30/40 mila domande,concorso rivolto esclusivamente a chi ha titoli da aggiungere, se c'è anche la possibilità di non essere ammessi alla prova credo che nn sia giusto pagare 10 euro
Rispondi

Da: RADDOPPIO PUNTEGGIO LAUREA 2  - 18/04/2024 17:41:43
RADDOPPIO PUNTEGGIO LAUREA  PER TUTTI

La ricorrente è stata pregiudicata dall'illegittimo criterio stabilito dall'art.6 c.2 lettera a del Bando nella parte in cui attribuisce solo a coloro che hanno acquisito il titolo entro i 7 anni dalla data di presentazione della domanda al concorso il raddoppio del punteggio previsto per il voto di laurea. Nello specifico, l'art.6 c.2 lettera a) prevede che: "qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art.4 comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati" e il pregiudizio subito dalla ricorrente è evidente perché, in assenza di tale criterio, la stessa avrebbe conseguito una migliore posizione in graduatoria e con maggiori possibilità di assunzione. Ed infatti, come si evince dalla domanda di partecipazione, la ricorrente ha conseguito il proprio titolo con la votazione di 110/110 e lode ottenendo di conseguenza solo 3 punti perché il diploma di laurea è stato conseguito nel 2013 e quindi oltre i 7 anni dalla domanda, previsti dal Bando per il raddoppio del punteggio. Laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati la ricorrente avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione. Del resto, non vi è ragione di dubitare sul fatto che il richiamato criterio sia illogico e irragionevole perché prevede l'attribuzione di un punteggio diverso a seconda della data di conseguimento del titolo: raddoppio previsto solo per i titoli conseguiti entro 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Tale criterio introduce una ingiusta discriminazione tra i candidati che godono del raddoppio e quelli (come la ricorrente) che non godono di tale raddoppio, atteso che i punteggi su cui opera il raddoppio (previsti dall'art.6 c.2 lett.a del Bando) possono variare da un massimo di 3,00 punti (per le lauree con voto 110 e lode) a un minimo di 0,50 punti (per le lauree con votazioni da 66 - 67): con la conseguenza che i candidati che hanno ottenuto il titolo entro i 7 anni anche se con voti di laurea più bassi hanno acquisito più punti rispetto a quelli che hanno conseguito la laurea prima dei 7 anni anche se con voti più alti. Un criterio irragionevole e illogico in quanto non mira a selezionare i migliori candidati ma piuttosto quelli più "fortunati" che hanno conseguito il titolo di recente o in ritardo, perché è chiaro che tale criterio temporale (data di conseguimento della laurea) non individua un particolare valore al titolo ma semmai porta a conclusioni del tutto contrarie ai richiamati principi che "animano" le selezioni pubbliche. Ne deriva che dare "peso" alla data di conseguimento del titolo comporta quale conseguenza quella di pregiudicare chi magari si è laureato "in tempo" rispetto a chi ha conseguito il titolo in ritardo, che si vede in questo caso premiato da tale illogico criterio. Ma non solo. Il criterio è irragionevole perché basa l'attribuzione del dovuto punteggio solo sul mero "caso" rappresentato dalla data di conseguimento del titolo e non sul "merito" del candidato perché solo chi ha conseguito il titolo di recente beneficerebbe di un punteggio alto. Si sostiene dunque l'illegittimità di tale criterio di valutazione perché contraddittorio e irragionevole atteso che, in ossequio al principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost. e agli ulteriori principi costituzionali che regolano l'accesso al lavoro (artt.4 e 51 Cost.), la selezione di tipo concorsuale devono mirare unicamente all'individuazione dei migliori aspiranti a determinati incarichi in termini esclusivamente meritocratici. In ragione dei predetti principi, i criteri di selezione dei concorsi pubblici pur espressione di ampia discrezionalità amministrativa finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati non sono sindacabili dal G.A. se non quando - come nel caso di specie - l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell'eccesso di potere come l'irragionevolezza, l'irrazionalità, l'arbitrarietà o il travisamento dei fatti che rappresentano i vizi della funzione pubblica amministrativa. In una vicenda analoga, con la sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha confermato che è un criterio manifestamente irragionevole e palesemente discriminatorio quello fondato sulla DISTANZA TEMPORALE DEL CONSEGUMENTO DEL TITOLO, perché "circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale". Ma non solo. Il predetto criterio opera indirettamente anche una discriminazione fondata sull'età del candidato perché un'attenta lettura del criterio porta a concludere che il pregiudizio del mancato raddoppio del punteggio è posto nei confronti dei più anziani rispetto ai più giovani e al solo fine di preferire questi ultimi. Tale criterio di valutazione con il voto maggiore al titolo conseguito entro i 7 anni tende, infatti, a premiare i giovani candidati in chiara violazione delle norme del nostro ordinamento e di quello comunitario che vietano discriminazioni basate sull'età. Sul punto, oltre alla chiara violazione dell'art.3 della Costituzione, giova richiamare brevemente l'art.1 della Direttiva 2000/78/CE che mira a preservare "la parità di trattamento" e intende contrastare qualsiasi forma di discriminazione sia diretta che indiretta ovvero quando "una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone âï¿�ï¿� di una particolare età". A tal riguardo l'art.3 c.6 della L.n.127/1997 ha confermato che la partecipazione ai concorsi pubblici "non è soggetta a limiti di età". E' dunque evidente che tale irragionevole criterio di attribuzione del punteggio produca una ingiustificata discriminazione ai danni dei candidati meno giovani e ciò senza alcuna motivazione, in violazione dei principi di buon andamento e di parità di accesso che regolano i concorsi pubblici. Sotto questo profilo, con la richiamata sentenza n.1727/2021, il TAR del Lazio ha affermato che un simile criterio rappresenta "una discriminazione indiretta dei candidati al concorso in ragione dell'età". Il criterio in oggetto è dunque palesemente irragionevole e meritevole di annullamento tenuto conto del grave pregiudizio subito dalla ricorrente che, laddove tale criterio non fosse stato applicato a tutti i candidati, avrebbe avuto modo di scalare maggiormente la propria posizione con evidenti ripercussioni non solo in termini di assunzione ma altresì di scelta della sede
Rispondi

Da: X SEGNALAZIONE IMPORTANTE18/04/2024 18:38:31
Grazie impugnerò il bando al TAR
Rispondi

Da: Cococco 2  - 18/04/2024 18:42:05
Info generale..... Nel pomeriggio ho ricevuto la pec con la lettera di partecipazione e le istruzioni per la prova
Rispondi

Da: framin  1  - 18/04/2024 18:49:08
Secondo voi x chi è già assistente giudiziario può fare concorso di addetto ippica per ottenere una qualifica più alta? Magari mettendosi in aspettativa dal proprio posto di lavoro. Grazie
Rispondi

Da: Cococco18/04/2024 18:49:22
Ragazzi scusatemi, ho sbagliato forum
Rispondi

Da: framin 18/04/2024 18:50:26
Secondo voi x chi è già assistente giudiziario può fare concorso di addetto upp per ottenere una qualifica più alta? Magari mettendosi in aspettativa dal proprio posto di lavoro. Grazie
Rispondi

Da: x frmin 1  - 18/04/2024 19:03:58
Tantissimi assistenti e cancellieri fecero il concorso upp, lo vinsero e si misero in aspettativa. Esiste una circolare specifica del ministero di giustizia, ti consiglio di rivolgerti agli uffici responsabili del tuo tribunale per visionarla
Rispondi

Da: Conans 1  - 18/04/2024 19:10:49
Intanto ieri alla radio ho sentito intervento da opposizione in parlamento e si parlava del fatto che non sono state date garanzie per la stabilizzazione dal 2026 anzi veniva criticato il governo. Quindi tutta questa sicurezza questo fantomatico decreto non fa intendere per niente la stabilizzazione globale ma anzi fa capire che il rischio che nel 2026 molti finiscano a spasso è concretissimo.
Rispondi

Da: Liv6chel18/04/2024 21:10:01
Sbaglio o nei quiz mininterno del concorso precedente c'era anche la simulazione con 40 domande e 60 minuti e stavolta no?
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 18/04/2024 21:29:02
C23 
Le candidature hanno un tetto di 240 mila domande, 60 volte i posti messi a concorso. Non si arriverà mai a questo numero. Quindi praticamente tutti i candidati saranno ammessi alle prove. Ovviamente chi  in possesso di titoli occuperà le prime posizioni nell'elenco provvosorio che  sarà redatto dal 26 in poi alla luce dei titoli e del voto di laurea. L'esito delle  prove potrebbe  condizionare questa classifica preliminare e quindi quella finale dei vincitori.

Conans.
Concordo in parte. Il decreto Pnrr4 ha appena ottenuto la fidicia della Camera  e adesso passa al Senato per la definitiva conversione in legge. La stabilizzazione è prevista ma con una serie di condizioni. La principale è quella dei 24 mesi di servizio al 30 Giugno 2026. Le altre restrizioni , a mio parere,  sono superabili e direi puramente formali. Il testo definitivo recita quanto segue:
"si prevede che a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare, su base distrettuale, nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi degli articoli 11 e 13 che hanno lavorato per almeno 24 mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa distrettuale nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento in altri distretti"
In verità mi aspettavo che queste condizioni secondarie sparissero dal testo in fase di conversione. Così non è stato ed è per questo che concordo con le tue preoccupazioni.
Nessuno oggi può garantire la stabilizzazione per tutti gli addetti. Da parte mia vedo segnali confortanti che arrivano da diverse dichiarazioni ufficiali rese da più figure istituzionali di primo piano soprattutto dalla magistratura. Ognuno può valutare questi segnali. Se guardassi al mio interesse personale dovrei disincentivare la partecipazione a questo bando. Meno addetti più possibilità per noi che lo siamo, di essere stabilizzati. Non ho mai agito in questi termini. Sono entusiasta di questo lavoro e mi viene quasi istintivo coinvolgere chi vorrebbe o potrebbe diventarlo, cercando di non illudere nessuno. 
Rispondi

Da: Amadeux18/04/2024 21:51:40
secondo te dunque prima ancora di sedersi per le prove si saprebbe già una prima classifica?
Mi pare strano, non è che hai visto qualche reality show di troppo?
Rispondi

Da: Opinione pers 1  - 18/04/2024 22:23:09
Amadeux
Prima di esprimere una tua opinione hai letto il bando?
credo proprio di no....Bianca P. ha descritto molto bene quel sarà questo concorso nella realtà, l'unica cosa su cui non concordo è che anche se si conseguisse un voto alto ai quiz difficilmente si condizionera' la classifica poiché chi nn ha titoli parte con un gap troppo ampio, poi ognuno è libero di fare le sue valutazioni, questi è quello che io penso.
Rispondi

Da: Amadeux18/04/2024 22:59:05
L'art. 6, comma 5, negli ultimi due periodi è scritto con i piedi: perchè dice che "l'esito della valutazione sarà comunicato" (e "comunicazione" è cosa del tutto diversa da "pubblicazione") mentre poi aggiunge "tale pubblicazione avrà valore di notifica".
In effetti io attribuisco più importanza al penultimo periodo, voi all'ultimo. Ad ogni modo a me continua a sembrare bizzarro che si pubblichi la graduatoria provvisoria prima della prova: secondo me sarà pubblicato, al massimo, solo l'elenco degli ammessi. Ma più probabilmente, ed opportunamente, sarà solo comunicata l'ammissione.
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 18/04/2024 23:13:40
Amadeux

Direttamente dal bando: Formez PA trasmette alla Commissione esaminatrice gli elenchi dei candidati in ordine decrescentedi punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, con ilpunteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato daicandidati, ai fini della partecipazione al concorso. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,lettera a), per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, laCommissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nellavalutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in
economia e commercio o in scienze politiche. L'esito della valutazione sarà comunicato conl'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a ogni effetto dilegge.

Opinione Pers

In linea di massima concordo, più titoli più possibilità. Ma facciamo un esempio pratico. Un candidato si è laureato con 110 e lode e quindi gli vengono attribuiti 3 punti che diventano 6 . Ma anche senza lode o con 109 non scendiamo sotto i 5 punti. Aggiungiamo un punto per un misero master che hanno praticamente tutti. Questo candidato  parte con  un massimo di 7 punti e un minimo di 6 punti a scendere  secodo il voto di laurea. Se risolve tutti quiz ottiene 30 punti. Ti assicuro che con 37/36 punti è difficile non rientrare tra gli idonei. Questo intendevo dire in merito alla possibilità di poter essere competitivi pure senza titoli. 
Rispondi

Da: Amadeux 1  - 18/04/2024 23:33:31
Brava hai copiato ed incollato correttamente (se dovessero mai incaricarti di redigere una bozza di sentenza sarai contenta di possedere tale capacità):

Dopodichè siccome non ci saranno domande pari a 60 volte il numero di posti, e saremo tutti ammessi, si limiteranno a dirti "brava, ammessa" e la graduatoria la stileranno solo per gli effettivi partecipanti.
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 18/04/2024 23:33:58
Volevo precisare le attribuzioni dei punteggi previsti per  i master come da bando. Forse mi sono espressa male. 

Master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
Master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;
Rispondi

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