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Ministero della Giustizia - 3946 addetti UFFICIO PER IL PROCESSO 2024
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Il bando di concorso in gazzetta ufficiale
Leggi il bando di concorso e le altre informazioni correlate sulla gazzetta ufficiale e sulle pagine istituzionali dell'ente.


Pagina: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ..., 280, 281, 282, 283, 284, 285 - Successiva >>

Da: Upp&Down 2  - 10/04/2024 01:12:50
Vorrei fare notare che i post di "bianca p" sono identici per contenuto e stile a quelli di tale "funzionario pubblico" nell' altro gruppo dell'ufficio per il processo. Vi prego di andare a verificare. Lascio a voi ogni considerazione sull'attendibilità di chi passa da un gruppo all'altro creando falsi profili e senza avere alcun interesse rispetto all' argomento (non essendo né upp, né in procinto di provare il nuovo concorso). Con la viva raccomandazione di dare quanto meno notizie verificate e non creare false aspettative
Rispondi

Da: Per UPP e DOWN 1  - 10/04/2024 07:29:29
Non capisco che interesse possa avere Bianca p o altri a creare false aspettative su questo concorso incoraggiando a partecipare...
Rispondi

Da: solo 1  - 10/04/2024 07:43:38
Bianca prova tu ad assumere  15000 e pagarli con soldi statali. Lo stato non lo farà mai. Vuoi un altro caso super bonus? È logico che la stabilizzazione ci sarà per meno della metà e gli altri a casa. Negli altri paesi europei non ci sono minimamente questi numeri. L'Italia sarebbe l'unico. Poi tutto sto vantaggio gli upp non lo stanno portando. Arretrato aumentato quasi il doppio e tanta confusione su mansioni etc
Upp è stato un fallimento. Serve solo per fare punteggio. Ci sarà una selezione comparativa tra i vari distretti e bye bye. In pochi resteranno upp. Questa è la realtà e devi accettarla
Rispondi

Da: vorrei avere una informazione10/04/2024 08:42:02
ma si sa per quanto tempo si viene assunti?
Rispondi

Da: Giurista 97 10/04/2024 09:01:41
Eh.. Dipende da quando parte il contratto, se riescono per il 30 giugno sono 2 anni
Rispondi

Da: vorrei avere una informazione10/04/2024 09:02:54
ok, ma dove è scritto nel bando?
grazie
Rispondi

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Da: Mat10/04/2024 09:40:21
Scusa ho una domanda, ma i quiz presenti su questo sito sono attendibili ai fini della prova ufficiale del concorso??
Rispondi

Da: Bianca P  2  2  - 10/04/2024 09:50:59
Sul sito del Ministero sono pubblicate le relazioni periodiche di monitoraggio degli obiettivi Pnrr Giustizia. Dal 2022 in poi viene dimostrata una netta riduzione degi arretrati sia sul civile che sul penale e anche nelle Commisioni Tributarie, evidenziando la diminuzione dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti. Inoltre si punta ad investire nel capitale umano per rafforzare la struttura organizzativa denominata «Ufficio per il processo» e superare le disparità tra gli uffici giudiziari, migliorarne la performance sia in primo che in secondo grado e accompagnare, completandolo, il processo di transizione digitale del sistema giudiziario.Investire nella trasformazione digitale, attraverso la digitalizzazione dei fascicoli e l'adozione di strumenti avanzati di analisi e dati. Per quanto riguarda i miei commenti ho solo risposto ad alcune domande portando pareri e non certezze. Che la stabilizzazione sia prevista del decreto pnnr4 è innegabile. Entro poche settimane sapremo se con questo  bando si riuscirà ad assumere i nuovi addetti entro il 30 Giugno. A tale riguardo ho sempre usato il condizionale. La calendarizzazione delle prove ci darà utili indicazioni. Le nostre supposizioni avranno presto delle risposte. Per preselettiva intendevo la valutazione dei titoli, che di per se è una preselettiva.
Rispondi

Da: Appello ai vecchi upp 6  - 10/04/2024 10:19:00
Salve a tutti e buongiorno. Nell'interesse degli attuali Upp in servizio considerato che se i nuovi candidati entrano in servizio il 30 giugno 2024 diventerà più complessa la stabilizzazione, invito a tutti i vecchi Upp di presentare domanda questo per raggiungere la soglia per la c.d. valutazione titoli del concorso provocando lo slittamento delle prove post giugno 2024. Questo perché se ci sarà la valutazione titoli dovranno valutare i voti dei laureandi attendendo il relativo conseguimento della laurea. Grazie per l'attenzione
Rispondi

Da: Appello ai vecchi upp 4  - 10/04/2024 10:24:30
Salve a tutti e buongiorno. Nell'interesse degli attuali Upp in servizio considerato che se i nuovi candidati entrano in servizio il 30 giugno 2024 diventerà più complessa la stabilizzazione, invito a tutti i vecchi Upp di presentare domanda questo per raggiungere la soglia per la c.d. valutazione titoli del concorso provocando lo slittamento delle prove post giugno 2024. Questo perché se ci sarà la valutazione titoli dovranno valutare i voti dei laureandi attendendo il relativo conseguimento della laurea. Grazie per l'attenzione
Rispondi

Da: solo 1  3  - 10/04/2024 10:58:49
Certo stabilizzate 20 mila persone con tutti i problemi che ci sono e a cavallo di una nuova legislatura. Smettetela di leggere libri di favole. Se avessero voluto avrebbero stabilizzato già ora. 2026 quasi tutti a casa e finalmente torneranno  sulla terra in tanti
Rispondi

Da: Clara T.10/04/2024 11:01:29
Ho lo stesso problema di "Compilazione domanda"

Il sistema chiede esplicitamente di inserire il tirocinio ex art. 73 tra le altre esperienze, come stage/tirocinio, ma manca una qualifica corrispondente nella lista da cui scegliere.

Ho inviato una richiesta mediante la funzione "Richiedi supporto" che compare in basso a destra, ma non ho alcuna ricevuta che lo attesti. Ho mandato mail a inpa@funzionepubblica.it chiedendo chiarimenti sul da farsi e aspetto risposta...
Rispondi

Da: Compilazione domanda10/04/2024 11:06:28
@Clara T.
Alla fine ho seguito il consiglio di un utente qui (che ringrazio), e inserito "praticante area legale", precisando in nota di averlo fatto in mancanza di una qualifica corrispondente al tirocinio.

Penso sia più che sufficiente!
Rispondi

Da: Clara T.10/04/2024 11:16:49
Grazie @Compilazione domanda !

Resta il dubbio di cosa inserire nel campo "Orario di lavoro in percentuale secondo quanto previsto dal CCNL/contratto di riferimento" :D Scusa, ma a questo punto approfitto

Che io sappia il tirocinio ex art. 73 è formativo, non introduce alcun rapporto di lavoro e infatti non comporta alcun obbligo di orario lavorativo. Io andavo 2 giorni alla settimana,... che faccio, metto 40%? (8h x 2 = 16 che è il 40% di 40h -8h x 5gg lavorativi-)
Rispondi

Da: Aspirante upp 1  - 10/04/2024 11:34:12
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "…La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu …". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
Rispondi

Da: X Aspirante upp10/04/2024 11:35:46
Grazie per il chiarimento
Rispondi

Da: SP ORIGINALE 10/04/2024 11:45:41
Scusate, chiedo conferma a voi.
Mi è stato detto che ci sono limiti d'età per partecipare.
Io ho letto il bando ed è richiesta solo la maggiore età.
Mi sbaglio?
Rispondi

Da: Aspirante upp - CORSI PERFEZIONAMENTO 60 CFU 1  - 10/04/2024 11:55:13
I CORSI PERFEZIONAMENTO 60 CFU EQUIVALGONO A MASTER DI ii LIVELLO COME AD ESEMPIO IL CLIL

(Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione […] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale […].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorso».
Rispondi

Da: IRI.20  3  3  - 10/04/2024 12:28:09
Aspirante Upp volevo farti una domanda: Io sto facendo un secondo master di secondo livello in psicologia giuridica e forense, in più ho conseguito i 24 cfu per l'insegnamento e inoltre ho conseguito un primo master di secondo livello in tutela dei diritti dei minori con la votazione dell'esame finale 110/110 e in più ho una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza con la votazione 90/110. Ora vorrei sapere se con il voto 90 laureata da due anni quale punteggio mi si attribuisce, e che punteggio mi da il primo master di secondo livello conseguito?
Rispondi

Da: GooooofyGooooober  1  4  - 10/04/2024 13:37:16
vuoi fare l'upp e manco sai leggere un bando?
Rispondi

Da: Mia@ 1  1  - 10/04/2024 13:44:29
Cmq mi pare che  nel decreto Pnnr non si preveda  la stabilizzazione per tutti. E' una previsione di ampio respiro che lascia alla amministrazione la discrezionalità di decidere in base al fabbisogno di ciascuno distretto..
Rispondi

Da: APPELLO AI VECCHI UPP 1  3  - 10/04/2024 14:06:21
Salve a tutti e buongiorno. Nell'interesse degli attuali Upp in servizio considerato che se i nuovi candidati entrano in servizio il 30 giugno 2024 diventerà più complessa la stabilizzazione, invito a tutti i vecchi Upp di presentare domanda questo per raggiungere la soglia per la c.d. valutazione titoli del concorso provocando lo slittamento delle prove post giugno 2024. Questo perché se ci sarà la valutazione titoli dovranno valutare i voti dei laureandi attendendo il relativo conseguimento della laurea. Grazie per l'attenzione
Rispondi

Da: sarà. . . 1  - 10/04/2024 15:17:13
Mi pare discutibile sommare ai punti dell'abilitazione forense quelli per mediatore
Rispondi

Da: compilnado 1  - 10/04/2024 15:47:28
ciao! scusate ma chi ha fatto il tirocinio ex art 73 ha diritto a quei due punti aggiuntivi?
Rispondi

Da: Aspirante UPP 1  - 10/04/2024 16:01:00
Buongiorno salve a tutti scrivo questo post per fornire alcuni chiarimenti in merito alla compilazione della domanda:
1) il conseguimento dei 24 cfu e la laurea in giurisprudenza sono abilitanti all'insegnamento quindi nel concorso ufficio del processo consente di conseguire 0,50 punti in +. Si può tranquillamente inserire sotto abilitazione. Il Tribunale di Roma, con la storica sentenza del 20.03.2019 ha statuito che "â��La ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu â��". Inoltre un utente ha chiesto alla formez via pec di dirimere questo dubbio e ha ricevuto conferma;
2) l'avvocato è abilitato alla professione di mediatore di diritto quindi sempre sotto l'area abilitazione chi è avvocato può inserire di essere abilitato alla professione di mediatore civile e commerciale.Le recenti riforme, infatti, hanno inserito nell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010, un nuovo comma, il 4-bis, che testualmente recita: "Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori".
Si riconosce, dunque, a tutti gli avvocati iscritti all'albo la qualifica ipso iure di mediatori.. Questo consente di ottenere ulteriori 0,50 punti.
In totale se si hanno 24 cfu e si è avvocati si ha diritto ad un punto aggiuntivo
3) corsi perfezionamento 60 cfu come il clil equivalenti a master 2 livello
Consiglio di Stato, sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908)

�«[I]l TAR Lazio con la sentenza impugnata ha prestato adesione all'altrettanto consolidato giurisprudenziale del Consiglio di Stato applicabile in subiecta materia, e cioè al criterio della prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso, e avuto particolare riguardo proprio al diploma di perfezionamento in professioni legali rispetto al Master di II livello, ha ritenuto (a prescindere dal nomen iuris) equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post lauream che presentino le medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).
La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il D.M. n. 509/1999 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo D.M. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento, successivi al conseguimento della laurea, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004).
Il Collegio, pur considerando che siffatto arresto giurisprudenziale ha riguardato l'efficacia dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato per l'ammissione al concorso, riconosce che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, la questione verta sui titoli valutabili per la determinazione del punteggio finale, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto trova conferma nelle previsioni dell'European Qualification Framework (EQF), costruito come una griglia di referenziazione funzionale volta a mettere in relazione e posizionare le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi europei, e quindi le certificazioni formali rilasciate nei Paesi membri dell'Unione Europea da un'autorità competente a conclusione di un percorso di formazione come attestazione di aver acquisito delle competenze compatibili agli standard stabiliti dal sistema educativo nazionale.
In pratica l'EQF permette un confronto che "si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a learning outcomes (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli" e nel nostro Paese trova applicazione a seguito della sottoscrizione dell'Accordo, sancito il 20 dicembre 2012 in sede di Conferenza Stato-Regioni, con il quale è adottato il "Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF" nel quale sono "posizionati" i titoli di studio italiani nell'ambito degli otto livelli previsti dall'EQF. Tale Accordo è stato recepito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013.
In particolare, l'ottavo livello di referenziazione prevede i seguenti titoli: Dottorato di ricerca, diploma accademico di formazione alla ricerca, diploma di specializzazione, master universitario di II livello, diploma accademico di specializzazione, diploma di perfezionamento o master. Si tratta di titoli professionalizzanti cui corrisponde lo stesso livello di formazione professionale, come specificato alle voci "conoscenza", "abilità" e "competenza", rispettivamente in: "Livello conoscitivo più avanzato in un ambito lavorativo o di studio e all'interfaccia tra campi"; "Tecniche più avanzate e specializzate, tra cui la sintesi e la valutazione, necessarie per risolvere problemi complessi della ricerca e/o dell'innovazione e per estendere e ridefinire le conoscenze esistenti o la pratica professionale"; Dimostrare effettiva autorità, innovazione, autonomia e integrità tipica dello studioso e del professionista e un impegno continuo nello sviluppo di nuove idee o processi all'avanguardia in contesti di lavoro o di studio, tra cui la ricerca" .
6.E' da ritenere vincolante per l'Amministrazione, ai fini dell'esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione, la previsione dell'Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nel livello ottavo di referenziazione, pur non potendosi disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello).
Siffatte considerazioni trovano conferma nel DPCM 16 aprile 2018, n. 78, concernente il "Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore
massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 -bis, del DPR 24/9/2004, n. 272". Il suddetto DPCM, infatti, riconosce il DSPL tra i titoli da prendere in considerazione per l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, operando comunque una differenziazione di " peso" tra i titoli inseriti al livello 8 di referenziazione, attribuendo al possesso del citato diploma di specializzazione (se rilasciato da istituzioni universitarie pubbliche, università non statali legalmente riconosciute, nonché istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e o accreditate dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) un punteggio superiore a quello di un Master, prevedendo in particolare l'attribuzione fino a 5 per il Master di II livello, fino a 8 per il DS e fino a 12 per il dottorato di ricerca.
7.Da quanto precede, correttamente, la sentenza del Tar Lazio avversata dichiara illogica e viziata da eccesso di potere, e per questo illegittima, la decisione [â��] di escludere dal bando di concorso il DSPL, quale categoria di titolo valutabile ai fini dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, da cui discende la illegittimità del verbale della Commissione di concorso e la graduatoria finale [â��].
8. Si soggiunge, altresì, che non significando la equiparazione del livello formativo mera sovrapposizione tra Dottorato di ricerca, DSP e Master di II livello, stante la differente durata del periodo formativo per il conseguimento dei rispettivi titoli (triennale per il Dottorato, minimo biennale per il Diploma di specializzazione, minimo annuale per il Master di II livello) e acquisizione di crediti CFU (120 per il Diploma e 60 per il Master di II livello), l'Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell'avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a ciascun titolo in questione con espressa previsione nel bando di concorso�».

Rispondi

Da: Anobii  1  - 10/04/2024 16:08:20
In risposta a Bianca P (la collega che ha richiamato le statistiche degli uffici giudiziari circa l'arretrato) credo che sia utile puntualizzare quanto segue:
1) le Commissioni tributarie (oggi Corti di giustizia trib) sono prive di UPP e la riduzione dell'arretrato è frutto dei provvedimenti di deflazione del contenzioso tributario (rottamazioni, pace fiscale etc etc) che, numerosi, sono stati emanati negli ultimi anni;
2) quanto agli uffici giudiziari in cui sono presenti AUPP, la valutazione circa l'incidenza degli addetti UPP sulla riduzione dell'arretrato andrebbe fatta caso per caso, e credo che così sarà fatto proprio allo scadere del 2026. In modo rozzo ma che dà l'idea, se si va sul sito della Cassazione (sentenzeWeb) si può vedere il dato relativo ai provvedimenti (sent/ord/decreti) depositati dalle sezioni civili (che presentano, più delle sez. penali, problemi di arretrato). Nel 2021 (senza UPP) sono n. 42.149, che scendono a 38.186 nel 2022 (con UPP da marzo) e che scendono ulteriormente a 36.606 nel 2023 (con UPP a pieno regime + definizione agevolata liti tributarie dichiarata con decreti che sono inclusi nel conteggio). La "decrescita" del numero dei provvedimenti delle sezioni civili della Cassazione, ancorché concomitante con l'arrivo degli addetti UPP, non è certamente loro ascrivibile ma il problema resta e temo inciderà sulle scelte del 2026. Gli uffici giudiziari saranno in competizione tra loro per vedersi confermare quanti più addetti possibili e al momento delle scelte conteranno i numeri anche se di quei numeri gli AUPP del singolo ufficio (come per es. Cassazione) non sono affatto responsabili.
Rispondi

Da: Malva 1  - 10/04/2024 16:41:14
Secondo voi quale può essere considerato un buon punteggio riguardo ai titoli? Chiedo soprattutto a chi ha esperienza del precedente concorso
Rispondi

Da: C23 1  - 10/04/2024 16:43:26
ASPIRANTE UPP

Ah  i 24 cfu danno punti? io non sono avvocato però ho conseguito i 24 cfu. Allora li metto

Cmq sulla STABILIZZAZIONE io ho provato a fare una chiamata stamattina a Roma e mi hanno confermato che, pur non essendoci certezze, ma l'intenzione è nella direzione della stabilizzazione. A quanto ho capito io, questo concorso è la seconda tranche del PNRR quindi a rigore chi lo passa è interessato dal PNRR e di conseguenza, ammettendo che si riesca a rispettare le date, dovrebbe in seguito, se la Provvidenza Divina ci aiuta, essere confermato definitivamente. Infatti l'impiegata al telefono mi ha confermato che le prove potrebbero essere ravvicinate proprio perchè vogliono rispettare le previsioni PNRR.

Se qualcuno ha notizie più certe ci informi (il mio l'ho fatto)
Rispondi

Da: iri.19  1  1  - 10/04/2024 16:45:03
ma stai zitto GooooofyGooooober
Rispondi

Da: sgrunt 10/04/2024 17:09:25
Purtroppo no . gli Avvocati non sono più mediatori di diritto dal 2023 . Il 150 /2023 ha fatto finalmente chiarezza
Rispondi

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